Sommario
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA DELLA REGIONE PIEMONTE E PRESTAZIONI ACCESSORIE CON OPZIONE EVENTUALE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI E PROROGA SEMESTRALE A SCADENZA (CIG 8057008555)
Allegato 3/B CAPITOLATO D’ONERI
Sommario
ART. 1 OGGETTO DURATA E VALORE DELL'APPALTO 3
ART. 2 CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 3
ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA 4
ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO 4
ART. 5 VARIANTI IN AUMENTO E/O DIMINUZIONE 5
ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTO 5
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 6
ART. 8 INADEMPIMENTO E PENALI 8
ART. 9 RISOLUZIONE 9
ART. 10 RECESSO 9
ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE 10
ART. 12 FORO COMPETENTE 10
ART. 13 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
ART. 1 OGGETTO DURATA E VALORE DELL'APPALTO
Si rinvia in proposito integralmente a quanto espresso negli artt. 3 e 4 del Disciplinare di Gara e nell’art. 2 del Capitolato tecnico-prestazionale.
ART. 2 - CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
2.a L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni previste nei documenti contrattuali, a perfetta regola d’arte, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali medesimi, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nelle modalità previste dalla legge a dal presente capitolato.
2.b Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività ed alla fornitura delle attrezzature complementari oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per svolgere correttamente l’intero servizio mantenendo funzionale e funzionante l’intera rete o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle attività contrattuali.
2.c L’Appaltatore sarà responsabile di tutti gli eventuali danni che dovessero essere arrecati a qualsiasi componente della rete di monitoraggio, da attività svolte ad ogni titolo da proprio personale nel corso delle attività contrattuali, senza diritto di rivalsa nei confronti di Arpa Piemonte.
2.d L’Appaltatore si impegna espressamente a:
- rispettare le normative relative alla tutela dell’ambiente, relazionare l’intervento allo status giuridico in cui lo stesso deve essere espletato (es. parco naturale, riserva, biotipo), seguire le normative sui rifiuti, interferire nel modo minore possibile con l’eventuale flora o fauna del luogo in cui la stazione è sita;
- osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti al momento dell’esecuzione del contratto, anche se non ancora emanate e/o entrate in vigore all’atto della presentazione dell’offerta;
- ottemperare verso tutto il personale a qualsiasi titolo utilizzato, agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché ad ottemperare alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- tenere comunque indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti da eventuali inosservanze delle prescrizioni tecniche e delle norme di sicurezza e sanità vigenti;
- consentirle di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, prestando la propria collaborazione (l’Agenzia potrà effettuare ispezioni a campione presso le stazioni di monitoraggio oggetto dell’appalto allo scopo di verificare l’ottemperanza da parte dell’appaltatore di quanto previsto dal capitolato tecnico- prestazionale);
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, nonché tutte le altre informazioni necessarie alla gestione dell’appalto.
2.e L’Appaltatore prende infine atto e accetta che i servizi oggetto di contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle stazioni di monitoraggio e delle sedi di Arpa Piemonte, purchè contenute all’interno del territorio regionale.
Art. 3 CAUZIONE DEFINITIVA
La garanzia definitiva, costituita secondo la misura e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 per cento iniziale dell’importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.
In caso di rinnovo e/o proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un eguale periodo.
ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’appalto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.
Subappalto
Per l’esecuzione delle attività di cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. tra l’impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Cessione del credito
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
ART. 5 VARIANTI IN AUMENTO E/O IN DIMINUZIONE - REVISIONI DEI PREZZI
5.a) Qualora nel corso dell’esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo.
Nel caso di inserimento in manutenzione di nuova strumentazione della stessa tipologia di quella attualmente esistente nella dotazione di rete, il servizio sarà remunerato corrispondendo all’Assuntore il costo di manutenzione unitario mensile desumibile dall’offerta economica moltiplicato per il numero di mesi di effettiva manutenzione, con l’avvertenza che i mesi non completi di servizio inferiori a quindici giorni non vengono conteggiati e che, se si tratta di strumento assistito da garanzia standard post vendita, il costo della manutenzione correttiva è ridotto del 50% rispetto a quello degli strumenti non più assistiti da garanzia. L’inserimento di una nuova cabina sarà contabilizzato come somma degli apparati presenti nella stessa.
Nel caso di inserimento in manutenzione di nuovi strumenti di tipologia non prezzata in offerta economica, o comunque nell’ipotesi di richiesta di nuovi servizi il cui prezzo non sia contemplato nell’offerta medesima, si procederà, prima dell’esecuzione, a concordare nuovi prezzi in analogia con quelli contrattuali.
5.b) Ai sensi dell’art. 1664 comma 1 del Codice Civile, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo che può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto.
ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall’Appaltatore con frequenza trimestrale, previa attestazione, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento.
Sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016; le ritenute relative a ciascuna annualità di esecuzione del servizio potranno essere svincolate in sede di liquidazione della fattura afferente al relativo mese di dicembre.
Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, Xxx Xxx XXX, 0 – Xxxxxx; in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDl, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K
Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
1) il codice univoco dell’Agenzia UFUD7K;
2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali.
Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARPA Piemonte trova applicazione il regime di versamento dell’Iva denominato split payment ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972.
Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.
La fattura sarà pagata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell’Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l’acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC; in caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l’Agenzia, salvo diverso accordo scritto, verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest’ ultimo.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
7.a. L’Affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
7.b Ai sensi dell’art. 3, co. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
7.c Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 8 INADEMPIMENTO E PENALI
Concetto di inadempimento
L’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.
E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo rispetto ai termini di esecuzione definiti nel capitolato tecnico o l’adempimento con modalità diverse da quelle contrattualmente previste.
Contestazione dell’adempimento ed applicazione delle penali
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’aggiudicatario, debitamente accertato dal direttore dell’esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, dovrà essere contestato per iscritto dall’Agenzia all’Appaltatore, il quale potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione delle seguenti penali:
In riferimento ai servizi obbligatori in appalto, individuate in funzione della necessità di garantire l’efficienza e l’efficacia della rete di monitoraggio regionale della qualità dell’aria, avendo riguardo all’entità presuntiva del canone complessivo annuale di manutenzione:
a) per mancato e/o ritardato intervento di ripristino o sostituzione della strumentazione entro i termini di cui all’art. 3 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta d'intervento o dal termine per la sostituzione della strumentazione;
b) per mancata comunicazione dell’intervento nei tempi e/o con le modalità stabiliti all’art 3.5 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari ad €. 50,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla realizzazione dell’intervento;
c) per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni relative all’intervento di cui all’art.
3.16 del capitolato tecnico entro 1 giorno lavorativo dall’intervento, si applica una penalità pari ad € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
d) per mancato e/o ritardato intervento di messa a punto programmata della strumentazione entro i termini di cui all’art. 3 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla data prefissata, con un franco di 7 giorni;
e) per rendimento annuale inferiore al 90% ottenuto dagli strumenti di analisi ambientale in dotazione alla singola cabina o postazione mobile, valutato sulla percentuale dei dati orari validi disponibili rispetto ai teorici, con esclusione dei dati relativi alle ore di taratura o di manutenzione ordinaria o preventiva e ad eventi non imputabili all'Impresa Aggiudicataria quali ad esempio interruzione della fornitura dell'energia elettrica e/o del collegamento telefonico, calamità naturali, atti vandalici ecc., le penali si calcolano ed applicano come di seguito dettagliato:
e1) Gli strumenti di analisi ambientale sui quali calcolare il rendimento annuale sono:
• misuratore di monossido di carbonio (CO),
• analizzatore di monossido e biossido di azoto (NO - NO2),
• misuratore di biossido di zolfo (SO2),
• misuratore di ozono (O3),
• analizzatore di benzene (BTEX o BTX),
• campionatore o misuratore beta a filtro/nastro di PM10
• campionatore o misuratore beta a filtro/nastro di PM2.5
e2) Il rendimento annuale (Ra), riferito ad ogni singolo strumento di ogni singola stazione, è calcolato con la seguente formula:
N°dati validi nell'anno
Ra = - - x 100 (N° dati teorici – N° dati esclusi) nell'anno
Per l’analizzatore di monossido e biossido di azoto il rendimento si calcola sui dati di biossido di azoto.
I dati si riferiscono all’ora od al giorno in relazione al tipo di strumento considerato (es. orari per il PM10 nel caso di strumenti automatici che forniscono il dato orario e giornalieri per il campionatore PM10 gravimetrico).
e3) Penalità annuale
Per gli strumenti richiamati al punto e1) si applicano i seguenti importi di penale commisurati alla percentuale di dati:
Rendimento annuale minore di Importo penale per strumento 90% € 350
80% € 450
70% € 550
60% € 650
50% € 750
In riferimento alle prestazioni opzionali in appalto
- consegna della fornitura oltre i 60 giorni previsti: 0.3 per mille per ogni settimana di ritardo
- erronea o mancata configurazione dello strumento nel sistema di acquisizione: 0.3 per mille per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo pari a 10% del valore della fornitura stessa. In caso di acquisto a seguito di riserva di irreparabilità, oltre alla penale, il Fornitore dovrà procedere al ripristino del sostitutivo, in attesa della risoluzione del problema.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
L'ammontare delle penalità e del maggiore danno eventualmente dovuti dall’affidatario sono addebitati in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l’Agenzia o sul deposito cauzionale, ove costituito, senza preventiva costituzione in mora nè diffida giudiziale..
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione delle prestazioni appaltate mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
ART. 9 RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi:
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- a fronte di tre successive contestazioni scritte per mancato o ritardato intervento manutentivo o per mancata o ritardata risoluzione, senza giustificato motivo, di problemi che causano l’interruzione, anche solo parziale, delle attività monitoraggio ambientale.
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Agenzia.
ART. 10 RECESSO
1) L’Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all’aggiudicatario, nei casi di:
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, anche se non gravi;
2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il -concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Agenzia che abbiano incidenza sell’esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’Agenzia.
In caso di recesso si applica quanto previsto all’art.109 del D.Lgs. 50/2016.
L’agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinchè possa essere garantita la continuità nell’erogazione delle prestazioni oggetto del contratto.
ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d autore.
2. L’Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.
4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento del servizio presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 12 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 13 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei
termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
⇒ L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2020-2021 è consultabile alla pagina xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-x-xx-
repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
⇒ L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di
Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx- comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.
⇒ L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”