ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell’ambito del Programma Exchange EXTRA-UE di Ateneo Accordo studente n.2019/ «accordo»_Primo turno a.a.2018/2019
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca (codice Erasmus I MILANO16), Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) in seguito denominata “l’Istituto”, rappresentata dal Pro-Rettore per l’Internazionalizzazione Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (Decreto Rettorale 0028081/13 del 8/10/2013)
Sig./Sig.ra «StuCognome» «StuNome» Codice Fiscale: «StuCF»
Data di nascita: «luogo_di_nascita» «data_di_nascita» Residenza: «Residenza» «cap» «città»
Indirizzo di posta elettronica: «StuEmail» N° matricola: «StuMatricola»
Anno Accademico: 2018/2019 Ciclo di Studi: «TCCod»
Corso di studio presso l’Istituto di appartenenza: «CdSDen» in seguito denominato “il Partecipante”
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU-“LAEX” (a conclusione della mobilità) Allegato II Condizioni generali
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
Il Partecipante gode di un contributo finanziario (d’ora in avanti denominato “Borsa di Studio”)con dell’Istituto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 maggio 2018.
Il Partecipante riceve la Borsa di Studio esclusivamente sulla carta multifunzione emessa dalla Banca Popolare di Sondrio in convenzione con l’Istituto e intestata al Partecipante stesso.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà la Borsa di Studio al Partecipante per intraprendere una mobilità EXTRA UE a fini di studio/ tirocinio/ricerca nell’ambito del Programma Exchange EXTRA-UE.
1.2 Il Partecipante accetta la Borsa di Studio indicata nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email di struttura dell’ Istituto.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità
Inizierà il | «INIZIO_IPO» |
E si concluderà il | «FINE_IPO» |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante | «DESTINAZIONE» |
Paese | «NAZIONE_DESTINAZIONE» |
2.3 Il Partecipante percepisce una Borsa di Studio per «MESI_IPO1» mesi e «GG_IPO» giorni. Il conteggio definitivo dei giorni verrà effettuato sulla base delle date certificate dall’Istituto ospitante nel Learning Agreement for Studies - AFTER THE MOBILITY.
2.4 L’intera durata della mobilità non potrà superare i 12 mesi (tenendo conto sia dei mesi finanziati e non).
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto utilizzando il Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - DURING THE MOBILITY.
2.6 Il Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - AFTER THE MOBILITY rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità all'estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. Tale documento è l’unico documento, che l’Istituto prenderà in considerazione per il calcolo finale della Borsa di Studio.
2.7 Iil Partecipante non è autorizzato a presentare domanda di trasferimento esterno o passaggio di corso interno, né a discutere la tesi prima di aver concluso il periodo di studio all’estero.
2.8 Le attività ammissibili devono essere svolte entro il 30 novembre 2019.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 La Borsa di Studio mensile per la mobilità è pari a Euro «MENSILE» ,00.
3.2 L’Istituto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2018 ha deliberato la copertura della Borsa di Studio per tutti i mesi previsti nel presente accordo di mobilità ed effettivamente trascorsi all’estero dal Partecipante.
3.3 E’ possibile interrompere la mobilità esclusivamente per il sostenimento di esami in Bicocca. L’interruzione è limitata strettamente ai giorni di viaggio e al giorno di sostenimento dell’appello. E’ consentita la prenotazione di esami in Bicocca per le attività che sono formalmente presenti in piano, ad esclusione delle attività associate nei Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU. La prenotazione a ciascun appello, anche parziale, comporta, in ogni caso, la riduzione automatica di tre giorni di borsa di studio. La riduzione si applica per ciascuna prenotazione, anche per appelli fissati in giornate consecutive, a prescindere dall’esito dell’appello e dalla rilevazione dell’assenza. Solo la cancellazione della prenotazione non comporta la riduzione dei giorni di borsa.
3.4 L’ammontare finale della Borsa di Studio per il periodo di mobilità è determinata dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell’Articolo 2.3) effettivamente trascorsi all’estero, moltiplicato per l’importo mensile (come specificato nell’Articolo 3.1)
3.5 In caso di mesi incompleti, la Borsa di Studio viene calcolata moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
3.6 La Borsa di Studio non può essere utilizzata per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.7 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, la Borsa di Studio ricevuta dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento, incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio, purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.8 La Borsa di Studio deve essere restituita qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo non dovuto della Borsa di Studio già erogata. Tuttavia, nel caso in cui il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della Borsa di Studio corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dal Responsabile del procedimento; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, al Partecipante è assegnato con Decreto Rettorale l’100% dell’ammontare della Borsa di Studio specificata nell’Articolo 3.1 e 3.2.
4.2 L’erogazione della Borsa di Studio avviene in due soluzioni:
• Un anticipo pari all’80 % dei mesi interi di cui all’Articolo 2.3 del presente Accordo, erogato entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti;
• Un conguaglio pari alla restante Borsa di Studio per la mobilità Erasmus dovuta per gli effettivi giorni trascorsi all’estero erogato previa consegna del Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU conforme alle direttive del bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018) e previa compilazione del questionario di chiusura alle segreterie on line.
4.3 L’erogazione avviene esclusivamente tramite accredito su carta multifunzione intestata al Partecipante emessa dalla Banca Popolare di Sondrio in convenzione con l’Istituto. E’ a cura del Partecipante l’attivazione della funzione “carta prepagata” della carta multifunzione presso l’Agenzia dalla Banca Popolare di Sondrio, edificio U6, piano terra. Qualora la carta venga smarrita o rubata il Partecipante deve:
• presentare denuncia presso le autorità competenti;
• chiedere il rilascio di una nuova carta accedendo al sistema di Segretrie on line;
• informare l’Ufficio Pagamenti (xxxxxxxxx.xxxx-xxxx@xxxxxx.xx) che provvederà alla sospensione della Borsa di Studio;
• contattare la Banca Popolare di Sondrio ente cassiere dell’ Istituto (xxxxx@xxxxxx.xx ) per l’emissione e la spedizione della nuova carta. L’emissione della nuova carta e le spese di spedizione all’estero sono a carico del Partecipante.
4.4 L’inizio dell’erogazione della Borsa di Studio per la mobilità Extra-UE è vincolata all’approvazione del Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU da entrambe le parti e alla firma del presente Accordo prima della partenza.
4.5 Il conguaglio della Borsa di Studio per la mobilità Xxxxxxx tiene conto degli effettivi giorni trascorsi all’estero al netto dei giorni di interruzione come da Articolo 3.4. L’erogazione dei prolungamenti richiesti secondo le modalità previste dal bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018) verranno erogati unitamente al conguaglio. Per il calcolo finale della Borsa di studio, effettivamente dovuta al Partecipante, l’Istituto prenderà in considerazione esclusivamente le date certificate nel Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - AFTER THE MOBILITY.
ARTICOLO 5 –RESTITUZIONE DELL’INDEBITO E BLOCCO DELLA CARRIERA
5.1 Nel caso in cui l’Ufficio Mobilità Internazionale riscontrasse il pagamento di giorni di mobilità non dovuti in base a quanto effettivamente attestato nell’Allegato I (Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU - AFTER THE MOBILITY) ovvero in base a interruzioni non autorizzate della mobilità come da Articolo 3.4 al Partecipante sarà richiesta la restituzione delle quote non dovute della Borsa di Studio. Il partecipante è tenuto a conservare i documenti di viaggio in caso di verifica da parte dell’Ufficio Mobilità Internazionale.
5.2 L’Ufficio Mobilità Internazionale provvederà a richiedere la restituzione totale della Borsa di Studio nel caso in cui il Partecipante:
• non abbia acquisito almeno 2 cfu delle attività previste nel Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU e registrate nella carriera in piano per gli studenti attivi del primo e secondo livello; non abbiano concluso almeno tre mesi di mobilità effettiva per gli studenti del terzo livello;
• non abbia provveduto alla chiusura della mobilità EXTRA-UE come da bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018).
5.3 L’Ufficio Mobilità Internazionale ravvisato l’indebito provvederà a inserire in carriera del Partecipante la voce di refusione del debito; inviando comunicazione direttamente dal sistema di Segreterie on line alla casella di posta campus. Al trentesimo giorno dell’invio della comunicazione il sistema introddurra il blocco della carriera universitaria fino alla restituzione integrale degli importi richiesti, fatte salve le ulteriori iniziative per il recupero del dovuto.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
6.1 Assicurazione sanitaria
L’Istituto non fornisce al Partecipante copertura assicurativa sanitaria. Il Partecipante è direttamente responsabile della procedura per la propria copertura sanitaria all’estero secondo la normativa vigente. Una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La TEAM non copre l'assistenza sanitaria privata né costi di rimpatrio e di uno specifico intervento medico e non garantisce servizi gratuiti in quanto dipendenti dai sistemi sanitari dei paesi diversi. Per informazioni sul diritto all'assistenza sanitaria pubblica durante la mobilità il Partecipante può:
- rivolgersi alla propria Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di competenza;
- consultare la pagina dedicata del sito del Ministero della Salute
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/x0_0.xxx?xxxxxXxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx
6.2 Assicurazione RCT
L’Istituto ha in corso la seguente polizza assicurativa RCT in favore dei propri studenti regolarmente iscritti:
Polizza n. 75622994 “Responsabilità Civile verso Terzi – R.C.T.” con Allianz S.p.A. (validità 31 Dicembre 2015 – 31 Dicembre 2020): detta copertura si estende agli studenti in mobilità internazionale ed ha validità territoriale estesa al mondo intero.
6.3 Assicurazione infortuni
Tutti i Beneficiari regolarmente iscritti ad un corso di studio dell'Istituto sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
L’Istituto inoltre ha in corso la seguente polizza assicurativa infortuni in favore dei propri studenti regolarmente iscritti:
Polizza n° 100.029 “Infortuni studenti” con Harmonie Mutuelle (validità 1 Ottobre 2015 – 30 Settembre 2020): detta copertura si estende agli studenti in mobilità internazionale ed ha validità territoriale estesa al mondo intero.
I testi delle polizze RCT e infortuni sono pubblicati sul sito dell’ Istituto alla pagina dedicata alle coperture assicurative degli studenti a questo link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-x- facility/assicurazioni/polizza-assicurativa-studenti-delle-scuole-specializzazione .
In caso di sinistro il Partecipante deve, nel più breve tempo possibile, informare per iscritto dell'accaduto il Settore Servizi all’Utenza alla mail di struttura: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
ARTICOLO 7 – LEARNING AGREEMENT FOR EXCHANGE MOBILITY EXTRA EU
7.1 Il Partecipante è tenuto a concordare con il Docente Coordinatore alla Mobilità Internazionale il Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU prima della firma del presente Accordo.
7.2 Il Partecipante è tenuto a concordare con il Docente Coordinatore alla Mobilità Internazionale le modifiche al Learning Agreement for Exchange Mobility EXTRA EU entro 30 giorni dall’inizio della mobilità o dall’inizio del prolungamento.
7.3 Al rientro dalla mobilità si provvederà al caricamento in carriera delle attività formative svolte con successo, senza ulteriori passaggi nei Consigli di Coordinamento Didattico al Partecipante che abbia povveduto alla chiusura della mobilità secondo quanto previsto dal bando di selezione (Dr. N. 2752/2018 del 06 giugno 2018).
ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
9.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
9.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Il Partecipante Per l’Istituto
«StuCognome» «StuNome»
IL PRO RETTORE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE XXXX. XXXXXX XXXXXX
Firma
Luogo e data
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole di seguito richiamate:
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
ARTICOLO 5 - RESTITUZIONE DELL’INDEBITO E BLOCCO DELLA CARRIERA ALLEGATO II – CONDIZIONI GENERALI
Firma Luogo e data
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali (Gdpr 2016/679)
nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.