INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI | |
Edizione novembre 2016 |
Legale & Acquisti e Logistica
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI 3
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 4
ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE 4
ART. 5 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO 5
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 7
ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA 11
ART. 12 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 12
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 13
ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA 14
ART. 16 - SCIOGLIMENTO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 14
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 18 - RISARCIMENTO DEL DANNO 16
ART. 19 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 16
ART. 21 - PRIVACY E RISERVATEZZA 18
ART. 22 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001 18
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato::
1. Accettazione dell’Ordine di Acquisto: accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di Acquisto e suoi allegati, che deve pervenire all’indirizzo indicato nell’ODA entro il termine stabilito.
2. Appaltatore: la società che, con organizzazione di mezzi necessari ed organizzazione a proprio rischio, assume, con il presente Contratto, l’obbligo di prestare il Servizio.
3. Attività: indica l’insieme delle attività finalizzate all’espletamento del Servizio come dettagliate e disciplinate nel Contratto.
4. Committente: Acea S.p.A. o Società del Gruppo Acea come individuata nell’Ordine di Acquisto.
5. Condizioni Generali “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del Contratto avente ad oggetto la prestazione del Servizio da parte dell’Appaltatore.
6. Contratto di Appalto o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Accettazione dell’Ordine di Acquisto e relativi allegati.
7. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di lavori continuativi e periodici.
8. Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l’accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di efficacia del Contratto stesso.
9. Disciplinare Tecnico “DT”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del Servizio che è parte integrante e sostanziale del Contratto.
10.Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente all’Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
11.Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
12.Personale: indica il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione delle Attività.
13.Servizio: indica il servizio oggetto del Contratto di Appalto.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Condizioni Generali;
2. Disciplinare Tecnico;
3. Contratto Quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
Resta inteso che eventuali condizioni contrattuali dell’Appaltatore contenute nella Accettazione dell’Ordine di Acquisto non saranno efficaci o comunque opponibili al Committente anche ove l’Appaltatore abbia dato inizio all’esecuzione delle Attività.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente e resi noti al Fornitore in fase di affidamento.
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, del Servizio disciplinato in dettaglio nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.
La durata del Contratto di Appalto è parimenti indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto e/o dalla data di avvio del servizio.
In caso di mancata indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, si farà riferimento alla Data di Perfezionamento del Contratto.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’APPALTATORE
4.1. L’Appaltatore si obbliga ad espletare il Servizio secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le Attività siano svolte con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, adempiendo con esattezza alle obbligazioni a proprio carico, secondo buona fede ed osservando le norme tecniche della materia.
4.2. L’Appaltatore è tenuto a presentare, entro i 10 giorni precedenti l’avvio delle Attività, un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, includa: (i) una pianificazione delle Attività (ii) un’elencazione dei mezzi indispensabili per l’esecuzione del Servizio, nonché (iii) l’indicazione delle modalità di gestione e organizzazione del Personale.
4.3. L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
(i) eseguire il Servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi,
altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
(ii) eseguire il Servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa della Committente e/o di terzi;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle Attività ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi, incluso il Personale proprio o dei propri subappaltatori, in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle Attività;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale;
(vi) continuare ad effettuare il servizio, qualora richiesto dalla Committente, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii)manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dall’esecuzione del servizio.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
4.4. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 5 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO
5.1. L’Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le Attività svolte dal proprio Personale e di quello degli eventuali subappaltatori. La designazione del Referente del Contratto, ove non designato direttamente all’interno del Contratto, dovrà essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto e tale comunicazione dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail).
Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui vengono compiute le Attività negli orari che saranno comunicati dalla Committente.
5.2. La Committente provvederà a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto di Appalto (il “Gestore del Contratto”), che sarà indicato nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, il quale espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
5.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.
ART. 6 - SUBAPPALTO
6.1. L’Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente Contratto salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione del divieto di subappalto la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il risarcimento del danno. Nel caso in cui sia consentito avvalersi del subappalto, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare in sede di offerta se intende ricorrere al subappalto e ad indicare già in tale sede la quota parte di servizi che intende subappaltare, nonché ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.
6.2. Anche ove la Committente autorizzi l’esecuzione di parte delle Attività in subappalto, l’Appaltatore rimarrà, nei confronti della Committente, l’unico responsabile per l’espletamento del Servizio secondo quanto previsto dal Contratto.
6.3 L’Appaltatore si impegna affinchè nei contratti stipulati da quest’ultimo con i propri subappaltatori siano previsti gli stessi obblighi e garanzie assunti dall’Appaltatore nei confronti del Committente con le presenti Condizioni Generali. L’Appaltatore si impegna, altresì a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle Attività, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto. In caso di mancata o parziale presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano l’ulteriore termine assegnato dalla Committente per l’integrazione documentale, quest’ultima non autorizzerà il subappalto. L’Appaltatore si impegna altresì a consegnare alla Committente, entro lo stesso termine, copia del contratto di subappalto.
6.4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d’Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle Attività affidate.
6.5. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6.6. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle Attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa
pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
6.7. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6.8. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 7 - PERSONALE
7.1. L’Appaltatore fornirà alla Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima dell’avvio delle Attività – apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nei lavori, individuando – qualora la tipologia del lavoro lo richieda - i “Key personnel”.
7.2. L’Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.
7.3. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere- previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Referente del Contratto- che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
7.4. L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del Personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del Personale da impiegare.
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
8.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che le Attività oggetto del Contratto sono comprese nel proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere le predette Attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio Personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al Personale dell’Appaltatore o di subappaltatori; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il Personale impiegato per l’esecuzione delle Attività.
8.2. L’Appaltatore si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso del Contratto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza del Personale e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra.
8.3. L’Appaltatore si obbliga in particolare ad applicare, nei confronti del proprio Personale occupato nelle Attività, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle Attività.
8.4 La Committente:
(i) a valle della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
(iii) qualora l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l’eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.
8.5. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al Personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Gestore del Contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto di Appalto, ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Gestore del Contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
8.6. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO
9.1. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
9.1.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le Attività finalizzate all’erogazione del Servizio nel pieno e puntuale rispetto di tutte le indicazioni che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima, con le modalità di cui all’art. 5 che precede, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
9.1.2. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9.1.3. Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al Servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza del Servizio - entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere.
9.1.4. Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di svolgere direttamente o affidare a terzi soggetti l’esecuzione delle Attività non adempiute addebitandone i costi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo contrattuale ancora dovuto all’Appaltatore.
9.1.5. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione del Servizio, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
9.2. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
9.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.
In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla
Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l’Appaltatore.
9.3. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO
9.3.1.Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
9.3.2. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell’Appaltatore di far valere le riserve.
9.3.3. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del Servizio, la valutazione delle riserve stesse.
9.3.4. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall’Appaltatore.
9.4. VARIANTI
9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le varianti che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione.
9.4.3. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variante richiesta dal Committente rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.
9.4.4. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.5. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.6. Le proposte dell’Appaltatore formulate sulle varianti richieste dalla Committente non formalmente accettate da quest’ultima non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.5. BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
9.5.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione del Servizio la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l’Appaltatore si obbliga
all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
9.5.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento del Servizio, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
9.5.3. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
9.5.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
9.6. SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
9.6.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione del Servizio.
9.6.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
9.6.3. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità del Servizio e la puntualità delle Attività.
ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA
10.1 A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dal Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
10.2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
10.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
10.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore
della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
10.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto d’Appalto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
10.6 La Committente, verificata la regolare esecuzione del Contratto, provvederà, su richiesta dell’Appaltatore, allo svincolo della cauzione al momento del pagamento dell’ultima fattura.
ART. 11 - PENALI
11.1. In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all’Appaltatore le penali descritte nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto secondo le modalità e i criteri ivi previsti.
11.2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al precedente art. 10.
11.3. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 18 in aggiunta all’importo delle penali applicate.
11.4. Il superamento del limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, potrà comportare, per la Committente, la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 12 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
12.1. FATTURAZIONE
La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo la cadenza indicata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l’indirizzo ivi riportato.
12.2. PAGAMENTI
Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso e gli estremi della "Autorizzazione alla Fatturazione" (data e numero della EM), che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico e/o dal Contratto Quadro e/o dall'Ordine di Acquisto.
La data di presentazione della fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto dal Servizio Protocollo di ACEA.
Detti estremi saranno acquisibili contattando il Gestore del Contratto.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 120 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.
La presente clausola è frutto di specifica e libera negoziazione fra le parti che di comune accordo, in considerazione della prassi commerciale e del sinallagma contrattuale concreto, intendono pattuire termini diversi da quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
12.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale l’Appaltatore intende ricevere il pagamento.
12.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.
12.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al Servizio che alle possibili evoluzioni dello stesso e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l’Attività prestata.
L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento del Servizio.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
13.2. E’ vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.
13.3. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
ART. 14 - POLIZZA ASSICURATIVA
14.1. Ferma restando la piena responsabilità dell’Appaltatore per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle Attività, anche se eseguite da terzi, l’Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l’intera durata del presente Contratto, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d’Ordine.
14.2. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 15 - RECESSO
15.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata R.R, indirizzata al Referente del Contratto. Il recesso sarà efficace decorsi 20 giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione.
15.2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle Attività svolte.
15.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli Servizi effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando la medesima sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
15.4. E’ espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
15.5. L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
ART. 16 - SCIOGLIMENTO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente potrà comunque esercitare tutti i diritti di cui al presente Contratto.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
17.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL’APPALTATORE
Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del Servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle Attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del Personale dipendente;
mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
compimento di atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
l’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e non provveda al loro rinnovo;
l’Appaltatore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
qualora le penali maturate dall’Appaltatore superino il limite massimo indicato nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA;
qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 delle presenti Condizioni Generali;
l’Appaltatore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;
l’Appaltatore violi gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 21 delle presenti Condizioni Generali;
l’Appaltatore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;
in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
17.1.1 In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all’art. 10 che precede, nonché di procedere allo svolgimento in proprio o all’affidamento a terzi dell’esecuzione delle Attività addebitandone ogni onere, spesa costo aggiuntivi all’Appaltatore e, ove del caso, trattenendone gli importi dal corrispettivo ancora dovuto, fatto espressamente salvo il risarcimento di tutti i danni ulteriori.
17.1.2 Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di
raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
17.1.3 In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le Attività finalizzate all’ erogazione del Servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la Committente non abbia incaricato un diverso appaltatore per l’erogazione del Servizio, e comunque, per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle Attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
17.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
17.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e a sospendere l’esecuzione delle Attività e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
17.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ART. 18 - RISARCIMENTO DEL DANNO
18.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la cauzione il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
18.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 19 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
19.1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle Attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
19.2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
19.3. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
19.4. L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
19.5. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alle Attività, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 20 - GESTIONE RIFIUTI
20.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
20.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'Attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
20.4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
20.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 21 - PRIVACY E RISERVATEZZA
21.1. I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti per le finalità connesse al Contratto.
21.2. L’Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.
21.3. Qualora le Attività affidate comportino il trattamento da parte dell’Appaltatore di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest’ultima procederà con separato atto, alla nomina dell’Appaltatore quale responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 .
21.4. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.
21.5. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del proprio Personale, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
21.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 22 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
22.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle Attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché
(iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
22.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio Personale svolga l'Attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.
22.3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo Personale, della dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
22.4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla
prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ART. 23 - MISCELLANEA
23.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.
23.2. La Committente e l’Appaltatore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e l’Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
23.3. Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.