CONVENZIONE
Ministero della Giustizia
CONVENZIONE
tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
“per l’espletamento di tirocini curriculari della durata non superiore ai sei mesi, presso il Ministero della giustizia, da parte di allievi dei corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia”
La presente convenzione regola i rapporti tra
Università degli Studi della Tuscia, Xxx X.Xxxxx xx Xxxxx, x. 0, xxx. 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 80029030568, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia il 9/07/1974, d’ora in avanti “Università” o “Soggetto Promotore”
e
Ministero della Giustizia con sede in Roma, via Arenula n.70, C.F. 97591110586, rappresentato dal Capo di Gabinetto, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Portici (NA) di seguito anche “Ministero” o “Soggetto Ospitante”
di seguito le Parti
PREMESSO CHE:
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro;
- l’Università ha come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuove, forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d’ora in avanti denominati tirocini o “stage”);
- la presente Convenzione è quadra e regolamenta i tirocini curriculari che si svolgeranno presso il Soggetto Ospitante;
- le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari;
- per tutti i tirocini curriculari devono essere garantiti livelli di qualità e le condizioni previste dalla normativa vigente;
- ai tirocini della presente convenzione si applicano le policy dell’Università in
termini di durata del rapporto e tempo massimo dal conseguimento del titolo;
- i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Soggetti della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università della Tuscia (Xxxxxxxx promotore) e il Ministero della giustizia (Soggetto ospitante), concernenti l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti frequentanti i corsi di studio dell’Università della Tuscia.
Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione definisce le condizioni e le modalità per l’espletamento di tirocini della durata non superiore ai sei mesi, presso il Soggetto ospitante, da parte di allievi dei Corsi di studio del Soggetto promotore, d’ora in avanti denominati tirocinanti.
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 3 - Progetto Formativo Individuale
1. Nel rispetto e richiamo alla presente Convenzione a costituire accordo normativo ed attuativo per ogni singolo tirocinio da questa derivante è il Progetto Formativo individuale (detto anche accordo attuativo) sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante e contenente:
a) la denominazione del Soggetto Ospitante e la sede di svolgimento del tirocinio;
b) i dati del tirocinante;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) i dati del tutor designato dal Ministero e del tutor universitario;
e) il progetto formativo del tirocinio;
f) i diritti e gli obblighi del tirocinante; gli obblighi delle Parti;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
h) l’attività di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza.
Articolo 4 - Proroga, sospensione e interruzione del tirocinio
1. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all’Università.
2. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:
a) nel caso il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non
consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all’Università e al tirocinante
coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.
Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. L’ Università si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia di assicurazione scelta, riportate nell’Accordo Attuativo. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l’estero e ha valore anche per le
attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del Ministero purché rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento dei tirocini, il Soggetto Ospitante e il tirocinante si impegnano a darne tempestiva comunicazione all’Università affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente e a far pervenire la necessaria documentazione.
Articolo 6 - Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor del Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il tutor del Soggetto Promotore elabora, d’intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, e delle eventuali attestazioni finali.
a) Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. Al termine di ogni tirocinio il tutor del Soggetto Ospitante si impegna a compilare la scheda di valutazione finale di stage, fornita dall’Università.
Il tutor del Soggetto Ospitante fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato.
Articolo 7 - Obblighi e diritti del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a:
1. svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro, i regolamenti del Soggetto Ospitante e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del Soggetto Ospitante;
2. seguire le indicazioni del tutor del Soggetto Ospitante farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
5. redigere le valutazioni di stage e, su richiesta dell’Università, una relazione di stage sull’attività svolta;
6. comportarsi secondo buona fede;
7. mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà incontrate durante lo svolgimento dello stage.
8. ottemperare alle disposizioni recate dai codici etici in vigore presso
l’Amministrazione ed alle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione,
Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione
Etica dell’Università.
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante:
a. ha la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor del Soggetto Ospitante, per impegni universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l’interruzione o la rinuncia allo stage comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio; la comunicazione dell’interruzione deve avvenire per iscritto al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore;
b. ha il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor del Soggetto Ospitante e un progetto formativo coerente con il proprio percorso di studi;
c. su richiesta del tirocinante, l’Università si impegna a rilasciare un attestato o
un certificato di svolgimento del tirocinio;
d. al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia completato il 70% del periodo di tirocinio, il Ministero si impegna a rilasciare un’attestazione dell’attività svolta, sulla base della scheda di valutazione finale di stage.
Articolo 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, il Soggetto Ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a. il Soggetto Ospitante responsabile della formazione sulla sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221 /CSR del 21.12.2011;
b. gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41 “Sorveglianza sanitaria”, se prevista, del D.Lgs 81/08 sono a carico del Soggetto Ospitante.
Articolo 9 - Durata della convenzione e recesso
La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce, ha durata di cinque anni e potrà essere rinnovata mediante conforme richiesta e accettazione delle Parti, intercorsa almeno un mese prima dell’inizio dell’anno accademico di scadenza.
Articolo 10 - Normativa vigente
1. Per tutto quanto non concordato tra le Parti si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di xxxx xxxxx, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le Parti indicano esclusivamente il Foro di Roma quale Xxxx competente per la risoluzione di qualunque controversia.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR (EU) 20 16/679 (di seguito “GDPR”).
2. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all’esecuzione della presente convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti, referenti e/o collaboratori dell’altra Parte motivo per il quale ciascuna di esse s’impegna sin d’ora a procedere al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al GDPR nonché tutte le nonne di legge di volta in volta applicabili.
3. Allo stesso modo, le Parti precisano che ai fini dell’esecuzione della convenzione i dati personali dei tirocinanti saranno trattati in qualità di titolari autonomi, nel pieno rispetto della normativa applicabile. Per tali ragioni, le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento dei dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi, ottemperando in proprio agli obblighi previsti dal GDPR. I dati personali raccolti nell’ambito della presente convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.
Lì ……………………
Per l’Università Per il Ministero
Il Rettore Il Capo di Gabinetto
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX XXXXXXX C = IT
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
6 20.07.2022
11:21:12
GMT+00:00