INDICE GENERALE
GUIDA INFORMATIVA LEGALE ARGENTINA - 2011
INDICE GENERALE
Introduzione
I. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (OPERAZIONI COMMERCIALI)
1. Operazioni commerciali
2. Aspetti preliminari (informativa clienti)
3. Aspetti contrattuali
3.1. Contratti di vendita internazionale
3.2. Contratti di agenzia
3.3. Contratti di distribuzione
3.4. Contratti di assistenza tecnica e di Trasferimento di tecnologia
3.5. Foro competente
3.6. Clausola arbitrale
4. Modalità e garanzie di pagamento
4.1. Lettera di credito
4.2. Cambiali
4.3. Assegni postdatati
4.4. “Factura de credito”
4.5. Contratti di pegno (“prenda”)
5. Altra normativa di riferimento
5.1. Ispezioni pre-imbarco
5.2. Tutela del consumatore
5.3. Responsabilità per prodotti difettosi
5.4. Etichettatura e denominazioni di origine
5.5. Normativa antitrust
5.6. Marchi
5.7. Brevetti
5.8. Tutela del software
5.9. Tutela degli investimenti italiani
6. Aspetti relativi al recupero dei crediti
6.1. Procedure monitorie
6.2. Procedure concorsuali
7. Cause contro società italiane in Argentina
III. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ) -CENNI-
1. Gli investimenti stranieri.
1.1. Generalità
1.2. Gli adempimenti presso il registro delle imprese (“IGJ”). L‟art. 123 della Legge sulle Società.
1.3. Il codice fiscale argentino
2. Succursali
3. Filiali
4. Regime Informativo Annuale per le Società Straniere iscritte ai sensi degli art. 118 e 123 della Legge sulle Società
5. Società per azioni (“Sociedad anònima”)
5.1. Generalità
5.2. Capitale
5.3. Gestione e rappresentanza
5.4. Collegio sindacale
6. Società a Responsabilità Limitata (“Sociedad de Responsabilidad Limitada”)
6.1. Generalità
6.2. Capitale
6.3. Assemblea dei soci
6.4. Amministrazione e rappresentanza
6.5. Supervisione
7. Joint ventures di natura non societaria
8. Il diritto di lavoro nella legge argentina
8.1. Contratto a tempo indeterminato
8.2. Contratto a tempo determinato
8.3. Lavoro a tempo parziale
8.4. Apprendistato
8.5. Retribuzione dei manager
8.6. Tfr
8.7. Distacco di lavoratori dall‟Italia
IV. ASPETTI FISCALI -CENNI-
1. Operazioni commerciali
1.1. Operazione di export in Argentina tra soggetti non vincolati
1.2. Operazione di export in Argentina tra soggetti vincolati
1.3. Trattamento dei compensi per assistenza tecnica, cessioni di diritti di privativa industriale e altre prestazioni rese dall‟estero
1.4. Dazi d‟importazione
1.5. Rimborsi all‟export
1.6. “Drawback”
1.7. Importazioni temporanee
2. Stabili organizzazioni (Tassazione dei residenti)
2.1. IRPEG: “Impuesto a las ganancias” -persone giuridiche-
2.2. IRPEF: “Impuesto a las ganancias” -persone fisiche-
3. Tassazione dei non residenti
4. Imposta al valore aggiunto (IVA)
4.1. L‟IVA sull‟importazione dei servizi
5. Il Regime Tributario Semplificato per Piccoli Contribuenti (“Monotributo”)
6. Imposta di registro sulle società
7. Imposta sulle partecipazioni societarie
8. Imposta sui debiti e sui crediti bancari
9. Imposte regionali
9.1 “Turnover tax” (“Impuesto a los ingresos brutos”)
9.2 Imposta di registro (“Impuesto de sellos”)
9.3 Imposta sul trasferimento di beni a titolo gratuito
10. Imposta patrimoniale (“bienes personales”)
11. Convenzione italo-argentina per evitare le doppie imposizioni fiscali
V. ACQUISTO IMMOBILI IN ARGENTINA. PROFILI CIVILISTICI E FISCALI.
1. Le questioni da considerare da punto di vista pratico
2. I profili fiscali.
2.1 La tassazione in Italia degli immobili situati in Argentina
2.2 La tassazione dei residenti all‟estero titolari di immobili in Argentina e l‟ Imposta sul Trasferimento di Beni Immobili (“ITI”)
La presente Guida, pur redatta da esperti qualificati che garantiscono l‟esattezza e l‟aggiornamento - alla data della pubblicazione – delle informazioni in essa contenute, ha scopo esclusivamente informativo. Essa non può pertanto essere considerata esaustiva della materia trattata e non può intendersi sostitutiva di uno specifico parere legale o di consulenza di altro genere a sostegno di decisioni imprenditoriali., né fornire parere legale o altro tipo di consulenza professionale.
Pertanto lo studio legale De Xxxx Xxxx e Associati, quale redattore della Guida, declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione.
INTRODUZIONE
La presente guida, giunta ormai alla sua quinta edizione, aggiornata a maggio 2011, si propone di tracciare un quadro riassuntivo della normativa di maggiore interesse per gli operatori italiani in Argentina.
E‟ stato mantenuto lo schema finora utilizzato, che consente una veloce ricerca degli argomenti ritenuti più significativi per chi si trovi ad affrontare o a gestire operazioni commerciali in Argentina, sia in materia contrattuale che in quella societaria, fiscale, di diritto del lavoro e più in generale di diritto delle imprese. In aggiunta, sono stati introdotti ulteriori argomenti di interesse, non solo per gli operatori commerciali ma anche per i privati che spesso sono interessati a operazioni di investimento in beni immobili in Argentina.
II. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (OPERAZIONI COMMERCIALI)
1. OPERAZIONI COMMERCIALI
Le società straniere non costituite né registrate nel Paese possono compiere in Argentina tutti gli atti rientranti nel loro oggetto sociale, senza bisogno di autorizzazione né di registrazione, purché si tratti di atti isolati. Le società, inoltre, possono comparire in giudizio a tutela dei propri interessi, sia attivamente che passivamente. La loro capacità di agire, infatti, è regolata dalla legge del Paese di costituzione.
2. ASPETTI PRELIMINARI (INFORMATIVA CLIENTI)
Le società italiane che intendano stabilire rapporti commerciali con società e/o imprenditori argentini faranno bene ad acquisire, prima di concludere il contratto, informazioni commerciali su questi ultimi. A tal fine, sono disponibili alcune banche- dati presso le quali si trova ogni informazione utile; in particolare segnaliamo quella gestita dalla Banca Centrale, che registra i soggetti protestati nonché inabilitati ad operare nel sistema bancario o i cui conti sono stati chiusi in passato.
Per accedere a queste banche-dati occorre essere in possesso del codice fiscale (“CUIT: clave ùnica de identificaciòn tributaria”) del soggetto sul conto del quale si richiede l‟informazione (in Argentina non vige –ancora- una normativa specifica di tutela della “privacy”). Poiché il CUIT non sempre compare sulla carta intestata delle società argentine è buona norma chiedere questo dato fin dai primi momenti della trattativa.
3. ASPETTI CONTRATTUALI
Ci limitiamo a fornire brevissimi cenni relativi ai contratti cui maggiormente gli operatori italiani faranno ricorso per le loro operazioni in Argentina. Ci preme sottolineare che la legge argentina in materia di contratti è ispirata alle stesse fonti di quella italiana, in particolare per quanto riguarda il principio dell‟autonomia negoziale (“il contratto ha valore di legge tra le parti”).
Questa autonomia può muoversi in due grandi direzioni: la costruzione “su misura” delle regole contrattuali (la c.d. “autonomia materiale”), oppure la scelta della legge che regolerà il contratto (“autonomia conflittuale”). Entrambe le possibilità sono ammesse dalla legge, sia argentina, sia italiana. Le parti possono comunque non compiere alcuna scelta ed in questa ipotesi sarà lo stesso sistema legale a indicare, trattandosi di un contratto internazionale nel quale entrano in gioco norme di paesi diversi, la disciplina applicabile.
Vi sono comunque delle limitazioni al principio dell‟autonomia delle parti, dettate dalla necessità di tutelare interessi di natura generale, come ad esempio i diritti dei consumatori o la libertà di mercato. Le singole clausole contrattuali, pertanto, dovranno confrontarsi, caso per caso, con le norme che il sistema ritiene non derogabili da un contratto (c.d. norme imperative).
3.1. Contratti di vendita internazionale
In materia di vendita internazionale, qualora le parti abbiano preferito non regolamentare i loro rapporti in maniera precisa (per esempio, con l'accettazione esplicita da parte del compratore delle condizioni generali di contratto predisposte dal venditore), oppure non scegliere la legge applicabile al contratto, le eventuali controversie tra le parti saranno risolte secondo le regole dettate da due importanti convenzioni internazionali, in vigore per entrambi i paesi.
In primo luogo si dovranno applicare le norme della Convenzione di Vienna, del 11.4.1980, che disciplina in modo piuttosto preciso alcuni aspetti essenziali del contratto, tra cui i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda luogo e modalità di consegna delle merci e relative garanzie.
Qualora la fattispecie non sia prevista dalle norme della Convenzione di Vienna si dovrà fare ricorso alle norme della Convenzione dell‟Aja del 30.10.1985, la quale, a differenza della Convenzione di Vienna, non detta regole precise, ma consente di individuare la legge da applicare per la risoluzione della controversia. La regola generale, trattandosi di esportazioni dall‟Italia, è quella che stabilisce che la legge da applicarsi è quella del paese presso il quale il venditore ha la propria sede degli affari (“place of business”) e, pertanto, quella italiana, a meno che l‟esportatore italiano non si sia impegnato a consegnare la merce in Argentina, nel qual caso sarà applicabile la legge di quest‟ultimo paese (Art. 8 Conv. Dell‟Aja).
La soluzione coincide con quanto stabilito dall'art. 1209 del c.c. argentino il quale dispone che, in mancanza di scelta, i contratti conclusi all'estero che devono eseguirsi in Argentina saranno regolati dalla legge argentina, anche se uno o entrambi i contraenti sono stranieri.
È molto importante, pertanto, fare attenzione alla condizioni generali di vendita e di consegna, controllando accuratamente il contenuto delle regole di solito richiamate nelle fatture di vendita (le note clausole “Xxxxxx Xxxxxxxx –EXW-; “FOB”, “CIF”, ecc: i c.d. “INCOTERMS”, come documentati negli appositi opuscoli distribuiti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi) per essere certi della loro portata.
3.2. Contratti di agenzia
Particolare importanza assume il problema della scelta della legge applicabile nei contratti di agenzia, e ciò per due motivi fondamentali: da un lato, non vi è una Convenzione internazionale in vigore per entrambi i paesi che indichi le regole da seguire e, dall‟altro lato, le norme dei due paesi in materia sono molto diverse.
Va precisato in particolare che, se la scelta ricadrà sulla legge italiana, la società del nostro paese dovrà fare i conti con norme precise di tutela dell‟agente ricavate dagli
artt. 1742 e seguenti del codice civile italiano, così come riformato dal Dlgs. 65/1999 e successive modifiche. Tale disciplina dispone tra l‟altro che, salvo eccezioni, le provvigioni siano dovute all‟agente su tutte le operazioni concluse per effetto del suo intervento o nella zona riservatagli, indipendentemente dal pagamento del prezzo da parte degli acquirenti e prevede, come noto, un‟indennità da corrispondere all‟agente in caso di cessazione del rapporto.
Nella legge argentina, invece, manca una normativa precisa in materia di agenzia la quale, pertanto, è disciplinata dalle regole dettate per gli altri contratti di contenuto similare nonché dall‟elaborazione giurisprudenziale. Senza pretesa di esaurire l‟argomento, ci preme sottolineare alcuni tratti essenziali:
è lecito pattuire che la provvigione sarà dovuta all‟agente esclusivamente a condizione che l‟acquirente abbia pagato il prezzo; è pure lecito pattuire l‟obbligo dell‟agente di restituire le provvigioni nel caso che la vendita non vada a buon fine;
in caso di silenzio del contratto, non vi è una norma specifica che disponga il pagamento di un‟indennità per la cessazione del rapporto. Secondo la giurisprudenza in caso di contratti in esclusiva, stipulati a tempo determinato (cioè con termine preciso di durata) tale indennità è dovuta qualora la risoluzione avvenga senza giusta causa né giustificato motivo prima della data di scadenza naturale del contratto. Nel caso dei contratti a tempo indeterminato, la dottrina più autorevole ha segnalato che il termine di preavviso non dovrà essere calcolato con esattezza numerica in base al tempo di durata del rapporto, bensì in base alle caratteristiche delle operazioni commerciali di cui si tratti, in modo da consentire all‟agente di pianificare e decidere il destino dell‟organizzazione di fronte alla nuova situazione creata. Vi sono poi alcune sentenze che hanno obbligato i preponenti a corrispondere indennità agli agenti per risoluzione unilaterale di contratti a tempo indeterminato protrattisi per molti anni;
particolare attenzione va posta sulla natura giuridica dell‟agente, in quanto le regole sopra accennate si applicano a condizione che l‟agente sia una persona giuridica o comunque si sia dato una organizzazione imprenditoriale autonoma; se, invece, si tratta di agenti persone fisiche vi è il rischio che gli accordi siano ritenuti alla stregua di un contratto di “Viajante de comercio”, disciplinato dalla legge n° 14.546, che prevede norme di tutela molto simili a quelle dettate dalla legge italiana in materia di contratto di agenzia; la legge, infatti, dispone che la provvigione sia dovuta anche per le operazioni non andate a buon fine e che, in caso di cessazione del rapporto, sia dovuto al “viajante” una indennità simile a quella dovuta per i dipendenti.
Da quanto sopra emerge la convenienza di scegliere nel contratto l‟applicazione della legge argentina, meglio se abbinata alla scelta del foro argentino per la risoluzione delle controversie. In questo modo si è sicuri di evitare l‟applicazione della legge italiana, improntata – come visto - alla rigida tutela dell'agente. In effetti, pure indicando nel contratto la legge argentina quale legge applicabile, qualora nel contratto fosse pattuita la competenza del foro italiano per la risoluzione delle controversie, in applicazione dei principi di diritto internazionale privato, il giudice italiano potrebbe non applicare la normativa argentina bensì quella italiana, ritenendo inderogabile la disciplina di cui agli artt. 1742 e seguenti del c.c. italiano. Non è invece ipotizzabile che
un giudice argentino assuma un provvedimento del genere, in mancanza di una normativa esplicita in materia nel diritto locale.
3.3. Contratti di distribuzione
Il contratto di distribuzione (in virtù del quale il distributore acquista in proprio per poi rivendere) non è regolato dalla legge argentina. Le parti, pertanto, sono libere di pattuire le regole che ritengano più aderenti al loro rapporto.
Particolare attenzione, tuttavia, va riposta sulle clausole limitative delle concorrenza, quali, tra le altre, l‟obbligo del distributore di non vendere i prodotti a terzi i quali, presumibilmente, possano rivenderli in altri paesi (in particolare quelli del Mercato Comune del Sud: Brasile, Uruguay e Paraguay), in quanto tali clausole possono violare la normativa antitrust (legge n° 25.156 del 1999). Si rimanda in proposito al punto 5.5. del presente capitolo.
3.4. Contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologia
In Argentina i contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologia fornita da stranieri sono completamente liberi da vincoli. I relativi contratti non sono sottoposti ad alcun controllo preventivo.
La legge di riferimento è la N° 22.426 del 12/3/1981, attuata con Decreto n° 580 del 25/3/1981. Secondo la normativa, per tecnologia si intendono sia i brevetti, sia i modelli e i disegni industriali, nonché ogni tipo di "know-how" funzionalmente collegato alla fabbricazione di un prodotto o alla fornitura di un servizio.
Va sottolineato che l'Argentina riserva un trattamento preferenziale nei confronti dei trasferimenti di tecnologia che in certi casi può arrivare fino all'azzeramento del dazio di importazione, per esempio, per quanto riguarda la fornitura di impianti "chiavi in mano".
Inoltre, secondo quanto stabilito dall‟articolo 93 della Legge dell‟Imposta sui Redditi (Testo Unico Decreto 649/97), i contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di tecnologia iscritti regolarmente presso l‟Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) sono soggetti a benefici fiscali nel pagamento di tale imposta, come si vedrà più avanti (paragrafo III 1.3).
A tale scopo, la Risoluzione P328/2005 dell‟INPI ha precisato che non saranno ritenuti registrabili: a) acquisizione di prodotti; b) servizi di assistenza tecnica e “consulting” nelle aree di finanze, commerciale, giuridica, marketing e vendite; c) licenze di software; d) servizi di riparazione, manutenzione, messa in moto di macchinari, che non includano la formazione dei lavoratori locali; d) in genere, ogni attività inerente al funzionamento dell‟impresa locale, che non implichi l‟apporto di conoscenze tecniche all‟attività produttiva.
3.5. Foro competente
La legge argentina autorizza le parti di un contratto internazionale a scegliere il giudice nazionale che sarà chiamato a risolvere le controversie. Tale scelta può ricadere
su un tribunale argentino o italiano, o in certi casi, di un terzo paese. Qualora il giudice designato fosse quello italiano, la sentenza che lo stesso pronuncerà potrà eseguirsi in Argentina come se si trattasse di una sentenza di un giudice locale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti (per nulla proibitivi) previsti dal Trattato italo argentino di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze del 9.12.1987, i quali mirano ad assicurare i diritti di difesa della parte convenuta.
In difetto di scelta contrattuale del foro competente è bene ricordare che la competenza in materia contrattuale, secondo lo stesso trattato italo-argentino, è attribuita al giudice del paese in cui l‟obbligazione dedotta in giudizio è stata o avrebbe dovuto essere eseguita.
3.6. Clausola arbitrale
Poiché sia l‟Argentina che l‟Italia hanno ratificato la Convenzione internazionale sul riconoscimento e l‟esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 10.6.1958), i lodi arbitrali pronunciati nei due Paesi hanno piena efficacia in entrambi.
4. MODALITÀ E GARANZIE DI PAGAMENTO 4.1Lettera di credito
La modalità di pagamento tramite lettera di credito, pure offrendo maggiore sicurezza all‟operatore italiano, specie se si tratta di lettere di credito confermate da primarie banche italiane, è difficilmente proponibile all‟acquirente argentino, il quale si trova il più delle volte, specie se è una piccola o media azienda, nella difficoltà di reperire fonti di finanziamento sul mercato locale. È opportuno quindi orientarsi verso altri sistemi di pagamento, in merito ai quali ci limitiamo a fornire alcuni cenni essenziali.
4.2Cambiali
La disciplina argentina in materia di cambiale e di vaglia cambiario – “pagherò” - (Dlgs. 5965/63) è in grande misura la riproduzione fedele della legge italiana in materia; persino la numerazione dei titoli e dei capi è identica.
4.3Assegni Postdatati
In materia, la legge italiana e quella argentina sono assai diverse. In Argentina, infatti, vi è una tipologia di assegni postdatati, denominati “cheque de pago diferido”, i quali possono recare una data di pagamento fino a 360 giorni dalla data di emissione del titolo. Tale categoria di titoli è regolata dalla n° 24.760 del 13.1.97, che ha modificato la normativa sugli assegni n° 24.452.
Questi assegni, pure tratti sul conto corrente normale, sono riconoscibili dalla dicitura, evidenziata, di “cheque de pago diferido” e possono trasferirsi tramite normale girata.
La legge offre la possibilità di garantire il pagamento dell‟assegno postdatato tramite la sua registrazione presso la Banca trattaria, che in questo modo si assume
l‟obbligo di pagamento alla scadenza; la registrazione comunque non è obbligatoria né la mancata registrazione priva l‟assegno della sua efficacia. Poiché questa modalità di garanzia implica la concessione di un finanziamento (in genere molto oneroso) al correntista, nella pratica l‟assegno postdatato con pagamento garantito non è di uso frequente.
4.4“Factura de crédito”
Questo titolo di credito è regolato nella legislazione argentina dalla legge n° 24.760 del 1997. Originariamente la legge ne disponeva l‟utilizzo obbligatorio in tutte le operazioni di compravendita oppure di appalto eseguite tra soggetti residenti in Argentina il cui pagamento fosse dilazionato nel tempo. In seguito ad una riforma successiva, l‟utilizzo è diventato facoltativo.
La fattura, che il venditore invia all‟acquirente unitamente alla bolla di accompagnamento – “remito” -, deve essere accettata dall‟acquirente al momento della ricezione della merce e restituita al venditore; l‟acquirente può rifiutarsi di accettare la fattura qualora la merce sia affetta da vizi o danni, oppure nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di consegna. La fattura accettata diventa “fattura di credito”, ovvero titolo di credito simile, per quanto riguarda gli effetti, all‟assegno o alla cambiale. Si tenga presente che la normale fattura, invece, per la legge argentina è priva di forza esecutiva e vale solo quale strumento di prova di un credito esigibile per le vie ordinarie.
La fattura di credito, tuttavia, non è di utilizzo frequente tra gli operatori.
4.5. Contratti di pegno “prenda”
Si tratta di un contratto (predisposto in base ad un modello approvato dalla autorità argentina) in virtù del quale il venditore di un bene mobile, anche se residente all‟estero, in occasione del trasferimento della proprietà e del possesso all‟acquirente costituisce sul bene un pegno a garanzia del pagamento del prezzo di vendita e degli interessi di finanziamento.
I contratti di pegno che più possono interessare gli operatori italiani (“prenda fija”) possono avere ad oggetto beni mobili facilmente individuabili anche se non iscritti in pubblici registri (per esempio i macchinari). La garanzia è efficace nei confronti dei terzi dalla data di trascrizione del contratto-modello presso il registro del luogo ove il bene è destinato a rimanere.
Il debitore non può trasportare il bene in un luogo diverso da quello indicato nel contratto senza la previa autorizzazione del creditore; la violazione di questo divieto autorizza la richiesta di sequestro immediato.
Il certificato di pegno (e le eventuali cambiali che possono abbinarsi allo stesso per documentare le singole scadenze) sono titoli esecutivi che, in caso di mancato pagamento, autorizzano la vendita del bene e l‟utilizzo del ricavato per il pagamento del capitale dovuto, oltre agli interessi e alle spese legali, tramite una procedura speciale molto snella. La “prenda” conferisce inoltre al creditore un privilegio speciale sul bene oggetto della garanzia nelle ipotesi di procedura fallimentare nei confronti del debitore.
5. ALTRA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5.1. Ispezione pre-imbarco
Per agevolare l‟importazione dei prodotti in Argentina, gli esportatori sono tenuti a fare ispezionare la loro merce prima dell‟imbarco allo scopo di farsi rilasciare un certificato di conformità alla normativa argentina in materia (Decreto n° 477/97 e Risoluzioni n° 1066 e 1177 del 1997 emanate dal Ministero dell‟Economia). A questo scopo lo Stato Argentino ha accreditato numerose società internazionali di certificazione, molte delle quali con sede in Italia, alle quali l‟esportatore dovrà rivolgersi per il relativo adempimento.
5.2. Tutela del consumatore
La normativa di riferimento è la legge n° 24.240 del 15/10/93, modificata dalla legge n° 26.361 del 2008 alla quale si devono adeguare sia il fabbricante, sia l‟importatore, il distributore o il venditore di beni mobili e di servizi destinati ai consumatori. Non sono ritenuti „consumatori‟ coloro i quali acquistano i prodotti per utilizzarli in processi produttivi oppure per rivenderli a terzi.
Un aspetto da sottolineare è quello relativo alle garanzie. La legge dispone che i soggetti indicati nel paragrafo precedente sono tenuti a garantire i prodotti venduti per un periodo minimo di 6 (sei) mesi – che divengono 3 (tre) nel caso di prodotti di seconda mano - anche nelle ipotesi in cui i vizi siano palesi al momento della stipula del contratto. La garanzia riguarda l‟identità tra il prodotto promesso in vendita e quello effettivamente consegnato, nonché il funzionamento dello stesso. In caso di riparazioni, il responsabile della garanzia dovrà assumere a proprio carico le spese di trasporto e di assicurazione che sia necessario sostenere per il ritiro e la riconsegna del prodotto al consumatore. La responsabilità degli obbligati alla garanzia ha natura solidale. Sono nulli i patti in deroga.
La legge stabilisce inoltre l‟obbligatorietà di consegnare, unitamente al prodotto venduto, un certificato di garanzia, redatto in lingua spagnola, di facile comprensione, che dovrà riportare come minimo: l‟individuazione del fabbricante, dell‟importatore e/o distributore e del venditore, l‟identificazione dell‟oggetto e le specifiche tecniche; le condizioni di utilizzo, di installazione e di manutenzione, le condizioni di validità della garanzia e il termine di validità (non inferiore a 6 mesi), l‟indicazione del luogo presso il quale si eseguiranno eventuali riparazioni.
In sede giudiziale, i consumatori potranno agire individualmente per la tutela dei propri interessi. Sono inoltre legittimate ad agire nella tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori le associazioni di consumatori ed utenti riconosciute dall‟autorità di applicazione attraverso le azioni classe (class action), finalizzate ad ottenere un risarcimento o una soluzione di diritto a vantaggio di tutti i membri di la classe danneggiata.
5.3. Responsabilità per prodotti difettosi
La legge a tutela dei consumatori contiene anche disposizioni in merito alla responsabilità per prodotti difettosi. In proposito, i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i venditori sono tenuti a informare i consumatori in modo dettagliato sulle caratteristiche essenziali dei prodotti e sono ritenuti solidalmente responsabili per gli eventuali danni derivanti da prodotti difettosi. Ove si tratti di prodotti potenzialmente pericolosi, i soggetti sopra indicati sono tenuti, inoltre, a predisporre un manuale di utilizzo in lingua spagnola. Conseguentemente, se i prodotti provengono dall‟estero, l‟importatore è obbligato ad eseguire una traduzione fedele del manuale originale.
5.4. Etichettatura e denominazioni di origine
In materia vige la legge n° 22.802, c.d. di “lealtad comercial”, che detta la disciplina generale in materia di etichettatura ed informazione al consumatore. In generale i prodotti confezionati importati o comunque venduti in Argentina devono riportare nell‟etichetta, in lingua spagnola, oltre alla denominazione, il nome del paese di produzione nonché la qualità e quantità degli ingredienti. I fabbricanti, unitamente agli importatori sono ritenuti responsabili per eventuali discordanze con quanto indicato nelle etichette.
Per quanto riguarda le denominazioni di origine, vige la legge n° 25.380 del 9/1/2001, modificata dalla legge 25.966 del 2004, applicabile ai prodotti agro alimentari (esclusi i vini e i liquori). Il produttore straniero, a condizione di reciprocità, può registrare la denominazione presso le competenti autorità argentine. La tutela è comunque assicurata, anche in mancanza di registrazione, in quanto è vietato utilizzare denominazioni di origine per prodotti che non provengano dalle rispettive aree geografiche. E' altresì vietato utilizzare denominazioni che possano confondere il consumatore: ciò rappresenta una novità in quanto prima della legge, in mancanza di una norma esplicita, era prassi generale chiamare i prodotti "tipo" (ad es. “prosciutto tipo…”).
5.5. Normativa antitrust
Con la riforma costituzionale del 1994, la tutela della libera concorrenza contro le pratiche distorsive dei mercati ed il controllo dei monopoli naturali e legali è stata riconosciuta come diritto costituzionale.
Posteriormente, nel settembre 1999 è entrata in vigore la legge n° 25.156 di “defensa de la competencia”, contenente un‟articolata disciplina antitrust, che appare assai più restrittiva se confrontata con quella in vigore all‟interno della U.E.
La norma è applicabile nei confronti di tutti i soggetti che svolgano attività commerciali in Argentina, nonché di coloro che svolgano attività all‟estero tali da produrre effetti sul mercato argentino.
In sostanza, la norma vieta le intese, gli accordi e/o le pratiche che abbiano per oggetto o per effetto di limitare, restringere, falsare o ledere in qualche misura la libera concorrenza o l‟accesso ai mercati o che si configurino alla stregua di abuso di
posizione dominante, qualora ciò possa arrecare pregiudizio all‟interesse economico generale.
Sono dichiarate nulle per lesione della concorrenza, tra altre, le attività consistenti nel prefissare, concertare oppure stabilire direttamente o indirettamente il prezzo di vendita di beni e/o servizi, nonché scambiare informazioni che abbiano lo stesso oggetto o effetto. Sono altresì vietati gli accordi mirati a fissare condizioni limitative di produzione, di distribuzione o di acquisto di beni e servizi, nonché quelli di ripartizione orizzontale di mercati, zone, clienti e fonti di approvvigionamento. È altrettanto vietato subordinare l‟acquisto di un bene o di un servizio all‟acquisto di altri beni o servizi, subordinare la vendita o l‟acquisto di beni e servizi alla condizione di non utilizzare, acquistare o fornire beni o servizi di terzi, oppure imporre condizioni discriminatorie non giustificate dagli usi commerciali per la vendita o l‟acquisto di beni e di servizi, nonché rifiutarsi di evadere ordini di acquisto o vendita di beni e di servizi alle normali condizioni di mercato.
La norma stabilisce pesanti sanzioni in caso di violazione, oltre alla cessazione immediata delle pratiche anticoncorrenziali.
1.6. Marchi
È buona norma registrare il proprio marchio in Argentina, in particolare prima di dare avvio a operazioni di distribuzione dei propri prodotti in loco. La legge di riferimento è la n° 22.362 del 1980.
La protezione è concessa per un periodo di dieci anni rinnovabili, per successivi periodi di 10 anni. Vi è comunque un termine di decadenza del marchio per non uso. Infatti, chiunque può domandare la caducità di marchi registrati qualora gli stessi non siano stati utilizzati per un periodo continuativo di 5 anni.
1.7. Brevetti
Per quanto riguarda i brevetti, la legge di riferimento è la n° 24.572 del 1996 (Testo unico Decreto 260/1996). I brevetti sono tutelati per un periodo improrogabile di 20 anni. In generale, si può brevettare qualsiasi invenzione dell‟ingegno applicabile ai processi produttivi, con alcune eccezioni. Tra le più importanti si annoverano il software, le scoperte e le teorie scientifiche, i metodi matematici e i metodi di svolgimento di attività intellettuale, nonché le opere letterarie e artistiche.
Il brevetto è concesso a condizione che non vi siano delle opposizioni, che possono essere formulate entro 18 mesi dalla pubblicazione. Qualora il brevetto non sia sfruttato entro 4 anni dalla richiesta, oppure entro 3 anni dalla registrazione, può essere chiesta, da parte di terzi, una licenza obbligatoria.
La legge protegge inoltre i modelli e i disegni industriali. I modelli possono essere registrati per un periodo di 5 anni, rinnovabile per altri 5. I modelli già registrati all‟estero possono registrarsi in Argentina se non è trascorso un periodo superiore a sei mesi dalla registrazione all‟estero.
5.8. Tutela del software
La legge 25.036 risalente al 11 novembre 1998 ha modificato la legge sul diritto d‟autore, concedendo tutela specifica al software. La norma protegge i programmi per elaboratori, le raccolte di dati ed ogni altro materiale informatico.
La tutela riguarda sia il profilo civile che quello penale, con ciò superando il vuoto normativo che si era creato prima dell‟approvazione della legge. Infatti, la Suprema Corte argentina, pur concedendo tutela civilistica al software, ritenuto alla stregua di una creazione intellettuale protetta dal “copyright”, escludeva l‟applicabilità della tutela penale prevista dalla legge sul diritto d‟autore, in quanto l‟uso improprio del software non trovava sanzione specifica nella suddetta norma.
1.9. Tutela degli investimenti italiani
Italia e Argentina sono legate, oltre che dai trattati ricordati nei punti precedenti, anche da altri accordi bilaterali e multilaterali i quali, in molti casi, riguardano direttamente gli operatori economici.
Giova sottolineare, per esempio, l‟accordo sulla promozione e tutela degli investimenti italiani in Argentina, sottoscritto a Buenos Aires il 22/5/1990, in vigore dal 14/10/1993, in forza del quale l'Argentina si impegna a non adottare misure restrittive del diritto di proprietà e a mettere al riparo gli investimenti italiani da nazionalizzazioni, espropri o altre misure simili e a non limitare il libero trasferimento, in valuta pregiata, dei profitti e degli altri introiti derivanti dall'investimento, nonché il rimpatrio del capitale investito.
6. ASPETTI RELATIVI AL RECUPERO DEI CREDITI
Gli operatori italiani possono agire in giudizio in Argentina nei confronti dei debitori locali senza nessuna limitazione, anche se non hanno succursali o rappresentanti nel paese e senza dover rilasciare nessuna cauzione (salvo nell'ipotesi di richiesta di misure cautelari). In proposito, vige il principio, sancito dal Trattato Italo- Argentino di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, secondo il quale i cittadini italiani beneficiano nel territorio Argentino, per quanto riguarda la tutela dei loro diritti, della stessa protezione giuridica che la legge locale riserva ai propri cittadini. Ciò vale anche per le procedure fallimentari, in quanto il Trattato bilaterale consente di superare il problema della "reciprocità", richiesta dalla legge fallimentare Argentina, a mente della quale possono insinuarsi al passivo soltanto i creditori stranieri che dimostrino che i creditori argentini avrebbero potuto insinuarsi al fallimento straniero a parità di condizioni dei nazionali.
Ci limitiamo ad accennare gli aspetti essenziali di alcuni meccanismi legali per il recupero dei crediti insoluti.
6.1. Procedure monitorie
I titoli di credito che danno diritto ad avviare azioni monitorie (“juicio ejecutivo”) nelle ipotesi di mancato pagamento sono, tra i più importanti, l'ipoteca, l‟assegno (sia normale che postdatato), la cambiale e il pagherò cambiario e la “factura
de crédito” accettata dall‟acquirente. Il certificato di registrazione del contratto di “prenda”, come abbiamo visto, conferisce titolo per avviare una procedura di esecuzione speciale denominata “juicio de ejecuciòn prendaria”.
Questo tipo di cause, disciplinate dai diversi codici di procedura locali (l‟Argentina è un paese federale e ogni Stato –“provincia”- ha il proprio codice di rito) sono improntate alla celerità, molto più di quanto non lo siano le procedure monitorie in Italia. Infatti, la legge limita severamente le cause di opposizione al decreto ingiuntivo: il debitore può evitare la vendita coatta dei beni pignorati soltanto se prova di avere eseguito il regolare pagamento del debito oppure se dimostra che il titolo esecutivo è falso o non è regolare, oppure che è intervenuta la prescrizione o vi è litispendenza. Le altre eccezioni, non ammesse in questa fase, possono farsi valere solo in un successivo processo ordinario, da avviarsi ad iniziativa del debitore, dopo che il credito del procedente sia stato soddisfatto.
6.2. Procedure concorsuali
Le procedure concorsuali in Argentina (concordato preventivo, “concurso preventivo” e fallimento, “quiebra”), sono disciplinate dalla legge n° 24.522 e successive modifiche ed in parte sono simili a quelle italiane, ad eccezione del sistema del concordato fallimentare che è improntato sul modello americano.
La legge dispone la divisione dei creditori in almeno tre categorie -creditori privilegiati, chirografari semplici e chirografari creditori di spettanze di lavoro-, e la creazione di un “comitato dei creditori”. Il debitore è autorizzato a proporre, ad ogni categoria di creditori, diversi accordi che possono avere ad oggetto la riorganizzazione del debitore o la costituzione di nuova società con i creditori chirografari ed egli ha a disposizione un periodo di esclusiva (90 giorni più altri eventuali 30 ove autorizzato dal giudice) per ottenere le relative autorizzazioni.
Nella ipotesi che il debitore non formuli proposte di concordato preventivo oppure non riesca ad ottenere l'approvazione dei creditori, prima che sia dichiarato il fallimento, si devono cercare soggetti disponibili all‟acquisto dell‟azienda (il c.d. "cramdown"), operazione alla quale possono partecipare anche le società straniere e lo stesso debitore.
Il fallimento è dichiarato dopo che sia stata accertata la mancanza di interessati all'acquisto dell'azienda.
Vi è infine la possibilità, introdotta dall'art. 190 della L. n° 25.589 di affidare l'azienda ad una cooperativa di lavoratori qualora, in mancanza di altri acquirenti, ne faccia richiesta almeno 2/3 dei lavoratori in attivita o dei creditoti di spettanze di lavoro.
7. Cause contro società italiane in Argentina
Le società italiane possono essere convenute direttamente avanti i Tribunali Argentini, qualora le stesse abbiano un rappresentante in loco, munito di procura, che abbia sottoscritto il contratto o sia intervenuto negli atti per cui è causa.
Sarà tuttavia buona norma, prima di impostare la difesa nel merito, accertare se il Tribunale argentino sia o meno competente, in virtù della normativa di cui al trattato bilaterale del 9.12.1987. La difesa nel merito eseguita davanti ai Tribunali Argentini senza sollevare eccezioni di difetto di giurisdizione, infatti, è ritenuta alla stregua di accettazione tacita di quest‟ultima.
III. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE OPERAZIONI IN ARGENTINA (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ) -CENNI
1. GLI INVESTIMENTI STRANIERI
1.1. Generalità
La normativa di riferimento in materia è la Legge sugli Investimenti Esteri n.
21.382 del 28.8.76, successivamente modificata e ordinata nel Testo Unico del 1993, il Decreto 1853 del 8.9.1993. La legge in vigore garantisce parità di trattamento tra il capitale nazionale e quello straniero. Gli investitori, infatti, possono partecipare a tutti i settori dell'attività economica argentina, a parità di condizioni con gli investitori locali. Non vi è obbligo di approvazione preventiva dell'investimento straniero né di registrazione dello stesso. Gli investitori stranieri possono acquistare il 100% del capitale di società locali già esistenti oppure costituire nuove società senza alcun limite di partecipazione al capitale e possono trasferire all‟estero i profitti e i dividendi e, in caso di liquidazione, anche il capitale, senza bisogno di autorizzazione né di adempimenti burocratici ed in qualsiasi momento. Il trasferimento dei profitti e dei dividendi all‟estero non è sottoposto a tassazione.
1.2 Gli adempimenti presso il Registro delle Imprese (“IGJ”). L’art. 123 della Legge sulle Società.
Le società straniere che intendano costituire società in Argentina oppure acquistare quote o azioni di società locali devono preventivamente registrarsi presso il locale ente di controllo, IGJ (“Inspección General de Justicia”), ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 123 della Legge sulle Società Argentina.
La procedura è relativamente semplice, anche se negli ultimi anni vi sono state delle interpretazioni restrittive da parte della IGJ – soprattutto di quella di Buenos Aires: si ricorda che l‟Argentina è un Paese spiccatamente federale - che condizionano la registrazione, e quindi la possibilità di investimento in Argentina, all‟adempimento di alcuni requisiti essenziali, tra i quali, oltre ai documenti di costituzione (Statuto e Certificato della locale CCIAA) possono elencarsi:
- apposito verbale dell‟organo di amministrazione dal quale risultino le motivazioni per le quali si intende partecipare al capitale di società argentine;
- nomina di un rappresentante locale, munito di poteri sufficienti, il quale fungerà da collegamento tra la società straniera e le autorità locali;
- copia autentica dell‟ultimo bilancio e documentazione attestante la situazione patrimoniale delle società. Questo requisito si rivela, spesso, il più problematico, in quanto le autorità argentine compiono un‟analisi approfondita dell‟effettiva operatività della società straniera e della sua capacità patrimoniale. E‟ necessario, pertanto, predisporre documentazione e certificati dai quali risulti che la stessa ha all‟attivo beni diversi da quelli di scambio, per esempio cespiti, con indicazione del valore degli stessi; oppure beni immateriali apprezzabili economicamente, come brevetti o marchi, oppure quote di partecipazioni in altre società, pure esse operative. Ciò che le autorità argentine vogliono evitare è che
– come spesso avveniva in passato - si faccia ricorso a società di comodo, neo costituite e senza una vera “storia” alle spalle, per gli investimenti in Argentina;
- dichiarazione del legale rappresentante della società, con firma autenticata, con data non anteriore ai gg. 30 –considerando la data del deposito in Argentina del documento- dalla quale risulti l‟elenco soci e la relativa partecipazione al capitale della società straniera.
- Gli adempimenti ex art. 123 L.S. non sono necessari per le persone fisiche, le quali possono investire liberamente in Argentina e partecipare personalmente alla costituzione di società o all‟acquisto di quote e di azioni, senza dovere compiere nessuna pratica di registrazione.
1.3. Il Codice Fiscale argentino
Per compiere ogni operazione in Argentina, come ormai in Italia, è necessario che il soggetto straniero, si tratti di società o di persona fisica, chieda ed ottenga il rilascio del codice fiscale argentino per stranieri (CDI). A tal fine è necessario nominare un procuratore in Argentina e conferire allo stesso le facoltà necessarie per rappresentare il soggetto non residente nei confronti delle autorità argentine.
2. SUCCURSALI (Art. 118 della Legge sulle Società)
Per potere sviluppare regolarmente attività rientrante nell‟oggetto sociale, così come per stabilire uno stabilimento o aprire una succursale, la società straniera dovrà, ai sensi dell‟art. 118 LS, fornire prova della propria esistenza secondo la legge del paese di costituzione, stabilire un domicilio in Argentina e nominare un rappresentante, il quale assume le stesse responsabilità degli amministratori delle Società per Azioni (S.A., v. par. III.4)
Le succursali non hanno personalità giuridica propria; esse devono, tuttavia, tenere una contabilità separata dalla casa madre, essendo obbligatorio il deposito del bilancio annuale. Le succursali sono sottoposte al controllo dell‟autorità locale previsto dalla legge argentina per il tipo societario al quale appartiene la casa madre.
3. FILIALI
Se la società straniera intende costituire una società in Argentina o acquistare quote di capitale in una già esistente, deve accreditare la propria esistenza secondo quanto previsto dalla legge del paese di costituzione (vale a dire presentando il suo statuto e la relativa documentazione), nonché iscrivere presso i competenti registri la
documentazione relativa ai rappresentanti legali. Si rinvia a quanto indicato sopra per quanto riguarda i requisiti ex art 123 Legge sulle società.
4. REGIME INFORMATIVO ANNUALE PER LE SOCIETÀ STRANIERE ISCRITTE AI SENSI DEGLI ART. 118 E 123 DELLA LEGGE SULLE SOCIETÀ.
La Risoluzione Generale nº 7 dell‟anno 2005 della IGJ della Città di Buenos Aires , ha creato l‟obbligo per le società straniere registrate ai sensi degli art. 118 (v. supra par. III. 2) e 123 (v. supra par. III 1.2) della Legge sulle Società di fornire ogni anno informazioni riguardanti la struttura e il valore degli attivi da loro posseduti all‟estero, nonché la compagine societaria. Lo scopo di tale regime informativo è quello di dimostrare che la società svolge effettivamente un‟attività fuori dall‟Argentina e che non si tratta quindi di società costituite all‟estero con la finalità di non adempiere gli obblighi stabiliti dalla normativa locale.
Le informazioni che dovranno essere fornite ogni anno sono le seguenti:
1) Esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) Esistenza di una o piú succursali o sedi secondarie;
b) Titolaritá di partecipazioni in altre societá non quotate in borsa, che abbiano quindi il carattere di “Attivi non correnti”;
c) Titolaritá di attivi fissi (per esempio immobilizzazioni);
2) Elenco dei soci e la relativa partecipazione al capitale della società straniera.
L‟inadempimento del regime informativo da parte delle società straniere è sanzionato con la non registrazione nel Registro delle Imprese (IGJ) delle risoluzioni della società locale, adottate da assemblee dei soci alle quali le società straniere abbiano partecipato, esercitando il loro diritto di voto.
5. SOCIETÀ PER AZIONI (“SOCIEDAD ANONIMA”)
5.1. Generalità
Le SPA argentine si costituiscono per atto pubblico con almeno due soci. Come nel sistema italiano, il capitale è rappresentato da azioni (dal 1995 vi è l‟obbligo della nominatività). La responsabilità dei soci è limitata al valore delle azioni sottoscritte. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto; sono previste, tuttavia, azioni a voto plurimo (fino a 5 voti per azione), limitatamente alle società non quotate. I soci possono essere anche non residenti.
5.2. Capitale
Il capitale minimo richiesto è di $ 12.000, da versarsi nella misura minima del 25% al momento della sottoscrizione. Il saldo va versato entro i due anni, a richiesta degli amministratori.
L'autorità di controllo "Inspección General de Justicia", con Risoluzione n° 9/2004 ha stabilito che l´oggetto sociale dovrà avere una relazione logica con il capitale sociale per cui il minimo richiesto di $12.000 sarà valutato in base all‟oggetto della società.
5.3. Gestione e rappresentanza
L‟amministrazione degli affari sociali è affidata a un Consiglio di Amministrazione (“Directorio”) costituito da uno o più amministratori, che non devono essere necessariamente soci. La metà più uno degli amministratori deve essere residente in Argentina.
La rappresentanza legale della S.A. è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli statuti, comunque, possono concedere la stessa a uno o più amministratori. Non è usuale la figura dell‟amministratore delegato.
Gli amministratori hanno l´obbligo di rilasciare una cauzione a favore della società per un ammontare minimo di $10.000, che dovrà essere valida fino a tre anni dopo la scadenza del loro mandato.
La statuto sociale dovrà stabilire espressamente l´obbligo di rilasciare la cauzione da parte degli amministratori.
5.4. Collegio sindacale
Le società non quotate, a meno che non siano sottoposte a supervisione permanente dall‟autorità di controllo per la natura dell‟attività svolta (attività in campo bancario o assicurativo) o per l‟ammontare del capitale (il quale deve essere superiore a
$10.000.000, secondo quanto stabilito nell‟anno 2006), possono prescindere dal nominare un collegio sindacale (“sindicatura”).
6. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (“SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”)
6.1. Generalità
La SRL rappresenta uno dei tipi societari più adatti per la costituzione di piccole e medie imprese. Formalità, tempi e spese di costituzione sono infatti inferiori a quelli richiesti per le S.A.
Il numero di soci non può essere inferiore a 2 né superiore a 50. Il capitale è diviso in quote e la responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.
6.2. Capitale
Il capitale deve essere stabilito in valuta argentina ed essere interamente sottoscritto. I soci versano il 25% dello stesso al momento della costituzione ed il saldo entro due anni.
Le quote hanno lo stesso valore nominale e rappresentano gli stessi diritti di voto. Le stesse non possono essere rappresentate da titoli negoziabili. Il trasferimento delle quote è libero; lo statuto può limitare il trasferimento, ma non può proibirlo. I soci godono del diritto di prelazione per l'acquisto delle quote trasferite dagli altri soci. L‟aumento o la diminuzione del capitale comporta la modifica del contratto sociale.
6.3. Assemblea dei soci
Il meccanismo delle deliberazioni delle assemblee è più snello rispetto a quello delle S.A. In mancanza di previsioni da parte dello statuto, sono ritenute valide le deliberazioni che siano assunte dalla maggioranza dei soci (anche a mezzo posta o in altro modo) e comunicate agli amministratori.
Per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e alla nomina e alla sostituzione degli amministratori è invece richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i ¾ del capitale, salvo che lo statuto disponga diversamente (in ogni modo il limite minimo è fissato nel 50 % del capitale).
Ai soci che esprimono voto contrario è garantito il diritto di recesso e di rimborso delle loro quote.
6.4. Amministrazione e rappresentanza
I soci devono designare uno o più amministratori (“gerentes”) che assumano la diretta responsabilità delle attività economiche. Gli amministratori non devono essere necessariamente soci ed hanno gli stessi diritti e doveri degli amministratori delle società per azioni; la durata del loro mandato è fissata con l'atto di nomina e non prestabilita dalla legge.
Gli amministratori hanno l´obbligo di rilasciare una cauzione a favore della societá per un ammontare minimo di $10.000. Ove il capitale della società sia inferiore a $12.000, l´ammontare della garanzia potrà essere ridotto fino ad un minimo di $2.000.
6.5. Supervisione
Il collegio sindacale (o un “consejo de vigilancia”) è facoltativo nelle SRL. Tuttavia, esso è necessario nelle società di capitale superiore ai $ 10 milioni. In caso di nomina, al collegio sindacale si applicano le norme previste in materia per le S.A.
7. JOINT-VENTURES DI NATURA NON SOCIETARIA
Nel sistema precedente la riforma della Legge sulle Società del 1983, la cooperazione tra imprese è sempre stata notevolmente ostacolata dalla disposizione dell'art. 30 L.S., che vieta alle società per azioni e a quella in accomandita la partecipazione in società di diverso tipo. La riforma, pur mantenendo il divieto per quanto concerne le società tipiche, ha introdotto in Argentina i contratti di collaborazione imprenditoriale, consentendo ora forme di cooperazione tra imprese, purché esse avvengano attraverso i nuovi tipi non societari: “Agrupación en Colaboración” e “Unión Transitoria de Empresas”.
Questi raggruppamenti non hanno natura societaria; sono, invece, forme contrattuali di organizzazione a carattere associativo alle quali possono partecipare società e persone fisiche argentine o straniere e il cui oggetto s‟identifica con il coordinamento dell‟attività imprenditoriale di società o di persone fisiche, ossia
«contratti plurilaterali di organizzazione ». Malgrado ciò, i raggruppamenti presentano alcuni attributi tipici delle Società, tra i quali: la denominazione, la sede, il patrimonio (il fondo comune operativo), e l'amministrazione.
Nulla vieta, infine, il ricorso ad altri tipi di joint venture contrattuali, in quanto vige il principio che il contratto “è legge tra le parti” (art. 1197 c.c.).
8. IL DIRITTO DEL LAVORO NELLA LEGGE ARGENTINA
La normativa argentina, tradizionalmente improntata alla rigidità in materia di diritto del lavoro, si è avviata verso un profondo processo di riforma. La tendenza, originariamente imputata sulla flessibilità ha subito alcune battute di arresto che hanno reso il sistema più rigido, specie per quanto riguarda l‟indennità per licenziamento (i cui valori sono aumentati) e la normativa in materia di infortuni sul lavoro.
La normativa di riferimento è lo statuto dei lavoratori (“Ley de Contrato de Trabajo”), integrato da altre norme e dai regolamenti di attuazione. Vi è poi il livello di contrattazione rappresentato dai Contratti Collettivi. Questa normativa trova applicazione per il settore dell‟industria e del commercio, mentre è esclusa per i lavoratori agricoli, ai quali si applica una normativa specifica.
8.1. Contratto a tempo indeterminato
E‟ la tipologia standard dei contratti di lavoro. Ove il contratto stipulato con il lavoratore non disponga un termine, si ritiene a tempo indeterminato. Il periodo di prova è di tre mesi. Nella retribuzione è previsto il pagamento di una tredicesima, da versarsi in due tranche: la prima a giugno e la seconda a dicembre.
E‟ ammesso il licenziamento anche senza giusta causa né giustificato motivo, purché sia versato al lavoratore licenziato un risarcimento, il cui ammontare è da calcolarsi sulla base dell‟anzianità: di solito un mese di stipendio per ogni anno di lavoro o frazione superiore a tre mesi.
8.2. Contratto a tempo determinato
La durata di questo tipo di contratto non può essere superiore ai 5 anni. E‟ obbligatorio indicare nel contratto i motivi per i quali si esclude la formula standard del tempo indeterminato. E‟ ammesso il licenziamento, anche senza giusta causa, prima della scadenza del termine. Il datore di lavoro, tuttavia, è tenuto a versare al lavoratore un risarcimento per gli eventuali danni.
8.3. Lavoro a tempo parziale
È disciplinato dall‟art. 92 ter della L. n° 20.744 come modificato dalla legge nº
26.474. La prestazione lavorativa non può superare i 2/3 del normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale. La remunerazione è stabilita in proporzione a quella dovuta
al lavoratore a tempo pieno, secondo i parametri di legge o quelli stabiliti dai CCNL per la stessa categoria di lavoratore. Non è consentito fare straordinari. I contributi, sia al sistema pensionistico, sia a quello assicurativo, sono commisurati in percentuale alla retribuzione percepita.
8.4. Apprendistato
È disciplinato dalla legge n° 25.013, che ha derogato il sistema di formazione lavoro di cui alla legge n° 24.465. Secondo quanto stabilito dalla legge nº 26.390 del 25.06.2008, possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani dai 16 ai 28 anni. Il contratto può durare da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. L'orario di apprendistato non può eccedere le 40 ore settimanali. Vi è un limite alla assunzione di personale con tale modalità, rappresentato dal 10% del totale della forza lavoro. Le società con meno di 10 dipendenti possono assumere fino ad un apprendista.
8.5. Retribuzione dei manager
Oltre allo stipendio, si è soliti retribuire i manager distaccati dall‟estero con “benefit” addizionali, tra cui si annoverano le assicurazioni sulla salute (“medicina prepaga”) e la fornitura di veicoli aziendali.
Secondo recenti sondaggi, la media degli stipendi dei manager di società straniere distaccati in Argentina variano da USA $ 70.000 a USA $ 195.000 annui. La media è pari a USA $ 80.000 annui. Tuttavia, ove il datore di lavoro si faccia carico –come sovente i manager pretendono- del pagamento dell‟imposta sui redditi e dei contributi previdenziali, i costi aumentano notevolmente.
8.6. T.F.R.
Il trattamento di fine rapporto, così come noto in Italia, è estraneo alla legislazione argentina. Nessun trattamento (tranne lo stipendio maturato, il rateo di tredicesima e le ferie non godute) è dovuto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa e/o giustificato motivo.
Nel sistema argentino, inoltre, non è tutelata la stabilità del posto di lavoro. Le imprese che licenziano i lavoratori senza giusta causa né giustificato motivo, a prescindere delle loro dimensioni, sono tenute a corrispondere il risarcimento del danno che verrà stabilito in sede giudiziale o avanti le competenti autorità del Ministero del Lavoro, e che sarà commisurato ad un certo numero (peraltro limitato) di mensilità per ogni anno lavorato. L‟imprenditore può coprire il rischio stipulando apposite polizze assicurative.
8.7. DISTACCO DI LAVORATORI DALL’ITALIA
Il distacco di lavoratori italiani in Argentina, siano essi neo-assunti o trasfertisti, non può superare complessivamente 24 mesi, salvo proroga, che deve essere preventivamente concessa dalle competenti autorità argentine.
Ai suddetti lavoratori viene mantenuta la contribuzione vigente in Italia per i lavoratori ivi operanti, sia per quanto riguarda le percentuali applicabili, sia per quanto concerne gli emolumenti assoggettati a contribuzione.
IV. ASPETTI FISCALI (CENNI)
1. OPERAZIONI COMMERCIALI
1.1. Operazione di export in Argentina tra soggetti non vincolati
Il principio, come è ovvio, è che il reddito ricavato dell‟esportatore italiano per le vendite in Argentina non è soggetto a tassazione in questo Paese. Tuttavia, sulla base del criterio di “fonte” del guadagno, la normativa argentina dispone che il prezzo internazionale dei beni oggetto dell‟operazione sarà messo a confronto con il prezzo di vendita in Argentina, per determinare il ricavo di redditi eccedenti ivi originatisi, e di conseguenza tassabili.. Così stabilisce l‟art. 8 della legge di imposta sui redditi, come modificata dalla Legge n° 25.784 del 22.10.2003. La legge, inoltre, elenca i metodi da utilizzare per individuare il prezzo di mercato qualora quest‟ultimo non sia noto.
1.2. Operazione di export in Argentina tra soggetti vincolati
Le operazioni tra società o persone fisiche residenti in Argentina e soggetti non residenti tra di loro vincolati sono sottoposti ad un controllo più rigido da parte del fisco argentino per quanto riguarda il prezzo dichiarato, in modo da evitare manovre di “transfer pricing”. In sostanza, i contribuenti argentini sono tenuti a redigere, due volte l‟anno, una dichiarazione dalla quale risultino le operazioni eseguite con i soggetti esteri con i quali sono vincolati, per consentire la comparazione dei prezzi e sottoporre le eventuali differenze a tassazione.
Identico criterio è adottato per le operazioni compiute tra soggetti residenti e soggetti aventi sedi nei c.d. “paradisi fiscali”.
La normativa sul “transfer pricing”, invece, non si applica ai corrispettivi pagati per uso di marchi o di brevetti.
1.3. Trattamento dei compensi per assistenza tecnica, cessioni di diritti di privativa industriale e altre prestazioni rese dall’estero
I compensi erogati in Argentina a favore di non residenti per assistenza tecnica o royalties, nonché per altre prestazioni il cui pagamento sia posto a carico di residenti in Argentina, sono sottoposti a ritenuta alla fonte. La tabella riporta alcuni esempi:
Aliquota | Commenti | |
Royalties per trasferimento di tecnologia non reperibile in Argentina | 21 % | Ridotti al 18 % dalla Convenzione Italo-Argentina per evitare le doppie imposizioni (art. 12). |
Royalties per cessione di diritti e di licenze e/o brevetti | 28 % | |
Royalties per diritti d‟autore a determinate condizioni | 12,25 % | Ridotti al 10 % dalla Convenzione Italo-Argentina per evitare le doppie imposizioni (art. 12) |
Interessi riscossi per finanziamento fornitore, eccetto automobili | 15,05 % | |
Interessi riscossi sui prestiti a società locali | 15,05 % | Se il finanziatore ha sede in un “paradiso fiscale” l‟aliquota è del 35 % |
Stipendi e onorari | 24,50 % | |
Canoni di locazione di cose mobili | 14 % | |
Canone di affitto di immobili | 21 % | |
Vendita di immobili | 17,50 % | |
Altri ricavi non diversamente indicati | 31,50 % |
1.4. Dazi d’importazione
L‟Argentina è membro dell‟Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nonché della “Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)” e del Mercato Comune del Sud America (MERCOSUR).
Per quanto riguarda le importazioni dall‟Xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 0 al 35 %, dipendendo dal tipo di bene importato, calcolati sul valore CIF. La media può stimarsi intorno al 10 - 15 %; a ciò si aggiunge la "tasa de estadística", oggi in media dello 0,5 % sul valore CIF, fino ad un massimo di USD 1.750. L‟importatore dovrà poi versare al momento della nazionalizzazione della merce un acconto sull‟imposta sui redditi che varia tra il 3 % e l‟11% a seconda della tipologia del bene importato, ad eccezione dei beni strumentali. A ciò si aggiunge l‟acconto del c.d. “ingresos brutos”, pari all‟1%.
1.5. Rimborsi all’export
Gli esportatori di beni prodotti in Argentina beneficiano di un rimborso, totale o parziale, delle imposte argentine che gravano le diversi fasi produttive. La percentuale dei rimborsi varia dallo 0 % al 6 %. Inoltre, gli esportatori possono chiedere la restituzione dell‟IVA loro fatturata dai venditori dei prodotti incorporati nel prodotto da esportarsi.
1.6. “Drawback”
Sono ammesse in Argentina le importazioni di semilavorati o materie prime da utilizzarsi per la loro trasformazione, miscela, condizionamento, riparazione o qualsiasi altra attività destinata ad aggiungere valore a beni da destinarsi all‟export, oppure al loro imballaggio. In questi casi l‟esportatore può ottenere il rimborso, totale o parziale, dei dazi di importazione.
1.7. Importazioni temporanee
Sono altresì ammesse le importazioni temporanee di beni e di semilavorati da destinarsi alla trasformazioni in nuovi prodotti da export. In questi casi è ammessa l‟importazione in esenzione da dazi purché i prodotti risultanti dalla trasformazione della merce importata siano esportati entro un termine non superiore ad un anno per la merce di produzione in serie e di due anni per gli altri tipi di merce.
2. STABILI ORGANIZZAZIONI (Tassazione dei residenti)
Ai fini dell‟applicazione delle imposte, sono considerati "residenti" in Argentina le persone fisiche ivi residenti, le società costituite nel paese, le succursali di società straniere e ogni tipo di stabile organizzazione di società straniera operante in Argentina.
Per i soggetti residenti in Argentina il principio in vigore, stabilito dalla legge n° 24.073, è quello del reddito globale. Essi pertanto sono sottoposti a tassazione sul reddito ovunque prodotto (in Argentina o all'estero). Le tasse eventualmente pagate all'estero, comunque, possono essere detratte dall'imposta da pagare in Argentina. Le succursali di società straniere e le società straniere che svolgono stabilmente in Argentina la propria attività commerciale sono ritenute, ai fini fiscali, soggetti diversi dalle case madri e sono tassate in base alla propria contabilità in Argentina.
2.1. Irpeg (“Impuesto a las ganancias” delle persone giuridiche)
Sono tenute alla presentazione annuale delle dichiarazioni dei redditi e al pagamento di questa imposta le S.A. (“sociedades anonimas”), le SRL, le società in accomandita (semplici e per azioni) e le ritenute società di capitale, ivi comprese le succursali delle società straniere.
L‟aliquota attualmente in vigore è pari al 35%. La distribuzione dei dividendi delle S.A o degli utili delle SRL nonché le partecipazioni agli utili di altre società o stabilimenti argentini, che hanno scontato l‟imposta, non è ulteriormente tassata. Allo
stesso modo, non è tassata la rimessa di profitti alla casa madre da parte di filiali di altri stabilimenti permanenti di società straniere.
Alle società di persone si richiede di riportare il loro reddito imponibile, indicandone la distribuzione tra i soci, i quali sono tenuti a dichiarare i redditi ricavati dalla società sulle apposite “declaraciones juradas” annuali, che vengono tassati in base ad aliquote progressive, sino al massimo del 35 %.
La dichiarazione va presentata annualmente, in appositi moduli da sottoscriversi a cura del contribuente e da integrarsi con una certificazione contabile rilasciata da un professionista. L‟imposta, invece, va versata in 10 acconti distribuiti durante l‟anno solare. Il saldo va corrisposto entro 5 mesi dalla chiusura dell‟esercizio.
2.2. Irpef (“Impuesto a las ganancias” delle persone fisiche)
Le persone fisiche sono tassate in base ad aliquote progressive. I parametri prevedono una quota fissa (per scaglioni) oltre ad una percentuale dal 9 % al 35 %, sull‟eccedenza rispetto alla base dello scaglione, come risulta dalla seguente tabella, introdotta dalla legge di riforma fiscale n° 25.239 del 30.11.1999 (i valori sono indicati in “pesos: $”).
Da $ | a $ | Imposta ($) | + il % | sull’eccedenza di $ |
0 | 10.000 | 0 | 9 | 0 |
10.000 | 20.000 | 900 | 14 | 10.000 |
20.000 | 30.000 | 2.300 | 19 | 20.000 |
30.000 | 60.000 | 4.200 | 23 | 30.000 |
60.000 | 90.000 | 11.100 | 27 | 60.000 |
90.000 | 120.000 | 19.200 | 31 | 90.000 |
120.000 | oltre | 28.500 | 35 | 120.000 |
Anche le persone fisiche sono tenute a dichiarare il proprio reddito universale, potendo usufruire dei crediti d'imposta per le tasse pagate all‟estero, entro il limite dell‟aumento dell‟obbligo fiscale in Argentina generato dai redditi originati all‟estero.
La “non tax area” (“minimo no imponible”) per i residenti, nell‟anno 2011, è stata portata a “pesos” $ 12.960 (circa USA $ 3.150) annui (Risoluzioni “Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx” 0000 e 3074/2011). Di conseguenza, i soggetti coniugati che abbiano redditi mensili netti inferiori a $ 7.998 - $5.782 nel caso dei non coniugati- sono esenti da imposta.
Non è prevista la dichiarazione congiunta: marito e moglie devono mantenere separati i rispettivi redditi e compilare separatamente i moduli per la dichiarazione dei redditi.
L‟imposta va versata in cinque acconti nel corso dell‟anno solare. Il saldo va corrisposto entro aprile e maggio dell‟anno successivo.
3. TASSAZIONE DEI NON RESIDENTI
Le persone fisiche non residenti in Argentina e le società costituite all‟estero che non abbiano una stabile organizzazione in Argentina sono ritenuti ai fini fiscali “beneficiarios del exterior” e, sugli utili conseguiti in Argentina, sono assoggettati ad una trattenuta che varia in funzione della fonte di reddito come indicato nella tabella di cui al punto sub. III 1.3.
4. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
Viene prelevata sul valore indicato nelle fatture emesse dai soggetti residenti, nonché sul valore CIF dei beni importati, a meno che non vi siano delle esenzioni di legge, peraltro ridotte a pochi casi, tra cui si annovera la vendita di beni di prima necessità. L'aliquota generale stabilita dalla legge dell‟imposta sul valore aggiunto è del 21% (testo unico Decreto 280/97).
4.1. L'Iva sull’importazione di servizi
Fino a dicembre 1998 i compensi erogati ai non residenti per fornitura di servizi restavano di fatto fuori campo IVA, a causa dell‟impossibilità di riscuotere l‟imposta dal residente straniero. Non vi era in queste ipotesi, né una ritenuta alla fonte, né una responsabilità solidale dell‟acquirente del servizio. L‟acquirente argentino (di un servizio di consulenza, per esempio), era tenuto, unicamente, a trattenere alla fonte l‟aliquota IRPEG o IRPEF stabilita per i non residenti. La situazione creava un netto svantaggio per i fornitori locali di servizi, poiché gli stessi, non potendo “sfuggire” all‟IVA, dovevano praticare prezzi più elevati.
La Legge n° 25.063 del 1998, nel tentativo di limitare questa situazione che in molti qualificavano di “concorrenza sleale”, ha stabilito che nelle ipotesi di servizi forniti all‟estero da soggetti non residenti, ma utilizzati in qualche modo in Argentina, l‟imposta è a carico del soggetto residente che ha acquistato (e utilizzato) il servizio in Argentina. Tuttavia, poiché l‟imposta si applica solo nelle ipotesi in cui l‟acquirente sia un soggetto iscritto ai fini IVA, restano fuori dal suo campo di applicazione un importante numero di soggetti, tra i quali, per citare solo i più importanti, tutti gli acquirenti che rivestano la qualità di “consumatori finali”.
5. Il Regime Tributario Semplificato per Piccoli Contribuenti (“Monotributo”)
La legge nº 24.977, come modificata dalla nº 25.865, ha dato luogo ad un regime tributario integrato ed agevolato per i “piccoli contribuenti”, in virtù del quale chi vi aderisce è tenuto al pagamento di un‟unica imposta, il c.d. “monotributo”, in
sostituzione dell‟Imposta sui Redditi (Irpef), dell‟Imposta sul Valore Aggiunto e delle ritenute per il sistema pensionistico e la sanità.
Ai fini dell‟applicazione di tale regime, sono considerati “piccoli contribuenti” le persone fisiche che eseguono attività di vendita di beni mobili, prestazione di servizi (inclusa l‟attività primaria), fanno parte di cooperative di lavoro o di società di fatto, (che abbiano fino ad un massimo di tre soci), se sussistono i seguenti requisiti:
1) Nei 12 mesi precedenti all‟adesione hanno ottenuto dalle loro attività ingressi lordi uguali o inferiori a “pesos” $ 200.000 o, trattandosi di vendite di beni, a
$300.000;
2) Non hanno superato nel periodo indicato sub 1 i limiti di superficie destinata all‟attività e di canoni d‟affitto maturati, stabiliti per ogni categoria;
3) Non hanno importato beni mobili o servizi negli ultimi 12 mesi;
4) Non compiono simultaneamente più di 3 attività.
Sin dalla loro adesione al “monotributo”, i contribuenti sono tenuti a versare ogni mese un‟imposta integrata, il cui ammontare varia a seconda della categoria cui appartangono. Le categorie sono stabilite in funzione del tipo di attività svolta, delle entrate lorde, delle superfici fisiche destinate all‟attività e dei canoni d‟affitto maturati.
In seguito alla riforma del dicembre 2009, le categorie sono state fissate come indicato nelle seguenti tabelle:
a) PRESTAZIONE DI SERVIZI
Categoria | Ingresso Lordo Annuo (pesos) | Superfice compremess a (m2) | Energia elettrica consumat a (KW) | Affitti maturati (pesos) | Imposta (pesos) | Sistema Pensionistic o (pesos) | Sicurezza Sanitaria (pesos) | Totale da versare (pesos) |
A | Fino a 24.000 | 30 | 3.300 | 9.000 | 39 | 110 | 70 | 219 |
B | Fino a 36.000 | 45 | 5.000 | 9.000 | 75 | 110 | 70 | 255 |
C | Fino a 48.000 | 60 | 6.700 | 18.000 | 128 | 110 | 70 | 308 |
D | Fino a 72.000 | 85 | 10.000 | 18.000 | 210 | 110 | 70 | 390 |
E | Fino a 96.000 | 110 | 13.000 | 27.000 | 400 | 110 | 70 | 580 |
F | Fino a 120.000 | 160 | 16.500 | 27.000 | 550 | 110 | 70 | 730 |
G | Fino a 144.000 | 200 | 20.000 | 36.000 | 700 | 110 | 70 | 880 |
H | Fino a $ 200.000 | 200 | 20.000 | 45.000 | 1.600 | 110 | 70 | 1.780 |
b) ALTRE ATTIVITÀ
Categoria | Ingresso Xxxxx Xxxxx (pesos) | Superfice compreme ssa (m2) | Energia elettrica consumata (KW) | Affitti maturati (pesos) | Imposta (pesos) | Sistema Pensionistico (pesos) | Sicurezza Sanitaria (pesos) | Totale da versare (pesos) |
A | Fino a 24.000 | 30 | 3.300 | 9.000 | 39 | 110 | 70 | 219 |
B | Fino a 36.000 | 45 | 5.000 | 9.000 | 75 | 110 | 70 | 255 |
C | Fino a 48.000 | 60 | 6.700 | 18.000 | 118 | 110 | 70 | 298 |
D | Fino a 72.000 | 85 | 10.000 | 18.000 | 000 | 000 | 70 | 374 |
E | Fino a 96.000 | 110 | 13.000 | 27.000 | 310 | 110 | 70 | 490 |
F | Fino a 120.000 | 150 | 16.500 | 27.000 | 405 | 110 | 70 | 585 |
G | Fino a 144.000 | 200 | 20.000 | 36.000 | 700 | 110 | 70 | 685 |
H | Fino a $ 200.000 | 200 | 20.000 | 45.000 | 505 | 110 | 70 | 1.420 |
I | Fino a 235.000 | 200 | 20.000 | 45.000 | 1.240 | 110 | 70 | 2.180 |
J | Fino a 270 | 200 | 20.000 | 45.000 | 2.000 | 110 | 70 | 2.530 |
K | Fino a 300.000 | 200 | 20.000 | 45.000 | 2.350 | 100 | 70 | 2.880 |
Alla fine di ogni quadrimestre, il “piccolo contribuente” è tenuto a verificare le eventuali variazioni nei propri parametri al fine di collocarsi nella categoria corretta.
Da ultimo, la legge nº 26.545 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la vigenza del “monotributo”.
6. IMPOSTA DI REGISTRO SULLE SOCIETÀ
Sono sottoposte a tassazione tutte le società costituite in Argentina. La tassa va pagata all‟atto della registrazione della società. Le SpA sono tenute a pagare, inoltre, una tassa annuale a misura fissa, il cui ammontare varia da “pesos” $ 100 a $ 2.500 in funzione del valore del capitale sociale risultante dall‟applicazione delle rettifiche di capitale risultanti dagli strumenti contabili.
Nel mese di ottobre 2003 è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma che dispone il pagamento dell'imposta annuale di registro. Tuttavia, allo stato, il panorama non è chiaro e molte società, onde evitare intoppi nelle procedure innanzi l'autorità di controllo, continuano a versare il tributo.
7. IMPOSTA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Nel 2003, in forza della legge n° 25.585 che ha modificato la legge n° 23.966 (Imposta sui beni personali) è stata introdotta l'imposta sulle partecipazione al capitale delle società.
L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, detenga partecipazioni al capitale di società costituite in Argentina. L'aliquota, secondo quanto stabilito dalla legge nº 26.452, è dello 0,5 %, e la base imponibile è rappresentata dal patrimonio netto della Società.
Le società sono tenute al versamento di questa imposta in nome e per conto dei loro soci.
8. IMPOSTA SUI DEBITI E SUI CREDITI BANCARI
L‟imposta grava su tutti i movimenti bancari in entrata ed in uscita, nonché su tutti i movimenti di dare-avere che seguano canali non bancari. Nella prima ipotesi l‟aliquota è pari allo 0,6 %. Nelle ipotesi di movimenti non bancari, essa sale allo 1,2 %, salvo eccezioni. Nonostante sia stata duramente criticata per l‟effetto distorsivo e penalizzante che determina sull‟economia formale, la legge nº 26.545 del mese di dicembre 2009 ha prorogato la vigenza di tale imposta fino al 31 dicembre 2011.
9. IMPOSTE REGIONALI
Poiché l'Argentina è un paese organizzato costituzionalmente sul sistema federale, vi sono alcune tasse riscosse direttamente dalle Regioni ("Provincias") e dal Distretto Federale ("Capital Federal", Città di Buenos Aires). Tra queste si annoverano il "Turnover Tax" e la tassa di registro (“Impuesto de sellos”).
9.1. “Turnover tax ” (“Impuesto a los ingresos brutos”)
La “turnover tax” si applica sul ricavato lordo delle attività industriali, commerciali e di servizi, escluse le operazioni di export.
Le aliquote variano da regione a regione. L‟aliquota applicata dalla città di Buenos Aires è del 3% per le attività commerciali e di produzione e trasformazione di beni, con aliquote differenziata dell‟1% per le attività di produzione del settore primario. L‟aliquota media applicata nella “provincia” di Buenos Aires è, invece, del 4%.
9.2. Imposta di registro (“Impuesto de sellos”)
Nell‟ambito della Capital Federal, la tassa di registro, eliminata per la generalità dei contratti nel 1993, è stata reintrodotta dalla Legge Fiscale approvata dalla legislatura della città di Buenos Aires nell‟anno 2009. Secondo quanto stabilito da tale norma, l‟imposta si applica sugli atti e contratti a contenuto economico (compresi quelli conclusi per corrispondenza) con aliquota generale dello 0,80% ed aliquota pari al 2,5% per gli atti relativi al trasferimento di diritti su beni immobili.
Per quanto riguarda il resto dell‟Argentina, le aliquote e la natura degli atti sottoposti a tassazione variano da regione in regione. Nella regione (“provincia”) di Buenos Aires, per esempio, l‟aliquota è pari al 10‰ (“per mille”) sui contratti; i riconoscimenti di debito, le cambiali; gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, invece, sono sottoposti all‟aliquota del 30‰ (“per mille”).
9.3 Imposta sul trasferimento di beni a titolo gratuito
Con la legge 14.044, in vigore dal 01.01.2010, è stata introdotta nella “provincia” di Buenos Aires l‟imposta sui trasferimenti di beni a titolo gratuito, in particolare quelli effettuati per eredità, legato, donazione, anticipo di eredità o altri atti che implichino un aumento patrimoniale a titolo gratuito.
Sono quindi tenute al pagamento di tale tassa le persone fisiche e giuridiche beneficiarie di un trasferimento di questa natura quando:
i) sono domiciliate nel territorio della “provincia” (l‟imposta verrà calcolata sull‟ammontare totale del trasferimento);
ii) i beni trasferiti sono situati nel territorio della “provincia” (l‟imposta verrà calcolata sulvalore di tali beni).
Come risulta dalla seguente tabella che riporta le aliquote fissate per l‟esercizio fiscale 2011, è prevista una quota fissa (per scaglioni) oltre ad una percentuale sull‟eccedenza rispetto alla base dello scaglione, la quale varia a seconda del grado di parentela del beneficiario rispetto a chi trasferisce i beni.
BASE IMPONIBILE ($) | Genitori, figli e coniuge | Altri ascendenti e discendenti | Collaterali di 2º grado | Collaterali di 3º e 4º grado; altri parenti ed estraneri | |||||
Maggiore a | Minore o uguale a | Quota fissa ($) | % sull‟ecced limite min. | Quota fissa ($) | % sull‟ecced limite min. | Quota fissa ($) | % sull‟ecced limite min. | Quota fissa ($) | % sull‟ecced limite min. |
0 | 125.000 | - | 4,0000% | - | 6,0000% | - | 8,000% | - | 10,0000% |
125.000 | 250.000 | 5.000 | 4,0750% | 7.500 | 6,0750% | 10.000 | 8,0750% | 12.500 | 10,0750% |
250.000 | 500.000 | 10.094 | 4,2250% | 15.094 | 6,2250% | 20.094 | 8,2250% | 25.094 | 10,2250% |
500.000 | 1.000.000 | 20.656 | 4,5250% | 30.656 | 6,5250% | 40.656 | 8,5250% | 50.656 | 10,5250% |
1.000.000 | 2.000.000 | 43.281 | 5,1250% | 63.281 | 7,1250% | 83.281 | 9,1250% | 103.281 | 11,1250% |
2.000.000 | 4.000.000 | 94.531 | 6,3250% | 134.531 | 8,3250% | 174.531 | 10,3250% | 214.531 | 12,3250% |
4.000.000 | 8.000.000 | 221.031 | 8,7250% | 301.031 | 10,7250% | 381.031 | 12,7250% | 461.031 | 14,7250% |
8.000.000 | 16.000.000 | 570.031 | 13;5250% | 730.031 | 15,5250% | 890.031 | 17,5250% | 1.050.031 | 19,5250% |
16.000.000 | in avanti | 1.652.031 | 15,9250% | 1.972.031 | 17,9250% | 2.292.031 | 19,9250% | 2.612.031 | 21.9250% |
Sono esenti dall‟imposta i trasferimenti il cui valore totale non superi “pesos”
$200.000 nei casi di trasferimenti fra genitori, figli e coniugi, o $50.000 negli altri casi.
10. Imposta patrimoniale (“Bienes Personales”)
I non residenti, così come i residenti, sono tenuti al pagamento di una imposta patrimoniale sui beni, immobili non strumentali o di altra natura –per esempio investimenti in banca- di cui essi siano proprietari in Argentina.
Le aliquote si calcolano sul valore dei beni e sono progressive, come di seguito indicato (in vigore dall‟1.1.2007):
Da 1 a 305.000 pesos | Nessuna imposta (“non tax area”) |
Da 305.001 a 750.000 pesos | 0,5 % |
Da 750.001 a 2.000.000 pesos | 0,75 % |
Da 2.000.001 a 5.000.000 pesos | 1 % |
Oltre 5.000.001 pesos | 1,25 % |
Tuttavia, la “non tax area” non è applicabile ai non residenti i quali sono tenuti al pagamento dell‟imposta a prescindere dal valore del patrimonio. L‟aliquota generale per i non residenti è di 1,25 %. Per non essere sottoposti a sanzioni e multe e non avere problemi burocratici ove in futuro si desideri vendere l‟immobile, è consigliabile farsi assistere da un commercialista locale e presentare annualmente la dichiarazione, versando la relativa imposta e conservando con cura i documenti.
11. CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
Come accennato nel capitolo 1, Argentina e Italia hanno sottoscritto in data 15.11.1979, una convenzione, sul modello OCSE, per evitare le doppie imposizioni fiscali, approvata in Italia con Legge n° 282 del 27/4/1982.
In estrema sintesi, la disciplina è destinata a regolare i conflitti tra le legislazioni fiscali dei due paesi. La complessità e l‟articolato trattamento delle materie non consentono di approfondire la disamina in questa breve guida.
Interessa tuttavia sottolineare la modifica della convenzione, approvata in Italia con legge del 28.10.1999 n° 423, che attiene alle modalità applicate dall‟Argentina per evitare le doppie imposizioni. Infatti, l‟art. 24 par. 3 stabilisce che quando un residente in Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che possono essere sottoposti a imposizione in Italia, potrà dedurre dall‟imposta prelevata sui redditi, ovvero sul patrimonio, un importo pari all‟imposta effettivamente pagata in Italia. La detrazione, comunque, non potrà eccedere la parte dell‟imposta calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio, che possono sottoporsi a imposizione in Italia.
Per quanto riguarda i redditi percepiti in Argentina da parte di un residente in Italia la norma non è stata modificata. In queste ipotesi nel calcolare le proprie imposte sul reddito il contribuente deve includere nella base imponibile detti elementi di reddito. La convenzione, tuttavia, autorizza a dedurre dalle imposte così calcolate, l‟imposta sui redditi pagate in Argentina, ma l‟ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
V. ACQUISTO DI IMMOBILI IN ARGENTINA. PROFILI CIVILISTICI E FISCALI.
1. Le questioni da considerare dal punto di vista pratico
Negli ultimi anni, specie in virtù del differenziale di cambio tra euro e dollaro USA (il mercato immobiliare in Argentina è tutto in dollari) si assiste ad un notevole incremento delle operazioni di acquisto di immobili da parte di stranieri, soprattutto italiani, nel Paese.
La questione presenta, tuttavia, alcuni aspetti critici da non sottovalutare, dal punto di vista legale e gestionale. Nei punti che seguono –e senza pretese di esaurire l‟argomento- si fornisce una breve panoramica dei punti essenziali da tenere presenti.
Tralasciando le questioni relative alla scelta dell‟immobile, alla congruità del prezzo richiesto (è meglio affidarsi sempre a delle agenzie specializzate e chiedere almeno tre stime di valore diverse da confrontare con le proposte del venditore) e agli aspetti operativi anche di natura legale (è sempre buona norma affidarsi ad un esperto rilasciando le procure necessarie) e limitandosi alla sola fase di acquisto, va segnalato che il principale problema è quello del trasferimento delle somme necessarie per l‟acquisto.
Infatti, in virtù delle restrizioni valutarie in entrata, i trasferimenti di valuta dall‟estero in Argentina, allo scopo di evitare investimenti speculativi, sono sottoposti ad una trattenuta (denominata “encaje”) temporanea del 30 %. In sostanza, la Banca Centrale obbliga la Banca Argentina presso la quale le somme sono state trasferite dall‟estero a trattenere per un anno il 30 % delle stesse, con l‟impegno di restituirle, senza interessi e in pesos, alla scadenza. Questa restrizione, tuttavia, non opera per le operazioni immobiliari di acquisto ritenute non speculative, per gli investimenti di capitale (dotazione di capitale iniziale e aumento di capitale) provenienti dall‟estero e destinati a società locali. Tutto ciò a condizione che si adempiano certi requisiti, tra i quali (ci limitiamo agli acquisti immobiliari) vanno annoverati quelli di seguito indicati:
- che il rogito sia stipulato con modalità tali da garantire l‟effettiva destinazione delle somme al pagamento del prezzo pattuito nell‟atto stesso (questo a volte presenta non pochi problemi, soprattutto di costi, a causa della conversione in pesos delle somme trasferite in valuta e la –pressoché unanime- richiesta dei venditori di ricevere valuta estera anziché pesos. L‟acquirente pertanto dovrà mettere in conto la doppia conversione, ed il relativo “spread”, da euro a pesos e da pesos a dollari;
- che vi sia assoluta identità tra il titolare del conto estero dal quale è stato ordinato il trasferimento e l‟acquirente. In sostanza, le somme per l‟acquisto dovranno partire dal conto intestato al soggetto che intende acquistare, e ciò a prescindere dal Paese estero dove abbia sede la Banca, che può anche non coincidere con quello della residenza;
- che sia data prova della capacità economico-finanziaria dell‟acquirente (con esibizione della dichiarazione dei redditi) e che si certifichi (tramite una lettera spedita dalla banca straniera) che le somme destinate all‟acquisto non provengono da attività illecite.
2. I profili fiscali.
2.1 La tassazione in Italia degli immobili situati in Argentina
Ai sensi della legge in materia di imposta sui redditi in vigore in Italia, in linea di principio la detenzione di immobili all‟estero da parte di persone fisiche residenti nel nostro Paese implica l‟obbligo di dichiarazione dei relativi redditi, a condizione che gli immobili siano soggetti all‟estero al pagamento dell‟imposta sui redditi locali.
Poiché in Argentina i beni immobili non sono assoggettati a imposizione sul reddito (“impuesto a las ganancias”) bensì all‟imposta sui “bienes personales”, di cui si è detto sopra, il solo possesso di beni immobili in Argentina non è tassabile in Italia.
Tuttavia, a partire dall‟anno di imposta 2009 i contribuenti italiani sono tenuti ad indicare nel modulo RW del modello Unico tutti gli immobili detenuti all‟estero, ivi compresi ovviamente quelli in Argentina, anche se gli stessi non producono reddito di fronte estera imponibili in Italia.
Diversamente, qualora l‟immobile in Argentina sia stato concesso in locazione, il canone ricavato va dichiarato quale reddito imponibile in Italia, portando a detrazione l‟imposta versata in Argentina, e ciò nella misura autorizzata dalla convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione. Qualora, infine, l‟immobile fosse venduto entro cinque anni dall‟acquisto, l‟eventuale plusvalenza emersa va dichiarata in Italia ai fini del pagamento dell‟imposta sui redditi.
2.2 La tassazione dei residenti all’estero titolari di immobili in Argentina e l’ Imposta sul Trasferimento di Beni Immobili (“ITI”)
Seguendo quanto detto sopra, i non residenti titolari di beni immobili in Argentina sono ivi soggeti all‟imposta sui beni personali. Qualora concedessero tali immobili in locazione, sono inoltre tenuti al pagamento dell‟imposta sui redditi. Di conseguenza, per evitare eventuali sanzioni o multe, è sempre consigliabile essere assistiti da un commercialista e versare annualmente le imposte dovute.
Il mancato pagamento delle tasse, come si vedrà di seguito, potrebbe generare problemi al momento di procedere alla vendita dell‟immobile.
Infatti, secondo quanto stabilito dalle Risoluzioni Generali nº 2139 e 2141 dell‟AFIP (“Administración Federal de Ingresos Públicos”) le operazioni di
trasferimento di immobili a titolo oneroso sono soggette al pagamento di un‟imposta (ITI) pari all‟1,5 % del prezzo indicato nel rogito.
In virtù di tale regime, quale requisito essenziale per la vendita dell‟immobile, il venditore residente all‟estero dovrà ottenere dalla AFIP il rilascio del c.d. “certificado de retención” (certificato di ritenuta) nel quale verrà determinato l‟importo da trattenere per il pagamento dell‟ITI. L‟importo così determinato sarà quindi ritenuto dal pubblico notaio al momento della sottoscrizione del rogito.
Nella pratica, il rilascio di tale certificato è condizionato all‟esito degli accertamenti fiscali sui pagamenti cui si era tenuti, nonché alla regolarizzazione delle imposte sui beni personali e sul reddito, qualora esse non fossero state opportunamente versate. A tale scopo, viene compiuta un‟accurata analisi del valore ed utilizzo dell‟immobile sin dall‟acquisto fino alla vendita, in base ad una serie di documenti che devono essere regolarmente presentati.
Risulta quindi consigliabile conservare con cura i seguenti documenti:
1. Bollette della c.d. imposta di “Alumbrado, Xxxxxxx y Limpieza” sin dall‟acquisto dell‟immobile;
2. Bollette dei servizi di luce, gas e telefono sin dall‟acquisto dell‟immobile;
3. Qualora l‟immobile fosse stato concesso in locazione, il corrispettivo contratto.
Studio Legale De Xxxx Xxxx e Associati
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