CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE/ENOGASTRONOMIA E CATERING PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. SEVERA
CIG 73936801C1
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 00000000
Uffici: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxx 00000 – T x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
Sommario
PREMESSA 2
Art. 1 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 2
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE 3
Art. 3 DOTAZIONI DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE ED ALLESTIMENTO 3
Art. 4 ORARI DI ESERCIZIO 4
Art. 5 MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 4
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING 6
Art. 7 VERIFICA DELL’AREA PRIMA DELLA CONSEGNA, PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO E AL TERMINE DELLA CONCESSIONE 7
Art. 8 MODIFICHE E MIGLIORIE ALLA STRUTTURA 8
Art. 9 LICENZE E AUTORIZZAZIONI 8
Art. 10 CANONE E ROYALTIES 8
Art. 11 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE 9
Art. 12 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 9
Art. 13 SUBAPPALTO 11
Art. 14 USO DEL LOGO 132
Art. 15 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 13
Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI 14
Art. 17 GARANZIA FIDEIUSSORIA 15
Art. 18 PENALITA’ 16
Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE 16
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 176
Art. 21 RECESSO 187
Art. 22 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI 187
Art. 23 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 17
Art. 24 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 18
Art. 25 NORME REGOLAMENTARI E DISCIPLINA APPLICABILE 18
Art 26 INCOMPATIBILITA' 19
Art. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPENTENTE 19
PREMESSA
LAZIOcrea S.p.A. (C.F. e P. IVA 13662331001) – con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, XXX 00000, xxx. 00/00000000 – di seguito denominata “LAZIOcrea”, società in house della Regione Lazio, è affidataria, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 18/10/2016, dell’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, ubicato nella Frazione di Santa Severa del Comune di Santa Marinella - Via Aurelia - Km 52.500, una delle più importanti aree di interesse storico - archeologico sulla costa tirrenica a nord di Roma.
Con la presente procedura LAZIOcrea intende selezionare un soggetto al quale affidare in concessione per 12 (dodici) anni, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, la gestione del servizio di ristorazione/enogastronomia e catering (non esclusivo) all’interno del Complesso monumentale, previa realizzazione, a cura e spese dell’Aggiudicatario, dei lavori di ristrutturazione dei locali ed il loro allestimento funzionale.
L’Aggiudicatario dovrà anche garantire un'offerta di catering, nelle aree del Castello a ciò adibite, diverse da quelle di sua pertinenza, in occasione di eventi organizzati all’interno del Complesso monumentale e/o per eventuali clienti terzi. Il Concessionario dei servizi di ristorazione non avrà comunque il diritto di esclusiva per il servizio di catering, il quale potrà quindi essere espletato in due modalità alternative: catering interno offerto dal Castello in combinazione con la ristorazione, ovvero catering esterno scelto dai soggetti terzi che utilizzeranno temporaneamente gli spazi per eventi.
Inoltre, una apposita area dovrà essere adibita alla vendita di prodotti enogastronomici tipici e di qualità del Lazio, per rappresentare l’eccellenza del territorio laziale nel settore.
La concessione è finalizzata a valorizzare il Castello di Santa Severa, anche migliorando l'esperienza complessiva di visita attraverso una rinnovata e più moderna offerta al pubblico di qualità ed efficienza, offrendo una vasta gamma di servizi qualificati ed integrati.
I servizi oggetto del presente capitolato d’oneri sono inquadrabili tra i servizi di ristorazione di cui all’allegato IX del D. Lgs n. 50/2016, affidati mediante concessione.
Si applicano pertanto a detta concessione le disposizioni del codice degli appalti di cui al D. Lgs n. 50/2016, nei limiti previsti dallo stesso D. Lgs nonché dal presente capitolato d’oneri e dagli atti della procedura per l’affidamento della concessione.
Art. 1
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE
La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione del Castello di Santa Severa, ubicato nella Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx – Via Aurelia Km 52.500, con contestuale concessione dei locali, descritti ed individuati nel presente capitolato e negli elaborati allegati (All. A e B), nonché la prestazione del servizio di catering (non esclusivo) presso il Castello in occasione di eventi indicati da LAZIOcrea e di eventi proposti dall’Aggiudicatario ed approvati da LAZIOcrea.
Non rientrano nella presente concessione le aree esterne antistanti al Ristorante non rientranti nelle
planimetrie allegate.
Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di 12 (dodici) anni a decorrere dalla data di consegna degli spazi di cui al successivo art. 7 e terminerà allo scadere del dodicesimo anno.
L’aggiudicatario dovrà avviare il servizio subito dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione e allestimento.
Presumibilmente la concessione avrà inizio il 1° dicembre 2018 e terminerà il 30 novembre 2030.
Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore di LAZIOcrea e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concessionario alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Art. 3
DOTAZIONI DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE ED ALLESTIMENTO
Gli spazi oggetto di concessione verranno resi disponibili nello stato di fatto in cui si trovano attualmente, come sommariamente indicato nelle allegate planimetrie A (planimetria piano terra) e B (planimetria primo piano).
L’Aggiudicatario dovrà realizzare, a propria cura e spese, nelle aree destinate al servizio di ristoro, sia interne ai locali che esterne, i necessari lavori di ristrutturazione, nonché provvedere al loro allestimento, sempre a propria cura e spese, mediante la fornitura delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e di quant’altro necessario all’espletamento dei servizi oggetto della Concessione come indicato nel progetto di allestimento presentato in sede di gara ed approvato da LAZIOcrea.
LAZIOcrea ha stimato una spesa complessiva massima di Euro 350.000,00 per gli investimenti (lavori di ristrutturazione) necessari all’avvio e allo svolgimento del servizio oggetto della concessione.
L’allestimento proposto dovrà riguardare gli spazi interni e le aree esterne antistanti il r istorante destinate al servizio, per l’utilizzo delle quali l’aggiudicatario dovrà provvedere al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
L’allestimento proposto comporterà il riadattamento dei locali alle nuove esigenze, con realizzazione di opere edili e impiantistiche, quali quelle per le aree destinate al ristoro, alla cucina, ai servizi igienici e al personale ecc., nonché l’acquisizione di tutte l e attrezzature, i macchinari e gli arredi necessari. L’Aggiudicatario dovrà ottenere ogni autorizzazione, permesso, licenza e nulla osta eventualmente occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti nel progetto di allestimento approvato e trasmetterle a LAZIOcrea.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli interventi necessari all’avvio dell’attività.
Le opere edili e impiantistiche realizzate e tutti i macchinari, gli arredi e le attrezzature di cui al
progetto di allestimento presentato in sede di gara ed approvato da LAZIOcrea, a conclusione della concessione, resteranno di proprietà di LAZIOcrea. A tal fine l’Aggiudicatario dovrà trasmettere a LAZIOcrea tutte le garanzie ed i libretti di esercizio e manutenzione.
Il progetto definitivo di allestimento presentato dall’Aggiudicatario in sede di gara dovrà essere sottoposto all’approvazione di LAZIOcrea, che potrà richiedere di apportare al progetto le variazioni ritenute necessarie. La realizzazione delle suddette variazioni non darà diritto all’Aggiudicatario ad alcun riconoscimento di carattere economico.
Art. 4
ORARI DI ESERCIZIO
L’Aggiudicatario dovrà garantire l’apertura dei locali oggetto della presente concessione dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00:
- tutti i giorni nel periodo da marzo ad ottobre come minimo;
- durante il weekend (sabato e domenica) nel periodo da novembre a febbraio.
Si segnala che è facoltà di LAZIOcrea, tenuto conto delle esigenze complessive del Complesso monumentale, modificare in qualsiasi momento i suddetti orari minimi, sia estendendoli che riducendoli.
L’Aggiudicatario potrà estendere il suddetto orario, nel rispetto del programma di apertura indicato in sede di gara e previo assenso di LAZIOcrea, compatibilmente con le esigenze del Complesso monumentale, fermo restando il rispetto degli orari minimi sopra indicati.
Compatibilmente con le esigenze del Complesso monumentale, e previo assenso di LAZIOcrea, potranno essere stabiliti eventuali giorni di chiusura dei locali.
Art. 5
MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le attività di gestione dei servizi di ristorazione / enogastronomia e catering non esclusivo a perfetta regola d’arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto del presente capitolato, del piano di gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
I servizi oggetto di concessione contribuiscono come fattore di spicco all’immagine complessiva del Complesso monumentale ove sono ubicati i relativi locali e pertanto l’Aggiudicatario dovrà garantire una qualità dell’offerta al pubblico e un’immagine degli ambienti di esercizio di alto livello.
Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione delle attività affidate in concessione, è fatto obbligo all’Aggiudicatario di:
a) realizzare le attività oggetto della concessione con proprietà e decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità;
b) realizzare gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l’installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti ed ogni altra attività necessaria per la conduzione e gestione dei servizi. Essi saranno a esclusivo carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile e a tutte le prestazioni indicate nell’offerta tecnica;
c) avviare immediatamente, dopo la consegna dei locali ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie, i lavori di allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed ultimarli nei termini previsti dalla prevista offerta;
d) svolgere i servizi oggetto della presente concessione a perfetta regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio del concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative igienico
–sanitarie nonché ai regolamenti comunali e nel pieno rispetto delle modalità tecnico – gestionali indicate nell’offerta;
e) garantire l’assortimento e l’offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche proposte in sede di offerta tecnica nonché a quanto indicato nel successivo capoverso e ai criteri ivi fissati;
f) provvedere all’acquisto delle materi prime selezionando i proprio fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l’erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità e rispettare le vigenti norme igienico sanitarie;
g) rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n. 8520/2004 (HACCP);
h) provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienico sanitari nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel capitolato tecnico; la dotazione dei materiali di consumo è a carico dell’Aggiudicatario;
i) effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamento di disinfestazione e derattizzazione;
j) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sua attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori dislocati esternamente dai locali, e, comunque , al loro smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Sarà a carico esclusivo del concessionario il pagamento della tassa rifiuti;
k) garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate come da listino prezzi allegato al progetto per l’organizzazione e la gestione del servizio di cui all’offerta tecnica. Tale listino potrà essere soggetto a rivalutazione con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno, previa comunicazione a LAZIOcrea;
l) consentire il pagamento da parte del pubblico dei corrispettivi a mezzo di carte di credito, bancomat, POS e sistemi similari;
m) provvedere direttamente agli allacci e alle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (gas, elettriche, idriche, telefoniche ecc.) nonché ai pagamenti delle relative spese;
n) provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
o) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse ecce stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi;
p) non arrecare disturbo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità nell’esercizio delle attività in concessione e, comunque, attenersi alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni delle Autorità amministrative competenti;
q) effettuare il carico e lo scarico delle merci entro l’orario di apertura del ristorante.
Sarà obbligo essenziale dell’Aggiudicatario, stabilito a pena di risoluzione del contratto, la promozione nello svolgimento delle attività di gestione dei servizi di ristorazione/enogastronomia e catering, dei prodotti tipici e tradizionali della filiera eno-agroalimentare della Regione Lazio, attraverso:
- la promozione e valorizzazione dell'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Lazio con riferimento, in particolare, a quelli a Denominazione di Origine (DO) ed Indicazione Geografica (I.G.);
- la promozione e la valorizzazione dei prodotti della filiera agroalimentare della Regione Lazio, con particolare riferimento ai prodotti con Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionali garantite ( STG), Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e prodotti biologici.
A tali fini, l'Aggiudicatario dovrà:
- svolgere attività di ristorazione al pubblico nei locali previsti, con obbligo di inserire: (a) nei propri menù e nella carta delle acque, proposte agroalimentari ed enogastronomiche basate su prodotti della tradizione laziale nella misura offerta in sede di gara, in ogni caso non inferiore al 40% delle proposte gastronomiche complessivamente offerte; (b) nella carta dei vini e degli olii, esclusivamente prodotti della tradizione laziale;
- esporre, somministrare e vendere i suddetti vini e prodotti, purché di alta qualificazione, evidenziandone ed illustrandone le caratteristiche, i pregi e il loro consumo appropriato;
- realizzare eventi promozionali a tema eno-gastronomico per favorire la conoscenza dei suddetti vini e dei prodotti del Lazio, l'educazione al consumo e la creazione di sinergie opportune tra i vini ed i prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali della Regione Lazio quali, a titolo esemplificativo, degustazioni guidate, degustazioni in abbinamento a specialità locali tradizionali, degustazioni a tema con abbinamento cibi - vino, ma anche incontri culturali, presentazioni, approfondimenti.
L’Aggiudicatario è tenuto a i n d i c a r e , al momento dell’avvio della gestione, il nominativo del Responsabile delle attività oggetto della presente concessione.
L’Aggiudicatario non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia con LAZIOcrea, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali l ’ Aggiudicatario s’impegna a dare tempestiva comunicazione alla stessa concedente.
Art. 6
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING
L’Aggiudicatario potrà svolgere attività di catering nei locali e aree di sua esclusiva pertinenza.
Su richiesta di Laziocrea o di terzi, l’Aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere attività di catering anche nelle altre aree del Complesso monumentale a ciò destinate, in occasione di eventi da questi indicati e/o organizzati.
Potrà altresì proporre e/o promuovere di sua iniziativa l’attività di catering nelle aree del Complesso monumentale a ciò destinate, diverse da quelle di sua esclusiva pertinenza, in
occasione di eventi indicati da LAZIOcrea o d a t e r z i , ovvero in occasione di eventi proposti dall’Aggiudicatario stesso ed approvati da LAZIOcrea.
L’Aggiudicatario potrà proporre eventi da realizzarsi presso il Complesso monumentale con il proprio servizio di catering, compatibilmente con il calendario delle attività in programma. Gli eventi proposti dall’Aggiudicatario:
1. dovranno essere compatibili con il decoro del luogo e pertanto dovranno essere concordati e approvati di volta in volta da LAZIOcrea e dalla direzione del Complesso monumentale;
2. dovranno essere comunicati a LAZIOcrea almeno 10 giorni prima della data di svolgimento e la comunicazione dovrà contenere una descrizione dell’evento e del programma di allestimento e disallestimento;
3. potranno essere svolti sia in orario di chiusura del Complesso monumentale che in orario di apertura al pubblico e, in quest’ultimo, caso lo spazio dovrà rimanere accessibile al pubblico.
In ogni caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio mediante l’impiego di personale professionalmente adeguato, garantendone la presenza nel rispetto degli orari di servizio stabiliti.
I costi relativi alla pulizia e alla custodia necessari per la realizzazione degli eventi promossi dall’Aggiudicatario saranno a carico di quest’ultimo.
Per il servizio di catering, LAZIOcrea si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto concordato, nonché a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.
Art. 7
VERIFICA DELL’AREA PRIMA DELLA CONSEGNA, PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO E AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
La consegna degli spazi oggetto della concessione (locali ed aree esterni) avverrà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione; della consegna verrà redatto un verbale che attesterà le condizioni e lo stato del luogo.
Dalla data di consegna decorrerà il termine di inizio della durata della concessione.
LAZIOcrea e l’Aggiudicatario redigeranno un verbale di consegna dei locali che attesti le condizioni e lo stato del luogo.
Prima dell’avvio delle attività in concessione, un Responsabile di LAZIOcrea provvederà a verificare l’area al fine di controllare che l’eventuale allestimento realizzato sia conforme al Progetto presentato in sede di gara ed alle modifiche eventualmente richieste da LAZIOcrea.
Qualora gli arredi e gli allestimenti realizzati dall’Aggiudicatario siano difformi da quelli proposti in sede di gara e dalle modifiche eventualmente richieste da LAZIOcrea, quest’ultima procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale l’Aggiudicatario dovrà adempiere correttamente.
Qualora tale termine decorra invano, o nel caso l’Aggiudicatario non ottemperi agli adeguamenti
richiesti o adempia in maniera parziale, LAZIOcrea provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 18.
Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a riconsegnare a LAZIOcrea gli spazi affidati in concessione, come risultanti dagli Allegati A e B, in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d’uso.
Della riconsegna dei locali verrà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale.
Art. 8
MODIFICHE E MIGLIORIE ALLA STRUTTURA
Nel corso della durata della concessione, l’Aggiudicatario non potrà realizzare alcun intervento di modifica o miglioria degli spazi affidati che non sia previsto nel progetto di allestimento presentato in sede di gara ed approvato da LAZIOcrea, senza il preventivo consenso scritto di LAZIOcrea.
L’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie realizzate.
Art. 9
LICENZE E AUTORIZZAZIONI
L’Aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a LAZIOcrea.
La licenza per lo svolgimento dell’attività sarà rilasciata da parte dell’Amministrazione competente, direttamente all’Aggiudicatario, su richiesta di quest’ultimo.
Art. 10 CANONE E ROYALTIES
A decorrere dalla data di inizio della concessione, l’Aggiudicatario dovrà corrispondere a LAZIOcrea, con cadenza trimestrale, il canone e le royalties sul fatturato secondo quanto offerto in sede di gara.
A partire dal secondo anno il canone sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.
Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto dall ’ A g g i u d i c a t a r i o con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del trimestre di riferimento.
Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato conseguito per i servizi di ristorazione oggetto di concessione, nonché conseguito per i servizi di catering, dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal gestore. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, l’Aggiudicatario dovrà inviare a LAZIOcrea l’importo del fatturato del trimestre di riferimento
risultante da scritture contabili redatte su base trimestrale.
In aggiunta a quanto sopra, l’Aggiudicatario dovrà fornire a LAZIOcrea, altresì, un elenco riepilogativo degli eventi realizzati con il proprio servizio di catering nel trimestre di riferimento, con indicazione, per ciascuno di essi, del fatturato conseguito.
LAZIOcrea emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di royalty offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.
Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da LAZIOcrea nel contratto che verrà stipulato tra LAZIOcrea l’Aggiudicatario dovrà indicare il codice CIG 73936801C1.
Art. 11 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
L’Aggiudicatario dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell’aspetto, nei modi e nel vestiario.
Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie.
Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, dei requisiti igienico-sanitari previsti, nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Una parte del personale addetto al contatto con il pubblico dovrà avere sufficiente conoscenza della lingua inglese.
L’Aggiudicatario si obbliga a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso delle caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.
L’Aggiudicatario, a richiesta scritta di LAZIOcrea ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
Art. 12
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere. Il contratto di lavoro dovrà essere riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, l’Aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni.
LAZIOcrea è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.
Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, il Concedente, nel caso in cui riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimista), disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive dell’Aggiudicatario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 17.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
È a carico dell’Aggiudicatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
Art. 13 SUBAPPALTO
E’ Ammesso il subappalto; allo stesso sono applicabili, oltre a quelle previste dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: lavori di ristrutturazione ed allestimento del locale e delle aree esterne indicati nella propria offerta.
L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’Aggiudicatario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs.
n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, il Concedente procederà a richiedere all’Aggiudicatario l’integrazione della suddetta documentazione. La suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente revocherà l’autorizzazione.
Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. L’Aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Aggiudicatario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
Fermo quanto previsto nella prima parte dell’art. 174, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi del medesimo art. 174, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
L’Aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere dell’Aggiudicatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Trovano applicazione altre disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del D. Lgs. 50/2016.
ART 14 USO DEL LOGO
L’Aggiudicatario, per la durata della concessione e per l’erogazione dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà utilizzare esclusivamente il logo e la denominazione di cui al progetto presentato in sede di gara o successivamente concordato con LAZIOcrea secondo le modifiche
dalla stessa eventualmente richieste.
L’Aggiudicatario, per la durata della concessione e per l’erogazione dei servizi oggetto della presente procedura, potrà altresì utilizzare il logo ufficiale del Complesso monumentale.
Al di fuori dell’ambito di gestione della concessione è fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di utilizzare o esibire in qualsiasi modo il logo o qualsiasi altro segno distintivo proprio del Complesso monumentale, cui l’attività in concessione si rivolge, salvo eventuali successivi accordi con LAZIOcrea.
Art. 15 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
L’Aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione.
L’Aggiudicatario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente. L’Aggiudicatario è unico responsabile per gli illeciti sanzionabili in via amministrativa.
L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all’ingestione di cibi ( e/o bevande) contaminati o avariati, somministrati nell’ambito dell’attività in concessione.
L’Aggiudicatario garantisce e manleva LAZIOcrea da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, l’Aggiudicatario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata a LAZIOcrea prima della stipula del contratto.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui ai precedenti commi.
Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio/i di polizza, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Aggiudicatario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 17 nei limiti di quanto pagato.
Qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle
coperture assicurative di cui al precedente paragrafo, il contratto di concessione potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 16 VERIFICHE E CONTROLLI
LAZIOcrea si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in gestione, lo stato dei locali, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dall’Aggiudicatario e, più in generale, il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente capitolato e dal piano di gestione presentato in sede di gara.
Art. 17 GARANZIA FIDEIUSSORIA
L’Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di LAZIOcrea e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione tenuto conto della durata della stessa sino al 30/11/2030, e pertanto pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di LAZIOcrea al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, secondo quale stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
Art. 18 PENALITÀ
Le attività oggetto di concessione devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell’offerta tecnica - economica presentata in sede di gara.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Aggiudicatario se non ottempera – per cause non dipendenti da LAZIOcrea ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura del ristorante rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato con l’Aggiudicatario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura del ristorante, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con LAZIOcrea in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di LAZIOcrea, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nell’invio del fatturato del trimestre di riferimento, entro i termini previsti al precedente art. 12, LAZIOcrea avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
e) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalties, rispetto alle tempistiche previste nel presente capitolato, LAZIOcrea avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per LAZIOcrea – nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).
Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da LAZIOcrea all’Aggiudicatario. In tal caso, l’Aggiudicatario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, LAZIOcrea potrà applicare all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate.
LAZIOcrea, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Aggiudicatario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LAZIOcrea.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di LAZIOcrea a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE
All’Aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l’attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., e ferma restando la facoltà di LAZIOcrea di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente capitolato, LAZIOcrea potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r o a mezzo PEC nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
g) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
h) commissione di abusi o fatti illeciti da parte dell ’ Aggiudicatario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
i) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a LAZIOcrea.
In caso di risoluzione del Contratto, LAZIOcrea:
- ha diritto al pagamento del canone e delle royalties maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata.
Art. 21 RECESSO
Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Concedente avrà diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
Resta fermo che in tali casi il concedente riconoscerà all’Aggiudicatario le spese sostenute da quest’ultimo per i lavori di ristrutturazione eseguiti, in misura proporzionale al periodo di durata residua del contratto e comunque nei limiti del tetto massimo di € 350.000,00 di cui all’art. 3 del presente capitolato.
Art. 22
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Aggiudicatario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 23
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., fermo che, in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, LAZIOcrea si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni.
In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:
a) a comunicare a LAZIOcrea i dati relativi al conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L'Aggiudicatario dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi;
b) ad effettuare ogni transazione relativa alla presente concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della Legge n.136/2010;
c) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture di cui alla presente concessione, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla succitata legge 13 agosto 2010 n. 136;
d) ad utilizzare il CIG nell’ambito degli eventuali rapporti con subappaltatori, subcontraenti, fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo della presente concessione e in relazione a ogni transazione posta in essere nell’ambito della presente concessione.
LAZIOcrea verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 24
CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
L’Aggiudicatario dichiara di aver preso visione e di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel “Modello organizzativo” di cui al D. Lgs. 231/2001, quest’ultimo integrato dai Piani di Prevenzione della corruzione adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012, entrambi adottati da LAZIOcrea e resi disponibili nel sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx. L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del contratto e legittimerà LAZIOcrea a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Aggiudicatario dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D. Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a LAZIOcrea, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Aggiudicatario si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e i principi riportati nel richiamato Codice Etico.
Art. 25
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato d’Oneri e relativi allegati - Disciplinare di gara);
- da quanto previsto nelle offerte tecnico ed economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme
restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte alla modifica del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 26 INCOMPATIBILITÀ
L’Aggiudicatario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l’Aggiudicatario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’applicazione del presente capitolato e dei suoi allegati, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti dovranno tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.