Si ricorda che in caso di contestazioni farà fede solo ed esclusivamente il testo redatto in lingua italiana.
The official version of this policy is the Italian version. All disputes arising therefrom will be conducted exclusively on the bases of the Italian version.
INDICE
pag. NOTA INFORMATIVA 2
Relativa all’Impresa e al Contratto 2
Relativa al trattamento di dati personali 2
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 2
CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA 4
INTEGRAZIONI 7
Assicurazione Rimborso Spese Mediche all’estero 7
Assicurazione Bagaglio 8
Assicurazione Responsabilità Civile 8
Assicurazione Infortuni 9
Assicurazione Tutela Legale 10
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE 12
INDEX
page Notice 13
Information concerning the company/the contract 13
Customer information – Handling personal data 13
GENERAL CONDITIONS OF THE POLICY 13
SPECIAL CONDITIONS OF THE POLICY 15
SUPPLEMENTS 18
Insurance for medical expenses abroad 18
Luggage insurance 18
Civil liability 19
Accidents 19
Legal protection 21
HOW TO CONTACT EUROP ASSISTANCE 22
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in con- formità con quanto disposto dalla circolare I.S.V.A.P. del 2 giugno 1997, n. 303 e dalla circolare I.S.V.A.P. del 21 novembre 2003, n. 518/D.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurati- va con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 122 del D. LGS. n. 175/95 le Parti potran- no convenire di assoggettare il contratto ad una legisla- zione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dal- l’applicazione di norme imperative nazionali e salva la pre- valenza delle disposizioni specifiche relative alle assicura- zioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscrit- to a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piaz- za Trento, 8 - 00000 Xxxxxx - fax n. 00.00.00.00.00 - e.mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legisla- zione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com- pagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantifi- cazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autori- tà Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi con- ciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scel- ta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’I.S.V.A.P. faciliterà le comuni- cazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.. Nel- l’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessi- tà di leggere attentamente il contratto prima di sotto- scriverlo.
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia
S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per anti- riciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c) eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. trattamento dei Dati è:
a) necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b) obbligatorio in base a legge, regolamento o norma- tiva comunitaria e/o disposizioni di organi pubbli- ci (1.b);
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti sogget- ti quali autonomi Titolari:
a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistan- ce Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, isti- tuti di credito, periti, medici legali;
b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comuni- cazione sia dovuta per il raggiungimento delle fina- lità di cui al punto 1.b;
c) prestatori di assistenza, società controllate o colle- gate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimen- to delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la con- ferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiorna- mento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità com- merciali - al trattamento scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio “Protezione Dati”.
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
DEFINIZIONI
Air e Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
ASSIC UR AT O la persona fisica residente in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, o l’Iscritto all’A.I.R.E., con rapporto di dipendenza/consulenza con il Contraente,
compresi Amministratori in viaggio di lavoro per lo stes- so, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Ass iste nza Str agi udizia le attività svolta al fine di otte- nere il componimento bonario della vertenza prima del- l’inizio dell’azione giudiziaria.
AV AR IA si intende il danno subito dal bagaglio per rottura in conseguenza di collisione, urto contro oggetti fissi o mobili. BA GA GLIO i capi d’abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineot-
tico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono conte- nere e che l’Assicurato porta con se in viaggio.
BE NE FI CI AR IO gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corri- spondere la somma assicurata per il caso morte.
Con tr aen te la persona giuridica, con sede legale in Ita- lia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Per le prestazioni di Tutela Legale, per Contraente si intende il Soggetto che stipula l’assicurazione e benefi- ciario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Cont ra vv enz ione reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il paga- mento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Con tr ibut o U nific a to la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Con tr ov er sia Xxx tr at tua le controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
DE C OR RE NZA E D URA TA per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza e per durata il periodo di vali- dità della stessa, come risultante dal Modulo di Polizza. La garanzia cessa comunque nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza o di consulenza dell’Assicurato con il Contraente.
DE LITT O COLP OSO colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
DE LITT O D OLP OSO doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si consi- derano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Est ensione t err itor iale ad eccezione della Garanzia di Tutela Legale per cui è valida la definizione riportata nella specifica sezione, si intendono tutti i Paesi ove si è verifi- cato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengo- no fornite, fatte salve le limitazioni in seguito specificate nelle singole prestazioni. Le seguenti prestazioni non ven- gono erogate nei Paesi esclusi: Segnalazione di un medico specialista all’estero; Invio di un’equipe medica all’estero; Interprete a disposizione all’estero; Legale a disposizione all’estero; Anticipo spese prima necessità; Anticipo cauzio- ne penale all’estero; Invio bagaglio sostitutivo all’estero.
PAESI ESCLUSI Sono esclusi i seguenti paesi: Afghani- stan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Salomo- ne, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena,
Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
E URO P ASSIST ANC E Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’eserci- zio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Indu- stria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 Giu- gno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152).
Fa tt o Il lec ito è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha com- messo a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo con- trattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Fr an ch igia la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente.
Fur to il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro- fitto per sé o per altri.
G AR ANZ IA l’assicurazione che non rientra nell’assicurazio- ne assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assi- stance procede al rimborso del danno subito dall’Assicura- to o al risarcimento del danno arrecato dall’Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
I M PUT AZI ONE PEN ALE è la contestazione di presunta vio- lazione di norme penali che viene notificata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della norma violata e il tito- lo (doloso o colposo) del reato contestato.
I NFO RT UNIO il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
I NV ALID ITÀ PE RM AN ENT E la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
I ST ITUT O DI C UR A l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assi- stenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
M ALA TTI A l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
M ALA TTI A C R ONIC A la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalie- ri o trattamenti/terapie.
M ALA TTI A IMP RO VV ISA la malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del viaggio.
M ASSIM A LE la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
M EDIC O C UR AN TE SUL P OSTO il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è rico- verato il paziente.
M odulo di Poli zza il documento sottoscritto dal Con- traente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assi- stance, il Contraente, l’Assicurato nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante congiuntamente agli eventuali intercalari che riportano le garanzie scelte.
Per ic olo d i vit a quando previa valutazione da parte dei medici di Europ Assistance, in contatto con i medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l’evento morte.
POLI ZZA il documento contrattuale che disciplina i rap- porti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato ed è composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni che riportano tutte le condi- zioni contrattuali e dal Modulo di Xxxxxxx e dai suoi inter- calari entrambi sottoscritti da Europ Assistance e dal Contraente.
Pr em io la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assi- stance a fronte del pagamento della quale vengono forni- te da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.
Pr esta zio ne (fatta eccezione per la copertura Tutela Legale) l’assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttu- ra Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Ra pin a il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sot- traendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Re at o violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all’e- lemento psicologico del soggetto che li ha posti in esse- re (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”).
RE SIDE NZA il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafi- co.
RI CO VE RO la permanenza in un istituto di cura che con- templi almeno un pernottamento.
Ri sc hio la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sc ippo il reato, previsto agli art. 624 e 625 n. 4 del Codi- ce Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiu- sto profitto.
SC OPE RT O la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, con un minimo ed un massimo espressi in valore assoluto.
Sinist ro l’evento futuro, dannoso e incerto che deter- mina la richiesta di assistenza o di rimborso o di inden- nizzo da parte dell’Assicurato. Ad eccezione della coper- tura Tutela Legale per cui il sinistro è il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è pre- vista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coin- volge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Som m a Assi cur a ta somma dovuta a titolo di indenniz- zo: ai beneficiari, in caso di morte, all’Assicurato in caso di Invalidità Permanente.
Str uttur a Or ga nizz at iva la struttura di Europ Assi- stance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno o entro i
diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al con- tatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
Tr an saz ione l’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una già iniziata.
Tut ela Lega le Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
VI AGG IO DI L AVO RO lo spostamento dell’Assicurato per motivi di lavoro dal comune della sua residenza o dalla sede del Contraente per l’Italia o l’estero fino al suo rien- tro al luogo di partenza.
Per gli Iscritti all’AIRE si intende lo spostamento per motivi di lavoro dalla residenza all’estero o dalla sede estera della Contraente, fino al suo rientro al luogo di partenza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1. OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
Le prestazioni e le garanzie della presente Xxxxxxx sono dovute in seguito a sinistri occorsi all’Assicurato esclusi- vamente in occasione di viaggio di lavoro per il Con- traente.
- le prestazioni della presente Xxxxxxx, fatta eccezione per la garanzia Tutela Legale, sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono fornite ad ogni Assicurato fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza;
- le garanzie della presente Polizza inclusa la garanzia Tutela Legale, potranno essere richieste senza limiti di numero per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza nell’ambito delle coperture e dei massima- li scelti dal Contraente, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti;
- le prestazioni e le garanzie cessano comunque nel momento in cui viene meno il rapporto di dipendenza o di consulenza dell’Assicurato con il Contraente.
ART. 2. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere imme- diatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa perso- nale. L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all’art. 1915 del Codice Civile.
Ad eccezione per la garanzia di Tutela Legale per cui è valida la modalità indicata nella specifica sezione.
ART. 3. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto all’art.
A.4 (Infortuni causati da guerra e insurrezione), terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi-
che di calamità naturali, fenomeni di trasmutazio- ne del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dal- l’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popola- ri, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) uso di imbarcazioni a motore per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l’esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;
f) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte; kite-surfing; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobi- listiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni soffer- ti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) espianto e/o trapianto di organi;
l) tutte le attività che comportino uso di mine o sostan- ze pericolose e accesso a miniere o scavi.
Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono considerati tali i Paesi con grado di rischio uguale o superiore a 4.0 così come riportato nel sito xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx/.
Tale limitazione non è valida per la garanzia di Tutela Legale per la quale è valido l’articolo corrispondente indicato nella specifica sezione.
ART. 4. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confron- ti di Europ Assistance i medici che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro, eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
ART. 5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
ART. 6. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispet- to a quella indicata nella singola prestazione e/o garan- zia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
ART. 7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più presta- zioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di com- pensazione.
ART. 8. PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si pre- scrive entro il termine di due anni dalla data del sini- stro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
ART. 9. COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all’Assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l’intervento di un’altra impresa, le presta- zioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusiva- mente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali mag- giori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.
ART. 10. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non apparte- nenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
ART. 11. PERSONE NON ASSICURABILI
Ad eccezione della garanzia Tutela Legale non sono assi- curabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita, alcolismo, tossicodipenden- za o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. Di conseguenza l’assicurazione cessa al mani- festarsi di tali affezioni.
CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefoni- co.
2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), necessitasse di una visita specia- listica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specia- lista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicura- to
3. INFORMAZIONI SULLA DEGENZA
Qualora l’Assicurato fosse ricoverato presso un ospedale, i medici della Struttura Organizzativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.
4. TRASFERIMENTO SANITARIO
La Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il trasferimento del- l’Assicurato fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
■ l’aereo sanitario;
■ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
■ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
■ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, qualora i medici della Strut- tura Organizzativa la ritenessero necessaria.
In caso di Trasferimento Sanitario in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso fino alla concorrenza di 2.500,00 euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.
Nel massimale indicato sono comprese:
■ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 200,00 euro al giorno per Assicurato;
■ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato e per sinistro;
■ le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato e per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
■ le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere cura- te sul posto;
■ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto impli- chi violazione di norme sanitarie nazionali o interna- zionali;
■ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato;
■ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, diretta- mente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazio- ne di Pronto Soccorso;
■ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o mal- formazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, ter- mali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).
5. RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico
curante sul posto, di un periodo di convalescenza supe- riore ai 7 giorni, oppure di rientrare in un Istituto di cura attrezzato nel paese di residenza o domicilio, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto con i medici dell’ospeda- le.
Tali mezzi potranno essere:
■ l’aereo sanitario;
■ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
■ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
■ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà, l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, qualora i medici della Strut- tura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere all’Assicu- rato l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro.
Sono escluse dalla prestazione:
■ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internaziona- li;
■ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
6. RIENTRO MALATO CONVALESCENTE
Qualora l’Assicurato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza supe- riore ai 7 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, purché situati in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
■ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
■ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
■ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa che avrà la facoltà di richiedere all’Assicura- to l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rien- tro.
Sono escluse dalla prestazione:
■ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto impli- chi violazione di norme sanitarie nazionali o interna- zionali;
■ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
7. TRASPORTO SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato la Struttura Organizza- tiva organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi: fino ad un importo massimo di 20.000,00 euro per sinistro.
Per gli importi eccedenti il massimale, Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l’e- ventuale recupero della salma.
8. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato dovesse rientrare, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quel- lo inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’xxx- xxxxx, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suoce- ro/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvede- rà a fornirgli, tenendo Europ Assistance a carico le spese, un biglietto ferroviario in prima classe o uno aereo in classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove viene sepolto, purché situato in uno dei paesi aderenti all’Unione Europea.
Sono esclusi dalla prestazione:
i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte del familiare.
9. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assi- stance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l’Assicurato ricove- rato.
Sono esclusi dalla prestazione:
le spese di soggiorno del familiare.
10. INVIO DI UN COLLEGA IN SOSTITUZIONE
Qualora successivamente alla prestazione di “Rientro dell’Assicurato” e/o “Rientro malato convalescente” si renda necessaria la sostituzione dell’Assicurato con un collega, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di andata ( prima classe) o aereo di andata (classe econo- mica), per permettere ad un collega di sostituire l’Assi- curato nel suo incarico.
11. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO ALL’ESTERO
Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato, certifica- te da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provve- derà all’eventuale prenotazione di un albergo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di alber- go (camera e prima colazione) per il massimo di tre gior- ni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di 200,00 euro giornalie- re per Assicurato ammalato/infortunato ed un massimo
di 1.000,00 euro per anno. Sono escluse dalla prestazione:
le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
12. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmen- te registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa prov- vederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistan- ce per un massimo di 8 ore lavorative.
14. LEGALE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di 5.000,00 euro.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di 5.000,00 euro. la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00 euro.
Sono esclusi dalla prestazione:
■ il trasferimento di valuta all’estero che comporti viola- zione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
■ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di resti- tuzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restitu- zione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimbor- sare la somma anticipata entro un mese dalla data del- l’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
15. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malat- tia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata con- segna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’As- sicurato, le fatture fino ad un importo massimo comples- sivo di 1.000,00 euro.
Massimale:
nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di 1.000,00 euro. la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 2.500,00 euro.
Sono escluse dalla prestazione:
■ il trasferimento di valuta all’estero che comporti viola- zione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
■ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di resti- tuzione.
Obblighi dell’assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restitu- zione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimbor- sare la somma anticipata entro un mese dalla data del- l’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potes- se provvedervi direttamente ed immediatamente, la Strut- tura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di 7.500,00 euro. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assi- stance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 7.500,00 euro.
La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
■ il trasferimento di valuta all’estero che comporti viola- zione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
■ il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di resti- tuzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restitu- zione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimbor- sare la somma anticipata entro un mese dalla data del- l’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
17. INFORMAZIONI SUL SOGGIORNO ALL’ESTERO La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al soggiorno all’estero:
■ informazioni sui documenti per soggiornare all’estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, docu-
menti per espatrio);
■ informazioni per smarrimento e rinnovo documenti personali;
■ informazioni per conversione patente di guida;
■ potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
18. INFORMAZIONI TURISTICHE
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:
■ informazioni sul clima e le temperature;
■ informazioni sugli indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all’estero;
■ informazioni sulle strutture ricettive del paese;
■ informazioni sulle attrazioni locali del paese;
■ informazioni sui corsi e scuole di lingue;
■ potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
19. INFORMAZIONI SANITARIE
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:
■ vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
■ rischi sanitari e alimentari;
■ precauzioni igienico - sanitarie;
■ segnalazione dei Centri ospedalieri e informazioni sui documenti per l’accesso alle strutture pubbliche;
■ potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
20. EURA CONSIGLIA
La prestazione è fornita dalle 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere delle indicazio- ni su luoghi da visitare, eventi da non perdere e altre curiosità o informazioni relative alla città nella quale intende recarsi, potrà contattare la Struttura Organizzati- va che nel giro di massimo 5 giorni lavorativi fornirà tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa provvederà a recapitare la documentazione Eura Consiglia nella modalità da richie- sta dall’Assicurato (email, fax o per posta ordinaria solo su territorio nazionale).
Il data base di Eura Consiglia contiene più di 1000 città distribuite sui quattro continenti, qualora le infor- mazioni sulla città richiesta dall’Assicurato non siano presenti, gli verranno fornite informazioni sulla Provin- cia, sulla Regione/Contea oppure sulla Nazione di rife- rimento.
In caso di Polizza Gruppo la prestazione è fornita solo per il Contraente o il primo Assicurato della Polizza.
21. INVIO BAGAGLIO SOSTITUTIVO
Qualora l’assicurato
a) per mancata consegna, debitamente comprovata dal vettore, in aeroporto all’estero del bagaglio registrato,
b) furto/furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarri- mento, avaria del bagaglio avvenuto all’estero, necessi- tasse di disporre di abiti che gli consentano di conti- nuare in maniera confortevole il viaggio od il soggior- no previsti, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitare il bagaglio, predisposto da un familiare del-
l’Assicurato con il mezzo più rapido.
La consegna verrà effettuata franco dogana all’aeroporto più vicino alla località in cui si trova l’Assicurato, entro 24 h se la spedizione avviene in Italia, entro 3gg se avvie- ne in Europa e entro 7gg se avviene nel Mondo. I tempi di consegna si intendono successivi alla consegna del bagaglio presso la Struttura Organizzativa.
Per il caso a) Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto.
Per il caso b) Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di Euro 775,69 per anno, con un limite di Euro 258,23 per sinistro.
In caso di presenza della “Assicurazione Bagaglio”, resta inteso che tale bagaglio partecipa proporzionalmente al valore assicurato e pertanto, ai fini dell’indennizzo, verrà considerato quale ulteriore collo registrato.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richie- sta, l’indirizzo del familiare che provvederà a predisporre il bagaglio, ed il suo recapito telefonico.
L’Assicurato deve inviare via fax alla Struttura Organizza- tiva, al momento della richiesta:
nel caso a):
■ copia del reclamo presentato al vettore; oppure nel caso b):
■ copia autentica della denuncia con il visto dell’Autori- tà di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto, ripor- tante le circostanze del sinistro, l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, i nominativi degli assicurati che hanno subito il danno.
Esclusioni:
la prestazione di cui al punto a) non è operante se il rien- tro dell’Assicurato, quale risulta dal biglietto aereo, è anteriore al numero di giorni necessari alla spedizione come indicato sopra.
22. ASSISTENZA FAMILIARI PER LA DURATA DEL VIAGGIO
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa occorsi ad un familiare rimasto a casa (genitori, figli conviventi, coniuge) dell’Assicurato in viaggio, la Struttura Organiz- zativa fornirà al familiare dell’assicurato:
■ un consulto telefonico con i medici della Struttura Organizzativa per valutare il proprio stato di salute;
■ l’invio di un medico a domicilio; nel caso successiva- mente ad una Consulenza Medica, emerga la necessi- tà di una visita medica, la Struttura Organizativa prov- vederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare a casa uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
■ l’invio di una autoambulanza a casa; nel caso successi- vamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per il periodo di validità della Polizza con il limite di Euro 250,00 per sinistro.
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusiva- mente in Italia.
23. ASSISTENZA ABITAZIONE PER LA DURATA DEL VIAGGIO
Qualora l’assicurato necessitasse di assistenza alla sua abi- tazione per un intervento di emergenza occorso alla stessa durante il viaggio o nelle 24 ore successive al suo rientro o
alla scadenza della Polizza, la Struttura Organizzativa prov- vederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi:
- un fabbro a seguito di:
a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chia- vi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l’accesso alla casa;
b) furto o tentato furto che abbiano compromesso la fun- zionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
- un idraulico a seguito di:
a) 1. allagamento o infiltrazione;
2. mancanza d’acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
Eventi esclusi:
■ i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
■ l’interruzione della fornitura da parte dell’ente eroga- tore o rottura delle tubature esterne all’edificio;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igie- nico-sanitari, provocato da un’otturazione alle tubatu- re fisse di scarico dell’impianto idraulico;
Eventi esclusi
■ il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
■ l’otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico sanitari;
■ un elettricista a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli inter- ruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
Eventi esclusi:
■ corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicu- rato;
■ interruzione della fornitura elettrica da parte dell’en- te erogatore;
■ guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico l’uscita e la spesa della manodopera dell’idraulico, del fabbro e dell’elettri- cista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
tutti i costi relativi al materiale necessario per la ripa- razione, che dovranno pertanto essere pagati dall’Assi- curato.
Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l’abitazione sia presente una persona indicata dal- l’Assicurato.
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusiva- mente in Italia.
24. ASSISTENZA VEICOLO DA E PER LUOGO DI PARTENZA
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rot- tura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, nel percorso da e per rag- giungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, l’Assicurato potrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà:
■ al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttri- ce o all’officina meccanica più vicina; oppure
■ alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative
al soccorso stradale:
■ fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sini-
stro avvenuto in Italia;
■ fino ad un importo massimo di Euro 250,00 per sini- stro avvenuto all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
■ le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
■ le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recu- pero del veicolo;
■ le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusiva- mente in Italia.
25. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA LEGGERA
Qualora successivamente alla prestazione di “Rientro malato convalescente” e/o “Rientro dell’Assicurato” che abbia comportato il rientro dell’assicurato in Italia pres- so il suo domicilio/residenza o presso un Istituto di Cura, e necessiti di una assistenza in forma domiciliare post ricovero, come comprovata da opportuna certificazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà all’organiz- zazione e gestione dell’assistenza domiciliare.
Le modalità per l’accesso ed erogazione del servizio dopo le dimissioni dell’Assicurato dall’Istituto di Cura in cui era ricoverato, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della prestazione e in accordo con i medici curanti del- l’Assicurato, entro 48 ore dal ricevimento di una richie- sta scritta degli stessi;
La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire:
■ la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e praramedico;
■ presso il domicilio dell’assicurato, prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usu- fruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell’invio di farmaci urgenti.
Le prestazioni sono fornite per un massimo di 10 ore complessive.
Esclusioni:
sono escluse le prestazioni conseguenti a:
1) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
2) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
Obblighi dell’Assicurato:
in caso di sinistro l’Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa entro 48 ore prima delle dimissioni dall’Istituto di Xxxx chiedendo dell’Assistenza Domiciliare e inviando via telefax al numero 02- 58384761 l’opportuna certificazione medica con prescri- zione dell’assistenza domiciliare.
L’inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
INTEGRAZIONI
Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamen- te richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio.
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceuti- che/ospedaliere per cure o per interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio di lavoro, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massi- male previsto.
Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni suc- cessivi all’infortunio stesso.
Massimale:
in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezza- to per il Pronto soccorso, Europ Assistance terrà a pro- prio carico le spese mediche e farmaceutiche, con paga- mento diretto sul posto da parte della Struttura Organiz- zativa e/o come rimborso fino alla concorrenza nel Paese di Residenza dell’Assicurato di 2.500,00 euro e al di fuori del Paese di Residenza dell’importo previsto a tale titolo nel Modulo di Polizza, per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa.
Per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute non a seguito di ricovero, Europ Assistance terrà a proprio cari- co i costi, come rimborso, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, sia in Italia che all’Estero.
Nel massimale indicato sono comprese:
■ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 al giorno per Assicurato;
■ le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 0,50% del massimale sottoscritto in Polizza con il minimo di Euro 100,00 ed il massimo di Euro 500,00 per Assicurato;
■ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
■ le spese di trasporto dell’Assicurato, solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite del 10% del massimale previsto nel Modulo di Polizza con il limite massimo di 1.500 Euro.
Limiti di età:
l’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.
Franchigia:
sulle spese sostenute non a seguito di ricovero in fase di rimborso viene applicata una franchigia di 52,00 euro.
Sono escluse:
■ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, diretta- mente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazio- ne di Pronto Soccorso;
■ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o mal- formazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, ter- mali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
■ le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a con- tatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
■ le spese per le visite di controllo effettuate, al rientro nel luogo di residenza, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Obblighi dell’Assicurato:
in caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verifi- carsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ
Assistance - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:
■ nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
■ numero di Polizza;
■ certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’in- fortunio subito;
■ in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
■ originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
■ prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medici- nali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Criteri per la liquidazione del danno:
in seguito alla valutazione della documentazione perve- nuta, l’Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo paga- mento, al netto della franchigia prevista.
Per gli Iscritti all’AIRE il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
1. ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse in viaggio danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi al momento del sinistro entro il massimale previsto.
In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s’inten- de il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo dove è domiciliato l’Assicurato o dalla sede del Contraente in Italia o all’estero.
Massimale:
la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 2.500,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza.
In caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento di Carte d’identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rim- borsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustifica- tivi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di 50 euro.
Scoperto:
sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata, i danni a: apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata, i danni a:
■ cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
■ gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
■ dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell’As-
sicurato;
■ rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza maggiore;
■ furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave;
■ furto dell’intero veicolo.
Xxxxx i massimali indicati in precedenza, l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di 250,00 euro.
Per rimborsi relativi a Personal Computer, tale limite si intende elevato a 500,00 euro. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggia- tore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsabili solo dietro presentazione della ricevu- ta d’acquisto originale.
Sono esclusi dalla garanzia:
■ denaro, xxxxxxx, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature pro- fessionali, documenti diversi da Carta d’identità, Pas- saporto e Patente di guida;
■ tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
■ i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
■ i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esem- pio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di tra- sporto, incluso il vettore aereo;
■ il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
■ il caso di furto senza scasso del bagaglio contenuto nel bagagliaio del veicolo;
■ il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo o comunque visibile dall’esterno;
■ il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custo- dita tra le ore 20 e le ore 7;
■ gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (com- presa autoradio o riproduttore, estraibili).
Obblighi dell’Assicurato:
in caso di sinistro, successivamente al contatto telefoni- co con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assi- stance - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx evidenziando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in segui- to, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:
■ nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
■ numero di Polizza;
■ copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
■ copia autentica della denuncia con il visto dell’Autori- tà di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
■ le circostanze dell’accaduto;
■ l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
■ i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
■ copia della lettera di reclamo presentata all’albergato- re o vettore eventualmente responsabile;
■ giustificativi delle spese di rifacimento dei documen- ti, se sostenute;
■ originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
■ fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irrepara-
bilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vet- tore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
■ copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettua- ta immediatamente presso l’Ufficio aeroportuale speci- ficatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
■ copia della lettera di xxxxxxx inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Criteri per la liquidazione del danno:
il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall’albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valo- re commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazio- ne fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa docu- mentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazio- ne su presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi. Per gli Iscritti all’AIRE il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
2. SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del baga- glio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relati- vamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assi- stance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.
Massimale:
il rimborso verrà effettuato fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno di durata della Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia:
■ il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di residenza dell’Assicurato;
■ tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevi- mento del bagaglio.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà inviare una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società vettore che atte- sti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, inte- ressi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggia- menti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale veri- ficatosi in viaggio attinente esclusivamente la vita priva- ta, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professio- nale.
La garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia: i danni:
■ cagionati dolosamente dall’Assicurato;
■ alle cose mobili ed immobili che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
■ derivanti dall’esercizio di una professione o attività retribuita;
■ derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore in genere, salvo il caso della sola messa in moto avvenuta all’insaputa dei genitori da parte dei figli di età inferiore ai 14 anni;
■ derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua;
■ derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria, dell’ae- romodellismo, del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
■ derivanti dalla proprietà della casa o dell’appartamen- to e i relativi impianti.
Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi:
■ il coniuge/convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
■ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefoni- co con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sini- stro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, specificando sulla busta l’Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - RC) ed indicando:
■ nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono;
■ numero di Polizza;
■ descrizione circostanziata dei fatti che hanno com- portato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
■ richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
■ eventuale riproduzione fotografica delle cose o delle parti di cosa danneggiate.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. A. OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
ART. A.1. Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato sub- isca durante il viaggio di lavoro nello svolgimento:
■ delle attività professionali e secondarie dichiarate così come classificate nel successivo Art. A.7;
■ di ogni altra attività che non abbia carattere profes- sionale.
ART. A.2. Altri rischi compresi
Sono compresi in garanzie anche:
■ gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore, natanti;
■ l’asfissia non di origine morbosa;
■ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi- mento di sostanze;
■ l’annegamento;
■ la folgorazione;
■ l’assideramento o il congelamento;
■ i colpi di sole, di calore o di freddo;
■ le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali;
■ gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
■ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
■ le lesioni determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
■ gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. A.3. Rischio volo
A parziale deroga del successivo art. A.6 (Rischi esclusi dall’assicurazione), l’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
■ da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
■ da aero club.
La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o da altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Poliz- ze infortuni comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi:
■ per persona, 250.000,00 euro per il caso morte, 250.000,00 euro per il caso invalidità permanente;
■ complessivamente per aeromobile, 1.000.000,00 euro per il caso morte, 1.000.000,00 euro per il caso invalidità permanente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicura- ti eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spet- tanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende ini- ziato al momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’ae- romobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
ART. A.4. Infortuni causati da guerra e insurrezione
A parziale deroga del successivo art. A.6 (Xxxxxx esclusi dall’assicurazione), sono compresi nell’assicurazione gli infortuni causati da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi.
ART. A.5. Limiti di età
L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.
ART. A.6. Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
■ dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
■ dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili, com-
presi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quan- to previsto all’art. A.3 (Rischio volo);
■ da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
■ da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure medi- che non resi necessari da infortunio;
■ dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
■ da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eru- zioni vulcaniche;
■ da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto all’art.A.4 (Infortuni causati da guerra e insurrezione);
■ da trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato- mo, naturali o provocati, e da accelerazioni di parti- celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accentratrici, raggi X, ecc.).
Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:
■ di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;
■ dello sport del paracadutismo;
■ dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, rugby, football americano, spe- leologia, scalata di roccia o ghiacciaio, free climbing, guidoslitta, xxx, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore;
■ di sport costituenti per l’Assicurato attività professio- nale, principale o secondaria, non dichiarata.
ART. A.7. Classi di rischio
Ai fini della presente copertura assicurativa contro i rischi da infortunio, le attività lavorative sono suddivise secondo i seguenti criteri:
CLASSI DI RISCHIO:
a) Attività amministrativa;
b) Attività amministrativa, lavoro manuale saltuario, accesso a officine/cantieri;
c) Attività manuale, in officine/cantieri, uso di macchine. Tutte le attività che comportino uso di mine o sostanze pericolose e accesso a miniere o scavi non sono assicura- bili salvo specifica pattuizione.
ART. X. XXXXXXXX
ART. B.1. Criteri di indennizzabilità
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo per le conse- guenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili sol- tanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già minorato, le percen- tuali di cui all’art. B.4 “Invalidità permanente” sono dimi- nuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. B.2. Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficia- ri designati o, in difetto di designazione, agli eredi del- l’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per inva- lidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per
morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
ART. B.3. Morte presunta
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortu- nio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicura- ta per il caso di morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli articoli 60 e 62 del Codi- ce Civile.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo, è provata l’esisten- za in vita dell’Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata.
ART. B.4. Invalidità permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità per- manente, l’indennizzo è dovuto solo se l’invalidità stes- sa si sia verificata (anche successivamente alla scaden- za dell’assicurazione) entro due anni dal giorno del- l’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invali- dità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferi- mento alla tabella delle percentuali di invalidità previ- sta nell’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di sti- pulazione della Polizza.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di man- cinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la per- dita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invali- dità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito con riferimento alle per- centuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovu- te per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
ART. B.5. Franchigia assoluta sulla Invalidità Permanente
La liquidazione della indennità dovuta per invalidità per- manente verrà determinata applicando una franchigia del 3%. Pertanto Europ Assistance non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non supe- riore al 3% della totale.
Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore al 3% della totale, Europ Assistance liquida l’indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanente di grado superiore al 20% della totale, l’in- dennità verrà liquidata integralmente, senza deduzione di alcuna franchigia.
ART B.6. Attività diversa da quella dichiarata
Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento del- l’attività professionale dell’Assicurato dichiarata dal Con- traente in Polizza, senza che ne sia stata data comunica- zione dal Contraente a Europ Assistance, in caso di sini- stro:
l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.
Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiara- ta in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.
ATTIVITÀ DICHIARATA CLASSE A B C ATTIVITÀ EFFETTUATA 100% 100% 100%
AL MOMENTO 70% 100% 100%
DEL SINISTRO 37% 52% 100%
ART. C. SINISTRI
ART. C.1. Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve con- tenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere docu- mentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabi- lità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono con- sentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Per gli Iscritti all’AIRE, gli accertamenti e/o le perizie relative alla quantificazione dell’indennizzo devono esse- re effettuati in Italia, il pagamento del danno avverrà presso la Contraente.
ART. C.2. Rinuncia al diritto di surrogazione Europ Assistance rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’in- fortunio.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudi- ziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
■ le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
■ le spese per un secondo legale domiciliatario, unica- mente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quel- lo di residenza dell’Assicurato;
■ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
■ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di trans- azione autorizzata da Europ Assistance ai sensi del- l’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
■ le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Uf- ficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti pur- ché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Lega- le” lettera B);
■ le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
■ le spese di giustizia;
■ le spese per gli arbitrati per la decisione di controver- sie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
■ il Contributo unificato per le spese degli atti giudizia- ri (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
■ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto del- l’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sini- stri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonan- do al numero verde Europ Assistance.
ART. 2. DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
■ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
■ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’ese- cuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulte- riormente garantite nel caso di due esiti negativi.
ART. 3. Soggetti assicurati
Sono Assicurati:
■ la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, o iscritto all’AIRE, con rapporto di dipendenza con il Contraente, in viaggio di lavo- ro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione;
■ la persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, o iscritto all’AIRE, con rapporto di consulenza con il Contraente, in viaggio di lavoro per lo stesso, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
ART. 4. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono per i
seguenti casi:
1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per otte- nere il risarcimento di danni a persone e a cose sub- iti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sini- stri stradali/navali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è ope- rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’As- sicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esauri- mento delle spese per resistere all’azione del danneg- giato a carico dell’Assicuratore di R.C.
Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolar- mente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
ART. 5. ESTENSIONE TERRITORIALE
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracon- trattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l’assicurazione si estende ai casi Assicurativi che insorgano in tutto il Mondo.
In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi Assi- curativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazio- ni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
ART. 6. MASSIMALE
Il massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.
ART. 7. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. “Pre- stazioni Garantite” l’assicurazione non é prestata per gli
oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
1. derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzio- ni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. derivanti da controversie in materia di diritto tribu- tario, fiscale e amministrativo;
4. in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
5. derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
6. derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprie- tà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicura- zione obbligatoria di responsabilità civile;
7. derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisin- dacali (come previsto dall’art, 28 dello Statuto dei lavora- tori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
8. derivanti da controversie in materia di diritti di bre- vetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
9. derivanti da controversie per il recupero crediti;
10. per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; 11. per controversie relative a contratti di leasing immo-
biliare;
12. per contratti di compravendita di immobili;
13. per controversie relative a fusioni, modificazioni, tra- sformazioni societarie;
14. per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
15. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessa- ria la concessione edilizia;
16. derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
17. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
18. derivanti da controversie non espressamente indica- te nell’art. “Prestazioni Garantite” relative alla sezio- ne Tutela Legale.
ART. 8. INSORGENZA DEL SINISTRO DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
■ per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
■ per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicu- rato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe comin- ciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qua- lora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
■ durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat- tuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
■ trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti duran- te il periodo di validità della Polizza e che siano stati
denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
■ vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
■ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di respon- sabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
■ le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal nume- ro e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
ART. 9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denun- ciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquida- zione Sinistri “Tutela Legale”, Mixxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) gior- ni dalla data di ricevimento dello stesso.
ART. 10. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assi- curativa è tenuto a:
■ informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
■ conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, for- nire ogni possibile informazione e procurare i docu- menti necessari.
ART. 11. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad ini- ziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un com- ponimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assi- stance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assi-
curato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’ap- pello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qua- lora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diver- so da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indi- cati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale desi- gnato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concorda- ta con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di
Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assi- stance rimborsa le spese di un solo legale a scelta del- l’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al ter- mine di un grado di giudizio, Europ Assistance rim- borsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale ori- ginariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determina- ta da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai lega- li e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese soste- nute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di manca- to rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal dirit- to all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventua-
li franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistan- ce in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro desi- gnato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ter- ritorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
■ in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascu- na delle due parti;
■ in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistan- ce.
ART. 12. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o antici- pate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
E UR OP AS SIST AN CE ITA LIA S. p. A .
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamen- te la Struttura Organizzativa al numero:
dall’Italia 00.00.00.00.00
dall’estero + 39.02.58.28.60.09
occorre generalmente comporre il numero telefonico 00.00.00.00.00 precedu- to dal prefisso internazionale 00.39 ad esclusione di alcuni paesi.
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto;
2. nome e cognome;
3. numero della Polizza;
4. recapito telefonico.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Fax 02 - 58.47.72.01
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il pro- prio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indi- cato nell’Informativa al Trattamento dei dati riportata a pag. 2.
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - P. IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).
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