Presidente)
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori:
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
(Presidente)
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Arbitro)
Avv. Xxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx
(Arbitro)
in data 2 ottobre 2015, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0413 del 4 aprile 2014 - 777) promosso da:
- dott. XXXXXXXX D’XXXXXXXX (DPPVCN59R01E471K)
- XXXXXXXX D’XXXXXXXX SRL (00811290675), con sede in Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxx xx Xxxxxx x. 00, in persona del legale rapp.te pro tempore, dott.
Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxx unitamente all’avv. Xxxxx Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx (x.xxxxxx@xxxx.xx)
parti istanti
contro
SIG. XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (HRBMT90M08Z613Q), nato a
Canelones (Uruguay) e residente a Palermo, rappresentato e difeso dagli avv. Xxxxxxxx Xxxx del Foro di Vicenza e Xxxxxxx Xxxxx del Foro di Bologna (x.xxxx@xxxxxxx.xx)
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con unica istanza del 25 marzo 2014 (prot. n. 0413 del 4 aprile 2014), il dott. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx, agente di calciatori, e la società Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx a
r.l. (di seguito anche “parti istanti”), quale soggetto verso il quale era stato convenzionalmente autorizzata l’attribuzione dei diritti maturati per l’esecuzione del mandato conferito all’agente, formulavano domande di arbitrato nei confronti del calciatore professionista Sig. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche “parte intimata”) per conseguire la condanna al pagamento in favore delle parti istanti della ”somma pari del 10% del corrispettivo annuo lordo risultante dal rinnovo del contratto di prestazione sportiva sino al 2016 siglato tra detto calciatore e il Palermo in data 12 aprile 2012 (o comunque in prossimità di tale data) nella misura che verrà determinata in corso di causa con l’acquisizione del contratto di prestazione sportiva, oltre IVA ed interessi moratori dal dovuto sino all’effettivo soddisfo”.
2. Nella domanda di arbitrato le parti istanti indicavano come nel mandato n. 1200 del 19 dicembre 2010, sottoscritto tra il calciatore e l’agente, fosse stato conferito al dott. X. X’Xxxxxxxx il compito di curare gli interessi del calciatore, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche. In data 5 gennaio 2011 veniva depositato il mandato alla segreteria della Commissione Agenti di calciatori. Per l’esecuzione del mandato era convenuta la corresponsione alle parti istanti di una somma determinata nella misura del 10% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore in costanza di mandato.
3. La parte intimata, con nota del 20 dicembre 2011, chiedeva alle parti istanti di volere addivenire alla risoluzione consensuale del mandato: consenso che veniva negato dalla parte istante, la quale ribadiva, con nota del 29 dicembre 2011, la piena validità ed efficacia del mandato.
4. In data 12 aprile 2012 (ovvero in prossimità di tale data), il calciatore stipulava con il club U.S. Palermo SpA (di seguito: Palermo) un nuovo contratto di prestazioni sportive fino al 2016, senza che vi fosse l’intervento delle parti istanti e senza avere provveduto alla revoca del mandato professionale. In tal senso, veniva inviata, dalle parti istanti, una nota in data 28 settembre 2012, alla Commissione Agenti, alla Lega di serie A e allo stesso calciatore nella quale si lamentava l’esclusione dalla trattativa con il Palermo e la mancata corresponsione del compenso a loro spettante.
5. Con nota del 6 ottobre 2012, anche a seguito della sospensione inflitta al dott. D’Xxxxxxxx in sede di Commissione Disciplinare (v. C.U. n. 22/CDN
FIGC del 27 settembre 2012), per fatti estranei alla vicenda oggetto di questo arbitrato, il calciatore comunicava alle parti istanti il recesso ad nutum del mandato ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento.
6. Con nota del 26 febbraio 2014, le parti istanti diffidavano la parte intimata a inviare copia del contratto di prestazione sportiva siglato con il Palermo e di provvedere all’immediato pagamento del corrispettivo dovuto.
7. Nella stessa domanda di arbitrato le parti istanti chiedevano, in via istruttoria, di disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc, nei confronti del calciatore e del Palermo, del contratto di prestazione sportiva tra calciatore e club. In alternativa, veniva chiesto a questo Collegio di richiedere ex art. 21, comma 3, codice TNAS, alla Lega calcio/FIGC copia del contratto di prestazione sportiva sino al termine della stagione 2015/2016.
8. La parte intimata, in data 22 aprile 2014, rivolgeva motivata istanza al Presidente del TNAS affinché eccepisse la manifesta incompetenza del Collegio arbitrale ex art. 19 Codice TNAS. L’istanza veniva respinta con determina del Presidente del TNAS in data 14 maggio 2014 (Prot. n. 0574)
9. La parte intimata, quindi, si costitutiva con memoria del 19 maggio 2014, per chiedere: in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. V. D’Xxxxxxxx; nel merito: accertare e dichiarare l’annullamento ai sensi degli artt. 1439 e 1441 cc per abusivo riempimento contra pacta del mandato n. 1200 del 19.12.2010 viziato da dolo; nel merito in primo subordine: accertare e dichiarare la nullità del mandato n. 1200 del 19.12.2010 per violazione dell’art. 15 comma 4 del regolamento Agenti FIGC
2007 o dell’art. 20 comma 3 del Regolamenti Agenti FIGC 2010; nel merito in secondo subordine: accertare la sussistenza del conflitto di interessi dell’agente X. X’Xxxxxxxx e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità del mandato n. 1200 del 19.12.2010 per violazione dell’art. 15 comma 2 del regolamento Agenti/FIGC 2007 e art. 16 comma 8 del Regolamenti Agenti di calciatori FIGC 2010 e il par. VI dell’allegato A al Regolamento Agenti di calciatori FIGC 2010; nel merito in terzo subordine: accertare che l’agente D’Xxxxxxxx non ha informato il calciatore delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziali ex art. 12 comma 7 del regolamento Agenti FIGC 2007 o dell’art. 19 comma 8 del Regolamenti Agenti FIGC 2010; nel merito in quarto subordine: accertare, nell’ipotesi del rigetto delle precedenti domande, l’inadempimento dell’agente agli obblighi assunti con il mandato
n. 1200; nel merito in quinto subordine: accertare, nell’ipotesi del rigetto delle precedenti domande, la sproporzione del compenso azionato in relazione all’opera prestata. Inoltre, in via istruttoria, veniva chiesta l’esibizione di una serie di documenti nonché la prova per testi indicando i nominativi dei testimoni.
11. Parte istante nominava quale arbitro il prof. avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, parte intimata nominava arbitro il prof. avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, il quale, in data 29 maggio 2014, rinunciava all’incarico. Parte intimata procedeva quindi alla nomina dell’arbitro avv. Xxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx. I nominati arbitri designavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale in data 16 giugno 2014 accettava l'incarico.
Il giorno 15 luglio 2014 il Collegio così composto teneva udienza, presso la sede del Tnas: il Collegio prendeva atto della rinuncia della società Xxxxxxxx
D’Xxxxxxxx srl all’istanza di arbitrato, veniva esperito senza successo il tentativo di conciliazione fra le parti. Le parti discutevano, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio fissava, all’esito, termini per il deposito di documenti e memorie (al 15 settembre 2014) e repliche (al 25 settembre 2014). Veniva altresì prorogato il termine di pronuncia del lodo fino al 10 dicembre 2014. Il Collegio si riservava sul prosieguo della controversia.
12. Con ordinanza del 28 novembre 2014, il Collegio arbitrale prorogava termine per il deposito del lodo di ulteriori 90 giorni.
13. Con atto di notificazione dell’11 marzo 2015 la parte intimata, a seguito del decorso del termine per il deposito e la pronuncia del lodo, dava notifica della decadenza degli arbitri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del Codice TNAS e dell’art. 821 cpc. A tale notifica aderiva la parte istante.
14. Il Collegio arbitrale teneva udienza, con il consenso delle parti e alla presenza dei rispettivi procuratori, in data 25 giugno 2015. Veniva dato termine, alla parte intimata, per il deposito di memorie illustrative delle istanze istruttorie fino al 3 luglio 2015; e termine alla parte istante per una replica fino al 13 luglio 2015.
15. Con ordinanza del 4 agosto 2015, il Collegio rigettava le domande istruttorie in quanto ritenute inammissibili, prorogava il deposito del lodo di ulteriori 90 giorni e fissava udienza per la discussione finale.
16. In data 2 ottobre 2015 si svolgeva l’udienza per la discussione finale. Parte istante depositava, con il consenso di controparte, uno scritto di “precisazione del credito” in cui chiede che il pagamento in favore dell’istante sia pari alla somma di euro 474.699,50.
Le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e della piena osservanza del principio del contraddittorio.
Il Collegio si riservava e tratteneva la causa in decisione.
17. Con atto del 12 novembre 2015 il Signor Xxxxxxxxx notificava un ulteriore atto relativo al decorso del termine per il deposito e la pronuncia del lodo con le motivazioni a’ sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del Codice dei Giudizi innanzi al TNAS e dall’art. 821 c.p.c. e la conseguente decadenza degli arbitri, con espressa riserva di impugnazione del lodo ove pronunciato.
IN DIRITTO
18. Preliminarmente, il Collegio rileva che con provvedimento del 27 gennaio 2015 il Presidente del TNAS ha disposto “la sospensione dei termini per il deposito del lodo relativamente ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 2014 incardinati dinanzi al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport”. Tra i suddetti procedimenti rientra, senz’altro, quello oggetto della presente decisione. Poiché, allo stato, non risulta alcun provvedimento che abbia interrotto la sospensione di cui sopra, deve reputarsi che il termine per la pronuncia del lodo sia ancora sospeso. Né può assumere rilevanza, in senso contrario, la circostanza dedotta nell’atto del 12 novembre 2015 della parte intimata secondo la quale sarebbe decorso il termine di 90 giorni stabilito dal Collegio
nell’ambito dell’ordinanza del 25 giugno 2015. Infatti, la proroga in questione riguarda il termine originario, ricavabile dai diversi e precedenti atti di proroga (volontaria e d’ufficio) che, tuttavia, stante il provvedimento presidenziale di sospensione ad oggi non è ancora iniziato a decorrere.
19. Sempre in via preliminare, il Collegio reputa che, nel caso di specie, sussista la competenza a decidere la controversia, attesa la presenza della clausola compromissoria all’interno del contratto di mandato e in linea con gli orientamenti, ormai consolidati, espressi dai collegi arbitrali del TNAS. Deve, altresì, essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del dott. Xxxxxxxx d’Xxxxxxxx poiché, per un verso, la c.d. “attribuzione dei diritti economici” lungi dal privare il soggetto cedente della titolarità delle situazioni giuridiche attive, invera, semplicemente, una solidarietà attiva tra il cedente e il cessionario. Per altro verso, non risulta, dagli atti processuali alcun atto di cessione di credito e la comunicazione dello stesso al debitore ceduto.
20. Venendo al merito della controversia, Il Collegio osserva come la pretesa creditoria dell’istante trovi correttamente la propria fonte nel mandato n. 1200 del 19 dicembre 2010, sottoscritto tra il calciatore e l’agente, deposito il successivo 5 gennaio 2011.
La parte istante, infatti, ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte resistente in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato.
Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto
modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; vedi anche Cass. Civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).
Pertanto, la domanda del sig. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx deve essere accolta seppur, nel quantum, si debba precisare quanto segue.
Al momento della sottoscrizione del nuovo contratto tra l’atleta e la società di calcio palermitana (aprile 2012), si ritiene fosse ancora valido ed efficace il contratto stipulato inter partes nel dicembre 2010.
Tanto è vero se si considera l’ulteriore circostanza che il sig. Xxxx Xxxxxxxxx, in data 6 ottobre 2012, ovvero successivamente alla sottoscrizione del nuovo contratto con il proprio club, ha comunicato all’odierno istante di voler recedere dal mandato procuratorio conferitogli.
Pertanto, ex contractu, il sig. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx ha maturato il proprio credito nei confronti del calciatore.
21. Le eccezioni formulate dalla parte intimata in ordine alla validità del contratto di mandato non possono essere condivise.
In primo luogo, non risulta provato che la parte istante abbia agito con dolo nei confronti della parte intimata al fine di indurla in errore in ordine alla sottoscrizione del contratto di mandato per cui è causa. In ogni caso, ove anche fosse configurabile un dolo, la condotta successiva tenuta dal signor Xxxxxxxxx e, segnatamente, la richiesta di risoluzione consensuale e il successivo recesso, sarebbe valutabile in termini di convalida tacita degli eventuali vizi della volontà del contratto di mandato.
Anche le eccezioni di invalidità collegate all’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’agente non possono essere condivise. Il Collegio, infatti, non reputa, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, che nel caso di specie sussistesse alcun conflitto di interessi in capo al Signor D’Xxxxxxxx per le circostanze dedotte dalla parte intimata.
22. In ordine al quantum della pretesa azionata, Il Collegio non può non prendere in debita considerazione la circostanza, pacifica e non contestata tra le parti, che l’istante comunque non ha partecipato alle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del nuovo contratto tra il calciatore e la società sportiva palermitana.
Il Collegio, infatti, osserva come la prestazione professionale del procuratore sia mancata e, quindi, non sia possibile riconoscere allo stesso l’importo così come pattuito e indicato nel mandato procuratorio che, nel corso del presente giudizio, il procuratore ha specificato essere pari ad € 474.699,50.
Si ritiene, pertanto, in accoglimento di quanto dedotto dalla parte intimata in via di estremo subordine, che la richiesta formulata dal sig. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx sia eccessiva rispetto all’attività posta in essere dallo stesso.
Il Collegio, quindi, non può che ridurre, in via equitativa, l’importo che il sig. Xxxxxxxxx è comunque tenuto a riconoscere all’odierno istante.
In tale prospettiva, si ritiene che l’importo di € 100.000,00 sia il giusto “compenso” che il sig. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx sia tenuto a ricevere in ragione del mandato procuratorio esistente e vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto di prestazioni sportive tra il calciatore e il Palermo.
Tale importo, anche in ragione della natura equitativa della determinazione, deve essere maggiorato dei soli interessi legali dalla data della domanda di arbitrato.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Attesa la parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre una parziale compensazione – nella misura indicata in dispositivo – delle spese di lite e degli onorari del Collegio arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
a. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, condanna il sig. Xxxx Xxxxxxxxx al pagamento in favore della parte istante della somma complessiva di € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA se dovuta per legge, e interessi legali dalla data della domanda di arbitrato sino al soddisfo;
b. compensa tra le parti 1/3 delle spese per assistenza difensiva; condanna il Signor Xxxx Xxxxxxxxx al pagamento in favore del Signor Xxxxxxxx
D’Xxxxxxxx dei restanti 2/3 che liquida, per questa quota, in € 5.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.;
c. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxx Xxxxxxxxx 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico del Signor Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx il restante 1/3. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 20.000,00.
x. xxxxx il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxx Xxxxxxxxx 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del Signor Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx il restante 1/3.
Così deliberato all’unanimità in data 2 ottobre 2015 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate di seguito
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxx de Xxxx Xxxxxx