BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDANO
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDANO
DISPONIBILI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE – ANNO 2021.
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2121 del 11/11/2021 Modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2336 del 07/12/2021
In attuazione dell’art. 4, comma 1 e 3 e dell’art. 3 comma 3 della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e ss.mm.ii., e dei criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regione Liguria n. 613 del 25 luglio 2018 n. 613 e n. 665 del 23 luglio 2021
E’ EMANATO
il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), così come definiti dall'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10, che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.
I requisiti per conseguire l’assegnazione di alloggi di ERP attengono alle condizioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/2004 e ss.mm.ii. con le precisazioni di seguito riportate:
A) REQUISITI DEL RICHIEDENTE
a) La partecipazione al bando è consentita:
• ai cittadini italiani;
• a cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007;
• agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007;
• agli stranieri titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. n. 251/2007;
• agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno 5 anni nel bacino di utenza “O” (Comune di Chiavari, Casarza Ligure, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xx, Xxxxxx Xxxxxxx).
La residenza nel bacino di utenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all’estero e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso. Il richiedente che non risiede o che non svolge l’attività lavorativa nel Comune di Sestri Levante può presentare domanda per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l’attività lavorativa esclusiva o principale.
B) REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE:
c) Limiti alla titolarità di diritti reali
1. Non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito territoriale provinciale.
E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:
Superficie utile residenziale | ||
Numero componenti | Valori minimi (mq) | Valori massimi (mq) |
1 | 28 | 46 |
2 | 38 | 55 |
3 | 48 | 65 |
4 | 58 | 80 |
5 | 68 | 93 |
6 | 78 | Nella superficie massima dispo- nibile |
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed al- tre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. l'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente. |
E’ in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
E’ viceversa da considerarsi inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.
2. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli Immobili, sia superiore al valore medio, incrementato del 20% degli alloggi ERP presenti nel bacino di utenza “O” pari ad € 112.293,58.
Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;
3. Non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l’omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
In deroga ai requisiti sopra riportati, di cui alla lett. c) al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.
d) Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico; è consentita, peraltro, la partecipazione al bando qualora la perdita dell’alloggio sia avvenuta volontariamente e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell’abitazione.
Nello specifico non può partecipare al bando di concorso:
• colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall’assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;
• il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l’occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con xxxxxxxx xxxxxxx. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto.
• l’occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell’alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;
• il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della Legge 8 Agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 Dicembre 1993
n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.
In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell’alloggio precedentemente occupato.
e) Assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l’immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno.
f) Assenza di condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
g) Possedere un ISEE anno 2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente secondo il D.P.C.M. N. 159/2013 e relative modalità applicative) dell’intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore ad € 20.000,00.
Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.
Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell’anno 2019 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti c-d—f-g dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.
C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il residente o colui che presta l’attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti a stesso bacino di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa.
La domanda di partecipazione deve esser firmata, datata e compilata in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune di Sestri Levante.
Le domande devono essere presentate esclusivamente a partire dal 16/11/2021 e fino alle ore 12.00 del 07/01/2022.
Per i lavoratori italiani emigrati all’estero il termine finale è fissato:
• alla data del 17/01/2022 per i residenti nella comunità europea (40 giorni)
• alla data del 08/03/2022 per i residenti nei paesi extraeuropei (90 giorni).
I moduli di domanda sono reperibili in formato cartaceo a partire dal giorno 16/11/2021 presso:
• lo Sportello Unico dei Servizi alla Persona, sito in Piazza della Repubblica - piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), sito in X.xxx Xxxxxxxxx 0 - Xxxxx xxxxx secondo i seguenti orari:dal lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 13:00 (compresi i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17:00).
Detti moduli possono altresì essere reperiti sul sito internet del Comune: xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
Per quanto riguarda l’assistenza per la compilazione della domanda sarà attivo uno Sportello presso l’Ufficio Casa, sito in Piazza della Repubblica 44 – piano 2^ - previo appuntamento da concordare al seguente recapito telefonico: 0185 – 478 305 / 363.
La domanda, con applicata una marca da bollo da € 16,00 dovrà pervenire al Comune di Sestri Levante mediante una tra le seguenti modalità:
• consegna all’URP - P.zza Matteotti 3 – p. terra;
• mediante raccomandata A/R indirizzata a Comune di Xxxxxx Xxxxxxx, X.xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXX XXXXXXX (farà fede la data riportata dal timbro postale)
• mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sestri- xxxxxxx.xx.xx
Le domande che perverranno oltre il termine di chiusura del bando come sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postale non invalideranno in alcun modo la graduatoria provvisoria. La domanda non compilata utilizzando gli appositi moduli e presentata oltre la scadenza fissata dal presente bando sarà dichiarata INAMMISSIBILE. Saranno parimenti dichiarate inammissibili le domande non compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune di Sestri Levante, non sottoscritte o non corredate da un documento di identità valido del sottoscrittore.
La domanda priva della scheda di valutazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà valutata esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal partecipante nella domanda e accertabile tramite l’accesso alle banche dati degli uffici dell’amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente bando pena l’inammissibilità. La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e s.m., dalla D.G.R. n. 613 del 25.07.2018 e dalla successiva D.G.R. n. 665 del 23.07.2021.
DOCUMENTAZIONE
Fermo restando che ogni situazione non auto certificabile, soggettiva od oggettiva, dichiarata, deve esser comprovata da idonea documentazione atta all'attribuzione del punteggio, alla domanda deve essere altresì allegata:
• copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
• Qualora trattasi di cittadino straniero: copia della carta di soggiorno ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 27 comma 6 della Legge 30 luglio 2002 n. 189, ovvero copia del Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. del 19 novembre 2007 n. 251;
• Qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Sestri Levante, anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi: dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sestri Levante o in un Comune del bacino di utenza O;
• Qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell’alloggio, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
• Qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell’alloggio, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.
• Scheda di valutazione (Allegato C) compilata.
Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all’attribuzione del punteggio.
ESIGENZA DI AUTONOMIA DEI NUCLEI FAMILIARI E CASI PARTICOLARI
Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall’art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i.
Possono altresì presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:
a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell’alloggio.
In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.
Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l’ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.
Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.
Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:
a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l’ente gestore.
D) CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO
CONDIZIONI FAMILIARI
1. - ANZIANI
Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un’età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:
a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età
maggiore di 75 anni | PUNTI | 20 |
b) tutti con età maggiore di 65 anni | PUNTI | 15 |
2. - DISABILI
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:
a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili PUNTI 30
b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili PUNTI 20
c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili PUNTI 15
d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili PUNTI 8
3. – MALATI TERMINALI
Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da ap- posita certificazione medica. PUNTI 8
4. - FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE
Nuclei familiari costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall’assegnazione dell’alloggio; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:
a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori PUNTI 12
b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno
alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori | PUNTI | 10 |
c) famiglia di nuova formazione con minori | PUNTI | 7 |
d) famiglia di nuova formazione senza minori | PUNTI | 5 |
Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell’alloggio entro sei mesi dall’assegnazione.
5. - PERSONE SOLE, CON EVENTUALI SOGGETTI A CARICO
Nucleo familiare così composto:
a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico PUNTI 16
b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata PUNTI 15
c) persona sola. PUNTI 8
6. - STATO DI DISOCCUPAZIONE
Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri all’atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:
a) richiedente e altro componente | PUNTI | 18 |
b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni | PUNTI | 10 |
c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni | PUNTI | 8 |
7. - RICONGIUNGIMENTO
Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:
a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda . PUNTI 10
b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di pri- mo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. PUNTI 10
8. - CASI PARTICOLARI
a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza,ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso.
PUNTI 15
b) nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell’assegnazione. PUNTI 15
CONDIZIONI ABITATIVE
9. - RILASCIO ALLOGGIO
Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall’art. 5 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole de- terminata si sensi del D.M. 30 Marzo 2016:
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso il Comune PUNTI 80
b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione .
PUNTI 60
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazio- ne del bando di concorso il termine fissato per il rilascio. PUNTI 30
10. - CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA
Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di Servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l’inabitabilità.
Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria.
PUNTI 70
11. - COABITAZIONE
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità PUNTI 15
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado PUNTI 12
12. - SOVRAFFOLLAMENTO
a) sovraffollamento estremo (X*) | PUNTI | 20 |
b) sovraffollamento marcato (X) | PUNTI | 15 |
nucleo familiare | Numero di stanze dell’abitazione (compresa la cucina se abitabile >= a 8 mq) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | |||||||
2 | X | ||||||
3 | X* | X | |||||
4 | X* | X | X | ||||
5 | X* | X* | X | ||||
6 | X* | X* | X | X | |||
7 | X* | X* | X* | X | X | ||
8 | X* | X* | X* | X | X | ||
Più di 8 | X* | X* | X* | X* | X |
13. - CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO
a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi
PUNTI 25
b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.
PUNTI 20
14. - BARRIERE ARCHITETTONICHE
Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). PUNTI 25
15. - CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ
Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo.
PUNTI 13
16. - INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE
Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale la cui quota per canone, sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all’intero nu- cleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle “Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa” e s.m.:
“omissis Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenzia-
le e senza l’applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolu- menti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasiona- le, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all’estero. Il rapporto tra reddito e canone può, al - tresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata riferita ai redditi percepiti nell’anno 2019”
PUNTI 20
17. - SITUAZIONE ECONOMICA
Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all’ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 17.000,00) e l’ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:
limite di accesso ISEE – ISEE nucleo familiare
limite ISEE.
Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,82 ottenuto nel modo seguente: (€ 17.000,00- 3.000,00): € 17.000,00 = 0,82
Nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona con ISEE superiore ad 17.000,00, non rientrando in una situazione di disagio economica, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.
18. - RESIDENZA/ATTIVITÀ LAVORATIVA
a) Richiedenti residenti da almeno 5 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Co- mune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni.
PUNTI 10
b) Richiedenti residenti da almeno 6 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni.
PUNTI 20
c) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 4 anni nel comune che ha emanato il bando stesso PUNTI 30
d) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 6 anni nel comune che ha emanato il bando stesso PUNTI 40
19. - PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI
Attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.
E) MODALITÀ’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
a) Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle tabelle seguenti, sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili;
b) si assegnano alle singole condizioni abitative e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
c) il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all’intervallo O — 1, con arrotondamento al secondo decimale;
d) l’indicatore del disagio economico che deve assumere valore tra O ed 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall’ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5. dei criteri di cui alla D.G.R. n. 61 3/18 e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle “Condizioni familiari” si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l’accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
3) per riportare la differenza tra ISEE-limite ed ISEE-nucleo nell’intervallo O — 1, occorre dividere tale differenza per l’ISEE-limite, ottenendo così valore O per ISEE-nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE-nucleo uguale a O (vedi formula riportata al punto situazione economica);
e) i valori di cui sopra sono integrati:
1) con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella seguente tabella:
Periodo di residenza nel | Periodo di residenza nella regione | Periodo di residenza nel | Punteggio | |
bacino di utenza | Comune che ha | |||
al quale | emanato il | |||
appartiene il Comune che ha | bando | |||
emanato il | ||||
bando | ||||
Almeno 5 anni | e | Xxxxxx 8 anni | 10 | |
Almeno 6 anni | e | Xxxxxx 8 anni | 20 | |
Almeno 4 anni | 30 | |||
Almeno 6 anni | 40 |
2) con l’attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti;
3) tali punteggi vanno ricondotti nell’intervallo O — 1, con le modalità sopra descritte.
f) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi X 100.
PUNTEGGI
CONDIZIONI : Disagio Familiare | |||||
N. | codi- ce | Condizioni | Valore | ||
1 | 1a | anziani | 20 | ||
2 | 1b | 15 | |||
3 | 2a | disabili | disabili | disabili | 30 |
4 | 2b | 20 | |||
5 | 2c | 15 | |||
6 | 2d | 8 | |||
7 | 3a | malati terminali | malati terminali | malati terminali | 8 |
8 | 4a | famiglie nuova for- mazione | 12 | ||
9 | 4b | 10 | |||
10 | 4c | 7 | |||
11 | 4d | 5 | |||
12 | 5a | persone sole | persone sole | 16 | |
13 | 5b | 15 | |||
14 | 5c | 8 | |||
15 | 6a | disoccupazione | disoccupazione | 18 | |
16 | 6b | 10 | |||
17 | 6c | 8 | |||
18 | 7a | ricongiunzione | ricongiunzione | ricongiunzione | 10 |
19 | 7b | 10 | |||
20 | 8a | condizioni partico- lari | condizioni particolari | condizioni particolari | 15 |
21 | 8b | 15 | |||
F1 | F2 | F3 | |||
<=100 | <=100 | <=100 |
CONDIZIONI : Disagio Abitativo | |||
N. | codice | Condizioni | Valore |
1 | 9a | rilascio alloggio | 80 | |||
2 | 9b | 60 | ||||
3 | 9c | 30 | ||||
4 | 10 | alloggio improprio | 70 | |||
5 | 11a | coabitazione | coabita- zione | 15 | ||
6 | 11b | 12 | ||||
7 | 12a | sovraffollamento | sovraffol- lamento | 20 | ||
8 | 12b | 15 | ||||
9 | 13a | condizioni allog- gio | 25 | |||
10 | 13b | 20 | ||||
11 | 14 | barriere architet- toniche | 25 | |||
12 | 15 | accessibilità | 13 | |||
13 | 16 | affitto oneroso | affitto oneroso | 20 | ||
A1 | A2 | A3 | A4 | |||
<=100 | <=100 | <=100 | <=100 |
F) GRADUATORIA PROVVISORIA E GRADUATORIA DEFINITIVA
Il Comune approva la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede alla relativa affissione all’Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni. La graduatoria è pubblicata altresì sul sito istituzionale di A.R.T.E. Genova (xxx.xxxx.xx.xx). Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione.
Il ricorso deve essere depositato presso il Comune entro un termine non superiore a 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio della graduatoria provvisoria (farà fede la data di ricevimento apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sestri Levante).
I ricorsi che perverranno oltre il termine sopra indicato per omissioni e/o ritardi imputabili ai servizi postali non invalideranno in alcun modo la graduatoria definitiva.
Conclusa la fase dell’esame delle eventuali opposizione, il Comune di Sestri Levante approva la graduatoria definitiva.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR Liguria. La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva hanno valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avviene in forma anonima: il nominativo del partecipante verrà sostituito con il codice identificativo assegnato successivamente alla presentazione della domanda e comunicato al partecipante tramite raccomandata A/R. Tale codice dovrà esser conservato con cura poiché consentirà di ritrovare, all’interno di ciascun elenco delle prossime graduatorie (provvisoria e definitiva), il proprio nominativo, il punteggio e la posizione assunta.
E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all’Ufficio Casa del Comune di Sestri Levante ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e all’invito a presentarsi presso l’Ufficio Casa per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l’istante, comporta l’esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio.
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini del concorso. E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.
Il responsabile del procedimento è: D.ssa Xxxxx Xxxxxxx.
G) MODALITÀ DI L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI
1. L’ente gestore segnala al Comune gli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva.
A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.
Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8 della L. 10/2004 e successive modificazioni, una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata dal
Comune ai soggetti indicati alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (trattasi di nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta con valore ISEE non superiore a € 3.000,00).
L'Amministrazione comunale assegna la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8, comma 1, lettere da b) a k) della Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e successive modificazioni, sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando, occorre averne assegnato una alle restanti categorie. Tale ordine è il seguente:
1. Anziani ultrasessantacinquenni
2. nuclei familiari con presenza di soggetti disabili
3. giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli
4. nuclei familiari con presenza di malati terminali
5. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio
6. persone sole con minori
7. genitori separati o divorziati
8. nuclei familiari in condizioni abitative improprie.
Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.
Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.
Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l’accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.
Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinunci all’alloggio proposto dall’ente gestore qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all’accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.
2. L’assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
di norma, occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto A- Requisiti per l’assegnazione, lettera c), punto 1, del presente bando.
Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili. Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l’assegnazione di tale alloggio.
Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d’intesa con l’Ente gestore, ha la facoltà di proporre all’assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria. In tal senso verrà stipulata una specifica convenzione in forza della quale:
• l’assegnatario si impegnerà ad anticipare le spese per l’intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
• l’Ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizzerà i lavori ed eseguirà le opportune verifiche.
La rinuncia dell’assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza. Nell’assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune da priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell’ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.
3. L’assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto con lettera raccomandata o altra forma di notifica, fissando il giorno, l'ora ed il luogo.
4. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell’ente gestore, nel giorno indicato, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo di notifica, per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
5. Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.
6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.
H) SANZIONI
Premesso che il Comune di Sestri Levante può:
• effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute;
• verificare la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda pre- sentati in tempo utile;
• richiedere o acquisire direttamente dai propri uffici, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;
• verificare a campione il possesso dei requisiti di cui al presente bando nella misura minima del 50% delle domande pervenute;
• disporre, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell’amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali,
Si avvisa che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.
I)INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 1 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
A seguito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 Aprile 2016 (di seguito “GDPR”) il Comune di Sestri Levante fornisce qui di seguito le informazioni circa il trattamento da parte del medesimo dei dati personali acquisiti, anche di quelli particolari (sensibili), in relazione ai rapporti con l’utenza.
Fonte dei dati personali: I dati in possesso sono raccolti direttamente presso il Comune di Sestri Levante. Essi sono trattati nel rispetto della normativa vigente e comunque con la dovuta riservatezza.
Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali comuni (anagrafici), dei dati economici o sociali riguardanti l’interessato e suo nucleo familiare, eventualmente anche di dati particolari (art. 9 GDPR) come quelli relativi a stato di salute o i dati relativi a situazioni di disagio economico e sociale, trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato all’accesso o all’erogazione di benefici e contributi per il servizio preso in considerazione. Il trattamento ha quale finalità l’esercizio da parte del Comune di Sestri Levante delle attività istituzionali dell’ente relative all’assistenza alla persona come demandato agli enti locali nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge nazionale ed europea, o da un ordine dell’Autorità.
Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse del bando e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima.
Natura della raccolta: In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il Comune di Sestri Levante in merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a.
Comunicazione a destinatari e diffusione: I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio pubblico espletato dal Comune: Enti Pubblici,
Pubbliche Autorità, Organi Giurisdizionali, Forze dell’Ordine, Ambasciate, ARTE, Regione Liguria, Prefettura ai quali la comunicazione dei suddetti dati risulta necessaria per lo svolgimento dell’attività del Titolare. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
Periodo di conservazione: conservazione permanente, previo sfoltimento carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni.
Diritti dell'interessato: L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati (diritto di accesso) e farli integrare, aggiornare, rettificare, cancellare e/o opporsi, limitarne il trattamento o revocarne il consenso al trattamento dagli artt. da 15 a 22 del GDPR). L’interessato potrà altresì presentare reclamo ad un’autorità di controllo.
Titolare del trattamento: Comune di Sestri Levante – Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx – tel 0185/4781 – mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx Responsabile Protezione dati: privacy@labor- xxxxxxx.xx
L) PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 all’Albo Pretorio del Comune di Sestri Levante ai sensi dell’art. 4 Legge Regionale 29 giugno 2004 n.10 e successive modifiche ed integrazioni Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, all’ A.R.T.E. Genova, ai Comuni dell’intero bacino di utenza “O” ed alla Prefettura di Genova. Inoltre, il presente bando potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Sestri Levante.
Ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente procedura pubblica sarà fatta mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sestri Levante
M) NORMA FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale
29 giugno 2004 n.10 e s.m. e dei criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regione Liguria n. 613 del 25 luglio 2018 e n.665 del 23 luglio 2021.
IL DIRIGENTE AREA 1 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firma apposta digitalmente; d. lgs. 82/2005)