Comune di Rimini
Comune di Rimini
Dipartimento Servizi di Comunità
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Allegato parte integrante e sostanziale n. 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 05/08/2020
CAPITOLATO SPECIALE
RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN FAVORE DI CITTADINI CON PROGETTO PERSONALIZZATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 147/2017 ART. 6. CIG. Z7C2DDAAAE
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Rimini per conto del Distretto di Rimini rinnova per 12 mesi l’affidamento previsto dal contratto sottoscritto a seguito di Gara Pubblica, con la Fondazione Enaip di Rimini per la gestione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone appartenenti al nucleo familiare che ha sottoscritto con i Servizi Sociali un progetto personalizzato a seguito dell’assegnazione del beneficio del Fondo Povertà.
Le tipologie di tirocinio sono quelle dell’art. 25 comma 1 lettere c) e d) della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. I - tipologie di cui all’art. 25, c. 1 lett. c) e d) L.R. n. 17/2005 e sm. I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 2 mesi e un massimo di 6 mesi, ed essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative. Si specifica che sono integralmente applicate tutte le disposizioni regionali in materia.
I soggetti gestori dovranno provvedere anche al calcolo dell’ammontare ed alla corresponsione dell’indennità prevista per legge.
I soggetti gestori in quanto Soggetti responsabili della attuazione della Misura devono essere accreditati ai sensi della Deliberazione di giunta regionale n. 1959/2016, o devono avere presentato domanda di accreditamento entro la data di scadenza del presente invito, per la realizzazione di servizi per il lavoro – area 2 “Supporto all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili”, nell’ambito distrettuale coerente con l’Azione prevista dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla Poverta’.
Il servizio riguarda un numero medio di 40 tirocini inseriti presso attività produttive private site sul Distretto Rimini Nord o comuni limitrofi ed include la gestione delle seguenti attività e dei seguenti servizi a carico dell’appaltatore:
a) Direzione, coordinamento e rapporti col servizio sociale territoriale, attività di costituzione e ampliamento della rete di imprese disponibili ad accogliere tirocinanti;
b) Partecipazione alla progettazione insieme all’Equipe multidisciplinare del fondo povertà appositamente istituita per la definizione del progetto personalizzato di cui al Piano regionale per la Lotta alla poverta’ 2019/2020, individuazione della collocazione aziendale e stipula accordi col datore di lavoro;
c) orientamento per la individuazione della collocazione aziendale e stipula accordi col datore di lavoro;
d) Assicurazione tirocinanti;
e) Certificazione competenze qualora previste.
I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e devono essere svolti singolarmente purchè inseriti in un contesto produttivo reale.
Il parametro di costo per l’attività di tutoraggio da prestare per i singoli tirocini è definita utilizzando l’unità di costo Standard di cui al regolamento Delegato UE 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 denominazione dell’indicatore: “Nuovi tirocini regionali/interregionali/transazionali”. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari la reunerazione avrà a riferimento la fascia del profilo piu’ alta e pertanto è pari ad euro 500,00 per ogni tirocinio.
L’UCS di promozione sarà riconosciuta a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, le giornate di frequenza effettiva relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate almeno pari al 70% delle giornate previste in quel periodo.
Si precisa che in fase di attuazione l’indennità mensile sarà riconosciuta al soggetto attuatore, in quanto erogata al destinatario, in funzione delle presenze in tirocinio.
E’ possibile inoltre su segnalazione dell’Equipe multi-professionale rendere disponibili azioni di sostegno orientativo di primo livello al fine di accogliere e facilitarle nell’avvio del proprio percorso individuale. La misura ha una durata standard pari a 2 ore da erogare in modo individuale. Non sono remunerabili le ore di back office. La misura dovrà essere erogata ricorrendo a professionalità e modalità volte a renderla accessibile e fruibile alle persone che evidenziano bisogni specifici.
Il progetto dovrà descrivere le metodologie e le modalità di intervento e il profilo professionale delle risorse che il soggetto attuatore si impegna a rendere disponibili.
L’Unità di costo standart di cui al Regolamento Delegato UE 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 denominazione dell’indicatore:”Tariffa oraria per sostegno orientativo di I livello” – Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015:
- 34,00 euro per ora di servizio erogato per due ore standart= 68,00 euro
Su segnalazione dell’Equipe Multidisciplinare appositamente istituita per i casi beneficiari del Fondo Povertà è necessario rendere disponibile il servizio di formalizzazione delle competenze acquisite ai sensi dell’art. 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell’1 agosto 2005 e ss.mm.ii. nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.
Il servizio di formalizzazione progettato ed erogato in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dalle disposizioni regionali di attuazione – Deliberazione della Giunta regionale n. 739/2013. La durata massima del servizio è pari a 6 ore. Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di back office. Queste ultime potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office. L’Unità di costo standart di cui al Regolamento Delegato UE 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 denominazione dell’indicatore: “Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello” – Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015:
-35,50 euro per ora di servizio erogato.
Articolo 2 – Finalità degli Enti pubblici affidanti
I tirocini vengono attivati su proposta dell’Equipe Multidisciplinare relativa al “Piano di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà” e perseguono le seguenti finalità:
- sostenere le scelte professionali dei singoli individui;
- favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, attraverso la socializzazione nei luoghi di lavoro;
- stimolare l’acquisizione ed il mantenimento delle competenze trasversali, relazionali e tecnico professionali;
- favorire le opportunità di inserimento lavorativo per il soggetto in tirocinio.
Gli enti affidanti, in collaborazione con il soggetto promotore e l’Equipe Multidisciplinare per la progettazione del piano di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, provvedono a:
- definire il progetto di tirocinio in accordo con l’Ente promotore;
- concordare con il soggetto promotore, in relazione al singolo progetto di xxxxxxxxx, le modalità di svolgimento del tutoraggio;
- partecipare agli incontri di coordinamento;
- promuovere azioni per il raccordo e il coinvolgimento dei servizi e degli operatori del territorio.
Articolo 3 – Oneri a carico del soggetto promotore
Il ruolo del soggetto promotore consiste nell’espletamento di tutte le funzioni ed obblighi prescritti dalla citata L.R. 17/2005 e sm, nell’individuazione dei datori di lavoro da convenzionare, in relazione alle esigenze delle persone per le quali viene richiesto il tirocinio, nonché nella gestione delle convenzioni con i soggetti ospitanti e dei rapporti con i tirocinanti come specificato nel presente capitolato.
Il collocamento dei tirocini presuppone l’esistenza di una rete di imprese disponibili ad accogliere le persone nella propria organizzazione. Il mantenimento e l’ampliamento della rete di imprese è un presupposto essenziale del buon funzionamento del servizio. Il soggetto promotore è tenuto a mantenere ed ampliare progressivamente la rete di imprese disponibili sul territorio. Considerato che la rete di imprese accoglienti costituisce un patrimonio relazionale importante per i Committenti, l’affidatario e’ tenuto altresì a condividere con essi la banca dati delle imprese, a promuovere azioni congiunte ed ad agire al fine di garantire che la rete sia mantenuta al di là del presente affidamento.
Il soggetto promotore garantisce la progettazione, il coordinamento, il tutoraggio e tutti i servizi idonei per l'attuazione di interventi di formazione e di sostegno all'inserimento lavorativo, attraverso l'utilizzo della propria struttura organizzativa. In particolare per la presente procedura il soggetto promotore si impegna a garantire che i tirocini siano coordinati da un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, il quale dovrà altresì tenere i rapporti col responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
Il tutore responsabile deve risultare idoneo, in relazione agli specifici obiettivi di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte e deve essere in possesso di un’esperienza professionale di almeno un biennio acquisita nel tutoraggio. In particolare il tutore deve essere in grado di progettare il tirocinio, coordinarne l'organizzazione e monitorarne l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.
Il soggetto promotore si impegna in particolare a garantire le seguenti attività:
- ricercare sul territorio realtà imprenditoriali adeguate che in un’ottica di responsabilità sociale accolgano il tirocinante,condividendo le finalità del progetto;
- progettare percorsi personalizzati in collaborazione con i servizi;
- pianificare e monitorare i percorsi di tirocinio formativo, mediando e intervenendo per trovare soluzioni ai problemi emergenti;
- verificare, in collaborazione con i committenti ed il soggetto ospitante, per mezzo di un monitoraggio in itinere, l'attuazione e l'efficacia dei singoli interventi.
- effettuare incontri di verifica e monitoraggio con gli operatori dei servizi sociali, al fine di ottimizzare l'intervento attuato ad ogni cambio progetto e almeno due volte all'anno;
- comunicare con tempestività eventuali criticità o eventi rilevanti rispetto all'andamento del tirocinio
- individuare le opportunità lavorative presso datori di lavoro, pubblici e privati;
- rispetto alle persone in tirocinio, fornire consulenza alle aziende per la progettazione di inserimenti lavorativi e per l'individuazione di soluzioni organizzative ed ergonomiche, nonché fornire il necessario sostegno informativo e consulenziale sulle opportunità relative all'assunzione di persone vulnerabili. Fornire sostegno alle Aziende e agli utenti nel periodo di start -up dell'assunzione;
- produrre documentazione a rendicontazione degli interventi realizzati con cadenza trimestrale;
- garantire la qualità e l'adeguatezza dei vari servizi erogati;
Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile degli utenti coinvolti nel progetto, secondo quanto stabilito dal c. 5 dell’art. 24 della L.R. n. 17/2005.
Il soggetto promotore è altresì tenuto a garantire i seguenti livelli di servizio:
- Rispetto del termine massimo di inserimento dei nuovi tirocini o delle modifiche di intervento di 30 giorni.
- definire il progetto di xxxxxxxxx e la consegna dello stesso al Servizio inviante entro 20 giorni medi dall'avvio del tirocinio stesso.
- garantire tempi medi di erogazione delle indennità entro il tempo massimo di giorni 15 dalla fine del mese di riferimento.
Articolo 4 – modalità operative di svolgimento del servizio
Il soggetto promotore nello svolgimento del servizio dovrà attenersi alle seguenti modalità di lavoro:
- le attività di tirocinio si svolgono in riferimento ai profili professionali differenziati ed hanno prevalentemente finalità Orientative, Formative e Socializzanti, nonché di supporto, non solo per il mantenimento delle competenze professionali e sociali, ma anche per un auspicabile effettivo inserimento nel mondo del lavoro;
- la progettazione individualizzata parte dall'analisi di competenze in ingresso, motivazioni, aspirazioni e delle attitudini personali del tirocinante, fino a delinearne un profilo in relazione alle competenze spendibili sul mercato del lavoro. Laddove se ne evidenzi l'esigenza su segnalazione dell’Equipe verranno svolti colloqui orientativi iniziali, ai fini della ricerca dell'azienda più adeguata alle esigenze della persona.
Per i tirocini inviati verranno effettuati un minimo di due incontri alla presenza degli operatori del Servizio inviante (Equipe multidisciplinare, referenti, assistenti sociali) e dell’Ente gestore (coordinatori e tutor) finalizzati ad affrontare eventuali criticità che potrebbero presentarsi ed al miglioramento delle modalità di realizzazione dei tirocini ed al coordinamento fra le parti.
Si prevede possano essere effettuati incontri di coordinamento, di ambito comunale, alla presenza di un funzionario degli enti committenti con compito di indirizzo tecnico e di coordinamento, dell’Assistente sociale di riferimento del singolo caso e del tutore responsabile didattico e organizzativo eventualmente coadiuvato da altro personale dell’Ente promotore, con le seguenti finalità:
• elaborare progettazioni integrate sulla base della lettura dei bisogni;
• individuare una programmazione congiunta;
• analizzare la coerenza del progetto iniziale con gli obiettivi raggiunti;
• ottimizzare i percorsi progettuali;
• esaminare il panorama delle aziende disponibili sul territorio e favorire lo sviluppo di una rete locale nell'ambito dell'offerta occupazionale. È inoltre fatto obbligo al soggetto promotore di:
- relazionare alla Equipe Multidisciplinare sull’andamento di ogni singolo tirocinio ad ogni cambio progetto, al termine del progetto ed almeno una volta durante lo svolgimento della misura, nonché di relazionare mensilmente i dati sulle presenze, i resoconti finanziari sulle indennità di partecipazione liquidate e ogni altro dato utile a conoscere l’andamento dei progetti di inserimento;
- collaborare coi servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx nelle attività conoscitive e di vigilanza da loro poste in essere;
- vigilare sul rispetto degli obblighi a carico dei soggetti ospitanti previsti all’art. 26 bis della L.R. n. 17/2005;
- predisporre la documentazione necessaria prevista per il caricamento sul portale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
- garantire l’erogazione a cadenza mensile delle indennità in favore dei tirocinanti secondo gli indirizzi stabiliti per ogni singolo tirocinio dall’ente committente;
- garantire la disponibilità di aziende ospitanti per soddisfare le richieste di evoluzione o modifiche dei progetti.
Articolo 5 – Corrispettivo
Per l'attuazione del servizio in oggetto il Committente si impegna a versare al soggetto promotore una somma composta da due elementi: una somma a titolo di rimborso dell’indennità per gli utenti ed una somma per il corrispettivo per costi di gestione e tutoraggio e/o orientamento:
- L’indennità unitaria è determinata in base a quanto stabilito dalla legge e dal progetto individualizzato e non costituisce corrispettivo, ma mero trasferimento di risorse integralmente destinate al tirocinante e si sostanzia in euro 450,00 mensile per tirocini con più di 26 ore settimanali. Si precisa che in fase di attuazione l’indennità mensile sarà riconosciuta al soggetto attuatore, in quanto erogata al destinatario, in funzione delle presenze in tirocinio.
- Le spese per il tirocinio, includono tutte le voci, esemplificativamente e non esaustivamente riconducibili a: costi di gestione generali quali affitto, utenze di locali ed impianti, spese di personale addetto al tutoraggio, spese per acquisto materiale, spese per la liquidazione delle indennità e per la gestione del cedolino paga.
Il parametro di costo per l’attività di tutoraggio da prestare per i singoli tirocini è definita utilizzando l’unità di costo Standard di cui al regolamento Delegato UE 2017/90 della Commissione del 31/10/2016 denominazione dell’indicatore: “Nuovi tirocini regionali/interregionali/transazionali”. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari la remunerazione avrà a riferimento la fascia del profilo piu’ alta e pertanto è pari ad euro 500,00.
L’UCS di promozione sarà riconosciuta a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, le giornate di frequenza effettiva relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate almeno pari al 70% delle giornate previste in quel periodo.
L’importo netto complessivo messo a disposizione è pari ad euro 118.783,50 per la durata annuale dell’affidamento di cui € 94.453,50 per indennità da corrispondere a circa 40 utenti ed € 24.330,00 (oltre Iva) per i servizi di promozione tirocini e orientamento.
Il corrispettivo totale corrisponde alla somma dei corrispettivi unitari dei singoli tirocini ed è calcolato in base agli inserimenti effettivi che i committenti, per il tramite dell’Equipe Multidisciplinare competente, avranno attivato.
Il corrispettivo totale verrà fatturato dall’Ente promotore ogni due mesi. I Committenti garantiscono il pagamento delle fatture entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previo esito positivo della verifica di regolarità delle attività.
Oltre al corrispettivo i Committenti provvederanno a versare ogni due mesi a titolo di trasferimento le somme complessive necessarie a liquidare l’indennità spettante per i tirocini, previa comunicazione sulle presenze effettive dei tirocinanti, affinché il soggetto promotore provveda mensilmente in favore dei tirocinanti. Le somme destinate a remunerare i tirocinanti non costituiscono corrispettivo e non possono essere trattenute a nessun titolo da parte del soggetto promotore.
Articolo 6 – Durata e opzioni contrattuali
La durata del rinnovo del contratto di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato è di mesi 12 dalla data di esecutività della Determina Dirigenziale di approvazione del rinnovo.
La stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (inclusa l’opzione esercitabile in fase di rinnovo), di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto di cui al 5° comma, art. 106.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’eventuale individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo comunque non superiore a mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Articolo 7 – Cauzione definitiva
L’appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fissata in misura del 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che le Amministrazioni committenti dovessero eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà essere costituita nelle modalità stabilite dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione può essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo d’appalto.
La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 8 - Divieto di subappalto e cessione
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
In caso di infrazione, commessa dal subappaltatore occulto, alle norme del contratto d’appalto, unico responsabile versoi Committenti e verso terzi si intende l’appaltatore.
E’ altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto di appalto per i servizi in oggetto senza il preventivo consenso dei Committenti.
Art. 9 – Penali
In caso di inadempienze i Committenti hanno facoltà di applicare delle penali, comprese fra Euro 100,00 ed Euro 5.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza, l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento.
Si procede al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti ai risarcimenti spettanti alla stazione appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento sono notificate all’appaltatore mediante casella pec.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.
Nel caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare all’appaltatore l’immediata interruzione dei servizi.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice civile.
In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell’appaltatore, gli enti committenti si rivarranno sulla cauzione.
Gli Enti Committenti, fatta salva la richiesta di maggiori danni, possono rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi (in economia o tramite terzi) necessarie per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’appaltatore;
b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore;
c) a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio del servizio in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’appaltatore.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica l’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs 5072016 e s.m.i. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 11 – Recesso
I committenti si riservano la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 12 – Pagamenti
Il pagamento del servizio sarà effettuato con cadenza bimestrale entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio IPA: BH2NY4.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolare esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 13 - Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia definitiva è svincolata ad esito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.
Art. 14 - Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’appaltatore accetta il “Patto di integrità/protocollo di legalità sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini in data 16.09.2013 fra Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Rimini ed altri Enti sottoscrittori” allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxx_0_xxxxxxxxxx_xxxxxxxx_0.xxx L’appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. n. 62/2013. L’appaltatore si impegna altresì a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2014 reperibile sul sito del Comune all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx- generali/norme-disciplinari-0 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Art. 15 - Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di .Rimini