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Moratoria ABI - Accordo in tema di sospensione mutui garantiti da ipoteca su im- mobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale
CheBanca!, in adesione all’accordo tra ABI e le Associazioni dei consumatori sottoscritto il 16 dicembre 2020, in tema di sospensione dei mutui garantiti da ipoteca su immobili, e dei finanziamenti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale, concede la possibilità di richiedere la sospensione della sola quota capitale, fino a 9 mesi, delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale. Si trat- ta di un’iniziativa che amplia i sostegni economici a famiglie, lavoratori autonomi e professionisti che sono stati danneggiati dall’emergenza Covid-19 e che consente di sostenere le persone fisiche con finanziamenti chirografari a rimborso rateale e con mutui garantiti da ipoteche su immobili, ma erogati per finalità diver- se dall’acquisto della prima casa o, pur essendo connessi a tale acquisto, non presentano le caratteristiche idonee all'accesso del Fondo di Solidarietà prima casa (noto anche come “Fondo Xxxxxxxxxx”).
Le fattispecie previste per poter richiedere l’adesione alla moratoria ABI sono le seguenti:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, esclusi i seguenti casi: risoluzione consensuale, ri- soluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
• perdita del lavoro basato su rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere su- bordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta cau- sa, di recesso del lavoratore;
• sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in de- roga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
• morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti1, che abbiano registrato una riduzione del fatturato - in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Presupposti di accesso alla moratoria.
Per tutte le ipotesi di adesione alla moratoria ABI, i presupposti di accesso sono i seguenti:
• può presentare la richiesta di sospensione il titolare di un finanziamento chirografario a rimborso ra- xxxxx, erogato prima del 16 dicembre 2020;
• può presentare richiesta di sospensione il proprietario di un immobile non di lusso e non adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo, erogato prima del 16 dicembre 2020, contratto per liquidi- tà, ristrutturazione o acquisto dello stesso immobile;
• può presentare richiesta di sospensione il titolare di mutuo, erogato prima del 16 dicembre 2020, che, pur essendo connesso all’acquisto di un’abitazione principale, non presenta le caratteristiche idonee per l’accesso al Fondo di Solidarietà prima casa (cd. Fondo Xxxxxxxxxx);
• può presentare richiesta di accesso anche il titolare di mutuo che fruisca della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
• i finanziamenti sopra definiti non devono aver fruito di agevolazioni pubbliche;
• i finanziamenti non devono essere classificati a credito deteriorato o presentare delle irregolarità nei pagamenti, ovvero per i quali non è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o è stata avviata da terzi una procedu- ra esecutiva sull’immobile ipotecato;
1 Per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc.). Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle asso- ciazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
• i finanziamenti non devono aver ottenuto la sospensione delle rate o della sola quota capitale delle stesse, a seguito della pandemia da Covid-19, per un periodo uguale o superiore ai 9 mesi;
• non sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio perdita d’impiego, inabilità temporanea totale o decesso, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate og- getto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
In caso di finanziamento cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (pro- prietà dell'immobile, titolarità del mutuo) sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del finanziamento o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo. In quest’ultimo caso l'erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza.
Si precisa, che non è possibile richiedere l’accesso al beneficio della sospensione per i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso; per le operazioni di scoperto in conto corrente, apertura di credito, carte di credito revolving, credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e della delegazione di pagamento.
Documentazione necessaria
Per tutte le fattispecie di sospensione:
• Modulo di richiesta sospensione dei mutui ipotecari e dei prestiti chirografari a rimborso rateale
• documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente)
Per le singole fattispecie di sospensione sarà invece necessario produrre la documentazione di seguito ri- portata:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione
− lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di di- soccupazione
− copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
• cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione
− copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
In tutti i casi di dimissioni per giusta causa (relativi ai precedenti punti 1, 2, e 3) è necessaria anche la se- guente documentazione:
− la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
− la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del da- tore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
• insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei coin- testatari del contratto del mutuo
− certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
• sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario com- plessivo
− in alternativa, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di soste- gno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ovvero la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a re- sponsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e/o della percentuale di ri- duzione dell'orario di lavoro.
Si precisa che, per poter accedere alla sospensione, al momento di presentazione della domanda, è ri- chiesta l’attualità dello stato di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario lavorativo.
• riduzione del fatturato per lavoratori autonomi o liberi professionisti a causa del Coronavirus
− autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero il minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data di presentazione della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del fattura-
to medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalla autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l’applicazione di sanzioni penali.
Modalità di presentazione della domanda
I titolari di finanziamenti, in possesso dei requisiti sopra riportati, potranno inoltrare la richiesta di sospen- sione della solo quota capitale, corredata da tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo email: fondo- xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, entro il 31 marzo 2021 (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle autori- tà). La sospensione potrà essere accordata per una durata non superiore a 9 mesi. I clienti che hanno già usufruito di una sospensione a seguito della pandemia da Covid-19 potranno richiedere un ulteriore perio- do di sospensione nel limite massimo dei 9 mesi complessivi.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, il cliente sarà tenu- to a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite; tali quote interessi vengono calcolate appli- cando il tasso contrattualmente previsto al debito residuo al momento della sospensione (il capitale resi- duo non decrementerà durante il periodo di sospensione). La sospensione delle rate comporterà un allun- gamento della durata del finanziamento per una durata pari al periodo di sospensione, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Nel periodo di sospensione non sarà applicata nessuna com- missione o interessi di mora, salvo nei casi di mancato pagamento durante la sospensione della quota inte- ressi alle scadenze originarie ove previsto contrattualmente. Al termine della sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere rate composte da capitale ed interessi, calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione ed al tasso contrattualmente previsto.
Si precisa inoltre che la ripresa dell’ammortamento potrà avvenire:
− in qualsiasi momento dietro richiesta di riavvio del piano di ammortamento da parte del cliente
− al termine del periodo di sospensione accordato
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Accordo ABI – Associazione dei Consumatori del 16 dicembre 2020.