INDICE
Schema di Contratto per la fornitura di energia elettrica
INDICE
Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI 3
1.01 Premesse 3
1.02 Allegati 4
1.03 Definizioni 4
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 4
2.01 Entità e tipologia della fornitura. 4
2.02 Importo contrattuale 4
2.03 Durata del Contratto 5
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA 5
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura 5
3.02 Trattamento dati 6
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE 6
4.01 Accesso alla rete 6
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica 6
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento 6
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI 6
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell’energia elettrica e dei relativi servizi 6
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92 8
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE 8
6.01 I.V.A. 8
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari 8
Articolo 7 - PAGAMENTI 8
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare. 8
7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi 9
7.03 Modalità di presentazione delle fatture 9
7.04 Tempi di pagamento 10
7.05 Ritardato pagamento delle fatture 10
7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit 11
7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 8 - COMUNICAZIONI 11
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità 11
8.02 Comunicazioni tra le Parti 11
Articolo 9 - GARANZIE 12
9.01 Cauzione definitiva del fornitore 12
9.02 Garanzie di fornitura 13
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE 13
10.01 Danni per cause di forza maggiore 13
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 13
11.01 Divieto di cessione del Contratto 13
Articolo 12 - RECESSO 13
12.01 Risoluzione consensuale del Contratto 13
12.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente 13
12.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore 14
Articolo 13 - CONTROVERSIE 14
13.01 Foro competente 14
Articolo 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 14
Articolo 15 - ALLEGATI 15
15.01 Allegato 1 - Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura 15
15.02 Allegato 2 - Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.) 15
15.03 Allegato 3 - Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento 15
15.04 Allegato 4 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura 15
15.05 Allegato 5 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni 16
15.06 Allegato 6 - Cauzione definitiva del Fornitore 16
Il giorno / /
del mese di
dell’anno
, nella sede di .
Tra il Sig. in qualità di
, di seguito indicato come Cliente, ed il Sig. , in qualità di
, di seguito indicato come Fornitore, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.
1.01 Premesse
Nell’ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell’efficienza della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), indirizzati ad un’ottimizzazione delle risorse utilizzate ed all'ottenimento di condizioni di maggior favore per un contenimento della dinamica dei principali costi che incidono sulla tariffa, alcune Aziende -selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da Bilancio- hanno ritenuto di procedere ad un acquisto congiunto dell’energia elettrica conferendo mandato a Confservizi Cispel Toscana di svolgere le operazioni d’individuazione del Fornitore.
Le Aziende di cui sopra hanno pertanto conferito mandato a Confservizi Cispel Toscana di provvedere alla ricerca e all’individuazione - mediante indizione di gara di rilevanza europea - di un Fornitore di energia elettrica, con effettuazione di tutte le necessarie procedure di scelta del contraente volte al raggiungimento delle migliori condizioni di acquisto.
La stipula dei Contratti di fornitura di energia elettrica con il Fornitore - individuato da Confservizi Cispel Toscana - così come il controllo delle fatture emesse, del puntuale rispetto degli impegni contrattuali assunti e di ogni altro adempimento connesso a carico dello stesso Fornitore, sono effettuati direttamente dalle singole Aziende mandanti - in qualità di Clienti - in relazione al rispettivo fabbisogno di energia elettrica riportato nell’Allegato 4 al presente Contratto.
I prezzi unitari dell’energia elettrica applicati ai Contratti tra il Fornitore - risultato Aggiudicatario della gara - e le singole Aziende mandanti, sono quelli offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara.
1.02 Allegati
Allegato 1: Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura
Allegato 2: Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)
Allegato 3: Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento
Allegato 4: Quantitativi di energia oggetto di fornitura
Allegato 5: Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni
Allegato 6: Cauzione definitiva del Fornitore
1.03 Definizioni
Il Cliente è in qualità di singola Azienda
mandante, il Fornitore è aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.
risultato
Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in duplice copia, una per il Cliente ed una per il Fornitore.
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO
2.01 Entità e tipologia della fornitura
Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all’Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all’Allegato 1, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui all’Allegato 4, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).
2.02 Importo contrattuale
L’importo convenzionalmente attribuito al presente Contratto è di €
, ed attiene al costo complessivo dell’energia elettrica, e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad
interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto 2.01. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell’AEEG o degli altri Enti regolatori del mercato.
2.03 Durata del Contratto
Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01.01.2013 e termina alle ore 24:00 del 31.12.2013.
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura L’elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati in all’Allegato 1 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell’aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all’Allegato 1, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l’applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione.
Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all’elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato 1 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall’AEEG; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di
Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell’elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato 1.
3.02 Trattamento dati
Il Fornitore si impegna a trattare i dati in conformità al del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE
4.01 Accesso alla rete
L’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica
I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte, che per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall’AEEG, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento
Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:
di trasporto con l’impresa distributrice competente territorialmente;
di dispacciamento per i punti di fornitura.
Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l’Impresa distributrice competente territorialmente.
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell’energia elettrica e dei relativi servizi
I prezzi unitari di cui al presente Contratto sono formati da una componente “di base” e da una componente “integrativa”.
Il prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari di base e dei prezzi unitari integrativi definiti come segue:
a) prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) pari al costo dell’energia elettrica - al netto delle perdite - con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l’ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo), agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria F1, F2 ed F3; mono-oraria F0), ed alla totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione. Detti prezzi (PUB) sono oggetto dell’offerta di gara di cui alle premesse;
b) prezzi unitari integrativi dell’energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) per il mercato libero, saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.
I prezzi unitari base (PUB) offerti dal Fornitore in sede di gara da applicarsi ai corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente - di cui all’Allegato 4 -, sono i seguenti:
misurazione MULTI-ORARIA
fascia oraria | prezzo unitario |
F1 | |
F2 | |
F3 |
misurazione MONO-ORARIA
fascia oraria | prezzo unitario |
F0 |
i suddetti prezzi unitari base (PUB) dell’energia elettrica rimarranno fissi ed invariabili per l’intera durata del Contratto.
Il prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE), di cui al presente Contratto, sono determinati sommando alle suddette componenti “di base” dei prezzi unitari
(PUB), le componenti “integrative” dei prezzi unitari (PUI) stimati, a titolo indicativo e previsionale - ma non impegnativi ai fini del presente Contratto - pari al 55,0% degli stessi prezzi unitari dell’energia elettrica (PUE).
L’importo convenzionale complessivo dell’energia elettrica attribuito al presente Contratto si ottiene dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari PUE (ottenuto come prodotto del PUB offerto per il coefficiente 2,22) - come sopra definiti - per i corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente riportati in Allegato 4.
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92
Con il mandato di cui all’Allegato 3 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l’estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 10 . Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE
6.01 I.V.A.
Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell’IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Xxxxx.
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari
Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.
Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell’altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.
Articolo 7 - PAGAMENTI
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.
Di norma, per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo
contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura per tutti i contatori di utenza.
Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (senza riaggregazioni e filtraggi) del Cliente stesso, di norma entro il 25 del mese successivo ai prelievi per usi di ottimizzazione dei consumi.
Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 20 del mese, normalmente con tabelle Excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili.
Il Fornitore potrà emettere fatture in acconto esclusivamente utilizzando i seguenti criteri:
a) sulla base delle eventuali autoletture fornite dal cliente;
b) per un volume mensile di consumo pari a quello risultante dalla documentazione a base di gara;
c) per le forniture con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, con un valore di potenza prelevata pari al 70% della potenza disponibile contrattualmente.
7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi
Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il fornitore di energia elettrica dovrà immediatamente adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3.
7.03 Modalità di presentazione delle fatture
La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) ad un massimo di tre fatture, riferite ai consumi del
mese precedente. Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l’emissione di più fatture in uno stesso mese. Gli importi fatturati in ritardo rispetto alle suddette tempistiche dovranno essere chiaramente identificabili in fattura e saranno pagati in tre rate mensili costanti posticipate, senza l’applicazione di interessi e/o maggiorazioni.
Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, etc.
La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:
a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all’Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell’Allegato 1, completi dell’immagine della corrispondente fattura;
b. trasmissione della fattura in formato cartaceo, e/o in formato pdf tramite posta elettronica certificata, indicando gli estremi dell’invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a.
7.04 Tempi di pagamento
I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7.
7.05 Ritardato pagamento delle fatture
In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.04, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all’art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.
7.06 Pagamento con R.I.D. o SEPA Direct Debit
Nel caso in cui il Cliente autorizzi un’Azienda di credito a provvedere al pagamento delle fatture periodiche di cui all’Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo di Delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2.
In alternativa al pagamento con R.I.D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, il Cliente si riserva di provvedere ai pagamenti di cui sopra a mezzo di addebiti diretti da effettuarsi con il sistema “SEPA Direct Debit” (Single Euro Payment Area - Direct Debit) - o equivalente - previo inserimento dei codici CPV e CIG da parte del Fornitore.
7.07 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 8 - COMUNICAZIONI
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità
Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l’esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici.
8.02 Comunicazioni tra le Parti
Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona del Sig.
con sede a in
via n. , numero di telefono e fax
n. di cellulare , email . Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il
Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all’applicazione del presente Contratto.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:
a. il flusso informatico dei dati di cui all’Allegato 5, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all’Allegato 1, e l’immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all’attenzione del Sig.
ai seguenti due indirizzi di posta elettronica 1 - 2 - ;
b. le fatture su supporto cartaceo devono essere inviate all’attenzione del
Sig. al seguente indirizzo
;
c. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di
all’attenzione del Sig. .
In materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, il Fornitore individua quale Responsabile il Sig. . Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.
Articolo 9 - GARANZIE
9.01 Cauzione definitiva del fornitore
L’Allegato 6 del presente Contratto è costituito da una polizza fideiussoria, pari al 10% dell’importo convenzionale di Contratto di cui al precedente punto 2.02, presentata dal Fornitore a garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali. La garanzia copre altresì gli eventuali maggiori costi, derivanti dall’eventuale sospensione unilaterale della fornitura da parte del Fornitore o a causa di mancate e/o incorrette comunicazioni da parte del Fornitore, sostenuti dal Cliente per assicurare la continuità di esercizio dei punti di fornitura di cui all’Allegato 1 che - in gran parte dei casi- sono funzionali all’esercizio di un Servizio Pubblico.
9.02 Garanzie di fornitura
Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all’esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE
10.01 Danni per cause di forza maggiore
Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02 -, assicurandosi che l’informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.
È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione - informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all’Allegato 1 che - in gran parte dei casi
- sono funzionali all’esercizio di un Servizio Pubblico.
Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all’altra Parte.
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
11.01 Divieto di cessione del Contratto
È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.
Articolo 12 - RECESSO
12.01 Risoluzione consensuale del Contratto
Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.
12.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente
Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.
Il presente Xxxxxxxxx potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di trenta giorni nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
b) prelievi fraudolenti di energia.
Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31.12.2013, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui a punto 2.01.
12.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore
Il presente Xxxxxxxxx potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.
In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno - di cui a punto 2.01 - presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.
Articolo 13 - CONTROVERSIE
13.01 Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di .
Articolo 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto ipso iure, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:
Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA,
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI,
Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - RECESSO.
Xxxxx, approvata, sottoscritta
IL CLIENTE IL FORNITORE
( ) ( )
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:
Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA,
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - RECESSO.
IL CLIENTE IL FORNITORE
( ) ( )
Articolo 15 - ALLEGATI
15.01 Allegato 1 - Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura
15.02 Allegato 2 - Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)
15.03 Allegato 3 - Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento
15.04 Allegato 4 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura
15.05 Allegato 5 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni
15.06 Allegato 6 - Cauzione definitiva del Fornitore