COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Seduta del 24/06/2021
FATTO
Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l’intermediario, in data 25/09/2014, un contratto di prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31/03/2019, dopo il pagamento di n. 51 rate delle 120 complessive, senza ricevere l’integrale restituzione di commissioni ed oneri non maturati; esperito infruttuosamente il reclamo; contestata la valenza transattiva della “quietanza liberatoria”, in via principale chiede il rimborso di complessivi € 1.492,91; in via subordinata, qualora sia riconosciuta efficacia transattiva alla sopraindicata quietanza, domanda la restituzione di complessivi € 1.143,38; il tutto oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e ad € 20,00 per le spese di procedura.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l’avvenuta sottoscrizione di una “quietanza liberatoria” con cui il cliente ha confermato di aver ricevuto il rimborso “della quota non goduta delle commissioni ripetibili”, rinunziando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento). Esclude l’applicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019 nei rapporti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa
l’efficacia retroattiva dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Afferma di aver già rimborsato € 241,70 a titolo di quota non goduta delle commissioni in favore dell’intermediario; nonché € 10,00 a titolo di spese invio comunicazioni periodiche. Quanto alle “commissioni di distribuzione”, sottolinea che queste sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento. Rileva, infine, la non rimborsabilità delle spese legali attesa l’arbitrarietà del ricorso ad una società di consulenza e la natura seriale del ricorso. In considerazione di quanto sopra esposto chiede, in via principale e subordinata, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, in sede di repliche, ribadisce la richiesta di considerare la quietanza liberatoria, in via alternativa, nulla (in quanto vessatoria e abusiva o comunque priva di valore transattivo) oppure valida (“ma limitata alle sole commissioni recurring ovvero alla sola corresponsione di rimborsi pro rata”), con conseguente rigetto delle eccezioni di controparte.
Nelle controrepliche l’intermediario precisa che il cliente ha spontaneamente firmato il modulo della quietanza liberatoria, “in un momento successivo rispetto all’estinzione anticipata del finanziamento […]”. Ribadito, quindi, che il ricorrente, attraverso la sottoscrizione della quietanza “ha riconosciuto e dichiarato espressamente e incondizionatamente di aver già ricevuto tutto quanto dovuto […] a qualsivoglia titolo, causa e ragione con riferimento al contratto di finanziamento oggetto di estinzione anticipata”, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere.
DIRITTO
Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine all’eccezione sollevata dall’intermediario resistente fondata sull’esistenza di una quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente al contratto di finanziamento in esame. Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta su tale questione, in cui si afferma che affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire qualunque ulteriore richiesta di rimborso è necessario che contengano, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall’altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Rilevato che nella specie la quietanza, allegata agli atti non presenta nessuno dei requisiti sopraindicati, l’eccezione deve essere respinta.
Relativamente alla applicabilità nel caso di specie dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte resistente, si deve evidenziare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con l’art. 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza “Lexitor”. E’, in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli
arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia dall’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Xxxxxxxxx, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, “che l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”. Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up- front); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).
Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione
n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il rimborso dell’importo complessivo di € 1.493,00, calcolato sulla base, in parte, del metodo pro rata temporis, in parte, del criterio della curva degli interessi. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo pro rata, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di
diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.
Con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti, nonché degli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere di natura recurring le Commissioni a favore dell’intermediario anche con riguardo alla quota definita non rimborsabile (la clausola negoziale distingue, infatti, una quota non rimborsabile - € 1.588,78 - e una quota rimborsabile - € 680,91 -), in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione
n. 5031/2017), nonché le Commissioni di distribuzione in favore dell’agente in attività finanziaria, dal momento che remunerano anche «pubblicità» e «presidio del territorio». Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene quanto segue:
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 16.101,93 | Tasso di interesse annuale | 4,90% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 170,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 57,50% |
Data di inizio del prestito | 01/01/2015 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 35,50% |
rate pagate | 51 | rate residue | 69 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile | 1.588,78 | Recurring | 57,50% | 913,55 | 913,55 | ||||
Commissioni di distribuzione | 1.632,00 | Recurring | 57,50% | 938,40 | 938,40 | ||||
Totale | 3.220,78 | 1.851,95 |
Campi da valorizzare | |
Campi calcolati |
L’importo sopra indicato (da arrotondare per eccesso ai sensi delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) risulta superiore alla richiesta formulata in via principale dal ricorrente (€ 913,55 + € 579,36 = € 1.492,91), in quanto questi ha qualificato up-front la commissione di distribuzione, da ritenersi invece recurring. Da ciò consegue che può essere riconosciuto il rimborso nei limiti della domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.493,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1