CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DISCIPLINA.
I contratti di vendita tra Ritmo S.p.A. corrente in Bresseo di Teolo (PD), via A. Volta 35/37 Z.I. Selve (“Venditore”) e l’“Acquirente”, sono disciplinati dalle presenti condizioni generali di vendita anche in mancanza di espressa accettazione scritta da parte dell’Acquirente e per quanto non previsto dalla legge italiana. Qualora l’Acquirente abbia sede in un paese diverso dall’Italia, oltre alle presenti condizioni di vendita, si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna, 1980) (nel prosieguo, la “Convenzione”), salvo che la sua applicazione sia stata espressamente esclusa dalle parti e sempre che la relativa disciplina sia compatibile con le presenti condizioni di vendita. Quando l’applicazione della Convenzione sia stata espressamente esclusa tra le parti e, in ogni caso, per quanto non previsto dalla Convenzione e dalle presenti condizioni di vendita, si applica la legge italiana. Ogni riferimento a termini commerciali, va inteso come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di formazione del contratto.
2. INTEGRAZIONI O MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ogni eventuale integrazione o modificazione delle presenti condizioni generali di vendita deve essere concordata tra il Venditore e l’Acquirente e risultare da atto scritto.
3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA.
Il contratto di vendita è perfezionato nel momento in cui l’Acquirente riceve la conferma d’ordine del Venditore. L’ordine di acquisto dell’Acquirente deve specificare oggetto, quantità, tempi di consegna, prezzi e termini di pagamento. Sono comunque vincolanti per l’Acquirente anche ordini di acquisto incompleti, se gli elementi mancanti risultino dalla corrispondenza intercorsa o possano essere integrati dalle presenti Condizioni Generali. L’ordine proveniente dagli uffici aziendali preposti agli acquisti vincola l’Acquirente anche se non sottoscritto dal legale rappresentante. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare ordini di acquisto, a suo insindacabile giudizio.
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, sono consentite al Venditore minime differenze o variazioni su misure, dimensioni e quantità rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine del Venditore, dovute a motivazioni tecniche e/o a esigenze di produzione.
5. PRESTAZIONI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI VENDITA.
Salvo diverso accordo delle parti, il contratto di vendita stipulato tra Ritmo s.p.a. e l’Acquirente non comprende progetti, installazione delle apparecchiature vendute, specifici collaudi, manuali e corsi per l’uso dei macchinari venduti, assistenza all’avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri non espressamente indicati nella conferma d’ordine del Venditore. Qualora nella conferma d’ordine il Xxxxxxxxx abbia accettato espressamente di provvedere a speciali collaudi, a montaggio o a collaudo in opera, sono effettuati a spese dell’Acquirente.
6. CONSEGNA.
Salvo diversi accordi scritti tra le parti, la consegna avviene franco vettore presso lo stabilimento di Ritmo S.p.A. in Bresseo di Teolo (PD), A. Volta 35/37 Z.I. Selve (FCA - Free Career – Incoterms), nei termini concordati tra le parti. Il passaggio del rischio all’Acquirente si ha al momento della consegna. Il Venditore non risponde del danneggiamento o del perimento della merce dopo il passaggio del rischio e l'Acquirente non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo. Ritmo ha comunque facoltà di prorogare il termine di consegna, dandone comunicazione scritta all’Acquirente prima dell’originario termine di consegna: i) per un massimo di 60 giorni per la merce a catalogo; ii) per un massimo di 90 giorni per la merce non a catalogo. In ogni caso, i termini di consegna si intendono prorogati di diritto per il tempo necessario: a) qualora l’Acquirente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali richiesti dalla fornitura; b) qualora l’Acquirente chieda variazioni in corso di esecuzione o non provveda alla richiesta di approvazione di disegni o schemi esecutivi; c) in tutti i casi in cui per cause non imputabili al Venditore la consegna nei termini stabiliti risulti eccessivamente onerosa. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla consegna della merce nel termine, eventualmente prorogato come sopra, l’Acquirente che intenda risolvere il contratto è tenuto ad inviare al Venditore, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della diffida, con l’avvertimento che, in mancanza di adempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto. Qualora il Venditore non adempia entro il termine indicato nella diffida, il contratto si risolve di diritto. In caso di ritardo imputabile al Venditore, l'Acquirente deve mettere in mora per iscritto il Venditore e può richiedere il risarcimento del danno da ritardo, comunque limitato entro il 5% del prezzo della merce. L’Acquirente deve provvedere al pagamento nei termini pattuiti anche se non ritira la merce nel luogo e nel tempo previsti.
7. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E ALLA SUA ESECUZIONE.
Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni, i dati tecnici e le descrizioni delle prestazioni contenute nei prospetti, nei cataloghi, nei listini prezzi e comunque tutta la documentazione allegata alle offerte, non sono vincolanti per il Venditore, se non definite espressamente tali nell’offerta o nella conferma scritta dell’ordine da parte del Venditore. I diritti di proprietà intellettuale su tutta la documentazione descrittiva o illustrativa individuata nel punto precedente e consegnata all’Acquirente spettano al Venditore. Tale documentazione deve essere restituita a semplice richiesta del Venditore. Tutti i documenti relativi a consegna, imballaggio, identificazione, spedizione, trasporto e restituzione della merce sono predisposti dal Venditore secondo le proprie procedure logistiche.
8. PREZZI.
La merce è venduta al prezzo indicato nella conferma d’ordine. Il Venditore si riserva la facoltà di modificare il prezzo a fronte di imprevedibili variazioni in aumento delle quotazioni della materia prima, dandone avviso all’Acquirente prima della consegna. La variazione si ha per accettata se l’Acquirente non annulli l’ordine entro i 5 giorni successivi alla comunicazione della variazione. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i xxxxxx si intendono franco vettore (FCA) e non includono le spese di trasporto, porto, assicurazione, imposte e bolli, spese doganali d’importazione ed ogni altro onere aggiuntivo. Ai prezzi si aggiunge l’IVA con l’aliquota di volta in volta in vigore
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9. TERMINI DI PAGAMENTO.
I termini di pagamento sono stabiliti nella conferma d’ordine del Venditore. Il pagamento si considera puntuale se il denaro entra nella disponibilità del Venditore nel termine previsto. Qualora sia stato pattuito il pagamento anticipato rispetto alla consegna, è inteso sia riferito all’intero prezzo. In caso di ritardo nel pagamento, il Venditore ha diritto agli interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il ritardo comporta la decadenza dal beneficio del termine per i pagamenti con scadenza successiva e consente al Venditore di interrompere l’esecuzione di eventuali altri contratti di vendita con l’Acquirente, il quale non può avanzare alcuna pretesa. In ogni caso, non sono praticati sconti dal Venditore, fintanto che l’Acquirente non abbia pagato tutte le fatture in scadenza. L’Acquirente decade dal beneficio del termine anche quando la sua solvibilità sia pregiudicata da difficoltà finanziarie quali, ad esempio, la sottoposizione a procedure concorsuali o a pignoramenti; la generale cessazione dei pagamenti, la revoca di finanziamenti, i protesti di assegni o cambiali. L’Acquirente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento dovuto e può compensare propri debiti con crediti verso il Venditore soltanto su autorizzazione scritta di quest’ultimo.
10. RISERVA DI PROPRIETA’.
I prodotti consegnati restano in proprietà del Venditore finché non sia pervenuto a quest’ultimo l’intero pagamento da parte dell’Acquirente.
11. CONTROLLI.
Alla ricezione della merce, l’Acquirente è tenuto ad esaminarne l’imballaggio al fine di verificare eventuali danneggiamenti o manomissioni e deve attenersi alle linee guida allegate all’imballo: deve documentare con fotografie eventuali problematiche rilevate al momento della consegna; deve verificare il numero dei contenitori, dei bancali e dei singoli colli in base al documento di trasporto e alla scheda di imballaggio; deve controllare la presenza di danni visibili come schiacciamento, fori, cartoni aperti ed evidenti reimballaggi; deve segnalare immediatamente al vettore i danni o la mancanza di merce e scrivere su tutte le copie del documento di trasporto una precisa descrizione del tipo e dell’estensione del danno o della mancanza con la sottoscrizione del vettore; non deve firmare il documento di trasporto finché non sono state indicate tutte le annotazioni necessarie e la sottoscrizione del vettore; se il vettore rifiuta di firmare, deve annotare il rifiuto sul documento e chiedere una copia (i vettori che usano registri/schede elettroniche sono comunque tenuti alle annotazioni, l’Acquirente non deve firmare finché non sono state annotate tutte le informazioni sui danni e le perdite e deve accertarsi di ottenere una copia elettronica dell’annotazione prima che il vettore vada via); deve inviare a Ritmo S.p.A. una copia del documento di trasporto con le annotazioni e le foto scattate entro 72 ore dal ricevimento dei prodotti all’indirizzo email: xx@xxxxxxxx.xxx; l’Acquirente è invitato a inviare una descrizione quanto più dettagliata possibile e le foto scattate in modo da facilitare il Venditore nella risoluzione del problema. Il mancato rispetto delle linee guida può comportare il rigetto del reclamo.
12. GARANZIA.
La garanzia fornita dal Venditore è di 24 mesi dalla data di consegna della merce presso la propria sede e riguarda la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche specificate nel contratto e l’esenzione da vizi che potrebbero renderli inidonei all’uso a cui sono destinati o diminuirne apprezzabilmente il valore. Il Venditore non garantisce la rispondenza della merce a caratteristiche tecniche non indicate espressamente in contratto né l’idoneità ad usi diversi da parte dell’Acquirente, se non espressamente richiamati in contratto. La garanzia non opera per i vizi causati da fatti successivi alla consegna non imputabili al Venditore, ivi inclusi i mancati controlli al momento della ricezione della merce di cui al precedente punto 11 e il negligente stoccaggio, né risponde del naturale logorio dei prodotti e in caso di modifica o riparazioni effettuate dall’Acquirente o da terzi in modo non idoneo o senza il consenso del Venditore. L’Acquirente deve denunciare al Venditore, fornendo idonea documentazione fotografica, la non rispondenza della merce al contratto entro 10 giorni dal ricevimento; entro lo stesso termine di 10 giorni dal ricevimento, l’Acquirente dovrà denunciare al Venditore la presenza di vizi apparenti, rilevabili secondo l’ordinaria diligenza. In caso di vizi non apparenti, l’Acquirente dovrà denunciarne la presenza al Venditore entro 10 giorni dalla scoperta, allegando sempre la documentazione fotografica. La garanzia opera solo se la denuncia dell’Acquirente è inviata nei termini sopra indicati. Il Venditore si riserva comunque il diritto di ispezionare e controllare la merce per riscontrare la fondatezza della denuncia. Salvo diverso accordo tra le parti, quando la denuncia del vizio è formulata nei termini ed è fondata, il Venditore provvede alla sostituzione del pezzo viziato, consegnando all’Acquirente il pezzo sostitutivo entro 60 giorni dalla denuncia. In tale caso, l’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo. L’Acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto neppure quando la merce sia stata irreversibilmente trasformata oppure quando non sia più nella sua disponibilità. In ogni caso, eventuali denunce dell’Acquirente non legittimano la sospensione, nemmeno parziale, del pagamento del prezzo della merce oggetto di contestazione, né la sospensione del ritiro e/o del pagamento di altre forniture. Salvo diverso accordo, la sostituzione del pezzo viziato è da intendersi franco vettore (FCA) con spese e rischio da trasporto a carico dell’Acquirente.
13. RESPONSABILITA’.
Il Venditore è responsabile verso l’Acquirente per i danni diretti patiti o causati dalla non rispondenza della merce alle caratteristiche tecniche specificate in contratto o dai vizi della merce, soltanto se non dia prova di averli senza colpa ignorati. E’, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità del Venditore per danni indiretti. La richiesta di danni deve pervenire entro i termini di decadenza e prescrizione previsti al precedente punto 12. L’Acquirente è comunque tenuto ad adottare tutte le misure idonee a ridurre o eliminare le conseguenze dannose, pena la perdita del diritto al risarcimento. Fuori dai casi sopra indicati, il Venditore non assume responsabilità per i danni causati dall’uso, dall’applicazione o dalla trasformazione della merce ad opera dell’Acquirente o di terzi successivamente alla consegna.
14. FORZA MAGGIORE.
Il Venditore può sospendere l’esecuzione del contratto quando sia divenuta impossibile o eccessivamente onerosa a causa di un impedimento imprevedibile indipendente dalla propria volontà, quale ad es. sciopero, serrata, boicottaggio, incendio, calamità naturali di ogni genere, ritardo nelle consegna di materia prima dai propri fornitori. In tal caso, il Venditore comunica per iscritto all’Acquirente il verificarsi e la cessazione delle circostanze che legittimano la sospensione dell’esecuzione del contratto. Se l’evento perduri oltre le 6 settimane, ciascuna parte può recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte, senza che ciò comporti obblighi risarcitori o indennitari
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15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l’Acquirente non paghi il prezzo oppure rifiuti od ometta di ritirare la merce nei termini convenuti. La risoluzione si verifica nel momento in cui il Venditore comunichi, mediante diffida scritta, all’Acquirente di volersi avvalere della risoluzione del contratto. In caso di risoluzione, la merce – se già ritirata dall’Acquirente – deve essere restituita al Venditore entro i successivi 7 giorni, a spese dell’Acquirente. Il ritardo nella restituzione della merce comporta l’obbligo dell’Acquirente di pagare una penale pari all’1% del prezzo della merce per ogni giorno di ritardo. Oltre alla restituzione della merce, in caso di risoluzione del contratto l’Acquirente è comunque tenuto al pagamento di una penale pari al 50% del prezzo della merce, salvo il diritto al maggior danno, cumulabile con l’eventuale penale per ritardata restituzione. L’Acquirente deve comunque risarcire al Venditore qualsiasi spesa conseguente alla risoluzione e alla restituzione. In caso di mancato ritiro della merce, il Venditore ha diritto di trattenere a titolo di penale eventuali acconti già versati dall’Acquirente, salvo il maggior danno.
16. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.
Il Venditore può sospendere l’esecuzione del contratto se l’Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale, sia posto in liquidazione (volontaria e non), sia coinvolto in operazioni di trasformazione o fusione societaria, quando la sua azienda sia ceduta o affittata a terzi oppure quando l’Acquirente sia segnalato a rischio di insolvenza o gli siano revocati i fidi da parte degli enti finanziari o assicurativi. La sospensione è comunicata per iscritto dal Venditore e comporta il differimento di 30 giorni dei termini contrattuali di consegna. Entro il medesimo termine di 30 giorni, il Venditore può comunicare il recesso dal contratto indicando come giusta causa uno degli eventi sopra descritti. A fronte del recesso, non spetta all’Acquirente alcun risarcimento, indennizzo o rimborso spese.
17. FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di vendita è competente esclusivamente il Foro di Padova.
Bresseo di Teolo,
Ritmo s.p.a. L’Acquirente
Ai fini dell’art. 1341 c.c., l’Acquirente approva specificatamente le clausole n. 4 (consegna di prodotti con variazione di quantitativi, dimensioni o misure), n. 6 (consegna ritardata; limitazione di responsabilità del Venditore), n. 9 (facoltà di sospendere l’esecuzione della vendita e decadenza dal beneficio del termine; rinuncia alla proposizione di eccezioni da parte dell’Acquirente); n. 12 (vizi della merce; decadenza; rinuncia alla proposizione di eccezioni da parte dell’Acquirente); n. 13 (esclusione responsabilità del Venditore per danni indiretti e post consegna); n. 14 (facoltà di sospensione e recesso per evento di forza maggiore); n. 15 (penale in caso di risoluzione); n. 16 (facoltà di sospensione dell’esecuzione del contratto e recesso del Venditore); n. 17 (foro esclusivo).
Bresseo di Teolo,
Ritmo s.p.a. L’Acquirente