SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON WEBANK
CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON WEBANK
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI IN CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE
Art. 1 – Servizio di Deposito
1. WeBank S.p.A. (di seguito la "Banca" o "Webank") svolge il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 58/98 (di seguito gli "Strumenti Finanziari") alle condizioni di seguito indicate.
2. Ove il servizio di deposito in amministrazione (di seguito il "Servizio di Deposito") attenga a Strumenti Finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento con Webank (di seguito le "Condizioni Generali") si applicano, ove non derogate, le Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank e le previsioni di cui alla Sezione II.
Art. 2 - Strumenti Finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari cartacei che Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi della normativa vigente e del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativa disciplina di attuazione (Decreto sull'Euro).
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei il Cliente, deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli, ivi compreso il prezzo di carico.
3. Salvo diverse dichiarazioni del Cliente, la Banca presuppone, senza obbligo di procedere a particolari verifiche, che il Cliente abbia la piena esclusiva titolarità degli Strumenti Finanziari depositati. Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse intervenire in merito alla effettiva titolarità, intestazione e disponibilità degli Strumenti Finanziari in deposito.
4. La Banca si riserva il diritto di accettare in deposito gli Strumenti Finanziari cartacei e, in ogni caso, non ne curerà l'amministrazione, salvo espresso accordo scritto che ne disciplini i termini e condizioni. La Banca potrà accettare tali Strumenti Finanziari in deposito, ovvero certificati rappresentativi, qualora, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rispettino i seguenti requisiti:
(i) non siano stati rimborsati, ammortizzati, esercitati, cancellati, ritirati o scontati prima del deposito;
(ii) non siano scaduti, congelati, fuori corso legale, indisponibili;
(iii) non risultino (o non appaiano) essere contraffatti, alterati, rubati, smarriti, distrutti, gravemente deteriorati, illeggibili o di dubbia provenienza;
(iv) non siano completi od accompagnati dalla documentazione necessaria a perfezionare il deposito e la contabilizzazione (ad esempio: stock powers, warrants etc.);
(v) non siano soggetti a vincoli di qualunque genere che ne impediscano o limitino la trasferibilità e/o la disponibilità;
(vi) il loro deposito, compravendita, consegna/ritiro franco valuta non violino leggi, regolamenti o altre disposizioni di qualsiasi stato, agenzia governativa, magistratura, consuetudine di mercato, sentenze/lodi di giudici/arbitri italiani od esteri, o gli obblighi della Banca nei confronti della Monte Titoli SpA, organi di vigilanza, clearers, custodians e sub-custodians;
(vii) la Banca, Monte Titoli SpA, e gli altri clearers, custodians e sub- custodians eventualmente utilizzati li considerino - in base al loro discrezionale ed insindacabile giudizio - depositabili, contabilizzabili, compravendibili, trasferibili / ricevibili franco valuta.
Il Cliente prende atto che la Banca accetta in deposito gli Strumenti Finanziari cartacei "così come ricevuti" e non è responsabile per le perdite che potessero derivare al Cliente o ad altri da inesattezza, incompletezza, non trasferibilità / negoziabilità, non autenticità del certificato stesso o ad uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra.
Il Cliente si impegna, infine, a manlevare e tenere indenne la Banca, i suoi rappresentanti, funzionari, agenti, mandatari e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare da inesattezze, non veridicità ed incompletezza delle informazioni fornite alla Banca dal Cliente.
4. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del titolo a nome dei Cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna del titolo medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
5. Le eventuali consegne di Strumenti Finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione scritta del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. La Banca, fermo restando quanto disposto all'art. 2 comma 4, custodisce gli Strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di specifico ordine su supporto
cartaceo o altro supporto durevole e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla normativa vigente in materia e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso, la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1532 cod. civ., sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole di mercato.
3. Per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. In ogni caso, la Banca si riserva di curare la vendita di eventuali diritti solo se, e nella misura in cui, ciò sia possibile in base ai servizi offerti dai subdepositari di cui essa si avvale.
4. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 Cod. Civ., ad apporre, in nome e per conto dell'intestatario, la girata sugli Strumenti Finanziari nominativi oggetto di contrattazione, e ciò anche in deroga all'art. 1395 Cod. Civ.
5. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Il Cliente dichiara di sapere ed accetta che:
(i) nel caso di Eventi, ivi incluse le class-actions, la Banca renderà disponibile al Cliente la documentazione, così come ricevuta dall'intermediario negoziatore o dal depositario di cui si avvale o dall'emittente, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi ed omissioni a questi ultimi imputabili, per il contenuto della documentazione o per l'esito del giudizio;
(ii) la Banca non sarà tenuta né ad esprimersi sull'opportunità di aderire all'Evento, né a prestare assistenza legale e/o interpretativa e/o linguistica, né altresì sarà tenuta a ritrasmettere la documentazione all'intermediario negoziatore, al depositario od all'emittente;
(iii) la Banca non è tenuta a trasmettere al Cliente informazioni e documenti relativi ad Eventi rivolti esclusivamente ad investitori non italiani e/o non autorizzati dagli organi di vigilanza e/o non conformi alla legge;
(iv) indipendentemente dalla ricezione di informazioni e documenti trasmessi dalla Banca in relazione ad Eventi su Strumenti Finanziari, l'effettiva possibilità di partecipare o trasmettere istruzioni in relazione a tali Eventi potrebbe essere preclusa al Cliente in assenza delle autorizzazioni degli organi di vigilanza o per disposizioni dell'intermediario negoziatore, del depositario o dell'emittente.
Per "Evento" (o Securities and Corporate Actions) si intende ogni attività di accredito e scadenza di cedole, dividendi, interessi, premi, esercizi di premi/opzioni/warrants, rimborsi totali o parziali; ridenominazioni, riduzioni ed aumenti di capitale o del valore nominale, accorpamenti e frazionamenti, variazioni dello strike o del ratio, fusioni ed incorporazioni, spinn-off, class action, collocamenti, offerte pubbliche di acquisto/scambio/sottoscrizione/vendita, ed altri eventi similari che attengano ai titoli e ai valori depositati. Tale elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo.
7. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al Servizio di Deposito saranno accreditate sul conto corrente bancario di corrispondenza di pertinenza del Cliente, o comunque messe a disposizione del Cliente secondo le modalità da questi indicate. La Banca effettuerà gli accrediti solo successivamente al ricevimento degli stessi da parte degli emittenti, depositari e subdepositari e loro paying agents, e nei limiti delle somme e quantità ricevute, ferma restando la facoltà della Banca di procedere a successivi storni e rettifiche. La Banca si riserva il diritto di stornare e rettificare ogni registrazione contabile (inclusi i movimenti e le valute), e di rendere indisponibili alcuni titoli od il loro controvalore in denaro, in qualunque conto corrente e deposito titoli del depositante qualora ciò si rivelasse necessario a causa di:
- registrazioni contabili che dovessero rivelarsi errate o non congruenti;
- verifiche interne e/o rettifiche di una delle controparti o dei depositari coinvolti nell'operatività;
- provvedimenti di emittenti, Stati Sovrani, Agenzie Governative, Autorità Giudiziarie o tributarie, curatori ed amministratori di procedure concorsuali;
- avvio di procedure di insolvenza, liquidazione, giudiziarie e/o di Eventi / class-action;
- norme, regolamenti o prassi dei mercati di riferimento.
8. Salvo quanto previsto dalla Sezione II, con riferimento a offerte pubbliche relative a Strumenti Finanziari in deposito, il Cliente delega sin d'ora espressamente ed irrevocabilmente la Banca, conferendole mandato speciale, a compilare e sottoscrivere la scheda di adesione all'offerta in nome e per conto del Cliente stesso, qualora il Cliente intenda aderire. Resta ferma la facoltà della Banca, a suo insindacabile giudizio, di richiedere al Cliente la sottoscrizione della scheda nei casi il prospetto informativo richieda opzioni e specifiche di dettaglio. La Banca si impegna a comunicare al Cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole (es. file Portable Document Format "PDF" o messaggio di posta elettronica "e-mail"), l'esito dell'offerta.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni e le spese indicate nell'apposito Documento di Xxxxxxx.
2. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese, così come indicate nel Documento di Sintesi, eventualmente sostenute per la prestazione del Servizio di Deposito, nonché ogni eventuale imposta e tassa. Le spese dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere per pignoramenti o sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.
Art. 5 - Vendita degli Strumenti Finanziari in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida per iscritto ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane inadempiente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare gli Strumenti Finanziari, la Banca avverte il Cliente per iscritto del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli e degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato secondo le medesime formalità.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti Strumenti Finanziari subdepositati a norma dei successivi articoli, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro 60 giorni, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di esonero di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire presso terzi (esempio intermediari, depositari) gli Strumenti Finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo, caso per caso, con il Cliente sulle commissioni dovute, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità.
4. Il Cliente prende atto che per gli Strumenti Finanziari dematerializzati la Banca non potrà procedere alla consegna fisica.
Art. 7 - Invio dell'estratto titoli
1. La Banca invia almeno una volta l'anno al Cliente una posizione degli Strumenti Finanziari in deposito ed il Documento di Sintesi redatti in conformità alla normativa vigente in materia.
2. L'invio della posizione e del Documento di Sintesi di cui al precedente comma possono essere inviati al Cliente in occasione dell'invio del rendiconto del conto corrente di corrispondenza.
3. La Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito alla posizione degli Strumenti Finanziari entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del Cod. Civ. per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Per "data di ricevimento dell'estratto conto" si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione inviata dalla Banca.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà per iscritto.
Art. 9 - Trasferimento del deposito degli Strumenti Finanziari cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire un deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa lo ritenga opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (es. PDF o e-mail) al Cliente.
Art. 10 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato nonché presso Depositari Abilitati
1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli Strumenti Finanziari presso organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati o presso gli emittenti i titoli nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia.
2. Per ciascuno Strumento Finanziario depositato presso la Banca è rilevabile la denominazione del subdepositario.
3. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione del Servizio di Deposito, da depositari abilitati, depositando conseguentemente gli Strumenti Finanziari presso gli stessi.
Art. 11 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca
1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca degli Strumenti Finanziari depositati, nell'interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nella successiva Sezione II ovvero in un separato accordo scritto con il Cliente.
Art. 12 - Incarichi ed istruzioni
1. È nella facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi dei Cliente diversi da quelli indicati nel presente contratto dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
2. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione, in relazione agli incarichi assunti. La Banca oltre alla facoltà attribuitagli dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca fino al momento in cui l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Col valersi del servizi della Banca, si intendono senz'altro accettate dal Cliente le Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank e le norme e le condizioni stabilite dalla Banca per singoli prodotti e/o servizi.
4. Una volta che le istruzioni sono diventate irrevocabili, in ossequio alle consuetudini di mercato ed alle norme del presente contratto, la Banca ha la facoltà di ignorare ogni richiesta di cancellazione, modifica o storno.
5. La Banca può rifiutarsi di dare esecuzione ad istruzioni incomplete o non corrette. La Banca, compatibilmente con lo scadere dei termini di invio e ricezione delle istruzioni (deadlines e cut-off times) applicabili, informerà con il mezzo che riterrà più opportuno il Cliente delle istruzioni che non riterrà complete o corrette.
6. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato o contrarie alla prassi operativa della Banca. In ogni caso, la Banca non sarà ritenuta responsabile per avere dato esecuzione, in buona fede, ad istruzioni che dovessero rivelarsi in contrasto con la legge, regolamenti, consuetudini e prassi di mercato, e il Cliente dovrà tenere indenne la Banca da ogni perdita, danno patrimoniale e vertenza giudiziaria o fiscale che dovesse derivargli dall'esecuzione di simili istruzioni. In nessun caso le somme che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo di simili danni e perdite patrimoniali dovranno ritenersi comprese nelle condizioni economiche fissate ed accettate. Il Cliente si impegna, a risarcire immediatamente ed integralmente alla Banca tutte queste somme a prima richiesta, autorizzando fin d'ora la Banca ad addebitarle sul conto corrente di corrispondenza.
Art. 13 - Intermediazione in cambi
1. Il Cliente accetta che nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) ed in quelle di negoziazione operate su Strumenti Finanziari che prevedano una divisa di regolamento diversa dall'Euro, se non ci si avvale di un conto multicurrency, il cambio cui far riferimento sarà quello negoziato dalla Banca con applicazione di uno spread di mercato indicato di volta in volta sul sito web della Banca (di seguito il "Sito").
Art. 14 - Modifiche delle norme e delle condizioni economiche relative al rapporto di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel Documento di Sintesi.
2. la Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari, alle condizioni economiche ed alle autorizzazioni relative al Servizio di Deposito di strumenti finanziari disciplinato dalla presente Sezione.
3. In caso di modifiche sfavorevoli al Cliente le proposte di cui al precedente comma saranno validamente effettuate dalla Banca 30 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:
(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su PDF o e- mail.
L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso (senza penalità e senza spese) da parte del Cliente entro 60 giorni dalla pubblicazione (ad es. sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico), come confermata da comunicazione individuale, ovvero per scarico del relativo supporto durevole a distanza. In tal caso, sino alla data del recesso, saranno applicate al Cliente le condizioni contrattuali ecedentemente pattuite.
4. In caso di modifiche favorevoli al Cliente le proposte di cui al comma 2 saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:
(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su file PDF o e- mail.
L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente (senza penalità e senza spese).
5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
Art. 15 - Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al rapporto di deposito di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione
1. Fermo quanto stabilito agli artt. 7 e 8 del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami Ufficio Reclami Webank xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può – singolarmente o in firma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 40, comma 6, del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E MEDIAZIONE, DI NEGOZIAZIONE IN CONTROPARTITA DIRETTA, DI SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Sottoscrivendo il Modulo di Richiesta che, unitamente ai relativi Allegati ed alle presenti Condizioni Generali di Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto (di seguito anche il “Contratto”) è possibile richiedere a Webank l’accesso ai seguenti servizi di investimento, e precisamente i servizi di esecuzione di ordini, di ricezione e trasmissione di ordini e mediazione, di negoziazione in contropartita diretta, di sottoscrizione e collocamento a fermo o senza assunzione di garanzia con l'emittente (di seguito, globalmente considerati come i “Servizi Amministrati”), che consentiranno al Cliente di acquistare, vendere, sottoscrivere e, più in generale, effettuare investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui all'art. 1 del D.Lgs. 58/98 (di seguito il "TUF") in base a decisioni ed istruzioni assunte a proprio rischio dal Cliente stesso.
2. Si avverte la Clientela che il servizio di esecuzione di ordini è sospeso e non verrà svolto dalla Banca sino al momento in cui Webank:
(i) avrà ottenuto dalle competenti Autorità l'apposita autorizzazione alla prestazione del predetto servizio di investimento, e
(ii) non avrà comunicato alla Clientela su supporto cartaceo o altro supporto durevole, l'avvio della prestazione del servizio di esecuzione di ordini.
3. Quale Avvertenza di portata generale, si avvisa il Cliente che le presenti Condizioni Generali di Contratto non prevedono particolari restrizioni alle operazioni che Webank può compiere nel prestare i Servizi Amministrati, fermo restando che il Cliente ha in ogni momento facoltà di revocare le autorizzazioni previste a favore della Banca e di limitare la discrezionalità della medesima. Per tale evenienza, ogni comunicazione alla Banca dovrà essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, valendo per l’effetto delle istruzioni la data di ricevimento da parte della Banca.
4. Salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, le previsioni e le autorizzazioni previste nel presente Capo si applicano a tutti i Servizi Amministrati e ai servizi accessori.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto si applicano, ove non derogate, le Condizioni Generali per l'apertura dei rapporti con Webank, ivi comprese le definizioni e le autorizzazioni.
6. L’eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il contratto con Webank interessato sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione.
Art. 2 - Classificazione Clienti
1. Ai sensi di legge, Webank potrà considerare e trattare il Cliente quale Cliente al dettaglio, Cliente Professionali o Controparte Qualificata.
A tale fine, la Banca stabilirà per iscritto o comunicherà separatamente al Cliente la classificazione assegnata all’indirizzo di posta elettronica indicata nel Modulo di Richiesta per la corrispondenza.
2. Il Cliente è informato che, in ogni momento, ha diritto a richiedere la variazione della propria classificazione. A seguito della predetta richiesta la Banca si riserva la facoltà di accettare ovvero di recedere.
Art. 3 - Conflitto di interessi
1. La Banca deve disporre di misure per la gestione dei conflitti d’interesse tra Webank ed i propri Clienti e tra differenti Clienti. Webank agisce conformemente ad una politica sui conflitti d’interesse elaborata a tale fine, nell’ambito della quale la Banca ha identificato le situazioni che possono generare un conflitto d’interesse e, per ciascuna di esse, le misure che devono essere adottate per affrontarla.
2. La suddetta politica sui conflitti d’interesse è sintetizzata nell’Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto e sempre disponbile sul Sito internet Webank. Su richiesta sarà possibile ottenere ulteriori informazioni al riguardo.
3. Qualora le disposizioni della nostra politica sui conflitti d’interesse non siano sufficienti per gestire una situazione di conflitto d’interessi, per cui non sia possibile evitare il rischio che gli interessi del Cliente vengano gravemente lesi, la Banca comunicherà al Cliente le origini e la natura del conflitto di modo che il Cliente possa prendere una decisione informata per quanto riguarda l’esecuzione del servizio nel cui contesto si è creato il conflitto in questione.
4. Il Cliente accetta il fatto che la Banca potrà servirsi, senza avvertirlo, delle società del Gruppo cui appartiene o di altre entità associate con Webank quali agenti, partner o controparti nelle operazioni eseguite per conto del Cliente, e ciò anche qualora la Banca dovesse avere un interesse notevole, diretto o indiretto, nell’affare.
5. Il Cliente è anche consapevole del fatto che quando la Banca gli fornisce un’informazione generalizzata su un’emittente, un prodotto, uno strumento finanziario o esegue un ordine per conto dello stesso Cliente su base discrezionale, può darsi che Webank o un’altra società del Gruppo cui la Banca appartiene abbia un interesse.
6. In alcuni casi la Banca potrà creare delle barriere per limitare il movimento delle informazioni all’interno della propria organizzazione.
7. In considerazione di quanto previsto dai precedenti commi, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1394 e 1395 Cod.Civ., la Banca è autorizzata dal Cliente ad eseguire qualsiasi operazione di investimento e/o di disinvestimento nella quale la stessa sia controparte diretta o indiretta del Cliente, avvalendosi non solo dei Servizi Amministrati ed accessori offerti dalla Banca stessa, o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, ma anche da società legate a quest'ultima da rapporti d’affari.
8. A titolo esemplificativo, sono comunque autorizzate sin d’ora dal Cliente le operazioni di seguito descritte in cui Webank si dovesse trovare in una posizione di conflitto avente la seguente natura:
▪ rapporti con società del medesimo gruppo, anche in relazione alla sottoscrizione o all’acquisto di strumenti finanziari emessi da dette società;
▪ esistenza di rapporti di affari propri, di società del medesimo gruppo o intercorrenti tra queste e la Banca, che comportino la retrocessione di commissioni in qualsiasi forma o comunque vantaggi o utilità economiche;
▪ qualità della Banca di emittente di strumenti finanziari oggetto di operazioni in esecuzione del Contratto.
9. In relazione a tutto quanto sopra, e sulla base di quanto descritto dalla Banca, il Cliente dichiara di aver compreso la natura e l’estensione dei casi in cui la Banca si trova e si potrà trovare in conflitto d’interessi.
10. In ogni caso, il Cliente può sempre richiedere ulteriori informazioni circa la politica della Banca in materia di conflitto di interessi, con facoltà di limitare in ogni momento per iscritto le autorizzazioni rilasciate.
Art. 4 - Autorizzazione speciale (Incentivi)
1. Poste le autorizzazioni previste a favore della Banca in punto di conflitto di interessi, si informa il Cliente che Xxxxxx ha in essere, e potrà concordare con terzi, accordi di retrocessione di commissioni che, a determinate condizioni, può incassare e trattenere come proprie in ragione dell’aumento della qualità dei Servizi a favore generale della propria Clientela. In particolare, la Banca ritiene legittime siffatte commissioni per le ragioni comunicate nell’Informativa Preliminare consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto ovvero in ulteriori e diversi documenti informativi.
Allo stesso modo, si informa il Cliente che la Banca ha in essere, e potrà concordare con terzi, di usufruire di servizi o ricevere altri benefici per i quali non verserà alcun corrispettivo, ma a fronte dei quali si impegnerà a fare affari o riceverà utilità non monetarie.
2. Alla luce di quanto previsto dal precedente comma, il Cliente autorizza la Banca a ricevere tali ulteriori benefici.
3. La Banca assolverà i propri obblighi informativi attraverso l’invio di comunicazioni relative agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti.
Art. 5 - Appropriatezza
1. Prima di accettare un investimento per conto del Cliente, la Banca registra i dati che riguardano le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti. Qualora i suddetti dati dovessero cambiare, in qualunque momento, il Cliente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca.
2. In generale, e salvo che si tratti di mera esecuzione o trasmissione di ordini, Webank valuterà se le operazioni offerte o richieste dal Cliente sono appropriate. Tuttavia, nel caso in cui il Cliente è stato classificato come Cliente Professionale la Banca farà alcune presunzioni circa l’appropriatezza dei Servizi Amministrati forniti, ed avrà il diritto di presumere che il Cliente abbia le conoscenze e le esperienze necessarie nell’ambito dell’investimento in questione. Se il Cliente ritiene che non sia così, dovrà comunicarlo a Webank prima che abbia inizio l’erogazione dei Servizi Amministrati. Nel corso del rapporto, inoltre, il Cliente dovrà fornire tempestivamente alla Banca, attraverso il Sito o il canale di posta elettronica o di posta ordinaria, qualunque dato o informazione possa ragionevolmente dimostrare che tale supposizione di Webank debba essere cambiata.
3. Il Cliente prende atto che, qualora abbia scelto di non fornire a Webank le informazioni richieste circa la sua conoscenza ed esperienza, tale scelta impedisce a Webank di assegnargli un profilo e quindi di determinare se lo strumento o il prodotto finanziario, l'operazione o il servizio di investimento sia per lui appropriato. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che, qualora rifiuti di fornire le informazioni o qualora dichiari alla Banca di possedere un livello di conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari medio o basso non gli sarà consentita alcuna operatività su strumenti finanziari derivati, nonché operazioni in modalità marginata e in short overnight.
4. Nelle ipotesi in cui la Banca ritenga un’operazione disposta dal Cliente non appropriata per il Cliente medesimo, sulla base delle
informazioni acquisite dallo stesso al momento della conclusione del Contratto, ovvero comunicate dal Cliente anche in seguito, invierà allo stesso Cliente un’avvertenza in merito a tale situazione. Se il Cliente, pur essendo stato informato delle ragioni per le quali la Banca non ritiene appropriata l’operazione dallo stesso disposta, ritenga di voler comunque dar corso all’operazione, dovrà confermare alla Banca l’ordine impartito, facendo riferimento alle avvertenze ricevute.
5. Nell’ambito dei Servizi Amministrati, la Banca potrà comunicare al Cliente ricerche generalizzate e/o analisi emesse da Webank, o da altre società del gruppo cui la Banca appartiene e/o da terzi, fermo restando che, salvo esplicite indicazioni contrarie di Webank, siffatte comunicazioni non saranno da intendersi quali raccomandazioni personalizzate e non costituiranno una consulenza o un parere della Banca sul merito di una particolare operazione o strategia di investimento con riguardo al profilo del singolo Cliente.
6. La Banca non presta il servizio di consulenza. Qualora il servizio di consulenza in materia di investimenti fosse successivamente offerto dalla Banca ed Cliente volesse fruirne, dovrà farne separata richiesta scritta a Webank. Tuttavia, l’esistenza di un siffatto contratto di consulenza non determinerà l’obbligo della Banca di sostenere tutte le scelte di investimento del Cliente, il quale potrà avvalersi del servizio di consulenza solo entro i limiti e alle condizioni descritte nel relativo contratto; fuori da tali limiti, l’attività di Webank sarà espletata nell'ambito di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 6 - Mera esecuzione o trasmissione di ordini
1. Nel caso in cui i Servizi Amministrati si limitassero alla mera esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini, la Banca potrà procedere nell’esecuzione delle istruzioni del Cliente senza effettuare alcuna valutazione di appropriatezza, purché oggetto del suo investimento siano strumenti non complessi (tra cui, come meglio specificato dalla CONSOB, le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, talune obbligazioni, OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi).
Art. 7 - Esecuzione e trasmissione degli ordini
1. La Banca ha reso disponibile al Cliente un estratto della propria procedura interna riguardante la strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini della clientela (“Politica di Trasmissione e di Esecuzione”) in relazione alla quale il Cliente ha prestato il proprio consenso. In ogni caso, in forza della sottoscrizione del Modulo di Richiesta, nonché della relativa Informativa preliminare alla Clientela (che contiene la Politica di Trasmissione e di Esecuzione), riterremo che qualsiasi richiesta di eseguire un ordine sia fatta in conoscenza ed accettazione della nostra Politica di Trasmissione e di Esecuzione.
2. In ogni momento il Cliente può richiedere e comunque consultare sul Sito, la Politica di Trasmissione e di Esecuzione nella versione tempo per tempo vigente.
3. La Banca evade gli ordini del Cliente conformemente alla Politica di Trasmissione e di Esecuzione (e successive modifiche ed integrazioni).
4. Si evidenzia che, salve diverse disposizioni scritte del Cliente, l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto verrà intesa da Webank come generale ed esplicito consenso dello stesso Cliente all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
5. Webank esegue o trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti e/o al collocamento, previa verifica delle seguenti circostanze:
(i) il conto del Cliente non risulti privo dei margini di copertura previsti;
(ii) fermo restando quanto previsto in ordine allo Short Selling, la disponibilità di titoli in deposito amministrato attivato dal Cliente presso Webank sia sufficiente ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito;
(iii) non vi sia fondato motivo di ritenere che soggetti terzi non autorizzati abbiano la disponibilità del Sistema di Identificazione;
(iv) non siano presenti altre ragioni gravi e motivate per non dare corso all’ordine.
6. Verificandosi una delle circostanze sopa indicate, Webank si riserva la facoltà di rifiutare di dar corso all’ordine ricevuto, previa tempestiva comunicazione al Cliente.
7. La comunicazione del rifiuto da parte di Webank comporta la decadenza dell’ordine.
8. Benché la Banca eserciti ogni ragionevole cura nella scelta delle proprie controparti, agenti, sub-depositari, depositari e sistemi di compensazione, con la conclusione del presente Contratto il Cliente è consapevole che, eccettuate le società del gruppo cui Webank appartene che agissero in veste di agenti della Banca, tutte le operazioni o gli strumenti finanziari depositati presso terzi saranno a suo rischio e Webank non sarà responsabile per nessuna delle loro azioni o omissioni né per le eventuali perdite subite dal Cliente, applicandosi il principio di cui all'art. 1715 del Cod. Civ.
Art. 8 - Istruzioni specifiche
1. Il Cliente ha sempre facoltà di impartire alla Banca specifiche istruzioni per l’esecuzione degli ordini. In tal caso la Banca, ferme le necessarie valutazioni di appropriatezza, sarà tenuta ad eseguire l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. In relazione a tale evenienza, tuttavia, si avverte il Cliente che, sue istruzioni specifiche, possono pregiudicare le misure previste nella Politica di Trasmissione e di Esecuzione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Art. 9 - Ordini Condizionati – Stop Loss/Take Profit
1. Il Cliente, seguendo le istruzioni appositamente fornite in proposito, nonché le procedure descritte sul Sito, può disporre che l’ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario venga trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti all’avverarsi di una o più condizioni quali il raggiungimento da parte di tale strumento finanziario di un valore di mercato o di ulteriori
parametri determinati e specificati dal Cliente stesso al momento di immissione dell’ordine.
2. Qualora la condizione apposta non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l’ordine decadrà automaticamente.
Art. 10 - Gestione degli ordini
1. Webank applica misure tese ad assicurare la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
(i) verifica che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti di Webank in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
(iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Webank non potrà compensare ordini di segno opposto.
3. Si informa il Cliente che Xxxxxx ha facoltà di cumulare i suoi ordini con quelli della Banca o di altri Clienti, purché ciò non comporti probabilmente uno svantaggio per lo stesso o per qualunque altro Cliente. Tuttavia il Cliente, accettando le presenti Condizioni di Xxxxxxxxx accetta anche l'eventualità che i propri ordini vengano cumulati/aggregati; in tal modo il Cliente è conscio del fatto che ciò potrebbe, in alcuni casi, essere meno vantaggioso per lo stesso Cliente di quanto avrebbe potuto esserlo altrimenti.
4. La Banca informerà, non appena possibile, il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.
Art. 11 - Costi ed oneri dei Servizi Amministrati
1. Il Cliente è tenuto a pagare a Webank i costi e gli oneri indicati negli appositi allegati al Modulo di Richiesta nonché ogni altra eventuale spesa e/o onere fiscale sostenuto con riferimento alla prestazione del Servizio Webank.
2. Le spese di qualunque genere sostenute da Webank in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, saranno interamente a carico del Cliente, anche se tali spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
3. Webank è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul conto corrente di corrispondenza, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
4. Qualora il conto corrente di corrispondenza non presenti, per qualsiasi motivo, disponibilità sufficienti, il Cliente è tenuto a reintegrare immediatamente la liquidità necessaria.
Art. 12 - Crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed integralmente tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente contratto, Webank invierà un’apposita diffida per iscritto invitandolo a provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale lettera.
2. Qualora il Cliente non adempia, Webank può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma e 2756, secondo e terzo comma, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un quantitativo degli strumenti finanziari immessi/registrati nel deposito amministrato di pertinenza del Cliente correlato al credito vantato da Webank. Prima di realizzare tali strumenti finanziari, Webank avverte, comunque, il Cliente per iscritto del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa per il pagamento. Webank si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se Webank ha realizzato solo una parte degli strumenti finanziari, mantiene comunque alle stesse condizioni quelli rimanenti nel deposito amministrato.
Art. 13 - Rappresentanza
1. Nello svolgimento dei Servizi Amministrati la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente ad agire, a propria discrezione, in nome proprio e per conto dello stesso Cliente.
Art. 14 - Recesso e modifiche unilaterali
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre modifiche e/o adeguamenti e/o integrazioni (sia sfavorevoli, sia favorevoli al Cliente) alle norme generali e particolari ed alle autorizzazioni relative ai servizi di investimento e accessori disciplinati dalla presente Sezione.
2. Le proposte di modifica alle condizioni contrattuali dei servizi di investimento e accessori verranno effettuate dalla Banca in conformità con le previsioni della Sezione relativa al Deposito titoli in amministrazione. Quanto alle condizioni economiche dei servizi di investimento e accessori le relative proposte di modifica saranno validamente effettuate dalla Banca 15 giorni prima della data di efficacia delle stesse, mediante:
(i) pubblicazione: ad esempio sul Sito o nei locali della Banca aperti al pubblico, e
(ii) comunicazione diretta al singolo Cliente interessato su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: ad esempio su file PDF o e- mail.
3. L’applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, dalla data indicata nella suddetta comunicazione, sempre salvo il diniego scritto ovvero l’esercizio del recesso da parte del Cliente (senza spese, né penali).
4. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
5. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualunque momento. Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà
efficacia dal momento in cui la Banca riceverà tale comunicazione. Il recesso della Banca sarà esercitato mediante comunicazione scritta ed è efficace decorsi 10 giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione.
6. Alla data di efficacia del recesso, la Banca, provvederà a mettere a disposizione del Cliente - secondo le disposizioni dallo stesso impartite, e previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa in connessione ai servizi di investimento e accessori, spese ed oneri sostenuti - presso la propria sede ed entro gli stretti tempi tecnici necessari, il denaro e gli strumenti finanziari costituenti il patrimonio; salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso a tale data e salvo il compimento degli atti di gestione necessari per la conservazione del patrimonio. Qualora gli strumenti finanziari del Cliente fossero sub- depositati, l’obbligo della Banca, si intenderà assolto anche impartendo al sub-depositario l’ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
7. L’invio di titoli o assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
8. In caso di mancate istruzioni scritte del Cliente entro 30 giorni dal recesso, la Banca potrà liquidare il patrimonio per intero detenendolo per il ritiro da parte del Cliente. Ove le istruzioni del Cliente fossero di compensare in tutto o in parte i titoli facenti parte del patrimonio ad altro intermediario, ciò avverrà nel limite entro cui tale disposizione possa essere eseguita (es. per il caso di quote di fondi non trasferibili).
9. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto.
10. Il Cliente potrà chiedere in qualunque momento di ritirare tutti o una parte dei titoli, delle quote di fondi di investimento collettivi o degli altri beni depositati per suo conto, salva la facoltà della Banca di trattenerli per tutelare i propri diritti in relazione a qualsiasi obbligo presente o futuro che il Cliente potrà avere nei confronti della stessa Banca.
11. Si avvisa la Clientela che la liquidazione di portafogli di ampie dimensioni, o una liquidazione di determinati strumenti finanziari effettuata da più parti contemporaneamente, potrebbe influire negativamente sul prezzo che potrebbe ottenere nella vendita dei titoli o altri beni, soprattutto se la liquidità del mercato in questione fosse limitata. Data la loro natura, alcuni tipi di beni (come ad esempio i fondi di investimento che consentono la liquidazione solo in alcuni periodi), sono cedibili solamente in alcuni periodi ed in tal caso, la loro liquidazione dovrà essere rinviata fino al momento in cui non potranno essere venduti o ceduti.
12. Il recesso, ovvero, la richiesta di restituzione o trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente.
Art. 15 - Efficacia probatoria delle scritture e deposito della firma
1. Il Cliente prende atto che, tenuto conto della natura del Servizio Webank, la prova delle operazioni eseguite tramite il Sito, dei relativi accordi, nonché di ogni comunicazione effettuata nell’ambito dello stesso, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture contabili di Webank e/o tramite le registrazioni delle transazioni effettuate dal Cliente stesso su nastro magnetico o supporto informatico o equivalente.
2. Il Cliente deposita la propria firma con la sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 16 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto, ivi compreso l’esercizio del diritto di estinguerlo, sono impartite da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione di Webank anche nei confronti degli altri.
2. La facoltà di compiere operazioni separatamente comprende, inoltre, la facoltà, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., di impartire disposizioni concernenti strumenti finanziari nominativi intestati a ciascuno degli altri intestatari e, in particolare:
(i) di ritirare gli strumenti finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato;
(ii) di acquistare e/o di vendere gli strumenti finanziari ed i relativi diritti;
(iii) di esercitare i diritti di opzione;
(iv) di effettuare operazioni di riporto e/o prestito;
(v) di sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento a Webank della delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore di se stessa;
(vi) di effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari degli strumenti finanziari.
3. Webank deve pretendere il consenso di tutti i cointestatari per disporre del Deposito amministrato quando anche solo da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta, anche a mezzo e-mail, prima dell’esecuzione dell’ordine. L’opposizione comporta l’impossibilità per Webank di eseguire gli ordini del Cliente impartiti successivamente. L’opposizione non ha effetto nei confronti di Xxxxxx finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari a firme disgiunte del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare separatamente. Analogamente lo conservano gli eredi di tale intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace. Nei casi appena indicati, tuttavia, Xxxxxx deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi per disporre del Deposito amministrato, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione almeno con semplice comunicazione scritta inviata per posta ordinaria. L’opposizione comporta l’impossibilità per Webank di eseguire gli ordini impartiti successivamente.
5. La cointestazione del rapporto comporta l’apertura di un dossier cointestato a tutti i cointestatari nonché, per ragioni operative, di un sottoconto per ciascun cointestatario, fermi restando tra i medesimi cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato.
6. Il Cliente riconosce che non si tratta di comunione indivisa, e pertanto autorizza la Banca ad intestare i titoli nominativi in custodia a nome di tutti o anche solo di uno o più dei cointestatari, dipendendo tale formalità da processi operativi interni della stessa Banca, basati essenzialmente
sul cointestatario che dispone l’operazione nell’ambito dei Servizi Amministrati, processi che comunque non pregiudicano la facoltà del Cliente di comunicare alla Banca l'effettivo assetto di comproprietà del patrimonio in custodia, così da tenerne conto anche al fine della predetta modalità di intestazione dei titoli nominativi.
7. In assenza di specifiche istruzioni scritte del Cliente alla Banca, sarà onere dei cointestatari definire tra loro, e rendere opponibili a terzi, le rispettive quote di proprietà del patrimonio in custodia, con ogni più ampia manleva a favore della Banca.
8. Per chiarezza si rende noto al Cliente che, salvo diverse istruzioni scritte provenienti da tutti i cointestatari, ciascuno dei cointestatari potrà autonomamente impartire alla Banca disposizioni a valere sull’intero patrimonio in custodia a prescindere dalla intestazione formale dei titoli in custodia presso la Banca.
Art. 17 - Deposito/registrazione degli strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari oggetto dei Servizi Amministrati sono registrati nel Deposito di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali.
2. Le quote o azioni di O.I.C.R. sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti d’offerta. In ogni caso, Webank si riserva la facoltà di depositare/registrare le suddette quote o azioni nell’ambito del Deposito di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali.
Art. 18 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutte le somme liquide depositate sui conti correnti intestati al Cliente in essere presso Webank, nonché sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo del conto corrente di corrispondenza e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, finanziaria e/o di investimento quale, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di riporto e prestito titoli, operazioni in strumenti finanziari derivati e non, operazioni di intermediazione, ecc.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli, valori o liquidità o sulla loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca.
Art. 19 - Legge regolatrice
1. Il Contratto è regolato solo ed esclusivamente dalla legge italiana secondo la quale dovrà essere risolta ogni eventuale controversia tra le parti.
CAPO II
SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 1 - Caratteristiche dei Servizi
1. Nell’ambito delle diverse prestazioni dei Servizi Amministrati svolti da Webank, la Banca potrà eseguire gli ordini discrezionali del Cliente riguardanti l’acquisto, la vendita e/o la sottoscrizione di prodotti e strumenti finanziari.
2. La Banca presterà i propri servizi su istruzioni del Cliente che potranno essere eseguite in qualunque mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di esecuzione, a discrezione della Banca in conformità alla Politica di Trasmissione e di Esecuzione adottata. Il Cliente che usufruisce dei Servizi è consapevole che la suddetta operatività sui mercati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero sulle altre sedi di esecuzione può comportare il rischio che un’operazione venga rinviata o non effettuata per cause al di fuori del controllo della Banca.
3. Con la mediazione, la Banca ricerca controparti del Cliente per l’acquisto o la vendita degli strumenti finanziari indicati negli ordini del Cliente medesimo sia su mercati regolamentati - in conformità alle regole dei relativi mercati - sia fuori dagli stessi, in Italia e all’estero.
4. La Banca potrà anche porsi in contropartita del Cliente nella compravendita di detti strumenti (cosiddetta negoziazione in conto proprio). In particolare il Cliente accetta che eventuali propri ordini possano trovare esecuzione anche mediante contropartita diretta con la Banca la quale potrà agire come parte venditrice o parte acquirente ovvero, anche fuori mercato, come controparte nella pattuizione di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. E’ altresì ammessa la cosiddetta mediazione unilaterale su incarico del Cliente.
5. Nel caso del servizio di esecuzione di ordini la Banca applicherà al Cliente il prezzo ricevuto o pagato nell’esecuzione dell’operazione, maggiorato delle commissioni e delle spese; nella negoziazione in conto proprio la Banca comunicherà al Cliente all’atto della ricezione dell'ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o vendere gli strumenti finanziari di interesse del Cliente, senza poter applicare commissioni alla relativa operazione.
6. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini viene svolto dalla Banca in qualità di mandataria del Cliente, passando tempestivamente gli ordini stessi alla struttura di negoziazione interna o ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla esecuzione di ordini o al collocamento dei relativi prodotti o strumenti finanziari.
7. Nell’ambito del collocamento, la Banca può offrire al Cliente, strumenti finanziari da esso collocati in forza di accordi di varia natura (ad es. di distribuzione e/o di agenzia) con società prodotto (es. OICR) ed emittenti pubblici e privati.
Art. 2 - Partecipazioni rilevanti in emittenti quotati
1. Il Cliente è tenuto ad osservare in proprio le disposizioni di legge riguardanti le comunicazioni di superamento delle soglie di partecipazione rilevanti in emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
2. La Banca non può conoscere l’esistenza di pacchetti azionari di titolarità del Cliente in misura superiore a quanto risulta in custodia presso la stessa.
3. In ogni caso, salvo diverse indicazioni scritte del Cliente, la Banca assumerà che le operazioni del Cliente siano motivate da finalità di
mero investimento senza alcun obiettivo di assumere partecipazioni rilevanti ovvero di esercitare una qualsiasi influenza sulle assemblee degli emittenti i cui titoli siano oggetto dei Servizi Amministrati e/o del deposito amministrato di cui alla Sezione I.
Art. 3 - Operazioni di collocamento e di distribuzione e tipologia delle operazioni eseguibili su Fondi Comuni e SICAV
1. Nella prestazione del servizio di collocamento, Webank si attiene alle disposizioni impartite dall’offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e di riparto ed il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Con il presente Contratto, il Cliente conferisce procura speciale affinché, in suo nome e per suo conto, Webank sottoscriva la scheda di adesione relativa ad operazioni di Offerta Pubblica di Vendita, di Sottoscrizione, di Acquisto e/o di Scambio, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente stesso, seguendo le istruzioni operative dettate a questo scopo sul Sito.
3. Il prospetto informativo relativo alle operazioni appena indicate, verrà, ove prescritto dalla normativa vigente, preventivamente consegnato al Cliente o messo a disposizione del medesimo sul Sito in modo che possa essere trasferito su supporto duraturo.
4. Per ogni disposizione impartita, il Cliente deve dichiarare espressamente la volontà di eseguire l’operazione, confermando di aver ricevuto il relativo prospetto informativo.
5. Il Cliente è invitato a leggere attentamente il prospetto informativo prima di effettuare l’operazione in questione.
6. Con riferimento alle operazioni riferite a O.I.C.R. che prevedono l’intestazione cumulativa di quote ed azioni dello stesso O.I.C.R., il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce sin d’ora mandato a Webank, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., per eseguire per conto del Cliente, ma in nome proprio, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio (c.d. switch) di quote ed azioni, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente stesso. Nell’esecuzione del predetto mandato Webank è sin da ora autorizzata ad utilizzare imprese di investimento terze, banche o SGR incaricate, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti O.I.C.R., della relativa intestazione cumulativa ferma restando l'applicazione dell'art. 1715 c.c.
7. L’esecuzione degli ordini avverrà al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento od allo statuto dell’O.I.C.R.
8. Il Cliente potrà inoltrare gli ordini di sottoscrizione/rimborso/passaggio (c.d. switch) di quote ed azioni di O.I.C.R. (Fondi Comuni e Sicav) italiani ed esteri armonizzati ed autorizzati alla commercializzazione in Italia, offerti da Webank sul Sito con le limitazioni ivi rese note tempo per tempo e con le seguenti caratteristiche:
▪ sottoscrizioni in unica soluzione, con predeterminazione da parte del Cliente soltanto dell’importo da versare (venendo il numero delle quote automaticamente determinato in sede di esecuzione per effetto del prezzo fissato per lo stesso giorno dal soggetto competente);
▪ rimborsi con predeterminazione da parte del Cliente soltanto delle quote da rimborsare (venendo l’importo automaticamente determinato in sede di esecuzione per effetto del prezzo fissato per lo stesso giorno dal soggetto competente);
▪ switch, ciascuno dei quali soltanto tra due (e non più di due)
O.I.C.R. offerti per il tramite di uno stesso prospetto informativo.
Art. 4 - Modalità di conferimento e attestazione degli ordini
1. Gli ordini del Cliente potranno essere impartiti alla Banca tramite il Sito ovvero mediante altre modalità e tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca.
2. All’atto del ricevimento dell’ordine, Webank rilascia apposita attestazione telematica al Cliente con modalità tali da consentirne il trasferimento su supporto duraturo.
3. Alle condizioni previste nel presente contratto Webank si riserva il diritto di astenersi dall'eseguire o trasmettere l’ordine ricevuto, dandone immediata comunicazione al Cliente attraverso il Sito, tramite SMS ovvero tramite Phone Banking, nonché tramite una comunicazione a mezzo e-mail, con modalità tali da consentirne il trasferimento su supporto duraturo.
4. La Banca registrerà su supporto magnetico ovvero su altro supporto equivalente, gli ordini impartiti dal Cliente.
5. Gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente. In ogni caso, forma piena prova degli ordini conferiti, il rilascio di apposita attestazione contenente il nome del Cliente medesimo, l’ora e la data di ricevimento dell’ordine, gli elementi identificativi dell’ordine e le eventuali istruzioni dallo stesso conferite, ovvero l’evidenza elettronica, la registrazione su supporto magnetico o su altro supporto equivalente.
6. Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l’esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche in parte, dalla Banca.
7. E’ facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente stesso. Il rifiuto non necessita di motivazione da parte della Banca.
8. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela della propria clientela, di liimitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa sul Sito.
9. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora trasmesse ad altri intermediari ovvero eseguite, anche in parte, dalla Banca.
10. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del Contratto.
Art. 5 - Conferimento degli ordini a mezzo telefono
1. Il Cliente può impartire gli ordini ai sensi del presente Contratto, digitando l'apposito numero telefonico indicato sul Sito.
2. A tale fine Webank potrà avvalersi del call center di società terze anche non facenti parte del gruppo bancario di appartenenza.
3. Nel caso in cui il Cliente impartisca a Webank ordini per telefono, l’informativa in ordine alla eventuale non appropriatezza dell’operazione viene fornita telefonicamente.
4. Il Cliente prende atto ed autorizza che gli ordini telefonici e l’informativa resa ai sensi del precedente comma siano registrati su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Webank archivierà e custodirà presso di sé le registrazioni telefoniche così ottenute, anche per conto del Cliente, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Art. 6 - Esecuzione degli ordini su mercati esteri
1. Il Cliente prende atto che, qualora a seguito di sua specifica istruzione in tal senso a Webank ovvero nel rispetto della strategia di esecuzione degli ordini adottata dall’intermediario al quale Webank li ha trasmessi, gli ordini impartiti debbano essere eseguiti su un mercato o su un sistema multilaterale di negoziazione estero, il predetto intermediario si atterrà alle regole previste dalla normativa del mercato nel quale l’operazione viene eseguita.
CAPO III
RISCHI E RESPONSABILITA'
Art. 1 - Strumenti Finanziari Derivati
1. Il Cliente ha preso atto ed è consapevole del fatto che per gli investimenti concernenti contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse, valute e merci, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e merci, ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilabili e comunque aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) e di cui al comma 1-bis, lettera d) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
▪ il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
▪ l’investimento effettuato su tali strumenti/contratti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili;
▪ la Banca può dover versare, per conto dello stesso Cliente, margini di garanzia con le modalità e nei termini previsti nel precedente Capo per l’operazione disposta, e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari.
▪ simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale non possono essere considerate previsioni di rendimento effettivo futuro;
▪ mutamenti del tasso di cambio possono avere effetti negativi sul valore, sul prezzo e sul rendimento degli investimenti effettuati;
▪ gli andamenti passati non sono indicativi di risultati futuri ed i valori varieranno nel tempo. L’andamento storico di un Fondo Comune/SICAV non garantisce gli stessi risultati in futuro. Il valore del capitale, i prezzi delle quote/azioni e i rendimenti degli investimenti variano con il mutare delle condizioni di mercato. Al momento di farsi rimborsare le quote/azioni l’investimento può assumere un valore superiore o inferiore a quello originario;
▪ l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e, comunque, non preventivamente quantificabili.
Art. 2 - Strumenti Finanziari non quotati e a diffusione limitata
1. Il Cliente è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli strumenti finanziari non negoziati o non quotati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato gli investimenti in tali valori possono, tra l’altro, comportare:
▪ il rischio di non essere facilmente liquidabili;
▪ la carenza di informazioni che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
▪ l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili.
2. Per le operazioni di vendita allo scoperto relative a strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto ed è consapevole del fatto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.
Art. 3 - Attività di Trading "OnLine"
1. Anche sulla base delle specifiche avvertenze fornite nell'Informativa Preliminare, il Cliente è consapevole che la modalità di esecuzione dei Servizi Amministrati "online" può indurre l’investitore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday. Ciò può comportare per il Cliente un aumento sia del rischio di perdite del proprio capitale, sia del costo delle commissioni. In particolare, la modalità online scelta dal Cliente per svolgere attività di trading comporta di per se stessa i rischi tipici connessi agli strumenti di telecomunicazione e, date le sue peculiari caratteristiche, richiede una competenza specifica nell’ambito non solo dei mercati finanziari, dei titoli, delle strategie di trading, ma anche del funzionamento dei principali sistemi informatici ed informativi necessari per la connessione e l’interazione con un sito web. A questo proposito, il Cliente si fa carico della configurazione del proprio personal computer e di quanto necessario per accedere al Sito. E’ pertanto responsabilità del Cliente dotarsi di apparecchiature adeguate e conformarsi alle innovazioni tecnologiche.
Art. 4 - Investimenti con effetto leva
1. Xxxxxx ritiene doveroso avvertire sin d’ora il Cliente che l’effetto leva (anche quando disposta direttamente con la Banca) può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti, soprattutto qualora vengano
assunte posizioni consistenti facendo affidamento su una piccola somma di garanzia iniziale: come avviene, ad esempio, quando si tratta di contratti derivati ovvero operazioni short levereggiate con prestiti titoli o riporti.
Art. 5 - Servizi di Informazioni e dati
1. Il Cliente è a conoscenza del fatto che Xxxxxx rende disponibili nelle pagine del proprio Sito o tramite servizio SMS, nonché mediante gli ulteriori strumenti di comunicazione tempo per tempo adottati, informazioni e dati che, a sua volta, ottiene da terzi, sui quali non può esercitare alcun tipo di controllo. Resta, pertanto, inteso che il contenuto di tali informazioni e dati non deve essere considerato né esaustivo né completo o comunque corretto. Di conseguenza, il Cliente che intende fare affidamento sulle informazioni riportate nel Sito deve svolgere un’autonoma verifica della correttezza delle stesse.
Art. 6 - Altri fattori di rischio sui quali Webank non può esercitare alcun controllo
1. Inoltre, il Cliente riconosce che Webank non è in grado di garantire, in specifiche situazioni non dipendenti dalla propria volontà, il corretto adempimento del Servizio Webank. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, è possibile che:
- Webank possa ricevere da terzi dati ed indicazioni in merito al valore degli strumenti finanziari non corrette e/o non complete, con la conseguenza che l’ordine del Cliente potrebbe essere trasmesso all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti non tempestivamente e, con riferimento agli ordini condizionati, in un momento successivo od anteriore all’effettivo avverarsi della condizione;
▪ il tempo necessario per la verifica dei parametri impostati dal Cliente e la ritrasmissione dell’ordine all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti, non consenta che lo stesso venga inoltrato al mercato in tempo utile per essere accettato o che sia correttamente eseguito;
▪ in un periodo successivo all’inoltro dell’ordine, si verifichino eventi quali, ad esempio, la sospensione di un titolo dal mercato, il malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, l’erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano l’esecuzione dell’ordine e ciò, per quanto riguarda gli "ordini condizionati", pur in presenza del verificarsi della condizione apposta;
▪ in considerazione del particolare strumento utilizzato per l’inoltro degli ordini, per cause di forza maggiore, ad esempio, della sospensione, interruzione, guasto, mancanza di qualità del servizio telefonico, scioperi o, comunque, per cause estranee alla sfera di azione e di controllo di Webank, un ordine inoltrato non venga trasmesso all’intermediario autorizzato alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti e ciò nonostante la condizione eventualmente apposta all’ordine si sia verificata.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nel caso in cui, in seguito all’avverarsi di una delle circostanze sopra descritte, non sia possibile eseguire un ordine, sarà cura di Webank provvedere a comunicarlo tempestivamente al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 7 - Limitazione di responsabilità di Webank
1. Il Cliente, anche sulla base di quanto contenuto nel presente Capo e nell’Informativa preliminare alla Clientela, prende atto che in nessun caso l’attività di cui al Contratto comporta una garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
2. Webank non risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni della funzionalità del Sito e/o del Servizio Webank, dipendenti da cause di forza maggiore o, comunque, da eventi non imputabili alla stessa o che la stessa non possa ragionevolmente prevedere quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea; interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti elettrici, telefonici o elettronici; controversie sindacali, scioperi o qualsiasi altro inconveniente di carattere tecnico e non, che non rientri sotto il suo controllo.
3. Webank non è responsabile per disguidi che possano intervenire nella trasmissione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o, comunque, a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e risolvere, come appena indicate: pertanto Webank non sarà responsabile di ogni eventuale danno, diretto od indiretto, derivante da una intempestiva trasmissione degli ordini o delle disposizioni in genere.
4. Webank non sarà ritenuta responsabile qualora, in un periodo successivo all’inoltro dell’ordine da parte del Cliente, si verifichino eventi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sospensione di un titolo dal mercato, malfunzionamento dei sistemi del mercato stesso, erronea od incompleta trasmissione degli ordini da parte degli intermediari autorizzati alla negoziazione, che non permettano la corretta esecuzione dell’ordine.
5. Qualunque limitazione di responsabilità prevista a favore di Xxxxxx non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
CAPO IV INFORMAZIONI E RENDICONTAZIONI
Art. 1 - Informazioni sugli ordini
1. Webank invia al Cliente il rendiconto dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. Per ogni operazione eseguita, Webank invia al Cliente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione, mediante comunicazione telematica trasferibile su supporto duraturo, conferma dell’esecuzione dell’ordine trasmesso.
3. Nel caso in cui Xxxxxx debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, la comunicazione di cui al precedente comma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, Webank è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
4. In caso di collocamento, l'avviso sarà inviato al Cliente, con le modalità indicate al comma 2, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento stesso.
5. L’avviso di conferma potrà anche essere redatto dalla Banca utilizzando codici standard per ciascuna informazione. In tal caso il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca una spiegazione in merito ai codici utilizzati.
6. Nel caso in cui l’ordine è eseguito in tranche, Webank può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche ovvero al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca il prezzo di ciascuna tranche.
7. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca ha facoltà di inviare al Cliente le informazioni sugli ordini, con cadenza semestrale, al posto dell’avviso di conferma.
8. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto O.I.C.R. di diritto estero, la lettera di conferma sarà inviata dal soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità e i tempi indicati nei documenti di offerta.
9. A richiesta del Cliente, Xxxxxx fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
10. Giornalmente sarà resa disponibile al Cliente sul Sito la situazione aggiornata in tempo reale degli strumenti finanziari e della liquidità in deposito, in modo tale che le informazioni sulla posizione del Cliente possano essere trasferite in qualsiasi momento su supporto duraturo.
11. Si avverte il Cliente che la Banca si aspetta di ricevere dal Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito al rendiconto e agli avvisi entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto di farlo concorrere ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, del Codice Civile per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Art. 2 - Invio di comunicazioni
1. Il Cliente prende atto e accetta che l’invio delle comunicazioni da parte di Webank è effettuato al Cliente medesimo con pieno effetto e validità anche mediante tecniche di comunicazione a distanza su supporto durevole (ad es. PDF o e-mail). In particolare, le comunicazioni potranno essere inviate dalla Banca presso la casella privata sul Sito (in caso di attivazione del servizio "Estratto conto e contabili"), al recapito corrispondenza, ovvero ancora all'indirizzo e-mail indicati nel Modulo di Richiesta. Per le notifiche giudiziarie, tuttavia, resta valido l’indirizzo di residenza del Cliente.
2. Le comunicazioni a Webank possono essere effettuate in via telematica all’indirizzo indicato sul Sito o, ove espressamente previsto nel Contratto, per iscritto su supporto cartaceo alla sede sociale di Webank indicata sul Sito.
Art. 3 - Comunicazioni inerenti le posizioni aperte scoperte
1. Nell’ipotesi in cui i Servizi Amministrati includano una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, la Banca avrà cura di comunicare al Cliente eventuali perdite che superino la soglia convenuta nel Modulo di Richiesta tra la stessa Banca e il Cliente.
2. La comunicazione è effettuata, in forma telematica, con modalità tale da consentirne il trasferimento su supporto duraturo, entro i termini di legge.
CAPO V
OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI, SHORT SELLING, E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SU CONTRATTI DI BORSA
Art. 1 - Margini di garanzia e sottoconto tecnico
1. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire un sottoconto tecnico di pertinenza del Cliente collegato al conto corrente di corrispondenza e destinato esclusivamente alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (di seguito il “Sottoconto Tecnico”).
2. Il Sottoconto Tecnico aperto dalla Banca non è soggetto all'imposta di bollo. Webank fornisce al Cliente le informazioni in merito alla movimentazione del Sottoconto Tecnico nell'ambito della rendicontazione del conto corrente.
3. Il Sottoconto Tecnico consente al Cliente unicamente di costituire margini di garanzia mediante operazioni di giroconto a valere sul conto corrente di corrispondenza.
4. La liquidità disponibile sul Sottoconto Tecnico non costituisce provvista per il pagamento di eventuali assegni tratti dal Cliente.
5. Il Cliente espressamente riconosce ed accetta che non gli spetterà alcun interesse sulle somme versate sul Sottoconto Tecnico.
6. Tutte le somme versate sul Sottoconto Tecnico, nonché quelle ulteriori destinate al regolamento dei margini di garanzia saranno indisponibili per il Cliente per tutta la durata delle operazioni cui le stesse si riferiscono.
7. Il Cliente, con riferimento alle somme da questi dovute alla Banca in funzione delle operazioni, o che comunque la Banca sarà tenuta a versare a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento per l’esecuzione delle operazioni stesse, autorizza espressamente la Banca (i) ad addebitare per il relativo controvalore il Sottoconto Tecnico e, in caso di incapienza di quest'ultimo, il conto corrente di corrispondenza, nonché (ii) a costituire in pegno e/o a ritenere in garanzia, a favore della stessa Banca, i crediti ed i diritti derivanti dal Sottoconto Tecnico e/o dai conti del Cliente e/o gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente colà depositati.
8. Il Cliente dovrà versare sul Sottoconto Tecnico l’importo richiesto dalla Banca che dovrà essere disponibile sul Sottoconto Tecnico al momento dell'ordine. Il Cliente, inoltre, dovrà versare sul Sottoconto Tecnico gli ulteriori importi che, nell’esecuzione delle operazioni dallo stesso disposte, la Banca richiederà successivamente a titolo di margine di variazione.
9. Gli importi richiesti dalla Banca a titolo di margine potranno eccedere quelli richiesti dai regolamenti dei mercati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui gli strumenti finanziari vengono trattati.
10. I margini verranno restituiti al momento della chiusura dell’operazione in relazione alla quale lo stesso margine era stato versato. Il margine sarà riaccreditato al netto di ogni e qualsiasi variazione ed utilizzo che possa verificarsi durante l’esistenza della specifica operazione, ed al netto di eventuali spese e/o commissioni, anche di terzi, per l’esecuzione dell’operazione medesima.
11. La Banca potrà non eseguire un ordine qualora le somme accantonate per margini di garanzia non siano ritenute sufficienti, fermo restando il diritto della Banca di rifiutare comunque, anche senza motivazione, l’esecuzione delle operazioni disposte dal Cliente.
12. La Banca ha facoltà di liquidare immediatamente le posizioni aperte, dandone immediata comunicazione al Cliente in via telematica su supporto duraturo, qualora il margine iniziale e/o il margine di variazione non trovino capienza nelle disponibilità di cui al Sottoconto Tecnico e/o del conto corrente di corrispondenza, ed il Cliente non provveda ai versamenti integrativi necessari entro 48 ore, ovvero nel minor termine richiesto dal mercato. Resta inteso che, a maggior garanzia della Banca in caso di mancato versamento dei margini, il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a procedere alla compensazione di ogni saldo disponibile su qualsiasi conto che il medesimo Cliente intrattenga con la Banca; allo stesso fine di garanzia, gli strumenti finanziari eventualmente rivenienti dalle operazioni, potranno essere ritenuti in garanzia dalla Banca.
Art. 2 - Chiusura delle posizioni
1. In tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati e di finanziamento su contratti di borsa (ad es. riporto e prestito titoli), la Banca si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento, anche in giornata, la posizione del Cliente.
2. La Banca si riserva, inoltre, il diritto di sospendere i servizi oggetto del Contratto, richiedendo al Cliente l’effettuazione dell’operazione di copertura della posizione, al ricorrere di una giusta causa, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno delle garanzie patrimoniali del Cliente e/o al verificarsi di altri eventi pregiudizievoli riguardanti il Cliente (es. protesti) .
3. Nel caso in cui il valore della posizione con effetto leva aperta dal Cliente, diminuisca in misura superiore alla percentuale tempo per tempo indicata sul Sito degli importi accantonati a titolo di garanzia, Webank provvederà a chiudere automaticamente la posizione del Cliente, salvo diverse comunicazioni tempo per tempo presenti sul Sito, resta comunque convenuto che, al fine di consentire la "chiusura" automatica della posizione aperta dal Cliente, con la presente il Cliente conferisce ad Webank mandato irrevocabile, anche nell'interesse di quest'ultima, alla chiusura della posizione aperta per conto del Cliente. In ogni caso in cui non sia possibile provvedere alla chiusura automatica della posizione” Webank si riserva la facoltà di portare le posizioni alla giornata borsistica successiva. In tal caso Webank addebiterà sul conto del Cliente i margini giornalmente richiesti dalla Banca e indicati tempo per tempo sul Sito e qualora la liquidità non sia capiente provvederà alla chiusura della posizione entro la giornata borsistica successiva.
In tutte le ipotesi in cui Webank provveda autonomamente a “chiudere” la posizione del Cliente, questa addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
Alla "chiusura" della posizione Webank tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione di cui al presente Contratto, la somma vincolata a garanzia riconoscendo i rimanenti importi al Cliente.
Fermo restando quanto sopra, Webank si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento la posizione del Cliente quando se ne manifesti la necessità in considerazione di particolari esigenze organizzative e gestionali.
Art. 3 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati italiani diversi dalle opzioni su azioni
1. Il Cliente può conferire a Webank ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, rispettando le disposizioni contenute nel presente Contratto e/o, tempo per tempo, presenti sul Sito e comunque nell’ambito degli strumenti e dei mercati indicati nell’apposito Allegato al Modulo di Richiesta. Il Cliente dà atto di essere stato informato, anche tramite il Sito, circa la normativa regolante l’operatività dei singoli strumenti finanziari previsti dal predetto Allegato.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che Webank, nel caso di strumenti finanziari derivati che prevedano la consegna di strumenti finanziari, possa anticipare la chiusura delle negoziazioni secondo quanto previsto sul Sito. A tal fine il Cliente prende atto ed accetta che in tali casi Webank proceda - anche indipendentemente da quanto previsto dalle regole dei mercati di negoziazione - alla chiusura delle posizioni ancora aperte al momento dello scadere del termine come sopra indicato, rimanendo esclusa la possibilità di procedere alla consegna e/o al ritiro delle attività sottostanti.
4. I termini, gli orari e le modalità per l’esercizio o per l’eventuale abbandono delle opzioni devono consentire a Webank di rispettare quelli stabiliti dagli organismi di liquidazione e di compensazione di volta in volta competenti.
Art. 4 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati italiani: opzioni su azioni
1. Qualora gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo siano rappresentati da opzioni su azioni, oltre a trovare applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo in quanto non derogate da quelle previste nel presente articolo si applicano le disposizioni specifiche contenute nei successivi paragrafi.
2. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto opzioni su azioni che prevedano la consegna dell’attività sottostante, il Cliente prende atto ed accetta che, indipendentemente da quale intestatario abbia posto in essere l’operazione, Webank avrà la facoltà di prelevare gli strumenti finanziari da consegnare tra quelli intestati al primo intestatario indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx; nel caso in cui il primo intestatario non abbia strumenti finanziari per ammontare sufficiente, saranno utilizzati quelli del secondo intestatario e così di seguito fino al raggiungimento dell’ammontare dovuto.
Qualora ciononostante gli strumenti non fossero sufficienti, il Cliente autorizza Webank ad inoltrare un ordine di acquisto (per l’intero quantitativo) per conto del Cliente stesso. In questo caso, Webank addebiterà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato sul Sito.
3. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto opzioni su azioni che prevedano il ritiro dell’attività sottostante, gli strumenti finanziari ritirati saranno intestati esclusivamente al primo intestatario indicato nel Modulo di Richiesta. Qualora il Cliente non abbia la corrispondente liquidità, il Cliente autorizza Webank ad inoltrare per conto del Cliente stesso un ordine di vendita (per l’intero quantitativo) del sottostante. In questo caso, Webank applicherà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato su Xxxx.
Xxxxxx tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione, il ricavato della vendita dello strumento finanziario ed eventualmente la somma vincolata a garanzia, riconoscendo i rimanenti importi al Cliente.
4. Il Cliente prende atto e accetta che non è possibile effettuare l’esercizio per eccezione.
Art. 5 - Operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati esteri
1. Il Cliente può conferire a Webank ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati negoziati su mercati esteri.
2. Gli ordini potranno riguardare solo i mercati, gli strumenti e le scadenze specificamente e tempo per tempo indicati sul Sito. Le modalità, i tempi e i requisiti per l’accesso all’operatività di cui al presente articolo e i margini richiesti sono tempo per tempo indicati sul Sito.
3. Gli ordini saranno assoggettati alle normative vigenti in relazione ai mercati sui quali debbono essere eseguiti. Il Cliente si impegna a informarsi specificamente sulla normativa e sull’operatività dei mercati esteri e sugli specifici strumenti finanziari per i quali intenda impartire gli ordini, nonché a consultare previamente la documentazione messa a sua disposizione a tal fine da Webank sul Sito.
4. L’operatività su strumenti denominati in valuta diversa dall’Euro verrà regolata nei confronti del Cliente al tasso di cambio di volta in volta comunicato sul Sito e/o sulla piattaforma T3.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 3.
6. Gli orari all’interno dei quali è tempo per tempo disponibile l’operatività di cui al presente articolo sono indicati sul Sito. Con i medesimi strumenti sono indicati gli orari nei quali è disponibile il Phone Banking di Webank e sono conseguentemente attive le procedure che prevedono la possibilità di comunicazioni telefoniche.
7. Il Cliente prende espressamente atto che tali orari possono non coincidere con gli orari di apertura/chiusura dei mercati sui quali sono trattati gli strumenti derivati oggetto del Contratto.
8. Il Cliente dà atto di essere a conoscenza del fatto che taluni strumenti finanziari derivati negoziati su mercati esteri (ed, in particolare, gli strumenti finanziari derivati aventi come attività sottostante delle merci) sono trattati in mercati “gridati” ovvero in mercati nei quali le negoziazioni avvengono con l’intervento di un “trader” e non con strumenti elettronici. In conseguenza di ciò - in tali casi - non è garantita l’esecuzione immediata di un ordine, né possono essere garantite l’esecuzione dell’ordine al prezzo esposto nel book di negoziazione né la tempestiva cancellazione/modifica degli ordini precedentemente immessi; fino al regolamento dell’operazione non si ha certezza sull’eseguito.
9. Il Cliente prende atto e accetta che Webank, nel caso di strumenti finanziari derivati che prevedano la consegna di merce, titoli o divise, possa anticipare la chiusura delle negoziazioni secondo quanto previsto sul Sito e che, indipendentemente da quanto previsto dalle regole di negoziazione, proceda alla chiusura delle posizioni prima che sorga il diritto alla consegna di tali merci, titoli o divise.
Art. 6 - Operazioni di Short Selling
1. Alle condizioni previste nel presente contratto, il Cliente può, selezionando il servizio di Short Selling, vendere strumenti finanziari secondo le specifiche istruzioni di seguito riportate e/o, tempo per tempo, presenti sul Sito. Lo Short Selling può essere utilizzato unicamente con riferimento ai mercati, ai segmenti di mercato ed agli strumenti finanziari di volta in volta indicati nel Sito.
2. Lo Short Selling consente di trasmettere a Webank un ordine di vendita di uno specifico strumento finanziario, pur non avendone la disponibilità, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione, acquistando il titolo venduto
(i) entro la chiusura della giornata borsistica in cui ha inoltrato l’ordine di vendita (c.d. Short Selling Intraday), oppure
(ii) in qualunque momento successivo (c.d. Short Selling Overnight). Al momento della trasmissione dell’ordine, il Cliente può scegliere di utilizzare lo Short Selling in modalità Intraday o Overnight.
3. Qualora il Cliente decida di utilizzare lo Short Selling Intraday, Webank trasferirà dal conto corrente di corrispondenza del Cliente ad un proprio specifico conto, un importo corrispondente ad una percentuale del controvalore di vendita dello strumento finanziario in questione, individuato tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a “chiudere” la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito Webank provvederà a “chiudere” autonomamente tale posizione inoltrando l’ordine di acquisto per conto del Cliente. In questo caso, Webank applicherà al Cliente l'importo tempo per tempo indicato sul Sito.
4. Qualora il Cliente opti, invece, per la modalità Overnight, Webank trasferirà automaticamente dal conto corrente di corrispondenza del Cliente ad un ad un proprio specifico conto un importo corrispondente al controvalore di vendita dello strumento finanziario in questione oltre ad una somma pari ad una determinata percentuale dello stesso, individuata tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Questo importo verrà adeguato giornalmente in relazione all’andamento dello strumento finanziario secondo le modalità indicate tempo per tempo sul
Sito. Sugli importi appena indicati non maturerà alcun interesse. Al fine di consentire al Cliente di mantenere la propria posizione overnight, Webank presterà lo strumento finanziario venduto applicando una commissione indicata tempo per tempo sul Sito. Tale prestito avrà una durata giornaliera e sarà rinnovato quotidianamente da Webank sulla base della propria disponibilità sino a che il Cliente non provveda a chiudere la propria posizione, acquistando tale strumento finanziario.
Fermo restando quanto sopra, Webank si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento la posizione del Cliente quando se ne manifesti la necessità in considerazione di particolari esigenze organizzative e gestionali o avvengano operazioni societarie o altri avvenimenti atti ad alterare la quotazione dello strumento finanziario.
La Banca si riserva, inoltre, il diritto di sospendere i servizi oggetto delle presenti disposizioni del Contratto, richiedendo al Cliente l’effettuazione dell’operazione di copertura della posizione (acquisto), al ricorrere di una giusta causa, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno delle garanzie patrimoniali del Cliente.
Nel caso in cui il valore dello strumento finanziario che il Cliente deve acquistare per chiudere la propria posizione aumenti in misura superiore agli importi accantonati a titolo di garanzia e non vi sia ulteriore liquidità sul conto corrente di corrispondenza, la posizione del Cliente verrà chiusa.
In tutte le ipotesi in cui Webank debba provvedere autonomamente a “chiudere” la posizione del Cliente, addebiterà a quest’ultimo lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
5. Nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari oggetto di prestito ai sensi del precedente paragrafo 4 siano emessi da società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi, questi ultimi (al lordo) spetteranno all’acquirente. A Webank spetteranno gli importi sostitutivi dei dividendi al netto della ritenuta di cui agli artt. 27 e 27 ter DPR n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni. Quando il Cliente pone fine al prestito chiudendo la propria posizione, deve trasferire a Webank lo strumento finanziario ricevuto in prestito ricevendo, al contempo, la somma che era stata trasferita a titolo di garanzia decurtata degli importi utilizzati per acquistare lo strumento finanziario.
6. Il Cliente che ha in essere una posizione Short in modalità Intraday, entro la fine della giornata di borsa, può richiedere alla Banca di mantenere aperta la propria posizione oltre la giornata trasformando la posizione in "overnight". La funzione che consente, in relazione ad una posizione Short, la modifica dalla modalità Intraday in una posizione Overnight è definita “Carry”.
7. La funzionalità “Carry” di cui al precedente comma non sarà consentita qualora vi siano degli ordini pendenti di acquisto sullo stesso strumento, o ci siano posizioni “lunghe” nel portafoglio del Cliente.
Art. 7 - Concessione di finanziamenti
1. Previa valutazione discrezionale ed a seguito di apposita istruttoria, la Banca è disponibile a concedere al Cliente finanziamenti per consentire di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Tale servizio accessorio è regolato nel Modulo di Richiesta o in un separato accordo tra la Banca ed il Cliente, nonchè dai successivi articoli della presente Sezione delle Condizioni Generali.
2. Le condizioni economiche del servizio di finanziamento e/o delle singole operazioni di finanziamento saranno comunque definite con il Cliente prima di procedere nelle relative operazioni.
Art. 8 - Operazioni di Riporto Titoli
Premesso che:
▪ il Cliente può richiedere un affidamento alla Banca che può accogliere tale richiesta esclusivamente per operazioni su strumenti finanziari;
▪ nell'ipotesi in cui il Cliente non fornisca la provvista necessaria, secondo quanto convenuto, la Banca dovrà accendere un finanziamento per far fronte agli impegni assunti con le controparti dando a riporto gli strumenti finanziari in deposito sul conto del Cliente;
▪ detto finanziamento verrà erogato alle condizioni generali sotto specificate, fermo restando che il Cliente viene avvisato del fatto che il riporto determina una leva finanziaria pari ad 1.
Tutto ciò premesso, il Cliente, aderendo alle presenti disposizioni del Contratto, chiede alla Banca la prestazione in proprio favore di un servizio di riporto titoli finalizzato all’acquisizione, a titolo di provvista, di strumenti finanziari contro pagamento di un interesse. Tale servizio, atteso il dettato normativo, come di volta in volta integrato e modificato, sarà destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
Il Cliente dichiara di accettare quanto segue:
1. L’operazione di riporto comporta il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari ad altro soggetto abilitato che la Banca utilizzerà per il perfezionamento dell’operazione obbligandosi a ritrasferire uguale quantità di titoli della stessa specie al Cliente alla scadenza dell’operazione.
Ogni operazione di riporto avrà la durata massima di 30 giorni e sarà regolata oltre che dal presente Capo, dal singolo contratto di volta in volta attivato sul Sito con il Cliente.
2. Contestualmente all’acquisizione degli strumenti finanziari da parte della Banca, questi accrediterà sull'apposito conto indicato dalla Banca stessa la somma disponibile. Tale importo verrà calcolato sulla base del prezzo di riferimento degli strumenti finanziari nel giorno dell’inizio dell’operazione applicando uno scarto di garanzia, per i titoli azionari.
3. II costo dell’operazione sarà pari ad una commissione fissa che la Banca indicherà nel contratto di accensione del riporto, oltre agli interessi sul finanziamento che non potranno essere superiori al tasso praticato dal soggetto abilitato a cui la Banca darà a riporto i titoli. Saranno inoltre a carico del Cliente eventuali altre commissioni e spese nonché imposte e tasse connesse all’operazione.
4. II Cliente riconoscerà alla Banca gli interessi dovuti ed il rimborso di oneri e spese al termine dell’operazione.
5. I diritti accessori inerenti i titoli dati a riporto, fatta eccezione per il
diritto di voto, spetteranno al Cliente ai sensi dell’art. 1550 Codice Civile; eventuali dividendi, interessi o altri diritti incassati dalla Banca saranno riconosciuti al Cliente al termine dell’operazione.
6. Nel caso in cui debba essere esercitato durante il periodo di vigenza dell’operazione un diritto di opzione, il Cliente dovrà fornire alla Banca le necessarie istruzioni nonché gli eventuali fondi necessari; contestualmente la Banca curerà la vendita dei diritti per conto del Cliente.
7. Alla scadenza dell’operazione il Cliente accrediterà alla Banca l’importo ricevuto quale finanziamento maggiorato degli interessi dovuti nonché del rimborso di ogni onere e spesa connesso all’operazione; contestualmente la Banca trasferirà al Cliente la proprietà della quantità di strumenti finanziari dallo stesso presi a prestito.
8. la Banca invierà al Cliente una comunicazione contenente i dati delle singole operazioni concluse ed un estratto conto dei finanziamenti concessi redatto ai sensi della normativa vigente. In alternativa la Banca potrà comunicare al Cliente le predette informazioni nell’ambito della rendicontazione periodica relativa ai Servizi di Amministrati; detto invio non verrà effettuato se nel corso del mese di riferimento non saranno state poste in essere o estinte operazioni di finanziamento.
Art. 9 - Operazioni di Prestito Titoli (da parte del Cliente)
9.1 - Oggetto
9.1.1 Il Cliente può richiedere a Webank di stipulare contratti di prestito di strumenti finanziari nei limiti della Giacenza, come in prosieguo definita.
9.1.2 Il Cliente può avvalersi di Webank nei singoli contratti di prestito di strumenti finanziari per finalità di finanziamento in relazione all'attività in titoli. La Banca non è obbligata a contrarre ed è sempre autorizzata dal Cliente ad operare anche in nome e nell'interesse proprio (di Webank) e/o di terzi.
9.1.3 Webank può anche agire, sempre al fine di procurare un finanziamento su contratti di borsa e non come negoziatrice, come mandataria del Cliente concludendo con terzi le operazioni di prestito richieste e/o necessarie per l'esecuzione dell'incarico, fermo restando che Webank non assume alcuna responsabilità in relazione alla solvibilità dei terzi (Xxxxxxxxx o prenditori) con cui contrae ovvero della loro eventuale insolvenza e/o inadempimento, e ciò ai sensi dell'art. 1715 c.c.
9.1.4 Le Parti pattuiscono espressamente che al presente mandato ed alle singole operazioni di prestito non si applicano gli articoli 1467 e 1933 del Cod. Civ. (eccessiva onerosità sopravvenuta ed eccezione di gioco e scommessa).
9.2 - Definizioni e disposizioni preliminari
9.2.1 Nel prosieguo si intende:
▪ per Conferma di Prestito: la conferma dell’operazione conclusa tra Webank e il Cliente, resa disponibile tramite rete internet (su supporto informatico duraturo, in modo che possa essere stampata in qualsiasi momento dal Cliente medesimo) e rappresentato in una nota contenente la specie e la quantità di strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, la data dell’operazione, la remunerazione spettante al Cliente;
▪ per Deposito Amministrato: il deposito amministrato aperto a nome del Cliente di cui alla Sezione I delle presenti Condizioni Generali;
▪ per Giacenza: l’insieme degli strumenti finanziari immessi/registrati a credito del Deposito Amministrato, al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito;
▪ per Giorno Lavorativo: ogni giorno di borsa aperta relativo a ciascun mercato regolamentato.
▪ per Mutuante: il Cliente;
▪ per Mutuatario: Webank o, a seconda del caso, il terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari;
▪ per Parti: Webank e il Cliente;
▪ per Prezzo di Riferimento: il prezzo di uno strumento finanziario, così come definito dalle società che organizzano e gestiscono i mercati regolamentati e riportato nei listini ufficiali di borsa;
▪ per Recall: il diritto riconosciuto al Cliente di chiedere a Xxxxxx, in ogni momento, la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, oggetto del prestito;
▪ per Valore di Mercato: il Prezzo di Riferimento degli strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato;
9.2.2 Per tutto quanto non espressamente definito, valgono le definizioni contenute nel Contratto.
9.3 - Modalità di esecuzione dell'incarico
9.3.1 Webank ha piena discrezionalità ed autonomia nell’effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e conseguentemente essa può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito a termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.
9.3.2 Webank può compiere tutti gli atti relativi alle operazioni in discorso ed ha piena facoltà, in ogni caso, di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare.
9.3.3 Webank non garantisce il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione del presente contratto.
9.4 - Oggetto e durata dei singoli prestiti
9.4.1 Ogni operazione di prestito avrà durata non superiore a 1 giorno lavorativo.
9.4.2 Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli strumenti finanziari e s’intenderà conclusa alla data del prelievo da parte di Webank ed al trasferimento degli strumenti finanziari dal Deposito Amministrato al deposito amministrato del
Mutuatario. Entro la fine del giorno lavorativo di effettuazione del prestito, Xxxxxx metterà a disposizione del Cliente, per via telematica, la Conferma di Prestito.
9.4.3 Webank potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari di società che abbiano deliberato lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, Webank effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo del dividendo al netto della ritenuta di cui agli artt. 27 e 27-ter DPR n. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni.
9.4.4 Webank non potrà prendere a prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare a Consob variazioni nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.
9.5 - Consegna degli strumenti finanziari
9.5.1 Il Cliente autorizza Webank a trasferire gli strumenti finanziari dal proprio Deposito Amministrato a far tempo dalla data di decorrenza che sarà indicata nella Conferma di Prestito.
9.5.2 Il Cliente autorizza Webank a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento dei titoli stessi.
9.6 - Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e diritti inerenti agli strumenti finanziari
9.6.1 Per effetto di ciascuna operazione di prestito, gli strumenti finanziari oggetto del contratto passeranno in proprietà del Mutuatario, ai sensi dell’art. 1814 cod. civ.
9.6.2 Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l’intera durata del prestito, al Mutuatario.
9.6.3 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute da Webank al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti al netto delle ritenute con accredito sul conto aperto a nome del Cliente in relazione al Contratto.
9.7 - Remunerazione
9.7.1 Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, pari alla fee che sarà indicata di volta in volta nella Conferma di Prestito, da calcolarsi su base annua con riferimento al Valore di Mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna dei medesimi.
9.7.2 Webank effettuerà la ritenuta nella misura prevista dall’art. 26, comma 3-bis, DPR n. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di sostituto d’imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.
9.7.3 Tale remunerazione sarà corrisposta alla scadenza di ogni mese solare sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni per tempo comunicate nelle conferme di prestito.
9.7.4 Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 9.4.3 e 9.6.3 non costituiscono remunerazione.
9.7.5 Per ogni operazione di prestito conclusa da Webank in esecuzione del presente contratto non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione.
9.8 - Operazioni concluse da Webank in conflitto di interesse
9.8.1 Webank è altresì fin d’ora autorizzata, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ. a concludere le operazioni di prestito di strumenti finanziari oggetto del presente mandato sia con se stessa, sia con controparti per le quali la medesima agisca in veste di mandataria, sia con società del medesimo gruppo bancario o con le quali siano in rapporto di affari.
9.9 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e Recall
9.9.1 Webank si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
9.9.2 Le parti pattuiscono che, in tutti i casi in cui la restituzione dei titoli presi a prestito sia divenuta impossibile o anche solo difficile per causa non imputabile a Webank (a titolo esemplificativo e non esaustivo a causa dello scarso flottante dello strumento sul mercato), la Banca sarà liberata dalle proprie obbligazioni corrispondendo al Cliente un importo in denaro al posto degli strumenti finanziari. Detto importo sarà pari al Valore di Mercato dei titoli alla data prevista per la restituzione (anche se richiesta dal Cliente in forza dell'esercizio del diritto di Recall). Se la determinazione del controvalore a tale data è impossibile o anche solo difficoltosa si farà riferimento al Valore di Mercato dei titoli al valore di presumibile realizzo secondo fonti di mercato comunemente utilizzate. Al riguardo, resta tuttavia inteso che tale valore di presumibile realizzo sarà quello che la Banca realizzerebbe in proprio vendendo i relativi strumenti finanziari a terzi, e non il mero valore teorico degli stessi, in quanto la Banca non partecipa alle presenti operazioni di prestito con finalità speculativa di trading, trattandosi di mere operazioni di finanziamento su contratti di borsa.
9.9.3 Webank riconosce espressamente il diritto di Recall del Cliente, che potrà essere esercitato, per ogni singola operazione di prestito, su tutti o parte degli strumenti finanziari mediante comunicazione inviata per via telematica direttamente sul Sito. Resta salvo quanto previsto dal precedente comma 9.9.2.
9.9.4 In relazione alla durata giornaliera di ciascun prestito di strumenti finanziari disciplinato dal presente mandato, il diritto di Recall potrà essere esercitato dal Cliente unicamente tramite l’immissione sul Sito dell’ordine di vendita degli strumenti finanziari presi a prestito da Webank. In tal caso Webank darà esecuzione all’ordine di vendita nei termini ed alle condizioni contenuti nell’ordine medesimo.
9.9.5 Il Cliente è consapevole del rischio che la restituzione abbia ad oggetto strumenti finanziari privi di qualsivoglia valore, e ciò a causa dell'andamento dell'emittente e/o del mercato.
9.10 - Risoluzione
9.10.1 Il presente mandato e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel caso di mancato adempimento da parte di Webank o del Cliente di una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relative ad ogni singola operazione di prestito. La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 1456, comma 2 cod. civ..
9.10.2 Il presente contrattto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato, qualora:
a) una delle due Parti abbia operato cessioni di beni ai creditori ai sensi dell’art. 1977 cod. civ. o abbia proposto ai creditori altre forme di regolamentazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti;
b) una delle due Parti sia stata sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
La Parte nei cui confronti si sia verificata una di tali circostanze dovrà darne tempestiva comunicazione alla controparte e fornirle tutte le indicazioni richieste.
9.10.3 In ogni caso di risoluzione del contratto di prestito, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente e Webank dovrà restituire, per ogni operazione di prestito, gli strumenti finanziari entro il primo giorno di liquidazione successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.
9.11 - Durata - Recesso
9.11.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; Webank potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 cod. civ. dando un preavviso di almeno 15 giorni.
9.11.2 Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.
9.11.3 Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni, fatto salvo il diritto di Recall esercitabile dal Cliente con la vendita dei titoli.
9.11.4 Il recesso dal presente mandato non comporta recesso dal più ampio Contratto. Il recesso dal Contratto comporta, invece, il recesso anche dal presente accordo riguardante le operazioni di prestito titoli.
9.12 - Efficacia
9.12.1 Il presente contratto quadro non sarà efficace sino al momento in cui quest’ultimo non avrà attivato il relativo servizio seguendo le istruzioni e secondo le modalità presenti di volta in volta sul Sito.
Art. 10 - Operazioni di Prestito Titoli (da parte della Banca)
Premesso che:
▪ la Banca (qui di seguito anche il “Mutuante”) ed il Cliente intendono concludere una o più operazioni di prestito di titoli e, in particolare, il Mutuante si dichiara disponibile a perfezionare l’operazione di prestito al Cliente utilizzando titoli (come appresso definiti) di proprietà di terzi (come appresso definiti), valutando di volta in volta la richiesta ricevuta;
▪ i terzi proprietari del titoli oggetto del prestito hanno sottoscritto preventivo accordo con il Mutuante;
▪ le parti con la sottoscrizione del presente Contratto, individuano le disposizioni applicabili a qualsiasi operazione di prestito titoli che tra di loro interverrà con la Banca quale Mutuante.
Le norme di cui al presente articolo regolano, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx titoli finalizzato all’acquisizione, a titolo di provvista, di strumenti finanziari contro pagamento di un corrispettivo. Tale servizio, atteso il dettato normativo, come di volta in volta integrato e modificato, sarà destinato all’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca. Le norme di cui al presente articolo non si applicano al prestito titoli effettuato nell'ambito del servizio di Short Selling in modalità "Overnight". Il Cliente dichiara di accettare quanto segue:
Art. 10.1 - Definizioni e disposizioni preliminari
Nel presente contratto le parole indicate con la lettera maiuscola avranno il significato di cui appresso:
“Collaterale”: garanzia in denaro (e/o in titoli azionari e/o obbligazionari, ove specificamente approvato dal Mutuante) vincolata a beneficio del Mutuante a copertura dei Titoli Prestati al Cliente;
“Conferma di chiusura prestito”: la conferma di chiusura di ogni singola operazione di prestito, inviata dal Mutuante al Cliente attraverso i canali e con le modalità stabilite dal Contratto;
“Conferma di prestito”: la conferma dell'operazione conclusa tra Mutuante e Cliente, inviata attraverso i canali e con le modalità stabilite dal Contratto, dal Mutuante al Cliente;
“Margine”: percentuale non inferiore alla percentuale tempo per tempo indicata sul Sito del controvalore dell’operazione di vendita che dà origine alla richiesta di prestito.
“Terzi”: soggetti proprietari dei titoli prima del trasferimento al Cliente per il perfezionamento dell’operazione di prestito titoli.
“Titoli”: gli strumenti finanziari nominativi o al portatore;
“Titoli Prestati”: gli strumenti finanziari effettivamente presi a prestito dal Cliente per ciascuna operazione di prestito;
“Valore di Mercato”: per gli strumenti finanziari negoziati su di un mercato regolamentato, l’ultimo prezzo ufficiale.
Art. 10.2 - Prestito titoli
10.2.1 II Cliente è tenuto a verificare preventivamente presso il Mutuante l’effettiva disponibilità dei Titoli oggetto di un possibile prestito.
10.2.2 Nel caso in cui il Cliente intenda prendere a prestito alcuni Titoli attraverso il Mutuante, effettua una operazione di vendita allo scoperto dei titoli prescelti sul mercato e, alla chiusura della giornata di Borsa, non procede all'operazione di copertura (acquisto). La mancata copertura assume il valore concludente di richiesta di prestito.
10.2.3 II Mutuante si riserva la facoltà di non perfezionare il prestito richiesto e, conseguentemente, di concludere intraday l'operazione del Cliente, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base di una verifica delle condizioni economiche del Cliente e/o dell’appropriatezza dell’operazione (per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione). In tal caso la Banca comunica con tempestività al Cliente il proprio rifiuto attraverso modalità di comunicazione a distanza.
10.2.4 Ogni singola operazione di prestito si intende conclusa con l’invio al Cliente della Conferma di prestito ed il contestuale trasferimento dei Titoli Prestati sul deposito amministrato del Cliente. II Mutuante invia al Cliente tramite i canali e con le modalità di cui al relativi articoli del Contratto, la Conferma di prestito, nello stesso giorno del trasferimento dei Titoli Prestati. Questa si intende senz’altro approvata ove non pervenga immediatamente una motivata contestazione scritta da parte del Cliente.
10.2.5 Ciascuna operazione di prestito si intenderà conclusa quando il Cliente proceda all’acquisto sul mercato di titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Prestati e ne dia successiva conferma al Mutuante. Qualunque acquisto di titoli del medesimo tipo dei Titoli prestati effettuato da parte del Cliente che comporti al termine della giornata di Borsa la chiusura anche parziale della posizione sul Titolo oggetto del prestito, verrà considerato come inequivocabile manifestazione della volontà di quest’ultimo di concludere, in tutto o in parte, l'operazione di prestito in essere con il Mutuante. Il Mutuante invierà al Cliente secondo le modalità sopra indicate la Conferma di chiusura prestito (totale o parziale).
10.2.6 Resta inteso che ciascuna operazione di prestito non si protrarrà oltre 130 giorni di calendario. Decorso tale termine e a seconda dei casi, senza che il Cliente abbia concluso ciascuna operazione di prestito, il Mutuante procederà alla conclusione dell’operazione.
Art. 10.3 - Garanzia
10.3.1 A fronte di ogni operazione di prestito il Cliente costituisce il Collaterale in favore del Mutuante, contestualmente al trasferimento dei Titoli Prestati, autorizzando la Banca a prelevare dalla disponibilità del Cliente il denaro (e/o ove consentito i titoli) e a trasferirli sull'apposito conto della Banca.
10.3.2 II Collaterale sarà, di tempo in tempo, uguale al valore di Mercato dei titoli prestati aumentato del margine; il margine verrà fissato dal Mutuante al momento dell’accensione del prestito, preventivamente comunicato al Cliente, e non sarà inferiore alla percentuale del Collaterale tempo per tempo indicata sul Sito.
10.3.3 II Collaterale, costituito nella forma del pegno irregolare, viene acquisito in proprietà dal Mutuante per conto dei Terzi. Il Mutuante provvederà a trasferire il Collaterale al Cliente a chiusura del prestito con la riconsegna da parte del Cliente al Mutuante dei titoli della stessa specie e quantità dei Titoli Prestati.
10.3.4 In caso di richiesta di adeguamento da parte del Mutuante, per avvenute variazioni significative della quotazione di Mercato dei Titoli prestati, il Cliente si obbliga ad integrare il Collaterale. Tale Integrazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla notifica della richiesta. In caso contrario la Banca si riserva la facoltà di chiudere d’ufficio la relativa posizione e di procedere alla risoluzione del presente contratto di prestito Xxxxxx.
10.3.5 II Cliente autorizza fin d’ora la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento del Collaterale.
Art. 10.4 - Effetti del prestito
10.4.1 Alla data di consegna, i Xxxxxx Prestati passeranno in proprietà al Cliente, ai sensi dell'art. 1813 e seguenti del Codice Civile.
10.4.2 I diritti accessori e gli obblighi relativi ai Titoli Prestati spettano, per l’intera durata del prestito, al Cliente.
10.4.3 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sui Titoli Prestati saranno riconosciute dal Cliente al Mutuante.
10.4.4 II Mutuante provvederà successivamente alla remunerazione dei Terzi.
Art. 10.5 - Remunerazione
10.5.1 II Cliente riconoscerà al Mutuante:
▪ una commissione di importo fisso così come indicata nella Conferma di Prestito;
▪ una remunerazione di importo variabile calcolata sul controvalore iniziale dei Titoli Prestati per la durata dell’operazione di prestito su base 360, includendo II giorno di partenza dell'operazione ed escludendo il giorno di chiusura. Tale remunerazione sarà calcolata applicando un tasso indicato di volta in volta nella Conferma di Prestito.
10.5.2 Tale remunerazione sarà corrisposta entro 5 giorni dalla fine di ogni mese e, comunque, al termine di ogni operazione dl prestito.
10.5.3 Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi del precedente articolo 4.3 non costituiscono remunerazione.
Art. 10.6 - Restituzione titoli equivalenti
10.6.1 II Cliente si impegna a restituire al Mutuante, a conclusione di ciascuna operazione di prestito, Xxxxxx della stessa specie e quantità dei Titoli Prestati. II Mutuante contestualmente alla riconsegna dei Titoli – ed esclusivamente in tale caso - provvederà alla restituzione del Collaterale.
10.6.2 Le parti provvederanno alla restituzione di Xxxxxx della stessa specie e quantità del Titoli Prestati e del Collaterale secondo le
modalità tecnico - operative normalmente utilizzate per l’operatività su somme/titoli da trasferire.
Art. 11 - Marginazione Long
1. Alle condizioni previste nel presente contratto, il Cliente può, selezionando il servizio di Marginazione Long, acquistare strumenti finanziari secondo le specifiche istruzioni di seguito riportate e/o, tempo per tempo, presenti sul Sito. La Marginazione Long può essere utilizzata unicamente con riferimento ai mercati, ai segmenti di mercato ed agli strumenti finanziari di volta in volta indicati nel Sito.
2. La Marginazione Long consente di trasmettere a Webank un ordine di acquisto di uno specifico strumento finanziario, pur non avendo la corrispondente liquidità, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione, vendendo il titolo acquistato
(i) entro la chiusura della giornata borsistica in cui ha inoltrato l’ordine di acquisto (c.d. Marginazione Long Intraday) oppure
(ii) in qualunque momento successivo (c.d. Marginazione Long Overnight).
Al momento della trasmissione dell’ordine, il Cliente può scegliere di utilizzare la Marginazione Long in modalità Intraday o Overnight. Resta inteso che l'utilizzo della modalità Overnight verrà concessa solo a condizione che il Cliente usufruisca del servizio di finanziamento su contratti di borsa della Banca, ove tale servizio fosse reso disponibile da Webank.
3. Qualora il Cliente decida di utilizzare la Marginazione Long Intraday, Webank trasferirà dal conto corrente di corrispondenza del Cliente ad un apposito conto della Banca, un importo corrispondente ad una determinata percentuale del controvalore di acquisto dello strumento finanziario in questione individuata tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a “chiudere” la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, Webank provvederà autonomamente a “chiudere” tale posizione. In questo caso, Webank addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
4. Qualora il Cliente opti, invece, per la modalità Overnight, Webank trasferirà automaticamente dal conto corrente di corrispondenza del Cliente all'apposito conto della Banca, un importo corrispondente ad una determinata percentuale del controvalore di acquisto dello strumento finanziario individuata tempo per tempo sul Sito, a titolo di garanzia. Sugli importi appena indicati non maturerà alcun interesse. Al fine di consentire al Cliente di prolungare la propria posizione overnight, Webank presterà la liquidità necessaria applicando l'interesse indicato sul Sito. Tale prestito avrà una durata giornaliera e sarà rinnovato quotidianamente da Webank sulla base della propria disponibilità sino a che il Cliente non provveda a chiudere la propria posizione, vendendo tale strumento finanziario. Fino alla chiusura della posizione detto strumento finanziario è vincolato a titolo di garanzia. Fermo restando quanto sopra, Xxxxxx si riserva il diritto di chiudere liberamente ed in qualsiasi momento la posizione del Cliente quando se ne manifesti la necessità in considerazione di particolari esigenze organizzative e gestionali o avvengano operazioni societarie o altri avvenimenti atti ad alterare la quotazione del titolo. Nel caso in cui il valore dello strumento finanziario che il Cliente deve vendere per chiudere la propria posizione diminuisca in misura superiore agli importi accreditati sull'apposito conto della Banca e non vi sia ulteriore disponibilità sul conto corrente di corrispondenza, Webank avrà la facoltà di chiudere la posizione del Cliente. Resta comunque convenuto che, al fine di consentire la "chiusura" automatica, il Cliente conferisce a Webank mandato irrevocabile, anche nell'interesse di quest'ultima, a vendere i titoli acquistati per conto del Cliente stesso in esecuzione dell'ordine di cui al precedente paragrafo 2. In tutte le ipotesi in cui Webank debba provvedere autonomamente a “chiudere” la posizione del Cliente, addebiterà a quest’ultimo lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito
5. Alla "chiusura" della posizione Webank tratterrà come di sua spettanza, fino a concorrenza di quanto dovutole in relazione all'operazione di cui al presente articolo, il ricavato della vendita dello strumento finanziario ed eventualmente la somma vincolata a garanzia, riconoscendo i rimanenti importi al Cliente.
Art. 12 – Opzioni "Carry"
1. Il Cliente può decidere di mantenere nel proprio portafoglio i titoli acquistati in forza del servizio di Marginazione Long Intraday oltre la giornata di borsa in cui ha inoltrato l'ordine regolando l'acquisto del titolo (o dei titoli) esclusivamente con la liquidità disponibile sul proprio conto corrente.di corrispondenza. La funzione che consente al Cliente di non chiudere la posizione e di mantenere in portafoglio il titolo o i titoli acquistandoli con le disponibilità liquide presenti sul conto corrente di corrispondenza è definita “Opzione Carry Overnight”. L’Opzione Carry Overnight sarà consentita solo in presenza di determinati presupposti, e precisamente:
(i) che non siano in corso operazioni di vendita o di acquisto sul titolo oggetto dell'Opzione Carry Overnight;
(ii) che non ci siano posizioni short overnight allo scoperto nel portafoglio del Cliente sul titolo oggetto dell'Opzione Carry Overnight;
(iii) che il Cliente abbia sul proprio conto corrente liquidità adeguata a far fronte al proprio impegno.
2. Il Cliente che ha in essere una posizione in titoli definitiva (i.e. non soggetta ad impegni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita del titolo entro la giornata di borsa o successivamente) e non finanziata dalla Banca ha facoltà, vincolando tali titoli in garanzia, di impartire a Webank un ordine di acquisto, di uno o più strumenti finanziari, pur non avendo la corrispondente liquidità, secondo le specifiche istruzioni presenti sul Sito. Al fine di consentire al Cliente di impartire l'ordine di acquisto allo scoperto, Webank presterà la liquidità necessaria applicando una commissione indicata tempo per tempo sul Sito. Tale prestito avrà una durata giornaliera. L'Opzione Carry Intraday
sarà consentita solo in presenza di determinati presupposti, e precisamente:
(i) che il Cliente fruisca del servizio accessorio di finanziamento su contratti di borsa della Banca, ove tale servizio fosse reso disponibile da Webank;
(ii) che non siano in corso operazioni di vendita o di acquisto sul titolo oggetto dell'Opzione Carry Intraday;
3. Le operazioni oggetto delle Opzioni Xxxxx restano comunque soggette alle rispettive specifiche regole (ad esempio nel caso dell'Opzione Carry Intraday saranno applicabili le regole del servizio di concessione di finanziamento su contratti di borsa).
4. Le Opzioni Carry saranno consentite su tutti i titoli abilitati dalla Banca al servizio di Marginazione Long Intraday e tempo per tempo indicati sul Sito.
5. L'attivazione delle Opzioni Carry può essere richiesta dal Cliente entro i termini massimi indicati da Webank sul Sito, e comunque non oltre i 5 minuti precedenti l'orario di chiusura di ciascun mercato.
6. In relazione ad entrambe le Opzioni Xxxxx restano ferme tutte le obbligazioni di garanzia rilasciate dal Cliente a favore della Banca, ivi inclusi i pegni costituiti in via generale ai sensi del Contratto.
7. Webank ha sempre facoltà di chiudere anticipatamente l'operazione oggetto delle Opzioni Carry. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Banca può esercitare la propria facoltà e chiudere anticipatamente l'operazione nel caso in cui siano venute meno le garanzie del Cliente, qualora il Cliente sia inadempiente, ovvero al verificarsi di altri eventi pregiudizievoli interessanti il Cliente (ad es. per protesti).
Art. 13 - Marginazione Intraday su futures negoziati su mercati italiani ed esteri
1. Alle condizioni previste nel Contratto, il Cliente può, selezionando il servizio di Marginazione Intraday su futures negoziate sui mercati italiani ed esteri, aprire una posizione in future secondo le specifiche istruzioni riportate qui di seguito e/o, tempo per tempo, pubblicate sul Sito. La Marginazione Intraday su futures può essere utilizzata unicamente con riferimento ai futures di volta in volta indicati nel Sito.
2. La Marginazione Intraday su futures consente di aprire una posizione in future pur non avendo liquidità necessaria alla costituzione dei relativi margini, a condizione che il Cliente “chiuda” la propria posizione nella medesima giornata borsistica entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito.
3. Nell’ipotesi in cui il Cliente non provveda a chiudere la propria posizione entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, Webank provvederà autonomamente alla chiusura inoltrando la relativa disposizione per conto del Cliente e anche nell'interesse della stessa Webank. In questo caso, Webank addebiterà al Cliente lo specifico importo tempo per tempo indicato sul Sito.
4. Qualora il Cliente non intenda chiudere la posizione nella medesima giornata borsistica entro l’orario di volta in volta indicato sul Sito, potrà utilizzare la funzione “carry” per prolungare l’apertura della stessa oltre la giornata di apertura. In tal caso sarà necessario versare i margini giornalmente richiesti da Webank e indicati tempo per tempo sul Sito. Sugli importi versati a garanzia non maturerà alcun interesse.
CAPO VI
ANALISI, RICERCHE E ATTIVITA' POST VENDITA
Art. 1 - Analisi e ricerche generalizzate
1. Senza che questo comporti la prestazione di alcuna raccomandazione personalizzata e, quindi, di consulenza in materia di investimenti, Webank potrà fornire di volta in volta al Cliente, a propria discrezione, indicazioni o informazioni di carattere generale, frutto di ricerche ed analisi indipendenti della Banca e/o di terzi sui mercati, sugli emittenti o su alcuni prodotti o strumenti finanziari mediante lettere o circolari, ovvero contattando personalmente il Cliente.
2. In relazione a tali indicazioni, il Cliente viene informato del fatto che qualsiasi ipotesi di investimento discussa con la Banca in assenza di un contratto di consulenza in materia, non terrà conto del profilo personale del Cliente e, come tale, sarà da intendersi come un’indicazione fornita dalla Banca in modo del tutto generico e non personalizzato, e comunque senza assumere alcuna obbligazione di mezzo o di risultato verso lo stesso Cliente.
3. La Banca non presta il servizio di consulenza. Qualora il servizio di consulenza in materia di investimenti fosse successivamente offerto dalla Banca ed Cliente volesse fruirne, dovrà farne separata richiesta scritta alla Banca.
Art. 2 - Attività di post-vendita
1. I servizi forniti da Webank ai sensi del presente Contratto comprendono anche le seguenti attività:
a) messa a disposizione del Cliente di valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l’inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse;
b) messa a disposizione del Cliente di commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti;
c) valorizzazione dell’investimento, tempo per tempo, e nella comunicazione al Cliente di tale valorizzazione.
2. Ulteriori attività prestate da Webank ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto della sottoscrizione dei singoli strumenti finanziari.
3. L’attività disciplinata nel presente articolo non costituisce prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Art. 3 - Disciplina della Piattaforma T³
1. Nell’ipotesi in cui il Cliente intenda utilizzare la Piattaforma T³, otterrà la concessione di una licenza d’uso non esclusiva, non trasferibile, seguendo le istruzioni contenute di volta in volta sul Sito e secondo le condizioni previste nel Documento di Sintesi. In forza di tale licenza e secondo le modalità indicate sul Sito, il Cliente potrà effettuare il download della Piattaforma T³ sul proprio sistema informatico, accedendo, pertanto, alla stessa ed ai servizi tempo per tempo disponibili e selezionati.
2. Con riferimento sia al contenuto software che alle informazioni ed ai dati di volta in volta presenti nella Piattaforma T³, il Cliente si obbliga sin da ora a
(i) utilizzare la Piattaforma T³ solo ed esclusivamente per usufruire del Servizio Webank secondo le indicazioni fornite di volta in volta sul Sito;
(ii) non copiare, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, la Piattaforma T³;
(iii) non adattare, riprodurre, tradurre, trasformare, modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi modo o forma, per un periodo permanente o transitorio, la Piattaforma T³;
(iv) mantenere strettamente riservato il contenuto della Piattaforma T³ ed impedire la sua abusiva riproduzione o utilizzazione da parte di terzi.
3. Webank non assume alcun obbligo relativo all'installazione della Piattaforma T³ che verrà effettuata dal Cliente, a proprie cure e spese, sotto la propria diretta responsabilità.
Qualora, nonostante le istruzioni fornite sul Sito, il Cliente necessiti di assistenza per l’installazione della Piattaforma T³, potrà contattare il Customer Service messo a disposizione da Webank digitando il Numero verde indicato sul Sito.
4. Il Cliente riconosce che Xxxxxx non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti dallo stesso subiti a causa dell'utilizzazione della Piattaforma T³, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La limitazione di responsabilità appena indicata non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave di Webank.
Art. 4 - Proprietà Intellettuale/ Industriale