PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
Allegato n. 2 al Bando n° 8/AMB/2010
CIG 0540264FF0
PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE E SERVIZIO ANTINSETTI
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTA' (RINNOVABILE)
ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL SERVIZIO
Obiettivo del servizio è quello di proseguire nell'attività di primo intervento per la fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Cagliari, al fine garantire alla medesima un’adeguata tutela. Questo servizio permette di dare risposta alle richieste da parte dei privati cittadini che recuperano animali in difficoltà e cercano nelle istituzioni un ente a cui consegnare l’animale con lo scopo di dare sollievo alle sue sofferenze.
Costituisce oggetto del presente capitolato lo svolgimento del servizio di pronto soccorso e assistenza veterinaria diretto alla fauna selvatica in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Cagliari.
Il protocollo previsto dall’art. 4 del presente capitolato specifica l'oggetto del servizio individuando nell'ambito della fauna selvatica le specie che possono essere sottoposte a visita e cura veterinaria e precisando con riferimento a ciascuna di esse il tipo di esami e di prestazioni ammissibili.
L’effettuazione di prestazioni non previste nel protocollo di cui al comma 1 non darà diritto alla corresponsione di alcun compenso.
ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio dovrà essere svolto presso l’ambulatorio veterinario dell’aggiudicatario a favore della fauna selvatica in difficoltà (ferita o malata), rientrante nel protocollo di cui all’art. 4, ivi conferita da soggetti pubblici o privati.
2. Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la presenza costante presso l’ambulatorio veterinario di almeno un veterinario qualificato.
3. L’aggiudicatario provvede a visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione ed a effettuare gli esami e le cure necessarie nel rispetto del protocollo di cui al successivo art. 4.
4. Conclusa la visita e la medicazione l’aggiudicatario procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell’animale:
a) al trasporto dell’animale ed alla sua liberazione nel sito concordato con la Provincia di Cagliari, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato;
b) a trattenere l’animale in degenza presso l’ambulatorio veterinario per un massimo di due giorni o a discrezione del veterinario sentito l’ufficio provinciale;
c) a trasportare l’animale presso uno dei centri regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessario un periodo di degenza superiore ai due giorni.
5. La degenza dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico.
6. La reimmissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio.
7. In caso di morte dell’animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso l’ambulatorio veterinario l’aggiudicatario provvederà allo smaltimento dell’animale deceduto come previsto dalla normativa vigente.
ART. 3 – RECUPERO E TRASPORTO
1. Nel caso di esplicita richiesta da parte del Corpo Forestale e/o della Provincia di Cagliari relativamente alla fauna particolarmente protetta, l’aggiudicatario dovrà provvedere al recupero ed al trasporto presso l’ambulatorio veterinario dell’animale da sottoporre a visita.
2. Il recupero ed il trasporto dovranno essere effettuati con modalità tali da preservare, per quanto possibile, il mantenimento in buona salute dell’animale.
3. Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni possono essere effettuati anche da privati o altri enti pubblici sempre con modalità da preservare il mantenimento in buona salute dell’animale e consegnati presso l’ambulatorio veterinario aggiudicatario.
ART. 4 – PROTOCOLLO - DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER CIASCUN ANIMALE VISITATO
1. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione delle seguenti schede allegate al presente capitolato:
SCHEDA 1 - dati generali (allegato n. 1)
data arrivo
dati anagrafici della persona che consegna l’animale località di ritrovamento
numero progressivo di identificazione del soggetto
dati di identificazione del soggetto (specie – sesso – classe di età – peso) motivo del ricovero
dati sulla degenza
data località e modalità di liberazione data e causa decesso
foto digitale del soggetto
SCHEDA 2 - dati sanitari (allegato n. 2) dati E.O.G (esame obiettivo generale)
sviluppo scheletrico
stato di nutrizione e tonicità muscolare
stato del sensorio
segni ed atteggiamenti particolari cute e connettivo sottocutaneo respiro
grandi funzioni organiche aspetto delle mucose linfonodi esplorabili temperatura
polso
dati E.O.P. (esame obiettivo particolare)
eventuali esami collaterali
esame radiografico (volatili) (foto digitale) diagnosi
terapia
documentazione digitale delle lesioni visibili
2. Le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica in sede provinciale devono essere inseriti in una banca dati su supporto informatico (su programma tipo excel) che dovrà essere trasmessa quadrimestralmente all’Amministrazione Provinciale insieme alla rendicontazione.
ART. 5 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE
1. L’intera attività oggetto del presente appalto avrà la durata di 16 mesi (sedici) decorrenti dal 25- 11-2010 o, in caso di ritardo nella conclusione delle procedure di gara e successive, dal giorno successivo alla stipula del contratto.
2. Il servizio di cui al presente contratto potrà essere esteso, in seguito ad apposito esplicito accordo tra le parti, per un ulteriore periodo di 16 mesi, con le stesse modalità e costi, salva l’applicabilità dell’art. 115 D.Lgs. 163/06.
ART. 6 – NORME REGOLATRICI IL SERVIZIO
1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
a) dal Bando e dal Regolamento di gara;
b) dal presente capitolato speciale;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato diversamente dal presente contratto.
ART. 7 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. La verifica di regolare esecuzione è finalizzata all’accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato.
2. La verifica verrà eseguita a cura dell’Amministrazione, entro 15 giorni, salvo motivi tecnici ostativi, dalla consegna della fattura con allegata la rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, verifiche in corso d’opera finalizzate a verificare l’adeguatezza del servizio effettuato.
4. L’aggiudicatario si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica di cui al comma precedente.
ART. 8 – PREZZO
1. L’aggiudicatario assume l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo di € 32.250,00 comprensivo di oneri di cassa previdenziale, rimborsi e qualunque onere connesso o conseguente oltre IVA decurtato del ribasso offerto in sede di gara. Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, incluso il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti e il trasporto degli animali di cui all’art. 3.
2. Il ribasso offerto deve intendersi invariabile e in nessun caso suscettibile di revisione. L’aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell’offerta.
3. L’importo di cui al comma 1 del presente articolo verrà liquidato quadrimestralmente: ogni pagamento sarà pari ai 4/16 dell’importo contrattuale.
ART. 10 – PAGAMENTI
1. L’importo dovuto verrà corrisposto dietro presentazione di una rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte e delle spese rimborsabili (trasporto, smaltimento).
2. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate dalla Ditta entro 15 giorni dall’esito positivo della verifica di regolare esecuzione effettuata dalla Provincia di Cagliari ai sensi del precedente art. 7.
3. La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Cagliari, Settore Ambiente, via Giudice Xxxxxxxxx
n. 46, 09121 Cagliari, ma indirizzata al Settore Finanziario della Provincia di Cagliari, Ufficio Fiscale della Provincia di Cagliari, Xxxxx Xxxxx x. 00, Xxxxxxxx. In essa si dovrà menzionare anche il numero della determinazione di aggiudicazione (che sarà indicato nel contratto).
4. Trattandosi di un servizio aggiudicato dalla Provincia con fondi regionali che verranno appositamente trasferiti, la Provincia di Cagliari non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi da un ritardo nel versamento delle rate del finanziamento da parte della Regione Sardegna.
ART. 10 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di inadempimento, l’Amministrazione intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non potrà essere inferiore a 24 ore e sarà stabilito discrezionalmente dall’Amministrazione in relazione alle condizioni di salute della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
2. Il maggior tempo impiegato per lo svolgimento del servizio dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario, espressamente riconosciute dalla Provincia, non sarà considerato ritardo.
ART. 11 – CAUZIONE
1. L’aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, pari al 10/% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n°348, a copertura de gli eventuali oneri per inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto.
2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento.
3. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni ulteriore azione qualora la cauzione risulti insufficiente.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
1. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari.
ART. 13 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a esso è a carico dell'appaltatore; in particolare sono a carico dell’appaltatore le somme occorrenti per la stipula del contratto.
Allegati:
Allegato n. 1: Scheda n. 1 – Dati Generali Allegato n. 2: Scheda n. 2 – Dati sanitari
Il Dirigente
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Referente tecnico Dott.ssa Xxxx Xxxx
Referente amministrativo Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx