PROTOCOLLO TRA
PROTOCOLLO TRA
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana, Sardegna e Umbria (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede in Firenze, via
G.B. Foggini n. 18, nella persona del Direttore Territoriale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 31/03/1966
E
Comune di Livorno, codice fiscale 00104330493, con sede legale in Livorno, xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, rappresentato dal sindaco xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Livorno il 09/09/1966
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
▪ nel corso degli anni le violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
▪ il Codice del consumo, emanato con X.Xxx. 6 settembre 2005, n. 206, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 221/2007, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo in caso di presenza sul mercato di prodotti irregolari l’applicazione di sanzioni da parte delle autorità amministrative, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;
▪ la Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo;
▪ la Legge 23 luglio 2009, n. 99, rafforzando la Legge n. 80/2005, apporta modifiche al codice penale di inasprimento delle pene previste per l’introduzione e il commercio di prodotti con falsi segni, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d’origine;
▪ il Reg.(UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali conferisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli specifici poteri di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione ed entro tale base giuridica è da tempo operativa una apposita banca dati (FALSTAFF), alimentata dai titolari dei diritti, utile al riconoscimento dei prodotti oggetto di contraffazione;
ADM.DGDR0043.REGISTRO UFFICIALE.0035195.18-10-2021-U
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▪ il Comune di Livorno ha già inteso realizzare utili sinergie operative inter-istituzionali al fine di contrastare l’ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte e alterate in danno alle imprese e all’economia legale;
▪ l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 pone come obiettivo il contrasto a fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci; in particolare, prevede che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potenzi, tra le altre, le attività di tutela della salute e sicurezza dei cittadini consumatori, della proprietà intellettuale, dei beni culturali ed effettui in tali ambiti gli studi e le analisi dei fenomeni e dei rischi connessi al commercio internazionale, anche in collaborazione con le altre autorità nazionali e locali, anche tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
▪ la Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 stipulata tra lo stesso M.E.F. e l’Agenzia prevede parimenti (Allegato 2 - obiettivo strategico 5 “Proteggere cittadini, imprese e territorio negli ambiti di competenza”) il presidio delle attività a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini-consumatori della UE, anche con riguardo alla proprietà intellettuale, nonché l’impegno alla collaborazione con le altre autorità;
▪ la Direzione Territoriale V - Toscana, Sardegna e Umbria – Xxxxxxx Xxxxxxxxx intende valorizzare il patrimonio informativo e di esperienza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e migliorare il rapporto di collaborazione con l’Autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, quali i Comuni, nella lotta alla contraffazione allo scopo di migliorare sul territorio la conoscenza degli strumenti in uso alla stessa Agenzia;
VISTI
▪ il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione del governo;
▪ il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che prevede una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità di law enforcement, ivi compresi i servizi delle dogane (art. 87);
▪ il Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione, in forza del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica il corpus legislativo doganale e svolge il ruolo di garante degli scambi internazionali, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della salute e della sicurezza dei cittadini, anche nel quadro di diversi Regolamenti di settore, e che all’articolo 3, in particolare, circa il ruolo delle autorità doganali, evidenzia “… la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero. ” e prevede che le autorità doganali mettano in atto
misure intese a “… garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità…”;
▪ il Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
da parte delle autorità doganali, in applicazione del quale, inter alia, l’Agenzia dispone di banche dati ove sono presenti informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (banca dati dell’Agenzia – FALSTAFF; banca dati della Commissione Europea – COPIS; banche dati presenti sul sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (EUIPO));
▪ la Legge n. 4/1929 (artt. 30 e 31), il D.P.R. n. 43/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. 324 e 325), il Codice di Procedura Penale (art. 57, terzo comma), il D.L. n. 331/1993 convertito in Legge n. 427/1993 (art. 32) e il D.Lgs.
n. 504/1995 (artt. 18, 19 e 58), in applicazione dei quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esercita funzioni di polizia giudiziaria e tributaria a competenza settoriale, finalizzata alla prevenzione, all’accertamento e al contrasto delle violazioni alle norme la cui applicazione è demandata alle dogane;
▪ l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
RILEVATO CHE
▪ la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici corretti, provocando gravi ripercussioni economiche con effetti diretti sull’occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell’Erario;
▪ il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell’internazionalizzazione del sistema produttivo e, pertanto, si rende auspicabile una sinergia fra il Comune di Livorno e l’Ufficio delle Dogane di Livorno territorialmente competente;
▪ i controlli di Polizia rappresentano l’elemento repressivo, ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività di analisi della permeabilità del territorio in relazione al fenomeno della contraffazione, nonché delle attività commerciali che a diverso titolo vi operano e alimentano la filiera del falso;
▪ l’avvio di campagne di informazione e promozione rivolte ai cittadini consumatori e soprattutto alle nuove generazioni, al fine di contribuire ad affermare il principio di un acquisto consapevole, legale e senza danno per il nostro Paese, rappresenta un’esigenza prioritaria e non più procrastinabile;
▪ la corretta informazione circa il valore della proprietà industriale e la salvaguardia dei diritti a essa connessi rappresenta perciò una fondamentale strategia volta all’educazione del consumatore-cittadino e delle imprese, alla cultura del rispetto di questi valori e al consumo più consapevole;
CONSIDERATO CHE
▪ il territorio del Comune di Livorno costituisce un potenziale mercato fertile per la vendita di prodotti contraffatti e illeciti con pregiudizio notevole per la salute pubblica;
▪ la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l’immigrazione clandestina e il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani;
▪ il perseguimento della legalità nel commercio, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale connessi al fenomeno della contraffazione e il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali del Comune di Livorno, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale e dell’Ufficio delle Dogane di Livorno;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Si manifesta la volontà di stipulare il Protocollo d’Intesa, attraverso il quale il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno cooperino nella prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.
Art. 2 – Finalità del Protocollo
1. Favorire lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione per l’individuazione delle aree di intervento.
2. Favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando le forme di criminalità organizzata e altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente fondato anche sui principi della sicurezza dei prodotti.
3. Instaurare la cooperazione tra il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti.
Art. 3 – Misure di cooperazione
1. Il Corpo di Polizia Locale, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale, verifichi la sussistenza di elementi riconducibili alla contraffazione, di concerto con l’Ufficio delle Dogane di Livorno, procederà alla fase di accertamento e repressione
del fenomeno fraudolento.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nella banca dati (FALSTAFF).
Il Corpo di Polizia Locale mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nelle banche dati contenenti informazioni pertinenti.
Art. 4 – Misure di carattere operativo
1. Il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento anche mediante controlli congiunti.
Nel corso delle operazioni congiunte l’Ufficio delle Dogane di Livorno contribuisce con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale) sia durante l’esecuzione di operazioni di contrasto alla contraffazione e ai fenomeni fraudolenti sia a supporto delle attività di polizia giudiziaria.
Il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti.
Art. 5 – Misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
1. Istituzione di un tavolo di lavoro permanente a cui partecipano rappresentanti del Corpo di Polizia Locale e dell’Ufficio delle Dogane di Livorno con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, per valutare l’adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità sopra elencate, nonché per pianificare gli interventi volti ad aumentarne l’efficacia.
2. Identificazione di momenti di formazione tecnica da svolgersi a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rivolta ai funzionari e agli agenti del Corpo di Polizia Locale.
3. Il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno concordano che le modalità operative per gli interventi sul territorio verranno stabilite successivamente alla firma del presente accordo, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Art. 6 – Disposizioni comuni
Il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio delle Dogane di Livorno si impegnano a:
1. fornire le informazioni necessarie al personale interessato per una corretta osservanza delle presenti disposizioni;
2. organizzare periodicamente, con cadenza da definirsi, riunioni congiunte, con la partecipazione dei responsabili delle squadre addette ai controlli, per il miglioramento della collaborazione, la programmazione degli interventi e il raggiungimento dei fini del presente Protocollo d’Intesa;
3. rendere disponibili informazioni, tecnologie e mezzi per potenziare l’efficacia dei controlli svolti nel settore.
Art. 7 – Monitoraggio
1. Le Parti concordano che si procederà a una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.
2. Tale valutazione congiunta sarà oggetto, ogni sei mesi, del tavolo di lavoro permanente sopra citato, che effettuerà un’analisi sull’attività svolta, da presentare al Sindaco di Livorno e alle Autorità doganali e istituzionali preposte.
Art. 8 – Diffusione del Protocollo
1. Le Parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, del presente Protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative.
2. Il presente Protocollo sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli xxx.xxx.xxx.xx.
Art. 9 – Durata
1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previa intesa tra le Parti.
2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Nell’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo operativo, le Parti osservano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto. Livorno, 12 ottobre 2021.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT V – Toscana, Sardegna e Umbria Il Direttore Territoriale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Comune di Livorno Il Sindaco Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx |