REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
TITOLO I
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto, finalità e principi
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito della legge e dello Statuto, l’attività contrattuale del Comune e delle Istituzioni relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione di pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell’Ente.
2. Il Comune ha facoltà di applicare il presente regolamento ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci e/o all’alienazione di quote ed azioni.
3. Il regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell’Ente.
4. L’attività relativa alla scelta del contraente dovrà essere improntata alla massima trasparenza, al fine di garantire l’imparzialità della condotta dell’Ente ed il rispetto dei principi della concorrenza e della par condicio tra i concorrenti, nonché di perseguire la snellezza operativa delle procedure concorsuali.
5. Tutti i contratti, appalti o acquisti, di cui al presente regolamento devono ispirarsi a criteri di convenienza per la pubblica amministrazione, in rapporto alla qualità del prodotto, ai tempi d’esecuzione e al costo complessivo rapportato alle condizioni offerte dal libero mercato.
6. Rimane salva la normativa speciale in materia di lavori pubblici.
Art. 2
Accesso agli atti di gara ed ai contratti
1. L’accesso agli atti di gara ed ai contratti è consentito secondo le disposizioni di legge in vigore.
2. L’accesso di cui al comma precedente può essere differito, con atto motivato, alla conclusione del procedimento.
3. L’accesso riguardante atti e documenti contenenti dati e informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla leale concorrenza fra imprese è consentito nella forma della sola visione.
CAPO II ATTIVITA’ PREPARATORIE
Art. 3
Attività istruttoria, preparatoria e propositiva
1. L’espletamento dell’attività istruttoria, preparatoria e propositiva della determinazione a contrattare appartiene al dirigente del settore o del servizio nella cui competenza rientrano la formulazione della proposta costituente oggetto dell’ipotizzato rapporto contrattuale ed il procedimento di spesa.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell’intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.
3. La determinazione a contrattare contiene gli elementi indicati nell’art. 192 del T.U. 18.08.2000
n. 267 ed i pareri indicati nell’art. 49 del medesimo testo unico.
Art. 4
Competenze
1. Per le materie di competenza del Consiglio Comunale si fa riferimento all’art. 42 del testo unico 18.08.2000, n. 267.
2. Compete alla Giunta:
a) la definizione degli obiettivi nonché la formulazione di direttive, sulla base dei documenti di programmazione approvati dal consiglio, circa il fine, l’oggetto e le clausole essenziali dell’attività contrattuale;
b) l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere e lavori pubblici, nonché delle loro varianti;
c) la transazione delle controversie con la controparte, in particolare quelle definite con le procedure di cui agli articoli 31 bis e 32 della legge 109/94, in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici.
3. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all’attività negoziale è affidata ai dirigenti. Compete al dirigente, responsabile del relativo procedimento secondo l’organizzazione dell’Ente, l’adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di esecuzione del contratto con autonomi poteri di spesa. In caso di incertezza, l’individuazione del dirigente spetta al direttore generale.
4. Al dirigente compete, in particolare:
a) l’approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con xxxxxxx capitolati d’oneri rientranti nella gestione degli uffici e servizi ed in esecuzione di piani di approvvigionamento o di spesa;
b) l’affidamento di incarichi professionali esterni di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni professionali in genere;
c) l’approvazione del progetto esecutivo di opera pubblica;
d) l’esecuzione delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente ivi inclusa l’aggiudicazione del contratto;
e) la redazione, sottoscrizione e pubblicazione del bando di gara;
f) la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alle gare, motivando adeguatamente eventuali esclusioni;
g) la redazione, sottoscrizione e cura dell’invio della lettera d’invito e dei documenti eventualmente allegati;
h) la presidenza della gara e la nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 46 da egli stesso presieduta;
i) la valutazione dell’anomalia delle offerte;
l) l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva;
m) l’autorizzazione al subappalto;
n) l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo;
o) lo svincolo delle cauzioni.
p) la proroga ed il rinnovo dei contratti.
5. L’esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell’offerta o per qualsiasi altro motivo attinente all’offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, al presidente della gara.
6. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell’ambito di autonomia del dirigente, l’aggiudicazione deve essere preceduta da apposito provvedimento dell’organo competente che provvede all’integrazione delle risorse nonché da successiva integrazione dell’impegno.
7. I dirigenti di cui al comma 3 possono delegare i compiti e le responsabilità delle procedure negoziali ad altro dirigente afferente alla rispettiva area o settore o progetto. Il dirigente preposto ad un settore può altresì delegare in tutto o in parte i compiti suddetti ad uno o più responsabili delle strutture in cui si articola il settore medesimo; tale facoltà di delega può essere esercitata per specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitatamente ad un periodo di tempo limitato, determinato e con atto scritto e motivato. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto o di altro dirigente del settore, i compiti suddetti che non possono essere differiti sono svolti dal responsabile di struttura che svolge le funzioni vicarie del dirigente.
8. Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti in forma aggregata, si individua un dirigente al quale possono essere delegati i compiti previsti al comma 3 da parte di tutti i dirigenti interessati.
9. Compete al sindaco l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all’articolo 110, comma 6, del t.u. 267/00.
Art. 5
Forme di contrattazione
1. I contratti dai quali deriva un’entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo 2°, Capo 3°, Sezione I, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.
2. Per gli acquisti, le forniture, gli appalti di lavori e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata ed appalto concorso), ovvero della procedura negoziata (trattativa privava) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
3. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell’Amministrazione comunale utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
4. E’ altresì consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale ed europea.
5. Le procedure per l’alienazione dei beni immobili comunali sono disciplinate dalla norme di cui allo specifico regolamento.
6. Si applicano le procedure previste dalla normativa europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 6
Compartecipazione alle gare
1. Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte;
a) da parte di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza.
b) da parte di imprese controllanti o controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché di imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al medesimo centro decisionale;
c) da parte di consorzi ed imprese ad essi aderenti (o singolarmente o in raggruppamento o in consorzio).
2. Nei casi previsti al comma 1), lettere a) e b), deve procedersi all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. Nel caso previsto al comma 1), lettera c), deve procedersi all’esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti ai consorzi.
3. Della insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
Art. 7
Ricorso alle convenzioni Consip
1. Nei casi previsti dalla legge, l’Amministrazione comunale fa ricorso alle convezioni stipulate da Consip s.p.a., ovvero utilizza i relativi parametri per i beni e servizi acquistati direttamente.
2. Ciascun dirigente, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
Art.8 Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l’eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con rilevazioni dei prezzi operate da pubbliche amministrazioni o associazioni di categoria.
Art.9
Gara esplorativa
1. E’ in facoltà del Comune, sia al fine di valutare la disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati - che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l’interesse e siano in possesso dei requisiti - a formulare offerte e suggerimenti in merito all’oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando, l’avviso e/o la lettera d’invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, indica altresì se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.
Art. 10 Contratti quadro
1. Qualora l’oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. L’Amministrazione può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli acquisti, di richiedere all’aggiudicatario le specifiche tecniche dell’offerta, purché non vengano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.
3. I singoli acquisti effettuati sulla base del contratto quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
4. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all’importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.
Art. 11
Pattuizioni generali
1. I contratti devono avere termini e durata certi ed è vietato il rinnovo tacito. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli.
2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, il dirigente accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, per la rinnovazione dei contratti e, ove verificata detta sussistenza, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa possono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente responsabile della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6 dell’art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724 o, in mancanza di essi, sulla base dei prezzi di mercato.
4. Il ricorso al subappalto è consentito solo nell’ambito delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del dirigente, motivata in ordine all’esistenza di circostanze che consigliano di ricorrere a questa forma di esecuzione dei lavori pubblici di competenza comunale, comprovate da obiettive ragioni tecniche e/o di specializzazione dei lavori da eseguire. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o allorché sia stato espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.
Art. 12
Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dall’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell’amministrazione comunale, da prestarsi anche per mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati. Dette polizze devono prevedere la esclusione della previa escussione del debitore principale.
2. Alla prestazione della cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
3. La misura della cauzione è di volta in volta commisurata all’entità del danno che potrebbe derivare all’amministrazione dal ritardo o dall’inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.
4. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
5. Le disposizioni precedenti valgono, salvo diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l’oggetto della prestazione.
6. In caso di inadempimento o di grave negligenza dell’appaltatore, anche nel corso dell’esecuzione della prestazione, l’Amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento del danno.
7. Qualora la cauzione sia incamerata in corso d’opera, essa deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; in mancanza l’Amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all’appaltatore.
8. Ove previsto dal capitolato, dal bando o dalla lettera d’invito, l’esecutore, prima della consegna dei lavori deve presentare all’Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall’esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell’appalto che al tipo e alla zona di intervento.
Art. 13
Revisione prezzi
1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte, con la procedura di cui all’articolo 11, comma 3.
Art. 14
Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni o di ogni obbligo contributivi e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 15
Motivi di esclusione per inadempimenti contrattuali
1. L’Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa in vigore, non invita a gare informali per un periodo di tre anni il soggetto che, dopo l’aggiudicazione:
a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall’Amministrazione;
b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
d) sia incorso nell’applicazione di penali superiori al 10% dell’importo netto contrattuale;
e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l’esito finale del contratto;
f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati.
Art. 16
Penali
1. Fatta salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
Art. 17 Termini per i pagamenti
1. Tutti i contratti, comunque denominati, stipulati tra imprese e Comune, nonché tra Comune e liberi professionisti che comportino la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio contro il pagamento di un prezzo devono prevedere termini certi per il pagamento del corrispettivo.
2. Il Comune ed il contraente privato possono stabilire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello stabilito dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e l’accordo non sia gravemente iniquo in danno del creditore, ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. Il dirigente competente risponde della corresponsione al creditore degli interessi moratori, salvo che dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pescara in persona del sindaco pro tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge.
4. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in conformità alle norme in vigore.
Art. 19
Condizioni particolari dei contratti per l’esecuzione
di opere pubbliche e servizi o per l’acquisizione dei beni
1. L’esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni o servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
a) oggetto del contratto;
b) descrizioni delle opere con riferimento al progetto e alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione;
c) ammontare dell’appalto e modalità di pagamento;
d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
e) cauzione d’importo pari almeno a quello indicato nel bando e/o nel capitolato, oltre alle altre cauzioni specificamente previste da leggi di settore;
f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
i) modalità per la definizione delle controversie.
2. Nei contratti di appalto è inserita apposita clausola che prevede la facoltà per l’Amministrazione di recedere dal contratto quando l’ammontare delle riserve ecceda immotivatamente il quinto del prezzo contrattuale, dopo aver esperito la procedura prevista dall’art. 31 bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20
Contratti di concessione della gestione di pubblici servizi
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge per l’affidamento dei servizi pubblici locali, il Comune può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto ai proventi corrisposti dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell’articolo precedente, anche le clausole che disciplinino:
a) l’eventuale esercizio da parte dell’Ente della facoltà di riscatto;
b) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d’uso;
c) i casi di decadenza del concessionario;
d) l’obbligo del concessionario di provvedere per l’intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
e) l’obbligo di sottoporre all’approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
g) l’entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
h) le modalità di resa del servizio all’utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso, riferiti all’impresa singola o associata nonché l’obbligo della redazione della carta dei servizi, ove previsto per legge o in base a norma di capitolato speciale;
i) l’obbligo di organizzare i rapporti con l’utenza in modo che alla puntualità del servizio corrispondano costantemente, e senza eccezione alcuna, rispetto e considerazione dell’utente;
1) l’obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d’accesso ai cittadini, sulla base delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 21
Clausole delle concessioni di beni demaniali
1. Nei capitolati per la concessione di beni del demanio comunale sono da inserirsi le clausole relative:
a) alla precisa individuazione del bene;
b) alle modalità di utilizzazione del bene;
c) alla facoltà di modificare la concessione e di ordinare al concessionario l’esecuzione di nuove opere nell’interesse pubblico;
d) alla facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
e) al diritto di controllo da parte del Comune;
f) alla facoltà del Comune di provvedere all’esecuzione d’ufficio, in danno al concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
g) al recesso unilaterale;
h) ai diritti e doveri del concessionario;
i) al canone;
l) al passaggio della proprietà degli impianti alla scadenza della concessione;
m) alla restituzione del bene in pristino stato;
n) alla sanzione della decadenza;
o) all’onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.
2. Spetta al Comune la tutela del bene demaniale ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile.
Art. 22
Clausole contrattuali predisposte
1. E’ condizione essenziale, perché possa essere presa in considerazione l’offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali siano predisposte dal Comune in tutto o in parte, la contestuale presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell’offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall’Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni di contratto ivi contenute.
2. Negli altri casi, nei contratti le cui condizioni generali siano comunque predisposte dal Comune, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Art. 23
Arbitrato
1. Ogni qualvolta non sia espressamente escluso il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
Art. 24
Servizi di provveditorato
1. Il servizio provveditorato assolve le funzioni previste dallo specifico regolamento, secondo le modalità e procedure in esso previste.
Responsabilità
Art. 25
1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesta dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, ricadono sotto la responsabilità del responsabile di cui al precedente art. 4, comma 3, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. A partire dall’avveramento delle condizioni di efficacia della determinazione a contrattare l’iniziativa a provvedere e le responsabilità della regolarità delle procedure di gara per la scelta del contraente, ricadono sul dirigente del settore competente.
3. Compete al servizio contratti la responsabilità delle procedure relative alla stipula del contratto, in particolare della verifica della sussistenza della capacità a contrarre in capo al privato contraente.
Art. 26
Contenuto della responsabilità della procedura di gara
1. Il responsabile della procedura di gara:
- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella determinazione a contrattare;
- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva e successiva secondo le vigenti norme nonché agli adempimenti del caso, indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni, oltre alla formazione del bando e alla diramazione degli inviti.
Art. 27 Verbale di gara
1. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal responsabile individuato ai sensi dell’art. 45, comma 1, che presiede la gara, e dai testimoni.
2. I verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice di cui all’art. 45, comma 3, devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
3. Il verbale di gara non costituisce contratto, salvo che ciò non sia espressamente previsto nel bando di gara.
Art. 28
Obbligo del contratto
1. Entro e non oltre dieci giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione, il dirigente competente trasmette gli atti al servizio contratti per gli ulteriori adempimenti.
2. Ogni contratto deve essere stipulato per iscritto.
CAPO III
STIPULAZIONE E GESTIONE
Art. 29
Adempimenti connessi alla normativa antimafia
1. La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite fissato dalla legge, è subordinata alla acquisizione della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa antimafia in vigore.
2. Compete al servizio contratti l’accertamento di cui al comma precedente.
Art. 30
Contenuto del contratto
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nel capitolato e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Il dirigente dell’ufficio competente alla stipulazione può apportare le modifiche ed integrazioni volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono:
- individuazione dei contraenti e loro legittimazione a contrarre;
- oggetto del contratto;
- luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- importo contrattuale;
- modalità e tempi di pagamento;
- durata del contratto;
- spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura del contratto lo richieda, il contratto stesso deve indicare:
- modalità di controllo e di collaudo;
- facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, per ritardo nell’adempimento e per inosservanza agli obblighi in generale e, in particolare, a quelli retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- regolamentazione subappalto;
- cauzione provvisoria e definitiva, ove previste;
- aumento della prestazione;
- xxxxxxx, xxxxxxx;
- revisione prezzi, ove prevista dalle norme;
- anticipazioni, nei casi consentiti dalla legge;
- eventuale clausola compromissoria;
- assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
- elezione del domicilio presso la sede comunale;
- foro esclusivo di Pescara;
- nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell’art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento locale, o da capitolato.
5. Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 3 e 4, le clausole contenute nel capitolato, gli elementi contrattuali contenuti nell’offerta, come pure gli elaborati grafici e gli eventuali disegni possono essere richiamati, a meno che il dirigente ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quale parte integrante del contratto stesso.
ART. 31
Forma dei contratti
1. I contratti di norma sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.
2. I contratti preceduti da trattativa privata fino al valore di €. 50.000 possono essere stipulati per scrittura privata. In particolare, detti contratti possono assumere le seguenti forme:
a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario ed accettata;
b) sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare (cosiddetto atto di sottomissione);
d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente;
e) mediante scrittura privata sottoscritta dall’offerente e dal dirigente del Comune.
3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.
Art. 32 Rogito
1. Il Segretario Generale del Comune - ovvero in caso di sua assenza, vacanza, impedimento, il vice segretario generale - roga i contratti del Comune nei quali l’ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse del Comune, anche al di fuori della sede comunale.
2. Per ragioni di urgenza o di opportunità adeguatamente evidenziate il Segretario generale può, in ogni caso, demandare il rogito ad un notaio. La scelta del notaio può essere operata dal terzo contraente nel caso in cui siano a carico di quest’ultimo le spese di rogito.
Art. 33 Repertorio contratti
1. Il segretario generale annota nel repertorio gli atti pubblici e le scritture private, autenticate nell’interesse dell’Ente, da lui ricevuti.
2. Il repertorio contiene gli elementi previsti dalla legge notarile ed in particolare:
- il numero progressivo dell’atto;
- la data dell’atto o dell’autenticazione;
- la natura dell’atto ricevuto o autenticato;
- le generalità delle parti;
- l’annotazione della eseguita registrazione, ove richiesta, e le relative tasse pagate.
Art. 34 Diritti di segreteria
1. Sugli atti rogati o autenticati dal segretario generale si applicano i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte, salvo il caso in cui le spese contrattuali siano a carico del Comune.
Art. 35
Onere di registrazione
1. I contratti rogati nella forma pubblica amministrativa e le scritture private autenticate sono soggetti all’imposta di bollo ed all’onere di registrazione qualunque ne sia l’importo, nonché alla trascrizione secondo le disposizioni di legge.
2. Il servizio contratti provvede, ad eventuale richiesta degli uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.
3. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati in caso d’uso, ai sensi di legge.
Art. 36 Allegati al contratto
1. E’ allegata al contratto la procura, salvo che si trovi negli atti del segretario rogante, qualora le parti intervengano all’atto per mezzo di rappresentante.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 5, fanno parte integrante del contratto, per quanto materialmente non allegati, i disegni delle opere che si devono eseguire, il capitolato speciale ed il piano di sicurezza, nei casi in cui quest’ultimo sia necessario.
Art. 37 Stipulazione del contratto
1. Il responsabile del servizio contratti, di concerto con il segretario generale rogante e col dirigente di settore di cui al successivo comma 3, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito dall’avviso d’asta o dalla lettera- invito e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
2. Se l’impresa aggiudicataria non accede, nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, alla stipulazione del contratto (sia esso previsto per atto pubblico o per scrittura privata), salvo fatti giustificabili, decade dall’aggiudicazione. In tal caso il responsabile del servizio contratti provvede a darne comunicazione ad autorità o organismi previsti dalla legge e pronuncia la decadenza dagli albi eventualmente istituiti dal Comune e disciplinati dall’apposito regolamento. Rimane in ogni caso impregiudicata l’azione di danno.
3. Competente alla sottoscrizione dei contratti, sia in forma pubblica che in forma di scrittura privata, è il dirigente di settore che ha proposto, direttamente o tramite un proprio servizio, la determinazione a contrattare indicata nell’art. 3, comma 1, del presente regolamento; ove sia impedito o manchi, la competenza è attribuita a chi ne assume le funzioni.
4. I dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune e quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado civile con l’altro contraente; chiunque sia munito di poteri di rappresentanza dell’Ente non
può essere compratore, direttamente o per interposta persona, dei beni del Comune ceduti a trattativa privata, con l’eccezione dell’esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge.
5. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E’ fatta salva la notificazione per ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti per legge.
Art. 38 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali, non dispongano diversamente.
2. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose e gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell’Amministrazione comunale, in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.
3. Il servizio economato effettua le anticipazioni di cassa necessarie agli adempimenti dei contratti.
Art. 39
Gestione del contratto
1. Una volta stipulato, il contratto è annotato nel repertorio tenuto dal segretario generale in tutti i casi previsti dalla legge; l’originale degli atti è depositato in raccolta presso l’archivio dei contratti tenuto dal servizio contratti, che provvede, di norma entro i 15 giorni successivi alla registrazione (o successivi alla stipulazione, nel caso di contratti da registrarsi solo in caso d’uso o successivi al ricevimento delle copie nel caso di contratti rogati da notai), a trasmetterne copia al settore o servizio proponente, affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura del contratto per l’annotazione delle scadenze di pertinenza.
2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità del settore o servizio specifico che ha proposto la relativa determinazione a contrattare. Essa comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l’obbligo per il responsabile del settore o servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.
3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari), provvedendo a che non si verifichino, fra l’altro, ritardi eccedenti quelli che generano interessi passivi a carico dell’Ente, riferendo tempestivamente al direttore generale ed al segretario generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il responsabile riferisce subito al direttore generale ed al segretario generale, motivando sull’origine del ritardo e sull’attività di vigilanza e di impulso espletata.
5. La consegna d’urgenza dei lavori effettuata precedentemente alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.P.R. 21.12.99, n.554, può essere ordinata con provvedimento motivato dal responsabile competente, quando ricorrono le condizioni previste dalle leggi vigenti.
Art. 40
Integrità del contratto
1. Nella fase di esecuzione del contratto, non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, direttore generale, dirigenti, direttori dei lavori, intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all’Ente. Si applicano in questo caso le norme di cui all’articolo 191, comma 4, del t.u. 267/2000.
TITOLO II
PROCEDURE CONTRATTUALI CAPO I
CONTRAENTE
Art. 41
Ricerca del contraente
1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.
2. Il presente regolamento ha funzione di carattere generale per cui i singoli rapporti contrattuali possono essere completati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
Art. 42
Esclusione dalla contrattazione
1. E’ facoltà del Comune escludere con provvedimento motivato dalla partecipazione alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell’eseguire prestazioni o servizi a favore di Enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza debitamente accertate. Per le gare d’appalto di opere pubbliche e per l’aggiudicazione di forniture di importo superiore a quello stabilito dalla normativa dell’Unione europea, si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea e dalle relative leggi di recepimento.
Art. 43
Bandi
2. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
3. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
4. Il bando o la lettera d’invito devono precisare gli elementi in base ai quali saranno valutate le offerte, indicati in ordine decrescente di importanza.
Art. 44
Pubblicità
1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, sono pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In assenza di norme specifiche, i bandi sono pubblicati all’albo pretorio del Comune, nel sito internet del Comune e sono messi a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tali forme assolvono tutti gli obblighi di pubblicità.
3. Il dirigente, in relazione all’oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni e Enti pubblici.
4. L’esito delle gare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, è pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune.
Art. 45
Snellimento delle procedure
1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all’attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
2. L’Amministrazione può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.
3. L’Amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai singoli dirigenti.
4. Per la partecipazione alle gare, è ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi del t.u. 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità inerenti l’impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici delle stesse, nonché in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante ai fini dell’ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite apposite certificazioni amministrative.
5. La dichiarazione dovrà specificare anche, a pena di esclusione dalla gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall’impresa, nonché la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.
6. Le certificazioni relative alla regolarità contributiva sono prodotte dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione, a pena di revoca dell’affidamento.
7. Il dirigente può richiedere in qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni, al fine di garantire la trasparenza della procedura di gara.
Art. 46
Procedure di gara - aggiudicazione
1. Gli esperimenti di gara per asta pubblica e licitazione privata sono operati in luogo aperto al pubblico davanti al dirigente responsabile del settore interessato ed a due testimoni scelti dal dirigente medesimo nell’ambito dell’Amministrazione. Un dipendente del Comune in possesso di adeguata professionalità, espleta le funzioni di verbalizzazione delle operazioni di gara.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle ipotesi di scelta del contraente mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, effettuato mediante gara informale con invito diramato ad almeno tre ditte, ovvero almeno quindici ditte, nel caso di esperimento di gara a mezzo di trattativa privata per l’appalto di lavori pubblici di importo superiore ad € 300.000, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell’art. 24 della legge 109/94.
3. Gli esperimenti di gara per appalto concorso, per concorso di idee, concorso di progettazione, appalto di servizi, concessione mediante licitazione privata, ed in tutti i casi in cui si procede tramite la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono gestiti da una commissione composta da esperti interni e/o esterni all’Amministrazione, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell’oggetto.
4. Agli esperti esterni di cui al comma precedente, si può ricorrere previa accertata e dichiarata assenza nell’organico del Comune di adeguate professionalità. Gli esperti esterni sono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea in relazione all’oggetto della gara. La scelta tiene conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto.
5. La commissione di gara di cui al precedente comma 3 è presieduta dal dirigente responsabile del settore interessato, che provvede, altresì, alla relativa nomina. In alternativa, la commissione può essere presieduta da un funzionario del Comune di categoria professionale non inferiore alla D, in possesso di idonee competenze, appositamente delegato dal dirigente.
6. Ad ogni componente esterno della commissione spetta un onorario pari al 5% dell’onorario di progettazione determinato applicando all’importo del progetto prescelto la percentuale indicata nella tariffa per la corrispondente classe dell’opera e con le aliquote della tabella relativa alla progettazione esecutiva, con un compenso aggiuntivo, per ciascun progetto esaminato oltre il primo, pari al 5% del compenso base, e un rimborso forfetario del 15% del compenso, oltre al rimborso delle spese di viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi, all’IVA ed agli oneri previdenziali se dovuti. Nel caso di appalto di lavori e servizi affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’onorario e pari al 2% dell’onorario di progettazione del progetto posto a base di gara (esecutivo ovvero definitivo in caso di progetto
integrato). Nel caso di appalto di lavori in concessione l’onorario è parti al 3%, mentre nel caso di concorso di progettazione è pari al 5% riferito al progetto preliminare o definitivo valutato. Per il concorso di idee, il compenso è valutato a vacazione sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività, desumibile dai verbali oltre al rimborso delle spese, ovvero a discrezione.
Art. 47
Chiarimenti e integrazioni
1. Nel corso dell’esame della documentazione e delle offerte, la commissione ovvero il presidente della commissione di gara può richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 48
Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera d’invito.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la valutazione delle offerte avvenga con riguardo al solo dato del prezzo, sono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l’aggiudicazione è effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici, in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi, o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Art. 49
Contenuto delle offerte
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera d’invito, l’indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto al prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salvo disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Art. 50
Modalità di presentazione delle offerte
1. L’offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, con indicazione esterna dell’oggetto della gara, della data e dell’ora di scadenza. L’offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera d’invito, in modo tale da assicurare e verificare il deposito del plico presso l’ufficio indicato nei termini previsti.
3. L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto è previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il bando o la lettera d’invito possono prevedere che l’offerta sia formata e trasmessa con sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente e comunque con modalità che ne assicurino la segretezza.
Art. 51 Offerta incongrua
1. L’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile del procedimento o dalla commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
Art. 52
Offerte anomale
1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazione da parte dell’Amministrazione e può svolgersi in relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi
– valutata anche sulla base della compatibilità con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria -, alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
2. Nel caso in cui il riscontro sull’anomalia dell’offerta risulti positivo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare aggiudicataria la prima offerta non anomala che segue in graduatoria, purché ciò sia ritenuto conveniente.
Art. 53
Offerta unica
1. L’Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera d’invito.
2. Qualora l’unica offerta risulti anomala secondo le disposizioni di cui all’art. 52, il contratto non è aggiudicato.
3. Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione giudicatrice predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione.
Art. 54
Offerte uguali
1. In presenza di due o più offerte di identico valore, si procede all’aggiudicazione secondo quanto stabilito dall’art. 77 del X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
CAPO II
PROCEDURA APERTA - PUBBLICO INCANTO
Art. 55
Pubblico incanto
1. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale del pubblico incanto:
a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
b) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo ed in cui l’oggetto dell’appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
2. Il pubblico incanto è esperito in luogo aperto al pubblico.
Art. 56
Criterio di aggiudicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per gli appalti di rilievo comunitario e dall’art. 21 della legge 109/94, in tutti gli altri casi il Comune adotta di norma il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerte segrete sul prezzo a base di gara.
CAPO III
PROCEDURA RISTRETTA - LICITAZIONE PRIVATA
Art. 57 Sistemi di scelta
1. La licitazione privata si svolge con i sistemi previsti dalla normativa vigente; quando gli importi degli appalti di opere o lavori pubblici e di quelli relativi ai contratti di fornitura e servizi superino i limiti rispettivamente stabiliti in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del t.u. 267/2000.
Art. 58
Compilazione e custodia della scheda segreta
1. Ove consentito dalle norme, quando nella determinazione a contrattare si sia stabilito di procedere in uno dei modi che comportano la compilazione della scheda segreta da parte dell’Amministrazione, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita dal dirigente di cui all’art. 2, comma 1, dal progettista dell’opera e da altro funzionario del Comune, in possesso di specifica qualificazione.
2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ore immediatamente antecedenti quella fissata per l’esperimento della gara. Depositario della busta è il dirigente competente o il funzionario da lui designato.
3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al Presidente della Commissione di gara all’ora fissata per l’apertura dell’esperimento.
CAPO IV
PROCEDURA RISTRETTA - APPALTO CONCORSO
Art. 59
Elementi di valutazione preordinati e commissione
1. Quando con la determinazione a contrattare si adotta il metodo dell’appalto-concorso, essa deve indicare tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente in ordine decrescente d’importanza attribuita, i quali sono riportati nel bando di gara.
2. Per l’appalto concorso relativo ai lavori pubblici, si applicano le norme di cui all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 109/94.
Art. 60
Lavori della commissione
1. I lavori della commissione si svolgono in due fasi:
a) ammissibilità delle offerte pervenute;
b) esame tecnico-economico per l’individuazione della migliore offerta. La commissione opera quale collegio perfetto soltanto nella fase b), quando esamina le offerte ed assume determinazioni; le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali, possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.
2. La fase a) è di competenza dei componenti di cui all’art. 46, comma 3, che procedono, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando ed in presenza del pubblico a:
- accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte, provvedendo all’esclusione di quelle la cui irregolarità risulti insanabile;
- rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse, provvedendo, se del caso, all’indicazione ed elencazione, per ciascuna di queste, della documentazione e siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l’offerta, per garantirne l’autenticità e l’impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;
- inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni o quant’altro dichiarato dai concorrenti che abbia attinenza con le operazioni di gara o possa alterarne il risultato o la regolarità;
- sottoscrizioni del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ammesse, alla commissione riunita con tutti i suoi componenti.
3. Nella fase b), dopo aver preso atto della integrità e completezza delle offerte mediante la verifica del verbale di ammissione alla gara, si procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse, la quale discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell’apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nella deliberazione o determinazione a contrattare e nel bando. Costituisce allegato essenziale dei verbali della commissione:
- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l’indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.
4. Per l’appalto di lavori pubblici, la commissione applica i criteri di cui all’art. 21, comma 2, della legge 109/94.
5. Nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la commissione ha la facoltà:
a) di richiedere integrazioni o modifiche non sostanziali ai progetti presentati;
b) di tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall’Amministrazione, costituiscano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
c) di proporre l’aggiudicazione subordinata a varianti non sostanziali tanto di natura tecnica che finanziaria, una volta che il progetto sia stato individuato come il migliore anche in assenza di varianti;
d) di non proporre, salvo esplicita previsione del bando, l’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta.
6. Qualora non intenda procedere all’aggiudicazione o disattenda le proposte prospettate dalla commissione, preferendo soluzioni diverse, il dirigente adotta un provvedimento adeguatamente motivato.
7. La commissione può delegare l’istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo “plenum”.
8. Qualora nel bando o nella lettera d’invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la commissione, prima dell’apertura dei plichi. La commissione, ove lo ritenga opportuno per una corretta valutazione dell’offerta, può ulteriormente individuare singole componenti e sottovoci specifiche all’interno di ciascuno degli elementi e dei valori prefissati.
9. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Tuttavia, il presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
10. La commissione procede alla formazione della graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata, salvo che l’aggiudicazione sia operata a favore dell’offerta contenente il prezzo più basso.
11. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che presiede la gara”, sono di competenza del presidente della commissione, con l’obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenza, la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira per addivenire ad una decisione.
12. I componenti della commissione possono richiedere l’inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla gara; in mancanza, si considerano consenzienti.
CAPO V
PROCEDURA NEGOZIATA - TRATTATIVA PRIVATA
Art. 61
Trattativa privata mediante gara informale
1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale con invito a partecipare diramato ad almeno cinque ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero, sempre che l’urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l’esperimento della stessa.
2. L’affidamento di appalti di lavori pubblici a trattativa privata di importo complessivo superiore a 300.000 Euro, avviene mediante gara informale alla quale sono invitate almeno quindici ditte, ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 24 della legge 109/94.
Art. 62
Procedimento per la gara ufficiosa
1. Alla scelta delle ditte da invitare provvede il dirigente del settore o del servizio competente in relazione ai lavori da realizzarsi, ai servizi da eseguire o alle forniture di beni da acquisire, secondo i criteri e le modalità eventualmente stabilite in apposito regolamento disciplinante l’istituzione dell’Albo comunale delle imprese e ditte di fiducia.
2. Le ditte sono scelte, anche applicando il criterio della rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l’Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
3. L’invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte.
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al seggio di gara, composto dal dirigente del settore interessato, da due testimoni scelti dal medesimo dirigente nell’ambito del personale dipendente dall’Amministrazione e dal segretario delle operazioni di gara, in possesso dei requisiti di cui all’art. 46.
5. Delle operazioni di gara è redatto processo verbale firmato da tutti i componenti della commissione di gara e dal segretario, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
6. Qualora ciò sia indicato nella lettera d’invito, il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.
7. Il Comune, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, può trattare con ciascuno di essi, richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell’offerta.
8. Il Comune, nell’ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli un’unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera d’invito deve precisare tale facoltà.
9. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.
Art. 63
Casi di ricorso alla trattativa privata
1. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle procedure per le spese in economia di cui al titolo VI del presente regolamento, oltre ai casi in cui è consentita quella diretta di cui al successivo art. 64, la trattativa privata è consentita esclusivamente nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, di livello europeo, nazionale e regionale.
2. L’affidamento a trattativa privata è preceduto da gara ufficiosa alla quale sono invitate non meno di cinque ditte idonee, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 5, della legge 109/94.
3. Il motivo del ricorso alla trattativa privata è espresso e deve risultare nella determinazione a contrattare di cui al precedente art. 2.
Art. 64
Trattativa privata diretta
1. All’esecuzione di lavori e dell’acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con l’imprenditore o con il fornitore, anche senza preliminare esperimento di gara ufficiosa, solo quando:
a) siano necessari all’attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati dal Sindaco, di cui all’art. 50, comma 5, del testo unico 267/2000;
b) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubblica calamità.
2. Si può ricorrere alla trattativa privata diretta alle stesse condizioni del contratto principale e per un prezzo relativamente non superiore (ove ne ricorra la fattispecie), quando:
a) nei casi previsti dall’art. 25, commi 1 e 3, della legge 109/94;
b) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara o, comunque, quando ricorrano i casi previsti dall’art. 41, punti 2 e 3 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
c) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture per completare o ampliare quelle già eseguite, quando il ricorso ad altri fornitori costringerebbe l’Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione
comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso fornitore appaia nel complesso economicamente conveniente e, quando ricorrano i casi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 157.
Art. 65
Procedura negoziata per fasi successive
1. Qualora sia indicato nella lettera d’invito o nell’avviso pubblico, la gara ufficiosa può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. in tal caso, la lettera d’invito o l’avviso pubblico dovranno precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.
TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Art. 66
Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio provveditorato le previsioni dei fabbisogno per l’anno successivo per:
a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio e attrezzature;
c) gli altri beni e servizi di carattere ricorrente, secondo le norme del regolamento.
Art. 67
Piani di acquisto
1. Ai fabbisogni continui e ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.
2. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascun anno, il servizio provveditorato predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso servizio determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire, anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell’esercizio in corso.
3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto ai dirigenti, per le decisioni di competenza.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o delle prestazioni di servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo, non superiore comunque all’anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all’impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.
Art. 68
Verifica alla consegna
1. La regolarità dell’esecuzione della fornitura è controllata, al momento della consegna, dal responsabile del servizio provveditorato o dal responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso, in relazione alla responsabilità della procedura.
2. La regolarità dell’esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all’ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore da parte del dirigente competente. La gestione della relativa controversia appartiene all’anzidetto dirigente fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.
4. La verifica e liquidazione delle relative fatture avviene secondo le norme del regolamento di contabilità.
Art. 69
Controlli e vigilanza in corso d’esecuzione
1. L’Ente si riserva di:
a) far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso il luogo di esecuzione, al fine di accertare che le attività contrattualmente pattuite avvengano nel rispetto dei capitolato o delle prescrizioni;
b) far eseguire prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati, anche avvalendosi dell’assistenza di uno o più esperti in relazione alla quantità e qualità della prestazione, eventualmente ordinandone per iscritto la loro sostituzione;
c) esaminare, in genere, l’andamento dei lavori in relazione ai tempi e ai modi previsti dal contratto.
2. L’incaricato della verifica ed ispezione redige il verbale in cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell’Ente, per i quali l’Impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di un incaricato dell’Impresa, che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica; le verifiche ed i controlli effettuati da parte dell’Ente non esimono l’Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.
4. L’impresa che durante lo svolgimento dei servizi o l’esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed inadempienza nell’osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l’applicazione di eventuali penalità.
5. Ove la stessa impresa, nel caso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienza, l’ente ha facoltà di procedere alla sospensione e, nei casi più gravi, alla cancellazione dagli Albi delle imprese fornitrici.
Art. 70
Aumenti e diminuzioni
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Ente può chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto.
2. Sono comunque ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie.
3. Qualora nel contratto siano previsti l’aumento o la diminuzione delle prestazioni, è sufficiente un atto unilaterale dell’Amministrazione.
4. Per servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Art. 71
Altre disposizioni
1. Le norme contenute nei precedenti articoli 52, 53 e 54 sono estese agli altri contratti, in quanto applicabili.
2. Per ulteriore disciplina della materia trattata nel presente titolo, si applicano le norme del regolamento di economato.
Art. 72
Servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi
1. Nelle gare relative ai servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi l’Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per la partecipazione, con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all’iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti possono prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.
Art. 73
Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato
1. L’Amministrazione può affidare forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dalla normativa europea e di recepimento a cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e della legge regionale 8 novembre 1994, n.85.
2. L’Amministrazione può altresì stipulare con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o la cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di che trattasi.
4. L’Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazione di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell’organizzazione l’Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa in vigore.
5. L’Amministrazione può avvalersi dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti che non perseguano scopi di lucro, per la definizione di interventi relativi a specifiche problematiche sociali.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi precedenti ovvero definire specifici interventi, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
TITOLO IV
COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE
Art. 74
Collaudo per lavori e forniture
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d’appalto nonché dal regolamento di cui all’art. 3 della legge 109/94.
2. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
3. Per lavori di importo sino a € 1.000.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato, in ogni caso, è emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all’ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
5. E’ consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nelle misure di legge.
Art. 75
Certificazione di conformità
1. Per tutti i contratti passivi il dirigente del settore o del servizio proponente emette il certificato di conformità a conclusione del contratto, copia del quale dovrà accompagnare la liquidazione delle relative fatture.
2. Il suddetto certificato contiene il parere del funzionario che ha curato la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell’adempimento contrattuale; tale parere deve anche corredare la proposta di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione di cui al precedente articolo.
3. In caso di contratto ad esecuzione prolungata di durata superiore all’anno, il responsabile emette la certificazione di conformità al contratto ad ogni cadenza annuale, contenente il parere del funzionario responsabile di cui al precedere comma; la liquidazione delle fatture è accompagnata da copia dell’ultima certificazione emessa.
Art. 76
Svincolo della cauzione
1. La competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è del dirigente del settore competente.
TITOLO V
ALTRI CONTRATTI
VARIE FATTISPECIE CONTRATTUALI
CAPO I
Art. 77
Convenzioni urbanistiche
1. Le convenzioni urbanistiche, previste dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, disciplinano gli aspetti indicati nel comma 5 del citato art. 28, in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale insieme al progetto di lottizzazione d’iniziativa privata. La relativa proposta di deliberazione è elaborata a cura del dirigente del Settore Urbanistica, di concerto con il dirigente del Settore Lavori Pubblici nel caso in cui la convenzione urbanistica preveda la realizzazione di opere da trasferire in proprietà al Comune una volta ultimate e collaudate. La deliberazione consiliare contiene gli elementi indicati nell’art. 192 del t.u. 267/2000.
2. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal competente dirigente di Settore. Esse sono assunte in gestione dal medesimo dirigente, al quale compete la vigilanza sull’esecuzione della convenzione stessa.
Art 78
Concorso di idee e concorso di progettazione
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, ovvero nel caso in cui l’Ente abbia la necessità di disporre di una pluralità di soluzioni ad un’esigenza non perfettamente delineata o definita, il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale è data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera d’invito deve essere indicato:
a) se al vincitore competerà un premio e quale, ovvero un rimborso spese;
b) se il Comune intende acquistare il progetto o l’elaborato, precisandone il corrispettivo;
c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni;
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all’appalto concorso.
5. E’ in facoltà dell’Ente di ricorrere al concorso di progettazione qualora intenda dotarsi di un piano o progetto ovvero di una lista di candidati per l’affidamento di servizi di architettura o di ingegneria, quando vi sia un particolare interesse architettonico o tecnologico ovvero lo richieda il contesto ambientale o storico-artistico.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Art. 79 Comodato
1. In linea generale, i beni del Comune sono concessi a terzi con contratto di tipo oneroso, secondo la disciplina dettata dallo specifico regolamento.
2. Ove consentito dalle norme in vigore, nella determinazione con la quale un bene viene concesso in comodato si provvede alla esatta individuazione del bene oggetto del contratto, al fine di determinare puntualmente le obbligazioni del comodatario e lo stato della cosa al momento della restituzione, anche avvalendosi di perizie, inventari o altro.
3. Restano applicabili al contratto di comodato, in considerazione della sua natura gratuita, le disposizioni dell’art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
CAPO II SPONSORIZZAZIONI
Art. 80
Iniziativa
1 In relazione a particolari manifestazioni o iniziative culturali, inerenti la promozione e la valorizzazione di attività e beni culturali, l’Amministrazione può assumere la veste di sponsor.
2 L’Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione per favorire l’innovazione dell’organizzazione ovvero realizzare maggiori economie ed una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3 Il ricorso alle sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio del Comune.
4 La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione comunale. E’, tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il
profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 81 Procedure
1. La sponsorizzazione, che deve essere formalizzata con apposito atto d’indirizzo della Giunta, può avere origine da iniziative dell’Amministrazione o dall’iniziativa di soggetti privati ed associazioni senza fine di lucro.
2. La scelta dello sponsor per le iniziative promosse dall’Amministrazione è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso.
3. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più idonee per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto.
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
5. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato o progetto.
6. L’offerta è accompagnata da autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge e l’inesistenza di ogni situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 82
Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti dallo sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.
e) le periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia al fine di accertare il rispetto degli obblighi convenuti, sotto l’aspetto tecnico, qualitativo e quantitativo, nonché le sanzioni per la relativa inosservanza.
f) in ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’impresa a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor nel materiale di propaganda.
Art. 83 Diritto di rifiuto
1. L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa insorgere conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici o a sfondo sessuale; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
CAPO III
LAVORO AUTONOMO
Art. 84
Contratti di prestazione d’opera
1. I contratti di prestazione d’opera di cui al titolo III del libro V del codice civile, devono contenere:
a) la descrizione dettagliata della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell’Ente;
b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
c) la penale dovuta per ogni giorno di ritardo ed il termine dopo il quale il Comune ha diritto al recesso automatico e al recupero dei danni a carico del prestatore mancato;
d) il corrispettivo fissato con l’applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali; i termini ed i modi di pagamento;
e) l’eventuale clausola di utilizzazione piena ed esclusiva, da parte del Comune, di progetti ed elaborati;
f) l’indicazione del soggetto, rappresentante dell’Ente, sotto la cui supervisione la prestazione deve essere eseguita, pur con l’autonomia richiamata dall’art. 2222 del codice civile;
g) ove non espressamente escluso, il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie connesse o conseguenti all’applicazione della convenzione, con la precisazione che l’arbitrato deve essere reso secondo diritto con l’esclusione di ogni amichevole composizione;
h) il trattamento fiscale del rapporto.
2. I contratti di prestazione d’opera sono stipulati dal dirigente del settore che ha richiesto la prestazione medesima.
Art. 85
Modalità di assegnazione degli incarichi professionali
1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.
2. Il conferimento degli incarichi esterni, di competenza del dirigente individuato ai sensi dell’art. 3, deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi di personale comunale.
3. L’Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all’attività istituzionale.
4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati, fatta salva comunque l’applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
5. Per le attività di progettazione di opere pubbliche, si procede secondo quanto disposto dalla legge 11.2.1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni.
6. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico.
7. Il disciplinare di incarico sottoscritto dal dirigente e dal professionista deve prevedere l’oggetto della prestazione, la durata del rapporto, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e le modalità di rimborso spese. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alle attività rese.
8. Nell’affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell’attività intellettuale.
9. Gli incarichi di direzione lavori e collaudo vengono di norma affidati alle strutture interne del Comune, semprechè non vi sia un tecnico progettista incaricato o qualora si ravvisi l’opportunità dell’affidamento di incarico a tecnico esterno, per motivate ragioni riconducibili alla particolarità dell’opera, ovvero quando non sia possibile provvedere con personale comunale.
Art. 86
Collaborazioni esterne di alta specializzazione
1. Il Comune può avvalersi della facoltà prevista dal comma 6 dell’art. 110 del t.u. 267/2000, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.
2. Compete al sindaco l’attribuzione degli incarichi di cui al comma precedente, secondo le norme dello specifico regolamento.
Art. 87
Collaborazioni coordinate e continuative
1. Presupposti per il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative sono:
- l’elaborazione di un progetto da parte del dirigente competente;
- la rispondenza dell’incarico ai programmi, progetti ed obiettivi del Comune;
- l’impossibilità per il Comune di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
2. Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione sono:
- la continuità e temporaneità
- la coordinazione, rappresentata dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del Comune committente;
- la prestazione prevalentemente personale;
- la mancanza del vincolo di subordinazione;
- l’impossibilità dell’obbligo di prestazione oraria e del relativo controllo delle presenze, nonché dell’attribuzione di xxxxx e buoni pasto;
- la proporzione fra i compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dal Comune;
- l’autonomia della prestazione, nel senso che all’incaricato non possono essere affidati compiti di gestione e rappresentanza dell’Ente.
3. Il contratto individuale di collaborazione contiene i seguenti elementi:
a) identità delle parti e indicazione della struttura di riferimento;
b) indicazione del contenuto caratterizzante della collaborazione, risultante dal progetto elaborato dal dirigente;
c) individuazione delle forme di coordinamento e poteri di verifica e di controllo da parte del Comune sulle modalità di esecuzione ed il raggiungimento del risultato;
d) modalità e tempi di esecuzione della collaborazione;
e) modalità di utilizzo eventuale delle strutture e degli strumento messi a disposizione del collaboratore;
f) rispetto del segreto d’ufficio;
g) durata determinata o determinabile della prestazione, eventuali proroghe;
h) individuazione del monte ore mensile presumibilmente occorrente per fornire la prestazione;
i) compenso e modalità di erogazione;
j) modalità e rimborso spese per eventuali missioni;
k) casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione (infortunio, malattia, maternità, ecc.);
l) casi e modalità di recesso e di risoluzione del contratto con i relativi termini di preavviso;
m) eventuale clausola di esclusività nonché di situazioni di conflitto d’interesse.
CAPO IV
AFFIDAMENTO SERVIZI
A SOCIETÀ COSTITUITE O PARTECIPATE
Art 88 Condizioni
1. Ferma restando la disciplina vigente per i servizi pubblici locali, il Comune può affidare a società ed ad altri soggetti da esso costituiti o partecipati la fornitura di beni e servizi nonché la gestione di servizi all’utenza purché esista un vincolo di strumentalità della società o del soggetto rispetto al Comune che, indipendentemente dalla quota di partecipazione, sia in concreto riscontrabile dall’esistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) dipendenza economica, organizzativa, gestionale ed amministrativa, tale da potersi individuare un unico centro decisionale;
b) esclusività o prevalenza dell’attività esercitata in favore del Comune o comunque dei soggetti pubblici controllanti;
c) controllo del Comune sulle attività svolte analogo a quello esercitato sui propri servizi e capacità di influire direttamente sul loro funzionamento e sulla loro destinazione essenziale;
d) impossibilità per i soci o partecipanti privati di determinare l’azione della società o del soggetto partecipati.
TITOLO VI
LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 89
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, con l’esclusione delle procedure per le quali sia data adesione al sistema convenzionale di cui all’art. 26 della legge 23.12.98, n. 488 e successive modificazioni.
2. Resta ferma, per l’esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al D.P.R. 21.12.99, n. 554.
Art. 90
Modalità di esecuzione
1. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate, in via generale, con determinazione del dirigente competente, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Il ricorso al sistema di spese in economia è consentito, nei limiti di importo di cui all’art. 91, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali, cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica, o del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. L’acquisizione in economia può essere effettuata:
a) in amministrazione diretta, per la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri dell’amministrazione o appositamente noleggiati e con personale proprio;
b) a cottimo fiduciario, per il quale le acquisizioni avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
Art. 91
Limiti di importo
1. Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di € 130.000,00 con esclusione dell’IVA.
2. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Il limite di cui al comma 1 viene automaticamente adeguato in relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal comma 3 del D.P.R. 20.8.01, n. 384.
Art. 92
Procedura
1. Per l’esecuzione a cottimo fiduciario, il dirigente responsabile del servizio richiede almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito. Quest’ultima, di norma, contiene: l’oggetto della prestazione,
1. le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i
mezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo di spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00, con esclusione dell’IVA.
3. Il limite di importo di cui al comma 2 è elevato ad € 40.000,00, con esclusione dell’IVA, per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
Art. 93
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, valgono le norme di cui alle norme di legge e di regolamento vigenti, relativamente ai lavori e servizi in economia, in quanto compatibili con le disposizioni del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, dello statuto del Comune e del presente regolamento.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 94
Norme di coordinamento
1. Le norme del presente regolamento per la disciplina dei contratti sono da correlarsi con quelle del regolamento di contabilità e del regolamento di economato.
2. Per il rilascio di copie ed estratti dei contratti e di altri documenti collegati con l’attività contrattuale e relativi eventuali costi, si applicano le norme regolanti l’accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa.
Art. 95
Disposizioni sui limiti per valore
1. Tutti i limiti per valore contenuti nel presente regolamento, con l’esclusione di quelli fissati per legge, sono soggetti a revisione periodica triennale, disposta con deliberazione della Giunta, nei limiti dell’indice medio dei prezzi rilevato dall’ISTAT, con arrotondamento al centinaio superiore.
2. Tutti i limiti per valore indicati nel presente regolamento si intendono non comprensivi dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 96
Estensione delle disposizioni
1. Quanto è previsto dal presente regolamento per una singola figura di contratto è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
Art. 97
Norme transitorie
1. Il presente regolamento, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, è di nuovo pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ad acquisita esecutività ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 , comma 3, dello statuto.
2. Sono fatte salve le deliberazioni e le determinazioni a contrattare adottate in data anteriore a quella di cui al comma precedente, anche se non pienamente conformi alle norme del presente regolamento, salvo che, per peculiarità proprie della singola fattispecie, non appaia opportuno e conveniente integrare o modificare la deliberazione o determinazione a contrattare allo scopo di renderla conforme alle norme del presente regolamento.
3. Allo stesso modo sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati in data anteriore a quella di cui al comma 1; pertanto le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure concorsuali già avviate solo in quanto compatibili col bando; in caso di contrasto prevale la norma contenuta nel bando di gara.
Art. 98 Abrogazione di norme
1. E’ abrogato il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 10.6.94, modificata ed integrata con deliberazione n. 115 del 30.8.94, nonché ogni precedente provvedimento regolamentare o a carattere generale per la parte di contenuto incompatibile con la disciplina testé approvata.
INDICE
TITOLO I
Capo I Norme generali
Oggetto, finalità e principi art. 1
Accesso agli atti di gara ed ai contratti art. 2
Capo II Attività preparatorie
Attività istruttoria, preparatoria e propositiva art. 3 Competenze art. 4
Forme di contrattazione art.
5
Compartecipazione alle gare
art. 6
Ricorso alle convenzioni Consip art.
7
Indagini di mercato art. 8
Gara esplorativa art.
15
Penali art. 16
Termini per i pagamenti art.
17
Trattamento dati personali art.
18
Condizioni particolari dei contratti per l’esecuzione di opere pubbliche e
servizi o per l’acquisizione dei beni art. 19
Contratti di concessione della gestione di pubblici servizi art. 20
Clausole delle concessioni di beni demaniali art. 21
Clausole contrattuali predisposte art. 22
Arbitrato art. 23
Servizi di provveditorato art.
24
Responsabilità art.
25
Contenuto della responsabilità della procedura di gara art. 26
Verbale di gara art.
27
Obbligo del contratto art.
28
Capo III Stipulazione e gestione
Adempimenti connessi alla normativa antimafia art. 29
Contenuto del contratto art. 30
Forma dei contratti art. 31
Rogito art.
32
Repertorio dei contratti art.
33
Diritti di segreteria art.
34
Onere di registrazione art.
35
Allegati al contratto art.
36
Stipulazione del contratto art. 37
Spese contrattuali art. 38
Gestione del contratto art. 39
Integrità del contratto art. 40
Titolo II Procedure contrattuali Capo I Contraente
Ricerca del contraente art. 41
Esclusione dalla contrattazione art. 42
Bandi art. 43
Pubblicità art. 44
Snellimento delle procedure art. 45
Procedure di gara – aggiudicazione art. 46
Chiarimenti ed integrazioni art. 47
Criteri di aggiudicazione art. 48
Contenuto delle offerte art. 49
Modalità di presentazione delle offerte art.
50
Offerta incongrua art. 51
Offerte anomale art. 52
Offerta unica art. 53
Offerte uguali art. 54
Capo II Procedura aperta: pubblico incanto
Pubblico incanto art. 55
Criterio di aggiudicazione art. 56
Capo III Procedura ristretta: licitazione privata
Sistemi di scelta art. 57
Compilazione e custodia della scheda segreta art. 58
Capo IV Procedura ristretta: appalto concorso
Elementi di valutazione preordinati e commissione art. 59
Lavori della commissione art. 60
Capo V Procedura negoziata: trattativa privata
Trattativa privata mediante gara informale art. 61
Procedimento per la gara ufficiosa art. 62
Casi di ricorso alla trattativa privata art. 63
Trattativa privata diretta art. 64
Procedura negoziata per fasi successive art.
65
Titolo III Forniture di beni e servizi
Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili art. 66
Piani di acquisto art. 67
Verifica alla consegna art. 68
Controlli e vigilanza in corso d’esecuzione art. 69
Aumenti e diminuzioni art. 70
Altre disposizioni art. 71
Servizi sociosanitari e educativi art. 72
Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato art. 73
Titolo IV Collaudo e regolare esecuzione
Collaudo per lavori e forniture art. 74
Certificazione di conformità art. 75
Svincolo della cauzione art. 76
Titolo V Altri contratti
Capo I Varie fattispecie contrattuali
Convenzioni urbanistiche art. 77
Concorso di idee e concorso di progettazione art. 78
Comodato art. 79
Capo II Sponsorizzazioni
Iniziativa art.
80
Procedure art. 81
Contratto di sponsorizzazione art. 82
Diritto di rifiuto art. 83
Capo III Lavoro autonomo
Contratti di prestazione d’opera art. 84
Modalità di assegnazione degli incarichi professionali art. 85
Collaborazioni esterne di alta specializzazione art. 86
Collaborazioni coordinate e continuative art. 87
Capo IV Affidamento servizi a società costituite e partecipate
Condizioni | Titolo VI | Lavori e servizi in economia | art. 88 |
Ambito di applicazione | art. 89 | ||
Modalità di esecuzione Limiti di importo Procedura Norma di rinvio | art. 90 art. 91 art. 92 art. 93 |
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
Norme di coordinamento art. 94
Disposizioni sui limiti di valore art. 95
Estensione delle disposizioni art. 96
Norme transitorie art. 97
Abrogazione di norme