CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO TRIENNIO 2016-2018
Prot. 128 I del 27/01/2023
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO TRIENNIO 2016-2018
Premesso che:
1. in data 20 dicembre 2022 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza sanitaria dell' AO Ordine Mauriziano di Torino per il triennio 2016 - 2018
2. il collegio sindacale, formalmente investito a norma dell'art. 8 c.6 del Ccnl 19/12/2019 dell'onere di certificazione dell'ipotesi d'intesa con comunicazione del 19 gennaio 2023, nella seduta del 26 gennaio 2023 ha formalmente attestato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) ed alla loro coerenza con i vincoli del Ccnl (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
In data 27 gennaio 2023 alle ore 14:30 presso la sede legale della AO Ordine Mauriziano di Torino, ha avuto luogo l’incontro fra:
Delegazione di parte pubblica nelle persone di
- Direttore Generale - Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx’Xxxxx Firmato in Originale
- Direttore Amministrativo - Xxxxxxx X’Xxxxxx Xxxxxxx in Originale
- Direttore Sanitario - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Firmato in Originale
- Direttore S.C. GORU – Xxxxxxx Xxxxxxx Firmato in Originale
ed i seguenti soggetti sindacali
Per le XX.XX. Area dirigenza Medica e non medica (rappresentanti aziendali):
- ANAAO (medici)/ Xxxxxxxxx Xxxxxxx Firmato in Originale
- ANAAO (dirigenti sanitari)/ Xxxxxxx Xxxxx Firmato in Originale
- ANAAO (dirigenti sanitari)/ Xxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato in Originale
- Fed. CIMO-FESMED-ANPO/XXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx Firmato in Originale
- Fed. CIMO-FESMED-ANPO /ANPO Xxxxxxxx Xxxxxxxx Firmato in Originale
- Fed. CIMO-FESMED-ANPO/ FESMED Xxxxxxxxx Xxxxxx Firmato in Originale
- AAROI/ Xxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato in Originale
- FASSID (snr)/ Xxxxxx Xxxxx Firmato in Originale
- FASSID (sinafo)/ Xxxxxx Xxxxxxx Firmato in Originale
Per le XX.XX. Firmatarie Area dirigenza Medica e non medica (Rappresentanti Territoriali):
- Fed. CIMO-FESMED-ANPO/XXXX Xxxxxxx Xxxx Firmato in Originale
- Fed. CIMO-FESMED-ANPO/ANPO Xxxxxxxx Xxxxxxxx Firmato in Originale
- ANAAO ASSOMED/ Assente alla trattativa
- AAROI - EMAC/ Assente alla trattativa
- FASSID/ Assente alla trattativa
- UIL FPL/ Assente alla trattativa
- CISL Medici/ Assente alla trattativa
- FP CGIL/ Assente alla trattativa
- FVM/ Assente alla trattativa
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono in via definitiva il contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza sanitaria dell' AO Ordine Mauriziano di Torino per il triennio 2016-2018
Prot. 128 I del 27/01/2023
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
(Ccia)
DIRIGENTI MEDICI, SANITARI
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
2016 – 2018
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale (Ccia) si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro part-time, dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino” (nel prosieguo indicata come “Azienda”) costituita dal 1/2/2005 in applicazione del D.L. 277/2004 convertito con modificazioni in Legge 21/1/2005 n. 4 e della L.R. 39/2004.
ART. 2 - TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto, in relazione a quanto indicato dal precedente articolo ed alla vigenza del Contratto nazionale di lavoro stipulato in data 19 dicembre 2019 (Ccnl 2016
– 2018, nel prosieguo indicato come “Ccnl”), concerne il periodo di validità del Ccnl.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente Ccia, a seguito delle procedure previste dall’art. 8 del Ccnl. Sono fatte salve le diverse decorrenze di specifici istituti contrattuali indicate nei singoli articoli.
3. Il presente Ccia è pubblicato sul sito Internet aziendale, sezione Amministrazione Trasparente/ Personale/ Contrattazione Integrativa.
4. Le strutture organizzative dell’A.O. attuano le decisioni delle parti definite nel Ccia per il periodo di validità dello stesso.
5. Il presente Xxxx conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti ed accordi integrativi.
6. Le parti concordano che questo testo si propone di declinare all’interno della realtà Aziendale gli accordi del CCNL in ogni caso mantenendone l’interpretazione autentica; eventuali accordi non possono in nessun caso essere peggiorativi delle condizioni del CCNL.
TITOLO II: SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Il presente protocollo ha la finalità di facilitare la realizzazione di un sistema aziendale di relazioni sindacali che concretamente realizzi la partecipazione consapevole, il dialogo costruttivo e trasparente, la reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, la prevenzione e risoluzione dei conflitti che il comma 1 dell’articolo 3 del CCNL indica quali finalità sostanziali del sistema delle relazioni sindacali. Coerentemente con questa finalità trovano in esso disciplina gli aspetti operativi di dettaglio che non sono per loro natura disciplinati dal contratto collettivo nazionale, ma fondandosi sui consolidati principi di “correttezza e buona fede” sono finalizzati a fornire alle parti negoziali regole certe, trasparenti e condivise.
2. Le parti convengono che Attraverso il sistema delle relazioni sindacali si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico dell’AO Ordine Mauriziano a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale; si migliora la qualità̀ delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, le condizioni di lavoro e l’aggiornamento dei dirigenti, nonché́ i processi di innovazione organizzativa. Le finalità sono adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e della responsabilità̀ delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali.
3. Le relazioni sindacali aziendali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione
b) contrattazione integrativa
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale dell’Azienda, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione
- confronto
- organismo paritetico
ART. 4 - INFORMAZIONE
1. L’informazione costituisce il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali.
2. L’informazione è data dall’Azienda con modalità tali da consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.
3. In particolare, l’informazione di norma deve essere data alle Organizzazioni Sindacali con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla materia trattata; qualora l’informazione riguardi l’adozione di uno specifico provvedimento, unitamente alla bozza dello stesso sono trasmessi anche tutti i dati ed elementi conoscitivi che consentano alle organizzazioni sindacali di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
4. Tutti gli atti oggetto di informazione sono trasmessi per posta elettronica agli indirizzi appositamente indicati da ciascuna organizzazione sindacale.
5. L’Amministrazione mette a disposizione, tramite gli opportuni strumenti tecnici, uno spazio riservato on line per l’archiviazione degli atti aziendali ritenuti dalle organizzazioni sindacali di loro interesse.
6. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali il Ccnl prevede il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo, presupposto per la loro attivazione, nonché le materie per le quali l’informazione sia prevista da disposizione di legge, tra le quali, senza vincolo di esaustività, sono comprese:
- prevenzione nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008, articolo 50);
- cessione d’azienda (decreto legislativo 165/2001, articolo 31);
- trasferimento d’azienda (legge 428/1990, articolo 47);
- tutele assicurative previste dall’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
ART. 5 - CONFRONTO
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle relative materie al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda intende adottare.
2. Qualora in disposizioni di legge sia richiamato l’istituto della consultazione, esso si intende riferibile al confronto.
3. Il confronto, che le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del CCNL possono chiedere entro dieci giorni dalla data certa dell’informazione, deve essere avviato tra i sette e i 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e deve concludersi entro trenta giorni dalla data di inizio degli incontri.
4. La sintesi, che al termine del confronto deve essere redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del CCNL:
- è redatta dal responsabile aziendale delle relazioni sindacali, o da suo delegato, e deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all’incontro;
- può, a richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti di parte sindacale, essere integrata da una relazione ove sia ulteriormente precisata la posizione dallo stesso espressa;
- è pubblicata nello spazio riservato on line di cui al precedente art. 4 comma 5, così come la documentazione che è stata resa accessibile per l’informazione sull’argomento oggetto di confronto.
ART. 6 – ORGANISMO PARITETICO
1. In attuazione dell’art. 6 bis del Ccnl è istituito l’Organismo paritetico al fine di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di innovazione ed organizzazione, promozione della legalità e qualità del lavoro e del benessere organizzativo, del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché della prevenzione e riduzione del rischio clinico (legge 24/2017), della programmazione dei servizi di emergenza, di pronta disponibilità e di guardia, valutando tra l’altro la esonerabilità del personale che abbia superato la soglia dei 62 anni, nonché la eventuale estensione del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi.
2. L’Organismo paritetico è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl nonché da un corrispondente numero di componenti in rappresentanza dell’Azienda.
3. L’Organismo paritetico ha, nelle materie che gli competono, funzioni consultive, esprime pareri e formula proposte su questioni attinenti ipotesi progettuali che possono essere indifferentemente sottoposte a tale Organismo dall’Amministrazione, dalle OOSS, singolarmente o collegialmente e da gruppi di Dirigenti. In quanto organo consultivo non può sostituirsi alla Contrattazione Integrativa ove prevista ma può trasmettere proprie
proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’Azienda.
4. Le proposte ed i pareri formulati dovranno essere documentati pariteticamente dando rilievo alle eventuali diverse posizioni emerse nella discussione.
5. L’Organismo paritetico adotta un regolamento redatto collegialmente che ne disciplini il funzionamento, ivi comprese le forme e modalità di convocazione nonché l’individuazione tra i suoi componenti di un segretario al quale affidare il compito di verbalizzare gli argomenti trattati in ogni incontro di lavoro e le posizioni emerse nel merito degli stessi.
6. L’Organismo paritetico si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, anche con cadenza più ravvicinata (ad esempio tre mesi) qualora le parti ritengano sia necessario per l’importanza degli argomenti trattati.
ART. 7 – DELEGAZIONI TRATTANTI
1. I componenti delle delegazioni trattanti sono i seguenti:
per la parte pubblica:
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane
- eventuale referente individuato dal Direttore della SC GORU
per la parte sindacale:
- le delegazioni trattanti rappresentative delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Ccnl come depositate con lettera protocollata da parte delle OOSS dell’AO Ordine Mauriziano
- resta fermo il diritto delle organizzazioni sindacali a designare un numero non vincolato di propri rappresentanti come precisato dalla circolare ARAN 4260/2004; tuttavia per garantire l’efficace svolgimento della discussione, ogni Organizzazione Sindacale in linea generale cercherà di non partecipare ai singoli incontri con un numero di partecipanti superiore a tre per O.S
2. Tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 43 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 in tema di formazione del consenso necessario alla sottoscrizione di un accordo è applicabile solo nella procedura di stipulazione dei contratti a livello nazionale, in ambito aziendale le parti si accordano sul principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative e con l’obiettivo di giungere all'accordo con il maggior numero possibile delle stesse
3. Entro sei mesi dalla stipula dell’accordo concernente una qualsiasi materia oggetto di contrattazione integrativa le delegazioni trattanti si incontrano per verificare lo stato di attuazione dell’accordo; in tale sede l’amministrazione metterà a disposizione tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SINDACALI
1. Per tutti gli incontri, siano essi di confronto o di contrattazione integrativa, tra la delegazione trattante di parte sindacale e la delegazione trattante di parte datoriale devono essere osservate le sottoelencate norme comportamentali:
- predisposizione di uno specifico e dettagliato ordine del giorno;
- rispetto dell’ordine del giorno;
- rispetto dell’orario di inizio e di termine della riunione;
- rispetto di un tempo massimo di 10 minuti per ogni intervento.
2. L’amministrazione predispone la convocazione delle parti di norma con un preavviso di almeno 10 giorni, al fine di permettere a ciascun dirigente sindacale di concordare col Direttore della Struttura Complessa di appartenenza un’eventuale diversa organizzazione del proprio orario di servizio. Resta inteso che data ed orario proposti dovranno essere scelti in modo da evitare le fasce di maggiore congestione dell’attività istituzionale.
3. Per rendere proficuo lo svolgimento degli incontri le parti si impegnano a rispettare principi di brevità e non ripetitività degli interventi, e di rispettare rigorosamente l’ordine del giorno. Ferma restando la libertà dei soggetti sindacali nella formazione della propria delegazione trattante, al fine di garantire la chiarezza delle posizioni assunte di volta in volta dovrà essere individuato un solo portavoce per delegazione.
4. Il verbale della seduta viene redatto esclusivamente qualora le parti pervengano ad un accordo e per formalizzare lo stesso; in tal caso, al verbale possono essere allegate le note e le integrazioni che ciascun componente il tavolo riterrà opportuno formalizzare.
5. Fatti salvi casi di particolare complessità individuati dalle parti, il verbale così predisposto dovrà essere sottoscritto al termine dell’incontro e consegnato alle rappresentanze sindacali presenti al tavolo. Successivamente sarà cura dell’Amministrazione inviarne copia, per dovuta conoscenza, ai componenti sindacali assenti all’incontro.
6. Per tutti gli altri incontri tra la delegazione trattante di parte sindacale e la delegazione trattante di parte datoriale verrà redatta una sintesi al termine dell’incontro ed immediatamente sottoscritta.
7. A norma dell’art. 10 comma 8 del CCNQ 4.12.2017, le riunioni con le quali sono assicurati i vari livelli di relazioni sindacali avvengono normalmente al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora non sia possibile svolgere la contrattazione integrativa aziendale fuori dall’orario di lavoro saranno adottate tutte le forme possibili di articolazione dell’orario di lavoro che possono facilitare lo svolgimento del mandato sindacale. Qualora anche questa soluzione non sia attuabile, il dirigente sindacale potrà richiedere i permessi sindacali per l’espletamento del mandato a norma delle disposizioni contrattuali vigenti: le modalità di fruizione del permesso sindacale sono da concordare in sede decentrata (art 10, c 7 CCNQ 2017).
8. Le parti convengono che la procedura di fruizione del permesso sindacale finalizzato alla partecipazione alle riunioni di cui al comma precedente preveda la compilazione, da parte del Segretario Aziendale della Organizzazione Sindacale di appartenenza, di un modulo, appositamente predisposto dalla SC GORU. Il modulo dovrà pervenire al direttore della SC di appartenenza ed alla SC GORU entro 48 ore dalla fruizione del permesso richiesto. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura complessa di appartenenza del dipendente.
ART. 9 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. In caso di eventuali controversie interpretative di specifiche clausole di un accordo, i firmatari dello stesso ne definiscono consensualmente una interpretazione autentica.
2. A tale scopo la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale possono chiedere un incontro che deve essere fissato entro 15 giorni dalla richiesta e concludersi entro 15 giorni dall’avvio del confronto, periodo durante il quale le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali
ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SINDACALE
3. Per tutti i temi in cui è prevista la contrattazione integrativa aziendale, nel caso debbano essere prese misure oggettivamente non procrastinabili, esse verranno adottate in maniera provvisoria, nelle more della contrattazione integrativa aziendale, in attesa della conclusione definitiva della stessa.
4. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal Ccia in materia di relazioni e prerogative sindacali, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali applicabili all'area della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie, fermi restano i principi di informazione e trasparenza sopra enunciati.
TITOLO III : ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
ART. 11 – ORARIO DI LAVORO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, i dirigenti, a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal Ccnl in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell’erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi
2. L’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento
3. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, nelle modalità previste, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc, con particolare riferimento agli eventi in modalità “Formazione a Distanza” o comunque on line e/o in modalità e - learning che, utilizzando la riserva oraria, possono essere anche in luogo diverso dalla sede di lavoro. Rispetto a tale orario il dirigente deve presentare specifica giustificazione (anche in modalità di autocertificazione), salvo per quanto concerne l'attività didattica da svolgere all’interno della struttura. Questa riserva oraria va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno; in ogni caso deve essere utilizzata compatibilmente con le esigenze funzionali della struttura e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro
4. L’Azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 3, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure, dandone comunicazione con un adeguato preavviso, di norma di almeno 15 giorni
5. Ove per il raggiungimento di ulteriori obiettivi prestazionali, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’Azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali se esistenti e comunque ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria, con tariffa oraria di € 60,00 lordi onnicomprensivi) del Ccnl in base al Regolamento adottato dall’Azienda. E’ fatta salva l’applicazione di budget e progetti speciali, specificamente previsti da apposite disposizioni di livello regionale o statale, in base ai quali è
possibile derogare alle tariffe orarie e ad altre modalità operative indicate dalle stesse disposizioni
6. L’orario di lavoro dei dirigenti dell’Azienda è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale di 7 ore e 36 minuti
7. Qualora il dirigente accumuli ore aggiuntive rispetto al proprio orario ordinario di lavoro, le stesse possono essere recuperate nei termini e con le modalità specificate al successivo art. 16 comma 4
ART. 12 – ARTICOLAZIONE DELL' ORARIO DI LAVORO
1. L’articolazione e la programmazione dell’orario di lavoro nelle strutture aziendali è compito del Direttore della struttura, che vi provvede garantendo adeguata flessibilità, nel rispetto dei vincoli di legge in merito alla durata massima della prestazione giornaliera ed ai riposi obbligatori nonché degli altri criteri elencati all’art. 24 commi 8, 11 e 15 del Ccnl, in modo da adattarli alle effettive esigenze operative della struttura a cui i dirigenti sono assegnati e in funzione dell’incarico ricoperto.
2. Il ricorso all’istituto del lavoro in eccedenza oraria, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 1 nonché i turni di guardia e di pronta disponibilità, non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro ordinario
3. In ogni caso, a fronte dell'erogazione delle risorse aggiuntive regionali è comunque dovuto dai dirigenti un impegno orario aggiuntivo valorizzato in Euro 60 orari, computato mensilmente ed ammontante a 36 ore annue. Tale debito orario è dovuto indipendentemente dalla negoziazione individuale e dall'erogazione della quota annuale di conguaglio, ed è verificato a cadenza semestrale (pertanto la SC GORU, a fronte del calcolo dei saldi orari del personale dirigente effettuato ogni centottanta giorni, provvede agli eventuali conguagli sugli importi delle risorse aggiuntive versati mensilmente).
ART. 13 – RILEVAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER I DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA
1. I Direttori di Struttura Complessa sono inseriti nella programmazione delle attività assistenziali istituzionali tenendo conto del loro ruolo organizzativo ed assistenziale, e sono pertanto tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti; agli stessi è garantito, ove spettante, il rispetto dei vincoli di legge in merito alla durata massima della prestazione giornaliera ed ai riposi obbligatori
2. In ogni caso, come precisato dall’art. 25 c.1 del Ccnl, la rilevazione automatica della presenza, sia in entrata che in uscita, dei Direttori è accertata con le modalità attualmente in uso per tutti gli altri dirigenti dell'azienda
3. I Direttori di struttura complessa per potere beneficiare delle risorse regionali aggiuntive di cui al comma 2 del precedente art. 12 devono comunque rendere un impegno orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore settimanali valorizzato in 60 Euro orari.
ART. 14 – SERVIZIO DI GUARDIA
1. Ai sensi dell’art 26 del Ccnl, nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze sono garantite mediante le guardie di unità operativa o, in alternativa tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro ed è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i Direttori di struttura complessa. E’ fatto salvo quanto previsto dal Ccnl in
materia di prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
3. La questione riguardante l’esonerabilità, a richiesta, dal servizio di guardia notturna del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica, è affrontata nell’ambito dei lavori dell’Organismo Paritetico, ai sensi dell’art. 6 bis c. 1 del Ccnl
4. E’ esonerato dal servizio di guardia notturna il personale della dirigenza sanitaria dichiarato inidoneo alla prestazione di lavoro notturno aii sensi dell’art. 29 c. 3 del Ccnl
5. Fino ad un massimo del 12% delle guardie complessive possono (con l’assenso dell’interessato) essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro e retribuibili ai sensi dell’art. 115
c. 2 bis del Ccnl, in base alla disponibilità delle risorse economiche aziendali. Su base annua il numero di guardie svolte con tale tipologia deve essere comunicato alle OOSS ed ai i Direttori di Struttura in data utile alla successiva programmazione. La distribuzione e l’organizzazione di tali turni dovrà essere progettata in modo da consentire: 1) equa e razionale distribuzione 2) organizzazione programmazione dei restanti turni di guardia; in ogni caso anche la prestazione di turni di guardia notturni fuori orario deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.
6. A norma dell’art. 26 comma 5 del Ccnl, le guardie festive diurne svolte in azienda sono remunerate con un compenso di 100 euro ovvero di 120 euro per i medesimi turni nei servizi di Pronto Soccorso. Per aver titolo a tale remunerazione, il turno di guardia festivo diurno deve avere durata di 12 ore; in base a motivate esigenze organizzative della Struttura Complessa, è possibile frazionare il periodo di guardia di 12 ore in due turni da 6 ore ciascuno, con relativo frazionamento anche del compenso corrispondente.
7. In ogni caso, per tutti i turni di servizio diurni festivi, si provvede all’erogazione dell’indennità festiva di cui all’art. 98 comma 2 del Cnnl.
8. Considerata l’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni, nelle Strutture dove è attivata la guardia diurna festiva, è previsto, per garantire la continuità assistenziale, un analogo periodo di servizio anche nelle giornate di sabato. In questo caso, su rendicontazione trimestrale da parte dei rispettivi Direttori di Struttura Complessa, si procederà al pagamento di n. 3 ore su lavoro straordinario, ove disponibili, per ogni turno di lavoro consuntivato per la giornata del sabato (ovvero di n. 1,5 ore su lavoro straordinario in caso di frazionamento in turni di 6 ore come specificato al punto precedente)
9. Le guardie notturne in orario di lavoro possono essere svolte:
a) per tutti i Servizi aziendali, ad esclusione del Pronto Soccorso, interamente all’interno dell’orario di lavoro. La remunerazione è stabilita in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturna;
b) per tutti i Servizi aziendali ad esclusione del Pronto Soccorso, con debito orario aggiuntivo: per ogni turno di guardia notturna di 12 ore è previsto il pagamento di un gettone omnicomprensivo di euro 206,00 lordi, di cui euro 100,00 , corrispondenti all’indennità di guardia notturna (fondo retribuzione condizioni di lavoro), ai quali si aggiunge l’importo di euro 106 corrispondente alla valorizzazione di 3 ore e 23 minuti, pari a euro 31,43 orari (fondo retribuzione condizioni di lavoro);
c) per il Pronto Soccorso, interamente all’interno dell’orario di lavoro: per ogni turno di guardia notturna di 10 ore è previsto il pagamento di un gettone omnicomprensivo di euro 206 lordi, di cui euro 120 corrispondenti all’indennità di guardia notturna per l’intervallo orario 22-6 (fondo retribuzione contribuzioni di lavoro) ai quali si aggiunge l’importo di euro 86 corrispondente alla valorizzazione di uno specifico progetto obiettivo (fondo retribuzione di risultato) finalizzato alla valorizzazione ed al rilancio dell’impegno dei medici operanti presso il Pronto Soccorso e finanziato utilizzando le risorse aggiuntive di cui all’art. 1 commi 435 e 435bis della L. 202/2007 oggetto del verbale di confronto fra Regione Piemonte e XX.XX. della Dirigenza Area Sanità recepito con DGR 47-4142 del 19.11.2021.
10. Il personale dirigente interessato può modificare la propria opzione per il trattamento di cui al precedente punto 2 lettera a), guardie notturne in orario di lavoro, o lettera b), guardie notturne gettonate, con cadenza semestrale. L’opzione può, altresì, essere modificata, su richiesta del personale dirigente interessato, in presenza di situazioni eccezionali.
ART. 15 – SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA’
1. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità previsto dall’art. 27 del Ccnl i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa, ad eccezione delle reperibilità integrative - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
2. Con cadenza di norma annuale, l’azienda adotta un Piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 bis comma 2 (Organismo paritetico) del Ccnl [possibilità estensione a orario pomeridiano]
4. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili
5. Il gettone per turno intero di piena disponibilità (12 ore) è confermato nella misura vigente di Euro 61,97 per il dirigente primo reperibile e, ove previsto, di Euro 30,98 per il dirigente secondo reperibile. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa.
6. Qualora l’effettiva chiamata in servizio del dirigente reperibile comporti la sospensione delle undici ore di riposo, il dirigente interessato deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, il recupero immediato non sia possibile, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo
ART. 16 – LAVORO STRAORDINARIO
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
2. Tali prestazioni possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite. Il recupero dell'orario straordinario deve avvenire in modo uniforme nel corso del medesimo anno solare, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 4
3. Lo straordinario per i servizi di guardia è liquidato con le modalità previste dall’ art. 14 comma 8 del presente Ccia; lo straordinario effettuato in regime di pronta disponibilità è liquidato (alle tariffe specificate dall’art. 30 c. 3 del Ccnl) in maniera automatica (€ 27,80, per lo straordinario diurno; € 31,43, per lo straordinario notturno o festivo; - € 36,27, per lo straordinario notturno-festivo.)
4. In caso di esuberi orari al 31 dicembre, si applicano le seguenti disposizioni:
ipotesi A) al 31 dicembre, il dirigente ha accumulato un esubero orario pari o inferiore a 60 ore , al netto dell’impegno orario aggiuntivo convenuto e quantificato nella scheda obiettivo compilata ogni anno al momento dell’assegnazione del progetto da parte del Direttore di struttura al singolo dirigente: in tal caso tutte le ore residue vengono azzerate, in quanto rese al fine del conseguimento degli obiettivi propri dell’incarico affidato allo stesso dirigente
Ipotesi B) al 31 dicembre, il dirigente ha accumulato un esubero orario superiore a 60 ore al netto dell’impegno orario aggiuntivo convenuto e quantificato nella scheda obiettivo compilata ogni anno al momento dell’assegnazione del progetto da parte del Direttore di struttura al singolo dirigente: in tal caso 60 ore vengono azzerate in quanto rese al fine del conseguimento degli obiettivi propri dell’incarico affidato allo stesso dirigente; la quota oraria eccedente le 60 ore deve essere invece recuperata entro il 31 dicembre dell’anno successivo; se al 31 dicembre dell’anno successivo sussiste ancora un’eccedenza oraria, le ore in esubero sono liquidate nel limite massimo di 100 ore, accertata la compatibilità e la disponibilità del fondo del lavoro disagiato, e comunque previa certificazione del relativo Direttore di Struttura in merito alla giustificazione dell’esubero orario residuo; le eventuali ore non liquidate o che eccedono il limite massimo individuale di 100 ore o che non sono state certificate dal Direttore di struttura ai fini della liquidazione, sono cancellate
ART. 17 – PAUSA LAVORO
1. Al termine del proprio turno antimeridiano di lavoro, qualora l’attività del dirigente si protragga oltre le 6 ore, al Dirigente spetta una pausa per il recupero delle energie psico- fisiche e/o per la consumazione del pasto pari a 30 minuti. L’articolazione della turnistica deve prevedere, fatte salve urgenze, tale pausa.
2. Nel caso in cui l’articolazione dei turni lavorativi oppure eventuali sopraggiunte cause di servizio, non consentano la fruizione della pausa, a fronte di una prestazione lavorativa che si protragga oltre le 6 ore, al Dirigente verrà conteggiata, ai fini della decurtazione oraria, una pausa di 10 minuti.
3. Ai fini dell’attribuzione della decurtazione oraria, nel caso in cui il Dirigente usufruisca del servizio mensa, verrà attribuita una decurtazione di 30 minuti.
Art 18 - RIPOSO SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio, entro i 7 giorni successivi alla mancata fruizione. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
TITOLO IV : FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI
ART. 19 - FONDI CONTRATTUALI
1. Per il finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, le parti prendono atto che saranno utilizzate le risorse dei Fondi previsti dagli artt. 94, 95 e 96 del Ccnl.
2. In particolare le parti concordano, al momento, di non dare applicazione all’art. 95 comma 9 del CCNL in merito al possibile trasferimento di risorse dal Fondo per la retribuzione di risultato al Fondo per la retribuzione incarichi
3. Le parti concordano altresì che le risorse del Fondo per la retribuzione di risultato (al netto di quelle corrispondenti alle Risorse Regionali Aggiuntive di cui al successivo art. 23 comma 2, siano destinate in misura pari al 50% alla performance individuale, secondo quanto dettagliato agli artt. 23 e seguenti del presente Ccia
4. Le parti prendono atto altresì che, come previsto dall’art. 95 comma 11 del CCNL, fino all’entrata in vigore del CCNL 2019 – 2021, la destinazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di risultato è effettuata fra le categorie di dirigenti destinatarie dei precedenti fondi in modo tale da garantite a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti nel 2019. A tal fine, per potere verificare più agevolmente il rispetto della suddetta proporzione, l’Amministrazione continuerà a indicare gli importi costitutivi per tutti i Fondi contrattuali in maniera distinta per le aree della Dirigenza medica, della restante Dirigenza sanitaria e della Dirigenza delle professioni sanitarie
TITOLO V : SVILUPPO PROFESSIONALE
ART. 20 – SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Come stabilito dal CCNL, il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi.
2. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:
- volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
- funzionale ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Si conferma che la carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (“incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (“incarichi professionali”). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale.
4. Le tipologie di incarichi dirigenziali sono quelle previste dall’art. 18 del CCNL. L’Azienda, in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituisce le relative posizioni dirigenziali nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo per la retribuzione degli incarichi”.
ART. 21 – CRITERI E PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
1. I criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ivi comprese le modalità di applicazione del principio del conferimento degli incarichi previa emissione di avviso di selezione interna, sono definiti nell’allegata Procedura aziendale, i cui contenuti hanno costituito oggetto di confronto fra le parti
2. Nella succitata Procedura sono definiti anche i criteri generali in merito alla graduazione degli incarichi dirigenziali ed al processo di valutazione dei Dirigenti
3. In applicazione dei criteri generali sopra richiamati lo schema generale della graduazione delle posizioni dirigenziali aziendali è quello di cui al prospetto allegato
4. Le parti si impegnano ad aggiornare lo schema generale delle graduazioni delle posizioni dirigenziali secondo quanto convenuto nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnica riunitasi nel mese di ottobre 2022, non appena si renderanno disponibili le risorse economiche necessarie
5. Nelle more dell’aggiornamento di cui al precedente comma 4, all’entrata in vigore del presente Ccia saranno definiti progetti individuali riservati ai Dirigenti sanitari non medici che saranno beneficiari dell’equiparazione economica derivante dal medesimo aggiornamento. I progetti individuali saranno valorizzati in misura corrispondente al differenziale economico di posizione oggetto dell’aggiornamento e troveranno finanziamento a consuntivo dai residui del fondo per la retribuzione degli incarichi della componente non medica della dirigenza sanitaria
ART. 22 – VALUTAZIONE INDIVIDUALE
1. A norma delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le parti prendono atto che la verifica individuale costituisce una caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro del dirigente
2. La valutazione individuale del dirigente si ispira ai seguenti principi generali:
- articolazione del giudizio in due gradi di valutazione: il primo grado corrisponde alla proposta di valutazione da parte del valutatore di prima istanza, il secondo grado (affidato ai due organismi collegiali: Collegio Tecnico e Organismo Indipendente di Valutazione) all’approvazione o verifica di tale proposta
- imparzialità, celerità, puntualità e trasparenza dei criteri e dei risultati
- partecipazione del valutato al procedimento di valutazione, anche attraverso il contraddittorio da assicurare in entrambi i gradi di valutazione
- diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza
3. Tutte le disposizioni operative in materia di valutazione individuale del dirigente sono contenute nella Procedura aziendale di cui al precedente art. 21 comma 3, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali emanate con DGR 5 – 3734 del 3.9.2021 ai sensi dell’art. 6 del CCNL
TITOLO VI : SISTEMI DI INCENTIVAZIONE
ART. 23 – PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INCENTIVANTE
1. Come previsto dall’art. 93 del CCNL, la retribuzione di risultato è erogata al personale della dirigenza sanitaria in maniera correlata alla performance organizzativa e individuale, utilizzando le risorse di cui all’art. 95 del Ccnl (Fondo per la retribuzione di risultato).
2. Del Fondo per la retribuzione di risultato fanno parte anche le risorse aggiuntive regionali, la cui erogazione – come all’epoca stabilito dalle linee di indirizzo regionale - comporta l’attribuzione ai dirigenti sanitari di obiettivi prestazionali ai quali è correlato un impegno orario aggiuntivo; tale impegno orario aggiuntivo è valorizzato nella misura della tariffa oraria prevista dall’art. 24 c. 6 del Ccnl .(pari a € 60,00) e corrisponde per l'AO Ordine Mauriziano a 36 ore annue individuali.
3. L’istituto della performance organizzativa è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali definiti dalla Direzione Aziendale.
4. La Direzione Generale, nel rispetto delle cadenze temporali legate alla programmazione regionale, predispone gli obiettivi strategici aziendali che vengono poi assegnati formalmente ai singoli Dipartimenti e/o strutture, di norma entro il primo trimestre dell’anno. In caso di ritardi da parte regionale in merito alla definizione degli obiettivi generali di attività, l’azienda provvede a individuare anche provvisoriamente gli obiettivi da perseguire nelle more delle indicazioni regionali
5. Gli obiettivi aziendali strategici formalmente deliberati costituiscono oggetto di specifica informazione alle XX.XX., entro 15 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento deliberativo
6. Le parti prendono atto che le modalità generali relative alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale di tutto il personale dirigente e non dirigente sono contenute nel Sistema aziendale di misurazione e valutazione della performance (formalmente adottato dalla Direzione Generale in base a proposta dell’OIV, a norma di quanto prescritto dal D.Lgs. 150/2009). In particolare, ogni dipartimento o struttura deve procedere ad un’attenta analisi degli obiettivi assegnati definendone uno specifico piano di raggiungimento da condividere con tutto il personale interessato. La comunicazione degli obiettivi assegnati al personale costituisce quindi elemento essenziale della procedura, e deve essere assicurata con tempestività (non oltre 30 giorni dal momento dell’assegnazione degli obiettivi alle strutture aziendali) e con le modalità, anche formalizzate (verbalizzazione delle riunioni di dipartimento e di struttura, ecc.), ritenute più idonee al raggiungimento dello scopo, in ogni caso comprovate dalla sottoscrizione individuale degli obiettivi assegnati da parte di tutti i dirigenti
7. Al personale dirigente è inoltre riconosciuta una quota variabile sulla base di valutazione della performance individuale operata rispetto agli obiettivi individuali correlati allo specifico incarico dirigenziale posseduto e direttamente attribuiti e valutati dal rispettivo Direttore di struttura; l’importo del fondo per la retribuzione di risultato destinato annualmente a tal fine deve soddisfare le condizioni previste dall’art. 93 del Ccnl
8. Mensilmente al personale dirigente sono erogate due quote mensili quali riconoscimento provvisorio dell’attività svolta a titolo, rispettivamente, di performance organizzativa e di performance individuale, differenziate, ai sensi dei successivi art. 24 c. 3 e 25 c. 7, per tipologia di incarico dirigenziale (professionale o gestionale) come dettagliato nel successivo articolo del presente Ccia, che si aggiungono a quella corrispondente alle risorse regionali aggiuntive di cui al precedente comma 2.
ART. 24 – PROCEDURA OPERATIVA DEL SISTEMA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
1. La quota del fondo della retribuzione di risultato corrispondente alla performance organizzativa è erogata a tutti i dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo ed a tempo indeterminato (in quanto concorrenti alla realizzazione degli obiettivi, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8) a fronte degli obiettivi generali aziendali di cui al
precedente art. 23 ed è costituita da 2 parti: una parte (di seguito indicata come quota RAR) è relativa alle risorse aggiuntive regionali di cui al precedente art. 23 c. 2 e corrisponde ad un impegno orario aggiuntivo riferito alla realizzazione dei suddetti obiettivi generali aziendali; una parte (di seguito indicata come quota P.O.) è erogata rispetto alla effettiva realizzazione degli stessi obiettivi generali aziendali.
2. La quota RAR è erogata mensilmente in misura pari a 180 Euro corrispondenti ad un impegno orario aggiuntivo di 3 ore mensili (l’impegno orario mensile è verificato a cadenza semestrale, per cui la SC GORU, a fronte del calcolo dei saldi orari del personale medico effettuato ogni 180 giorni, provvede agli eventuali conguagli sugli importi delle risorse aggiuntive versati mensilmente). Tali risorse contribuiscono al perseguimento degli obiettivi generali aziendali al fine di privilegiare una prospettiva unitaria nella determinazione degli obiettivi aziendali, tutti legati al miglioramento dell’assistenza ed alla razionalizzazione della spesa
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione del principio di salvaguardia sancito dall’art. 95 comma 11 del CCNL, la quota media teorica P.O. spettante a ciascun dirigente del ruolo sanitario in ragione d’anno è la seguente (secondo il parametro 1,46 fra quota del Direttore Struttura Complessa e quota dei restanti dirigenti):
- medici Direttori di struttura complessa = 3.200 Euro;
- altri medici = 2.189 Euro
- dirigenti non medici del ruolo sanitario Direttori di struttura complessa = 5.516 Euro;
- altri dirigenti del ruolo sanitario non medici = 3.776 Euro
- dirigenti delle professioni sanitarie Direttori di struttura complessa (dipartimentale e non dipartimentale) = 3.331 Euro;
- altri dirigenti delle professioni sanitarie = 2.279 Euro
i. Dell’importo specificato al comma precedente, viene erogata mensilmente in via provvisoria la seguente quota:
- medici e altri dirigenti del ruolo sanitario Direttori di struttura complessa = 158 Euro;
- altri medici e dirigenti del ruolo sanitario = 108 Euro
4. Le quote di cui al precedente comma 4 sono corrisposte mensilmente in via provvisoria nelle more dell’accertamento da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della percentuale di effettiva realizzazione degli obiettivi di attività assegnati alle strutture aziendali.
5. Al momento dell’attestazione a consuntivo, in relazione all’intero anno di riferimento, da parte dell’ OIV della percentuale di realizzazione degli obiettivi aziendali assegnati alla singola Struttura di appartenenza del dirigente, si procede alle operazioni di conguaglio annuale, con le seguenti modalità:
A) medici:
- fascia 95 – 100 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento dell’intera quota di cui al precedente comma 3
- fascia 60 - 94 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento della quota di cui al precedente comma 3 proporzionale alla percentuale del mancato raggiungimento degli obiettivi di struttura
- fascia 50 - 59 % (con arrotondamento per eccesso): nessun riconoscimento di quote di saldo aggiuntive
- fascia inferiore al 50 % (con arrotondamento per eccesso): recupero totale della quota mensile P.O. effettivamente percepita nel corso dell'anno
B) dirigenti non medici del ruolo sanitario :
- fascia 95 – 100 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento dell’intera quota di cui al precedente comma 3
- fascia 50 - 94 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento della quota di cui al precedente comma 3 proporzionale alla percentuale del mancato raggiungimento degli obiettivi di struttura
- fascia inferiore al 50 % (con arrotondamento per eccesso): recupero totale della quota mensile P.O. effettivamente percepita nel corso dell'anno
C) dirigenti delle professioni sanitarie:
- fascia 95 – 100 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento dell’intera quota di cui al precedente comma 3
- fascia 58 - 94 % (con arrotondamento per eccesso): riconoscimento della quota di cui al precedente comma 3 proporzionale alla percentuale del mancato raggiungimento degli obiettivi di struttura
- fascia 50 - 57 % (con arrotondamento per eccesso): nessun riconoscimento di quote di saldo aggiuntive
- fascia inferiore al 50 % (con arrotondamento per eccesso): recupero totale della quota mensile P.O. effettivamente percepita nel corso dell'anno
6. Il pagamento della quota di saldo annuale della performance organizzativa avviene di norma entro il mese di giugno, comunque contestualmente all’erogazione della quota di saldo annuale della performance individuale, di cui al successivo art. 25 c 8.
7. Gli importi delle quote P.O. non corrispondenti alla fascia di realizzazione piena degli obiettivi di attività, di cui al precedente comma 5, sono ridistribuiti proporzionalmente, nel medesimo anno, ad incremento delle quote a saldo di performance organizzativa dei dirigenti di tutte le strutture aziendali
ART. 25 – PROCEDURA OPERATIVA DEL SISTEMA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
1. Ai fini della performance individuale, di cui al precedente art. 23 comma 7, la quota economica corrispondente (di seguito indicata quota P.I.) è erogata sulla base della valutazione sulla realizzazione dell'obiettivo individuale assegnato al singolo dirigente in sede di negoziazione con il proprio Responsabile. Questa valutazione individuale è effettuata dal rispettivo Responsabile ovvero, per i Direttori di struttura complessa, dal Responsabile della Direzione Medica di presidio o dal Direttore Sanitario di azienda utilizzando apposite schede riepilogative. Per i Direttori di Struttura complessa l’elemento fondamentale di valutazione ai fini dell’erogazione della quota di performance individuale è costituito dalla percentuale di realizzazione degli obiettivi di attività assegnati alla propria struttura
2. In particolare, una volta definiti gli obiettivi di struttura, i Direttori di struttura negoziano gli obiettivi individuali con i dirigenti da essi dipendenti. A tal fine i competenti uffici aziendali comunicano il budget provvisorio disponibile per la fase di negoziazione per ogni struttura. Tale negoziazione degli obiettivi individuali comporta la sottoscrizione dei contraenti di uno specifico documento contenente l'obiettivo individuale assegnato al singolo dirigente con i relativi indicatori nonché la quota economica da erogare al dirigente in caso di realizzazione dell'obiettivo assegnato
3. Al fine di garantire l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 93 c. 7 – 8 del Ccnl in materia di differenziazione della retribuzione di risultato, il Direttore di struttura individua, in relazione al peso dell’obiettivo individuale assegnato, una percentuale pari al 20% (arrotondata per difetto) dei propri collaboratori per i quali è prevista una quota economica superiore del 30% rispetto a quella media. In caso di mancata realizzazione, parziale o totale, degli obiettivi differenziati, il Direttore di Struttura individua comunque a consuntivo il 20% dei propri collaboratori che hanno realizzato un livello di prestazioni superiore a quello richiesto.
4. Nel processo di definizione e valutazione degli obiettivi individuali di cui al comma precedente, i Direttori di struttura devono tener conto di:
a) risultati conseguiti nell’anno precedente
b) distribuzione ed allocazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi
c) necessità di apportare interventi correttivi in corso d’anno in conseguenza del monitoraggio dell’andamento degli obiettivi
5. Il budget di ogni singola struttura (valido per i soli dirigenti con incarico professionale o di struttura semplice non dipartimentale) è determinato in relazione al numero dei dirigenti presenti nella struttura medesima nel corso dell’anno di riferimento e scorporando la quota di spettanza dei Direttori di struttura complessa sulla base dei seguenti parametri:
a) dirigente medico o della restante dirigenza sanitaria con incarico professionale o di struttura semplice = 1
b) dirigente medico o della restante dirigenza sanitaria con incarico di struttura complessa o dipartimento = 1,46
6. I residui eventualmente derivanti per singola struttura dalla mancata o parziale realizzazione degli obiettivi individuali dei dirigenti assegnati alla struttura medesima, sono ridistribuiti, per il medesimo anno, nell'ambito della stessa struttura a tutti i dirigenti che hanno realizzato in misura piena gli obiettivi di pertinenza.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione del principio di salvaguardia sancito dall’art. 95 comma 11 del CCNL, la quota media teorica P.I. spettante a ciascun dirigente del ruolo sanitario in ragione d’anno è la seguente:
x. xxxxxx Direttori di struttura complessa = 3.200 Euro;
b. altri medici = 2.189 Euro
c. dirigenti non medici del ruolo sanitario Direttori di struttura complessa = 5.516 Euro;
d. altri dirigenti del ruolo sanitario non medici = 3.776 Euro
e. dirigenti delle professioni sanitarie Direttori di struttura complessa (dipartimentale e non dipartimentale) = 3.331 Euro;
f. altri dirigenti delle professioni sanitarie = 2.279 Euro
8. L’erogazione della quota P.I. di conguaglio annuale avviene di norma entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento
9. Dell’importo specificato al comma precedente, viene erogata mensilmente in via provvisoria la seguente quota:
x. xxxxxx e altri dirigenti del ruolo sanitario Direttori di struttura complessa = 158 Euro;
b. altri medici e dirigenti del ruolo sanitario = 108 Euro
10. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) si esprime anche, come valutatore di seconda istanza, in merito alle valutazioni individuali dei dirigenti medici e della restante dirigenza sanitaria. In particolare l’OIV:
- prende atto di tutte le valutazioni di prima istanza formulate dai rispettivi Responsabili e verifica la correttezza dell' iter procedurale osservato;
- nei soli casi di disaccordo del dirigente valutato, attestato necessariamente attraverso formale annotazione del documento individuale di cui al comma 2 del presente articolo, procede alla verifica di merito della valutazione assegnata, in tempo utile rispetto alla data di erogazione della quota di conguaglio.
ART. 26 – ALTRE DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO AL SISTEMA INCENTIVANTE
1. Durante le assenze del personale dirigente per congedo di maternità e per congedo di paternità (astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi di interdizione anticipata), competono le quota mensili P.O. e P.I. pari al 100 per cento di quelle erogate al restante personale; nulla compete per i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa).
2. Le quote mensili P.O. e P.I. spettano al personale dirigente anche in caso di assenza dal servizio, fatti salvi i casi di malattia fino a 10 giorni per evento, ai sensi dell’art. 1 comma 71 del DL 112 del 2008, nonché i casi di aspettative o altre assenze non retribuite.
3. Le quote mensili P.O.e P.I. non distribuite, in tutto o in parte, a seguito di assenze per malattia (inferiori ai 10 giorni continuativi) ai sensi del succitato art. 71 comma 1 del DL 112/2008, restano assegnate al fondo di cui all’art. 95 del Ccnl.
4. Al personale dirigente neo - assunto, durante il periodo di prova non viene riconosciuto alcun trattamento di performance organizzativa e/o individuale, fatti salvi i dipendenti di
nuova assunzione che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità come incaricati nello stesso profilo professionale; nessun trattamento di performance organizzative e/o individuale è parimenti riconosciuto anche al personale dirigente a tempo determinato, per tutto il periodo di assunzione o comunque fino ad un massimo di 12 mesi.
5. Il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo parziale percepisce le quote PO e PI men sili e annuali proporzionalmente alla percentuale del proprio orario di lavoro.
6. Le parti, in merito all’utilizzazione di ulteriori residui che dovessero rendersi disponibili, concordano di rinviare ogni determinazione ad eventuali appositi incontri da tenersi in tempo utile rispetto all’erogazione del saldo annuale; in particolare, le parti si impegnano a verificare la possibilità di impiegare eventuali residui aggiuntivi sul fondo dell’art. 96 del Ccnl (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) a favore della remunerazione del solo personale dirigente che è risultato direttamente utilizzatore degli istituti finanziati dallo stesso Xxxxx, a fronte delle condizioni di lavoro maggiormente disagiate affrontate nel corso dell’anno di riferimento
TITOLO VII: LIBERA PROFESSIONE
ART. 27 – LIBERA PROFESSIONE AZIENDALE
1. Le parti danno atto che le disposizioni in materia di disciplina della libera professione intramuraria sono contenute nell’apposito Regolamento aziendale adottato a seguito di confronto sindacale, come previsto dall'art. 114 c. 1 del Ccnl, al quale si fa esplicito rinvio
2. Al riguardo le parti si impegnano, subito dopo la sottoscrizione del presente Ccia, a riattivare il confronto sull’aggiornamento della regolamentazione aziendale Alpi, nelle more della conclusione dei lavori della Commissione Paritetica Regionale.
TITOLO VIII : DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28 – NORMA FINALE
1. Per quanto non previsto dal Ccia si fa riferimento al Ccnl 2016 – 2018 e ad ogni altra vigente normativa legislativa o contrattuale applicabile all'area della dirigenza sanitaria
2. Eventuali accordi aziendali non in contrasto con il Ccnl o con il presente Ccia mantengono la loro validità fino ad un nuovo accordo.
3. Ai sensi dell’art. 8 comma 7 del Ccnl, si dà atto che le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica dell’attuazione del presente Ccia sono contenute nei relativi articoli o negli atti dagli stessi richiamati.
Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto dall'art. 21 commi 3, 4 e 5 ("Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali"), le parti si danno reciprocamente atto che la situazione degli incarichi dirigenziali per l'area della dirigenza sanitaria non medica è quella risultante dalla tabella riepilogativa allegata
Dichiarazione a verbale Federazione CIMO-FESMED-ANPO
I Rappresentanti Sindacali della Federazione CIMO-FESMED-ANPO, in data 20.12.22, nella riunione relativa alla Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale (CCIA) Contratto 2016-2018 con argomento “discussione finale sulla preintesa”, avevano espresso perplessità relative al testo finale riguardante l’articolo 19 “Fondi Contrattuali” ed avevano omesso di apporre le proprie firme sul documento di Preintesa, riservandosi di discuterlo con la propria Segreteria Territoriale. Si riteneva infatti che il testo non adempisse all’obiettivo inequivoco del CCNL di costituire un Fondo Unico derivante dalla confluenza dei Fondi della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria non medica e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie. Tali perplessità sono state confermate da un approfondimento puntuale in cui si è constatato che nel tentativo di conciliare le diverse posizioni durante la contrattazione, sia stato prodotto un testo dell’art. 19 in disaccordo con le indicazioni e lo spirito del CCNL. E’ parsa particolarmente critica la seconda parte di quanto segue: “… la destinazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di risultato è effettuata tra le categorie di Dirigenti destinatarie dei precedenti Fondi in modo tale da garantire a ciascuna di esse quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti nel 2019 … a tal fine, per potere verificare più agevolmente il rispetto della suddetta proporzione, l’Amministrazione continuerà ad indicare gli importi costitutivi per tutti i Fondi contrattuali in maniera distinta per le aree della Dirigenza Medica, della restante Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza delle Professioni Sanitarie”. Riteniamo non sia possibile realizzare un Fondo Unico mantenendone distinte le componenti da cui origina e che questo complicherebbe la ripartizione soprattutto in caso di incrementi. E’ nostro convincimento infatti, che durante la vigenza contrattuale essi dovranno confluire in un Fondo Unico e rispettare un criterio di equa ripartizione atto ad eliminare gradualmente e progressivamente l’attuale sperequazione tra le varie componenti dirigenziali.
Un ulteriore motivo di preoccupazione è dato dal riferimento temporale in merito alla durata dell’applicazione dell’articolo: “Le parti prendono altresì atto che . . . fino all’entrata in vigore del CCNL 2019-2021…”. Xxxxx lascia prevedere possa rimanere in vigore ben più di un anno secondo quanto espresso dalle più ottimistiche previsioni.
Siamo comunque rassicurati dal fatto che il testo definitivo dell’accordo sarà sottoposto all’ARAN ed al CNEL per un giudizio di legittimità.
In considerazione della buona collaborazione tra le delegazioni di parte sindacale e datoriale che ha portato alla stesura del documento di preintesa, procediamo comunque ad apporre le nostre firme consegnando contestualmente questa Dichiarazione a Verbale da allegare agli atti.
Dr Xxxxxxxx Xxxxxxxx Dr Xxxxxx Xxxxxxxxx Dr Xxxxxxxxxx Xxxxx Dr Xxxx Xxxxxxx
Allegato Dichiarazione congiunta n. 1 | |||||||||
Dirigenza Sanitaria (non medica): articolazione del sistema delle posizioni dirigenziali | |||||||||
Identificazione | |||||||||
A) Vecchia Fascia (ad esaurimento) | B) Nuova Fascia comune alla dirigenza del ruolo sanitario (corrispondenza teorica) | C) Fascia Futura (si applicherà da quando saranno disponibili le risorse necessarie: art. 21 c.4 Ccia) | D) Progetto Posizione (da entrata in vigore Ccia) | ||||||
tipo | n. dirigenti sanitari | Denominazione | Valore annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | Denominazione | Valore annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | Denominazione | Valore fascia futura annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | ||
1 | G As (SC) | 2 | As2 | 39.619,00 | SC 3 | 40.782,00 | SC3 | 40.782,00 | 1.163,00 |
2 | 1 | As1 | 37.941,00 | SC 1 | 37.985,00 | SC1 | 37.985,00 | 0,00 | |
0 | X Xx (XX) | 0 | Xx | 28.616,00 | XX 0 | 00.000,00 | XX0 | 30.011,00 | 1.395,00 |
4 | P As | 0 | CSs4 | 27.608,00 | IP A 2 | 30.011,00 | IPA2 | 30.011,00 | 0,00 |
5 | P Bs | 2 | CSs3 | 24.225,00 | IP B3 | 22.190,00 | IPA1 | 24.810,00 | 585,00 |
6 | 2 | CSs2 | 23.106,00 | IP B2 | 21.113,00 | IPA1 | 24.810,00 | 1.704,00 | |
7 | 2 | CSs1 | 18.071,00 | IP B1 | 19.952,00 | IPB1 | 19.952,00 | 1.881,00 | |
8 | P Cs | 3 | Cs2 | 15.833,00 | IP C4 | 14.798,00 | IPC4 | 16.475,00 | 642,00 |
9 | 0 | Cs1 | 14.154,00 | IP C3 | 12.560,00 | IPC3 | 14.798,00 | 0,00 | |
10 | P Ds | ----- | Ds > 3 anni | 1.500,00 | I B2 | 2.400,00 | / | / | 0,00 |
15 | Ds | 1.500,00 | I B1 | 1.500,00 | IB | 2.400,00 | 900,00 | ||
29 |
1) i dirigenti sanitari non medici mantengono ad esaurimento gli incarichi dirigenziali ricoperti alla data di entrata in vigore del Ccia 2016 – 2018 (parte A) ; alla scadenza viene loro assegnato 1 incarico secondo la graduazione generale dei dirigenti sanitari medici e non medici (parte B); tutti i dirigenti del ruolo sanitario passeranno ai nuovi valori unificati (parte C: art. 21 c. 4 Ccia) dalla data che sarà concordata dalle parti, quando saranno disponibili le risorse necessarie, anche prima della scadenza dell’incarico in corso
2) per gli attuali CSs2 e CSs3 vi sarà, nell’ambito degli incarichi professionali, un passaggio da Area B ad Area A (incarico di altissima professionalità)
3) per l'attuale fascia Bs è prevista una riclassificazione della SS come "elevata rilevanza"
4) entro il 2° mese successivo al momento dell’entrata in vigore del Ccia, saranno definiti progetti individuali riservati ai dirigenti sanitari non medici che beneficeranno dell'equiparazione economica derivante dall'aggiornamento dello schema generale della graduazione delle posizioni generali aziendali (parte D) (le fasce Cs1 e CSs4 sono vuote pertanto non saranno previsti progetti )
AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2016 - 2018
ALLEGATI
1. Regolamento Aziendale incarichi dirigenziali
2. Articolazione del sistema delle posizioni dirigenziali
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2016 – 2018
REGOLAMENTO AZIENDALE
XXXXXXXXX DIRIGENZIALI
Sommario
DESCRIZIONE 3
ART. 1 OBIETTIVI 3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 3
ART. 3 TIPOLOGIA GENERALE DEGLI INCARICHI 3
ART 4 INCARICHI GESTIONALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 5
ART. 5 INCARICHI GESTIONALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE 5
ART 6 INCARICHI PROFESSIONALI DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA’ E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 6
ART 7 INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE 7
ART 8 INCARICHI PROFESSIONALI DI BASE PER DIRIGENTI SANITARI 8
ART. 9 GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 8
9.1 Criteri di massima per la graduazione degli incarichi 8
9.2 Pesature degli incarichi 9
ART. 10 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 11
10.1. Incarichi gestionali di struttura complessa 11
10.2 Incarichi gestionali di struttura semplice e incarichi professionali di altissima professionalità ed alta specializzazione 11
ART. 11 TIPOLOGIA DI INCARICHI NON SOGGETTI A SELEZIONE INTERNA 12
ART. 12 CONTRATTO INDIVIDUALE 13
ART. 13 XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 00
ART. 14 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 14
ART. 15 EFFETTI DELLA VALUTAZIONE 16
15.1 Valutazione positiva 16
15.2 Valutazione negativa 16
RIFERIMENTI NORMATIVI 17
ALLEGATO A) 18
ALLEGATO B) 19
ALLEGATO C) 20
ALLEGATO D) 21
Garantire la corretta applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano la materia degli incarichi dirigenziali e delle correlate valutazioni.
Promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
Contribuire al miglioramento – ad ogni livello - della capacità organizzativa aziendale, raccordando i sistemi operativi di programmazione e controllo con quelli di gestione delle risorse umane mediante una corretta correlazione tra incarichi dirigenziali (e connessi specifici obiettivi) e i più generali obiettivi dell’Azienda.
Assicurare le condizioni procedurali più funzionali ed efficaci ai fini del corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché del raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale.
Assicurare la massima trasparenza a tutte le fasi della procedura.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutti i dirigenti dell’Azienda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, che abbiano superato il periodo di prova.
La procedura trova inoltre applicazione anche per i medici universitari che svolgono la propria attività assistenziale presso le strutture dell' A.O. Ordine Mauriziano.
ART. 3 TIPOLOGIA GENERALE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi conferibili ai Dirigenti sono definiti dai rispettivi contratti di lavoro. Sono indicati nella Mappatura degli incarichi predisposta dalla Direzione Generale, sulla base delle competenze gestionali, definite con l’Atto Aziendale, e delle competenze professionali necessarie e funzionali all’organizzazione stessa, periodicamente soggetta a revisione in modo da assicurare il costante allineamento dell’assetto organizzativo alle strategie aziendali e per tener conto dell’evoluzione delle attività svolte.
Per ciascuna categoria di Dirigenti, gli incarichi vengono classificati come:
Dirigenza sanitaria | Area PTA | ||||||
Incarichi gestionali con necessaria e prevalente gestione di risorse umani e strumentali | |||||||
SC | Direzione di struttura complessa | SCa | Struttura complessa di alta rilevanza | ||||
SSd | Struttura semplice a dipartimentale | livello | SSa | Struttura Semplice, dipartimentale | anche | di | livello |
SS | Struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa | IPa | incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo | ||||
Incarichi professionali | |||||||
IPA | Incarico professionale di altissima professionalità (per dirigenti con almeno 5 anni di anzianità; a valenza dipartimentale / articolazione interna di SC) | Non più del 3% degli incarichi Elevata professionalità | |||||
IPB | Incarico professionale specializzazione | di alta | Non più del 7% degli incarichi Alta professionalità | ||||
IPC | Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (per dirigenti con almeno 5 anni di anzianità) | ||||||
IB | Incarico professionale di base (per dirigenti con meno di 5 anni di anzianità che abbiano superato il periodo di prova) |
Gli incarichi professionali sono attribuiti previo superamento della verifica del collegio tecnico.
Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata pari a 5 anni, fatti salvi gli incarichi professionali di base della dirigenza sanitaria che hanno durata non superiore a 5 anni.
La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Sono fatte salve altre ipotesi particolari (relative a valutazione negativa o al venir meno dei requisiti o a motivazioni organizzative) per le quali si applica la specifica disciplina stabilita dal Ccnl.
Inoltre è fatta salva la possibilità di interrompere anticipatamente l’incarico qualora al suo titolare ne venga conferito uno nuovo a seguito della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento
Per ogni tipologia di incarico, sono definiti diversi gradi o livelli di complessità, sulla base dei criteri richiamati al successivo art. 8 in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali.
Per quanto riguarda gli incarichi professionali (come dislocati nelle fasce di responsabilità di seguito elencate), e fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall’art. 18 c. 3 bis del Ccnl in merito agli incarichi di altissima professionalità, ogni unità operativa deve essere articolata, tendenzialmente, in modo tale da avere:
- il 30% di dirigenti con incarico di area A e B (già CS),
- il 35% di dirigenti con incarico di area C3 – C4 – C5 (già C),
- il 35% di dirigenti con incarico di area C1 – C2 e D (già D).
Le percentuali così definite sono passibili di modifiche in relazione alla particolare composizione della struttura complessa.
ART 4 INCARICHI GESTIONALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Per incarichi di direzione di struttura complessa si intendono quelli relativi a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti.
All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, vengono individuati diversi gradi o livelli di complessità:
Tipologia organizzativa dirigenti medici | Tipologia organizzativa dirigenti sanitari | ||
SC5 | Direzione di dipartimento | SCs2 | Struttura complessa di alta rilevanza |
SC4 | Struttura complessa di area chirurgica di alta rilevanza | SCs1 | Struttura complessa di media rilevanza |
SC3 | Struttura complessa di area medica di alta rilevanza | Tipologia organizzativa area PTA | |
SC2 | Struttura complessa di area chirurgica di media rilevanza | SCa2 | Struttura complessa di alta rilevanza |
SC1 | Struttura complessa di area medica di media rilevanza | SCa1 | Struttura complessa di media rilevanza |
ART. 5 INCARICHI GESTIONALI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE
Per incarichi di direzione di struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne alle strutture di cui al paragrafo precedente, sia quelle a livello dipartimentale con autonomia organizzativa e/o dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività nel SSN, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici per la dirigenza medica e sanitaria vengono individuati diversi gradi o livelli di complessità:
Tipologia organizzativa dirigenti medici | Tipologia organizzativa dirigenti sanitari | ||
SSd (B3) | Struttura semplice dipartimentale di elevata rilevanza | SSs (Bs) | Struttura semplice |
XX0 (X0) | Struttura semplice (articolazione di struttura complessa) di elevata rilevanza | Tipologia organizzativa dirigenti PTA | |
XX0 (X0) | Struttura semplice (articolazione di struttura complessa) di media rilevanza | SSa (Ba) | Struttura semplice |
ART 6 INCARICHI PROFESSIONALI DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA’ E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.
Gli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione prevedono in modo prevalente l’attribuzione di responsabilità tecnico – specialistiche, anche di altissima specializzazione e rilevanza.
Gli incarichi professionali di elevata professionalità e di alta specializzazione possono essere affidati ai Dirigenti del ruolo sanitario che, dopo aver svolto 5 anni di attività nel SSN, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
Il conferimento degli incarichi presuppone l’adeguata valutazione delle conoscenze, delle capacità e competenze possedute nonché del livello delle attività svolte dal dirigente.
In particolare, per evitare richieste di attivazioni di strutture semplici non giustificabili sul piano gestionale e al contempo per valorizzare i dirigenti che aspirano ad incarichi “professionali”, viene posta particolare attenzione alla possibilità consentita dal contratto di pesare adeguatamente gli incarichi dirigenziali connotati dal possesso di “alte professionalità”.
Tipologia organizzativa dirigenti medici | Tipologia organizzativa dirigenti sanitari | ||
IPd | Incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale (nuova istituzione) | IPds | Incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale (nuova istituzione) |
IP A2 | Incarico professionale di altissima professionalità (articolazione di SC) a rilevanza molto elevata | IP As (CSs4) | Incarico professionale di altissima professionalità articolazione interna SC |
IP A1 (CS4) | Incarico professionale di altissima professionalità (articolazione di SC) a rilevanza elevata | ||
IP B3 (CS3) | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza molto elevata | IP Bs3 (Cs3) | Incarico professionale di alta specializzazione e rilevanza molto elevata |
IP B2 (CS2) | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza elevata | IP Bs2 (CSs2) | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza elevata |
IP B1 (CS2) | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza media | IP Bs1 (CSs1) | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza media |
Ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, professionale e Tecnico (nel cui ambito non sono previsti incarichi di base destinati ai Dirigenti di nuova assunzione) possono essere affidati gli incarichi professionali indipendentemente dal possesso di pregressa esperienza professionale, purché abbiano superato il periodo di prova. Gli incarichi sono conferibili anche ai dirigenti assunti a tempo determinato, dopo un periodo minimo di 6 mesi.
All'interno della fascia di responsabilità riferita a questa (unica) tipologia di incarichi professionali per la dirigenza PTA vengono individuati i seguenti gradi o livelli di complessità:
IPa2 Incarico professionale di alta specializzazione di elevata rilevanza IPa1 Incarico professionale di alta specializzazione di media rilevanza IPa td Incarico professionale per dirigenti a tempo determinato.
ART 7 INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE
Gli altri incarichi professionali conferibili ai Dirigenti medici e alla restante dirigenza sanitaria con almeno 5 anni di anzianità rientrano nella tipologia degli incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo e comunque ricomprendono anche gli incarichi già definiti nella precedente articolazione aziendale come di “media specializzazione e rilevanza”.
Il conferimento degli incarichi presuppone l’adeguata valutazione delle conoscenze, delle capacità e competenze possedute dal dirigente.
Tipologia organizzativa dirigenti medici | Tipologia organizzativa dirigenti sanitari | ||
IP C5 (C3) | Incarico professionale di media specializzazione e alta rilevanza | IP Cs2 (Cs2) | Incarico professionale di media specializzazione e alta rilevanza |
IP C4 (C2) | Incarico professionale di media specializzazione e significativa rilevanza | IP Cs1 ( Cs1) | Incarico professionale di media specializzazione e media rilevanza |
IP C3 (C1) | Incarico professionale di media specializzazione e media rilevanza | ||
IP C2 (D4) | Incarico professionale di consulenza / studio/ ricerca/ ispettivo/ di verifica/ di controllo di media responsabilità tecnico-specialistica | ||
IP C1 (D3) | Incarico professionale di consulenza / studio/ ricerca/ ispettivo/ di verifica/ di controllo |
ART 8 INCARICHI PROFESSIONALI DI BASE PER DIRIGENTI SANITARI
Gli incarichi professionali di base sono affidati ai dirigenti sanitari di prima assunzione che abbiano superato il periodo di prova e a coloro che non hanno compiuto 5 anni di anzianità.
Gli incarichi si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza, entro precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività; tali ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i previsti momenti di valutazione e verifica.
Tipologia organizzativa dirigenti medici | Tipologia organizzativa dirigenti sanitari | ||
IB2 (D2) | Incarico professionale di base < 5 anni dopo 3 anni | IB Ds (Ds) | Incarico professionale di base < 5 anni |
IB1 (D1) | Incarico professionale di base sino ai tre anni |
ART. 9 GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
9.1 Criteri di massima per la graduazione degli incarichi
Gli incarichi sono graduati per funzione e grado di autonomia gestionale e/o professionale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione e degli eventuali atti d’indirizzo e coordinamento del Ministero della salute e comunque in base ai criteri di massima stabiliti dall’art. 91 del Ccnl, e precisamente:
a) tipologia di incarico conferito,
b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti,
c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata,
d) affidamento e gestione di budget,
e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato,
f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge,
g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali
h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale,
i) utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’Azienda,
j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda,
k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’Azienda,
l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale,
m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa,
n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri,
o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.
9.2 Pesature degli incarichi
Presso l’A.O. Ordine Mauriziano, gli incarichi vengono proposti compilando sia l’apposita scheda (allegato C) sia la tabella degli indici di graduazione (allegato D) che definisce la complessità dell’incarico stesso.
Per definire a livello aziendale gli intervalli di ogni singola fascia di incarico entro cui collocare i livelli di responsabilità, in prima applicazione si è proceduto nel seguente modo:
- il Direttore ha proposto per ciascun dirigente un incarico dirigenziale collocandolo in una fascia senza individuare il livello di professionalità (es fascia C senza specificare il livello 1, 2, 3);
- affinché ciascun livello di professionalità fosse il medesimo in ogni singola struttura complessa, ciascun incarico proposto era corredato dei parametri relativi ad indici oggettivi, riferibili ai seguenti fattori:
Fattori economici:
a) Consistenza delle risorse umane finanziarie e strumentali ricomprese nella funzione affidata.
Fattori strutturali e tecnologici:
b) Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna.
c) Utilizzazione di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica dell’Azienda.
Fattori professionali
1. Grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali anche in relazione ad eventuale struttura sovraordinata.
2. Grado di competenza specialistico funzionale.
3. Affidamento di programmi di ricerca aggiornamento tirocinio e formazione.
Fattori aziendali
• Capacità di integrazione multidisciplinare e multiprofessionale.
• Valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali affidati alla struttura complessa.
La valutazione dei parametri riferiti al medesimo incarico, per ogni struttura complessa, dunque, deve essere collocata nell’intervallo sotto-riportato:
IP d nuovo incarico | >52 | |||||
IP A2 nuovo incarico | >47 | IP C5 (C3) | >35,5 | |||
IP A1 (CS4) | 42,5-47 | IP C4 (C2) | 30,5- 35 | |||
IP B3 (CS3) | 35,5 - 42 | IP C3 (C1) | 25,5 - 30 | |||
IP B2 (CS2) | 30, 5 - 35 | IP C2 (D4) | 20,5 - 25 | IB 2 (D2) | 15,5 - 25 | |
IP B1 (CS1) | <30 | IP C1 (D3) | <20 | IB 1 (D1) | < 15 |
A garanzia del diritto alla trasparenza ed alla partecipazione del valutato, fin dal momento dell’affidamento dell’incarico, ogni responsabile, tenuto a svolgere la valutazione di propria competenza, deve specificare a tutti i dirigenti affidati alla sua responsabilità, gli elementi procedurali previsti e la scala dei giudizi possibili riferiti all’incarico dirigenziale.
Al fine di documentare l’avvenuta informativa sugli elementi costitutivi del processo di assegnazione dell’incarico, il dirigente valutato deve apporre la propria firma, per presa conoscenza, sulla scheda di proposta dell’incarico stesso e sulla scheda contenente i parametri di graduazione.
ART. 10 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
10.1. Incarichi gestionali di struttura complessa
Gli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all’art. 18 comma 1, punto I - a) del Ccnl sono affidati dal Direttore Generale con le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e s.i.m., dal DPR 484/1997 e dalla L.R. 3/2006 nel limite del numero stabilito nell’Atto aziendale in vigore.
Il Direttore di Dipartimento è invece nominato dal Direttore Generale con atto scritto e motivato tra i Direttori di Struttura Complessa afferenti al dipartimento.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa dell’Area della Dirigenza PTA sono affidati dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, a candidati in possesso dei requisiti legislativi e contrattuali previsti per l’attribuzione di questa tipologia di incarichi (ossia esperienza professionale dirigenziale non inferiore a 5 anni, salvo che presso l’Azienda non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l’arco temporale della predetta esperienza professionale), previa pubblicizzazione di avviso interno e valutazione dei curricula formativi e professionali presentati dai dirigenti interessati.
10.2 Procedura di affidamento incarichi gestionali di struttura semplice e incarichi professionali di dirigenti con anzianità superiore ai 5 anni
FASE 1
⸭ Si procede con la formulazione di una proposta, approvata dal Direttore Generale, comprensiva di descrizione della tipologia di incarico (e delle relative competenze tecnico-professionali, funzioni e attribuzioni), ad opera del:
- Direttore di struttura complessa di afferenza per l’incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
- Direttore di Dipartimento per l’incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale dipartimentale;
- Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali .
⸭ Segue l’emissione di apposito avviso, per mezzo di sintetica comunicazione pubblicata sul sito intranet.
⸭ Al fine di acquisire le candidature è trasmesso a mezzo mail ai dirigenti sanitari - con anzianità di servizio superiore ai cinque anni e che abbiano superato positivamente la verifica del collegio tecnico (e per conoscenza al direttore della struttura complessa che ha proposto l’incarico) lo schema per la domanda (Allegato A).
Tale schema prevede la possibilità di integrare i curricula dei dirigenti depositati in atti, attraverso una sintetica descrizione delle eventuali ulteriori esperienze professionali e capacità acquisite. E’ altresì possibile allegare eventualmente un nuovo curriculum sintetico aggiornato.
La struttura tecnica permanente cura la trasmissione e la raccolta delle domande di partecipazione.
Nel caso di copertura di SS dipartimentale la mail per l’acquisizione delle candidature sarà inviata ai Direttori delle strutture complesse afferenti il dipartimento con preghiera di massima diffusione.
FASE 2
Il Direttore della struttura, convocato presso la struttura succitata, provvede alla valutazione delle domande nonché dei curricula dei dirigenti, delle attitudini personali e delle capacità professionali sia in relazione alla conoscenza specialistica sia in relazione alle esperienze acquisite, nonché i risultati conseguiti in merito agli obiettivi assegnati, e propone il conferimento dell’incarico attraverso il modulo allegato B).
Tale procedura vale per l’attribuzione di ogni tipologia di incarico.
ART. 11 TIPOLOGIA DI INCARICHI NON SOGGETTI A SELEZIONE INTERNA
Possono essere attribuiti incarichi senza attivare la procedura di selezione interna (art. 19 c. 6 del Ccnl) nelle seguenti ipotesi:
✓ incarichi a seguito di rinnovo previa valutazione positiva;
✓ incarichi di base con anzianità inferiore ai 5 anni di anzianità di servizio dopo il superamento del periodo di prova/senza periodo di prova;
✓ incarico di base dopo 3 anni di attività;
✓ incarichi a seguito di mobilità esterna: al dirigente possono essere attribuiti incarichi della seguente tipologia:
• incarico professionale di base, con anzianità di servizio sotto i cinque anni di servizio,
• incarico professionale di area B/ Bs o C/ Cs se ha già maturato il primo quinquennio di servizio, fatta salva la possibilità, in quest’ultimo caso, di partecipare a selezioni interne per il conferimento di altre tipologie di incarico;
✓ incarichi al compimento dei 5 anni di servizio: acquisita la verifica positiva del Collegio Tecnico, al Dirigente già titolare di incarico di base è conferito altro incarico professionale di area C limitatamente alla tipologia C1 o C2 senza necessità di procedura selettiva interna, su proposta scritta e motivata del Direttore di Struttura sentito il Direttore di Dipartimento (fatta salva la possibilità di partecipare a procedure selettive per il conseguimento di incarichi di tipologia superiore);
✓ personale universitario: in caso di nuovi convenzionamenti sono attribuiti incarichi della seguente tipologia:
• incarico professionale di base, con anzianità di servizio sotto i cinque anni di servizio,
• incarico professionale di area B/ Bs oppure C/ Cs con anzianità di servizio superiore ai cinque anni di attività, fatta salva la possibilità, in quest’ultimo caso, di partecipare a selezioni interne per il conferimento di altre tipologie di incarico;
✓ dirigenti sanitari a tempo determinato: è conferito un incarico dirigenziale, definito dall’Azienda, nell’ambito della tipologia IB / IBs, ed indicato nel contratto individuale di assunzione;
✓ incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale o per motivate esigenze organizzative. Nel caso descritto al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto, anche prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.
In tali casi il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento, relativamente alla retribuzione di posizione ed all’eventuale indennità di struttura complessa.
ART 12 CONTRATTO INDIVIDUALE
Ai sensi dell’art. 19 c.10 del Ccnl, il conferimento od il rinnovo dell’incarico dirigenziale comporta la sottoscrizione di un contratto individuale che definisce tutti gli aspetti connessi all’incarico da conferire, ivi inclusi la denominazione, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di 30 giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico.
Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d’incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di 30 giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico.
ART 13 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
Il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali trova limitata applicazione nell’ambito del Servizio sanitario nazionale in quanto:
la rotazione degli incarichi non è attuabile per le attività infungibili o altamente specializzate (sono ritenute infungibili le attività svolte da profili professionali per il quale è previsto il possesso di lauree specialistiche, di abilitazioni o di iscrizioni in Ordini / Collegi / Albi possedute da una sola unità lavorativa all’interno dell’Azienda; sono ritenute altamente specializzate le attività svolte da profili professionali in relazione ai titoli accademici posseduti, quali specializzazioni o particolari percorsi formativi).
La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 13 del 14 febbraio 2015 evidenzia come la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali.
Qualora peraltro non ricorrano le condizioni impeditive sopra richiamate, alla rotazione degli incarichi provvede il Direttore della struttura complessa, comunque nel rispetto delle procedure selettive sopra richiamate.
In ogni caso, nel quadro della attuazione del principio di rotazione, fatti salvi gli effetti di eventuali valutazioni negative, non dovrà darsi luogo a riduzioni del trattamento economico attribuito ai dirigenti interessati.
ART 14 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Il presente regolamento si sofferma sul funzionamento dei:
Collegi Tecnici i quali, costituiti nel rispetto della normativa vigente, procedono alla verifica dell’adeguatezza delle attività svolte nell’area di assegnazione e del comportamento professionale tenuto da parte di ciascun dirigente.
La procedura di valutazione viene espletata sistematicamente e le risultanze finali vengono formalizzate alle seguenti scadenze:
• di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
• dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
• dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultra-quinquennale in relazione all’indennità di esclusività (5 anni e 15 anni).
I Xxxxxxx Xxxxxxx per le verifiche dei dirigenti medici e sanitari sono così costituiti:
a) dal Direttore di Dipartimento, che assume la presidenza, dal Direttore S.C. Direzione Medica di Presidio e da un Direttore dell’Azienda con incarico di Direzione di struttura complessa della medesima disciplina o di disciplina affine (attinente cioè alla stessa area disciplinare e/o dipartimentale);
b) per le valutazioni dei Direttori di struttura complessa, dal direttore del Dipartimento che affianca il Direttore di Direzione Medica di Presidio ed un Direttore di struttura complessa di aziende esterne operante nella medesima disciplina;
c) il componente del Collegio Tecnico si astiene dal medesimo Collegio nei casi in cui abbia già proceduto alla valutazione in prima istanza del dirigente soggetto a verifica;
Per rendere più celere ed efficiente il normale procedimento di valutazione, è stata prevista la composizione dei Collegi Tecnici in via ordinaria con componenti interni alla stessa AO Ordine Mauriziano di Torino.
La partecipazione di componenti esterni esperti nella specifica disciplina in questione è invece prevista per quanto concerne le verifiche nei confronti dei direttori di struttura complessa ovvero, per costituire nei casi più delicati ancora maggiori garanzie di imparzialità e di giudizio professionalmente ineccepibile, qualora il Collegio Tecnico debba procedere ad un effettivo contraddittorio con l’interessato ai fini della valutazione finale, nei casi cioè in cui si registri una valutazione di prima istanza complessivamente negativa e la stessa
sia contestata espressamente da parte del dirigente valutato attraverso apposita indicazione apposta nel documento di valutazione.
E’ previsto l’adeguamento automatico della composizione di tali organismi, senza necessità di ulteriore specifico atto deliberativo, a fronte delle designazioni operate da parte del Direttore Sanitari, anche in conseguenza di rinnovi, cessazioni dal servizio e simili dei componenti originari.
La verifica complessiva effettuata dal Collegio Tecnico riguarda l'intera durata dell'espletamento dell'incarico e quindi tiene conto dell'esito delle verifiche annualmente esperite dal valutatore di prima istanza, attraverso l’esame delle elaborazioni dagli uffici competenti che contengono le sintesi delle varie aree di valutazione.
Il valutatore di prima istanza (che compila il documento di valutazione) è il soggetto che è a più diretta conoscenza dell’attività svolta dal valutato; in linea di massima, quindi, questo soggetto coincide con il Direttore della struttura complessa alla quale è assegnato il dirigente da valutare. La valutazione di prima istanza si svolge annualmente. Viene valutato il raggiungimento da parte del singolo dell’obiettivo individuale assegnatogli, nonché tutti i livelli di competenza.
La verifica individuale costituisce una caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro del dirigente e si ispira ai seguenti principi generali:
✓ imparzialità, celerità, puntualità e trasparenza dei criteri e dei risultati
✓ partecipazione del valutato al procedimento di valutazione, anche attraverso il contraddittorio da assicurare in entrambi i gradi di valutazione
✓ diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza.
I CC.CC.N.L. del triennio 2016 - 2018 della Dirigenza sanitaria e non sanitaria confermano il valore strategico della valutazione dei dirigenti, laddove affermano che “è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione, per l’incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti”.
Il sistema di valutazione dell’azienda è dettagliato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance oggetto di apposito regolamento. Pubblicato sul sito aziendale della Performance al seguente indirizzo.
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000
ART 15 EFFETTI DELLA VALUTAZIONE
15.1 Valutazione positiva
Per i dirigenti sanitari neo assunti l’esito positivo della valutazione conseguita al termine del quinquennio comporta l’attribuzione di incarichi di natura professionale superiore.
L’esito della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico, per gli altri dirigenti, costituisce condizione per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale.
15.2 Valutazione negativa
La valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico per i dirigenti di struttura complessa determina la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. l’art. 18, comma 1, punto I, lett. b) e c) e punto II, lett. a), b) e c), nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica non consente la conferma nell’incarico già affidato e determina l’affidamento di un incarico tra quelli compresi nelle tipologie di cui all’art. 18, comma 1, punto II, lett. a), b) e c) di minor valore economico nonché il ritardo di 1 anno nell’ attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività ove da attribuire nel medesimo anno.
Per i dirigenti con incarico professionale di base, al compimento dei 5 anni di servizio, il risultato negativo della verifica comporta il ritardo di 1 anno nel conferimento di un nuovo incarico nonché nell’ attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività.
Inoltre, per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa:
• la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%.
• è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell’Azienda previa attuazione delle procedure previste dall’art. 106 del Ccnl (Comitato dei Garanti).
I dirigenti valutati negativamente sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo all’indennità di esclusività e alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva.
Dopo tale nuova verifica e in presenza di valutazione positiva, l’Azienda attribuisce ai dirigenti già titolari di incarico di base che abbiano già compiuto i 5 anni di servizio una diversa tipologia d’incarico.
Le medesime disposizioni, per quanto compatibile e conformemente a quanto stabilito dal Ccnl PTA, si applicano anche alla Dirigenza PTA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 15 del D.Lgs. 52 del 30.12.1992 e s.i.m.
Artt. 20 e 26 del D.Lgs. 165 del 30.3.2011 e s.i.m.
Artt. 7, 9, 14, 19 e 25 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009 e s.i.m.
DGR 23 dicembre 2013, n. 25-6944: Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione.
Artt. da 17 a 23, da 55 a 63 e art. 91 del CCNL Dirigenti Area Sanità 2016 – 2018 del 19.12.2019 (“Ccnl”).
Artt. da 69 a 81 del CCNL Area Funzioni Locali / sezione Dirigenti PTA del SSN 2016 – 2018 del 17.12.2020 (“Ccnl PTA”).
DGR 3 settembre 2021, n. 5-3734: Recepimento verbale di confronto 8.07.2021 con le OOSS Dirigenza Area Sanita' per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto ex articolo 6 del CCNL 19 dicembre 2019.
ALLEGATO A)
Struttura Tecnica Permanente
E p. c dott.
Domanda per i dirigenti sanitari con anzianità professionale superiore a 5 anni e con valutazione positiva del collegio tecnico
Il sottoscritto……………………………..in servizio presso la S.C………………………………
Attualmente titolare dell’incarico di Fascia ” “
richiede di partecipare alla selezione per l’incarico di fascia: ” … “
All’uopo si integra il curriculum professionale depositato agli atti con le seguenti esperienze atte a dimostrare l’esperienza acquisita anche in precedenti incarichi svolti presso altre aziende, descritte in modo sintetico.
Data Firma
ALLEGATO B)
PROPOSTA ASSEGNAZIONE INCARICO
Il giorno ……… il dott. Direttore della S.C. ………………………….. presso la struttura tecnica permanente ha valutato le candidature per l’incarico di fascia “ “
Entro il termine previsto dalla comunicazione in data sono pervenute le seguenti candidature:
1)
2)
Ai sensi della vigente Procedura aziendale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, si è provveduto sia all’analisi comparata dei curricula, sia alla valutazione del percorso di sviluppo professionale dei dirigenti, misurabile attraverso la verifica delle attività svolte, delle competenze acquisite e delle specificità attitudinali.
Tutti i dirigenti hanno compiuto cinque anni di anzianità di servizio e sono stati valutati positivamente dal collegio tecnico.
I curricula dei dirigenti e le valutazioni annuali sono agli atti.
A seguito dell’analisi condotta, si propone il conferimento dell’incarico al Dott. /Dott.ssa
per le seguenti motivazioni:
Il DIRETTORE SC IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ALLEGATO C)
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
ALLEGATO D)
PARAMETRI DI GRADUAZIONE | |||||
Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna | |||||
risorse umane sino a 20 | 2 | 4 | |||
risorse umane 20-30 | 6 | ||||
risorse umane > 30 | 8 | 10 | |||
Grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata | |||||
agisce direttamente in uno o più processi decisionali di rilevanza interna alla struttura | 1 | 2,5 | 5 | ||
agisce direttamente in uno o più processi decisionali di rilevanza interna ed esterna alla struttura | 7 | 10 | |||
Grado di competenza specialistico funzionale | |||||
precisi ambiti di autonomia | 1 | ||||
autonomia professionale e adeguata esperienza | 2,5 | ||||
dimostrato possesso di competenze specialistico funzionali di livello qualificato | 5 | 7,5 | |||
dimostrato possesso di competenze tecnico - professionali distintive sui contenuti professionali e specifici del proprio settore di competenza. | 10 | ||||
Capacità di integrazione multidisciplinare e multiprofessionale e/o di coordinamento e condivisione di conoscenze richieste dalla funzione affidata | |||||
limitato livello di multidisciplinarietà | 1 | ||||
buon livello di multidisciplinarietà | 2 | 3 | |||
ottimo livello di multidisciplinarietà | 4 | 5 | |||
Consistenza delle risorse umane finanziarie e strumentali ricomprese nella funzione affidata | |||||
assenza di budget e/o risorse umane, strumentali affidate in gestione | 1 | 2 | |||
presenza di budget e/o risorse umane, strumentali affidate in gestione | 3 | ||||
presenza di budget e/o risorse umane , strumentali affidate in gestione di particolare rilevanza | 4 | 5 | |||
Utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda | |||||
raro utilizzo di tipologie innovative | 1 | ||||
utilizzo di una o più tipologie innovative | 2 | 3 | |||
elevata capacità di recepimento e diffusione di innovazioni in ambito diagnostico terapeutico e/o tecnologico basate su evidenze scientifiche di provata efficacia | 4 | 5 | |||
Affidamento di programmi di ricerca aggiornamento tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda | |||||
nessuna tipologia affidata | 1 | ||||
una o più tipologie affidate | 2 | 3 | 4 | ||
tipologie di particolare interesse e rilevanza aziendale | 5 | ||||
Valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali affidati alla struttura complessa | |||||
media valenza | 1 | 2 | 3 | ||
alta valenza | 4 | 5 | |||
Totale | |||||
Si invita ad utilizzare i parametri massimi solo nel caso di funzioni assegnate di fascia elevata La firma per presa visione da parte del dirigente nella scheda di assegnazione della funzione è obbligatoria. L’eventuale dissenso deve essere specificato nelle note |
Dirigenza Sanitaria (Medica e Non Medica): articolazione del sistema delle posizioni dirigenziali aggiornate al Ccnl 2016 – 2018 | ||||||||
Identificazione | Articolazione organizzativa | Valore annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | CCNL 2016 2018 | |||||
tipo | nuova fascia | vecchia fascia | tipologia contrattuale | parte fissa (Euro/a) | ||||
Direzione di Dipartimento | 50.000,00 | |||||||
1 | (SC) | SC5 | A5 | Direzione Macro Struttura (delibera 296 del 28/4/2010) | 50.000,00 | Incarichi gestionali S.C. | incarico di direzione di Struttura Complessa | 17.000,00 |
2 | SC4 | A4 | Struttura Complessa area chirurgica (di alta rilevanza) | 42.304,00 | 18.000,00 | |||
3 | SC3 | A3 | Struttura Complessa area medica (di alta rilevanza) | 40.782,00 | 17.000,00 | |||
4 | SC2 | A2 | Struttura Complessa area chirurgica (di media rilevanza) | 39.506,00 | 18.000,00 | |||
5 | SC1 | A1 | Struttura Complessa area medica (di media rilevanza) | 37.985,00 | 17.000,00 | |||
6 | (SS) | SSd | B3 | Struttura Semplice dipartimentale | 32.000,00 | Incarichi gestionali SS | incarico di direzione di SS dipartimentale | 12.500,00 |
7 | SS2 | B2 | Struttura Semplice (articolazione di SC) di elevata rilevanza | 30.011,00 | incarico di direzione di SS articolazione di SC | 11.000,00 | ||
8 | XX0 | X0 | Struttura Semplice (articolazione di SC) di media rilevanza | 24.810,00 | 11.000,00 | |||
9 | area A | IPd | ---- | Incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale | 32.000,00 | Incarichi professionali di altissima professionalità (IP A) | incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale | 12.500,00 |
10 | IP A2 | ---- | Incarico professionale di altissima professionalità (articolazione di SC) a rilevanza molto elevata | 30.011,00 | incarico di altissima professionalità articolazione interna di SC | 11.000,00 | ||
11 | IP A1 | CS4 | Incarico professionale di altissima professionalità (articolazione di SC) a rilevanza elevata | 24.810,00 | 11.000,00 | |||
12 | area B | IP B3 | CS3 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza molto elevata | 22.190,00 | Incarichi professionali di alta specializzazione (IP B) | incarico di alta specializzazione | 6.500,00 |
13 | IP B2 | CS2 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza elevata | 21.113,00 | 6.500,00 | |||
14 | IP B1 | CS1 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza media | 19.952,00 | 6.500,00 | |||
15 | area C | IP C5 | C3 | Incarico professionale di media specializzazione e alta rilevanza | 16.476,00 | Incarichi professionali, di studio, ricerca, consulenza, ispettivo, controllo (IP C) | incarico professionale, di studio e ricerca, consulenza, ispettivo, di controllo | 5.500,00 |
16 | IP C4 | C2 | Incarico professionale di media specializzazione e significativa rilevanza | 14.798,00 | 5.500,00 | |||
17 | IP C3 | C1 | Incarico professionale di media specializzazione e media rilevanza | 12.560,00 | 5.500,00 | |||
18 | IP C2 | D4 | Incarico professionale di media responsabilità tecnico - specialistica | 8.084,00 | 5.500,00 | |||
19 | IP C1 | D3 | Incarico professionale con autonoma responsabilità tecnico – specialistica | 6.965,00 | 5.500,00 | |||
20 | area D | IB2 | D2 | Incarico di base per dirigenti del ruolo sanitario con meno di 5 anni, dopo 3 anni | 2.400,00 | Incarichi professionali di base (P D) | incarico professionale di base per dirigenti fino a 5aa di anzianità | 1.500,00 |
21 | IB1 | D1 | Incarico di base per dirigenti del ruolo sanitario con meno di 5 anni, fino a 3 anni | 1.500,00 | 1.500,00 |
1): i dirigenti sanitari (medici e non medici) “ex X livello” già in servizio alla data di entrata in vigore del Ccia 2016-2018 mantengono ad esaurimento il trattamento economico di posizione differenziato previsto dal Ccnl 8.6.2000
2) i dirigenti sanitari non medici mantengono ad esaurimento gli incarichi dirigenziali ricoperti alla data di entrata in vigore del Ccia 2016 – 2018; alla scadenza viene loro riassegnato 1 incarico di cui al presente prospetto
3) 2 dirigenti medici categoria CS5 (quote economiche) rimangono ad personam.
Dirigenza Sanitaria (non medica): articolazione del sistema delle posizioni dirigenziali aggiornate al Ccnl 2016 – 2018 (ad esaurimento) | ||||||||
Identificazione | Articolazione organizzativa | Valore annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | CCNL 2016 2018 | |||||
tipo | nuova fascia | vecchia fascia (ad esaurimen to) | tipologia contrattuale | parte fissa (Euro/a) | ||||
1 | (SC) | SC s2 | As2 | Struttura Complessa di alta rilevanza | 39.619,00 | Incarichi gestionali S.C. (G A) | incarico di direzione di Struttura Complessa | 17.000,00 |
2 | SC s1 | As1 | Struttura Complessa di media rilevanza | 37.941,00 | 17.000,00 | |||
3 | (SS) | SS s | Bs | Struttura Semplice | 28.616,00 | Incarichi gestionali SS (G Cs) | incarico di direzione di SS articolazione di SC | 11.000,00 |
4 | area A | IP As 1 | CSs4 | Incarico professionale di altissima professionalità articolazione interna di SC | 27.608,00 | Incarichi professionali di altissima professionalità (IP As) | incarico di altissima professionalità articolazione interna di SC | 11.000,00 |
5 | area B | IP Bs3 | CSs3 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza molto elevata | 24.225,00 | Incarichi professionali di alta specializzazion e (IP Bs) | incarico di alta specializzazione | 6.500,00 |
6 | IP Bs2 | CSs2 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza elevata | 23.106,00 | 6.500,00 | |||
7 | IP Bs1 | CSs1 | Incarico professionale di alta specializzazione a rilevanza media | 18.071,00 | 6.500,00 | |||
8 | area C | IP Cs2 | Cs2 | Incarico professionale di media specializzazione e alta rilevanza | 15.833,00 | Incarichi professionali, di studio, ricerca, consulenza, ispettivo, controllo (IP Cs) | incarico professionale, di studio e ricerca, consulenza, ispettivo, di controllo | 5.500,00 |
9 | IP Cs1 | Cs1 | Incarico professionale di media specializzazione e media rilevanza | 14.154,00 | 5.500,00 | |||
10 | area D | I Bs | Ds | Incarico di base per dirigenti sanitari con meno di 5 anni | 1.500,00 | Incarichi professionali di base (I D) | incarico professionale di base per dirigenti fino a 5a di anzianità | 1.500,00 |
1) i dirigenti sanitari non medici mantengono ad esaurimento gli incarichi dirigenziali ricoperti alla data di entrata in vigore del Ccia 2016 – 2018; alla scadenza viene loro assegnato 1 incarico secondo la graduazione generale dei dirigenti sanitari medici e non medici
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (PTA): articolazione del sistema delle posizioni dirigenziali aggiornate al Ccnl 2016 – 2018 | ||||||||
Identificazione | Articolazione organizzativa | Valore annuo totale dell’incarico (con 13°) (Euro/a) | CCNL 2016 2018 | |||||
tipo | nuova fascia | vecchia fascia | tipologia contrattuale | parte fissa (Euro/a) | ||||
Direzione di Dipartimento | 50.000,00 | |||||||
1 | (SC) | XXx0 | Xx0 | Struttura Complessa di alta rilevanza | 46.677,00 | Struttura Complessa (tipologia Aa) | incarico di direzione di Struttura Complessa | 18.000,00 |
2 | XXx0 | Xx0 | Struttura Complessa di media rilevanza | 37.557,00 | 18.000,00 | |||
3 | (SS) | SSa | Ba | Struttura Semplice | 27.036,00 | Struttura Semplice (Ba) | incarico di direzione di SS | 11.500,00 |
4 | area C | IPa2 | Csa | Incarico professionale di alta specializzazione | 26.606,00 | Incarichi professionali (Ca) | incarico professionale, anche di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettivo, di controllo | 5.500,00 |
5 | IPa1 | ---- | Incarico professionale di media specializzazione | 16.000,00 | 5.500,00 | |||
6 | Ca TD | IPa td | ---- | Incarico professionale per Dirigenti a tempo determinato (dopo 6 mesi di servizio) | 13.000,00 | Incarichi professionali (Ca) | incarico professionale per dirigenti a tempo determinato | 5.500,00 |