SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11
SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE EX ART. 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11
Tra:
1. Comune di Verona, con sede , Via codice fiscale , legalmente rappresentato da
che nel proseguo del presente atto sarà denominato per brevità “Comune”
2. Ditta , con sede in Verona, Via ,
P.I. , legalmente rappresentata da
che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità “Soggetto attuatore”
PREMESSA GENERALE
- il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, a sensi dell’art. 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio 2008;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 in data 23 dicembre 2011 è stato approvato il 1° Piano degli Interventi del Comune di Verona, efficace dal 13 marzo 2012;
- con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 20 gennaio 2017 è stata adottata la Variante n. 23 al P.I..
Nel corso del procedimento l'Amministrazione Comunale ha proceduto al riesame e di rivalutazione dei contenuti della Variante n. 23 al P.I., adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2017, e con Deliberazione n.
31 in data 21.06.2018 ha confermato parzialmente quanto adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017 e modificato con riadozione
parziale la Variante n. 23 al P.I.;
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 28.11.2019 ha approvato la variante n. 23 al PI;
L’art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati – della L.R. n. 11/2004 prevede che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
L’art. 7 bis della citata L.R. 11/2004 e succ. modificaz. - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi – prevede che con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
L’art. 191 ter – Criteri e modalità di affidamento di contratti pubblici e/o convenzioni previste dal Piano degli Interventi agli operatori economici privati, introdotto dalla variante 23 al PI prevede che: “Gli operatori economici proponenti, attuatori ed esecutori sono esclusi dagli affidamenti e dall’esecuzione di accordi di pianificazione e/o contratti pubblici e convenzioni di cui al precedente comma qualora rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ.
modificaz.”;
Nello specifico il Soggetto Attuatore ha presentato la manifestazione
d’interesse prot. n.
in data
per le
trasformazioni da effettuare sugli immobili catastalmente distinti in Comune di Verona, foglio , mappali di proprietà della medesima per effetto degli atti di provenienza di seguito descritti:
.
Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2019 ha approvato l’intervento proposto come risultante dagli elaborati del PI pubblicati in data ed in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progr. , rep. n. , e disciplinato nella scheda norma numero .
L’art. 155, comma 8 delle NTO del PI prevede: “Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo. Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l’accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l’organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa”.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. del , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato approvato lo schema definitivo dell’accordo di pianificazione relativo all’attuazione del comparto edificatorio/PUA ed autorizzato il dirigente
alla stipula del predetto accordo in nome e per conto del comune di Verona. TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.
ART. 1 - Valore della premessa ed oggetto
l.l La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2011, come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione n. 48 del 28.11.2019:”Piano degli Interventi - variante 23 - controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004”, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti;
1.2 I firmatari del presente accordo si impegnano a contribuire, ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nei documenti di pianificazione.
ART. 2 - Principi di leale collaborazione e cause ostative ex art. 80 del D. Lgt 50/2016 e succ. modificaz.
2.1 Il soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti,
evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
2.2 I rappresentanti del soggetto attuatore, come sopra generalizzati, che sottoscrivono il presente atto, ai sensi dell’ art. 2, legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ.modifiche e integrazioni dichiarano ed autocertificano, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che a loro carico ed a carico del soggetto attuatore che rappresentano non sussistono cause ostative di esclusione alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni. Dichiarano altresì che dette cause di esclusione non sussistono nemmeno a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del medesimo Codice dei Contratti.
2.3 I rappresentanti del soggetto attuatore, come sopra generalizzati, che sottoscrivono il presente atto, ai sensi dell’ art. 2, legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ.modifiche e integrazioni dichiarano ed autocertificano, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che a loro carico, ed a carico del soggetto attuatore che rappresentano e a carico dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. ed integraz.:
a) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal comma 1, art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz.;
b) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Il soggetto attuatore si impegna ad affidare le opere di urbanizzazione e di sostenibilità previste dal presente accordo:
a) ad operatori economici qualificati e/o abilitati secondo le speciali disposizioni che regolano le singole fattispecie;
b) ad operatori economici che a loro carico o a carico dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. ed integraz. non sussistano condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal comma 1, art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. e/o cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
2.4 Il soggetto attuatore, nei casi in cui per l’affidamento delle opere ad un operatore economico privato non sussista l’obbligo di rispettare procedure di evidenza pubblica, accerta i requisiti di cui al precedente comma 2.3, lett. b) mediante acquisizione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 2 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare obbligatoriamente al contratto
di appalto.
2.5 Il soggetto attuatore si impegna ad inserire nei contratti con gli operatori economici privati ed ad applicare una clausola risolutiva espressa nei casi in cui i predetti operatori economici, durante l’esecuzione del contratto, perdessero i requisiti di cui al precedente comma 2.3, lett. a) o sussistessero a loro carico condanne o cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al precedente comma 2.3, lett. b.
2.6 Ferme restando altre cause di risoluzione, il presente accordo sarà risolto di diritto, qualora – prima della fine dei lavori - a suo carico o a carico dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. ed integraz. intervengano condanne o cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al precedente comma 2.3, lett. b.
2.7 Ferme restando altre cause di risoluzione, il presente accordo sarà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora – prima della fine dei lavori - a carico del soggetto attuatore o a carico dei soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. ed integraz., intervengano condanne o cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al precedente comma 2.3, lett. b.
2.8 In caso di violazione da parte del soggetto attuatore di obblighi previsti dal presente articolo diversi da quelli di cui al precedente comma 2.7, il Comune di Verona si riserva di risolvere il presente accordo per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
2.9 Nei casi di risoluzione che precedono, salve diverse clausole pattizie previste dal presente accordo, si applicano - in quanto compatibili - il Codice dei Contratti ed i provvedimenti di attuazione, ed il Codice Civile.
ART. 3 - Oggetto dell'accordo
3.1 Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento urbanistico che interessa un'area estesa complessivamente circa
mq di ST, fatti salvi i più precisi in sede di titolo abilitativo e successivo frazionamento catastale, individuata al NCT Comune di Verona, foglio , mappali .
3.2 L'intervento ha per oggetto l’attuazione dell’Ambito di Intervento definito
dalla scheda norma n. del PI, consistente nell'attuazione di un
intervento di tipo …(usi)…… , da attuarsi mediante comparto urbanistico convenzionato/PUA avente le seguenti carature:
Disciplina funzionale mq di SUL;
Livelli fuori terra: massimo ;
Verde, servizi pubblici e di interesse collettivo “VS” minimo 50% della ST; L’intervento è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni (riportate all’interno della Scheda norma o del Repertorio Sez. 1):
…….
3.3 Con il presente accordo si intende, pertanto, in conformità con le previsioni del Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area in coerenza con quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in ossequio alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico del Comune come riportate nelle previsioni urbanistiche del PI.
Le parti come sopra costituite convengono fin d’ora che il provvedimento di approvazione del PUA o del Comparto Urbanistico potrà modificare il PI senza che sia necessaria l’approvazione di una variante secondo i criteri ed i limiti previsti dall’art. 4 - Criteri e limiti di flessibilità del PI delle NTO.
ART. 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore
4.1 Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento e la necessaria dotazione di servizi, il soggetto attuatore si impegna:
(da adattare al caso specifico)
a) a progettare ed attuare l’intervento edificatorio proposto ed approvato dal Comune prevedendo la progettazione e realizzazione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dalle NTO del PI, correlate al carico urbanistico indotto dall’intervento, compreso.
Rientra nell’ambito delle obbligazioni del soggetto attuatore anche la progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori dell’ambito di intervento - che risultassero necessarie per il collegamento con la viabilità ed i pubblici servizi esistenti.
Si richiamano in ogni caso le disposizioni sui vincoli di cui all’art. 25 delle NTO del PI, ed in particolare le ipotesi di limitata deroga al PI in caso di prescrizioni imposte dall’autorità competente alla vigilanza sui vincoli stessi.
b) In attuazione delle previsioni dell’art. 157 – Contributo di Xxxxxxxxxxxxx – delle NTO del PI, a contribuire al finanziamento o alla realizzazione diretta delle opere pubbliche previste dal PI per l’importo di Euro
(diconsi euro ).
Ipotesi 1: Le opere pubbliche da realizzare saranno oggetto di progettazione e realizzazione a cura dell’amministrazione comunale; il “contributo di sostenibilità” và versato dal soggetto attuatore in numerario all’Amministrazione Comunale con le modalità e garanzie stabilite al
successivo art. 7.
Ipotesi 2: Il Comune consente la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche extra ambito da parte del soggetto attuatore dell’intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche e comunque con l’alta sorveglianza del comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione edilizia o dall’atto unilaterale d’obbligo del comparto urbanistico, con le medesime modalità e garanzie che saranno stabilite al successivo art. 6 per le opere di urbanizzazione.
Restano ferme le ulteriori obbligazioni che sono specificate nelle NTO del PI ed in particolare quelle previste all’art. 160.
ART. 5 - Impegni del Comune di Verona
5.1 Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi desumibili dalla legge 241/90 e succ. modificaz. e dalle leggi speciali che disciplinano le singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseguenti all’attuazione del presente accordo.
5.2 Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunzione negli atti di pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comunque denominati le previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto della disciplina di diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo come recepiti nel Piano degli Interventi.
ART. 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica o nell’atto unilaterale d’obbligo
6.1 Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere
formalizzate nella convenzione del PUA o nell’atto unilaterale d’obbligo del comparto urbanistico.
6.2 L'attuazione dell'intervento potrà avvenire anche per stralci funzionali, purchè le opere di urbanizzazione funzionali ad ogni singolo stralcio siano previste ed evidenziate nel progetto di PUA o nell’allegato progettuale al titolo abilitativo edilizio e regolarmente collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell’immobile cui sono pertinenti.
ART. 7 – Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità
7.1 Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente art. 4, comma 1, lett. b), si impegna a versare al comune l’importo del contributo di sostenibilità pari a Euro (diconsi euro )
7.2 Il 10% del contributo, pari a euro (diconsi
) è stato pagato dal soggetto attuatore al Comune di
Verona come da ricevuta n. del , a titolo di caparra
confirmatoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore con la firma del presente contratto ai sensi dell’art. 1385 del Codice Civile.
7.3 La restante somma pari al 90% del contributo dovuto sarà così versato: (riportare le formula relativa alla fattispecie che si verifica)
a) Nel caso l’attuazione sia prevista mediante comparto e/o il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, i modi ed i termini previsti per il versamento saranno stabiliti dalla convenzione, previa produzione di polizza fideiussoria a garanzia dell’importo integrale del contributo dovuto e non ancora versato; in ogni caso il saldo del contributo deve precedere il deposito della documentazione per l’ottenimento dell’Agibilità del primo edificio
previsto; il mancato saldo del contributo costituisce causa ostativa al rilascio e/o alla formazione dell’agibilità.
b) Nel caso l’attuazione sia subordinata alla approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, i modi ed i termini previsti per il versamento saranno stabiliti dalla convenzione del PUA, previa produzione di polizza fideiussoria a garanzia dell’importo integrale del contributo dovuto e non ancora versato; ART. 8 - Motivazione
8.1 L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.
8.2 La successiva Convenzione/atto unilaterale d’obbligo definiranno puntualmente le opere e gli impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente accordo.
ART. 9 - Rapporti con i terzi
9.1 L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta pregiudizio ai diritti dei terzi.
9.2 Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.
ART. 10 – Recesso, revoca e decadenza
10.1 Per le motivazioni previste dall’art. 21-quinquies della legge 241/90 il Comune può revocare o recedere unilateralmente dal presente accordo mediante la modifica delle previsioni urbanistiche prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari per l’attuazione delle trasformazioni previste; in tal caso le parti stabiliscono pattiziamente e consensualmente che l’importo
massimo dell’indennizzo eventualmente riconoscibile da parte del Comune di Verona al soggetto attuatore, in relazione agli eventuali pregiudizi da quest’ultimo dimostrati ed in quanto non rientranti nelle limitazioni di cui al comma 1-bis, non può superare la somma versata a titolo di caparra confirmatoria dal predetto soggetto attuatore, così come riportata al precedente articolo 7.2.
10.2 Le previsioni operative ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del PI cui accedono, a seconda delle modalità di attuazione previste dalla scheda norma, il Piano urbanistico attuativo non è approvato o il titolo abilitativo edilizio convenzionato non è rilasciato e assentito. In tal caso il comune di Verona trattiene la caparra confirmatoria di cui al precedente art. 7.2.
10.3 Nell’ipotesi di decadenza che precede, fino all’approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo.
10.4 Il Comune di Verona, su richiesta del soggetto attuatore, può prorogare il termine quinquennale di cui al precedente comma 10.2 nei modi, nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 18, comma 7-bis, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz.
ART. 11 – Clausola risolutiva
11.1 Il presente accordo, ferme restando le ipotesi di risoluzione disciplinate dal precedente art. 2, resterà risolto di diritto, per rifiuto o inottemperanza del soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti ai precedenti articoli 4, 6 e 7.
11.2 In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione al soggetto attuatore, con cui il Comune di Verona dichiara ai
privati che intende valersi della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
11.3 Ferme restando le ipotesi di risoluzione disciplinate dal precedente art. 2, ogni altra ipotesi di risoluzione per inottemperanza del presente accordo è regolata dall'art. 1453 del codice civile.
11.4 Ferme restando le ipotesi di risoluzione disciplinate dal precedente art. 2, costituisce presupposto per la risoluzione del presente accordo, l'approvazione di una specifica delibera dell’organo comunale competente di revoca o decadenza delle previsioni dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica cui il presente accordo accede.
11.5 La risoluzione comporta l’automatica decadenza di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
ART. 12 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo
12.1 Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi già approvati e sottoscritti per quanto non modificati dal presente accordo, posti in essere dai firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento alle comunicazioni intercorse tra le parti, nei limiti in cui gli atti precedentemente richiamati in premessa siano conformi o compatibili con il Piano degli Interventi approvato ed eventuali varianti.
ART. 13 - Controversie
13.1 Ai sensi dell'art. 11 , comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è competente a decidere su ogni controversia relativa al presente atto il Giudice Amministrativo.
ART. 14 - Pubblicità
14.1 Il presente accordo va a costituire parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
ART. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
15.1 Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Xxxxxx Xxx, 0 – 00000 Xxxxxx; email: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx; centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato.
15.2 I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
15.3 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
15.4 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata
contattando il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei Dati personali, Xxxxxx Xxx, 0 – 37121 Verona, email: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
15.5 Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx; email: xxxxxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).
ART. 16 Spese
16.1 Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico del soggetto attuatore.
ART. 17 Disposizioni conclusive
17.1 Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale prevista dall’ art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.