CONVENZIONE
Testo della Convenzione MiSE-ABI-CDP 14 febbraio 2014, coordinato con le modifiche introdotte con l’Addendum in data 11 febbraio 2015 e con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014 e 20 novembre 2014
CONVENZIONE
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito il “Ministero”);
E
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
E
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme al Ministero e ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(a) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito “D.L. 69/2013”), prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
(b) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
(c) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti (di seguito “Contributo”);
(d) il comma 6 del citato articolo 2, del D.L. 69/2013, prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito “FCG”), nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG sui predetti finanziamenti;
(e) il comma 7 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e CDP stipulino una o più convenzioni;
(f) il comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013 definisce in 2,5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese; l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il predetto importo massimo da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro;
(g) in data 24 gennaio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 5 dell’articolo 2 del D.L. 69/2013, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo (di seguito “Decreto Beni Strumentali”). Il Decreto Beni Strumentali stabilisce altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.L. 69/2013, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG;
(h) in data 10 febbraio 2014 è stata emanata la circolare di cui all’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali (di seguito la “Circolare”), pubblicata in data 11 febbraio 2014 sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx, che fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi previsti e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo. Con la medesima Circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei Contributi previsti;
(i) le Parti con la presente Convenzione intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messo a disposizione delle Banche (come di seguito definite) e degli Intermediari Finanziari (come di seguito definiti) da parte di CDP il Plafond (come di seguito definito), nonché le modalità operative di interfaccia tra ciascun Contraente il Finanziamento (come di seguito definito), il Ministero e CDP.
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1 (Definizioni ed Allegati)
1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Banca” o “Banche”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.
“Banca Capogruppo”: indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest’ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui alla presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 3.1.
“Banca del Gruppo” o “Banche del Gruppo”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento diverso da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.
“Banca Non Appartenente al Gruppo”: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.
“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi prescelta per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contraente/i il Finanziamento”: indica una Banca o un Intermediario Finanziario che stipuli un Contratto di Finanziamento in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto/i di Finanziamento”: indica il contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell’Articolo 3.3 della presente Convenzione secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP, a norma del successivo Articolo 6.1 (h) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento, al fine di ottenere un Finanziamento.
“Convenzione”: indica il presente accordo.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento BS.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dal giorno 20 (incluso) del secondo mese successivo alla relativa Data di Verifica Disponibilità Plafond.
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2014 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond”: indica il giorno 6 di ciascun mese (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) entro cui il Contraente il Finanziamento invia a CDP la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond.
“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond.
“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente il Finanziamento, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond, ciascuna Erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond, richiesta in ciascuna Richiesta di Xxxxxxxx, potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Xxxxxxxx. Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento e l’ultima Data di Pagamento Interessi in relazione alla relativa Erogazione.
“Data di Verifica Disponibilità Plafond”: indica il 5° Giorno Lavorativo successivo a ciascuna Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond entro cui CDP comunica al Ministero l’ammontare della provvista prenotata e la conseguente richiesta di prenotazione delle risorse relative al Contributo.
“Erogazione”: indica, a seconda dei casi
(i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Xxxxxxxx, da; e/o
(ii) ciascun importo erogato a;
un Contraente il Finanziamento, a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento (e/o Contratto di Finanziamento Integrativo) da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.
“Finanziamento/i BS”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dal Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante dal relativo Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond.
“Garante”: indica, a seconda dei casi, (i) con riferimento agli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario la relativa Banca Capogruppo che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un Gruppo Bancario, una Banca che sia un Contraente il Finanziamento ai sensi della presente Convenzione.
“Garanzia”: indica, con riferimento a ciascun Intermediario Finanziario, a seconda dei casi (i) per gli Intermediari Finanziari consolidati all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV; ovvero (ii) per gli Intermediari Finanziari non consolidati all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1)
– Parte V della presente Convenzione.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Intermediario/i Finanziario/i”: indica il soggetto operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), purché garantito da una Banca che sia Contraente il Finanziamento ai sensi della relativa Garanzia.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Finanziamento e ai Contratti di Cessione di Crediti.
“Lettera di Accettazione Aggiuntiva”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l’Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 6.1 (k) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:
(a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(d) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(f) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(g) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%.
Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Euribor, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti aventi il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all’Articolo 6.1 (k) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:
(a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(d) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 4 (quattro) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(f) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
(g) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%.
Resta inteso che CDP potrà variare il Margine TFE, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, il D.L. 69/2013, il Decreto Beni Strumentali, la Circolare, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato ed integrato, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013.
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui il relativo Contraente il Finanziamento maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento, fino
ad esaurimento del Plafond o, in ogni caso, al 31 dicembre 2016, durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso);
(ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e il termine del Periodo di Disponibilità, in cui potranno essere conclusi i Contratti di Finanziamento ai sensi dell’Articolo 3.3 che segue.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento da parte di CDP ai sensi della Convenzione.
“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
fermo restando che:
(i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate da ciascun Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo; e
(ii) a scelta del relativo Contraente il Finanziamento espressa nella relativa Richiesta di Xxxxxxxx, ciascuna Erogazione richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Xxxxxxxx.
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento; laddove:
- “Esposizione Complessiva”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento; e (iii) nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tale Garante.
- “Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento”: indica, alla relativa data, (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato; laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata”: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento; e (iv) nel caso in cui alcuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento sia un Garante la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie rilasciate da tali Garanti.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato”: indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.
“Richiesta di Utilizzo”: ha il significato di cui al successivo Articolo 6.1 (h) della presente Convenzione. “TARGET”: indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
(ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;
in tutti i casi come determinato con riferimento all’ultimo bilancio annuale ovvero relazione semestrale approvato del relativo Contraente il Finanziamento, ovvero, a seconda dei casi, all’ultimo bilancio annuale consolidato o relazione semestrale consolidata approvato del gruppo del relativo Contraente il Finanziamento.
“Verifica Disponibilità Plafond”: ha il significato di cui alsuccessivo Articolo 6.1 (d) della presente Convenzione.
1.2 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
Allegato 1, Parte I Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte II Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte III Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca/Intermediario Finanziario
Allegato 1, Parte IV Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte V Modello di Garanzia nel caso di Intermediario Finanziario non consolidato in un gruppo bancario
Allegato 2, Parte I Modello di Comunicazione Banche Capogruppo
Allegato 2, Parte II Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari del Gruppo
Allegato 2, Parte III Modello di Comunicazione Banche/Intermediari Finanziari Non Appartenenti al Gruppo
Allegato 3 Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento e/o del Garante;
Allegato 4 Modello di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond
Allegato 5, Parte I Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 5, Parte II Modello di Lettera di Accettazione Aggiuntiva
Allegato 6 Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.
Allegato 7 Linee guida flussi informativi
Articolo 2 Scopo
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti BS, nonché le linee guida, i flussi informativi e le regole applicative sulla base delle quali i Contraenti il Finanziamento e CDP si interfacceranno con
il Ministero al fine della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni in forma di Contributo previste ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Beni Strumentali.
2.2 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei competenti organi di incrementare le risorse di cui al Plafond.
2.3 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
2.4 Le Parti si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti BS di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
2.5 Le Parti si impegnano ad operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione.
TITOLO 1 – RAPPORTI TRA CDP E CONTRAENTI IL FINANZIAMENTO
Articolo 3
I Finanziamenti
3.1 Successivamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 3.7, i Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo, al fine di concedere i Finanziamenti BS, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti.
3.2 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 3.1, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sul relativo Contraente il Finanziamento e che eventuali inadempimenti da parte delle relative Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l’imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
3.3 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento.
3.4 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
(ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento;
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento;
in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.
(iii) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall’Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP, in regime di pre-ammortamento (i.e. senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa);
(iv) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (ii) che precede (comprensivo del Margine applicabile) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 basis points che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
(v) qualora, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi del successivo Articolo 6.1 (e), i Contraenti il Finanziamento non procedano a stipulare con le PMI i Finanziamenti BS ovvero questi ultimi siano stipulati per un importo inferiore, gli stessi Contraenti il Finanziamento ne danno comunicazione a CDP, utilizzando il Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento, su base mensile ed entro il termine del giorno 10 di ciascun mese successivo al predetto termine (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per la successiva estinzione della corrispondente quota di Plafond erogata da CDP, con effetto all’ultimo giorno del medesimo mese. Resta inteso che eventuali comunicazioni pervenute oltre il predetto termine avranno effetto all’ultimo giorno del mese successivo;
(vi) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso), l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Contraente il Finanziamento a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento;
(vii) laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo (vi) sia superiore al 50% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio. Resta inteso che, previa comunicazione del Contraente il Finanziamento, a valere sui Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero non si applica alcuna Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio e che gli stessi non sono conteggiati ai fini nella determinazione della percentuale del 50% di cui al presente paragrafo (vii);
(viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, dal Contratto di Finanziamento, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti;
(ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
(x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo con un preavviso scritto di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
(xi) fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 4.2, con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in
garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l’altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia sino a tale data. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all’ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento BS. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
(xii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell’anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
(xiii) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l’inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o di alcuna delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dai Contratti di Cessione di Crediti e/o dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi, a seconda dei casi, dell’articolo 1456 del Codice Civile (relativamente all’inadempimento di obbligazioni pecuniarie e per i casi di utilizzo della provvista di cui al Plafond per uno scopo difforme da quelli di cui alla presente Convenzione) ovvero dell’articolo 1454 del Codice Civile (negli altri casi) e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
(xiv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xv) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
(xvi) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
(xvii) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.
3.5 I Contratti di Finanziamento e i Contratti di Cessione di Crediti verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l’altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti, la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti.
La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Cessione di Crediti e all’Erogazione a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.
Gli originali delle proposte di Contratto di Finanziamento e di Contratto di Cessione di Crediti debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente a:
(A) una dichiarazione - redatta secondo il modello di cui all’Allegato (2) - contenente, tra l’altro, i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
(B) una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Contraente il Finanziamento la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Finanziamento Integrativi del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
(iv) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a sottoscrivere le richieste di Verifica Disponibilità Plafond nonché a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6);
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Come indicato al successivo Articolo 6.1 (h), l’originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovrà essere inviata a CDP, con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento, unitamente alla medesima documentazione di cui alla precedente lettera (B) nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.
3.6 Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la documentazione di cui al precedente Articolo 3.5, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione del relativo Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti si intenderanno perfezionati tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione.
3.7 Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti e al perfezionamento dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 3.6, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 3.1 dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Dovrà essere sottoscritto un unico Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo per ciascun gruppo bancario e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento individuare altre Banche Cedenti.
Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 3.1 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti.
Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP contenente la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti.
L’originale della proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritto dovrà essere inviato a CDP unitamente ad una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo
stato di aggiornamento della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
(iv) la documentazione richiesta ai sensi dell’Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6), per ciascuna Banca Cedente;
(v) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
Articolo 4
Cessione di crediti a garanzia del Plafond
4.1 Con riferimento ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (e Contratti di Finanziamento Integrativi), i Contraenti il Finanziamento e, ove applicabile, le relative Banche Cedenti cedono in garanzia a CDP tutti i Crediti.
4.2 Nel caso in cui, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2014 l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento Interessi un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.
4.3 Resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze; e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Contraente il Finanziamento a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato al Contratto di Finanziamento.
4.4 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto delle relative Banche Cedenti, dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.
4.5 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti ricevuti in garanzia.
4.6 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento BS e a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.
4.7 A seguito dell’inadempimento del Contraente il Finanziamento alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratti di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP si riserva la facoltà di cedere a sua volta a terzi i Crediti ricevuti in garanzia unitamente ai propri crediti nei confronti del relativo Contraente il Finanziamento.
Articolo 5
Garanzie per gli Intermediari Finanziari
5.1 In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 69/2013, l’esposizione di ciascun Intermediario Finanziario, che sia un Contraente il Finanziamento, verso CDP deve essere assistita dalla relativa Garanzia.
5.2 Ciascuna Garanzia dovrà essere inviata a CDP con le modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 6.1 (d).
Articolo 6 Utilizzo del Plafond
6.1 L’utilizzo del Plafond sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:
(a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 6;
(b) l’utilizzo del Plafond è riservato a quei Contraenti il Finanziamento che (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità;
(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando, tra l’altro, che:
(i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, del relativo Garante) (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante), fermo restando che la verifica dell’Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (o, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
(ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo paragrafo (v) – sulla base di criteri determinati da CDP in funzione dell’andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti;
(iii) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30%;
(iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabile anche con riferimento al relativo Garante) non sia superiore al 30% (fermo restando che la verifica del Rapporto di Vigilanza Consolidato non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento (o, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca Non Appartenente al Gruppo);
(v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia
evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento delle PMI, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite.
In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento e dei Garanti ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l’impostazione di un’esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
(d) al fine di poter preventivamente verificare la disponibilità della provvista a valere sul Plafond, ciascun Contraente il Finanziamento invierà a CDP, una sola volta su base mensile, con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro la Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento recante:
(i) l’importo della relativa porzione del Plafond di cui intenda chiedere l’Erogazione, corrispondente all’ammontare aggregato degli importi delle domande ricevute dalle PMI e ritenute ammissibili, articolando tale ammontare aggregato per classi di durata del preammortamento o della prelocazione del Finanziamento BS, come indicato da ciascuna PMI nel modulo di domanda di cui all’allegato 1 alla Circolare;
(ii) la Data di Erogazione, che dovrà coincidere con il giorno 20 del secondo mese successivo a quello in cui cade il predetto termine, entro il quale è stata presentata la relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, con riferimento al Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile, anche con riferimento al Garante) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ivi compreso l’importo dell’erogazione che si intende richiedere) e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ivi compreso l’importo dell’erogazione che si intende richiedere) non sono superiori al 30%.
Resta inteso che in caso di provvedimento di chiusura dello sportello ai sensi dell’articolo 3 della Circolare,
(i) eventuali richieste di Verifica Disponibilità Plafond pervenute su base mensile a CDP e che non possano essere soddisfatte acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di cui all’articolo 2, comma 8 del D.L. 69/2013; (ii) eventuali domande presentate dalle PMI ai Contraenti il Finanziamento prima della data di chiusura dello sportello e non inviate a CDP nell’ambito di una richiesta di Verifica Disponibilità Plafond potranno essere ripresentate solo dopo la eventuale riapertura dello sportello per effetto dei successivi provvedimenti legislativi di cui all’articolo 2, comma 8 del D.L. 69/2013; e (iii) le eventuali domande presentate dalle PMI ai Contraenti il Finanziamento successivamente alla data di chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.
Ciascun Contraente il Finanziamento che sia un Intermediario Finanziario, dovrà inviare a CDP, all’atto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond di cui al presente paragrafo (d), la Garanzia redatta secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV ovvero Parte V alla presente Convenzione.
Resta fermo che tale Garanzia dovrà essere inviata a CDP:
a) la prima volta, contestualmente all’invio della prima richiesta di Verifica Disponibilità Plafond; e
b) successivamente, ogniqualvolta l’importo della relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, unitamente alla somma degli importi:
(i) per i quali si sono già perfezionati i relativi Contratti di Finanziamento Integrativi; e
(ii) per i quali siano state formulate richieste di Verifica Disponibilità Plafond già verificate da CDP e in relazione alle quali non è stata ancora presentata a CDP la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo,
superi l’importo massimo delle Garanzie precedentemente inviate a CDP stessa.
Come meglio specificato in ciascun Contratto di Finanziamento, ciascuna Garanzia dovrà essere inviata in originale a CDP unitamente a una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all’Allegato
(3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c)
lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Garante la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Garante;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare ciascuna Garanzia fino all’importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Garante aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
(iv) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6);
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Resta inteso che, laddove la documentazione sopra richiamata non pervenga in originale a CDP entro 2 Giorni Lavorativi dal termine mensile per la presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond, la relativa richiesta di Verifica Disponibilità Plafond dell’Intermediario Finanziario non potrà essere accolta.
(e) CDP effettua la verifica del rispetto dei limiti di cui al paragrafo (c) che precede e la capienza del Plafond entro la Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese, seguendo l’ordine di presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond da parte dei Contraenti il Finanziamento. Nel prendere in carico le richieste di Verifica Disponibilità Plafond, CDP assegnerà un codice univoco di prenotazione, sulla base delle modalità e dei criteri definiti nell’Allegato (7). Entro tre Giorni Lavorativi successivi alla Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale richiesta per l’indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere; in mancanza di tale comunicazione da parte di CDP la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond si intenderà accolta e gli importi richiesti a valere sul Plafond si intenderanno, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo (c) che precede, riservati a favore del relativo Contraente il Finanziamento fino alla relativa data di decadenza e sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo (g). In caso di indisponibilità parziale della porzione di Plafond richiesta, il Contraente il Finanziamento dovrà trasmettere una nuova richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, comunque entro la Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond. Resta inteso che gli importi di ciascuna richiesta di Verifica Disponibilità Plafond positivamente riscontrata da CDP concorrono alla determinazione dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Complessiva Consolidata;
(f) ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.L. 69/2013, fermo restando il rispetto dei limiti previsti al precedente paragrafo (c), per favorire un più efficace utilizzo delle risorse viene previsto un meccanismo premiale di incremento semestrale di 50 milioni di euro del limite di utilizzo mensile - fino a un massimo di 400 milioni di euro - laddove il Contraente il Finanziamento effettui nel semestre precedente utilizzi che, complessivamente, assorbono il proprio limite di utilizzo mensile. Il nuovo limite viene mantenuto per tutto il Periodo di Disponibilità, a prescindere dagli utilizzi registrati nei semestri successivi;
(g) CDP comunica al Contraente il Finanziamento entro cinque Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministero e comunque entro l’ultimo Giorno Lavorativo del mese di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond:
(i) l’avvenuta prenotazione totale dei Contributi e della quota di Plafond richiesta, indicando la data (coincidente, per entrambi, con la Data di Erogazione indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond) di decadenza della stessa;
(ii) l’avvenuta prenotazione parziale dei Contributi e della quota di Plafond richiesta, indicando la data (coincidente, per entrambi, con la Data di Erogazione indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond) di decadenza della stessa;
(iii) la totale insussistenza dei Contributi e, dunque, l’avvenuta liberazione della prenotazione della quota di Plafond richiesta;
(h) per le PMI per le quali è stata accertata la sussistenza del Plafond e dei Contributi, ciascun Contraente il Finanziamento - entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione da parte di CDP di avvenuta prenotazione dei Contributi e della quota di Plafond richiesta - delibera, ove non abbia già deliberato condizionatamente ai sensi del successivo Articolo 11.1 (vi), ovvero non procede a deliberare i Finanziamenti alle PMI.
Entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al predetto termine (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), ciascun Contraente il Finanziamento trasmette a CDP la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la contestuale Richiesta di Xxxxxxxx. L’importo complessivamente richiesto non può superare quello assentito dalla CDP e dal Ministero (nonché, ove applicabile, quello oggetto delle Garanzie). Qualora vengano richiesti importi minori, sia per mancate delibere o delibere di ammontare inferiore a quello oggetto di prenotazione all’atto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, le somme precedentemente prenotate, in eccedenza sul Plafond, vengono automaticamente svincolate alla relativa Data di Erogazione e rialimentano la disponibilità sul Plafond.
La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento, deve recare:
(i) l’importo massimo del relativo Finanziamento a valere sul Plafond che il Contraente il Finanziamento intenda richiedere e la relativa Data di Erogazione;
(ii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato, tanto con riferimento al Contraente il Finanziamento quanto, ove applicabile, con riferimento al Garante, non sono superiori al 30%.
Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 3.5 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;
(i) decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l’intervenuta mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, anche a seguito della verifica del rispetto dei limiti di cui alla lettera (c) che precede, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso - senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento - al momento dell’Erogazione effettuata alla Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Utilizzo allegata alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(j) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
(i) la ricezione da parte di CDP, entro il termine di cui al paragrafo (h) che precede, del Contratto di Finanziamento Integrativo e relativa Richiesta di Utilizzo da parte del Contraente il Finanziamento. La Richiesta di Xxxxxxxx dovrà contenere, tra l’altro: (i) l’indicazione dell’ammontare da erogare; (ii) la Data di Erogazione che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Xxxxxxxx e dovrà coincidere con quella indicata nella richiesta di Verifica Disponibilità Plafond; (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Xxxxxxxx;
(ii) l’assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
(k) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di “Margine”, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l’efficacia di tale variazione.
Articolo 7
Finanziamenti BS
7.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti BS verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
7.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti BS, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti BS, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
7.3 Ciascun Contraente il Finanziamento - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da PMI, informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista di cui al Plafond; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione.
7.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti BS verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti il Finanziamento BS. Le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti BS.
7.5 I Finanziamenti BS saranno concessi (anche nella forma di leasing finanziari) esclusivamente per investimenti per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
7.6 I Finanziamenti BS devono essere erogati entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento con la PMI, in unica soluzione.
7.7 Resta inteso che ciascun Finanziamento BS dovrà avere una durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento con la PMI, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione e comunque una durata corrispondente a quella della relativa Erogazione.
7.8 Con riferimento ai Finanziamenti BS, ferme restando le modalità semplificate di accesso al FCG, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento BS benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile.
7.9 I contratti relativi ai Finanziamenti BS dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento BS, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.
7.10 Resta inteso che il Finanziamento BS è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l’erogazione del Finanziamento BS è quindi subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento - secondo le previsioni della presente Convenzione - della quota di Plafond da parte di CDP o comunque dell’ottenimento in misura parziale, il Finanziamento BS non potrà essere concesso o potrà essere eventualmente ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
7.11 Resta peraltro inteso che, ancorché il Contraente il Finanziamento abbia deliberato il Finanziamento BS, nel caso di mancato riconoscimento del Contributo, l’erogazione dello stesso Finanziamento BS non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento, né di CDP.
7.12 In tutti i casi di revoca, parziale o totale, da parte del Ministero del Contributo, il Contraente il Finanziamento può esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della PMI e/o la risoluzione del e/o il recesso dal contratto di Finanziamento BS.
Articolo 8 Digitalizzazione
8.1 I documenti previsti al Titolo 1 dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sul Plafond; (iii) alla richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e (iv) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.
8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all’area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
8.3 Ferme restando le procedure di cui agli Articoli 3.4 (xi), 3.4 (xii), 3.5, 3.6, 3.7, 6.1 (b), 6.1 (c), 6.1 (d), 6.1 (h), 6.1 (i) e 8.1 della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell’intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP xxx.xxxxxxxxx.xx, con un preavviso di 3 giorni rispetto all’avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.
TITOLO 2: RAPPORTI TRA MINISTERO E CDP
Articolo 9 Impegni di CDP
9.1 CDP si impegna a:
(i) monitorare la dotazione del Plafond, sulla base del rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti nella presente Convenzione, impegnandosi a comunicare al Ministero, entro la Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese - con riferimento all’insieme delle operazioni come indicate dai Contraenti il Finanziamento entro la Data di Richiesta Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese e seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond da parte degli stessi - l’ammontare della provvista prenotata e la conseguente richiesta di prenotazione delle risorse relative al Contributo, come determinato dal Ministero sulla base di quanto indicato dalla Circolare;
(ii) tenere conto, nelle attività di monitoraggio finanziario della dotazione del Plafond, di eventuali rideterminazioni dell’ammontare delle risorse prenotate dai Contraenti il Finanziamento ad esito della adozione delle delibere di Finanziamento BS, provvedendo nel caso ad adeguare di conseguenza le disponibilità dello stesso;
(iii) informare il Ministero, nei termini indicati al precedente Articolo 6.1 (g), in merito alla data di comunicazione al Contraente il Finanziamento circa la disponibilità, parziale o totale, dei Contributi e del Plafond;
(iv) informare il Ministero in merito alla Data di Erogazione del Plafond a ciascun Contraente il Finanziamento;
(v) inviare al Ministero i flussi informativi secondo le tempistiche previste nel Decreto Beni Strumentali e le modalità definite nell’Allegato (7) alla presente Convenzione;
(vi) effettuare un monitoraggio finanziario sull’utilizzo del Plafond ai sensi del comma 8, dell’articolo 2, del D.L. 69/2013, comunicando trimestralmente gli esiti al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze;
(vii) comunicare al Ministero, su richiesta motivata dello stesso, l’importo cumulato, articolato per classi di durata del preammortamento o della prelocazione, delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond pervenute su base giornaliera a partire dal 1° giorno di ciascun mese, ancorché non ancora verificate da parte di CDP;
(viii) pubblicare sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx l’avviso di chiusura dello sportello trasmesso dal Ministero.
Resta inteso che CDP non effettuerà alcun controllo in relazione all’istruttoria agevolativa eseguita dal Ministero, ivi incluso in tema di conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.
Articolo 10 Impegni del Ministero
10.1 Il Ministero si impegna a:
(i) monitorare le risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, comunicando a CDP, entro il 5° Giorno Lavorativo successivo alla Data di Verifica Disponibilità Plafond di ciascun mese, con riferimento a ciascuna richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, l’avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al Contributo. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Resta inteso che laddove le risorse residue disponibili per la concessione del Contributo non consentano l’integrale accoglimento della richiesta di prenotazione dello stesso, la prenotazione è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del Contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle domande oggetto della richiesta di Verifica Disponibilità Plafond cui la prenotazione parziale si riferisce. Per tali domande l’agevolazione concessa nella forma di Contributo, risulterà ridotta, fermo restando l’ammontare del relativo Finanziamento BS;
(ii) comunicare tempestivamente a CDP la mancata ricezione, entro il temine di cui al successivo Articolo 11.1 (vi), da parte di ciascun Contraente il Finanziamento dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati di cui al medesimo Articolo 11.1 (vi);
(iii) tenere conto, nelle attività di monitoraggio delle risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, di eventuali rideterminazioni dell’ammontare di tali risorse prenotate dai Contraenti il Finanziamento ad esito della adozione delle delibere di Finanziamento BS, provvedendo nel caso ad adeguare di conseguenza le disponibilità delle stesse. In particolare, qualora nei sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello come prevista al punto 3 della Circolare, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi dei Finanziamenti BS deliberati dai Contraenti il Finanziamento rispetto agli importi prenotati in sede di richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, le stesse risorse saranno utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo dell’ultima prenotazione disposta in misura parziale e successivamente delle eventuali altre richieste di Verifica Disponibilità Plafond presentate nel medesimo mese a CDP, sulla base dell’ordine cronologico;
(iv) su richiesta di CDP, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili;
(v) comunicare a CDP, in prossimità dell’esaurimento delle risorse disponibili, la necessità di inviare al Ministero, con cadenza giornaliera, le richieste di Verifica Disponibilità Plafond, ricevute dai Contraenti il Finanziamento, ancorché non verificate da CDP;
(vi) comunicare, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e sulla Gazzetta Ufficiale, l’avvenuto esaurimento delle risorse erariali per l’erogazione dei Contributi, anticipandolo tempestivamente a CDP affinché proceda alla sua pubblicazione sul proprio sito internet e alla sospensione della ricezione delle richieste di Verifica Disponibilità Plafond.
TITOLO 3: RAPPORTI TRA MINISTERO E CONTRAENTI IL FINANZIAMENTO
Articolo 11
Impegni dei Contraenti il Finanziamento
11.1 I Contraenti il Finanziamento si impegnano a:
(i) ricevere le richieste di finanziamento presentate dalle PMI corredate da (i) domanda di accesso al Contributo redatta conformemente all’allegato 1 alla Circolare, (ii) ulteriore documentazione prevista dalla Circolare e (iii) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la concessione dei Contributi e la conformità dei relativi investimenti. Resta inteso che le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dal Contraente il Finanziamento a CDP per la richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(ii) verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione indicata nella domanda di accesso al Contributo, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all’articolo 3 del Decreto Beni Strumentali;
(iii) laddove, sulla base dei propri e insindacabili parametri, la valutazione del merito di credito della PMI risulti positiva, adottare la delibera di Finanziamento BS entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di CDP in merito alla disponibilità dei Contributi e del Plafond. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento, nel deliberare il Finanziamento BS, ha facoltà di ridurne l’importo indicato dalla PMI in sede di richiesta del Finanziamento BS, in ragione, tra l’altro, del merito creditizio della PMI stessa;
(iv) concedere Finanziamenti BS di durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di Finanziamento BS, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi e importo deliberato non inferiore a euro 20.000 (ventimila/00) e non superiore a euro
2.000.000 (duemilioni/00), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna PMI;
(v) il Finanziamento BS può coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai Contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Resta inteso che per l’insieme dei profili soggettivi e oggettivi relativi ai Finanziamenti BS si rimanda a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
(vi) entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al termine che cade l’ultimo giorno del mese successivo a quello di comunicazione da parte di CDP al Contraente il Finanziamento degli esiti della Verifica Disponibilità Plafond e della disponibilità dei Contributi (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), pena la decadenza della prenotazione dei Contributi e della relativa quota del Plafond con effetto dalla data prevista al precedente Articolo 6.1 (g), inviare al Ministero l’elenco dei Finanziamenti BS deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi della PMI, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del Finanziamento BS, allegando la documentazione presentata dalla PMI in fase di domanda, e utilizzando i medesimi codici di prenotazione assegnati da CDP, come meglio specificato nell’Allegato (7). Con esclusivo riferimento al primo invio al Ministero dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati, comprensivi dei dati della PMI di cui sopra, ricadente a giugno 2014, il precedente termine di cui al giorno 10 di ciascun mese è prorogato al giorno 20, pena la decadenza della prenotazione dei Contributi, fermi restando gli ulteriori termini previsti; con esclusivo riferimento all'invio al Ministero dell'elenco dei Finanziamenti BS deliberati, comprensivi dei dati delle PMI di cui sopra, relativamente alla tornata di maggio 2014 - ricadente a luglio 2014 - il precedente termine di cui al giorno 10 di ciascun mese è prorogato al giorno 11, pena la decadenza della prenotazione dei contributi, fermi restando gli ulteriori termini previsti; con esclusivo riferimento all’invio al Ministero dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati, comprensivi dei dati della PMI di cui sopra, relativamente alla tornata di settembre 2014 - ricadente a novembre 2014 - il precedente termine di cui al giorno 10 di ciascun mese è prorogato al giorno 11, pena la decadenza della prenotazione dei Contributi, fermi restando gli ulteriori termini previsti. Resta fermo che le delibere adottate dal Contraente il Finanziamento in relazione ai Finanziamenti BS possono condizionare la stipula del relativo contratto di Finanziamento BS unicamente alla concessione della garanzia da parte del FCG. È altresì ammessa la possibilità che le delibere adottate dal Contraente il Finanziamento siano condizionate alla positiva Verifica Disponibilità Plafond, laddove il Contraente il Finanziamento adotti la relativa delibera prima della Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(vii) stipulare il contratto di Finanziamento BS con la PMI entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista erogata a valere sul Plafond, pena la decadenza dal Contributo concesso. Qualora il contratto di Finanziamento BS non sia stato stipulato entro il termine di cui sopra ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di Finanziamento BS ricompresa nell’elenco di cui al precedente paragrafo (vi), il Contraente il Finanziamento è tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al secondo mese
successivo a quello di erogazione da parte CDP della provvista erogata a valere sul Plafond (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo);
(viii) erogare il Finanziamento BS in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del relativo contratto di finanziamento BS, con facoltà per i Contraenti il Finanziamento di eseguire i pagamenti direttamente in favore dei fornitori delle PMI, in relazione ai beni oggetto del Finanziamento BS;
(ix) comunicare al Ministero:
(a) eventuali inadempimenti da parte della PMI delle condizioni contrattuali di rimborso del Finanziamento BS, ivi inclusa la corresponsione dei canoni di leasing, entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora la PMI non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine; e/o
(b) la risoluzione o decadenza dal contratto di Finanziamento BS, entro 60 giorni dall’evento; e/o
(c) i casi di rimborso anticipato del Finanziamento BS ovvero, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, entro 120 giorni dalla data, a seconda dei casi, del rimborso ovvero del riscatto anticipato;
(x) comunicare prontamente al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva di cui siano venuti a conoscenza, laddove la stessa sia causa di revoca del Contributo ai sensi della Normativa Applicabile;
(xi) esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della PMI e/o la risoluzione del e/o il recesso dal contratto di Finanziamento BS nei casi previsti dal medesimo contratto di finanziamento, ivi incluso il caso di previa revoca, da parte del Ministero, del Contributo;
(xii) dare prontamente notizia al Ministero dell’avvenuta comunicazione dell’avvenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal contratto di Finanziamento BS, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento BS manifestata dalla PMI, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato nonché del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento BS, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto.
Articolo 12 Impegni del Ministero
12.1 Il Ministero si impegna a:
(i) monitorare la dotazione delle risorse erariali disponibili per l’erogazione dei Contributi, anche tenendo conto delle risorse liberate a seguito di mancato utilizzo, parziale o totale, delle risorse prenotate ad esito dell’adozione delle delibere di Finanziamento BS da parte dei Contraenti il Finanziamento;
(ii) trasmettere ai Contraenti il Finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei Finanziamenti BS deliberati dagli stessi e della documentazione ad esso allegata, il provvedimento di concessione dei Contributi, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico della PMI;
(iii) comunicare ai Contraenti il Finanziamento, entro 30 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti, le eventuali rideterminazioni o revoche, totali o parziali, dei Contributi comminate alle PMI. Resta inteso che la rideterminazione/revoca del Contributo costituisce motivo di rimborso anticipato obbligatorio della relativa quota di Plafond per il Contraente il Finanziamento, che dovrà essere conseguentemente restituita, totalmente o parzialmente, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 3.4 (vi), tranne nel caso di rideterminazione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per cumulo con altre agevolazioni, ivi inclusa la garanzia del FCG;
(iv) su richiesta dell’ABI, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili, di interesse dei Contraenti il Finanziamento;
(v) informare ABI circa l’intenzione di apportare modifiche/integrazioni della Normativa Applicabile che possano incidere in maniera significativa sull’applicazione della presente Convenzione;
(vi) informare i Contraenti il Finanziamento e ABI sull’andamento delle prenotazioni del Contributo, in relazione alla possibile data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 3 della Circolare;
(vii) promuovere una specifica campagna di informazione presso il sistema imprenditoriale sulla misura di cui all’articolo 2 del D.L. 69/2013, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti ed alle modalità di accesso ai Contributi e ai Finanziamenti BS. Tale campagna informativa sarà tempestivamente attivata dal Ministero in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione alle PMI a partire dalla data di apertura dello sportello.
Articolo 13 Miscellanea
13.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Ministero, ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
13.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
13.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
13.4 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e modelli organizzativi (rispettivamente il “Codice Etico di Ciascuna delle Parti” e il “Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti”), disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti, a tale riguardo, si impegnano reciprocamente, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna delle Parti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(iii) i collaboratori su base continuativa di ciascuna delle Parti,
a violare i principi specificati nel Codice Etico di Ciascuna delle Parti e nel Modello Organizzativo di Ciascuna delle Parti.
13.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
13.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
(ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Telefax: 06/42215555 – 06/42215556
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all’Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente
(iii) se a Ministero:
Ministero dello Sviluppo Economico
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X 00000 – Xxxx
Telefax: 06/54927408 – 06/54927447
Alla cortese attenzione di: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.
13.7 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. Resta altresì inteso che le Parti si riservano, in presenza di eventuali rilevanti modifiche o integrazioni alla Normativa Applicabile, di valutarne l’impatto sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione, al fine di apportare alla stessa, ove possibile, le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per la prosecuzione delle attività nella stessa disciplinate.
13.8 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
13.9 Ciascun Contraente il Finanziamento può, previa formale comunicazione scritta a CDP e al Ministero e senza incorrere in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, recedere dagli impegni di cui all’Articolo 11.1 e rinunciare al diritto di richiedere ulteriori Erogazioni a valere sui Finanziamenti. Resta inteso l’obbligo per il Contraente il Finanziamento di adempiere a tutte le obbligazioni e di portare a termine tutte le attività in essere al momento della predetta comunicazione.
13.10 Gli Allegati alla presente Convenzione che non siano stati completati alla data odierna, verranno concordati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi e comunque entro la data di apertura dello sportello.
13.11 Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Articolo 14
(Legge regolatrice – Foro competente)
14.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
14.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma, 14 febbraio 2014
Allegato 1 – P arte I
alla Convenzione
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Xxxxxxxxx (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
tra
(1)
[una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad Euro , , iscritta al Registro delle Imprese
, Codice Fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ]]
[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), con sede legale in
, capitale sociale pari ad Euro , iscritto al Registro delle Imprese
, Codice Fiscale n. e Partita IVA
n. iscritto all’elenco degli intermediari finanziari al n. [e appartenente al
gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] 1
(la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”).
PREMESSO CHE
(a) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98 (di seguito “D.L. 69/2013”), prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
(b) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
1 Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.
(c) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il “Ministero”) conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui alla precedente Premessa (b) (di seguito, il “Contributo”);
(d) il comma 6 del citato articolo 2, del D.L. 69/2013, prevede che i finanziamenti di cui al medesimo articolo 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito, “FCG”), nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG sui predetti finanziamenti;
(e) il comma 7 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 2, il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, l’”ABI”) e CDP stipulino una o più convenzioni;
(f) il comma 8 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013 definisce in 2,5 miliardi di euro l'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese; l’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha elevato il predetto importo massimo da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro;
(g) in data 24 gennaio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 5 dell’articolo 2 del D.L. 69/2013, che stabilisce i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo (di seguito “Decreto Beni Strumentali”). Il Decreto Beni Strumentali stabilisce altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.L. 69/2013, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia del FCG;
(h) in data 10 febbraio 2014 è stata emanata la circolare di cui all’articolo 14 del Decreto Beni Strumentali (di seguito la “Circolare”), pubblicata in data 11 febbraio 2014 sul sito internet xxx.xxxx.xxx.xx, che fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi previsti e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del Contributo. Con la medesima Circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei Contributi previsti;
(i) in esecuzione di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 del D.L. 69/2013, in data 14 febbraio 2014, il Ministero, CDP e l’ABI hanno sottoscritto una convenzione (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite: (i) le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche e degli Intermediari Finanziari da parte di CDP a valere sul Plafond (tali termini come rispettivamente definiti e regolati nella Convenzione) per consentire alle Banche e agli Intermediari Finanziari di effettuare operazioni di finanziamento a favore delle PMI, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP; e (ii) le modalità operative di interfaccia tra ciascun Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione), il Ministero e CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione. In data 5 marzo 2014, il Ministero, CDP e l’ABI hanno stipulato un accordo integrativo della Convenzione volto a definire il testo degli allegati alla Convenzione stessa.
(j) La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, ivi inclusi i relativi allegati ed ogni obbligazione nella stessa prevista, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
(k) La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all’Articolo 2.2 del presente Contratto.
(l) La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell’Articolo 1.2 (“Definizioni”) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“ABI”: ha il significato di cui alla Premessa (e) del presente Contratto.
“Agente di Calcolo”: ha il significato di cui in epigrafe.
“Banca” o “Banche”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.
“Banca Cedente”: indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest’ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.4.
“Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 del presente Contratto.
“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica, a seconda dei casi:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi prescelta per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica lo 0,05% dell’ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia in favore di CDP di Crediti, secondo il testo di cui all’Allegato (1) Parte II alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia di Crediti in favore di CDP da parte di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’Allegato (1) Parte III alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 4.2, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento, secondo il testo di cui all’Allegato (1) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
“Contributo” ha il significato di cui alla Premessa (c) al presente Contratto.
“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (i) del presente Contratto.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento BS.
“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), così come indicata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e come confermata in ciascuna Richiesta di Utilizzo.
“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l’avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi (come determinata ai sensi della Convenzione e della definizione di “Periodo di Interessi” di cui al presente Contratto) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti.
“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond”: indica il giorno 6 di ciascun mese (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) entro cui la Parte Finanziata invia alla Parte Finanziatrice la Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond.
“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere, in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, secondo quanto previsto nel presente Contratto.
“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Xxxxxxxx, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta nella relativa Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto agli altri importi del Finanziamento richiesti con la medesima Richiesta di Xxxxxxxx. Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento e l’ultima Data di Pagamento Interessi in relazione alla relativa Erogazione.
“D.lgs 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e/o integrato.
“Erogazione”: indica, a seconda dei casi
(i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Xxxxxxxx, da; e/o
(ii) ciascun importo erogato a;
la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) del presente Contratto.
“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (“Recesso”) del presente Contratto.
“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto.
“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento/i”: ha il significato di cui all’articolo 2.1 del presente Contratto.
“Finanziamento/i BS”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante da ciascun Finanziamento, come disciplinati dall’articolo 7 della Convenzione e dalla Normativa Applicabile.
“Garante” indica, a seconda dei casi: (i) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario consolidato all’interno di un gruppo bancario, la relativa Banca Capogruppo che sia un Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione; ovvero (ii) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, una Banca che sia un Contraente il Finanziamento (come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione.
“Garanzia”: indica, a seconda dei casi: (i) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario consolidato all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) - Parte IV alla Convenzione; ovvero (ii) ove la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, la garanzia personale rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all’Allegato (1) – Parte V alla Convenzione.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Intermediario/i Finanziario/i”: indica il soggetto operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario).
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che, in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che, in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, il D.L. 69/2013, il Decreto Beni Strumentali, la Circolare, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato ed integrato, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013.
“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.
“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere ciascuna Erogazione ai sensi del presente Contratto e della Convenzione, fino alla antecedente tra:
(i) la data di esaurimento del Plafond; e (ii) il 31 dicembre 2016, durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni del Finanziamento effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni del Finanziamento effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 3.3 e la data di scadenza del Periodo di Disponibilità.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Piattaforma Informatica”: indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all’Articolo 8 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.
“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento (come definiti nella Convenzione) da parte di CDP ai sensi della Convenzione.
“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento , il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:
(i) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione; ovvero
(iii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre), 4 (quattro) o 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
fermo restando che:
(i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo; e
(ii) a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Xxxxxxxx, ciascuna Erogazione del Finanziamento richiesta nella relativa Richiesta di Xxxxxxxx potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Xxxxxxxx.
“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata; laddove:
- “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma: (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata; e (iii) nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Garante (tale termine come definito nella Convenzione) ai sensi della Convenzione, la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie (come definite nella Convenzione) dalla stessa prestate.
- “Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata” indica, alla relativa data: (A) qualora la Parte Finanziata sia una Banca Non Appartenente al Gruppo (come definita nella Convenzione), il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; ovvero (B) nel caso la Parte Finanziata sia una Banca Capogruppo e/o una Banca del Gruppo (come definite nella Convenzione), il minore tra: (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva Consolidata; e
(ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato; laddove:
- “Esposizione Complessiva Consolidata” indica, alla relativa data, la somma: (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata; e (iii) nel caso in cui alcuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata sia un Garante (come definito nella Convenzione), la somma degli importi massimi garantiti delle Garanzie (come definite nella Convenzione) rilasciate da tali Garanti.
- “Patrimonio di Vigilanza Consolidato” indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall’ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.
“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica reso disponibile da CDP sul proprio sito internet.
“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all’Allegato (2) (Richiesta di Utilizzo) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, da allegarsi a ciascuna relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond” indica una richiesta di verifica della disponibilità di fondi a valere sul Plafond, che potrà essere inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro la corrispondente Data di Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, ai sensi dell’Articolo
6.1 (d) della Convenzione.
“TARGET”: indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso di Interesse”: indica il Tasso di Riferimento applicabile maggiorato del Margine. “Tasso di Riferimento” indica, a seconda dei casi, l’Euribor o il TFE.
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati dall’Agente di Calcolo utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
1.3 Riferimenti
(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a: “Convenzione” indica la Convenzione ed i relativi allegati.
“Parte Finanziata” e “Parte Finanziatrice” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
“Paragrafo” e/o “Articolo” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “autorizzazione” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
(i) Allegato (1) (proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) Allegato (2) (Richiesta di Xxxxxxxx);
(iii) Allegato (3) (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato Facoltativo);
(iv) Allegato (4) (Modello per la richiesta di rimborso anticipato relativo ai Finanziamenti BS deliberati per i quali non ha fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula);
(v) Allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione)
Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
ARTICOLO 2
I FINANZIAMENTI
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più finanziamenti a valere sul Plafond (di seguito, il/i “Finanziamento/i”).
I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.
Tutte le obbligazioni della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto sono garantite, tra l’altro, dal Contratto di Cessione di Crediti e, se del caso, dal Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e, ove applicabile, dalla Garanzia.
2.2 Scopo
2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti BS (anche nella forma di leasing finanziari) finalizzati a finanziare investimenti per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno essere oggetto di Finanziamenti BS.
2.2.3 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al presente Articolo 2.2 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzazione degli importi dei Finanziamenti.
2.3 Finanziamenti BS
Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile con riferimento ai Finanziamenti BS, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti BS verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
2.4 Banche Cedenti
2.4.1 Successivamente (e subordinatamente) alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti BS, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti, le quali pertanto, a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, potranno anch’esse stipulare contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti BS, utilizzando la provvista a valere sui Finanziamenti messa a disposizione delle Banche Cedenti da parte della Parte Finanziata.
2.4.2 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.4.1, gli obblighi di cui al presente Contratto, ai Contratti di Finanziamento Integrativi e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sulla Parte
Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l’imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento, dei Contratti di Finanziamento Integrativi e del Contratto di Cessione di Crediti.
2.4.3 Potrà essere sottoscritto un unico Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo per ciascun gruppo bancario e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non sarà più possibile per la Parte finanziata individuare altre Banche Cedenti.
Ove la Parte Finanziata intenda avvalersi della facoltà di cui al presente Articolo 2.4, la stessa provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti, ivi incluso il rilascio, in nome e per conto delle Banche Cedenti, nel Contratto di Finanziamento Integrativo, della dichiarazione da rilasciarsi ai sensi dell’Articolo 11 del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP contenente la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla Convenzione completo in tutte le sue parti.
L’originale della proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritto dovrà essere inviato a CDP unitamente ad una dichiarazione della Parte Finanziata – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e della Parte Finanziata e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente alla Parte Finanziata) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Parte Finanziata;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
(iv) la documentazione richiesta ai sensi dell’Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6) alla Convenzione, per ciascuna Banca Cedente;
(v) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra, CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva (come definita nella Convenzione) del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP alla Parte Finanziata, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l’indirizzo di quest’ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest’ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto:
(i) tutta la documentazione di cui all’Articolo 3.5. della Convenzione; e
(ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (ivi inclusa la proposta di Contratto di Cessione di Crediti) unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della proposta di Contratto.
3.2 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo
L’obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l’altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:
(i) avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziata della comunicazione da parte di CDP di conferma dell’avvenuta prenotazione della quota di Plafond richiesta e dei Contributi ai sensi dell’Articolo 6.1 (g), paragrafi (i) o (ii) della Convenzione;
(ii) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui al successivo Articolo 4.2.3, che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
(iii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) (fermo restando quanto previsto all’Articolo 6.1 (f) della Convenzione e salva la facoltà di CDP di cui all’Articolo
6.1 (c) (v) della Convenzione);
(iv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone) della Parte Finanziata, nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) della Parte Finanziata;
(v) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
(vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
(vii) l’assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
(viii) l’assenza di Eventi Rilevanti;
(ix) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
(x) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.
Oltre ai casi previsti dalla legge e/o sopra descritti, la Parte Finanziatrice potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per la Parte
Finanziata inferiore al limite di cui al precedente paragrafo (iii) – sulla base di criteri determinati da CDP in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti.
3.3 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione
L’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:
(i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice, contestualmente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo ed allegata alla medesima, della relativa Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall’Articolo 3.5. della Convenzione), inviata da quest’ultima a mezzo fax, con un preavviso di 10 giorni rispetto alla Data di Erogazione e comunque nel rispetto del termine di cui all’Articolo 6.1 (h) della Convenzione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato (2) e contenente, tra l’altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.3.1 (b);
(ii) il Finanziamento richiesto non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) (fermo restando quanto previsto all’Articolo 6.1 (f) della Convenzione e salva la facoltà di CDP di cui all’Articolo 6.1 (c) (v) della Convenzione);
(iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell’erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
(iv) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
(v) l’assenza di Eventi Rilevanti;
(vi) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
(vii) l’assenza di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
(viii) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
(ix) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Stand Alone) della Parte Finanziata, nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato) della Parte Finanziata;
(x) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%; e
(xi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione.
Oltre ai casi previsti dalla legge e/o sopra descritti, la Parte Finanziatrice potrà a sua discrezione decidere di non procedere all’Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per la Parte Finanziata inferiore al limite di cui al precedente paragrafo (iii) – sulla base di criteri determinati da CDP in
funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti.
3.4 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (“Condizioni Sospensive”) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.
3.5 Mancata erogazione
Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l’inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.
ARTICOLO 4
VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DEL PLAFOND - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
4.1 Verifica Disponibilità Plafond - Garanzia
4.1.1 Al fine di poter preventivamente verificare la disponibilità della provvista a valere sul Plafond, la Parte Finanziata invierà alla Parte Finanziatrice, mediante caricamento (c.d. upload) nella Piattaforma Informatica, una sola volta su base mensile, con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro la relativa Data di Richiesta Verifica Disponibilità Plafond, una Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, recante:
(i) l’importo della relativa porzione del Plafond di cui intenda chiedere l’Erogazione, corrispondente all’ammontare aggregato degli importi delle domande di Finanziamento BS ricevute dalle PMI e ritenute ammissibili, articolando tale ammontare aggregato per classi di durata del preammortamento o della pre- locazione dei Finanziamenti BS, come indicato da ciascuna PMI nel modulo di domanda di cui all’allegato 1 alla Circolare;
(ii) la relativa Data di Erogazione, che dovrà coincidere con il giorno 20 del secondo mese successivo a quello in cui cade la relativa Data di Richiesta Verifica Disponibilità Plafond; e
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, con riferimento alla Parte Finanziata (e, ove applicabile, anche con riferimento al Garante) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (ivi compreso l’importo dell’Erogazione che si intende richiedere mediante la relativa Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond) e, salvo che la Parte Finanziata sia una Banca Non Appartenente al Gruppo (come definita nella Convenzione), il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ivi compreso l’importo dell’erogazione che si intende richiedere) non sono superiori al 30%.
4.1.2 Esclusivamente nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, questa dovrà inviare alla Parte Finanziatrice, contestualmente alla Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, la relativa Garanzia sottoscritta dal relativo Garante.
Resta fermo che, nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario non consolidato all’interno di un gruppo bancario, le Erogazioni potranno avvenire fino ad un importo massimo aggregato pari al relativo Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (come definito nella relativa Garanzia) e, pertanto, una volta esaurito tale Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, per poter procedere ad ulteriori Erogazioni, dovrà essere prestata una nuova Garanzia.
4.1.3 Ciascuna Garanzia dovrà essere inviata in originale alla Parte Finanziatrice unitamente a una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) alla Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso della Parte Finanziatrice: (a) la data di avvenuta consegna alla Parte Finanziatrice; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte della Parte Finanziatrice:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del Garante la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante del Garante;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare ciascuna Garanzia fino all’importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Garante aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la stipula della relativa Garanzia;
(iv) dichiarazione del Garante che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’Allegato (6) alla Convenzione;
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dalla Parte Finanziatrice.
Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione non pervenga in originale alla Parte Finanziatrice entro 2 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal termine mensile per la presentazione delle Richieste di Verifica Disponibilità Plafond, la relativa Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond della Parte Finanziata non potrà essere accolta.
4.1.4 Una volta ricevuta la Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond e la suddetta documentazione, CDP effettuerà la verifica della capienza del Plafond e del rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione e dal presente Contratto (ivi inclusi i limiti di cui ai precedenti Articoli 3.2 e 3.3). L’eventuale definitiva prenotazione dei fondi a valere sul Plafond e del relativo Contributo saranno comunicati da CDP ai sensi dell’Articolo 6.1 (g) della Convenzione secondo i termini e le meccaniche in quest’ultima previsti.
4.2 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi
4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel precedente Articolo 3.2, al fine di poter richiedere un Finanziamento la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo. Il Contratto di Finanziamento Integrativo, che recherà in allegato anche la relativa Richiesta di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.3, indicherà, tra l’altro, l’ammontare della porzione del Plafond specificata nella relativa Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond da erogarsi alla relativa Data di Erogazione. Qualora nel Contratto di Finanziamento Integrativo (e nella contestuale Richiesta di Utilizzo) vengano richiesti importi minori rispetto a quelli indicati nella relativa Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond, sia per mancate delibere da parte della Parte Finanziata e/o in caso di delibere di ammontare inferiore, ogni importo indicato nella Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond eccedente l’importo richiesto nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo (e nella Richiesta di Utilizzo) sarà automaticamente svincolato alla relativa Data di Erogazione e rialimenterà la disponibilità sul Plafond.
4.2.2 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel precedente Articolo 3.2, la sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso alla Parte Finanziatrice in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che xxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni di calendario precedenti la relativa Data di Erogazione prescelta per l’Erogazione del relativo Finanziamento (ed in ogni caso nel rispetto del termine di cui all’Articolo 6.1 (h) della Convenzione), contenente, tra l’altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all’Allegato (1) al presente Contratto completo in tutte le sue parti.
4.2.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 4.2.2 dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice la seguente documentazione:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente della Parte Finanziata, la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
(iv) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale;
(v) la documentazione richiesta ai sensi dell’Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all’allegato 6 alla Convenzione,
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.
Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.2.4 Decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale quest’ultima potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l’intervenuta mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, anche a seguito della verifica delle condizioni sospensive di cui ai precedenti Articoli 3.2 e 3.3, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP al momento dell’Erogazione effettuata da CDP in concomitanza con la relativa Data di Erogazione ai sensi del successivo Articolo 4.3.
4.3 Utilizzo dei Finanziamenti
4.3.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’Articolo 3.3 che precede, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN n. [•] (il “Conto Corrente Banca”) per valuta alla Data di Erogazione, se:
(a) la Parte Finanziata abbia inviato alla Parte Finanziatrice la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 10 giorni di calendario precedenti la relativa Data di Erogazione, secondo quanto previsto al precedente Articolo 4.2 e nella Convenzione e comunque nel rispetto del termine di cui all’Articolo 6.1 (h) della Convezione;
(b) la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, almeno 10 giorni di calendario precedenti la relativa Data di Erogazione (e comunque nel rispetto del termine di cui all’Articolo 6.1 (h) della Convezione), dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all’Allegato (2) al presente Contratto. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
(i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Xxxxxxxx e che dovrà coincidere con quella già indicata nella relativa Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
(ii) indicare l’importo a valere sul relativo Finanziamento di cui si richiede l’erogazione;
(iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione richiesta con la relativa Richiesta di Xxxxxxxx, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale;
(iv) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento, indicare, a scelta della Parte Finanziata, se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso
Finanziariamente Equivalente.
4.3.2 A fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle condizioni sospensive di cui all’Articolo 3.3 del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.3.1, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l’accredito integrale dell’importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.
4.4 Mancato utilizzo dei Finanziamenti
Con riferimento a ciascun Finanziamento, gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutti i Contraenti il Finanziamento (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.
ARTICOLO 5 INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse
Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento;
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
in ciascun caso come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.
Con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall’Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell’Agente di Calcolo.
5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (“Interessi”), unitamente agli altri costi rilevanti a tali fini, dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.
5.3 Pagamento degli interessi
La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. Resta inoltre inteso che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi (inclusa) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa), saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato.
5.4 Calcolo degli interessi
L’ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall’Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).
5.5 Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).
Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.
ARTICOLO 6 OBBLIGO DI RIMBORSO
6.1 Rimborso in generale
La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare gli importi in linea capitale erogati a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui l’Erogazione/Finanziamento dovrà essere interamente rimborsata.
Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (“Rimborso in generale”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo
6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto sub Allegato (3) (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato Facoltativo) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.
6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (“Rimborso Anticipato Facoltativo”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio
6.3.1 A partire dal 31 dicembre 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP, alla successiva Data di Pagamento, un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili) pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze (nonché dei Crediti
derivanti da Finanziamenti BS che siano stati revocati, o i cui contratti di finanziamento siano stati comunque risolti, ma che non siano ancora stati rimborsati dalla relativa PMI né classificati come Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze); e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto.
6.3.2 Laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo 6.3.1 sia superiore al 50% dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi alla Parte Finanziata, quest’ultima sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio. Resta inteso che, con riferimento alla porzione di Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto, non si applica alcuna Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio e che tale importo non è conteggiato ai fini nella determinazione della percentuale del 50% di cui al presente paragrafo 6.3.2.
6.3.3 Qualora, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade la Data di Erogazione, la Parte Finanziata non proceda a stipulare con le PMI i Finanziamenti BS ovvero questi ultimi siano stipulati per un importo inferiore all’importo corrispondente erogato dalla Parte Finanziatrice, la Parte Finanziata ne darà comunicazione a CDP, utilizzando il Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’Allegato (4) (Modello per la richiesta di rimborso anticipato relativo ai Finanziamenti BS deliberati per i quali non ha fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula) al presente Contratto, su base mensile entro il giorno 10 del mese successivo (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) e dovrà rimborsare anticipatamente alla Parte Finanziata un importo pari alla quota dei Finanziamenti non utilizzata per la stipula dei relativi contratti di Finanziamento BS entro l’ultimo giorno del medesimo mese. Resta inteso che, con riferimento agli importi oggetto di comunicazioni che siano pervenute oltre il predetto termine, gli stessi saranno oggetto di rimborso anticipato all’ultimo giorno del mese successivo.
6.3.4 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (“Rimborso Anticipato Obbligatorio”) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione.
6.4 Imputazione dei pagamenti
6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
(ii) in secondo luogo, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
(iii) in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
(iv) in quarto luogo, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.
ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE
7.1 Imposte e tasse
Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.
7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse
Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:
(a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l’importo minimo legalmente richiesto;
(b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'"Importo Aggiuntivo") affinché l’importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
(c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l’intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l’importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
(d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
(i) una ricevuta validamente rilasciata dall’autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
(ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
7.3 Credito di imposta
Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (“Pagamenti al lordo di imposte e tasse”) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.
7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.
7.4.1 Qualora:
(i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (“Imposte e tasse”);
la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali
sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest’ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
ARTICOLO 8 DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 (“Effettività delle dichiarazioni e garanzie”) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto a ripetere costantemente tali indagini e, non appena venutane a conoscenza, informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.
8.1 Dichiarazioni e garanzie generali
8.1.1 Costituzione e capacità
(a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e
(ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.
8.1.2 Consensi ed approvazioni
(a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
(b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti e l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.
8.1.3 Obbligazioni
(a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
(b) Il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascun Contratto di Cessione di
Crediti rientrano nell’oggetto sociale della Parte Finanziata.
(c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni
La stipula e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da parte della Parte Finanziata e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
(a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
(b) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
(c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali
(a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un’azione in tal senso.
(b) La Parte Finanziata non si trova nell’incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
(c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
(d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.
8.1.6 Evento Rilevante
Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla data di firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.
8.1.7 D.lgs 231/2001
La Parte Finanziata dichiara:
(a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
(b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice
La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il “Codice Etico”) disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.
8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
(a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
(b) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.
8.1.10 Assenza di inadempimenti
La Parte Finanziata non è inadempiente a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).
8.1.11 Oggetto Sociale
Nel caso in cui la Parte Finanziata sia un Intermediario Finanziario, l’oggetto sociale della stessa descritto nel relativo statuto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario).
8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (“Dichiarazioni e Garanzie”) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:
- alla Data di Firma;
- alla data di ciascuna Richiesta di Verifica Disponibilità Plafond;
- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- a ciascuna Data di Pagamento Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (“Obblighi di Informazione”), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
9.1 Rendicontazione
(i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2014, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il
modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.
Tali informazioni devono, tra l’altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti BS concessi mediante la provvista derivante dal presente Finanziamento sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento BS; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Ai sensi e per gli effetti del precedente Articolo 6.3.1, alla medesima data la Parte Finanziata dovrà altresì comunicare alla Parte Finanziatrice, utilizzando il modello di cui all’Allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al presente Contratto, la porzione di Finanziamenti (i) per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS e (ii) oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero.
In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni
(ii) Ai fini di cui all’Articolo 3.4 (xii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio (come definito nella Convenzione), del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione.
Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest’ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.
9.2 Informazioni
La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.
9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante
La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA
10.1 Obblighi Generali
Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell’Articolo 10 (“Obblighi della Parte Finanziata”) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno
affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
10.2 Obblighi di fare
10.2.1 Status
(a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo status giuridico di Banca o Intermediario Finanziario, a seconda dei casi.
(b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
(c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
(d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l’approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d’azienda da parte dei propri organi deliberanti.
10.2.2 Osservanza della legge
La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili alla medesima e/o alle proprie attività, incluse a titolo esemplificativo la Normativa Applicabile e le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.2.3 Impegni di compliance e regolamentari
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti BS, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo
– gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti BS nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
10.2.4 Pari Passu
La Parte Finanziata dovrà assicurare che le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e/o da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.
10.2.5 Divieto di Cessione
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, – non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti BS
La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi Banca Cedente che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti BS, a:
(i) specificare che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata;
(ii) prevedere espressamente il divieto per la Parte Finanziata e per la relativa PMI di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento BS, ad eccezione dell’eventuale cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
(iii) fare sì che i Finanziamenti BS effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione, in relazione al relativo scopo e durata minima.
La Parte Finanziata si impegna a ripetere l’informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti BS in essere.
Resta inteso che le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti BS.
Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo 10.2.6 dovranno essere adempiuti da qualsiasi finanziatore facente parte del gruppo bancario italiano della Parte Finanziata (da quest’ultima finanziato mediante la provvista derivante dal Finanziamento) che concederà Finanziamenti BS.
10.2.7 Codice Etico
La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.
10.2.8 Trattamento dei dati personali
La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascuna PMI e da ciascun Garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all’allegato 6 alla Convenzione.
10.2.9 Piattaforma Informatica
La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.
ARTICOLO 11
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
11.1 Eventi di Decadenza
11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (“Restituzione del Finanziamento”):
(a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
(b) l’assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
(c) l’inadempimento delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
(d) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
(e) ove applicabile, il venir meno per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, della validità ed efficacia della Garanzia, nonché della sua idoneità a fungere da garanzia dei Finanziamenti in conformità alla Normativa Applicabile.
11.1.2 Efficacia della decadenza
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’Articolo
11.1.1 (“Decadenza dal beneficio del termine”) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (“Efficacia della decadenza”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
11.2 Eventi di Risoluzione
11.2.1 Risoluzione
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (“Efficacia della Risoluzione”) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei
termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
(b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (“Scopo”) del presente Contratto;
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (“D.lgs 231/2001”) e 8.1.8 (Codice Etico della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (“Correttezza ed accuratezza delle informazioni”) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (“Obblighi di Informazione”) e 10 (“Obblighi della Parte Finanziata”) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
(f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
(g) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo); e
(h) la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti di CDP ai sensi della Convenzione.
11.2.2 Efficacia della risoluzione
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (“Risoluzione”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.
11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (“Efficacia della risoluzione”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato;
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi
del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e
(c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.
11.3 Eventi di Recesso
11.3.1 Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.3.2 (“Efficacia del Recesso”), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (“Restituzione dei Finanziamenti”): (i) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanzatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli
11.1.2 e/o 11.2.2; e (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; e (v) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale. Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.
11.3.2 Efficacia del recesso
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.3.1 (“Recesso”) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (“Efficacia del Recesso”) del presente Contratto:
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 12 PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di
ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN XX00X0000000000000000000000). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo (ove applicabile), la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.
12.2 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
ARTICOLO 13 SPESE E COSTI
Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE
14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.
14.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
14.3 Termine essenziale
I termini previsti nel presente Contratto ed in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
14.4 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi
obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
14.5 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
14.6 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
14.7 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Xxxxx ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.
14.8 Indennizzo
La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel contratto di Cessione di Crediti e/o nel contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o al Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.
14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
14.10 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
14.11 ABI
La Parte Finanziata autorizza l’ABI ad effettuare tutte le necessarie verifiche richieste ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, anche presso la Banca d’Italia.
14.12 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:
Per la Parte Finanziata:
via
Fax:
All’attenzione di
Per la Parte Finanziatrice:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 / 00 00000000
All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14.13 Ruolo dell’Agente di Calcolo
Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 15
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
15.1 Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
15.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Se siete d’accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro e non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.
Distinti saluti
, / /
[Luogo e Data]
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
i Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
ii Articolo 4 (Verifica della disponibilità del Plafond - Utilizzo dei Finanziamenti); iii Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo);
iv Articolo 7 (Imposte e Tasse);
v Articolo 10.2.3 (Impegni di compliance e regolamentari); vi Articolo 10.2.8 (Cessione di crediti in garanzia);
vii Articolo 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine);
viii Articolo 11.2.1 (Risoluzione); ix Articolo 11.3.1 (Recesso);
x Articolo 14.8 (Indennizzo);
xi Articolo 15.2 (Foro Competente).
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
ALLEGATO 1
Al Contratto di Finanziamento
sottoscritto tra [….] e Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. in data [….] (Posizione XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000/ 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
tra
(1)
[una banca, con sede legale in
capitale sociale pari ad Euro , , iscritta al Registro delle Imprese
, Codice Fiscale e Partita IVA
n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ]]
[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è autorizzato all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), con sede legale in
, capitale sociale pari ad Euro , iscritto al Registro delle Imprese
, Codice Fiscale n. e Partita IVA
n. iscritto all’elenco degli intermediari finanziari al n. [e appartenente al
gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] 1
(la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’”Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE
A In data [●] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra il Ministero dello Sviluppo Economico (il “Ministero”), CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (“ABI”) in data 14 febbraio 2014 (come integrata dall’accordo stipulato in data 5 marzo 2014 volto a definirne i relativi allegati e come successivamente modificata anche al fine di elevare a 5 miliardi di euro la dotazione complessiva del Plafond, la “Convenzione”).
B Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2 e 4 del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento, tramite la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”).
1 Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.
C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall’Articolo 3.2 (“Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo”) e 3.3 (“Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione”) del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento
per un importo massimo complessivo pari ad Euro , avente le
caratteristiche indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento Integrativo”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazioni tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento, che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara[di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all’articolo 4.2.3 del Contratto di Finanziamento]/[che la documentazione di cui all’articolo 4.2.3 del Contratto di Finanziamento è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è ancora vigente alla data di invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e non ha subito modificazioni]2.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la suddetta documentazione nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui agli Articoli 3.2 (Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e 3.3 (Condizioni sospensive a
2 Da eliminare sezione non applicabile.
ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):
(i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
(ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile, non è superiore al 30%.
3.3 Qualora, per qualsivoglia ragione, il Finanziamento non sia erogato, in tutto o in parte, entro la Data di Erogazione, a causa, tra l’altro, (i) del mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nell’articolo 3 del Contratto di Finanziamento secondo i termini previsti, ovvero (ii) dell’inadempimento della Parte Finanziata al Contratto di Finanziamento o al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, a seconda dei casi, risolto a tutti gli effetti, ovvero ridotto all’importo effettivamente erogato, fermo restando, mutatis mutandis.
ARTICOLO 4
UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
Come richiesto nella Richiesta di Utilizzo allegata al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il Finanziamento Integrativo dovrà essere erogato alla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento e nella Richiesta di Utilizzo, il giorno 20 (la “Data di Erogazione”).
ARTICOLO 5
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in data
tra la Parte Finanziata e la Banca Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
[Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e conto di tutte le Banche Cedenti (come definite nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo di seguito menzionato) che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo stipulato in data tra la Parte Finanziata e la Banca Finanziatrice, in nome e per conto delle Banche Cedenti.]3
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
5.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
5.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente
3 Da inserire, se del caso.
Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Decorso il termine di 10 giorni dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso al momento dell’erogazione del Finanziamento secondo quanto indicato nella Richiesta di Xxxxxxxx, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata.
Distinti saluti
, / /
[La Parte Finanziata] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Luogo e Data]
Allegato: Richiesta di Utilizzo in originale.
ALLEGATO 2 - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO”
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE (1)
Rif. Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data / / _
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell’articolo 4.3 del Contratto di Finanziamento, nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data Erogazione:
Importo totale delle Erogazioni richieste: €
così suddiviso:
Sezione 1 | (3) | |||
Erogazioni richieste | € | Pre- ammortamento(2) | ||
Data Scadenza Finale (4) | 2Y | E | ||
TFE | ||||
3Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
4Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
5Y | B | E | ||
L | ||||
B | TFE | |||
L | ||||
Totale |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Banca (come indicato all’Articolo 4.3.1 del Contratto di Finanziamento). Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall’accredito dell’importo su detto Conto Corrente Banca anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1269 del codice civile.
Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell’articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente prendendo atto in ogni caso che le Erogazioni di cui alla presente sono sospensivamente condizionate alla verifica da parte di CDP del soddisfacimento di tali condizioni sospensive.
Luogo e data ,
_
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Per comunicazioni CDP: Tel. _
e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(3) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(4) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.
ALLEGATO 3 – Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO”
Rif. Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo POSIZIONE *
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 – 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo
Data di Rimborso Anticipato: **
Importo in linea capitale da rimborsare: €
Rimborso totale ⬜
Rimborso parziale ⬜
Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.
L’importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Per comunicazioni CDP: Tel.
e-mail:
* numero identificativo assegnato da CDP.
** tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi.
ALLEGATO 4 – Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO RELATIVO AI FINANZIAMENTI BS DELIBERATI PER I QUALI NON HA FATTO SEGUITO, PARZIALMENTE O TOTALMENTE, LA STIPULA”
Rif. Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo POSIZIONE *
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 - 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario] (di seguito, la “Parte Finanziata”)
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato obbligatorio:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
Premesso che:
(i) in data Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e la Parte Finanziata, hanno stipulato un contratto di finanziamento relativo al c.d. “PLAFOND BENI STRUMENTALI” (il “Contratto di Finanziamento”);
(ii) in data , in esecuzione del Contratto di Finanziamento: (a) CDP e la Parte Finanziata hanno stipulato un contratto di finanziamento integrativo (il “Contratto di Finanziamento Integrativo”); e (b) la Parte Finanziata ha inviato a CDP la relativa Richiesta di Utilizzo per l’erogazione di un Finanziamento per un importo pari ad Euro (l’”Importo Erogato”), che è stato integralmente erogato da CDP in data
(la “Data di Erogazione”);
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 6.3.3 del Contratto di Finanziamento:
(a) Vi comunichiamo che, alla data del [Nota: inserire data che cade l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificata la Data di Erogazione], la Parte Finanziata ha stipulato contratti relativi a Finanziamenti BS per un importo pari ad Euro (l’”Importo Finanziamenti BS”) utilizzando la provvista derivante dall’Importo Erogato; e, di conseguenza
(b) ci impegniamo a rimborsarvi anticipatamente un importo pari ad Euro [Nota: inserire un importo pari alla differenza tra l’Importo Erogato e l’Importo Finanziamenti BS] alla data che cade il
_[Nota: inserire data che cade l’ultimo giorno del mese in cui è inviata la presente comunicazione]
I termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato obbligatorio qui previsto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato obbligatorio ai sensi della presente comunicazione non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione.
Il suddetto pagamento dovuto avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Per comunicazioni CDP: Tel.
e-mail:
* numero identificativo assegnato da CDP.
** tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi.
ALLEGATO 5 – Modello per la “COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DEI FINANZIAMENTI BS DI CUI NON TENERE CONTO ALLA DATA DI RENDICONTAZIONE”
Rif. Contratto di Finanziamento POSIZIONE *
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax numero 00.00000000 - 00.00000000
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Codice ABI:
[Codice ABI Gruppo: ] [da valorizzare nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca o un Intermediario Finanziario appartenente a un gruppo bancario] (di seguito, la “Parte Finanziata”)
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato obbligatorio:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
Data di Rendicontazione:
- Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento stipulato in data (il “Contratto di Finanziamento”), con la presente Vi comunichiamo che alla Data di Rendicontazione in questione risulta ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione di Finanziamenti BS per un importo aggregato pari ad Euro .
- Ai sensi dell’Articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento, con la presente Vi comunichiamo altresì che l’importo complessivo dei Finanziamenti oggetto di rimborso anticipato conseguente a revoca parziale o totale del Contributo da parte del Ministero ammonta ad Euro .
I termini indicati nella presente in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
FIRMA
Per comunicazioni CDP: Tel.
e-mail:
* numero identificativo assegnato da CDP.
ALLEGATO 1 – PARTE II
alla Convenzione
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 / 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti (come di seguito definito)
Contratto di cessione in garanzia di crediti tra
(1) [[●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il “Cedente”);]
[[●], un intermediario finanziario, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritto al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’elenco degli intermediari finanziari [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il “Cedente”);]1
E
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP” o il “Cessionario”);
(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”.)
PREMESSO CHE
A. Ai sensi della convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana in data 14 febbraio 2014 (come integrata dall’accordo stipulato in data 5 marzo 2014 volto a definirne i relativi allegati, la “Convenzione”), il Cedente, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento - che si perfezionerà ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.6 della Convenzione - (il “Contratto di Finanziamento”) con il quale, tra l’altro, CDP si impegnerà a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come di seguito definiti) da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente in favore delle PMI di Finanziamenti BS (come di seguito definiti).
B. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, il Cedente, a garanzia delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito) in relazione a ciascun Finanziamento, intende cedere in garanzia in favore di CDP i Crediti (come di seguito definiti).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti.
1 Da cancellare sezione non applicabile, a seconda dei casi.
1.2. Definizioni: nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.
In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“Accettazione di Cessione” indica, con riferimento a ciascun Credito ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS e munita di data certa mediante:
(i) apposizione del timbro postale ai sensi dell’articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
(ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A.
Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento BS da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l’erogazione del relativo Finanziamento BS sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all’erogazione del relativo Finanziamento BS sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti.
“Banca Cedente” indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del Cedente attraverso i quali quest’ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione e dell’Articolo 2.4 del Contratto di Finanziamento.
“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente in favore del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti.
“Contratto di Cessione di Crediti” indica il presente contratto.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica il contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti di ciascuna Banca Cedente, eventualmente sottoscritto contestualmente o successivamente al presente Contratto di Cessione di Crediti, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla Convenzione.
“Contratto di Finanziamento” ha il significato indicato nella Premessa (A) i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell’Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.
“Crediti” indica tutti i crediti, unitamente ai relativi accessori e garanzie, del Cedente, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento BS.
“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Crediti Incagli” indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Sofferenze” indica i Crediti che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire
tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Scadenza Finale” ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente (e/o dalla relativa Banca Cedente) un Finanziamento BS.
“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.
“Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
(c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
(d) un certificato dell’Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
(e) un certificato dell’Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
(f) l’ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l’ultima semestrale o l’ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
(g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
(h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all’Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti;
“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.
“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell’Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.
“Finanziamento BS”: indica ciascun finanziamento che sarà concesso dal Cedente, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.
“Finanziamento/i” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond.
“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente una garanzia personale o reale a garanzia delle obbligazioni del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ad un Credito.
“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio
separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942,
n. 267, come successivamente modificato e integrato;
“Notifica di Cessione” indica la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti, notificata, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.
“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti.
“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell’ambito di una Procedura Concorsuale.
“Plafond” indica un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento (come definiti nella Convenzione) da parte di CDP ai sensi della Convenzione.
“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Xxxxxxx.
“Soggetto Rilevante” indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.
“Stato di Crisi” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.
2.1. Cessione dei Crediti
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Cedente, a garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, cede in garanzia, pro solvendo, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta
– i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Xxxxxx e Xxxxxxx in relazione a tutti i Crediti.
Ai fini di cui all’Articolo 6.3.1 del Contratto di Finanziamento, resta inteso che l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non dovrà mai essere superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze (nonché dei Crediti derivanti da Finanziamenti BS che siano stati revocati, o i cui contratti di finanziamento siano stati comunque risolti, ma che non siano ancora stati rimborsati dalla relativa PMI né classificati come Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze); e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Cedente a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al Contratto di Finanziamento.
2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1
Anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera (b) e dell’articolo 2 paragrafo 2 del Decreto 170, entro 30 giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, attestante la venuta ad esistenza dei Crediti Ceduti, contenente gli elementi essenziali dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1 e che confermi la Cessione in Garanzia di tali Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente.
Il Cedente, a richiesta di CDP, provvederà altresì ad inviare a quest’ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1.
2.3. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione
Il Cedente dovrà:
(a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, per gli effetti di cui al presente Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Finanziamento;
(b) previa motivata richiesta del Cessionario: (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano – entro e non oltre la data indicata dal Cessionario – le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione nei confronti di tali Garanti; nonché (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità di tali Xxxxxxxx in favore del Cessionario quale nuovo titolare dei Crediti Xxxxxx. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del presente paragrafo non siano state sottoscritte tali Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate tali Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, per gli effetti di cui al Contratto di Cessione dei Crediti e/o del Contratto di Finanziamento;
(c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.
Fermo restando l’obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, del
codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.
2.4. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze
Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo divenga, successivamente alla relativa data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza, il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti Crediti. A seguito della richiesta del Cedente, a condzione che:
(i) CDP abbia positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alla proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente; e
(ii) alla data della richiesta, l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo,
le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.
2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso
Laddove ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti crediti in eccesso rispetto al suddetto ammontare pari ad Euro 50.000,00. A seguito della richiesta del Cedente, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alla proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.
2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.
Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.
2.7. Consegna dei documenti probatori
Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.
Articolo 3 OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:
(a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
(b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
(c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo;
(d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell’eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
(f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.
Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le “Obbligazioni Garantite”.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l’esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.
Articolo 4
ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI
4.1. Esercizio dei Diritti
Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.
Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.
Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.
4.2. Pagamenti sul conto del Cedente
Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di propria titolarità sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.
Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.
Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
4.3. Revoca del mandato e procura all’esercizio dei diritti
Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.
4.4. Assenza di Obblighi
Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.
Articolo 5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1. Dichiarazioni e Garanzie
In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’ Articolo 5.2 che segue.
5.1.1. Relativamente al Cedente
(a) Il Cedente è una banca (o un intermediario finanziario, a seconda dei casi) regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
(d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.
5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti BS, ai Debitori Ceduti e ai Garanti
(a) il Cedente è l’unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
(b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
(c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
(d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
(e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti BS sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l’intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
(f) i Debitori Ceduti non sono e non sono stati sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
(g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi.
(h) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci in favore di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti;
(i) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia; e
(j) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti BS erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.
5.1.3. Relativamente al Contratto di Cessione di Crediti e a ciascuna Cessione di Crediti
(a) la stipula e l’esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
- l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
- qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
(b) all’atto della relativa Accettazione di Cessione e/o Notifica di Cessione (ove applicabile) ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
(c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.
5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono confermate e ripetute con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, ivi incluso, tra l’altro, a ciascuna Data di Rendicontazione e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al
momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) si intendono confermate con riferimento alle situazioni esistenti e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto dalla data in cui il Debitore Ceduto sottoscriva la relativa Accettazione di Cessione.
6.1. Obblighi e impegni
Articolo 6 IMPEGNI
In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Cessione di Crediti e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.
6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest’ultimo relativamente:
(a) all’inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
(b) all’eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento BS; nonché
(c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Garanti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.
6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Xxxxxx, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario.
6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà:
(a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
(b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
(c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivolgia altro costo od onere derivante dall’amministrazione dei Crediti Ceduti;
(d) fermo restando quanto previsto all’Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante (di ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti) ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
(e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso
del Cessionario, astenersi dall’intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l’efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti BS e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.
6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti BS senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
(i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia e l’escutibilità della Cessione di Crediti; e
(ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l’effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Finanziamento.
6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto di Cessione di Crediti, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
(b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
(i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
(ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
(c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l’efficacia, l’escutibilità, l’escussione e l’opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà, tra l’altro, a richiesta del Cessionario, ad effettuare, a propria cura e spese, le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
(d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.
Articolo 7 CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti
Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all’estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.
7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali
La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.
7.3. Garanzia non esaustiva
La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finaziamento Integrativo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.
7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.
7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione
Le Parti convengono sin d’ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.
Articolo 8
ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
8.1. Escussione
Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:
(a) notificare i Debitori Ceduti ed i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare ai Debitori Ceduti ed ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.
Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
8.2. Imputazione proventi dell’escussione
Qualunque provento derivante dall’escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all’articolo 6.4 del Contratto di Finanziamento.
8.3. Responsabilità del Cedente
Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, xxx comprese le spese sostenute per l’assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.
8.4. Eccedenze
Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Cedente.
Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo addottate per l’escussione della garanzia di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi del precedente Articolo 8.1
Articolo 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1. Limitazione di responsabilità
Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.
9.2. Obbligo di indennizzo
Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Articolo 10
ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
10.1. Estinzione Ordinaria
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all’avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:
(a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
(b) non sussista, all’atto dell’ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
(c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all’ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.
10.2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:
(a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
(b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.
Articolo 11 COMUNICAZIONI
11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all’articolo 9 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.
Per il Cedente:
via
Fax: Attenzione dott.
Per il Cessionario:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 / 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9 della Convenzione.
11.2. Elezione domicilio
Per l’esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all’indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.
Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI
12.1. Modifiche
Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o
consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.
12.2. Invalidità parziale
Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l’eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.
12.3. Tolleranza
Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell’eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi similari o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l’esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.
12.4. Decreto 170
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto di Cessione di Crediti le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice Civile. Le Parti si impegnano sin d’ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l’efficacia, la validità e l’escutibilità delle disposzioni del presente Contratto di Cessione di Crediti in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.
Articolo 13
CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente
Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.
13.2. Assenso preventivo alla cessione
Il Cedente fin d’ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.
Articolo 14 TRIBUTI E SPESE
14.1. Tributi
Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell’amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.
14.2. Spese
Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l’escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.
Articolo 15
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
15.1. Legge Applicabile
Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.
15.2. Giurisdizione e Foro Competente
Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.
* * *
Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.
Allegati:
Allegato 1 – Parte A Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2 Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
Allegato 3 Dichiarazione di liberazione dei Crediti Ceduti
***
Se siete d’accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro e non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.
[Luogo], [Data]
Letto, confermato e sottoscritto
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
Approvazione specifica
[●] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (Impegni), Articolo 7 (Conservazione della Garanzia), Articolo 8 (Escussione della Cessione di Crediti), Articolo 9 (Limitazione di Responsabilità), Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti), Articolo 15 (Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente).
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti
Accettazione di Cessione
[su carta intestata del Debitore Ceduto (PMI) (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante* (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]
Spettabile
[Inserire denominazione Cedente] [Inserire indirizzo Cedente]
(il Cedente)
Alla cortese attenzione di [•]
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
(il Cessionario)
Alla cortese attenzione di Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra il Cedente, quale parte finanziatrice, e la nostra società, quale parte finanziata, in data [ ] (il “Contratto di Finanziamento”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in favore del Cedente in data [ ](la “Garanzia”*) a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice (il “Contratto di Finanziamento”)].
[In conseguenza di quanto precede, prendiamo atto del fatto che (e di conseguenza, per quanto occorrer possa, accettiamo che), per effetto della suddetta cessione dei crediti di cui al Contratto di Cessione, il Cessionario beneficerà della Garanzia da noi rilasciata, quale nuovo titolare dei crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione.] [Nota: da inserire in caso di accettazione sottoscritta da parte di un Garante]
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione1.
[Luogo], [Data]
[Debitore Ceduto/Garante*]
[Nome e Qualifica]
* * * [ATTO CON DATA CERTA SECONDO QUANTO PREVISTO NELL’ATTO DI CESSIONE]
(1): Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, l’accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell’atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell’atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:
NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti,. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati Xxxxxxx stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in coformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti,. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti
Notifica di Cessione
[su carta intestata del Cedente]
Spettabile
[Inserire denominazione del Garante* Debitore Ceduto] [Inserire indirizzo del Garante* Debitore Ceduto]
Alla cortese attenzione di [•]
Piego raccomandato aperto A.R.
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente Vi notifichiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [ ] a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di Parte Finanziatrice (la “Garanzia”*).
Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia* sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [ ] aperto presso il Cedente.
Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia*, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
* * *
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3 (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 2 – al Contratto di Cessione di Crediti
Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Cessione.
Data di sottoscrizione:
Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Parte Finanziata: .
Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell’importo massimo del Plafond.
Periodo di Disponibilità: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere ciascuna Erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, fino alla antecedente tra: (i) la data di esaurimento del Plafond; e (ii) il 31 dicembre 2016, durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.
Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti dovranno essere rimborsati entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Xxxxxxxx), secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
Rimborso Anticipato Obbligatorio:
A partire dal 31 dicembre 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP, alla successiva Data di Pagamento, un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili) pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti. Resta inteso che: (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ceduti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze (nonché dei Crediti derivanti da Finanziamenti BS che siano stati revocati, o i cui contratti di finanziamento siano stati comunque risolti, ma che non siano ancora stati rimborsati dalla relativa PMI né classificati come Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze); e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dalla Parte Finanziata a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’Allegato (5) (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al Contratto di Finanziamento.
Qualora, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade la Data di Erogazione, la Parte Finanziata non proceda a stipulare con le PMI i Finanziamenti BS ovvero questi ultimi siano stipulati per un importo inferiore all’importo corrispondente erogato dalla Parte Finanziatrice, la Parte Finanziata ne darà comunicazione a CDP, utilizzando il Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’Allegato (4) (Modello per la richiesta di rimborso anticipato relativo ai Finanziamenti BS deliberati per i quali non ha fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula) al Contratto di Finanziamento, su base mensile entro il giorno 10 del mese successivo (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) e dovrà rimborsare anticipatamente alla Parte Finanziata un importo pari alla quota dei Finanziamenti non utilizzata per la stipula dei relativi contratti di Finanziamento BS entro l’ultimo giorno del medesimo mese. Resta inteso che, con riferimento agli importi oggetto di comunicazioni che siano pervenute oltre il predetto termine, gli stessi saranno soggetto di rimborso anticipato all’ultimo giorno del mese successivo.
Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor sei mesi, per le Erogazioni di ciascun Finanziamento per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento;
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di ciascun Finanziamento per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente (di seguito “TFE”) come tasso di riferimento.
In ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.
Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del Margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del Margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione. Il suddetto valore del Margine sarà determinato da CDP secondo quanto previsto nella Convenzione, sulla base della durata dei Finanziamenti e del relativo pre-ammortamento e del valore del Tier 1 Ratio della Parte Finanziata.
Interessi di Mora: pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).
Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all’Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.
ALLEGATO 3 – al Contratto di Cessione di Crediti Dichiarazione di liberazione dei Crediti Ceduti
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di Area Supporto all’Economia - Servizio PMI Territorio e Ambiente
Oggetto: Liberazione della garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti
Egregi Signori,
ci riferiamo al contratto di cessione in garanzia di crediti stipulato in data [•] tra [•], in qualità di cedente, e Xxxxx depositi e prestiti S.p.A., in qualità di creditore garantito.
[La sottoscritta/i sottoscritti] [•] nella [sua/loro] qualità di [Società incaricata della revisione dei conti/membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] di [•] (il “Soggetto Rilevante”) [attesta/attestano], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:
(i) il Soggetto Rilevante dispone di patrimonio netto positivo;
(ii) il Soggetto Rilevante non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
(iii) non è a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che il Soggetto Rilevante diverrà insolvente nel prossimo futuro.
Inoltre, alla data della presente dichiarazione, il Soggetto Rilevante non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l’ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.
[Luogo e data]
[●]
[Nome e Qualifica]
ALLEGATO 1 – PARTE III
alla Convenzione
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax x00 00 00000000 / 00 00000000
All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e Ambiente”
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come di seguito definito)
Contratto di cessione in garanzia di crediti tra
(1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente A”);
(2) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente B”);
(3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Cedente C”);
(4) Etc.
Il Cedente A, il Cedente B, il Cedente C, etc. (di seguito, congiuntamente, i “Cedenti” e ciascuno il “Cedente”) rappresentati ai fini del presente atto da [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche, banca capogruppo del gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●], in persona del proprio legale rappresentante pro tempore [Inserire i dati del Contraente il Finanziamento];
E
(5) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’Albo delle Banche, banca capogruppo del gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il “Contraente il Finanziamento”); [Inserire i dati del Contraente il Finanziamento]
E
(6) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP” o il “Cessionario”);
(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”.)
PREMESSO CHE
A. Ai sensi della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana in data 14 febbraio 2014 (come integrata dall’accordo stipulato in data 5 marzo 2014 volto a definirne i relativi allegati, la “Convenzione”), il Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento e una proposta di contratto di cessione di crediti - che si perfezionano ai sensi di quanto previsto all’articolo 3.6 della Convenzione - (il “Contratto di Finanziamento” e il “Contratto di Cessione di Crediti”)
B. Il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà prevista all’articolo 2.4 del Contratto di Finanziamento e della Convenzione intendendo eventualmente veicolare tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento attraverso i Cedenti.
C. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i Cedenti, a garanzia delle obbligazioni pecuniarie del Contraente il Finanziamento nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo
(come di seguito definito) in relazione a ciascun Finanziamento, intendono cedere in garanzia in favore di CDP i Crediti (come di seguito definiti).
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
1.2. Definizioni: nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.
In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“Accettazione di Cessione” indica, con riferimento a ciascun Credito ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS e munita di data certa mediante:
(i) apposizione del timbro postale ai sensi dell’articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
(ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A.
Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento BS da cui originano i relativi Crediti sia sottoscritto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l’erogazione del relativo Finanziamento BS sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all’erogazione del relativo Finanziamento BS sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell’Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti in favore del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica il presente contratto.
“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi della Convenzione e i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell’Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanzamento ciascun Finanziamento.
“Crediti” indica tutti i crediti, unitamente ai relativi accessori e garanzie, di ciascuno dei Cedenti nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento BS.
“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Crediti Incagli” indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Crediti Sofferenze” indica i Crediti che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Scadenza Finale” ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento BS.
“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.
“Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
(c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
(d) un certificato dell’Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
(e) un certificato dell’Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
(f) l’ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l’ultima semestrale o l’ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
(g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
(h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all’Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.
“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all’articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell’Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Finanziamento BS” indica ciascun finanziamento che sarà concesso da ciascuno dei Cedenti a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.
“Finanziamento/i” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Contraente il Finanzamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond.
“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una garanzia personale o reale a garanzia delle obbligazioni del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in relazione ad un Credito.
“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942,
n. 267, come successivamente modificato e integrato;
“Notifica di Cessione” indica la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, notificata, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.
“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell’ambito di una Procedura Concorsuale.
“Plafond” indica un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), complessivamente messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento (come definiti nella Convenzione) da parte di CDP ai sensi della Convenzione.
“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Xxxxxxx.
“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.
“Stato di Crisi” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.
2.1. Cessione dei Crediti
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
A garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite:
(i) il Cedente A cede in garanzia, pro solvendo, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti;
(ii) il Cedente B cede in garanzia, pro solvendo, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti;
(iii) il Cedente C cede in garanzia, pro solvendo, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti;
(iv) [Etc.] cede in garanzia, pro solvendo, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti.
Resta inteso che (i) ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze (nonché dei Crediti derivanti da Finanziamenti BS che siano stati revocati, o i cui contratti di finanziamento siano stati comunque risolti, ma che non siano ancora stati rimborsati dalla relativa PMI né classificati come Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze); e (ii) ai fini del calcolo dell’importo nominale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non si terrà conto della porzione di Finanziamenti per i quali alla relativa Data di Rendicontazione sia ancora pendente il termine di stipula e/o erogazione dei corrispondenti Finanziamenti BS, il cui importo complessivo dovrà essere oggetto di separata comunicazione dal Cedente a CDP alla medesima Data di Rendicontazione utilizzando il modello di cui all’allegato 5 (Comunicazione degli importi dei Finanziamenti BS di cui non tenere conto alla Data di Rendicontazione) al Contratto di Finanziamento.
2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1.
Anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera (b) e dell’articolo 2 paragrafo 2 del Decreto 170, entro 30 giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente, invierà a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, attestante la venuta ad esistenza dei Crediti Ceduti e contenente gli elementi essenziali dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1 e che confermi la Cessione in Garanzia di tali Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente.
Ciascun Cedente, a richiesta di CDP, provvederà altresì ad inviare a quest’ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.3, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1.
2.3. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione
Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11 dovrà:
(a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento BS, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano – entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione di Crediti e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o del Contratto di Finanziamento;
(b) previa motivata richiesta del Cessionario: (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti sottoscrivano – entro e non oltre la data indicata dal Cessionario – le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione nei confronti di tali Garanti; nonché (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità di tali Xxxxxxxx in favore del Cessionario quale nuovo titolare dei Crediti Xxxxxx. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo non siano state sottoscritte tali Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate tali Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e/o del Contratto di Finanziamento;
(c) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.
Fermo restando l’obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.3, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.
2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.
Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.
2.5. Consegna dei documenti probatori
Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.
Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.
Articolo 3 OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:
(a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
(b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
(c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il
Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo;
(d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell’eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
(f) il pagamento delle spese (i) del Contratto di Cessione di Crediti e/o presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del Contratto di Cessione di Crediti e/o del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.
Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le “Obbligazioni Garantite”.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l’esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.
Articolo 4
ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI
4.1. Esercizio dei Diritti
Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.
Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.
Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.
4.2. Pagamenti sul conto del Cedente
Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.
Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai Debitori