Contract
Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.
SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Regime di aiuto e limiti Art. 4 Divieto di cumulo
CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità Art. 6 Progetti ammissibili
Art. 7 Spese ammissibili
Art. 8 Spese non ammissibili
Art. 9 Limiti ed intensità del contributo CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 10 Presentazione della domanda di contributo
Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di contributo Art. 12 Istruttoria della domanda
Art. 13 Concessione del contributo Art. 14 Erogazione in via anticipata Art. 15 Durata ed avvio del progetto Art. 16 Variazioni del progetto
Art. 17 Operazioni societarie e subentro
CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 18 Presentazione della rendicontazione
Art. 19 Documentazione da allegare alla rendicontazione
Art. 20 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo Art. 21 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
Art. 22 Vincoli per i beneficiari
Art. 23 Verifiche controlli e revoche CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Rinvio
Art. 25 Entrata in vigore
Allegato A - REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” - SETTORI DI ATTIVITA’ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013
Allegato B - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a favorire la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza, tra KIBS regionali, imprese del territorio e centri di creazione
della conoscenza regionali, nazionali e internazionali e contributi diretti alla promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle KIBS regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
b) rete di trasmissione della conoscenza, di seguito Rete: infrastruttura locale, costituita sulla base di un contratto consortile o altro accordo di collaborazione, volta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, costituita tra le KIBS regionali, le imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali;
c) centri di creazione della conoscenza: organismo di ricerca e diffusione della conoscenza quali le università gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, aventi sede nel territorio regionale, nazionale o internazionale, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
d) progetto di aggregazione: complesso coordinato di azioni di cui all’articolo 6, comma 1 riferibile alla Rete di cui alla lettera b);
e) impresa capofila: nel caso di Rete costituita mediante accordo di collaborazione è il soggetto proponente il progetto ed è, ai sensi dell’articolo 5 comma 3, l’interlocutore unico nei confronti dell’Ufficio competente, individuato in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario dei soggetti partecipanti. Il soggetto capofila è individuato nell’ambito dell’accordo di collaborazione ovvero mediante conferimento di un mandato collettivo con rappresentanza redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che hanno al loro interno personale qualificato con approfondite conoscenza professionali e che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati, con elevato grado di personalizzazione e basati sull’impiego della tecnologia, svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca. In particolare, riguardano i seguenti settori di attività economiche ISTAT ATECO 2007:
1) Software consulenza informatica e attività connesse:
58.21 Edizione di software;
62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;
62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie;
62.09.0 Altre attività connesse all’informatica;
63.11.1 Elaborazione elettronica dei dati contabili;
63.11.2 Attività delle banche di dati;
2) Ricerca e sviluppo:
72.19.0 Ricerca e sviluppo sperimentale-scienze naturali e ingegneria;
72.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
3) Attività legali e contabilità:
69.10.1 Attività studi legali;
69.2 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro;
69.20.1 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile;
69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione bilanci
64.2 Attività delle società di partecipazione(holding);
4) Direzione aziendale e di consulenza gestionale:
77.22.0 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
69.20.3 Attività dei consulenti del lavoro;
70.2 Attività di consulenza gestionale;
5) Pubblicità e ricerche di mercato:
73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
73.11.0 Agenzie pubblicitarie;
73.12 Attività delle concessionarie pubblicitarie;
6) Studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche:
71.1 Attività degli studi di architettura e ingegneria;
71.12.2 Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria;
71.12.5 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
74.90 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
7) Servizi di supporto alle imprese:
78.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale;
74.10.1 Attività di design di moda e design industriale;
82.3 Organizzazione di convegni e fiere;
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca;
g) settore manifatturiero: imprese che svolgono attività rientrante nella Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale;
h) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l’attività svolta nel territorio regionale
i) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda; non è considerata start-up la società le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente;
j) Ufficio competente: il Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive e turismo.
Art. 3 Regime di aiuto e limiti
1. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, del citato regolamento dell’Unione europea, come richiamati nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
4. Per i progetti di aggregazione, in caso di rete con accordo di collaborazione, l’importo del contributo imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto de minimis, è determinato proporzionalmente, sulla base della
quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso al contributo.
Art. 4 Divieto di cumulo
1. I contributi concessi per le finalità di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi “de minimis”, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o “de minimis” concessi sotto forma di garanzia, per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità massima di aiuto di cui al Regolamento(UE) 651/2014 e Regolamento (UE) 1407/2013 e comunque nel limite massimo della spesa sostenuta. Nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. Per i progetti di cui all’articolo 6 comma 1 beneficiano degli incentivi i soggetti che realizzano il progetto di aggregazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
2. La rete deve ricomprendere almeno dieci soggetti, nel quale siano presenti congiuntamente imprese KIBS, imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza, ed è costituita in forma di consorzio, società consortile o in base ad un accordo di collaborazione.
3. Il consorzio, la società consortile e, nel caso di accordi di collaborazione, l’impresa capofila, devono avere la sede legale o unità operativa nel territorio regionale. Le imprese ed i cluster che compongono la rete devono avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale; i centri di creazione della conoscenza possono essere regionali, nazionali o internazionali.
4. Per i progetti di cui all’articolo 6 comma 3 possono beneficiare dei contributi le imprese del settore manifatturiero, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, con sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale.
5. I soggetti beneficiari devono possedere inoltre i seguenti requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
a) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento volto alla dichiarazione di uno dei suddetti stati;
b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
c) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
Art. 6 Progetti ammissibili
1. Il progetto di aggregazione, prevede almeno una delle seguenti azioni:
a) sviluppo delle imprese e delle start up regionali, anche al fine di stimolare l’emersione dei bisogni latenti di servizi innovativi nelle imprese;
b) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzato al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
c) processi di internazionalizzazione;
d) sviluppo di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
e) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
f) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
g) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
h) creazione e promozione di marchi di rete.
2. Nel caso di rete con accordo di collaborazione il progetto di aggregazione prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascun soggetto partecipante.
3. I progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese riguardano l’acquisizione di pacchetti aggregati di servizi prestati dalle KIBS, come individuati all’articolo 7, comma 2.
Art. 7 Spese ammissibili
1. Per i progetti di aggregazione sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda:
a) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione;
b) spese per l’acquisto e la realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media;
c) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all’allestimento, all’assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
d) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, nonché a garantire il rispetto della pertinente normativa, con particolare riferimento a quella di natura ambientale;
e) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
f) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
g) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, nonché per l’acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero diretta all’ottenimento delle certificazioni ISO;
h) spese per l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione;
i) compenso lordo a carico della KIBS o dell’impresa partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività previste dal progetto. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l’esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.
2. Per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e riguardanti due o più delle seguenti voci di spesa:
a) consulenza gestionale per l’integrazione dell’internazionalizzazione nell’ambito dei sistemi aziendali esistenti;
b) analisi e ricerche per il targeting strategico dei mercati esteri e sulle condizioni e opportunità di crescita legate all’inserimento nei mercati esteri con apposite strutture commerciali (ufficio, show-room, centro assistenza post vendita) ovvero con modalità digitali;
c) assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
d) analisi e studi per la gestione evoluta dei flussi logistici;
e) consulenza per la diversificazione dei prodotti commercializzati dal proponente;
f) analisi e studi per l’innovazione di concetto;
g) consulenza per l’innovazione commerciale o introduzione del modello della servitizzazione;
h) acquisizione di servizi per la certificazione avanzata.
3. Le consulenze, i servizi, gli studi, l’analisi e l’assistenza di cui al presente articolo:
a) sono forniti da KIBS iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;
b) non hanno natura continuativa o periodica ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
4. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili sono riportati nell’Allegato B e devono essere rispettati pena l’inammissibilità delle stesse.
Art. 8 Spese non ammissibili
1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 7 e in particolare le spese relative a:
a) personale;
b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa beneficiaria;
c) formazione del personale;
d) beni di consumo, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale;
e) scorte;
f) XXX, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;
g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;
h) spese di incasso.
3. Non è inoltre ammissibile a contributo la spesa relativa alla predisposizione della domanda di contributo.
Art. 9 Limiti ed intensità del contributo
1. Per i progetti di cui all’articolo 6 l’intensità del contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. L’importo massimo del contributo concedibile è pari a 150.000 euro per i progetti di aggregazione di cui all’articolo 6, comma 1 e di 100.000 euro per i progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese di cui all’articolo 6, comma 3.
3. L’importo minimo della spesa ammissibile per i progetti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3 è pari a 20.000 euro.
CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO
Art. 10 Presentazione della domanda di contributo
1. Le domande di contributo sono presentate all’Ufficio competente dal soggetto proponente, ossia dal rappresentante legale del consorzio, della società consortile, dall’impresa capofila nel caso di accordo di collaborazione e dall’impresa manifatturiera per i contributi di cui all’art 6, comma 3, entro i termini stabiliti con
decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.
2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx sulla base del modulo approvato dal Direttore dell’Ufficio competente e sono corredate dalla documentazione di cui all’articolo 11.
3. È consentito presentare nell’anno solare una sola domanda di contributo per ciascun intervento di cui all’articolo 6; in caso contrario sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda presentata cronologicamente ritenuta ammissibile.
4. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione
Art. 11 Documentazione da allegare alla domanda di contributo
1. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti, i cui fac-simili sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:
a) la relazione del progetto; per i progetti di cui all’articolo 6, comma 3, la relazione contiene la definizione e quantificazione degli obiettivi del progetto, la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera c) della legge regionale 3/2021;
b) il quadro di spesa dettagliato, con la specificazione, nel caso dei progetti di aggregazione, delle spese programmate in capo a ciascun soggetto;
c) l’elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti soggettivi e oggettivi, delle attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e di presa visione dell’informativa sui dati personali, e della dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 21, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
d) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 cui è soggetta la domanda.
2. Sono inoltre pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva:
a) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000;
b) l’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 12 Istruttoria della domanda
1. Il contributo è concesso mediante il procedimento a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.
2. L’istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio competente, volte ad accertare l’ammissibilità delle voci di spesa preventivate e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l’Ufficio competente ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di quindici giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata
prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
5. La domanda per accedere al contributo non è accolta nei seguenti casi:
a) il soggetto proponente ha già presentato una domanda di contributo nel corso del medesimo anno solare;
b) la domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
c) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al presente articolo;
d) per rinuncia da parte del soggetto proponente;
e) per insufficiente disponibilità finanziaria.
6. L’Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.
7. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto, ne è disposto il finanziamento parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
8. L’ufficio competente comunica l’impossibilità di concedere il contributo per l’esaurimento delle risorse stanziate. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. L’Ufficio competente può riaprire l’istruttoria delle domande e procedere alla concessione dei contributi secondo l’ordine di presentazione delle domande qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse il termine per la concessione del contributo decorre dalla data di aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale.
9. Le domande che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie non vengono accolte e del mancato accoglimento è data tempestiva comunicazione all’impresa.
Art. 13 Concessione del contributo
1. L’approvazione del progetto e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all’esito favorevole dell’istruttoria di cui all’articolo 12.
2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini del procedimento possono essere sospesi nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L’Ufficio competente comunica tempestivamente l’ammissione o non ammissione al contributo. Ai soggetti beneficiari è trasmesso il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari, i termini e le condizioni per la presentazione della rendicontazione di spesa.
4. Sono pubblicati on line i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi:
a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
Art. 14 Erogazione in via anticipata
1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte dell’impresa beneficiaria, entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo:
a) di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa;
b) di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.
2. L’erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.
3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
Art. 15 Durata ed avvio del progetto
1. La durata massima dei progetti di cui all’articolo 6 è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa.
2. Le iniziative devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo. In caso di inosservanza dei suddetti termini la concessione viene revocata. Il soggetto proponente può richiedere una sola volta e nel limite massimo di trenta giorni la proroga del termine di avvio dell’iniziativa; la richiesta di proroga è ammessa a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo le imprese comunicano, utilizzando il facsimile disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx, la data di avvenuto avvio dell’iniziativa. In difetto della comunicazione l’Ufficio competente assegna all’impresa un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, la concessione viene revocata.
4. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo contratto ovvero, in mancanza, la data della prima fattura riferita alla fornitura di servizi o consulenze.
Art. 16 Variazioni del progetto
1. L’impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell’aiuto, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso possono essere preventivamente proposte presentando all’Ufficio competente apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato superiore al 60 per cento per le PMI e al 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo.
5. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa superiore al 40 per cento rispetto al limite minimo previsto all’articolo 9, comma 3, pena la revoca della concessione del contributo.
6. La comunicazione dell’esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell’aiuto concesso all’impresa beneficiaria.
Art. 17 Operazioni societarie e subentro
1. Ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 21 e 22.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell’atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l’impegno alla prosecuzione dell’attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il modulo pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, sottoscritta digitalmente ed inoltrata per via telematica.
3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo
viene revocato.
5. Nei progetti di aggregazione di cui all’articolo 6, comma 1, il regresso che comporti la riduzione dei partecipanti al progetto di aggregazione a meno di 10 unità, determina la revoca dell’incentivo concesso per tutti i soggetti partecipanti al progetto di aggregazione.
CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Art. 18 Presentazione della rendicontazione
1. I progetti di cui all’articolo 6 sono conclusi e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla notificazione della concessione del contributo mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. Il rappresentante legale del soggetto proponente presenta la rendicontazione corredata dalla documentazione di cui all’articolo 19 utilizzando il modulo approvato dal Direttore dell’Ufficio competente.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di 30 giorni su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine.
4. Il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 è perentorio. Ai fini del rispetto dei termini fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la rendicontazione sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione.
Art. 19 Documentazione da allegare alla rendicontazione
1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze, suddivisi per voce di spesa e comprende i seguenti allegati:
a) la relazione tecnica dell’intervento realizzato, del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell’intervento e nelle spese sostenute;
b) l’elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per voce di xxxxx e, nel caso dei progetti di aggregazione presentati dall’impresa capofila, suddivisi anche per soggetto partecipante, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e le quietanze;
c) l’elenco delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante attestanti in particolare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità.
2. I fac-simili dei suddetti documenti sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva.
3. Deve essere altresì allegata alla rendicontazione:
a) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell’allegato B;
b) per la realizzazione di servizi specialistici o consulenze, copia degli elaborati redatti dai fornitori delle consulenze e di tutta la documentazione utile alla corretta valutazione delle prestazioni rese.
Art. 20 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo
1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco.
2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
a) siano corredate dei documenti indicati all’articolo 19;
b) siano mantenuti i seguenti requisiti di ammissibilità:
1) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
2) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
3) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
4) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
c) l’iniziativa realizzata sia coerente con quella approvata in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
d) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell’articolo 7;
e) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all’articolo 9;
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l’Ufficio competente ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
4. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla rideterminazione o revoca del provvedimento di concessione del contributo.
5. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria viene adottato l’atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa approvata.
6. L’atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento previste dalla legge 241/1990.
7. L’erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
Art. 21 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all’Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dall’Ufficio competente;
c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto;
d) mantenere i seguenti requisiti soggettivi, per tutta la durata del progetto e fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione:
1) per i progetti di aggregazione di cui all’articolo 6, comma 1, mantenere nella rete medesima il numero di almeno 10 soggetti partecipanti;
2) per i progetti di cui all’articolo 6, comma 3, essere impresa del settore manifatturiero svolgente attività primaria o secondaria – coerente con il progetto presentato;
3) avere sede legale o unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
4) essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
5) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
e) realizzare l’iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 in relazione alle variazioni di progetto;
f) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dall’Ufficio competente;
g) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio oppure on line previsti dall’articolo 1, commi 125-129, della legge n. 124 del 4 agosto 2017;
h) conservare presso i propri uffici, per 5 anni dalla data dell’atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità dell’Ufficio competente;
i) mantenere i vincoli delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all’articolo 22;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli.
k) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4 sul cumulo.
Art. 22 Vincoli per i beneficiari
1. L’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMl e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.
2. Il vincolo di cui al comma 1 si declina in particolare nei seguenti obblighi:
a) mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese;
b) mantenere sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
d) mantenere l’attività nei settori del manifatturiero, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell’attività e dell’occupazione;
3. La violazione degli obblighi suddetti comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di destinazione delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate alla linea contributiva, da trasmettere all’Ufficio competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, l’Ufficio competente ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione sostitutiva, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
Art. 23 Verifiche controlli e revoche
1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000.
3. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario.
4. Il provvedimento di concessione è inoltre revocato per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
a) il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, fatta salva la proroga del termine autorizzata dall’Ufficio competente;
b) l’impresa non abbia comunicato la data di avvenuto avvio dell’iniziativa nonostante il sollecito dell’Ufficio competente, ai sensi dell’articolo 15, comma 3;
c) l’esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l’istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 4;
d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese. ai sensi dell’articolo 16, comma 4;
e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti, ai sensi dell’articolo 16, comma 5;
f) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell’agevolazione previste all’articolo17.
5. Qualora non sia rispettato il vincolo di destinazione di cui all’articolo 22, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato.
6. La concessione del contributo è revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
7. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi informativi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera g), relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio oppure on line previsti dall’articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 125 ter della legge medesima.
8. L’Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni eventualmente prorogabili. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 25 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A (riferito all’articolo 3, comma 2)
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”- SETTORI DI ATTIVITA’ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, se un’impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto Regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
a) <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) 104/2000;
b) <<trasformazione di un prodotto agricolo>>: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) <<commercializzazione di un prodotto agricolo>>: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
Allegato B (riferito agli articoli 7, comma 4 e 19 comma 3, lettera a)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
Sommario
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 LE SPESE
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA
2. VOCI DI SPESA
2.1 PROGETTI DI AGGREGAZIONE
2.2 PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE O DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA COMMERCIALE
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 LE SPESE
Le spese devono:
a) rientrare tra le categorie ammissibili del presente regolamento ed essere pertinenti all’iniziativa e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
b) essere sostenute nell’arco temporale decorrente tra l’avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto e ammissibile al netto delle note di credito e solo per la parte saldata con le suddette modalita di transazione;
e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA Fatture
Le imprese sono tenute a documentare l’investimento realizzato presentando fatture o giustificativi di spesa che:
a) includano l’acquisto di servizi inerenti il progetto;
b) siano distinte per voci di spesa diverse;
c) indichino la natura della prestazione e individuino chiaramente i costi pertinenti al progetto.
Non sono ammissibili fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo a servizi inerenti il progetto sia inferiore a 100,00 euro.
L’IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l’impresa deve documentare l’indetraibilità.
Casi particolari
- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall’istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d’Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.
- Le fatture ed i giustificativi di spesa sono conservati dall’impresa e tenuti a disposizione per eventuali controlli anche a campione e vengono allegati alla rendicontazione.
Quietanze
La spesa deve essere documentata da:
- estratto conto bancario;
- attestazione di bonifico bancario;
- ricevuta bancaria;
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;
- bollettino/vaglia postale;
- ricevuta PAGO PA;
- assegni.
Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti né a mezzo di compensazione ai sensi dell’articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell’Erario.
La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra1 e consentire la tracciabilità dei pagamenti2, indicando espressamente l’avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.
In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presentate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non
Quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile.
In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore.
Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore. Il versamento delle ritenute d’acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.
Casi particolari
- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.
2. VOCI DI SPESA
2.1 PROGETTI DI AGGREGAZIONE
Nell’ambito di tale progetto sono ammissibili le spese dirette a realizzare il progetto di aggregazione di rete, rientranti nelle seguenti voci:
a) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione;
b) spese per l’acquisto e la realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media;
1 La copia dell’estratto conto deve essere intestata all’impresa, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi i casi di documentazione molto corposa per i quali puo essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento all’impresa e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).
2 La tracciabilita della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.
c) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all’allestimento, all’assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
d) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale;
e) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d’imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
f) spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all’ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
g) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero volta all’ottenimento delle certificazioni ISO;
h) spese per l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione;
i) compenso lordo a carico della KIBS o dell’impresa partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività previste dal progetto. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d’opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l’esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.
A) Documentazione da trasmettere in fase di invio della domanda
− elenco dei servizi da acquisire (v. modulo su file excel – Dettaglio spese)
− illustrazione dell’oggetto dei servizi da acquisire e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file word da trasmettere in formato pdf – Relazione dettagliata del progetto);
− curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i prestatori dei servizi e l’impresa (v. modulo su file word da trasmettere in formato pdf – Elenco delle dichiarazioni)
B) Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere in fase di rendicontazione del progetto
− illustrazione dei servizi acquisiti nell’ambito del progetto (file word da trasformare in pdf – Relazione dettagliata del progetto)
− fatture/giustificativi
− quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.2)
− quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d’acconto relative alle prestazioni dei professionisti
− relazione inerente la prestazione del servizio, redatta e sottoscritta dal consulente, che deve contenere la descrizione dettagliata dell’attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). La relazione medesima non deve contenere parti totalmente o parzialmente oscurate. Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i prestatori dei servizi e l’impresa (v. modulo su file excel da trasformare in pdf – Elenco delle dichiarazioni)
2.2 PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE O DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA COMMERCIALE Nell’ambito di tale progetto sono ammissibili le spese dirette ad acquisire un pacchetto di servizi prestati dalle KIBS, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera f).
Le spese programmate devono riguardare due o più delle seguenti voci di spesa:
a) consulenza gestionale per l’integrazione dell’internazionalizzazione nell’ambito dei sistemi aziendali esistenti;
b) analisi e ricerche per il targeting strategico dei mercati esteri e sulle condizioni e opportunità di crescita legate all’inserimento nei mercati esteri con apposite strutture commerciali (ufficio, show-room, centro assistenza post vendita) ovvero con modalità digitali;
c) assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione;
d) analisi e studi per la gestione evoluta dei flussi logistici;
e) consulenza per la diversificazione dei prodotti commercializzati dal proponente;
f) analisi e studi per l’innovazione di concetto;
g) consulenza per l’innovazione commerciale o introduzione del modello della servitizzazione;
h) acquisizione di servizi per la certificazione avanzata.
A) Documentazione da trasmettere in fase di invio della domanda
− elenco dei servizi da acquisire (v. modulo su file excel – Dettaglio spese)
− illustrazione dell’oggetto dei servizi da acquisire e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (v. modulo su file word da trasmettere in formato pdf – Relazione dettagliata del progetto);
− curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori dei servizi, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i prestatori dei servizi e l’impresa (v. modulo su file word da trasmettere in formato pdf – Elenco delle dichiarazioni)
B) Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere in fase di rendicontazione del progetto
− illustrazione dei servizi acquisiti nell’ambito del progetto (file word da trasformare in pdf – Relazione dettagliata del progetto)
− fatture/giustificativi
− quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.2)
− quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d’acconto relative alle prestazioni dei professionisti
− relazione inerente la prestazione del servizio, redatta e sottoscritta dal consulente, che deve contenere la descrizione dettagliata dell’attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.). La relazione medesima non deve contenere parti totalmente o parzialmente oscurate. Qualora la consulenza sia intermediata da istituti di trasferimento tecnologico, la relazione deve riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività svolte da parte di ciascuno
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’indipendenza tra i prestatori dei servizi e l’impresa (v. modulo su file excel da trasformare in pdf – Elenco delle dichiarazioni)