CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATO
ASCOLTARE- COMPRENDERE- INFLUENZARE - RISOLVERE
Un contratto è un documento legale.
Una vera collaborazione
è molto di più.
Scopri cosa puoi aspettarti da un vero partner sul sito internet: xxxxxxxxx.xxx
(Regolamento IVASS n. 35 del 26 Maggio 2010)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATO
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO formato da: 1.NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2.CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3.MODULO DI PROPOSTA
e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Fascicolo PartnerRe Rc Generale aggiornato al 28/09/2015
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
• PartnerRe Ireland Insurance Limited (di seguito anche “PartnerRe Ireland Insurance Limited” o la “Compagnia”) è una compagnia di assicurazioni costituita e operante secondo le leggi irlandesi nella forma di società a responsabilità limitata ed appartiene al gruppo PartnerRe Ltd. Questa Nota Informativa è rilasciata per conto di PartnerRe Irlanda Insurance Limited, UK Branch, con il numero di registrazione BR016615, regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda all’indirizzo:
0xx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX,
Xxxxx Xxxxx
• Le informazioni riguardo l’impresa possono essere consultate sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx
• I recapiti telefonici e fax sono rispettivamente: Tel: 00000 0 000 0000 – Fax: x000 0 000 0000
L’indirizzo email è XXXXX_Xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
• PartnerRe Ireland Insurance Limited è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland, organismo di vigilanza con sede in Irlanda ed è autorizzata a operare in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi ed è iscritta all’elenco delle Imprese di assicurazione comunitarie con il Codice Ivass 10770. L’attività svolta da ParterRe Ltd in Italia è autorizzata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Numero di Iscrizione II.00534 e data di iscrizione 03/01/2008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto di PartnerRe Ireland Insurance Limited è pari ad
€ 33.486.408,00 ed è composto da un capitale sociale di € 2.248.710,00 e riserve patrimoniali per € 12,501,563,00.
L’indice di solvibilità di PartnerRe Ireland Insurance Limited riferito alla gestione danni, ovvero il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 234%.
I dati sopra riportati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e oggetto di revisione contabile (2014).
Ulteriori informazioni riguardo il patrimonio di PartnerRe Ireland Insurance Limited inclusi i bilanci societari ovvero i dati patrimoniali aggiornati possono essere consultati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto, stipulato in forma standardizzata, ha una durata annuale; prevede garanzie o clausole predeterminate che sono rimesse alla libera scelta del Contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione.
AVVERTENZA: Il contratto di assicurazione termina alla sua naturale scadenza, come indicato in Polizza, senza l’obbligo delle Parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso, salvo espressa accettazione della clausola di proroga (tacito rinnovo) della Polizza nel Modulo di Proposta. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’Articolo 6 (Cessazione e rinnovo del Contratto) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
o L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta .
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’Articolo 1 (Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made” delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:
L’assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia volta a coprire le Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciate all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di decorrenza convenuta (anche se retroattiva). Trascorsi 7 giorni dalla data in cui ha termine il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia di sinistro potrà essere accolta.
Sono escluse dall’assicurazione le Richieste di Xxxxxxxxxx riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all’articolo 8 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’Articolo 8 (Esclusioni) delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per le ESCLUSIONI si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 8 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le garanzie di polizza sono prestate con specifiche Franchigie e/o Scoperti e sono altresì previsti Massimali e Sottolimiti e sono riportati nel Modulo di Proposta , nella Scheda di Copertura o nelle Estensioni Facoltative, nonché all’Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e all’Articolo 4 (Franchigia/Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito s’illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio | 2° esempio |
Massimale: € 750.000,00 | Massimale: € 1.000.000,00 |
Danno: € 150.000,00 | Danno: € 600,00 |
Franchigia: € 1.000,00 | Franchigia: € 1.000,00 |
Risarcimento: € 150.000,00 – 1.000,00 = € | Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno |
149.000,00 | è inferiore alla franchigia. |
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
2° esempio
Massimale: € 750.000,00
Danno: € 350.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 Risarcimento: € 350.000,00 –35.000,00 = € 315.000,00 (perché la somma in percentuale è superiore al minimo).
1° esempio
Massimale: € 1.000.000,00
Danno: € 15.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 Risarcimento: € 15.000,00 – 5.000,00 = € 10.000,00
Meccanismo di funzionamento del massimale:
2° esempio.
Massimale: € 1.500.000,00
Danno: € 2.200.000,00
Risarcimento € 1.500.000,00.
1° esempio
Massimale: € 1.000.000,00
Danno: € 50.000,00 Risarcimento: € 50.000,00 (dal quale dedurre
eventuali scoperti o franchigie)
AVVERTENZA:
MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che
l’Assicuratore mette a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita del diritto all’indennità.
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’Articolo 2 (Dichiarazioni del Contraente) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
PRESENZA DI CAUSE DI NULLITÀ
Il contratto di assicurazione è nullo quando ricorrono uno o più presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perché l’oggetto del contratto è impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
o L’Assicurato deve avvisare l’Assicuratore per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all’Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.
o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell’aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto dell’Articolo 8 (Aggravamento del Rischio) e dell’Articolo 9 (Diminuzione del Rischio) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato è tenuto a garantire il proprio
lavoro per i 25 anni successivi al termine dell’incarico (si precisa che questo esempio non è reale – si tratta solamente di un’ipotesi astratta).
AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’Articolo 8 (Aggravamento del Rischio) e dell’Articolo 9 (Diminuzione del Rischio) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
6. Premi
o L’importo del premio, le modalità e la tempistica di pagamento del medesimo sono indicate nella Scheda di Copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione, nonché all’Articolo 4 (Pagamento del Premio) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
o L’importo del premio è calcolato sulla base del fatturato dell’ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte senza obbligo di regolazione. Nel caso fosse stabilito tra le Parti che il premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di Copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l’Assicurato s’impegna a fornire il dato relativo all’ultimo fatturato disponibile ed il premio di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all’Assicurato ed il premio indicato nella Scheda di Copertura risulterà comunque acquisito dall’Assicuratore.
7. Rivalse
Se all’Assicurato spettano dei diritti nei confronti delle persone responsabili per il recupero di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all’Assicuratore nel caso quest’ultimo abbia liquidato il danno al terzo ai sensi del presente contratto.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’Articolo 14 (Diritto di Surrogazione) delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
AVVERTENZA: L’articolo 1916 del Codice civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” prevede che la compagnia che ha pagato l’indennizzo può sostituirsi all’Assicurato nell’esercizio dei diritti di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: L’Assicurato e l’Assicuratore possono esercitare il diritto di recesso dopo il verificarsi di un sinistro.
Per maggiori dettagli e modalità si rimanda al contenuto dell’Articolo 10 (Recesso in Caso di Sinistro) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Al termine del periodo di assicurazione indicato nella Scheda di Copertura, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser denunciato dall’Assicurato.
Indipendentemente dal momento in cui l’Assicuratore ne sia informato, qualora l’Assicurato venga sospeso o radiato dal relativo Ordine Professionale o per qualsiasi ragione venga negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione, gli effetti dell’assicurazione cessano automaticamente al verificarsi di tale circostanza e alla medesima data.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
o Ai sensi dell’articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
10. Legge applicabile al contratto
o Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni, all’aliquota di volta in volta applicabile. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato (vedasi Articolo 13 (Oneri Fiscali) delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE).
C. NFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: L’Assicurato deve fare denuncia scritta all’Assicuratore di ciascun sinistro immediatamente quando ne viene a conoscenza e comunque entro 15 giorni dall’avvenuta notifica di un’azione nei suoi confronti da parte di terzi.
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda all’Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento)e all’Articolo 10 (Pagamento del Risarcimento) delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.
13. Reclami
Qualsiasi reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri può essere inviato per iscritto all’Assicuratore al seguente indirizzo.
The General Manager
PartnerRe Ireland Insurance Limited 0xx Xxxxx, Xxxxx 0,
Xxx Xxxx,
000 Xxxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx 0 Xxxxxxx
email: XXXXX_Xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
L’Assicuratore può altresì inviare eventuali reclami per iscritto al proprio Broker di assicurazione per essere a tale fine assistito.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che l’Assicuratore abbia dato riscontro al reclamo, è possibile anche presentare il proprio reclamo all’IVASS, Indirizzo: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, tel.+39.06.42.133.1, fax : x00.00.00.000.000 e all’autorità di vigilanza irlandese Central Bank of Ireland con sede in XX XXX 000 – Dame Street – Dublino 2 Tel. x000.0.000.0000, fax x000.0.000.0000.
Inoltre, per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta in ogni caso il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
PartnerRe Ireland Insurance Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
GLOSSARIO /DEFINIZIONI
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
IMPORTANTE: Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale
Claims Made: L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Assicurato: Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato, purché siano regolarmente iscritti al relativo albo professionale o siano membri della relativa associazione di categoria e/o abilitati e legittimati ai sensi di legge all'esercizio della propria attività e ferma la data di retroattività stabilita in Polizza. È Assicurato inoltre, limitatamente all'Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti indicati nel Modulo di Proposta, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato.
Qualora il Contraente sia uno studio associato, e solo per i soci in essere alla data di rinnovo, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l’attività esercitata con propria partita IVA, a condizione che gli introiti derivanti da quest’ultima attività siano stati dichiarati nel Modulo di Proposta e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo studio associato.
La retroattività per l’attività svolta dal professionista socio con propria partita IVA è definita all’Articolo 2 (Condizioni relative al Periodo di Retroattività) delle Condizioni Particolari di Polizza.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentrati senza l’obbligo di comunicazione all’Assicuratore, purché tali modifiche non comportino un aggravamento o diminuzione rispetto a quanto convenuto in fase di compilazione del Modulo di Proposta.
La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Assicuratore) un rischio al quale egli è esposto.
Heca S.r.l. : Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di PartnerRe lreland lnsurance Limited, con sede in Ortona (Ch), Xxx Xxxx, 00/x , 00000, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari IVASS, sezione A n. A000394782
Assicuratore: la società assicuratrice (Partnerre Ireland Insurance Limited) esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa.
Attività Professionale: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a Terzi, propri dell’attività dell’Assicurato in favore di Terzi e definiti nel Modulo di Proposta compilato dall’Assicurato, nel materiale ad esso incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall’Assicurato prima della decorrenza della Polizza.
Atto illecito: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni (Errore Professionale) compiuti dall’Assicurato o da un membro dei suoi Dipendenti/Collaboratori; qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Dipendenti/Collaboratori dell’Assicurato.
Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.
Atto terroristico: a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono atti di forza e/o violenza per ragioni politiche e/o religiose contro autorità governative od altre autorità statali volti ad incutere paura nella popolazione.
Circostanza: qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato; qualsiasi rilievo o contestazione riguardante la condotta dell’Assicurato da cui possa trarre origine una Richiesta di Risarcimento; qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti.
In tutti i casi sopra citati la Circostanza è nota solo se l’Assicurato ne è venuto a conoscenza mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione.
Contraente: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in polizza che stipula l’assicurazione.
Costi di Difesa: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione relativi ad una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Restano esclusi dalla presente definizione emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
L’indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con l’Assicuratore. l Costi e le Spese, come previsto al terzo comma dell’Articolo 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Non sono considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dall’Assicuratore.
Xxxxx (corporali e materiali): il pregiudizio economico conseguente a:
a. Danno corporale: lesioni personali, morte, infermità;
b. Danno materiale: distruzione, perdita, deterioramento di cose (sia soggetti materiali, sia animali);
Dipendente/Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato o opererà per conto dell’Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d’udienza, collaboratore, consulente, corrispondente italiano od estero, anche a tempo pieno o part-time, per collaborazioni coordinate e continuative e contratti atipici in genere, anche in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei svolti in favore dell’Assicurato nell’esercizio dell’Attività Professionale dichiarata e di cui l’Assicurato debba rispondere.
Errore Professionale: si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo od omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività Professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato.
Fatturato (dichiarazione ai fini di calcolo del premio):
Il Premio di polizza è calcolato sulla base del Fatturato al netto di oneri ed imposte senza obbligo di regolazione.
In caso di studio associato, per “fatturato” si intenderà il risultato della somma del Fatturato dichiarato da ciascun Assicurato. La dichiarazione del Fatturato è obbligatoria ai fini della valutazione del rischio e nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa, l’Assicuratore, in caso di sinistro, si riserva il diritto di rifiutare l’indennizzo o di pagarlo in forma proporzionale.
Metodo di valutazione del Fatturato dichiarato: sarà sempre preso in considerazione il Fatturato dichiarato nell’anno solare precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, ossia dell’ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte. È tuttavia facoltà dell’Assicuratore utilizzare elementi di valutazione diversi, in funzione delle dichiarazioni rilasciate.
Poiché il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio, eventuali incrementi di Fatturato di particolare rilevanza, dovranno essere comunicati all’Assicuratore, che si riserva di valutare la possibilità di richiedere un sovra premio.
Franchigia o Scoperto: la parte del Danno, espressa in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell’ Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurata da altri. L’Assicuratore pagherà per ogni perdita indennizzabile a termine del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo l Massimale: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima dell’Assicuratore per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l’eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. A tale importo vanno aggiunti i Xxxxx e le Spese come indicato nelle definizioni che precedono.
Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un “Sotto limite di indennizzo” questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima dell’ Assicuratore per quella voce di rischio.
Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, entro il quale l’Assicurato può notificare all’Assicuratore le Richieste di Risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione e riferite ad un Atto Illecito commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza e nel periodo di Retroattività indicato in Polizza.
Parti: il Contraente e l’Assicuratore.
Perdita Patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (sia soggetti materiali, sia animali).
Perdita Pecuniaria: si intende:
a. L’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze e transazioni in virtù del quale l’Assicurato è tenuto a pagare per legge;
b. I Costi e Spese sostenuti da un terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c. I Costi e Spese sostenuti dall’Assicurato con il consenso scritto dell’Assicuratore nell’attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile;
Non rientrano nella definizione di “Perdita Pecuniaria” e sono esclusi dalla copertura assicurativa:
x. Xxxxx e imposte;
b. Danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n.47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale;
c. Multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato;
d. I costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
e. Xxxxxx, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti;
f. Qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento;
Periodo di Assicurazione: si intende il periodo indicato in Polizza.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. l Premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Modulo di Proposta l Questionario: il formulario attraverso il quale l’Assicuratore prende atto di tutto ciò che è dichiarato dall’Assicurato e che forma parte integrante del contratto, fermo l'obbligo dell’Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero influenzare la valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore anche ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Retroattività: L’Assicuratore riterrà valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. I Limiti di Indennizzo in aggregato indicati in Polizza non s’intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa all’Assicurato per l’Attività Professionale svolta anche in precedenza alla stipula della Polizza presso un’associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Sinistro):
a. Qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato;
b. Qualsiasi contestazione scritta, che presupponga un Atto Illecito, inviata all’Assicurato.
Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un’unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a un unico Massimale ed un unica Franchigia.
Terzo: Tutte le persone diverse dall’Assicurato sopra definito, con esclusione di:
x. Xxxxxxx o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
b. Ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
c. Soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell’Assicurato.
Fermo quanto sopra, nel termine “terzo” o “terzi” sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività Professionale esercitata.
Violazione del diritti di proprietà intellettuale: violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Terzi, ad eccezione dei brevetti, marchi di fabbrica o diritti.
PartnerRe Ireland Insurance Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il testo della Nota informativa è aggiornato al 28/09/2015.
RC Professionale XXXXXXXXX Polizza N° XXXXX/X/XXXX
CONTRAENTE
Cognome / Nome – Ragione Sociale | ||||
XXXXX | ||||
Indirizzo | Località Comune | Prov | C.a.p. | |
XXXXX | XXXXX | XX | XXXXX | |
Codice Fiscale | Partita IVA | Comune di nascita | Prov | Data di nascita |
XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX XX XXXX | XX | XX/XX/XXXX |
Attività Esercitata | XXXXXXXXXXX |
MASSIMALE E DURATA
Massimale per Sinistro | Massimale per anno | Decorrenza dalle ore 24:00 del | Scadenza dalle ore 24:00 del |
€ XXX.XXX.XXX,XX | € XXX.XXX.XXX,XX | XX/XX/XXXX | XX/XX/XXXX |
Tacito Rinnovo : SI/NO Frazionamento: Annuale/Semestrale
DATI DELLA COPERTURA
Attività Dichiarata | Fatturato 2015 | Stima Fatturato 2016 |
Data di Retroattività | Garanzia “Postuma” | Franchigia per Sinistro |
PREMIO
Importi in € | Premio Netto | Accessori | Premio Imponibile | Imposte | Premio Lordo |
Rata alla Firma | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX |
Totale | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX | X.XXX.XXX,XX |
Il premio deve essere pagato alla Heca Unipersonale S.r.l., la quale è autorizzata a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detta Società, nel rispetto della normativa vigente. |
Data della Proposta che forma parte integrante della presente polizza | Condizioni Generali e Particolari |
XX/XX/XXXX | come da Scheda di Copertura e Condizioni allegate |
Data | Il Coverholder per conto dell’Assicuratore | Il Contraente |
XX/XX/XXXX | HECA Unipersonale Srl |
Il Coverholder incaricato dagli Assicuratori all’emissione del presente contratto è Heca Unipersonale S.r.l. Il pagamento del premio di € ……………………….…… è stato effettuato il ……………………………
L’incaricato ………………….
ELENCO ASSICURATI
N° | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | DATA ISCR. ALBO |
LISTA GARANZIE
Garanzia Base | SI – articolo 1 ed articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione |
Funzioni Pubbliche | SI/NO – articolo 7.1 Condizioni di Assicurazione |
Spese Ripristino Reputazione | SI/NO – Massimale € 50.000,00 Franchigia € 1.000,00 |
R.C. della Conduzione dello Studio | SI/NO – Massimale € 500.000,00 Franchigia € 750,00 |
Attività Fiscale e Tributaria | SI/NO – articolo 7.4 Condizioni di Assicurazione |
Attività di Amministratore di Società ed Enti | SI/NO – articolo 7.5 Condizioni di Assicurazione |
Attività di Sindaco e Revisore | SI/NO – articolo 7.5 Condizioni di Assicurazione |
Riduzione Franchigia | SI/NO – Riduzione della Franchigia di 250,00€ |
Giovani Professionisti | SI/NO – articolo 5 Condizioni di Assicurazione |
Altro (Elenco Specifiche Attività) |
Dichiarazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e per l’efficacia del Contratto e che gli Assicuratori prestano il loro consenso all’assicurazione e determinano il premio in base alle dichiarazioni rese.
Il Contraente dichiara altresì:
- di aver preso atto, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, che questo è un contratto nella forma “claims made”, a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
- di approvare specificatamente le Clausole contenute nella Sezione “Condizioni Particolari di Assicurazione Soggette a Pattuizione Espressa”, quando indicate quali operanti;
- di non avere provocato danni a terzi negli ultimi 5 anni;
- di non essere a conoscenza di fatti e Xxxxxxxxxxx che possano dar luogo a richieste di risarcimento per gli ultimi 5 anni;
- di non aver in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto;
- che non sono state annullate o rifiutate polizze per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve risultare per iscritto.
IL CONTRAENTE
_
Il contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare:
- le condizioni di assicurazione che regolano il presente Contratto, contenute nei file allegati e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente Xxxxxxx;
- la Nota Informativa comprensiva del Glossario , nonché il Fascicolo Informativo del prodotto assicurativo;
- la Nota di informativa sulla Privacy contenuta all’interno delle Condizioni Contrattuali.
IL CONTRAENTE
_
Articoli espressamente accettati:
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni contrattuali allegate alla presente.
Condizioni Generali di Assicurazione
- Art. 3 – Coesistenza di Altre assicurazioni
- Art. 5 – Calcolo del premio – Dichiarazione del fatturato – Variazioni del Fatturato
- Art. 6 – Cessazione e Rinnovo del Contratto
- Art. 10 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
- Art. 12 – Limiti Territoriali
- Art. 14 – Foro competente e procedura di mediazione
Condizioni Particolari di Assicurazione
- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”
- Art. 2 – Condizioni relative al Periodo di Retroattività
- Art. 4 – Franchigia/Scoperto
- Art. 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa
- Art. 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 – Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
- Art. 11 – Vertenze e Costi di Difesa
- Art. 15 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione
IL CONTRAENTE
_
POLIZZA
Responsabilità Civile Professionale
Avvocato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di Retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi dell’Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accolta.
(Si vedano le definizioni “Periodo di Assicurazione” e “Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento” presenti nel Glossario e gli Articoli 1 (Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”), 8.2 - 8.3(Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse), 8.14 (Obbligazioni Fiscali), 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione).
Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Modulo di Proposta costituiscano la base di questa Polizza e che il Modulo di Proposta stesso sia parte integrante della Polizza.
l termini presenti in Grassetto assumono il significato delle Definizioni presenti nel contratto di Xxxxxxx.
Articolo 1 - Richiamo alle Definizioni
Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questo contratto e sono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa Polizza.
Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente – Modulo di Proposta
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando l’Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave (Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Se l’Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.
Articolo 3- Coesistenza di Altre Assicurazioni
L’Assicurato, in caso di Xxxxxxxx, deve comunicare all’Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, l’Assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità (Articolo 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano dette altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Xxxxx o Perdite Patrimoniali, quest’assicurazione opererà “a secondo rischio” e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale e ferma la Franchigia/Scoperto a carico dell’Assicurato stabiliti in Polizza.
Nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate dall’Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata dell’Assicuratore, la massima somma risarcibile dall’Assicuratore in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il Massimale della polizza che prevede il Massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente Xxxxxxx. La presente Xxxxxxx non coprirà i Xxxxx di Difesa traenti origine da una Richiesta di Risarcimento laddove un’altra Polizza imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di Risarcimento.
Articolo 4 - Pagamento del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima devono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto a lui dovuto.
Articolo 5 - Calcolo del Premio - Dichiarazione del Fatturato - Variazioni del Fatturato
Il Premio di Polizza è calcolato in funzione del Fatturato dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante del Contratto di Assicurazione.
In caso di studio associato, per Xxxxxxxxx si intenderà il risultato della somma del Fatturato dichiarato da ciascun Assicurato. La dichiarazione del Fatturato è obbligatoria ai fini della valutazione del rischio e nel caso in cui tale dichiarazione sia falsa, l’Assicuratore, in caso di sinistro, si riserva il diritto di rifiutare l’Indennizzo o di pagarlo in forma proporzionale.
Metodo di valutazione del Fatturato dichiarato: sarà sempre preso in considerazione il Fatturato dichiarato nell’anno solare precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, ossia dell’ultimo esercizio fiscale al netto di oneri ed imposte. È tuttavia facoltà dell’Assicuratore utilizzare elementi di valutazione diversi, in funzione delle dichiarazioni rilasciate.
Poiché il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio, eventuali incrementi di Fatturato di particolare rilevanza, dovranno essere comunicati all’Assicuratore, che si riservano di valutare la possibilità di richiedere un sovra premio.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato riguardanti la dichiarazione del Fatturato, tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero ammontare degli introiti, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 6 - Cessazione e Rinnovo del Contratto
Qualora nel Modulo di Xxxxxxx sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica (tacito rinnovo), è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di tale indicazione, alla scadenza indicata nel Modulo di Polizza, il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le Parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall’Articolo 1899 del Codice Civile.
Se il Contraente intende rinnovare l’assicurazione, le condizioni relative e il Premio del nuovo Contratto saranno determinati in base alle informazioni e dichiarazioni aggiornate, fornite dal Contraente stesso all’Assicuratore. In assenza di Richieste di Risarcimento é concesso un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, per poter richiedere la quotazione di rinnovo; in caso di accettazione della proposta da parte del Contraente e dietro versamento del Premio richiesto, la copertura riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Polizza, in caso contrario il Contraente dovrà versare il Premio conteggiato in pro-rata.
CLAUSOLA DELLA PROROGA AUTOMATICA (TACITO RINNOVO) DELL’ASSICURAZIONE
In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e la Polizza è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
In caso di disdetta regolarmente inviata, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.
Nel caso di disdetta da parte dell’Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Fatturato dell’ultimo anno fiscale dichiarato dall’Assicurato nel Modulo di Proposta all’atto della sottoscrizione della presente Polizza risulti aumentato oltre il 20%.
Il tacito rinnovo non sarà altresì operante nei casi in cui:
a. I ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore dei Conti siano superiori al 40% del fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto al momento della stipula;
b. Una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata all’Assicuratore, o vi siano ulteriori riserve o nuovi risarcimenti nel rispetto di ogni notifica di Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento precedente;
c. L’attività svolta dall’Assicurato abbia subito modifiche rispetto a quanto espressamente pattuito all’interno del Modulo di Proposta e che abbiano comportato un aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dall’Articolo 8 (Aggravamento del Rischio) e dall’Articolo 9 (Diminuzione del Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
Per i casi sopraindicati, l’Assicurato dovrà darne comunicazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza contrattuale tramite lettera raccomandata a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
Si precisa che qualora l’Assicurato ometta la comunicazione di cui sopra nei tempi e modi previsti, la liquidazione dell’eventuale sinistro avverrà ai sensi dell’Articolo 1898 del Codice Civile.
E’ confermato il diritto dell’Assicuratore a compiere verifiche degli introiti dichiarati.
Articolo 7- Modifiche l Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Polizza saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall’Assicurato e accettate dall’Assicuratore con relativa emissione di una appendice/allegato alla Polizza, pena la nullità.
Articolo 8 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (Articolo 1898 del Codice Civile), salvo quanto disposto all'Articolo 2 (Dichiarazioni del Contraente – Modulo di Proposta) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 (un) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Articolo 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (Articolo 1897 del Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Articolo 10 - Recesso in caso di sinistro
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte dell’Assicuratore, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di recesso esercitato dall’Assicuratore, la stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso. Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro da parte dell’Assicurato, non è prevista alcuna restituzione di premio.
Articolo 11 - Clausola dell’Intermediario
Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione A del R. U. l. (di seguito “L'Agente”) o nella Sezione B del R. U. l. (di seguito “Il Broker”), con sottoscrizione della presente Xxxxxxx, l’Assicurato prende atto e accetta quanto segue:
a. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all’Agente/Xxxxxx si considererà effettuata all’Assicurato;
b. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall’Agente/Xxxxxx si considererà effettuata all’Assicurato;
c. Ogni comunicazione da Heca S.r.l. all’Agente/Broker e/o all’Assicurato si considererà effettuata dall’
Assicuratore;
d. Ogni comunicazione a Heca S.r.l. dall’Agente/Broker e/o dall’Assicurato si considererà effettuata
all’Assicuratore;
Articolo 12 - Limiti territoriali
Le garanzie della presente Xxxxxxx s’intendono estese al mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
Articolo 13 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 14- Foro competente e procedura di mediazione
Per le controversie relative al contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs 28/2010.
Articolo 16 – Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tuto quanto non è qui diversamente stabilito.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Attività professionale:
Avvocato
Articolo 1 - Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”
Preso atto di quanto dichiarato nel Modulo di Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato contro le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compresi i clienti, delle quali sia tenuto a rispondere (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e notificate all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall’Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività (se concessa), nell’espletamento dell’attività (professione) di Avvocato.
La suddetta Attività Professionale è quella consentita per Xxxxx e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e iscritto al relativo Albo Professionale.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Rientrano in questa fattispecie anche le attività svolte dai praticanti, regolarmente iscritti nel libro dei praticanti con Patrocinio, presso l’Ordine di competenza e nei limiti previsti dalle Leggi e regolamenti.
Sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo le Richieste di Risarcimento derivanti da o comunque connessi a:
- Inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse per Errore Professionale da parte dell’Assicurato, od omissione colposa o dolosa commessa da un membro dello Staff e/o Dipendente/Collaboratore del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’Articolo 14 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- Multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell’Assicurato per
Errore Professionale imputabile all’Assicurato;
- Violazione di copyright;
- Attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- Divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- Attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali, fiscali e tributarie;
- Attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni;
- Funzione di arbitro;
- Perdita di documenti;
- Responsabilità solidale;
- Tutela dei dati personali / D. Lgs. 196/2003;
- Diffamazione e danni all’immagine;
- Sostituti di udienza;
- Attività di amministratore di stabili;
- Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria.
Se richiamati in Polizza, si rimanda all’Articolo 7 (Estensioni della Copertura Assicurativa) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo le Richieste di Risarcimento derivanti da o comunque connessi a:
- Espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza;
- Conduzione dello Studio;
- Attività fiscale e tributaria;
- Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti.
Articolo 2 - Condizioni relative al Periodo di Retroattività
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:
a. Nel caso in cui l’Assicurato avesse stipulato una Polizza, per il periodo immediatamente precedente, rinnovata con continuità e senza interruzioni, il periodo di Retroattività della presente Polizza sarà il medesimo.
b. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse stipulato una precedente assicurazione, il periodo di Retroattività decorre dalla data di decorrenza, salvo quanto diversamente indicato in Polizza. In tal caso, è facoltà dell’Assicurato richiedere un periodo di Retroattività la cui durata e il relativo sovra premio sarà stabilito dall’Assicuratore.
c. La retroattività non è concessa all’Assicurato per la propria attività svolta in precedenza alla stipula della
Polizza presso un’Associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente.
Articolo 3 - Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo
Il Massimale esposto in Polizza rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale l’Assicuratore è tenuto a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutte le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero di Richieste di Risarcimento, dei reclamanti e degli Assicurati coinvolti, e senza riguardo al momento in cui i Xxxxx si sostanzino o l’Assicuratore esegue gli eventuali pagamenti, l’obbligazione dell’Assicuratore non potrà mai, in nessun caso, essere maggiore di tale Xxxxxxxxx. Ogni importo pagato dall’Assicuratore per ciascuna Richiesta di Risarcimento andrà pertanto a ridurre il Massimale pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il “Massimale applicabile” è quello che risulta dopo tale riduzione.
Il Massimale di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.
Se per una voce di rischio è previsto un sotto Limite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al Massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima dell’ Assicuratore per quella voce di rischio.
Articolo 4 - Franchigia l Scoperto
L’Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di Risarcimento che superano l’ammontare della Franchigia e/o Scoperto. La Franchigia e/o Scoperto è a carico dell’Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite Xxxxxxxxxx derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento riguardanti il medesimo fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione o a più fatti, errori od omissioni attribuiti a una medesima causa.
L’Assicuratore potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia e/o Scoperto. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all’Assicuratore gli importi da questi anticipati dietro dimostrazione dell’avvenuta anticipazione.
La Franchigia non si applica alle spese legali e peritali, così come previsto dall'Articolo 11 (Vertenze e Costi di Difesa) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Articolo 5 - Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato Persona Fisica)
Xxx l’Assicurato abbia iniziato l’attività e sia iscritto all’albo professionale (ove previsto) da non più di cinque anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad Euro 15.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio dell’attività, come dichiarato nel Modulo di Proposta che forma parte integrante di questa Polizza, l’assicurazione sarà prestata dietro applicazione dello sconto del 10%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto applicabili.
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.
Articolo 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e salvo quanto disposto all'Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di
Indennizzo) e all’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicuratore risponde anche nei seguenti casi:
6.1. Perdita di Documenti
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l’assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i “Documenti”), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l’evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’attività professionale esercitata.
In questo caso l’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato per:
a. Ogni responsabilità legale nella quale l’Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsiasi persona per il fatto che tali Documenti e/o Valori sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato;
b. I costi e le spese di qualsiasi natura sostenuti dall’Assicurato nel sostituire o restaurare tali Documenti, a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.
Tale garanzia è prestata con un “sotto limite di indennizzo” di € 200.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00.
In questi casi e per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri e altri supporti, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:
a. Cattivo funzionamento o imperizia nell’uso di macchine operatrici e “computers”;
b. Usura, graduale deterioramento, azione di parassiti o roditori;
c. Allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell’umidità;
d. Presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
e. “virus”, “bombe logiche”, atti di pirateria informatica, e simili.
In questo caso l’evento dannoso deve essere denunciato all’Assicuratore, non appena l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato.
6.2. Fatto dei Dipendenti e Collaboratori
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza è estesa a comprendere anche le Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per Perdite Patrimoniali ,cagionate a Terzi, determinate da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, o nei casi in cui l’Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di professionisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l’Assicurato, salvo quanto disposto all'Articolo 14 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6.3. Responsabilità Solidale
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto di quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di atri terzi corresponsabili.
6.4. Tutela dei Dati Personali l Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni Perdita Pecuniaria causata a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento di dati personali, (D.Lgs. 30/06/2003 n.l96 e s.m.i.). Il trattamento dei dati personali comprende le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. L’Assicuratore risponde a questo titolo, per l’insieme di tutti le Richieste di Risarcimento pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, fino a concorrenza di un sotto limite di indennizzo pari al 50% del Massimale esposto in Polizza.
6.5. Diffamazione e Xxxxx all’Immagine
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Xxxxxxx si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall’Assicurato
stesso o da taluna delle persone del cui operato l’Assicurato sia tenuto a rispondere, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, , salvo quanto disposto all'Articolo 14 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6.6. Violazione di Copyright
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutte le Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione.
6.7. Funzione di Arbitro
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alle funzione di Arbitro in procedimenti extragiudiziali svolta dall’Assicurato in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, in base alle Leggi vigenti, purché l’Assicurato sia abilitato ai sensi di tali Leggi.
6.8. Sostituti di Udienza
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la presente Xxxxxxx si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione a qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all’Articolo 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, salvo quanto disposto all'Articolo 14 (Diritto di Surrogazione) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6.9. Attività di Amministratore di Stabili
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le responsabilità derivanti da attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Articolo 1130 Codice Civile e dalle Leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano tale attività.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi da questa estensione di Polizza i Danni derivanti da:
a. rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
b. omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
c. omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
6.10. Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal
D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’estensione non opera:
a. A favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare l’attività o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Competenti Autorità. In tal caso la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio della professione.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli organi competenti abbia interessato l’attività dell’Assicurato, l’assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo e comunque durante il periodo di efficacia della garanzia.
L’Assicurato in ogni caso dovrà, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso dl provvedimento in questione entro 7 (sette) giorni all’Assicuratore, fornendo copia di tale documentazione.
L’Assicuratore, conseguentemente, avranno facoltà di:
i. Recedere dalla Polizza dando 90 giorni di preavviso;
ii. Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza naturale in relazione alla sola notifica delle
Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il
provvedimento è stato assunto dagli organi competenti e comunque durante il periodo di efficacia della garanzia.
b. Per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuite ad azioni poste in essere dall’Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.
Articolo 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
In assenza di esplicita indicazione dell’Assicuratore le estensioni qui di seguito elencate saranno prestate con il medesimo massimale e franchigia previsti dalla Polizza.
Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e salvo quanto disposto all'Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e all’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicuratore risponde, solo se espressamente richiamate nel Modulo di Proposta e dietro versamento del relativo Premio, anche nei seguenti casi:
7.1. Funzioni Pubbliche
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la copertura della presente Xxxxxxx si intende operante anche per le responsabilità derivanti:
x. Xxxx’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Commissario Governativo per le procedure di scioglimento delle società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co- liquidatore, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario, amministratore giudiziario, di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché dell’eredità giacente o beneficata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre Xxxxx;
b. Dall’espletamento delle funzioni di Giudice di Xxxx, di Pretore Onorario o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all’Assicurato in base alle Leggi vigenti;
c. Dall’attività di membro delle commissioni tributarie, ai sensi delle Leggi vigenti.
Il numero di incarichi di cui ai punti (a.), (b.), (c.) del presente Articolo 7.1 non devono essere superiori a complessivi 4 (quattro).
7.2. Spese per il Ripristino della Reputazione
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l’Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento avanzate nei suoi confronti.
La presente garanzia è prestata con un sotto limite di risarcimento di € 50.000,00 (euro cinquantamila) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad € 1000,00 (euro mille) per ogni Richiesta di Risarcimento.
7.3. R.C. della Conduzione dello Studio
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, questa Polizza è estesa alle seguenti garanzie:
a. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)
La Polizza è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a Xxxxx dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo dell’Assicurato o di persone di cui egli sia legalmente chiamato a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato.
Tale garanzia si applica anche alla Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell’ambito dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato, di persone delle quali debba rispondere.
b. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nei limiti del Massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) ai sensi della normativa vigente al momento del sinistro, quale civilmente responsabile:
i. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati, nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs.
N. 276 del 10.09.2003, addetti alle attività per le quali è prevista l’assicurazione INAIL;
ii. a titolo di risarcimento di danni cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto (i.) per morte o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente superiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di legge. La presente assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
L'assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Dalla presente estensione di garanzia restano in ogni caso escluse le malattie professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistratura.
Le garanzie di cui ai punti (a.) e (b.) del presente Articolo 7.3, sono prestate ognuna con un sotto limite di risarcimento di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per ogni Richiesta di Risarcimento e in aggregato annuo, ferma l’applicazione della Franchigia fissa pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta) per ogni Richiesta di Risarcimento.
Nel caso in cui il massimale indicato in Polizza risultasse inferiore a tale sotto limite, la garanzia sarà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia di cui al punto (a.) del presente Articolo 7.3 i Danni:
i. Subiti da qualsiasi Dipendente dell’Assicurato o da soci o amministratori dell’Assicurato;
ii. Derivanti da qualunque attività non riconducibile all’Attività Professionale esercitata;
Ferme le esclusioni di cui all'Articolo 8 (Esclusioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia di cui al punto (b.) del presente Articolo 7.3 i Danni:
i. Derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall’impiego di aeromobili;
ii. Cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
iii. Derivanti da merci di qualsiasi genere;
iv. Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli direttamente dalla Legge;
v. Cagionati da furto e rapina;
vi. Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
vii. All’ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
viii. Che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali;
ix. Occasionati dall’installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo;
7.4. Attività Fiscale e Tributaria
Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, la Polizza viene estesa all’attività:
x. Xx tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette, redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali, rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità a questi attribuite;
7.5. Attività di Amministratore e Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione/Revisione Legale dei Conti/Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di Società o altri Enti
La garanzia prestata dalla presente Xxxxxxx, viene estesa all’attività svolta dall'Assicurato, quale:
x. Xxxx’espletamento degli incarichi di sindaco assunti in conformità degli artt. 2397-2409, 2409 bis (sindaco revisore) 2477 (sindaco o sindaco revisore in srl), 2543 (sindaco cooperative) del Codice Civile e delle leggi vigenti;
b. Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 39/2010 e s.m.i in società assunti in conformità degli artt. 2409bis – 2409 sexies del Codice Civile e delle leggi vigenti, in società cooperative (artt. 2511 - 2548 c.c.), associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i.,
d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.) e fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie),
d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
c. Nell’espletamento degli incarichi di revisore legale ai sensi D.Lgs. 267/2000 (enti pubblici). Per tale attività, i disposti contenuti nel penultimo comma dell’Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione valgono, ove la Legge lo consenta, anche per procedimenti avanti la Corte dei Conti o altro competente organo di giustizia amministrativa e le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico dell’Assicuratore per non oltre un quarto del Massimale di copertura.
d. Quale componente del Consiglio di Amministrazione in società, in conformità agli artt. 2380-2395 (Spa), 2475-2476 c.c. (Srl), 2542 c.c. (società cooperative), in associazioni riconosciute (d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.),in fondazioni riconosciute (art. 4 del d.lgs. n. 153/1999 e s.m.i L. 218 30 luglio 1990 (fondazioni bancarie) e s.m.i., d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e
s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. 2 agosto 2002, n. 217 e s.m.i. (fondazioni bancarie), d.p.r. n. 361/2000, art. 1 e 7 e s.m.i., d.p.r. n. 616/1977 e s.m.i.);
e. Nell’espletamento dell’incarico di membro dell’Organo di Vigilanza, assunto in conformità del D.Lgsl. 231/2001 e s.m.i., in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute;
Nel caso il cui l’Assicurato abbia dichiarato all’interno del Modulo di Proposta di effettuare una delle sopracitate attività in Società quotate nei mercati finanziari, aziende di credito o bancarie, società finanziarie di qualunque tipo, imprese di assicurazioni, società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, società tenute alla redazione del bilancio consolidato, consorzi o altri simili organismi in cui partecipi taluna di dette società, aziende o imprese, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà estesa a tali Società, soltanto dietro dichiarazione scritta da parte dell’Assicuratore.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia dichiarato all’interno del Modulo di Proposta di effettuare le sopracitate attività per società-clienti che si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o altra analoga situazione, o che abbiano dichiarato bancarotta, l’assicurazione non sarà operante limitatamente a tali società-clienti, indicate nel dettaglio del Modulo di Proposta.
La garanzia è prestata anche per gli incarichi sindacali affidati a Collaboratori e/o Dipendenti dell'Assicurato stesso, non iscritti ad albi professionali, purché facciano parte di Collegi Sindacali nei quali l'Assicurato è Presidente o componente.
Fermo il Massimale indicato in Polizza che rimane unico, la garanzia è operante limitatamente alla quota di responsabilità che compete all’Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, escluso ogni vincolo di solidarietà.
La presente estensione è valida a condizione che:
f. La somma degli introiti derivanti dall’insieme di dette funzioni, non sia superiore al 40% del totale degli introiti dichiarati;
g. Il numero degli incarichi di cui ai punti (a.), (b.), (c.) del presente Articolo 7.5 non siano superiori a complessivi 4 (quattro);
h. L’Assicuratore abbia confermato tale estensione con espresso richiamo in Polizza;
Articolo 8 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera:
Diversa Attività
8.1 in relazione ad Attività Professionale diversa da quella/e indicata/e nel Modulo di Proposta;
Richieste di Risarcimento/Circostanze Pregresse
8.2 per Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da, causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze, esistenti prima o alla data di decorrenza di questa Polizza (o prima della data di effetto della Retroattività, quando concessa), che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
8.3 per Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento dichiarate dall’Assicurato nel Modulo di Proposta e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione della presente Polizza, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedente Assicuratore;
8.4 per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse o conseguenti a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dall’Assicurato all’Assicuratore in base a precedenti Polizze stipulate con l’Assicuratore;
Cessazione dell’Attività
8.5 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Mancata Iscrizione Albo
8.6 a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale (ove previsto) o autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa è automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell’esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato, la Polizza mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera. L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni all’Assicuratore fornendo copia di detta documentazione. L’Assicuratore conseguentemente avrà facoltà di:
a. Recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;
b. Mantenere in vigore la Polizza fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
8.7 a favore di un Assicurato che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’Assicurato stesso con riferimento all’incarico da questi assunto.
Inquinamento
8.8 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a:
a. reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti;
b. qualsiasi ordine o richiesta volti a:
a. ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti;
b. reagire a o valutare gli effetti di Agenti Inquinanti;
Per Agenti Inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare;
Muffa Tossica e Amianto
8.9 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla presenza e/o utilizzo/contatto di muffa tossica o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
Esplosioni/Emanazioni/Radiazioni
8.10 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da:
a. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
b. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
Atti Dolosi, Fraudolenti, Disonesti
8.11 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l’Assicuratore avrà il diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti in relazione a
tale Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, salvo quanto disposto all'Articolo 6.2 (Fatto dei Dipendenti e Collaboratori) delle Condizioni Particolari di Assicurazione;
Guerra/Terrorismo
8.12 per le Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
a. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari o colpo di stato politico o militare.
b. qualsiasi atto terroristico.
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo: l’uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzaste al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui l’Assicuratore affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Polizza, l’onere di fornire la prova contraria incombe sull’Assicurato. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante;
Coperture Assicurative e Finanziamenti
8.13 per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a:
a. errore od omissione in attività – comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
b. omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
c. finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
Obbligazioni Fiscali
8.14 per le Richieste di Risarcimento derivanti da tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati) o per le conseguenze del loro mancato pagamento;
Insolvenza
8.15 per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell’Assicurato;
Assicurato Persona Giuridica
8.16 nei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica:
x. Xxxxxxxx la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Xxxxx;
b. Per le responsabilità dei Legali Rappresentanti e dei Consiglieri di Amministrazione;
Danni Conseguenziali
8.17 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a danni derivanti, non dal comportamento diretto o indiretto dell'Assicurato, ma da quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto);
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447
8.18 per le Richieste di Risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le Richieste di Risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;
Proprietà e Possesso
8.19 per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati (salvo quanto disposto all'Articolo 7.3 (R.C. della Conduzione dello Studio) delle Condizioni Particolari di Assicurazione), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
Infrastrutture
8.20 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a:
a. Guasto meccanico;
b. Guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out;
c. Guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
d. Mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico;
e. Propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
a meno che tali guasti, propagazioni o malfunzionamenti derivino da un Errore Professionale commesso da un Assicurato.
Brevetti e Copyright
8.21 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla violazione di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti, salvo quanto disposto all’Articolo 6.6 (Violazione di Copyright) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Valutazione Preventiva dei Costi
8.22 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività Professionali.
Limiti Territoriali
8.23 per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali previsti dall’Articolo 12(Limiti Territoriali) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ossia gli Stati Uniti d’America e i territori sotto la loro giurisdizione e il Canada; pertanto questa assicurazione non risponde per i risarcimenti dovuti e i costi sostenuti in relazione:
a. a qualunque domanda, diffida, esposto, citazione, ingiunzione, che provengano da detti Paesi esclusi;
b. ad ogni azione legale o procedura arbitrale intentata in detti Paesi esclusi, qualunque sia la sentenza o il lodo arbitrale che ne risulti, anche se con delibazione in Italia o in altro Paese, o a qualunque transazione che ne consegua;
Resta inoltre inteso che l’Assicuratore sarà esonerato dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga l’Assicuratore o i suoi riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base o leggi o regolamenti di qualunque Paese dell’Unione Europeo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
RC Prodotti
8.24 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti installati o assistiti da parte dell’Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell’Assicurato;
RC Contrattuale
8.25 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad impegni sottoscritti dall’Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi dei legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe comunque esistita in assenza di tali impegni;
8.26 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di Xxxxx;
Dipendenti e Collaboratori
8.27 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche;
Valore Futuro / Rendimento
8.28 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
a. Disponibilità di fondi;
b. Proprietà immobiliari o personali;
c. Beni e/o merci;
d. Qualsiasi forma di investimento;
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
Società Quotate in Borsa
8.29 per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed in genere di società soggette per Legge all’obbligo della certificazione.
Fatta salva l’esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse:
8.30 Le Spese per il ripristino della Reputazione (vedi Articolo 7.2);
Fatta salva l’esplicita pattuizione tra le Parti e previo pagamento del sovra premio convenuto, sono escluse le Richieste di Risarcimento derivanti dalle seguenti attività:
8.31 Responsabilità derivanti da Funzioni Pubbliche (vedi Articolo 7.1);
8.32 Responsabilità derivanti dalla Conduzione dello Studio (vedi Articolo 7.3);
8.33 Responsabilità derivanti da Attività Fiscale, Tributaria e di Revisione (vedi Articolo 7.4);
8.34 Responsabilità derivanti da Incarichi di Consigliere di Amministrazione o di Sindaco di Società od Enti (vedi Articolo 7.5);
Articolo 9 - Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
L’Assicurato, entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, deve fare all’
Assicuratore o all’agente autorizzato denuncia scritta :
x. Xx ogni Richiesta di Risarcimento fatto contro di lui per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione; tale denuncia deve contenere la data e la narrazione dei fatti, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile all’Assicuratore;
b. Di ogni situazione o circostanza che sia oggettivamente suscettibile di causare una Richiesta di Risarcimento quale definito in questa Polizza; tale denuncia, se fatta all’Assicuratore nei termini predetti e se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Richiesta di Risarcimento presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Articoli 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Xxxxxxxxxxxx), 11 (Xxxxxxxx e Costi di Difesa), 14 (Diritto di Surrogazione ) delle Condizioni Particolari di Assicurazione e dell’Articolo 10 (Recesso in Caso di Sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Considerato che questa è un’assicurazione nella forma “Claims Made”, quale temporalmente delimitata in questa Polizza, l’Assicuratore respingerà qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione, salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi Xxxxx, così come previsto dall'Articolo 3 (Coesistenza di Altre Assicurazioni) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia di Xxxxxxxxx di Risarcimento, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910, terzo comma, del Codice Civile).
In caso di tardiva comunicazione, resterà a carico dell’Assicurato ogni maggior onere sofferto dall’Assicuratore, derivante dal ritardo.
Si concorda comunque che eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento, mentre il caso di colpa grave nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile); in caso di comportamento doloso nell’inadempimento degli obblighi di cui sopra, gli Assicurati perdono il diritto all’Indennizzo.
Per la garanzia a pattuizione espressa Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), vedi Articolo 7.3 (b.) (R.C. della Conduzione dello Studio) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, l'Assicurato è tenuto a denunciare all’Assicuratore, o all’agente autorizzato, eventuali sinistri solo ed esclusivamente in caso di:
a. Infortunio per il quale abbia luogo un’inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b. Richiesta di Risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi dei D.P.R. 1124 dei 30.06.1965;
c. Richiesta di Risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” ai sensi dell’Art.. 14 della Legge 12 giugno 0000 X. 000.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo:
a. L’Assicurato deve fornire all’Assicuratore l’assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del Sinistro.
b. L’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dall’Assicuratore.
c. L’Assicuratore non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il previo consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dall’Assicuratore preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l’eventuale azione legale, l’obbligo risarcitorio dell’Assicuratore per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l’ammontare con il quale la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi, gli oneri e Spese maturati con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo applicabile in quel momento e ferma la franchigia a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’Articolo 3 (Massimale – Sotto Limiti di Indennizzo) e dall’Articolo 4 (Franchigia / Scoperto) delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Articolo 10 – Pagamento del Risarcimento
Valutata la Perdita, verificata l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore provvederà al pagamento di quanto compete entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale fra le Parti.
Articolo 11 - Vertenze e Costi di Difesa
L’Assicuratore, previo assenso scritto dell’Assicurato, ha facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze di natura civile e penale, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Nel caso di assunzione da parte dell'Assicuratore della gestione, l'eventuale successivo venir meno dell'interesse deve essere comunicato all'Assicurato in tempo utile a non pregiudicare quest'ultimo nel suo diritto di difesa ovvero diritto al prosieguo dell'azione stragiudiziale o giudiziale di cui l'Assicuratore ha assunto la gestione.
Le spese legali sostenute per l’assistenza e la difesa dell’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in aggiunta al limite o Sotto Limite di Indennizzo o Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, ma per un importo complessivo non superiore a un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’Articolo 1917 del Codice Civile).
Qualora l’ammontare dell’Indennizzo dovuto ai danneggiati superi il Massimale applicabile alla Richiesta di Risarcimento, l’Assicuratore risponde delle spese legali solo nella proporzione esistente fra tale Massimale e l’ammontare totale dell’Indennizzo. Se in Polizza sono previste Franchigie a carico dell’Assicurato, queste non si applicano ai Costi di Difesa.
In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, purché l’Assicurato venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato.
In tutti i casi l’Assicuratore non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano preventivamene approvati e designati dall’Assicuratore.
Articolo 12 - Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento
A parziale deroga dell’Articolo 8.5 (Cessazione dell’Attività) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, se l’Attività Professionale del Contraente viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all’esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall’albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’Attività Professionale già svolta in precedenza dal Contraente resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Per i casi sopra esposti e sempre che l’Assicuratore abbia dato previo assenso e l’Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati all’Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":
x. Xxxx operante alle condizioni in corso al momento della cessazione dell'attività e per un Limite di Indennizzo, che non potrà superare il limite indicato in Polizza, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi;
b. Avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del Periodo di Assicurazione se il Premio è stato pagato; altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Tale garanzia termina alla data della scadenza dei 5 (cinque) anni, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'Articolo 15 (Casi di Cessazione dell’Assicurazione); trascorsi 15 giorni dalla data della sua scadenza, cessa ogni obbligo dell’Assicuratore e nessun Sinistro potrà esser loro denunciato. L’eventuale proroga della garanzia "postuma" è soggetta a trattativa tra le Parti.
La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento" decade automaticamente ed è priva di ogni effetto nel momento in cui entra in vigore una qualsiasi altra Polizza per la copertura della stessa Attività Professionale.
Articolo 13 - Copertura a Favore degli Eredi, Successori, Tutori (Valida solo per persone fisiche)
A parziale deroga dell’Articolo 8.5 (Cessazione dell’Attività) e dell’Articolo 12 (Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, in caso di morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell’Attività Professionale, la Polizza è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicuratore entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo continuativo o con il massimo di 10 anni ex Articolo 1669 c.c., dalla scadenza annuale della polizza, successivi alla cessazione dell’attività. Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle norme che regolano la Polizza in relazione ai termini e alle modalità della denuncia dei Sinistri. Per i Sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia, il Massimale previsto in Polizza costituirà anche la massima esposizione dell’Assicuratore per l’intero periodo di copertura, a decorrere dalla scadenza annuale della Polizza, successiva alla cessazione dell’attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle norme che regolano la Polizza. L’operatività della presente estensione è subordinata alle seguenti condizioni:
a. che vi sia specifica richiesta degli eredi, successori, tutori entro 60 giorni dalla scadenza annuale della Polizza, successiva alla cessazione dell’attività;
b. che l’Assicurato o i suoi degli eredi, successori, tutori s’impegnino a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza dalla presente estensione di garanzia;
c. che gli eredi, successori, tutori dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare Richieste di Risarcimento ai termini di Polizza.
Resta confermato, in tutti i casi, il disposto dell’Articolo 9 (Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento) delle Condizioni Generali di Assicurazione che prevede la facoltà di recesso della Compagnia in caso di sinistro.
Articolo 14 - Diritto di Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente Polizza in relazione a una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, l’Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato (Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile), indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L’Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell’Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all’Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto
all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall’Assicuratore sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall’Assicuratore.
L’Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente, tranne nel caso di una Richiesta di Risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente o ex Dipendente.
Articolo 15 - Casi di Cessazione dell’Assicurazione
Salvo quanto disposto all'Articolo 12 (Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento) e all’Articolo
13 (Copertura a favore degli eredi, successori, tutori) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, la Polizza
cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a. Scioglimento della società o dell’associazione professionale;
b. Cessazione dell’attività professionale;
c. Ritiro dall’attività professionale o morte dell’Assicurato;
d. Fusione od incorporazione della società o dell’associazione professionale;
e. Messa in liquidazione anche volontaria della società;
f. Cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
g. Licenziamento per giusta causa;
h. Sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale;
i. Negazione o ritiro dell’abilitazione all’esercizio della professione;
j. Insolvenza o fallimento dell’Assicurato;
In tutti questi casi la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso viene messa dall’Assicuratore a disposizione del Contraente. La Polizza potrà essere ripresa a condizioni e Premio da stabilirsi.
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a:
Heca S.r.l.
Via Roma, 42/b 66026 – Ortona
In tal caso l’Assicuratore, rimborserà la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 16 - Richieste di Risarcimento Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Risolutiva Espressa
Qualora l’Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Xxxxx, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto dell’Assicuratore alla rivalsa contro l’Assicurato per Xxxxxxxxxx già effettuati nonché dei Costi e delle Spese sostenuti.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni contrattuali allegate alla presente.
Condizioni Generali di Assicurazione
- Art. 3 – Coesistenza di Altre assicurazioni
- Art. 5 – Calcolo del premio – Dichiarazione del fatturato Variazioni del Fatturato
- Art. 6 – Cessazione e Rinnovo del Contratto
- Art. 10 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
- Art. 12 – Limiti Territoriali
- Art. 14 – Foro competente e procedura di mediazione
Condizioni Particolari di Assicurazione
- Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – “Claims Made”
- Art. 2 – Condizioni relative al Periodo di Retroattività
- Art. 4 – Franchigia/Scoperto
- Art. 6 – Precisazioni della Copertura Assicurativa
- Art. 7 – Estensioni della Copertura Assicurativa a Pattuizione Espressa
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 – Diritti e Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento
- Art. 11 – Vertenze e Costi di Difesa
- Art. 15 – Casi di Cessazione dell’Assicurazione
IL CONTRAENTE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei PartnerRe Ireland Insurance Limited of London (di seguito denominata "PRIIL") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i PRIIL è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di PRIIL delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi;
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) È svolto dall'organizzazione del Titolare e/o con l’ausilio di soggetti esterni, il cui elenco è disponibile presso il Titolare. Detti soggetti esterni operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso PRIIL che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti,subagenti, broker). Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica di PRIIL;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara
per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio di PartnerRe Ireland Insurance Limited (PRIIL) con sede in Irlanda all’indirizzo:
The General Manager, PartnerRe Ireland Insurance Limited, 5th Floor, Block 1, The Oval, 160 Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx 0, Xxxxxxx e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare all’indirizzo email: XXXXX_Xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx , ai sensi dell'art 7 del Codice.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Codice.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è PartnerRe Ireland Insurance Limited (PRIIL) con sede in Irlanda all’indirizzo: 0xx Xxxxx, Xxxxx 0, The Oval, 160 Shelbourne Road – Dublino 4, Irlanda.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell’art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:
a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
Luogo L’Interessato (Nome e Cognome leggibili)
Data / / Firma
c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.
Luogo L’Interessato (Nome e Cognome leggibili)
Data / / Firma
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all’art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell’informativa.
¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei PRIIL di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.
Modulo di Proposta/Questionario Responsabilità Civile Professione Avvocato Proposta N° XXXXX/X/XXXX
IL PROPONENTE ‐ INFORMAZIONI GENERALI
Proposer ‐ General Information
Cognome / Nome – Ragione Sociale | ||||
Indirizzo | Località Comune | Prov | C.a.p. | |
Codice Fiscale | Partita IVA | Comune di nascita | Prov | Data di nascita |
Anno di inizio Attività | N° ed Anno Iscr. | Decorrenza dalle ore 24:00 del | Tacito Rinnovo | |
SI NO | ||||
Attività Esercitata (es. Ingegnere, Commercialista etc…) | ||||
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA ASSICURARE
Information about Proposers insured
N° | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | DATA ISCR. ALBO |
LISTA GARANZIE
Le attività e funzioni di seguito elencate sono escluse dalla copertura assicurativa, salvo espresso patto contrario
Unless otherwise agreed, the following activities and functions are excluded from the insurance.
Garanzia Base | SI – articolo 1 ed articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione |
Funzioni Pubbliche | SI NO Massimo 4 (quattro) incarichi - articolo 7.1 Condizioni di Assicurazione |
Spese Ripristino Reputazione | SI NO Massimale € 50.000,00 Franchigia € 1.000,00 |
R.C. della Conduzione dello Studio | SI NO Massimale € 500.000,00 o € 250.000,00 se Massimale di Polizza uguale a € 250.000,00 Franchigia € 750,00 |
Attività Fiscale e Tributaria | SI NO articolo 7.4 Condizioni di Assicurazione |
Attività di Amministratore di Società ed Enti | SI NO articolo 7.5 Condizioni di Assicurazione |
Attività di Sindaco e Revisore | SI NO Massimo 4 (quattro) incarichi - articolo 7.5 Condizioni di Assicurazione |
Riduzione Franchigia | SI NO Riduzione della Franchigia di 250€, rispetto a quella specificata in Polizza. |
Giovani Professionisti | SI NO articolo 5 Condizioni di Assicurazione |
Altro (Elenco Specifiche Attività) |
INFORMAZIONI SUL FATTURATO
Income (in Euro) ‐ Please Fill Each Section
Nel passato esercizio Last financial year | Stima per l’esercizio corrente Current financial year forecast |
€ | € |
Specificare quanto (in percentuale) dei fatturati sopra riportati è relativo alle seguenti attività, qualora tali attività fossero svolte dal professionista ed indicate in Proposta:
Attività svolta | Percentuale Fatturato nel passato esercizio Last financial year percentage | Percentuale Fatturato per l’esercizio corrente Current financial year percentage | N. incarichi |
Funzioni Pubbliche | % | % | |
Sindaco e Revisore | % | % |
Massimale Richiesto:
€ 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 €1.500.000,00 altro
Franchigia Richiesta:
€ 750,00 € 1.000,00 €1.500,00 €2.000,00 €3.000,00 altro
Retroattività Richiesta:
I
2 Anni 5 Anni 10 Anni llimitata Postuma Richiesta:
5 Anni
INFORMAZIONI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Information about previous policies
Il proponente, negli ultimi 5 anni, ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio? Has the proposer been insured, in the last five years, for this type of risk? | SI NO | |||
Compagnia / Insurance Company | ||||
Data di inizio / Inception Date | Data di scadenza / Expiry Date | |||
Massimale / Limit of Indemnity | Retroattività /retroactivity | |||
Premio pagato / Premium | N. di anni di copertura precedente continua | |||
Sono mai state rifiutate coperture assicurative? Has any such proposal been declined | SI | NO | ||
Se Sì fornire dettagli / If “yes” please provide details | ||||
Contratti Ancora In Vigore / Contracts still in force |
INFORMAZIONI EVENTUALI PRECEDENTI SINISTRI
Information about claims
Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile o penale nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni? Has the Proposer settled or received request of indemnification, accepted or rejected, or errors, omissions or professional negligence in the last five years? | SI NO |
Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilità civile o penale del Proponente? Is the Proposer aware of fact or circumstances that could cause request of indemnification for professional negligence, error or omission? | SI NO |
ll Proponente o qualche membro del suo staff per incarichi svolti per conto del Proponente, o un singolo professionista è, attualmente, o è stato, in passato, sindaco o revisore, di società o enti che abbiano avuto o hanno in corso un procedimento relativo alle seguenti situazioni?: • fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, altra procedura concorsuale. • amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, stato di insolvenza e che abbiano patrimonio netto negativo e/o che abbiano chiuso entrambi gli ultimi due bilanci con una Perdita di esercizio | SI NO |
Se una o tutte delle precedenti tre domande è “SI”, fornire di seguito tutti i dettagli possibili, ALLEGANDO DOVE POSSIBILE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:
DICHIARAZIONE
Il Proponente autorizzato alla firma della presente Proposta, dichiara:
i. di aver compreso le caratteristiche della polizza claims made: Ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza;
ii. che le informazioni contenute nella presente Proposta corrispondono a verità e che
iii. nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detta proposta e delle altre informazioni eventualmente fornite, l’ ASSICURATORE presteranno l’eventuale consenso alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.
Dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente Proposta anche per conto degli altri collaboratori e che gli assicurati hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.
Si impegna ad informare tempestivamente l’ASSICURATORE di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione della presente PROPOSTA e riconosce che la sottoscrizione della presente proposta non impegna in alcun modo l’ASSICURATORE alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.
Nome e Cognome di chi firma in nome e per conto dei soggetti assicurati
………………………………………................................................................................................................................................
Ruolo aziendale ……………………….....................
Firma ........................................................................ Data …….…../……..…/…………
“Codice della Privacy” (Art. 13 del d.lgs. n. 196/03) ‐ Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” comunicatici ai fini della Proposta che precede, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa di cui al Codice delle Assicurazioni e del Regolamento IVASS in materia di intermediazione assicurativa. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici.
Nel confermarvi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “titolare” del “trattamento” è Heca Unipersonale s.r.l..
La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
IMPORTANTE
Heca Unipersonale S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.