Capitolo 2 CREDITO AL CONSUMO
Capitolo 2 CREDITO AL CONSUMO
Sommario | ||
Definizione | Art. | 1 |
Prestito finalizzato | » | 2 |
Rimborso del finanziamento | » | 3 |
Divieto di versamenti al venditore | » | 4 |
Decadenza dal beneficio del termine | » | 5 |
Credito rotativo (revolving) | » | 6 |
Scelta del venditore | » | 7 |
Modalità di utilizzo del credito | » | 8 |
Smarrimento e furto della carta di credito | » | 9 |
Accordo di convenzionamento (convenzione) | » | 10 |
Richiesta di finanziamento | » | 11 |
Identificazione della clientela | » | 12 |
Documentazione probatoria | » | 13 |
Divieto di pagamento al venditore convenzionato | » | 14 |
Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato | » | 15 |
Pubblicità | » | 16 |
Art.1 – Definizione |
Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di una attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
Nell’ambito del credito al consumo, hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate “prestito finalizzato” e “credito rotativo” o “revolving”, che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l’acquisto di determinati beni o servizi direttamente presso il venditore, a cui il finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato “convenzione”, eroga direttamente l’importo finanziato.
Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore dei beni o servizi medesimi
Art. 2 – Prestito finalizzato
Si denomina prestito finalizzato la forma di finanziamento volta all’acquisto di determinati beni/servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni/servizi stessi.
Art.3 – Rimborso del finanziamento
Il cliente rimborsa l’importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale =
montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.
Art. 4 – Divieto di versamenti al venditore
L’acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.
Art. 5 – Decadenza dal beneficio del termine.
Il finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell’ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.
Art. 6 – Credito rotativo (revolving)
Si denomina contratto di credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l’acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l’acquisizione di disponibilità monetaria.
Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.
Il contratto di credito relativo può essere connesso all’utilizzo di una carta di credito.
Art. 7 – Scelta del venditore
Il cliente sceglie il venditore del bene nell’ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.
Art. 8 – Modalità di utilizzo del credito
Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il finanziatore. Il cliente rimborsa l’importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di pagamento. Il cliente ha facoltà di rimborsare in un’unica soluzione l’intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.
Art. 9 – Smarrimento e furto della carta di credito
In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al finanziatore ed invia copia della denuncia sporta.
Art.10 – Accordo di convenzionamento (convenzione)
Si denomina accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore ed il venditore volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.
Art.11 – Richiesta di finanziamento
Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall’acquirente, completati in ogni loro parte. La richiesta di finanziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.
La richiesta contiene altresì, in conformità alla normativa vigente, gli elementi indispensabili ai fini della esatta determinazione delle condizioni e modalità del finanziamento stesso nonché tutti gli elementi che consentano l’individuazione del bene oggetto del finanziamento.
Art.12 – Identificazione della clientela
L’identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l’acquisizione dei documenti di identità e di quant’altro previsto dalla vigente normativa, vengono effettuate a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi di legge.
Art. 13 – Documentazione probatoria
Il venditore-convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni/servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.
Art. 14 –Divieto di pagamento al venditore-convenzionato
Il venditore-convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.
Art. 15 –Obblighi di rimborso da parte del venditore-convenzionato
Il venditore-convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest’ultimo, l’importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:
- mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura del bene e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- pagamenti effettuati dal cliente direttamente al Convenzionato;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.
Art. 16 –Pubblicità
Il venditore-convenzionato tiene a disposizione dei clienti il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.