TRA
ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.
TRA
l’Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, per la carica domiciliato a Torino in Xxx X. Xxxxx, 0
E
l’Azienda USL della Valle d’Aosta, codice fiscale/ partita IVA 00177330073, di seguito denominata Azienda, nella persona del suo legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX per la carica domiciliato ad Aosta, via Xxxxx Xxx, 1;
PREMESSO CHE
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che, in attuazione delle predette intese, i rapporti sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE)” disciplina al titolo VI, capo I, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del medico in formazione con l’Università e la Regione;
- con il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per le strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete si distinguono in:
a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
Le suddette strutture di cui ai punti a) e b) devono essere accreditate su proposta dell’Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca;
c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell’ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il protocollo d’intesa Regione autonoma Valle d’Aosta /Università, di seguito denominato protocollo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1416 del 08/11/2021 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e sue modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 del predetto protocollo prevede che l’individuazione delle strutture e le modalità di utilizzazione delle stesse, che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola, siano definite attraverso un accordo attuativo tra l’Università e l’Azienda USL Valle d’Aosta;
- le strutture dell’Azienda sono state individuate dall’Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al decreto interministeriale 402/2017 e al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21231/2017 di cui in premessa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le modificazioni o integrazioni dell’allegato/degli allegati, relativo/i agli elenchi delle scuole di specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente accordo.
Art. 2
Oggetto dell’Accordo
L’Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione presso le proprie strutture di cui all’allegato/agli allegati relativo/i agli elenchi di cui al comma 1, per periodi
stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa.
Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce l’utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.
L’Azienda garantisce agli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente e agli altri servizi quali fornitura dei camici e lavanderia, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale dipendente.
L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.
Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.
L’Azienda garantisce, per le strutture in allegato di cui all’elenco 1, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal decreto interministeriale 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità dell’accordo, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.
Art. 3
Organizzazione dell’attività formativa degli specializzandi
I Consigli/Comitati Ordinatori delle scuole di specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
All’inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle scuole di specializzazione di cui all’Allegato/Allegati comunicano al Legale Rappresentante dell’Azienda i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.
La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
La formazione specialistica dei medici implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.
In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Regionale a tempo pieno.
L’accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.
Art. 4 Attività didattica
L’Azienda mette inoltre a disposizione delle scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l’eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.
Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall’ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l’ordinamento dell’Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
Art. 5 Tutor
Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.
I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.
Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell’orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. 368/1999, l’attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
Art. 6 Copertura assicurativa
Xxxx specializzandi è garantita da parte dell’Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica.
L’Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In ogni caso, l’Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.
L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza.
Art. 7 Sorveglianza sanitaria e fisica
Al fine dell’accertamento dell’idoneità fisica a svolgere l’attività clinica, gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Torino effettuano gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale presso le sedi delle scuole di specializzazione di appartenenza. Gli specializzandi effettuano altresì la formazione di cui all’art. 37 del d.lgs. 81/2008 presso le medesime sedi.
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall’Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.
Art. 8 Sicurezza
L’Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 d.lgs 81/2008 sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.
L’Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell’Azienda lo specializzando è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.
L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università degli eventuali accertamenti sanitari effettuati.
Art. 9 Trattamento dei dati e privacy
L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall’Azienda, è altresì, tenuto:
- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.
Art. 10 Validità
Il presente accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 e comunque fino all’approvazione del nuovo accordo attuativo.
Art. 11 Recesso
Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC).
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove
normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola di specializzazione.
Art. 12
Spese di bollo e registrazione
Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modo virtuale dall’Azienda.
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
Torino, lì
Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX (Documento firmato digitalmente)
Aosta, lì
Per l’Azienda
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
(Documento firmato digitalmente)
SCHEMA DELL’ELENCO 1 DELLE STRUTTURE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELL’ACCORDO ATTUATIVO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA - ANNI ACCADEMICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026
AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA OSPEDALE XXXXXXX XXXXXX
Scuola | Struttura collegata |
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore | Terapia intensiva 4901 |
Terapia intensiva 4902 | |
Chirurgia generale | Chirurgia generale 0913 (Xxxx. Xxxxx) |
Chirurgia vascolare | Chirurgia vascolare 1401 |
Ginecologia ed ostetricia | Ostetricia e ginecologia 3701 |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | Cardiologia 0801 |
Medicina d’emergenza-urgenza | 118 1801 |
Pronto soccorso S6SV | |
Medicina interna | Medicina generale 2601 |
Neurologia | Neurologia 3201 |
Oftalmologia | Oculistica 3401 |
Ortopedia e traumatologia | Ortopedia e traumatologia 3601 |
Otorinolaringoiatria | Otorinolaringoiatria 3801 |
Pediatria | Pediatria 3901 |
Psichiatria | Psichiatria 4001 |
Radiodiagnostica | Radiologia 6901 |
Urologia | Urologia 4301 |
Scuola | Struttura |
Fisica medica | Fisica sanitaria |
Scuola | Requisiti specifici strutturali* |
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore | Chirurgia generale 0913 |
Otorinolaringoiatria 3801 | |
Chirurgia toracica 1301 | |
Oculistica 3401 | |
Chirurgia vascolare1401 | |
Chirurgia generale 0912 | |
Ortopedia e traumatologia 3601 | |
Urologia 4301 | |
Chirurgia generale 0901 | |
Chirurgia toracica | Chirurgia toracica 1301 |
Ginecologia ed ostetricia | Chirurgia generale 0901 |
Neonatologia 6201 | |
Terapia intensiva 4901 | |
Terapia intensiva | |
Anatomia patologica | |
Chirurgia vascolare 1401 | |
Medicina d’emergenza-urgenza | Terapia intensiva |
Terapia intensiva 4901 | |
Medicina interna | Pronto soccorso |
Malattie infettive e tropicali 2401 | |
Unità di Rianimazione anestesiologica | |
Otorinolaringoiatria | Chirurgia generale 0901 |
Chirurgia generale 0912 | |
Chirurgia generale 0913 | |
Radiologia 6901 |