COMUNE DI ESCOLCA
Allegato 2
COMUNE DI ESCOLCA
Provincia di Cagliari
Settore Amministrativo
Allegato alla determinazione n. 59 del 10.03.2016.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (MUNICIPIO, BIBLIOTECA, LUDOTECA E CENTRO SPORTIVO)
PERIODO MAGGIO 2016- APRILE 2019 CIG. Z7618D8B20
Art 1)
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in economia dell’appalto del servizio di pulizia dei locali dei seguenti immobili di proprietà comunale:
Sede Comunale (mq.300)
Biblioteca (mq.200)
Ludoteca (mq.300)
Centro sportivo (xxx.Xx Cea Manna) (mq.100)
Il prestatore concorrente può visitare gli immobili oggetto dell’appalto in tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, precedenti la gara di appalto.
Art 2)
Carattere dei servizi
Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerasi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Art 3)
Durata dell’appalto
La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per cui alla scadenza si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.
È consentito il rinnovo espresso del contratto, per un periodo non superiore ad 3 anni, nel caso in cui l'ente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di assicurare il servizio allo stesso appaltatore, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, sempre che il prestatore esprima il suo assenso.
Art 4)
Divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l’appaltatore.
Art 5)
Importo dell'appalto
Il canone di appalto è stabilito in € 18.900,00 (IVA COMPRESA) per tre anni, comprensivo della mano d’opera, dei prodotti e dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio, dell’I.V.A. e delle altre spese nella misura di legge. Con tale corrispettivo, così come risulterà rideterminato dall’offerta e dalla conseguente aggiudicazione, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattatasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.
Resta inteso che i prezzi proposti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
Art 6)
Modalità dell'appalto
L’aggiudicazione avrà luogo previo espletamento di una selezione ai sensi dell’art.121 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , con il criterio di cui all’art.82 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i., a favore del prezzo più basso.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.
Art 7)
Partecipazione alla gara
La partecipazione alla gara è aperta a tutti i prestatori di servizio, singoli o raggruppati, i quali dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione, come stabilito nel bando di gara, e dovranno attenersi a tutte le disposizioni in essa contenute.
Per quanto concerne i prestatori di servizi raggruppati, ai sensi degli articoli 11 del D.Lg.vo 17 marzo 1995, n. 157 e 10 del D.Lg.vo 24 luglio 1992, n. 358, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli prestatori e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi prestatori si conformeranno alla disciplina prevista nei predetti articoli 11 del D.Lg.vo n. 157 del 1995 e 10 del D.Lg.vo n. 358 del 1992.
Art 8)
Canone d'appalto e pagamenti
Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il comune corrisponderà all'appaltatore il canone risultante dall'aggiudicazione della procedura aperta.
Il canone sarà corrisposto in rate uguali posticipate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
L’importo verrà liquidato all’impresa dietro presentazione di:
• regolare fattura;
• regolare DURC in corso di validità alla data di aggiudicazione e produzione dello stesso in corso di validità al momento della liquidazione della fattura;
• trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all’impresa inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l’applicazione delle penali; in tale casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso.
Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle relative fatture. Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da apposita documentazione.
In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il canone dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa.
Qualora l'appalto venga stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale, dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome e per conto dello stesso prestatore o società (l'incarico dovrà risultare dallo Statuto o dall'atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto).
È comunque fatto obbligo al prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope legis o per fatto previsto dallo Statuto Sociale e sia pubblicata nei modi di legge), di notificare tempestivamente alla stazione appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione.
In difetto di tale notifica, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla persona precedentemente delegata alla riscossione.
Art 9)
Cauzione
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esecuzione del contratto, una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del Codice, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria per l’esecuzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.
Art 10)
Spese contrattuali
Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione in caso d’uso.
Art 11)
Contratto di appalto
La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività dell’aggiudicazione,
Fanno parte integrante del contratto:
• il Bando di gara per procedura aperta (Allegato 1);
• il Capitolato Speciale d'Oneri (Allegato 2);
• Allegato A- Modello per l'offerta;
• Allegato B- Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione unica.
Art.12)
Oneri dell'appaltatore
Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore si impegna a provvedere a sue spese:
- ad impiegare, per il servizio di pulizia degli stabili, sufficiente personale con l'ausilio anche di idonee attrezzature;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi modo l'appaltatore, per tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- alle assicurazioni di ogni specie, anche per i danni a cose o persone; a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.
Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'amministrazione, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.
Art.13)
Materiali ed attrezzi
L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato.
L'amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.
Art.14)
Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio consisterà in:
a) PULIZIA tre volte alla settimana (martedì, giovedì e sabato) della sede comunale;
- spazzatura, lavatura e disinfezione di pavimenti, pareti piastrellate e apparecchi igienici di tutti i locali della sede comunale: Archivi, ingressi, corridoi, scale interne ed esterne a qualsiasi livello;
- lavatura dei tavoli, scrivanie, porte interne, sedie suppellettili degli uffici con particolare cura dei divani, delle poltrone, quadri, soprammobili e radiatori, eseguite con attrezzature idonee (aspirapolvere), onde evitare l’accumulo di polvere nociva per la salute e dannosa per le apparecchiature informatiche.
-
b) PULIZIA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA DELLA BIBLIOTECA E LUDOTECA
- spazzatura, lavatura e disinfezione di pavimenti, pareti piastrellate e apparecchi igienici di tutti i locali della Biblioteca, Ludoteca: ingressi, corridoi, scale interne ed esterne a qualsiasi livello;
lavatura dei tavoli, scrivanie, porte interne, sedie suppellettili degli uffici con particolare cura dei divani, delle poltrone, quadri, soprammobili e radiatori, eseguite con attrezzature idonee (aspirapolvere), onde evitare l’accumulo di polvere nociva per la salute e dannosa per le apparecchiature informatiche.
c) PULIZIA MENSILE DELLA SEDE COMUNALE, BIBLIOTECA E LUDOTECA;
- spazzatura e lavatura come indicato sub a) e b) anche con l'uso di apposite macchine idropulitrici. rotanti per pavimenti di qualsiasi tipo, nonché con aspiratori per assicurare una più perfetta igienicità;
- pulizia completa di tutti i vetri interni ed esterni e degli infissi;
- pulizia accurata dei radiatori.
d) PULIZIA SEMESTRALE:
- pulitura di tutte le pareti e soffittature, degli avvolgibili, comprese tende verticali ed pulizia dei globi, lumi ed altri complessi illuminanti.
Le pulizie dei locali del Centro Sportivo devono essere eseguite su richiesta dell’Amministrazione per un numero massimo di 6 volte all’anno.
Per tutte le pulizie dovranno essere usati esclusivamente detersivi ad alto potere disinfettante, non corrosivi, né tossici, biodegradabili nella misura del 90% come previsto dalla legge, con divieto di uso di sostanze o attrezzi abrasivi o graffianti.
Il servizio dovrà, normalmente, essere eseguito nelle ore pomeridiane non prima delle ore 14, con numero adeguato di unità.
La pulitura delle parti verniciate dovrà essere eseguita con mezzi e sistemi tali da non danneggiarle.
La spolveratura di poltrone e dei divani ecc. dovrà essere eseguita con mezzi idonei per non causare danni.
In caso di mancanza di acqua per interruzione dell'erogazione o per altre cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà provvedere direttamente e sufficientemente all'approvvigionamento necessario per le pulizie giornaliere previste come innanzi.
Durante il corso di eventuali lavori di ristrutturazione, quando nei locali non verranno sospesi i servizi normali di ufficio, l'appaltatore sarà tenuto a continuare il servizio di pulizia.
Il prestatore si impegna, comunque, a provvedere qualora sia necessario, con interventi straordinari e senza maggiorazione di compenso, all'esatta esecuzione del servizio di pulizia previsto dal presente appalto.
I materiali usati per i lavori di pulizia dovranno rispondere all'uso. Non potranno essere adoperati materiali corrosivi delle opere e delle strutture.
I vetri e le cose che verranno rotte o danneggiate dal personale dell'appaltatore dovranno essere subito sostituiti a cura e spese dell'appaltatore medesimo.
Tutti gli attrezzi ed i materiali per l'esecuzione del servizio dovranno essere forniti a cura e spese del prestatore il quale dovrà provvedere, altresì, mediante recipienti propri, ermeticamente chiusi, alla raccolta dell'immondizia da tutti i locali suddetti ed al trasporto di essa nell'apposito deposito. Non sarà consentito depositare o accantonare materiali ed utensili di pulizia negli atri, nei corridoi, nelle scalinate, nei gabinetti o in altri ambienti degli edifici.
Art.15)
Personale
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro di categoria, assumendo a proprio carico, tutti gli oneri relativi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte dell’impresa siano osservate le prescrizioni suddette. In caso di violazione di tali obblighi e previa comunicazione all’impresa delle inadempienze denunciate all’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto unilateralmente, se trattasi di violazione di obblighi retributivi, di operare una ritenuta sulla cauzione che sarà rimborsata solo quando l’Ispettorato citato avrà dichiarato che l’impresa si sia posta in regola.
Giorni prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà presentare all’Amministrazione comunale (Settore Amministrativo) l’elenco nominativo completo di tutto il personale che sarà adibito all’esecuzione dei lavori appaltati , indicando per ciascuno il nome, il cognome ed il luogo di nascita, nonché l’orario settimanale ed il servizio cui è destinato.
Nel caso in cui l’impresa ritenga opportuno, durante lo svolgimento del servizio, adibire nuovo personale ( anche in sostituzione di quello iniziale), dovrà darne comunicazione scritta con debito anticipo all’Amministrazione. Tale comunicazione dovrà avere gli stessi contenuti di cui al precedente comma 4.
Il comune ha facoltà di ordinare, per giustificati motivi, la sostituzione o lo spostamento dei dipendenti addetti ai lavori, senza cha a tale scopo l’Amministrazione debba corrispondere indennizzi di alcun genere.
Le persone assenti per ferie, malattia o altro motivo, dovranno essere tempestivamente sostituite, in modo da non sospendere il servizio. L’appaltatore s’impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Tali obblighi si applicano anche nei confronti dei soci delle cooperative.
L’impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dall’autorità comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa l’inadempienza accertata al fine di rimuovere prontamente la cause. In caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di accantonare i crediti d’impresa sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l’impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà diritto a risarcimento danni.
Art. 16)
Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Art. 17)
Obblighi del personale
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L’appaltatore si impegna di richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell’appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate nel regolamento organico vigente.
Art. 18)
Infortuni e danni
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.
Art.19)
Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. A tale scopo, l'appaltatore deve provvedere a prestare una apposita cauzione di cui all’art. 9.
Art.20)
Documento unico valutazione rischi
Non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza.
Le pulizie dovranno essere svolte fuori dall’orario di servizio sarà cura dell’aggiudicatario, qualora durante lo svolgimento del servizio alcuni uffici o ambienti si trovassero occupati dal personale, di utilizzare le normali regole di diligenza.
Per quanto, non sussistono costi di sicurezza non è necessario redigere il DUVRI.
Art.21)
Cooperazione
L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all'Ufficio Amministrativo tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.
Art.22)
Vigilanza e controllo
Il Comune provvederà, a mezzo dei propri agenti, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi.
Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli agenti comunali e comunicata all'appaltatore.
L'appaltatore, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste, l'amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.
Art.23)
Estensione dell'appalto
È ad esclusiva facoltà dell'Amministrazione comunale estendere l'appalto, nel caso della validità dello stesso, ad altre superfici degli stabili di ogni singolo lotto; il corrispettivo verrà determinato in base alla maggiore superficie utile aggiunta.
Art.24)
Penalità
Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte della Ditta affidataria, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto.
A seguito della suddetta contestazione la Ditta è tenuta a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato.
L’aggiudicatario, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal contratto, sarà soggetto a penalità di importo pari a € 200,00 qualora:
- trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione;
- riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili;
- non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente;
- non ripristini il materiale di consumo cartaceo ed i prodotti per l’igiene delle mani; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 500,00 nel caso di:
- interruzione del servizio senza giustificati motivi;
- logorio abnorme dei locali interessati dal servizio di pulizia causati da incuria o prolungato utilizzo di prodotti inadeguati;
- violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento i rifiuti;
L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 2.500,00 per ogni persona non regolarmente assunta in servizio;
Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di cui sopra, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di numero tre penali l’Ente si riserva di precedere alla risoluzione del contratto. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in detrazione in occasione della prima scadenza di fatturazione utile successiva all’accertamento dei relativi inadempimenti.
Art.25)
Esecuzione d'ufficio
Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.
L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
Art.26)
Controversie – Arbitrato
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'appaltatore, così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri designati: uno dall'amministrazione comunale, uno dall'appaltatore, entrambi entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ed un terzo, con le funzioni di presidente, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del competente tribunale.
Il collegio arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme dì procedure per gli atti di istruzione.
Il giudizio della commissione arbitrale sarà inappellabile e vincolante per le parti le quali rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria.
Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.
Art.27)
Risoluzione del contratto
L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenza in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
In tal caso, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.
Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore un mese prima mediante lettera raccomandata.
Art.28)
Sottoscrizione clausole onerose
L'appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, gli articoli aventi ad oggetto:
- canone d'appalto e pagamenti;
- cauzione;
- spese contrattuali;
- personale;
- osservanza di leggi e di regolamenti;
- penalità;
- controversie fra appaltatore ed utenti;
- controversie - Arbitrato;
- infortuni e danni.
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Art.29)
Osservanza di leggi e di regolamenti
L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità di Stato, dì cui ai RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e dalle clausole e condizioni riportate nel nuovo Capitolato d'Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello Stato, approvato con D.M. 28 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 51 del 3 marzo 1986.
Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, emanate con circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1255/U.L. del 25 luglio 1985 e n. 880 U.L. del 13 maggio 1986 e quant'altro prescritto ai commi 7 ed 8, art. 18, legge 19 marzo 1990, n. 55.
La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.
L'amministrazione potrà, in circostanze eccezionali sentito il responsabile del competente servizio e su proposta di questi, emanare norme speciali sulle modalità di espletamento del servizio.
Art. 30)
Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in more dell’appaltatore.
Art. 31)
Domicilio dell’appaltatore
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Escolca Via Dante n.2.
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.
Art.32)
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.
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