CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
1 Principi generali
Le seguenti condizioni di acquisto (le “Condizioni Generali”) sono le uniche che disciplinano – unitamente alle condizioni particolari (le “Condizioni Particolari”) contenute nell’ordine di acquisto (“Ordine”) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale – il rapporto contrattuale (il “Contratto”) tra S.p.A. (di seguito “EY”) e il fornitore identificato dell’Ordine (di seguito il “Fornitore”) per l’acquisto di prodotti (“Prodotti”) e/o servizi (“Servizi”). Qualsiasi modifica o integrazione, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali, sarà valida soltanto nel caso di successiva specifica accettazione scritta da parte di EY.
In caso di contrasto, le previsioni di cui alle Condizioni Particolari prevarranno su quelle di cui alla presenti Condizioni Generali.
2 Ordini e loro modifiche
2.1 La fornitura di Prodotti o Servizi a EY avviene tramite l’Ufficio Acquisti. La validazione dell’acquisto è formalizzata con l’emissione dell’Ordine, che il Fornitore riceve dall’Ufficio Acquisti a titolo di conferma della fornitura.
Il numero di ordine di acquisto deve essere riportato sulla fattura.
In caso di fornitura di Prodotti la fattura viene emessa successivamente alla consegna e positivo collaudo dei prodotti stessi e il numero d’ordine sarà riportato oltre che in fattura anche sul relativo documento di trasporto.
2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla conferma scritta degli stessi da parte di un rappresentante di EY munito dei necessari poteri.
3 Consegna dei Prodotti / Fornitura di Servizi
3.1 I Prodotti e i Servizi dovranno essere perfettamente conformi all’oggetto e lo scopo della fornitura o dell’appalto specificati nelle Condizioni Particolari, a tutta la normativa tempo per tempo in vigore nonché, qualora portate a conoscenza del Fornitore, alle Policies in vigore all’interno dell’organizzazione di EY. Salvo quanto previsto al riguardo nelle Condizioni Particolari, dovranno essere qualitativamente in linea con i migliori prodotti e servizi dello stesso tipo presenti sul mercato. Consegne o forniture difformi sono ammissibili solo previo consenso scritto di EY. Nel caso in cui i Servizi e/o i Prodotti non siano conformi alle specifiche di cui alle Condizioni Particolari o siano in qualsiasi modo difettosi, EY può rifiutarsi di accettare i Servizi e/o i Prodotti in questione (o può accettarli con ogni riserva o previa rideterminazione del prezzo) e il Fornitore dovrà, a scelta di EY, (i) fornire nuovamente i Servizi e/o i Prodotti in questione, ovvero (ii) ripararli entro i termini indicati da EY senza costi ulteriori per la stesa, ovvero (iii) rimborsare il prezzo, se già corrisposto, o emettere nota di credito per lo stesso importo, se ancora da corrispondere.
3.2 Salvo diverso accordo, tutti i termini di consegna e fornitura sono da ritenersi essenziali. EY avrà diritto di rifiutare qualsiasi prestazione oltre il termine stabilito o in luoghi o a soggetti diversi da quelli indicati da EY. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.
Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di EY ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare puntualmente i Prodotti o fornire tempestivamente i Servizi e con la qualità contrattualmente prevista. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
3.3 Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione di un Prodotto, questa dovrà essere effettuata a regola d’arte (e includere la verifica della corretta integrazione e funzionamento del Prodotto) e, salvo diversa previsione delle Condizioni Particolari, saranno a carico del Fornitore tutti i costi annessi e connessi.
3.4 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a EY tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia) ovvero la documentazione dimostrante l’intervento effettuato con le attestazioni e certificazioni previste dalla normativa in vigore.
3.5 Salvo diversa previsione delle Condizioni Particolari, la proprietà dei Prodotti xxxx trasferita a EY (unitamente al relativo rischio) e i Servizi saranno da considerarsi effettuati al momento della loro formale accettazione scritta da parte di EY.
3.6 EY dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.
3.7 Se non diversamente previsto dalle Condizioni Particolari, i disegni, le descrizioni, le presentazioni, le analisi, gli studi e, più in generale, tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a EY al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione, a questo proposito le Parti convengono fin d’ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di EY, ma ancora che per le stesse quest’ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a EY in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da EY dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l’ordine resteranno di proprietà di EY, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell’ordine. EY si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E’ escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
3.8 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da EY o basati su informazioni confidenziali di EY non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del Contratto di fornitura con EY, né offerti o ceduti a terzi. EY potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione dei Servizi.
3.9 Ove sia stato informato dello scopo dei Servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali Servizi allo scopo dichiarato.
3.10 Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del Servizio o il pagamento del Servizio, non comportano, salvo diverso accordo tra le Parti, accettazione dello stesso né influiranno sull’obbligazione del Fornitore di prestare garanzia per gli stessi.
3.11 Salvo diverso accordo tra le parti, saranno a carico del Fornitore tutti i rischi e le spese di consegna.
4 Capacità ed obblighi del Fornitore
4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere (i) i mezzi, le risorse e le competenze tecniche per assicurare la migliore qualità disponibile dei Servizi e dei Prodotti, (ii) la capacità finanziaria e le risorse umane necessarie per eseguire la fornitura a regola d’arte senza rischi di interruzioni o di ritardi e (iii) tutti i permessi, le autorizzazioni, i diritti e le approvazioni necessari, se del caso, per la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti.
4.2 Il Fornitore dichiara di essere adeguatamente assicurato contro tutti i rischi che potrebbero insorgere in relazione alla prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Prodotti. A richiesta di EY, il Fornitore esibirà prova di pagamento del relativo premio e vigenza di tale copertura assicurativa.
4.3 Il Fornitore dichiara inoltre di essere perfettamente adempiente rispetto a tutta la normativa in vigore in materia giuslavoristica, previdenziale, contributiva, infortunistica, e che il personale e i consulenti impiegati nella fornitura dei Prodotti o nell’esecuzione dei Servizi è del tutto estraneo all’attività professionale e alla struttura organizzativa di EY e di ciascuna delle entità legali che costituiscono il Network EY. Il Fornitore dichiara inoltre il proprio impegno, per l’intera durata della propria relazione contrattuale con EY:
(A) a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena delle forniture che potranno rendersi necessarie nell'esecuzione del Contratto, tutte le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, che disciplinano i seguenti requisiti della norma XX 0000:
(i) lavoro infantile;
(ii) lavoro obbligato;
(iii) salute e sicurezza;
(iv) libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
(v) discriminazione;
(vi) procedure disciplinari;
(vii) orario di lavoro;
(viii) retribuzione.
(B) a esibire, a semplice richiesta di EY ed entro 15 (quindici) giorni dalla stessa, la documentazione idonea a comprovare l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente Articolo 4, ivi incluse quelle di cui al presente articolo. In particolare, il Fornitore si impegna a fornire a EY in qualsiasi momento la documentazione attestante il versamento dei contributi e il pagamento degli stipendi e dei corrispettivi del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copia modello DM2013, copia modello DURC, autocertificazione numero dipendenti indicati nel DM2013);
4.4 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere completamente indenne EY (e rispettivi soci) rispetto a ogni costo, spesa, danno o perdita, compresi tutti gli interessi, le penali, gli onorari, le spese legali e le altre spese professionali cui sia stato condannata o che abbia sostenuto o pagato EY in seguito o in relazione a qualsiasi atto, omissione, inadeguatezza, negligenza, inadempienza (con particolare riferimento alla violazione della dichiarazione di cui all’art. 4.3 che precede) o errore attribuibile al Fornitore, al suo personale, ai suoi eventuali subfornitori (ancorché autorizzati da EY) o al personale dei subfornitori nell’esecuzione del Contratto.
4.5 Il Fornitore è l’unico responsabile della supervisione e della direzione dei propri dipendenti, collaboratori, incaricati e subfornitori. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale e il personale di qualsiasi subfornitore autorizzato rispettino tutte le policy, i regolamenti e le leggi applicabili in materia di salute, ambiente e sicurezza all’interno dei locali di EY e di qualsiasi altro locale cui possano o debbano avere accesso. In nessun caso potrà EY essere ritenuto responsabile di alcun incidente derivante dall'inosservanza di tali policy, regolamenti e/o leggi.
4.6 In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore si impegna a consegnare a EY entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta:
(i) copia aggiornata del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
(ii) autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (su Modello Standard fornito da EY)
(iii) copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
e si impegna a fornire i Prodotti e ad eseguire i Servizi in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in generale e senza limitazione alcuna, di ogni qualsivoglia normativa in materia anche regionale e/o regolamentare, anche in funzione dei rischi specifici dell’attività svolta dalla Committente e delle caratteristiche dei luoghi dei lavoro dell’”Immobile”
I costi della sicurezza da interferenza dovranno essere dichiarati prima dell’avvio della fornitura.
5 Responsabilità amministrativa delle società
Il Fornitore dichiara infine
(i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
(ii) che, all’interno della propria organizzazione, dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati ivi contemplati, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati;
(iii) di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle Linee Guida di Comportamento e Codice Etico (xxx.xx.xxx) redatti ai sensi del D. Lgs.
n. 231/2001 adottati dalla entità legali italiane del Network;
(iv) di impegnarsi, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali
relative ai Servizi, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente EY di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero previsti dalla normativa e dei regolamenti in vigore;
(v) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne, policy e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001 e di rendersi disponibile su richiesta di EY a mostrare tali procedure interne e policy;
(vi) di non commettere od omettere di compiere atti che potrebbero comportare la violazione da parte di EY delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e della normativa italiana;
(vii) in ogni caso, di non offrire o promettere – direttamente o indirettamente
– denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti comunque riconducibili alla pubblica amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio;
(viii) di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione dei Servizi, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 cod. civ.
6. Prezzo - Fatturazione - Pagamento
6.1 Il Prezzo dei Prodotti/Servizi, salvo quanto altrimenti convenuto dalle parti, non può essere modificato. Il Prezzo comprende tutte le prestazioni richieste al Fornitore per l’esecuzione del Contratto e tutte le spese, gli oneri, gli esborsi.
6.2 Il Prezzo dei Prodotti/Servizi di cui a un determinato Ordine o Condizioni Particolari sarà fatturato dopo la completa evasione dello stesso.
6.3 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 90 giorni [novanta] dalla fine del mese di emissione della relativa fattura, corredata di tutta la documentazione di legge.
6.4 In caso di ritardato pagamento, EY sarà tenuta a corrispondere al Fornitore interessi di mora al minore tra il tasso legale e quello determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
7 Reclami per vizi
7.1 L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di EY al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. EY darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
7.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della
fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per EY per denunciare i vizi al venditore è di 10 giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di EY nella denuncia dei vizi.
7.3 In caso di fornitura di Prodotti o Servizi difettosi o non conformi a quanto previsto nelle Condizioni Particolari, EY potrà, a sua esclusiva descrizione, chiedere la risoluzione del Contratto ovvero il rimedio del difetto o disservizio, salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti o disservizi dopo una richiesta di EY in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, EY è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
7.4 Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento è di 3 anni dal completamento della fornitura in conformità alle previsioni delle Condizioni Particolari.
7.5 Nel caso in cui EY dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa di un Prodotto o dell’irregolare esecuzione di un Servizio – in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche – le suddette spese saranno a carico del Fornitore.
7.6 Le Parti convengono che qualora EY contesti una fornitura, per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza esecutiva sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da EY interessi di sorta.
7.7 EY potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di EY non è ancora certo, liquido ed esigibile.
7.8 L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di EY di contestarla e di ripetere pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.
8 Diritti di recesso e risoluzione
8.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge o nelle Condizioni Particolari, EY ha la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato se:
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti di EY;
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti, oppure presenti un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso;
- il Fornitore, o altra società appartenente al gruppo cui appartiene anche il Fornitore affidano a EY l’attività di revisione contabile;
- il Fornitore si renda inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi, dichiarazioni, impegni di cui agli articoli 4 e 5 che precedono;
- il Fornitore si renda inadempiente ai propri obblighi di fornitura;
- è mutata la compagine sociale del Fornitore.
8.2 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, EY ha la facoltà di rifiutare la prestazione e risolvere il Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
8.3 Qualora EY receda o risolva il Contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a risarcire EY dei relativi danni.
9 Confidenzialità e riservatezza
9.1 Il Fornitore custodirà con la massima riservatezza qualsiasi informazione riservata di EY (in qualunque modo essa venga registrata, conservata o comunicata) di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante, tra l'altro, EY, le altre entità del Network EY Italia, i loro clienti, le loro attività o l’oggetto dell’Ordine (“Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate sono di esclusiva proprietà di EY e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a EY – senza previa autorizzazione scritta di EY. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a EY (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
9.2 Il Fornitore non deve utilizzare tali Informazioni Riservate per scopi diversi dall’adempimento degli obblighi previsti da un Contratto e/o per vantaggio personale o di terzi..
9.3 A richiesta di EY, tutte le Informazioni Riservate (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da EY al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti.
10 GDPR
Ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation [UE 2016/679], le Parti prendono atto e si impegnano ad assicurare che i rispettivi dati personali, connessi al Contratto, saranno trattati, con modalità elettroniche o manuali, esclusivamente ai fini amministrativi e gestionali connessi all’adempimento delle obbligazioni di legge e delle obbligazioni contrattuali. I dati personali possono essere comunicati a terzi legittimati in relazione al presente Contratto solo per i medesimi fini. Le Parti dichiarano che, in relazione ai dati personali, sono al corrente del diritto di essere informate, di poter cancellare, modificare, aggiornare e opporsi al trattamento di tali dati personali, e di godere degli altri diritti di cui al Capo III del suddetto Regolamento.
11 Varie
11.1 Sostituzione
Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o nelle Condizioni Particolari risultino invalide o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci. Le Parti dovranno in ogni caso negoziare in buona fede al fine di concordare i termini reciprocamente soddisfacenti per sostituire tali previsioni, cercando di mantenere il più possibile inalterata la sostanza delle stesse.
11.2 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti in relazione a comportamenti dell'altra Parte che violino le disposizioni del Contratto non costituirà in alcun caso una rinuncia ai diritti oggetto della violazione o al diritto di richiedere l’adempimento di tutti gli obblighi ai sensi dei termini e delle condizioni sanciti dal Contratto.
11.3 Subappalto
Il Fornitore non potrà subappaltare la fornitura dei Prodotti né alcuna delle attività di cui consistono i Servizi senza il previo consenso scritto di EY, che non potrà essere irragionevolmente negato.
11.4 Il marchio “EY” e il logo EY sono marchi registrati di entità del Network EY. Il presente Xxxxxxxxx non conferisce al Fornitore né ad alcuno dei suoi collaboratori alcun diritto relativamente a tali marchi e ogni utilizzo, nella più ampia accezione del termine, di tali marchi da parte dovrà essere previamente autorizzato da EY. In particolare, il Fornitore riconosce e accetta che la collaborazione di cui al Contratto non potrà essere utilizzata dal Fornitore come referenza circa il Fornitore stesso e/o i suoi Prodotti o Servizi; pertanto si impegna irrevocabilmente, in tutte le sue interazioni con soggetti terzi:
- a non qualificarsi come “fornitore/consulente di EY” e/o di specifiche entità legali del Network EY, e
- a non associare, la propria denominazione al nome di EY e/o al logo di EY e/o alla denominazione di alcuna delle entità legali del Network EY, e
- a non indicare EY (o alcuna delle entità legali del Network EY) come attuale cliente o ex cliente
senza il previo consenso scritto di EY.
11.5 Legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali e il Contratto di cui sono parte integrante sono regolati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E’ esclusa l’applicazione della convenzione dell’Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.
11.6 Foro competente
Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
Data: Firma Fornitore per accettazione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), 3 (Consegna dei Prodotti / Fornitura di Servizi), 4 (Capacità ed obblighi del Fornitore), 5 (Responsabilità amministrativa delle società), 7 (Reclami per vizi), 8 (Diritti di recesso e risoluzione), 9 (Confidenzialità e riservatezza), 11.3 (Subappalto), 11.6 (Foro competente).
Data:
Firma Fornitore per accettazione