CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO DI UNA
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO DI UNA
DELEGAZIONE INDIRETTA DELL’A.C. TREVISO
***
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB TREVISO (anche AC, AC Treviso – puntato o meno, Ente), Ente concedente, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx X. Xxxxx 00X, COD. FISC./P.IVA 00190250266, in persona del Presidente pro tempore avv. Michele Beni, che sottoscrive il presente atto abilitato ad impegnarlo e di seguito indicato, ove il contesto lo consente, anche come Ente
E
Delegato, di seguito indicata anche come Ditta, con sede in …, via … n. …, e unità locale (con insegna “…”) a …, … n. …, COD. FISC./P.IVA …, iscritta alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno al n. TV-… del registro economico amministrativo, in persona del …, che sottoscrive il presente atto abilitato ad impegnarla;
premesso
• che l’Automobile Club Treviso è Ente di Diritto Pubblico ex L. n. 70/75, e risulta federato all’Automobile Club d’Italia;
• che l’Automobile Club d’Italia (ACI) è titolare del marchio ACI;
• che il Marchio ACI risulta registrato quale marchio comunitario;
• che l’A.C. è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale;
• che, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del Regolamento d’uso del Marchio ACI, l’A.C. può concedere in licenza a titolo oneroso l’uso del marchio alle Ditte del territorio di competenza con atto scritto a seguito di affiliazione;
• che, in particolare, la licenza d’uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell’art. 6 del citato Regolamento;
• che l’Automobile Club Treviso può disporre a tutti gli effetti del marchio A.C. Treviso;
• che l’A.C. ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei marchi ACI e AC nonché dei servizi e prodotti da essi contraddistinti, ampliando la propria rete di vendita mantenendo uniformi l’immagine e lo stile della stessa, attraverso una costante e reciproca collaborazione con i partecipanti alla rete stessa, in particolare per quanto concerne i servizi attinenti alle pratiche di assistenza amministrativa e fiscale per gli autoveicoli, per i motocicli e per i natanti con:
- la promozione e la vendita dei prodotti e servizi associativi
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi assicurativi SARA Xxx.xx spa
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi legati alla mobilità in generale;
• che la Ditta è attiva/non è attiva nell’attività di “autoscuola” e AC Treviso ha interesse, in sinergia con la Ditta stessa, a valorizzare tale peculiarità affinché la medesima, in breve successione rispetto alla firma del presente Accordo, entri a far parte del team “Autoscuole a marchio ACI – Ready2Go”;
• che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi dello Statuto dell’ACI (e XX.XX.) e della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;
• che la Ditta, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di poter utilizzare e sfruttare il marchio per l’erogazione e commercializzazione dei servizi / prodotti forniti dall’Ente nei limiti e alle condizioni della presente Convenzione;
• che la Ditta dichiara di possedere i requisiti di Legge per l’esercizio commerciale sito in
…, via/piazza … n. …;
• che la Ditta dichiara di impegnarsi inoltre all’integrale rispetto della normativa in vigore riguardo all’attività esercitata;
• che la Ditta, sulla base di distinta convenzione stipulata con ACI e A.C. Treviso, espleterà anche il servizio di esazione e di gestione delle tasse automobilistiche con lo specifico riconoscimento di commissioni, nella misura e con le modalità definite nel relativo contratto;
• che la Ditta intende partecipare alla rete di vendita dell’A.C. Treviso, avvalendosi dell’assistenza che l’Ente può apportargli grazie all’esperienza acquisita nell’ambito della politica commerciale, della pubblicità, dei mezzi e metodi di gestione ecc.;
• che la Ditta dichiara di essere dotata di idonea organizzazione, nonché di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle predette attività (o in assenza, pur avendone i titoli, si impegna ad attivare il servizio non svolto entro 6 mesi dalla sottoscrizione);
• che la Ditta condivide strategie e orientamenti dell’Affiliante e dichiara di voler impegnarsi al massimo per il conseguimento dell’obiettivo preposto;
• che sia l’Ente e la Ditta sono distinti soggetti giuridici indipendenti ed autonomi e conseguentemente ciascuno ha una propria e separata responsabilità gestionale, finanziaria e legale.
Tanto premesso, dal momento che per la realizzazione di tali obiettivi comuni, che comportano reciproche limitazioni sull’autonomia delle rispettive iniziative commerciali, occorre definire le obbligazioni di ciascuna parte che regoleranno il rapporto, fermo restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante del contratto qui di seguito trascritto, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
2. L’Ente potrà estendere la licenza d’uso dei marchi anche ad ulteriori servizi e prodotti, che lo stesso intendesse promuovere, e che costituiranno oggetto di apposita integrazione.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. L’Ente concede alla Ditta, che accetta, in licenza l’uso dei marchi ACI e A.C. Treviso, secondo le modalità ed indicazioni stabilite nel presente contratto, per l’erogazione e la commercializzazione dei servizi e prodotti che saranno forniti dall’Ente, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento d’Uso del Marchio ACI, fornendo, oltre ai citati prodotti, un insieme di servizi di assistenza e consulenza con le modalità in appresso indicate. Il presente contratto non dà, pertanto, luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti. Resta quindi inteso che l’Affiliato non avrà alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell’Affiliante.
2. La licenza d’uso del marchio è concessa non in esclusiva.
3. L’Ente ha facoltà di concedere ad altri delegati/licenziatari l’uso non in esclusiva dei marchi ACI e A.C. Treviso e parimenti, conserva per sé il diritto di utilizzare i marchi ACI e A.C. Treviso nella commercializzazione degli stessi servizi e prodotti e nello svolgimento delle proprie attività.
4. L’Ente e la Ditta si impegnano reciprocamente a rispettare ed osservare tutte le condizioni ed i termini indicati nel presente Accordo.
Art. 3 – Territorio
1. La licenza d’uso dei marchi ACI e A.C. Treviso si intende conferita nei limiti di ripartizione territoriale stabilita dall’Ente concedente; A.C. Treviso si riserva la facoltà di attivare un c.d. ACI Point presso agenzie e sub-agenzie SARA Xxx.xx costituite o da costituirsi.
2. Nella zona di ubicazione della Delegazione l’Ente si impegna a non attribuire il proprio marchio a terzi diversi né ad organizzare altri uffìci/negozi in franchising per tutta la durata del presente contratto (fatto salvo l’individuazione di delegazioni nel numero massimo di due nei comuni di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Xxxxxxxx Veneto, due oltre la sede in Treviso) se non nell'eventualità di insolvenza contrattuale da parte della Ditta o di mancato adempimento anche di una sola delle clausole del presente contratto e l’attivazione di eventuali ACI Point.
Art. 4 – Durata del contratto e caratteristiche della licenza
1. La durata del presente contratto viene convenuta in 5 (cinque) anni a decorrere dalla firma del presente Documento, ovvero dall’1.1.2017 e sino al 31/12/2021. In mancanza di disdetta, da comunicarsi con raccomandata a.r./ pec almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà per un altro anno (31/12/2022) e non oltre. Alla scadenza il contratto cesserà di produrre i propri effetti.
Art. 5 - Licenza dei segni distintivi
1. La Ditta si impegna ad usare i marchi ACI e A.C. Treviso più recenti in modo da non arrecare pregiudizio all’immagine e al nome di ACI e dell’Ente concedente, e comunque nel rispetto dei principi fissati all’art. 6 del Regolamento dell’Uso del Marchio ACI.
2. In considerazione del vincolo di esclusiva, la Ditta si impegna ad esporre, ben visibile al di sopra dell’ingresso del proprio locale di vendita e in altro punto, ove possibile, di migliore visibilità, obbligandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento, l’insegna “A.C.I. - Delegazione A.C. Treviso” con i loghi ACI e AC Treviso e gli altri eventuali segni distintivi che saranno forniti dall’Ente (inteso logo), con esonero dell’A.C. Treviso da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso di tale marchio o segni distintivi. Le spese di installazione e di conservazione dell’insegna in perfetto stato di manutenzione sono a totale carico della Ditta. Viene richiesto al Delegato di aggiornare i marchi qualora siano obsoleti quelli utilizzati, su carta intestata, timbri e vetrofanie/insegne.
3. Le modalità con le quali l’Affiliato potrà utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell’Affiliante dovranno essere di volta in volta preventivamente approvate dall’AC, fermo restando l’onere per l’Affiliato, di apporre sulla carta intestata (qualora utilizzata) la dicitura “ACI – Delegazione dell’Automobile Club Treviso di … + denominazione Ditta”, con l’obbligo dell’indicazione specifica oltre che della propria denominazione anche dei propri dati fiscali; parimenti dicasi per i timbri da utilizzare durante la durata del presente contratto. La Ditta si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall’ACI e dall’A.C. concedente, operante in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio.
4. La Ditta è obbligata in via esclusiva a tutti gli adempimenti e obblighi sia di carattere amministrativo che fiscale, anche futuri, in ordine all’utilizzo della predetta insegna e segni distintivi.
5. La Ditta dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l’identificazione come Ditta licenziataria ACI e A.C. Treviso, sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI e dell’A.C. Treviso e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta ad ACI stesso e all’Ente concedente. La Ditta si impegna, dunque, a non
utilizzare il Marchio ACI e A.C. Treviso come proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare marchi simili o confondibili e/o nomi simili o confondibili.
6. Al fine di consentire all’Ente di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, la Ditta sottoporrà obbligatoriamente all'autorizzazione dell’Ente, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da essa eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dall’Ente, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che l’Ente ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.
7. Resta inteso che il diritto ad esporre ed utilizzare detti segni distintivi verrà meno alla cessazione del rapporto, per qualsivoglia motivo ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa. In tale caso la Ditta si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e dei marchi ACI e A.C. Treviso all’interno di qualsiasi supporto e di identificare il proprio esercizio con il marchio ACI e A.C. Treviso. La Ditta si impegna altresì a restituire all’Ente, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla cessazione del rapporto, l’insegna e gli altri segni distintivi utilizzati qualora di proprietà dell’AC Treviso, timbri inclusi, oltre a tutta la modulistica e carta intestata non utilizzata riportante tali segni distintivi. L’eventuale accordo di distruzione dei suddetti deve essere formale e verificabile. In caso di ingiustificato ritardo della Ditta ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l’Ente è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Ditta.
8. E’ fatto divieto alla Ditta licenziataria di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
9. Qualsiasi uso del Marchio ACI e A.C. Treviso non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 19.
10. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI e A.C. Treviso all’interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, ai marchi specificati nelle premesse.
Art. 6 – Attività svolte dalla Ditta
La Ditta si impegna a svolgere le seguenti attività:
- attività associativa
La Ditta nello svolgimento dell’attività associativa, si impegna a perseguire gli obiettivi di vendita fissati di anno in anno dall’Automobile Club Treviso ed a partecipare alle iniziative di formazione commerciale eventualmente attivate, nonché a perseguire gli eventuali obiettivi di vendita fissati dall’Automobile Club d’Italia. Alla Ditta viene affidato un “patrimonio costituito da un Portafoglio Soci locali” che dovrà gestire al meglio nel corso della durata del contratto dando conto dell’andamento dello stesso e a porre in atto iniziative concordate con l’AC, qualora necessarie, per la sua conservazione.
Sono previsti obiettivi premianti economici e, parimenti, penalizzazioni economiche, sui risultati partendo dalla base associativa dell’anno precedente, che potranno incidere in maniera positiva o negativa di un valore pari al 10% rispetto al valore dell’anno per il canone di utilizzo del marchio (art. 10). Per il primo anno la percentuale favorevole o penalizzante sarà ridotta della metà (5%).
- attività di consulenza
La Ditta si impegna a svolgere l’attività di consulenza di cui alla Legge 264/91 praticando ai Soci agevolazioni tariffarie sui corrispettivi ad essa spettanti per lo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi. In particolare ai Soci A.C.I. verrà praticato uno sconto nell’ordine del 20% sulla tariffa che dovrà essere idoneamente pubblicizzata e comunicata all’Ente.
- attività di intermediazione assicurativa SARA Assicurazioni spa
La Ditta, ove in possesso dei requisiti di legge (od ottenendo le necessarie autorizzazioni formali) e con eventuale integrazione dell’oggetto sociale, con separato mandato potrà ricevere l’incarico a svolgere attività di promozione e vendita di prodotti assicurativi, in via esclusiva, in qualità di subagente dell’agente assicurativo SARA Xxx.xx spa competente, con l’Automobile Club Treviso, Agente Generale (per i prodotti assicurativi dovranno esservi, oltre ai già accennati requisiti e quelli necessari per svolgere l’attività assicurativa, specifici accordi con la Compagnia Assicurativa SARA spa, attraverso gli agenti cui è demandata l’attività nel territorio provinciale).
Viene auspicata l’intrapresa del Delegato verso tale attività. In presenza di attività assicurativa verso altro soggetto si caldeggia il passaggio con XXXX quantomeno al termine del mandato con l’attuale.
- attività di esazione tasse automobilistiche
L’Affiliato espleterà negli stessi locali, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche ed eventuali altri servizi affidati all’Automobile Club Treviso con facoltà di subdelega con il seguente distinguo:
a) l’attività del predetto servizio di riscossione viene espletata, in caso di affidamento del servizio da parte delle Amministrazioni Regionali interessate all’Automobile Club d’Italia sulla base di separato contratto stipulato tra l’Ente, l’ACI e la Ditta, che quest’ultima si impegna sin d’ora a sottoscrivere. L’Affiliato si impegna a che il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel menzionato accordo. Per i servizi resi in adempimento del contratto di mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’ammontare del corrispettivo spettante all’Affiliato è quello previsto dal predetto accordo;
b) in tutti quei casi in cui all’Automobile Club d’Italia non sia affidata la citata attività esattoriale la stessa è espletata, ai sensi dell’art.31, comma 42, L. n. 448/98, su base della apposita convenzione tipo di cui all’art.11, comma 17 L. n. 449/97, approvata con Decreto Ministero Finanze del 13 settembre 1999, che la Ditta si impegna sin da ora a sottoscrivere. La Ditta garantisce, nell’ipotesi che precede, che il servizio di esazione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate, di cui al comma precedente, abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni normative vigenti, nessuna esclusa, oltre a quelle contenute nella predetta convenzione. Per i servizi resi in adempimento della convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche l’Affiliato si obbliga a sottoscrivere separato contratto da stipularsi tra l’Ente, l’ACI e la Ditta stessa. L’Affiliato si impegna a che il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e tutte le attività ad esso collegate di cui al presente comma abbiano svolgimento in piena conformità a tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel suddetto accordo. Per i servizi resi in adempimento del contratto di mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, l’ammontare del corrispettivo spettante all’Affiliato è quello previsto da tale contratto trilaterale, nulla più.
- attività diverse
L’Affiliato non potrà intraprendere attività diverse da quelle sopra indicate senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall’Automobile Club Treviso. La Ditta comunque si impegna sin da ora a svolgere quelle ulteriori attività che in futuro potranno esserle delegate dall’Ente.
Art.7 - Obblighi dell’Ente
1. L’Ente Affiliante, nei termini stabiliti dalla Legge 6 Maggio 2004, n. 129, ha provveduto a consegnare all'aspirante Xxxxxxxxx copia completa del presente contratto corredata dei seguenti allegati:
- elenco completo dei dati dell'Affiliante;
- lista degli Affiliati operanti nel sistema e dei Punti Vendita diretti dell'Affiliante, con l'indicazione delle variazioni annuali del numero e delle ubicazioni avvenute nell'ultimo triennio;
- indicazione del marchio ACI e AC Treviso;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. f) della Legge 6 Maggio 2004, n. 129, (che non si sono concluse negli ultimi tre anni controverse giudiziarie, arbitrali o amministrative che concernano il sistema di affiliazione in cui l'Affiliato entra con la sottoscrizione del presente atto e/o il rispetto della privacy).
2. L'Ente fornirà alla Ditta il proprio know how: a tale scopo contribuirà alla formazione del personale della medesima attraverso i corsi di aggiornamento che saranno reputati utili o necessari dall'Ente, sia per l'aspetto commerciale, sia per l'utilizzo del software gestionale ed ai quali la Ditta si obbliga a partecipare. Le parti convengono che le eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio eventualmente necessari per formazione e aggiornamento, saranno esclusivamente a carico della Delegazione, fatta salva diversa determinazione dell’Ente.
3. l'Ente svilupperà tutte le attività di comunicazione e promozione da questi ritenute utili o necessarie per un proficuo sviluppo dell'attività della rete in franchising.
4. l’Ente avrà cura di esaminare su base continuativa la possibilità di promuovere nuovi servizi. Suggerimenti in questo senso provenienti dalla Ditta ed intesi a migliorare la redditività e l'efficienza dell'intera organizzazione saranno esaminati dall'Ente con la dovuta attenzione, con riserva di accoglierli o meno.
5. l'Ente fornirà la manualistica e/o circolari contenente il percorso, i documenti, le procedure, i rilievi e l'immagine coordinata per la creazione della Delegazione A.C. Treviso, il manuale operativo, i moduli, gli standard grafici ad immagine coordinata, gli standard di insegna ed ogni altro materiale e/o metodologia predisposta; ben inteso che modifiche ed integrazioni dei medesimi potranno intervenire in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Ente.
6. L’Ente per il tramite di società dell’ACI ha predisposto e manterrà attivo un servizio telematico su rete Internet per la conduzione comune del database e lo scambio di dati tra gli Affiliati e la sede centrale. Questi servizi si perfezionano con l'assegnazione di password di accesso al software, inserimento nell'elenco delle Delegazioni. Verrà altresì fornita direttamente o tramite società dell’ACI assistenza nelle problematiche quotidiane di utilizzo sia telefonicamente che direttamente o via web della nuova Delegazione. Tale servizio potrà essere utilizzato dalla Ditta limitatamente alla durata del presente contratto.
7. L’Ente rende disponibile alla Ditta un servizio di assistenza legale e fiscale condotta tramite professionisti di fiducia dell'Ente, unicamente per problematiche di carattere generale. Resta inteso che attività ulteriori a quella informativa saranno a carico della Ditta stessa ed a questa fatturate direttamente dai professionisti incaricati. Per problemi specifici il Delegato potrà, qualora lo ritenga opportuno, avvalersi di professionisti di sua scelta restando il rapporto professionale concluso tra la Ditta ed il professionista.
Art.8 - Obblighi della Ditta
Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal presente contratto:
1. La Ditta si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nell’erogazione dei servizi e nella commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio ACI e A.C. Treviso, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la necessaria cortesia nel
prestare i servizi, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l’applicazione delle tariffe / prezzi stabiliti. Eventuali criticità segnalate dalla clientela saranno oggetto di attento monitoraggio da parte della Direzione dell’AC e potranno essere motivo di richiamo e, nei casi più gravi e di recidiva, di risoluzione del contratto per giusta causa.
2. La Ditta si impegna ad osservare, ed a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti le direttive commerciali e di marketing ricevute dall’Ente. Per tutta la durata del presente contratto, infatti, il Delegato agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall’AC Treviso, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI e dall’AC Treviso presso i locali della Ditta, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI e/o dall’AC Treviso. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni.
3. La Ditta si impegna ad astenersi dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio.
4. La Ditta si impegna ad attivare il proprio punto vendita secondo gli standard di qualità e servizio prescritti per la presentazione e la vendita dei prodotti dall’Ente, mantenendolo in buono stato, curandone le riparazioni e le sostituzioni che si rendono necessarie. Qualora si rendesse necessario rinnovare l’arredo esistente nei locali, la Ditta si impegna ad adeguare i locali secondo le indicazioni fornite e/o concordate dal/con l’Ente.
5. La Ditta si impegna ad aprire al pubblico per i giorni della settima, in tutta la durata dell'anno, secondo l'orario stabilito dalle ordinanze comunali o da altre fonti normative e regolamentari, e/o da altri provvedimenti, anche di natura autorizzativa rilasciati dalle competenti Amministrazioni Pubbliche e/o da convenzioni. Qualsiasi variazione degli orari dovrà avvenire nel rispetto di quanto sopra dandone comunicazione all’Ente con congruo anticipo. La Ditta dovrà inoltre dare comunicazione con congruo anticipo della chiusura per ferie. Le aperture vengono riportate per ogni delegazione sul sito web dell’AC Treviso.
6. La Ditta si impegna ad assumere solo personale rispondente ai requisiti che l'immagine commerciale e pubblicitaria dell'intero sistema impone, osservando puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
7. La Ditta consentirà a rappresentanti e/o dipendenti dell’Ente di accedere in tutti i locali dell'esercizio così da mettere in grado l’A.C. Treviso di verificare, anche sotto il profilo contabile, l'adempimento da parte sua agli obblighi assunti con il presente contratto, compreso il corretto uso del marchio ACI e A.C. Treviso da parte della Ditta, al fine di evitare distorsioni nel loro uso ed adotta tutte le iniziative idonee alla tutela dei marchi stessi. Altresì, il Delegato consentirà all’Ente di svolgere presso i locali in cui vengono erogati i servizi e commercializzati i prodotti contrassegnati con il marchio ACI e A.C. Treviso, le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera conveniente e decorosa, indicando le modifiche o i cambiamenti da apportare ai quali la Ditta dovrà conformarsi.
8. La Ditta, al fine di salvaguardare l'identità comune e l'immagine della struttura predisposta dall'Ente, si impegna ed obbliga a tutelare ed a valorizzare la propria immagine ed i diritti dell'Affiliante e della rete in franchising applicando correttamente le procedure operative indicate dall'Ente ed esercitando l'attività scrupolosamente, rispettando le indicazioni contrattuali, e le norme vigenti.
9. La Ditta si impegna alla massima collaborazione con tutti gli altri Affiliati all’Automobile Club Treviso in generale e con specifico riferimento all’ambito associativo, impegnandosi rendere i servizi anche a Soci del portafoglio di altri Affiliati agendo nel comune interesse. L’Affiliato si impegna quindi a non svolgere attività alcuna che possa creare interferenze dannose, con l'attività di altri Affiliati: in caso di contrasto e/o concorrenza sleale si impegna ad osservare le disposizioni impartite dall’Ente in merito.
10. La Ditta è tenuta a garantire oltre all’elevata qualità dei servizi erogati e dei prodotti commercializzati, la certezza e la rapidità delle prestazioni nonché a mantenere i propri locali commerciali funzionali ed accoglienti per i clienti.
11. La Ditta si obbliga a partecipare ai corsi di formazione di volta in volta organizzati dall'Ente o dall’ACI per sé e/o per i propri collaboratori al fine di assicurare un progressivo e costante aggiornamento alle normative ed alle metodologie operative della rete e relativi ad ogni genere di prodotto o servizio offerto ai soci e/o alla clientela in genere. La mancata presenza, non giustificata, all’attività di formazione produrrà il richiamo della Ditta da parte dell’AC Treviso e, nei casi più gravi, la rescissione per giusta causa del contratto di franchising, con eventuale richiesta di danni, qualora se ne ravvisino gli estremi, da parte dell’Automobile Club.
12. La Ditta si impegna a comunicare all’Ente, entro il termine di tre giorni dal suo ricevimento, qualsiasi reclamo o lamentela ricevuta da parte di clienti. Il ripetersi di lamentele e/reclami è valido motivo per la messa in mora della Ditta, sino a, nei casi più gravi o con frequenze significative, l’immediata rescissione del contratto da parte di AC Treviso, mettendo a carico del Delegato eventuali spese e oneri, oltre ai danni (morali e d’immagine, ad es.) patiti dall’AC.
13. La Ditta si impegna a fornire all’AC un indirizzo di posta elettronica, ordinario e certificata, che sarà utilizzato dall’Ente per le comunicazioni elettroniche riguardante le attività regolamentate dal presente contratto. Il Delegato si impegna a consultare in maniera sistematica tale indirizzo e-mail.
14. La Ditta si impegna a fornire all’occorrenza tutti i documenti necessari e richiesti dalle normative per l’espletamento di attività obbligatorie per l’AC nei confronti della Delegazione stessa e/o richiesti da soggetti esterni, PP.AA. o altri, in maniera celere e puntuale, quale può essere, ad es., il D.U.R.C., copia di polizze assicurative/fidejussorie sottoscritte per lo svolgimento delle attività indicate nel contratto.
Art. 9 - Dotazione informatica
1. La Ditta riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. Nel contesto del precedente comma, la Ditta si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi esclusivamente degli applicativi software e telematici, attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dall'AC Treviso, per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La fornitura di tali applicativi verrà effettuata o dall'AC Treviso o da ACI, anche attraverso imprese ad essi riferibili, quale, ad es. ACI Informatica S.p.A.
3. La Ditta dovrà inoltre attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività e terminali POS) necessaria per la funzionalità operativa in relazione agli applicativi di cui sopra, che saranno resi noti con separato documento, fermo restando che gli stessi potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI o dell’AC Treviso.
4. L’Ente fornisce inoltre alla Ditta, direttamente o mediante società di suo gradimento, le attività di formazione e addestramento all’utilizzo, nonché di aggiornamento assistenza e manutenzione con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico).
5. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Ditta.
6. Qualora la Ditta non dovesse conformarsi alle disposizioni dei commi precedenti, connessi all’uso del marchio ACI e A.C. Treviso, troverà applicazione il contenuto dell’art. 19 (clausola risolutiva espressa).
Art. 10 - Royalty / canone
1. Quale corrispettivo (royalty) per la licenza dell’uso dei marchi ACI e A.C. Treviso, la Ditta licenziataria si impegna a pagare all’Ente concedente una royalty annuale fissa, che viene determinata in € (min. 3.400 – max. 5.200 arrotondato, alla firma ufficiale sarà indicato su questo Contratto il valore effettivo), oltre IVA e successivamente, soggetto all’incremento ISTAT annuale in base al 100% del c.d.”Indice dei prezzi al consumo …”.
2. L’importo determinato verrà corrisposto trimestralmente secondo le modalità e condizioni indicate dall’Ente concedente esclusivamente tramite procedura SEPA, con obbligo della Ditta a sottoscrivere il relativo modello specificando in modo corretto tutti i dati richiesti dall’Ente al fine di permetterne l'incasso.
3. La Ditta non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, pena la risoluzione del contratto.
Art. 11 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Ditta si impegna a non utilizzare il marchio ACI ed A.C. Treviso di cui al presente contratto per l’erogazione di servizi e la commercializzazione di prodotti diversi da quelli forniti dall’Ente concedente.
2. Nell’ambito di una generale promozione del marchio ACI e A.C. Treviso, la Ditta licenziataria si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o A.C. Treviso o comunque prescelti dall’Ente concedente e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, la Ditta si atterrà alle istruzioni operative e logistiche impartite, come pure alle politiche commerciali predefinite dall’Ente concedente, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita relativi ai prodotti commercializzati con il marchio ACI e A.C. Treviso. L’Ente concedente, con cadenza annuale, provvederà a fissare gli obiettivi di vendita che verranno comunicati alla Ditta Licenziataria.
3. D’altro canto, la Delegazione prende atto di quanto segue:
a) che lo stesso ACI/AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti) ed ACI Point;
b) che l’AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione, in occasioni di interessanti concentrazioni umane (feste, fiere, manifestazioni di vario genere, …) fatta eccezione per le attività di cui alla Legge 8 Agosto 1991 N. 264 e successive modificazioni. Qualora tali iniziative si riferiscano a tessere associative acquisite anche in delegazioni diverse, i soci residenti nel territorio della Ditta e che rinnoveranno presso di essa, saranno di spettanza della Delegazione a partire dal primo anno di rinnovo del Socio, con previsione del relativo trattamento economico a favore della Delegazione;
c) che l’A.C. può perseguire politiche commerciali che prevedano temporanee forme di promozione e/o sconto per l’acquisizione di nuovi soci che siano riservate a determinate aree territoriali o a determinate delegazioni attive. I soci acquisiti durante queste iniziative che al rinnovo si rivolgeranno alla Delegazione entreranno nel “portafoglio soci” della medesima.
4. Dall’avvio del presente contratto è fatto divieto alla Ditta di commercializzare prodotti e/o servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI e A.C. Treviso. In particolare, l’Affiliato non potrà commercializzare direttamente o indirettamente prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI, A.C. Treviso o dal marchio di aziende controllate o collegate dallo stesso ACI o ad A.C. Treviso, o comunque indicati dall’Ente concedente, che per le loro caratteristiche di qualità, immagine e livello di prezzo possano essere considerati concorrenti con i prodotti e/o servizi contrassegnati con il marchio concesso in uso con il presente contratto. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico (secondo quanto disposto nel presente comma), la Ditta provvederà a smaltirli, in base a modalità e termini concordati dalle Parti.
5. La Ditta si impegna a non rivelare o pubblicare in alcun modo i contenuti del sistema di vendita dell’Ente.
6. Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto, la Ditta si obbliga a non attivare altre imprese commerciali che possano indurre il pubblico a pensare che tra le parti sussista ancora il rapporto di franchising di cui al presente contratto.
7. In caso di inadempimento al divieto di concorrenza come sopra disciplinato, la Ditta verserà all’Ente concedente, a titolo di penale, la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 12 – Politiche di comunicazione e pubblicitarie
1. L’Ente concedente includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le Ditte licenziatarie della provincia di appartenenza, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto: in tale documentazione, l’Ente si impegna a non fare alcuna differenza tra le Ditte.
2. Fermo restando la possibilità per l’Ente concedente di promuovere campagne di marketing a sostegno delle attività della Ditta, questa potrà promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell’Ente, in difetto di risposta entro 10 giorni dalla richiesta, il programma promozionale dell’Affiliato dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto. A tal fine la Ditta si impegna ed obbliga ad utilizzare, per uniformità di immagine, modelli, esecutivi, filmati, spot radiofonici e televisivi o altro materiale comunque approvati dall'Ente.
3. L’Ente fornirà, materiale promozionale e pubblicitario di volta in volta prodotto per le campagne pubblicitarie.
4. La Ditta si impegna a pubblicizzare la propria attività in quanto Affiliato all’AC Treviso sulla guida telefonica locale e/o su piattaforme informatiche / social network che assicurino un’ampia visibilità web nella propria zona di attività, il cui costo sarà a carico della Ditta, fermo restando l’obbligo di conformarsi alla veste grafica determinata dall’Ente, ovvero l’immagine offerta su web dovrà essere approvata dalla Direzione dell’Ente.
Art.13 - Prezzo di vendita e promozioni
1. L’Ente fornirà, mediante invio periodico di apposito listino (al loro variare), i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti associativi e/o servizi che la Ditta sarà tenuta ad applicare. I prezzi di listino sono rigidamente vincolanti.
2. La Ditta è tenuta ad aderire alle iniziative promozionali promosse dall’Ente o dall’ACI solo a partire dalla data che gli sarà comunicata dall’A.C. Treviso, ciò per omogeneità di comportamento dei vari esercizi della catena. L’entità dei ribassi è stabilita dall’ACI o dall’AC.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 è comunque facoltà della Ditta di promuovere iniziative promozionali autonome, previo assenso dell’Ente, limitatamente al territorio
assegnato per lo svolgimento della sua attività. In tale caso l’entità dei ribassi è stabilita dall’Affiliato e sarà a suo totale carico, fermo restando che non dovrà discostarsi dal listino ufficiale in modo talmente sensibile da ledere l'unicità dell' immagine del marchio "ACI" o da indurre in confusione la clientela.
Art. 14 – Pagamento quote associative e raccolta dati associativi
1. La Ditta si impegna a versare il corrispettivo incassato nella vendita dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, secondo termini, modalità e condizioni indicate dall’Ente concedente, tramite procedura SEPA se richiesto, con obbligo del Delegato a sottoscrivere il relativo modello specificando in modo corretto tutti i dati richiesti dall’Ente al fine di permetterne la presentazione per l'incasso al proprio istituto bancario.
2. La Ditta dovrà inoltre osservare le precise disposizioni dell’Ente concedente in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), dedicando particolare cura all’inserimento completo ed esatto dei dati stessi, compilando tutti i quadri che l’Ente riterrà necessari, in particolare i dati obbligatori, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail. La mancanza di questi ultimi dati dovrà trovare giustificazione in quanto non permetterà di attivare alcuni servizi a favore del Socio (a titolo esemplificativo, chiamate di soccorso ACI senza individuazione del Socio chiamante, eventuale soddisfazione del servizio, telemarketing ACI e “Newsletter”).
3. La Ditta non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, pena la risoluzione del contratto.
Art. 15 - Obblighi di informazione
All’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Licenziatario dovrà consegnare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa comprensiva di quella relativa al possesso dei requisiti di Legge per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche nonché i documenti di seguito elencati:
- visura ordinaria C.C.I.A.A.;
- certificato di attribuzione numero di partita I.V.A.;
- atto costitutivo.
Art. 16 – Compensi per la Ditta - Politiche di incentivo e Obiettivi di vendita
1. Con riferimento alla commercializzazione di associazioni con il marchio ACI, alla Ditta verranno riconosciuti i compensi, nella misura e con le modalità indicate in apposita appendice operativa, differenziati per tipologia di associazione venduta. Resta inteso che tali valori potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate dal titolare del marchio stesso. Tali variazioni verranno comunicate all’Affiliato con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, e-mail, pec.
2. In relazione a promozione e sviluppo dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, le parti stabiliscono che gli obiettivi di commercializzazione, per numero e tipologia di associazione, vengano determinati nei piani commerciali annuali determinati dall’Ente concedente. L’Ente, sempre con cadenza annuale, fisserà specifici obiettivi di vendita relativamente a tutti o parte dei prodotti e servizi commercializzati con i marchi ACI e A.C. Treviso e concessi in uso con il presente contratto, e ne darà comunicazione alla Ditta.
3. In vigenza del presente contratto, le parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati diversi prodotti e servizi definendone in apposita appendice modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita. I compensi da parte di AC
Treviso sul servizio esattoriale sono quelli previsti a favore della Delegazione dall’accordo ACI- AC-Delegazione.
Art. 17 – Cessione del contratto – sublicenze - divieto trasferimento sede
1. Il contratto è stipulato in considerazione delle conoscenze e dell’esperienza della Ditta licenziataria: resta dunque inteso che il presente Accordo non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso scritto dell’Ente concedente. In caso di decesso di uno o più soci o del legale rappresentante dell’impresa licenziataria, il contratto sarà risolto di diritto se l’Ente concedente non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento – la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante raccomandata a.r. / pec.
2. Allo stesso modo le parti, dato atto che la Convenzione è stipulata anche in relazione all’intuitu personae e cioè in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante della Ditta, convengono che in caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante della Ditta, il contratto si risolverà di diritto qualora l’Ente non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento – la propria volontà di proseguire comunque il rapporto con la Ditta.
3. Alla Ditta Licenziataria è vietato concedere sublicenze.
4. La Ditta non può trasferire la sede senza il preventivo consenso dell’Affiliante, se non per causa di forza maggiore, in ogni caso all’interno del territorio di competenza.
Art. 18 – Tutela dei dati personali e obblighi a carico del Licenziatario
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Ditta dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta all’Ente concedente.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 19 – Risoluzione del contratto.
Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. l’Ente concedente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. / pec, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui la Ditta licenziataria si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22 e 23;
b) nel caso di ritardo della Ditta licenziataria nel pagamento delle royalties all’Ente;
c) nel caso di ritardo della Ditta licenziataria nel pagamento delle quote associative e/o altre somme a qualunque titolo dovute all’Ente o all’ACI o ad altre pubbliche amministrazioni in relazione al presente contratto;
d) nel caso di assoggettamento della Ditta a protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie preesistenti o sopravvenute, fallimento o ad altra procedura concorsuale, ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell’Ente concedente, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
e) nel caso in cui il comportamento della Ditta Licenziataria o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento del Concedente e dei titolari dei marchi ACI e A.C. Treviso;
f) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’erogazione dei servizi e/o nella vendita dei prodotti forniti dall’Ente concedente o degli altri diversi prodotti e/o servizi con il marchio ACI e A.C. Treviso di cui al presente contratto;
g) nel caso che, per qualsiasi motivo, venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;
h) nel caso di risoluzione, revoca, recesso o non accettazione del mandato trilaterale per il servizio di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche da parte dell’ACI. Nel caso di sospensione, revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell’ACI. In entrambe le suddette fattispecie la Delegazione non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti;
i) nel caso di mancata adesione della Ditta al circuito Autoscuole “Ready2Go”, qualora ve ne siano i requisiti e l’Ente non abbia espressamente accettato la non adesione, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dalla presente Convenzione.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l’Ente potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
3. La Ditta licenziataria dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico o a carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
4. La Ditta dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, essa non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
5. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Ditta licenziataria sarà tenuta a restituire all’Ente concedente tutto quanto da questi eventualmente fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
6. La Ditta cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del marchio e dell’insegna, e di quanto altro concessole e trasferitole dall’Ente concedente.
Art. 20 - Recesso della Ditta
La Ditta ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r. / pec, all’Ente con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 21 – Protezione e tutela del marchio ACI e A.C. Treviso
1. La Ditta licenziataria riconosce formalmente che ogni e qualsiasi diritto connesso al marchio ACI e A.C. Treviso appartiene esclusivamente al Titolare degli stessi nonché all’Ente concedente.
2. La Ditta licenziataria si impegna a tutelare i marchi ACI e A.C. Treviso contro ogni violazione od uso non autorizzato. In particolare, ma non esclusivamente, la Ditta comunicherà prontamente all’Ente concedente ogni violazione od uso non autorizzato del marchio ACI e
A.C. Xxxxxxx e assumerà, non appena venga a conoscenza di tali abusi, tutte le iniziative necessarie ad attenuare le conseguenze negative di detti abusi, conformandosi alle indicazioni fornite dall’Ente concedente.
3. Fermo quanto sopra, la Ditta si impegna a prestare all’Ente concedente l’assistenza di volta in volta da questi richiesta e necessaria per la promozione di procedimenti legali e giudiziali contro terzi che facciano indebitamente uso dei marchi ACI e A.C. Treviso.
4. Nel caso in cui la Ditta contesti o si opponga alla validità del marchio ACI e A.C. Treviso, fatta salva ogni azione esperibile, l’Ente concedente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art.19 dello stesso.
5. Fermo quanto sopra, la Ditta licenziataria si obbliga:
a) a non contestare od opporsi in alcun modo alla proprietà del marchi, alla titolarità di tutti i diritti ad essi connessi, a non contestare le informazioni riservate;
b) a non registrare e/o utilizzare direttamente o indirettamente marchi e/o nomi simili ai marchi e a non fare uso di marchi e/o di altri segni distintivi che in qualunque modo possano essere confusi con i marchi;
c) a non riconoscere a favore di nessuno, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori, finanziatori, etc., alcun onere, peso, servitù od altro diritto sui marchi, che possa pregiudicare, soppiantare o prevalere sui diritti ed interessi dell’Ente o di un suo avente causa;
d) a non compiere alcuna azione od attività sui marchi che possa pregiudicarne il trasferimento o la concessione a terzi o la protezione prevista in loro favore da leggi o trattati, se non nei limiti espressamente consentiti dal presente contratto.
6. In ogni caso la Ditta licenziataria si impegna a collaborare con l’Ente concedente al fine di prevenire ogni violazione dei marchi, da chiunque realizzata.
Art. 22 – Garanzie
1. La Ditta si impegna a mantenere indenne l’Ente, anche verso terzi, A.C.I. e altri soggetti aventi diritto, contro i rischi di furto, incendio, rapina e trasporto valori, in relazione agli importi riscossi a titolo di quote associative, tasse auto e di qualsiasi altro importo riscosso per beni e servizi.
2. La Ditta, per l’ipotesi di svolgimento dell’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, è tenuta a prestare altresì le garanzie richieste dall’accordo disciplinante detta attività e dalla medesima sottoscritto, dalle previsioni normative di settore e/o secondo le prescrizioni fissate dal titolare del tributo.
3. Resta inteso che i valori di cui al punto 2 del presente articolo potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione al volume di incassi sviluppato dalla Ditta Licenziataria.
Art. 23 – Obbligo di riservatezza
La Ditta, per tutta la durata della presente Convenzione e per il periodo successivo alla sua cessazione indipendentemente dalla causa, si impegna espressamente a non divulgare segreti commerciali, ogni informazione riservata concernente l’Ente e/o i marchi, documenti e informazioni di cui potrebbe avere conoscenza, direttamente o indirettamente, nell’esecuzione del presente contratto e che vengono forniti a titolo strettamente “personale” e confidenziale.
Art. 24 – Informazione sui dati dell’Ente concedente
La Ditta dichiara di avere piena conoscenza che la licenza d’uso del marchio ACI e A.C. Treviso di cui al presente Accordo è concessa non in esclusiva.
Art. 25 - Diritto di prelazione
Nel caso in cui la Ditta decida di cedere la sua licenza commerciale, ovvero di affittare l’azienda commerciale di cui al presente contratto, è tenuta ad informare preventivamente l’Ente ed a preferire quest’ultimo, a parità di prezzo, rispetto agli altri interessati, per la cessione di quanto sopra.
Art. 26 - Mancata rinuncia ai diritti
L’eventuale tolleranza dell’Ente verso comportamenti della Ditta costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non varrà come rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art.27 – Ammontare degli investimenti e spese di ingresso
1. Qualora si tratti di nuova delegazione ACI, per l'allestimento dei locali per kit posto lavoro, arredamento, attrezzature, hardware, software ed installazione insegne è prevista una spesa globale a carico della Ditta oscillante tra € 5.000,00 ed € 10.000,00 al netto di eventuali opere murarie, impiantistiche, soffitti, serramenti interni ed esterni, pavimento, porte interne, espositori, decorazione, quantificabili esclusivamente in base ai locali in utilizzo. Qualora si tratti di operatore già attivo nell’attività di esazione tasse e consulenza automobilistica si tratta di armonizzare il sw e hw già a sua disposizione, al fine di poter utilizzare la connettività ACI, generalmente attuabile con spesa molto contenuta, tenendo conto che i router di connessione dati sono forniti in comodato d’uso gratuito alla sottoscrizione del relativo contratto con ACI, al costo annuale indicativo di ottocentocinquanta euro + IVA.
2. Le parti danno atto che l’Ente non richiederà alla Ditta un contributo d’ingresso, quale corrispettivo di affiliazione anche al fine di favorirne l’adesione.
Art. 28 - Subentro nella gestione delle attività dell'AC Treviso
Nell’ipotesi che venisse costituita o incaricata dall’AC Treviso una società di servizi per la gestione dei servizi commerciali e amministrativi dell’AC medesimo, la Ditta, con la firma del presente contratto, presta sin d’ora il proprio consenso al subentro di tale società nella gestione dei servizi commerciali e amministrativi riguardanti il presente contratto, come pure alla cessione totale o parziale alla medesima società del contratto stesso, riservandosi peraltro la facoltà di recederne qualora tale eventualità ne comportasse una oggettiva modificazione rispetto alle attuali pattuizioni.
Art. 29 – Norme di Chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione degli accordi raggiunti tra le parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale.
2. Le parti danno atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
Art. 30 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione alla presente Convenzione sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2. Le parti si danno atto che, in aggiunta a questo Accordo, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento alla presente Convenzione ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le parti.
Art. 31 – Rinvii normativi
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Testo, si applicano le norme vigenti.
Art.32 - Annullamento del contratto
Ai sensi dell'art. 1439 c.c. una parte può chiedere l'annullamento del contratto, nonché il risarcimento del danno, se dovuto, nel caso in cui l'altra parte abbia fornito false o reticenti informazioni.
Art.33 – Comunicazioni
Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. o altra forma che consenta di rilevare la ricezione della comunicazione, quali fax e sua ricevuta, posta elettronica certificata, nel caso di comunicazione postale, indirizzata come segue:
- se all’Ente: Automobile Club Treviso – Xxxxx X. Xxxxx 00X – 31100 Treviso / pec xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- se alla Ditta: … / pec ….
Art.34 – Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e Codice Etico della Federazione
La Delegazione prende atto che sul sito istituzionale AC Treviso sono pubblicati il Codice di comportamento del personale dell’Automobile Club Treviso, denominato Codice di Ente ed il Codice Etico della Federazione e si impegna, nel rapporto con l’A.C. Treviso, ad attenersi al rispetto della norma.
Art.35 – Arbitrato
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connesse, saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Treviso.
2. Il giudizio dell’Arbitro unico sarà inappellabile ed egli deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c., che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Art.36 – Registrazione ed oneri fiscali
1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che l’operazione di affiliazione commerciale oggetto del presente contratto è effettuata nell’esercizio di una attività d’impresa commerciale e, quindi, è soggetta ad Iva ex art. 3 Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le spese della presente Convenzione e gli oneri fiscali conseguenti sono ripartite tra le parti in misura del 50%. L’assolvimento dell’imposta di registro avrà luogo in caso di registrazione del presente contratto che verrà effettuata in caso d’uso. L’imposta di bollo viene assolta alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Xxxxx, confermato e sottoscritto il presente contratto che consta di 17 pagine e 36 articoli in Treviso, addì …
Automobile Club Treviso Il Presidente (avv. Xxxxxxx Xxxx) | … … (sig. …) |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Ditta dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto in particolare gli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22 e 23.
Letto, confermato e sottoscritto in Treviso, addì ….
…
… (sig. …)
allegati:
1) tabella compensi provvigionali
2) dichiarazione Direttore A.C. Treviso