Contract
CONTRATTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA GESTIONE DELL’IDENTIFICATIVO DEL CAMPIONE DI IMMUNOISTOCHIMICA, COLORAZIONI SPECIALI E METODICHE DI IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH) E CROMOGENICHE (CISH), OCCORRENTI PER LA
U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA,
TRA
L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO REGIONALE – REGIONE BASILICATA – CODICE FISCALE 9300246769 - PARTITA IVA: 01323150761, in persona
del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, nato ad Armento (PZ) il 25/11/1954, prot. n.20160005391 del 14.04.2016, domiciliati per la carica presso la sede legale dell’IRCCS CROB, sita in Rionero in Vulture (PZ) cap 85028, alla xxx Xxxxx Xxx x. 0;
E
PREMESSO CHE
- per brevità, ove sia utile, nel presente atto, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata e l’operatore economico contraente , saranno denominati rispettivamente “IRCCS CROB” e “APPALTATORE”;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. /201, qui integralmente richiamata, è stata indetta gara, per l'affidamento di mesi dodici , della procedura aperta, per l’acquisizione in modalità “FULL SERVICE" di sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e metodiche di ibridazione in situ fluorescente (FISH) e cromogeniche (CISH), occorrenti per la U.O. di Anatomia Patologica,, nelle more dell' attivazione di iniziativa, pertinente al servizio di cui trattasi, da parte del Soggetto Aggregatore SUA RB;
- con Delibera del Direttore Generale n. , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, , al concorrente ), che ha conseguito il miglior punteggio complessivo pari a e che ha offerto per l’espletamento del servizio il prezzo complessivo pari ad Euro corrispondente a
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto l’acquisizione in modalità “FULL SERVICE" di sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e metodiche di ibridazione in situ fluorescente (FISH) e cromogeniche (CISH), occorrenti per la U.O. di Anatomia Patologica,
ART. 2 - Osservanza delle prescrizioni d’appalto
L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte, contenute nel contratto, nel C.S.A., nel disciplinare di gara , nel DUVRI e nell'offerta tecnico – economica, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità e munita di specifico mandato (Rappresentante Unico dell’Appaltatore). Il Rappresentante Unico dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi al Committente all’atto della sottoscrizione del presente contratto. L’incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. L’incaricato avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore nei confronti dell’IRCCS CROB, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.
Art. 3 - Durata del contratto e clausola risolutoria
Il contratto avrà la durata di 12 mesi decorrente dalla stipula dello stesso, con opzione di proroga per altri sei mesi, giusta previsione del disciplinare di gara.
La proroga di sei mesi in ogni caso non è vincolante per l’IRCCS CROB ma è vincolante invece per l’Appaltatore nel senso che lo svolgimento delle attività eventualmente in proroga dovranno avvenire agli stessi patti e condizioni tecniche ed economiche di cui al presente contratto.
Il ricorso alla proroga da parte dell’IRCCS CROB sarà eventualmente deliberata con apposito atto, notificato all’Appaltatore a cura del Responsabile del Procedimento.
Il contratto potrà inoltre essere automaticamente risolto prima della naturale scadenza senza che l’APPALTATORE possa vantare diritto di risarcimento alcuno nel caso in cui, durante l’esecuzione dello stesso venga ad essere attivata per il medesimo servizio convenzione da parte della Consip o iniziativa della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUA RB).
Art. 4 - Ammontare del contratto
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per le prestazioni contrattuali, complessivo ed omnicomprensivo , è pari ad Euro .
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a)
b)
c) offerta tecnico-economica della ditta.
d) polizza fideiussoria di cui al successivo art. 8
Per quanto nel presente contratto non espressamente richiamato ed esplicitato, si farà riferimento a quanto riportato nei documenti sopra menzionati.
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
L’Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
L’Appaltatore è altresì obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 7 - Adempimenti ed oneri a carico dell’appaltatore e del personale.
Prima dell’installazione dei dispositivi:
La DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
• eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
• introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
l’IRCCS-CROB ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.
I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.
La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell’hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l’aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell’offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione “full-risk”. A tale riguardo la DA si impegna ad informare l’ IRCCS-CROB circa
l’imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell’hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all’ IRCCS-CROB di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
Resta inteso che, in ogni caso, l’IRCCS-CROB non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.
Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore .
Ritardi dovuti all’ IRCCS-CROB, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Art. 8. - Consegne
La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi analitici oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata a cura e carico della Ditta presso la U.O. Anatomia Patologica dell’IRCCS – CROB di Rionero in Vulture, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo il minor tempo indicato negli atti di gara, ed la relativa verifica di conformità dovrà avvenire nei successivi dieci giorni dalla installazione. All’atto della consegna dell’apparecchiatura, la Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
• documento di trasporto merce;
• manuali d’uso relativi a: strumentazione e relativi accessori, reagenti, calibratori, controlli ed altro materiale consumabile redatti in lingua italiana, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 626/1994 e s.m.i.;
• autocertificazione di rispondenza alle norme CEI e IEC;
• certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.
L’installazione e la messa in funzione degli analizzatori offerti da parte della Ditta, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza di lavoro.
La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori nonché dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici o privati.
Alla Ditta farà carico anche l’onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell’installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al previsto posto di attacco, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell’apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.
E' a carico della Ditta la fornitura del materiale necessario a testare i sistemi diagnostici fino al positivo collaudo degli stessi ed in ogni caso fino alla loro messa a punto definitiva.
Le date per i lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con il responsabile della U.O. interessata.
I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta.
La Ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
La Ditta provvederà a trasmettere al competente Ufficio dell'Istituto copia dell'avvenuta installazione e collaudo dei sistemi, ai fini della individuazione dell'inizio della decorrenza del periodo di fornitura.
Art. 9. - Modalità di ordinazione di reagenti, controlli, consumabili
La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte dell’U.O. di Farmacia e pervenire in porto franco presso il magazzino farmaceutico dell’Istituto. Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai 3/4 della validità complessiva del prodotto.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce;
data e numero di ordine;
n. del lotto di produzione dei singoli prodotti. In mancanza di tali dati, qualora la merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta.
La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti farmaceutici. Con la presentazione dell’offerta la Ditta si impegna a consegnare, qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine, che potrà essere trasmesso anche per FAX. In casi eccezionali di urgenza, la consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico. Qualora ciò non sia possibile la Ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata. Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente la U.O. di Farmacia.
Controlli – Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all’atto della consegna relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, il Laboratorio di Anatomia patologica si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini dell’Istituto e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all’accettazione l’Istituto che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, e comunque entro 30 gg. dalla consegna.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la Ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.
In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, la Ditta deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri eventi i requisiti.
L’Istituto non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta.
Art. 10. - Verifica di conformità
La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall’ IRCCS- intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.
La verifica di funzionamento nell’uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell’installazione.
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dell’ IRCCS-CROB; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l’altro, l’elenco e la descrizione delle
operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi stimati per l’esecuzione delle operazioni di verifica.
Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all’ IRCCS-CROB ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrazioni, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.
La DA dovrà dare copia all’ IRCCS-CROB, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l’ IRCCS-CROB ne richiederà la sollecita sostituzione.
I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall’ IRCCS-CROB ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell’ IRCCS-CROB, fa egualmente stato contro di essa.
La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo contrattuale.
Art. 11 - Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
La consegna dei locali per l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto dall’ IRCCS-CROB e dalla DA.
La DA dovrà consentire, al termine dei propri lavori di installazione, che un’eventuale Ditta incaricata dall’ IRCCS-CROB possa completare i lavori di finitura dei locali in cui verrà installato il sistema. In proposito la DA dovrà predisporre apposito documento che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese dalle imprese per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori.
Art. 12 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante
La DA dovrà fornire all’ IRCCS-CROB, contestualmente all’installazione:
• due copie del Manuale d’uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
• due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico.
Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.
Art. 12 –Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 13 - Modalità di liquidazione e pagamento
La Ditta dovrà fatturare esclusivamente con modalità elettronica in ottemperanza alla vigente normativa prevista dal D.L. 66/2014 con periodicità trimestrale ed in via posticipata, la quota relativa alla locazione della strumentazione, e la quota relativa all'assistenza tecnica, con decorrenza dall’avvenuta effettuazione della verifica di conformità con esito positivo.
Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale dell’avvenuto collaudo, ai fini della esatta conoscenza della decorrenza del periodo contrattuale.
In mancanza di tali indicazioni, il pagamento verrà sospeso in attesa che la Ditta provveda ad inviare le necessarie integrazioni.
I reattivi ed il materiale di consumo dovranno essere fatturati, di volta in volta, in relazione ai quantitativi realmente ordinati dalla competente U.O. di Farmacia e sulla base dei prezzi riportati nell’offerta economica.
La fatturazione elettronica della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto.
Il pagamento delle fatture elettroniche, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse nel Sistema di Interscambio (SDI).
Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
Di contro la fatturazione elettronica, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.
L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.
Art. 14 - Applicazione di penali
In caso di mancato rispetto dei termini indicati in offerta per l’esecuzione della fornitura verrà applicata una penale pari all’importo del 1% dell’intera fornitura.
Durante il xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx 0x xxxxxxxx dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del Responsabile del Laboratorio, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.
► PER I MATERIALI:
In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Istituto la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro dieci giorni.
Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Istituto potrà procedere a norma di Capitolato Generale all’acquisto da altra ditta in danno.
Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Istituto potrà applicare una penale pari al 3% (tre percento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle determinazioni non effettuate che l'Istituto avrà dovuto sostenere).
L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture. Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Istituto avrà il diritto di risolvere il contratto.
L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.
► PER LA STRUMENTAZIONE:
La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti al precedente articolo.
PENALI:
Per ogni giorno di fermo macchina sarà addebitato alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla quantità
giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata.
L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture. Oltre al 5° (quinto) giorno solare di ritardo, l'Istituto avrà diritto di risolvere il contratto.
Art. 15 - Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’IRCCS-CROB e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 16 – Cause di Risoluzione e recesso del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’IRCCS-CROB si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
b. interruzione della fornitura per fatto della DA;
x. xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e. in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
f. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’ IRCCS-
CROB;
h. dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
i. qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
j. nell’ipotesi di aggiudicazione di gara da parte della SUA RB o altro soggetto aggregatore
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l’IRCCS-CROB potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’ IRCCS-CROB.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l’ IRCCS-CROB ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ IRCCS-CROB rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.
Clausola di recesso unilaterale: L’istituto potrà esercitare, ai sensi dell’art. 1373 del c.c. il diritto di recesso unilaterale dal contratto, con un preavviso di almeno 15 gg senza il pagamento all’aggiudicatario di alcun corrispettivo o multa penitenziale per l’esercizio della prevista facoltà di recesso nel caso in cui prima della scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso del periodo di proroga contrattuale, venga aggiudicata da parte della SUA-RB la gara per l’affidamento della medesima fornitura.
Art. 17 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
L’IRCCS-CROB è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell’ IRCCS-CROB in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.
Art.18 - Divieto di condizioni
Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta e comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato Speciale, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per la Stazione Appaltante.
La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni sopra dette.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di leggi comunitarie, statali e regionali in materia.
ART.19- Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i , le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
Art. 15 - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di POTENZA .