CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(di seguito "CGC")
1. Ambito di applicazione e Validità
1.1. Le presenti CGC disciplinano la fornitura di hardware/software/soluzioni ("Prodotti") e la fornitura di servizi di assistenza clienti/servizi professionali ("Servizi") da parte di Ascom* ai suoi distributori/rivenditori o clienti finali (ciascuno un "Cliente" e, insieme ad Ascom, le "Parti").
1.2 Le presenti CGC sono parte integrante di ogni offerta, ordine o accordo tra Ascom e il Cliente. Le condizioni qui non incluse ma applicate dal Cliente sono efficaci solo se espressamente approvate per iscritto da Ascom.
* "Ascom" indica la società del Gruppo Ascom che stipula un Contratto Individuale con il Cliente
2. Accordo individuale e ambito di applicazione
2.1. Salvo diversa esplicita indicazione, tutte le offerte di Ascom non sono vincolanti. Un accordo individuale tra Ascom e il Cliente ("Accordo individuale" e, insieme alle CGC, "Accordo") si considera concluso una volta che Xxxxx abbia confermato l'ordine del Cliente per iscritto ("Ordine confermato").
2.2. Gli ordini del Cliente che si discostano dalle specifiche dell'offerta di Ascom saranno efficaci solo se espressamente approvati da Ascom nell'Ordine Confermato.
2.3. L'ambito specifico di applicazione relativo a Prodotti e Servizi è definito in dettaglio nel Contratto.
3. Consegna e accettazione
3.1. Ascom si adopera con ragionevole impegno a rispettare le tempistiche definite nell'Accordo, a condizione che il Cliente rispetti i suoi obblighi contrattuali. Il Cliente deve in particolare rispettare le condizioni di pagamento e tutti gli altri obblighi preliminari (ad esempio, collaborare con Ascom, rispondere prontamente a qualsiasi richiesta di Ascom necessaria ai fini dell’esecuzione dell’Accordo, ottenere e mantenere tutti i permessi e le licenze necessarie, ecc.).
3.2. Ascom può effettuare consegne parziali se non è irragionevole per il Cliente.
3.3. Il Cliente deve ispezionare i Prodotti senza indebito ritardo dopo il ricevimento o l’installazione. I difetti possono essere dichiarati per iscritto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento o dall'installazione dei Prodotti, altrimenti i Prodotti sono considerati accettati ("Accettazione"). I difetti occulti devono essere notificati senza indebito ritardo e comunque entro otto giorni dal momento della scoperta fermo in ogni caso il periodo di garanzia previsto dal seguente Articolo 7.
3.4. Se viene concordata un'Accettazione formale prima dell'Accettazione viene effettuato un collaudo congiunto. Ascom inviterà il Cliente a partecipare in tempo utile. La documentazione dei test e dei relativi risultati sono conservati e firmati da tutte le Parti interessate. Se il Cliente rifiuta, per motivi non imputabili ad Ascom, di collaborare alla realizzazione dell'Accettazione, Ascom può concedere un periodo di tolleranza di 10 giorni lavorativi. Se l'Accettazione non avviene entro questo periodo, il protocollo di test di accettazione fornito da Ascom sarà ritenuto completo e sufficiente per consentire al Cliente di accertare se i Prodotti soddisfano le specifiche.
3.5. Se le prestazioni di Xxxxx subiscono un ritardo per qualsiasi causa al di fuori del suo ragionevole controllo (indipendentemente dal fatto che la causa fosse prevedibile), incluse, a mero titolo di esempio, cause di forza maggiore, catastrofi naturali, incidenti, scioperi, attacchi informatici o terroristici, mancanza delle fonti usuali di approvvigionamento, o a causa di atti o richieste del governo, allora il tempo a disposizione di Ascom per adempiere alle proprie obbligazioni sarà ragionevolmente esteso.
4. Prezzi, condizioni di pagamento e rischio
4.1. Se non diversamente concordato, tutti i prezzi sono indicati rigorosamente al netto nella valuta locale ed escludendo l'imposta sul valore aggiunto, l'imballaggio e la spedizione.
4.2. Ascom ha il diritto di adeguare i prezzi per coprire ulteriori Prodotti nel caso in cui il Cliente o terzi non forniscano informazioni necessarie, corrette e tempestive o il volume o la frequenza di utilizzo del Cliente superi significativamente i livelli concordati.
4.3. Le fatture di Ascom saranno pagate secondo il piano di pagamento concordato. Se non è stato concordato alcun piano di pagamento, le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti tardivi sono soggetti a interessi di mora al tasso previsto dalla normativa applicabile (Decreto Legislativo 231/2002).
4.4. Ascom mantiene la proprietà dei Prodotti consegnati fino a quando il Cliente non abbia pagato l'intero prezzo di acquisto.
4.5. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale passa al Cliente al momento della spedizione. Se Ascom detiene o immagazzina i Prodotti per il Cliente, lo farà a rischio e a spese del Cliente.
5. Obblighi del Cliente
5.1. Il Cliente è responsabile di (i) valutare l'impatto dei Prodotti Ascom sul suo ambiente di sistema e in particolare di implementare e mantenere adeguati livelli di sicurezza delle informazioni, privacy dei dati e standard di protezione da malware/virus; (ii) assicurare che il suo personale completi e mantenga la formazione richiesta da Ascom; (iii) informare Ascom di tutte le normative e gli standard locali applicabili che disciplinano, in particolare le ICT (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) sanitarie e mediche, i dispositivi medici, la sicurezza dei prodotti e del personale, la sicurezza delle informazioni, le norme edilizie e di costruzione, ecc. e di rispettare tali norme; (iv) assicurare che il Prodotto sia utilizzato solo in conformità all'uso previsto per il quale il Prodotto è stato progettato e fabbricato da Ascom, nonché all'etichettatura del Prodotto e alle istruzioni per l'uso emesse da Ascom e (vi) assicurare che siano adottate le necessarie misure di compensazione al fine di garantire il funzionamento, l'accesso alle informazioni e i processi di gestione degli allarmi nel caso in cui i Servizi eseguiti da Ascom richiedano l'arresto del sistema del Cliente.
5.2. A meno che il Cliente non sottoscriva la soluzione Ascom “Life Cycle Plan”, il Cliente è responsabile della gestione delle modifiche ai Prodotti Ascom che vanno oltre la programmazione standard di default di Ascom, inclusa la configurazione e la personalizzazione specifica del Cliente, e della gestione delle modifiche al software, ai prodotti e ai sistemi di terze parti che si interfacciano coi Prodotti Ascom o da cui i Prodotti dipendono. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Ascom tali modifiche e ad ottenere la conferma di compatibilità e interoperabilità da parte di Ascom.
6. Software e diritti di proprietà intellettuale
6.1. Il software fornito da Ascom non viene venduto, ma concesso in licenza al Cliente sulla base di un separato Contratto di licenza con l'utente finale ("Contratto"), che costituisce parte integrante delle presenti CGC.
6.2. Ascom e i suoi licenzianti sono e rimarranno gli unici ed esclusivi proprietari di tutti i diritti, titoli e interessi su e per qualsiasi materiale preesistente, sul materiale creato durante il periodo di validità del Contratto e sui Prodotti e Servizi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di copyright di terzi ("DPI") in esso contenuti.
6.3. Qualora una terza parte faccia valere legittime pretese nei confronti del Cliente sulla base della violazione dei DPI (Diritti di Proprietà Intellettuale), Ascom sarà responsabile nei confronti del Cliente, fatte salve le seguenti condizioni: (i) Ascom, a sua scelta, o procuri una licenza per i Prodotti violati, o li modifichi o, se non sono ragionevolmente disponibili alternative, il Cliente restituisca i Prodotti violati e Ascom rimborsi il valore netto contabile del Cliente; (ii) il Cliente notifichi per iscritto ad Ascom senza indebito ritardo la minaccia o il reclamo e non riconosca la violazione alla terza parte; (iii) il Cliente cooperi con Ascom e le conceda il pieno controllo della difesa e della risoluzione del reclamo e (iv) il Cliente non sia responsabile della violazione (ad esempio perché ha modificato il Prodotto).
7. Garanzia
7.1. Ascom garantisce che al momento della consegna/installazione i Prodotti sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione e che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate attualmente valide e che i Servizi sono eseguiti a regola d'arte in conformità con gli standard del settore (le "Garanzie"). Le Garanzie non si applicano al software fornito da Ascom. Le uniche ed esclusive garanzie per il software fornito da Ascom sono stabilite nel Contratto.
7.2. Se non diversamente concordato, il Cliente dovrà notificare per iscritto ad Ascom la violazione delle Garanzie entro 12 mesi dall'Accettazione dei Prodotti o dopo il completamento dei Servizi.
7.3. Per il Cliente, il rimedio per la violazione delle Garanzie sarà unicamente, a discrezione di Ascom: (i) per i Prodotti il rimborso del prezzo di acquisto, la correzione del difetto o la sostituzione entro un periodo di tempo ragionevole; (ii) per i Servizi la ri-esecuzione del Servizio o la restituzione della parte del compenso pagato relativa ai Servizi non conformi. Le garanzie sulle parti riparate o sostituite sono limitate al resto del periodo di garanzia originale.
7.4. Le Garanzie sono escluse: (i) se i danni o i difetti sono causati da uso, intervento o trattamento improprio o non autorizzato, da usura naturale, da manutenzione difettosa o da altri motivi per i quali Ascom non è responsabile; (ii) se i Prodotti sono utilizzati al di fuori dell'uso previsto o in violazione delle istruzioni fornite da Ascom (ad es. senza un'adeguata formazione dei dipendenti); (iii) se non vengono applicate le azioni correttive sul campo obbligatorie comunicate da Ascom; (iv) se le modifiche o le riparazioni vengono effettuate senza il consenso scritto di Ascom o non vengono adottate misure adeguate ed immediate per ridurre al minimo i danni o i difetti e (v) sui materiali operativi e sui materiali di consumo, come batterie e accumulatori. Ascom non fornisce altre garanzie esplicite o implicite e tutte le altre garanzie sono specificamente escluse, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi particolari o speciali.
7.5. Xxxxx quanto esplicitamente diversamente concordato per iscritto, tutti i materiali di terzi sono forniti "così come sono" e qualsiasi garanzia di o riguardante qualsiasi materiale di terzi è strettamente tra il Cliente e terzi o il distributore del materiale di terzi.
8. Responsabilità e assicurazione
8.1. La responsabilità diretta complessiva di Ascom non sarà in ogni caso superiore ad un importo pari al corrispettivo versato dal Cliente in relazione al Prodotto / Servizio oggetto del reclamo.
8.2. Nessuna delle Parti sarà responsabile, sia che si basi su contratto, garanzia, illecito civile, obbligo di legge, responsabilità oggettiva, indennità o altro, per la perdita di utilizzo, di ricavi, di risparmi, di profitti, di interessi, di avviamento o opportunità, per costi di sostituzione, perdita di informazioni o dati, per perdita di potere, per richieste di risarcimento derivanti da contratti di terzi, o per qualsiasi tipo di danno indiretto, speciale, liquidato, punitivo, collaterale, incidentale o consequenziale, o per qualsiasi altra perdita o costo di tipo simile.
8.3. Nulla limita la responsabilità di ognuna delle Parti per: (i) lesioni personali o morte risultanti direttamente da dolo o colpa grave di Ascom, (ii) frode o dichiarazione fraudolenta o (iii) qualsiasi responsabilità che non può essere limitata o esclusa ai sensi della legge applicabile.
8.4. Ascom assicura accuratamente la propria attività. Se il Cliente lo richiede, Ascom può fornire un certificato di assicurazione che dimostri quale sia la copertura di Ascom. Ascom non fornisce a terzi l'accesso diretto all'assicurazione di Ascom né conferisce diritti aggiuntivi all'assicurazione di Ascom, ad esempio nominando terzi come ulteriore assicurato.
9. Riservatezza, protezione dei dati e conformità all'esportazione e all'importazione
9.1. Salvo quanto diversamente consentito per iscritto, nessuna delle Parti può divulgare a terzi il contenuto dell'Accordo o qualsiasi informazione fornita da o per conto dell'altra Parte che dovrebbe ragionevolmente essere trattata come informazione riservata. Fermo restando quanto sopra, non sono incluse le informazioni che (a) erano in legittimo possesso del destinatario prima della divulgazione della Parte divulgatrice, (b) le informazioni che sono o diventano pubblicamente disponibili senza alcuna colpa del destinatario, (c) le informazioni che sono legittimamente ottenute dal destinatario da una terza parte, che ha il diritto di divulgarle su base non confidenziale, o le informazioni che (d) sono sviluppate in modo indipendente dal destinatario senza alcun riferimento alle informazioni riservate della Parte divulgatrice, come dimostrato dal destinatario. Le Parti possono divulgare informazioni riservate se richiesto obbligatoriamente dalla legge applicabile.
9.2. Per quanto riguarda lo scambio di dati personali, le Parti (a) utilizzeranno tali dati solo in stretta conformità con le norme applicabili in materia di protezione dei dati e ai fini dell'Accordo, (b) applicheranno tutte le necessarie e aggiornate misure di sicurezza e (c) stipuleranno un accordo separato per il trattamento dei dati (se necessario).
9.3. Il Cliente accetta (i) che i Prodotti non saranno in alcun momento direttamente o indirettamente esportati, importati, venduti, trasferiti o altrimenti utilizzati in un modo che possa comportare il mancato rispetto di qualsiasi regola e regolamento di esportazione/importazione e (ii) di ottenere tutte le autorizzazioni, licenze o permessi necessari in conformità a tali leggi e regolamenti.
10. Termini e Condizioni Speciali per Dispositivi Medici
10.1. Ascom identificherà in buona fede e secondo le normative locali i Prodotti che sono considerati Dispositivi Medici ("MDP – Medical Device Products").
10.2. Il Cliente è responsabile di monitorare che tutti i Prodotti siano correttamente utilizzati, trasportati e conservati in conformità con le leggi e i regolamenti locali, prima di iniziare l'uso o la rivendita di tali Prodotti.
10.3. Ogni qualvolta il Cliente venga a conoscenza di problemi di qualità o di informazioni che suggeriscano ragionevolmente che i Prodotti non sono conformi alle normative applicabili o che sono stati o potrebbero essere coinvolti in un incidente che comporti la morte o un grave deterioramento della salute, il Cliente dovrà inoltrare tali informazioni ad Ascom immediatamente e in ogni caso non oltre 24 ore dal ricevimento di tali informazioni. Il Cliente fornirà ad Ascom tutte le informazioni e l'accesso al dispositivo interessato, necessari a determinare il problema, e metterà in stato di fermo i Dispositivi Medici (MDP) interessati fino a che Ascom non conceda nuova liberatoria per l’uso.
10.4. Qualora Ascom notifichi al Cliente che è necessaria un'azione correttiva di sicurezza sul campo o il richiamo del Prodotto, il Cliente dovrà opportunamente confermare la ricezione e cooperare con Ascom a proprie spese per implementare le azioni correttive. In nessun caso il Cliente dovrà implementare qualsiasi azione correttiva, richiamo o ritiro senza il preventivo consenso informato di Ascom.
10.5. Se il Cliente ha motivo di ritenere che un dispositivo possa presentare un rischio grave o possa essere falsificato, non dovrà informare alcuna autorità competente prima di aver informato Xxxxx e di aver concordato con Ascom le specifiche delle informazioni da comunicare all'autorità competente.
10.6. Il Cliente si impegna a comunicare ad Ascom e ad assisterla in qualsiasi azione governativa o di terzi avente ad oggetto i Dispositivi Medici (MDP) non appena ne venga a conoscenza.
10.7. Se il Cliente rivende i Dispositivi Medici (MDP), il Cliente dovrà (i) verificare se i Dispositivi Medici (MDP) sono marcati CE e accompagnati da una dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni d'uso Ascom e da una UDI (Identificazione Univoca dei Dispositivi), (ii) mantenere tutte le registrazioni locali richieste in relazione ai Dispositivi Medici (MDP), (iii) collaborare con Ascom per ottenere la tracciabilità di tutti i Dispositivi Medici (MDP) (cioè identificare tutti gli operatori economici da cui hanno ricevuto i Dispositivi Medici (MDP) e tutti gli operatori economici o tutte le istituzioni sanitarie cui sia stato fornito un Dispositivo Medico (MDP), (iv) conservare i dati delle UDI (Identificazioni Univoche dei Dispositivi) dei Dispositivi Medici (MDP) e (v) utilizzare solo il materiale di marketing approvato da Ascom. Il Cliente è tenuto a conservare le registrazioni scritte di verifica degli elementi di cui alla presente clausola e a metterle a disposizione di Ascom su richiesta per ispezioni (comprese le informazioni sul metodo di campionamento, se utilizzato).
10.8. Il Cliente deve stabilire e mantenere la documentazione necessaria a supportare la gestione del rischio della rete informatica medica per le interfacce tra i Dispositivi Medici (MDP) e tutti i componenti di rete (sia software che hardware) tenendo conto delle specifiche per l'hardware, delle caratteristiche della rete e delle misure di sicurezza informatica specificate nella documentazione dei Dispositivi Medici (MDP).
11. Miscellanea
11.1. Ascom ha il diritto di risolvere in qualsiasi momento l’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con una semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata se il Cliente si rende inadempiente anche di una sola delle obbligazioni previste ai precedenti Articoli 5.1. e 10.
11.2. In caso di inadempimento o ritardo da parte del compratore nel pagamento di anche una sola fattura, l’Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ed Ascom rientrerà nel possesso del Prodotto oggetto del presente Accordo, trattenendo a titolo di indennizzo quanto già percepito, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
11.3. L'Accordo non può essere modificato se non per iscritto.
11.4. L'Accordo non potrà essere ceduto o trasferito a terzi (escluse le affiliate) senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte (non irragionevolmente negato). Ascom ha il diritto di nominare subappaltatori per eseguire i propri compiti.
11.5. Il fatto che singole disposizioni dell’Accordo non siano valide non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto. Il presente Accordo non è stipulato a beneficio di, né alcuna delle sue disposizioni può essere fatta valere da, persone diverse dalle Parti del presente Accordo e dai loro rispettivi successori e cessionari autorizzati.
11.6. Il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o risarcimento da parte di una delle Parti non costituirà una rinuncia ad esso, né qualsiasi esercizio parziale precluderà qualsiasi ulteriore esercizio dello stesso, o di qualche altro diritto, potere o risarcimento.
11.7. Qualsiasi avviso e altra comunicazione da effettuare ai sensi dell’Accordo o in connessione con esso dovrà essere in forma scritta ed essere indirizzata all'altra Parte come stabilito nell’Accordo.
12. Legge applicabile e giurisdizione
12.1. Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi italiane. Qualsiasi reclamo o controversia derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.
12.2. Ascom potrà intentare un'azione legale dinanzi a qualsiasi tribunale competente per ottenere un provvedimento cautelare per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e delle informazioni riservate.