DISCIPLINARE DI GARA
ORGANISMO PAGATORE
DOMANDA UNICA e OCM
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 00.00000.000
DISCIPLINARE DI GARA
Bando n. 50246 del 13.06.2018 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. in aiuto alimentare agli indigenti in Italia (FEAD) - CUP F59F17000020006 - Lotto 1 CIG: 7514752985 - Lotto 2 CIG: 7514776D52 - Lotto 3 CIG: 75147800A3 - Lotto 4 CIG: 751478980E - Lotto 5 CIG: 7514794C2D
1. Premessa
In attuazione del Reg. (UE) 223/2014 dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l’Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – (di seguito denominata AGEA) emana un bando di gara europeo per la fornitura di formaggi d.o.p. in confezioni da gr. 250/350 circa destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA.
Il presente disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’AGEA, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. in confezioni da gr. 250/350 circa destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, come meglio specificato nel Capitolato tecnico prestazionale.
La gara in oggetto è stata indetta con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8647 dell’11.06.2018 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera
b) e 5, del Codice.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. 25.1.2017, n. 20), il bando di gara è stato:
• trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 13/06/2018;
• sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• sarà pubblicato sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• è pubblicato sul profilo del committente http//xxx.xxxx.xxx.xx;
• sarà pubblicato per estratto su quattro dei principali quotidiani a diffusione nazionale.
Il luogo di svolgimento della fornitura sono le seguenti Regioni italiane suddivise nei cinque lotti di gara:
Lotto 1 CIG 7514752985: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (codici NUTS: Lotto 1: XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0);
Lotto 2 CIG 7514776D52: Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise (codici NUTS: XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0, XXX0);
Lotto 3 CIG 75147800A3: Lazio, Sardegna e Basilicata (codici NUTS: ITI4, ITG2, ITF5);
Lotto 4 CIG 751478980E: Campania e Puglia (codici NUTS: ITF3, ITF4);
Lotto 5 CIG 7514794C2D: Calabria e Sicilia (codici NUTS: ITF6, ITG1);
Il Responsabile del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Agea – Xxxxxxx Xxxxxxx unica e OCM – Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail “x.xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx”).
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC), ai sensi dell’art. 111 del Codice, è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Agea – Ufficio Domanda unica e OCM – Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
- tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail “x.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx”).
Il simbolo “■” evidenzia i casi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, che possono essere sanati con soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.
Il simbolo “►” evidenzia i casi di carenze che non sono oggetto di soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Capitolato tecnico prestazionale e allegato;
4) Schema di contratto di appalto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito http//xxx.xxxx.xxx.xx.
2.2. Chiarimenti
2.2.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, per chiarimenti di natura tecnica e amministrativa, da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica, entro il 4/07/2018: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2.2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2.2.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate insieme alle domande in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx alla sezione “servizi di utilità/bandi di gara”. Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito di AGEA in fase di predisposizione dell’offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.
2.3. Comunicazioni
2.3.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
2.3.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra AGEA e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
2.3.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.3.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
2.3.5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2.3.6. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. in confezioni da gr. 250/350 circa (CPV principale 15.54.00.00 - 5), prodotta e confezionata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in cinque lotti geografici regionali:
Lotto 1 - Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
Lotto 2 - Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise;
Xxxxx 0 - Xxxxx, Xxxxxxxx e Basilicata;
Lotto 4 - Campania e Puglia;
Lotto 5 - Calabria e Sicilia.
3.2. La descrizione del prodotto da fornire, delle caratteristiche chimiche e fisiche, delle caratteristiche merceologiche e di confezionamento, i termini e le modalità di esecuzione della fornitura, i controlli quali-quantitativi e il sistema delle penali sono riportati sul Capitolato tecnico prestazionale e suo allegato. L’appalto è comprensivo del servizio di consegna del prodotto nei tempi e nei luoghi prestabiliti presso le Organizzazioni partner accreditate.
4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1. Durata
4.1.1. Il prodotto dovrà essere confezionato e consegnato, in base al piano di consegne concordato con le singole Organizzazioni partner, dal 1° ottobre 2018 al 15 marzo 2019. A ciascuna Organizzazione partner, comunque, dovrà essere consegnato almeno il 40% del prodotto assegnato entro il 15 dicembre 2018.
4.1.2. Le consegne andranno effettuate alle Organizzazioni partner secondo la ripartizione che sarà indicata negli elenchi di assegnazione, consultabili sul programma informatico di settore per il quale l’aggiudicatario avrà l’abilitazione. Per ciascun lotto, l’elenco, provvisorio, delle Organizzazioni partner destinatarie del prodotto è riportato rispettivamente negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
4.2. Importo a base di gara
4.2.1 L’importo complessivo spendibile per l’intera gara è pari a € 13.461.500,00 (tredicimilioniquattrocentosessantunomilacinquecento/00), esclusa l’IVA al 4%, ripartito nei cinque lotti geografici (massimali contrattuali) come segue:
- Lotto 1: € 2.321.200,00 (escluso IVA);
- Lotto 2: € 1.746.000,00 (escluso IVA).
- Lotto 3: € 1.483.300,00 (escluso IVA);
- Lotto 4: € 4.165.000,00 (escluso IVA);
- Lotto 5: € 3.746.000,00 (escluso IVA).
4.2.2. Il prezzo unitario per 1 (uno) tonnellata di formaggi d.o.p. posto a base di gara è pari a € 7.526,00 (settemilacinquecentoventisei/00), IVA al 4% esclusa, in base al quale viene determinato il seguente quantitativo di base pari a tonnellate 1.788,666, così ripartito nei cinque lotti:
- Lotto 1: tonnellate 308,424;
- Lotto 2: tonnellate 231,996;
- Lotto 3: tonnellate 197,090;
- Lotto 4: tonnellate 553,415;
- Lotto 5: tonnellate 497,741.
4.2.3. Pertanto, considerato che gli importi complessivi per ogni singolo lotto sono da intendersi come importi contrattuali (massimale di spesa), ad un minor prezzo unitario per tonnellata di prodotto corrisponderà una maggiore quantità di fornitura.
4.2.4. Il finanziamento della fornitura in oggetto trova copertura nei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea (FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti) ai sensi del Reg. (UE) 223/2014 (CUP F59F17000020006).
4.2.5. Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l’ammontare per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a 0 (zero) euro. Inoltre, in seguito alle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal d.lgs. n. 56/2017, i concorrenti non dovranno indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il nuovo art. 95, comma 10, del Codice esclude da tale obbligo le forniture senza posa in opera.
4.2.6. Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
4.2.7. Il pagamento del corrispettivo della fornitura oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, sulla base di quanto stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale e dallo Schema di contratto di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della lelle 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
5.2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ai successivi paragrafi 6 e 7, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
5.2.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
5.2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
5.3. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell’AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7).
5.4. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
• ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
• ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
• ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
• ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
• le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
5.5. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
5.6. Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.7. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
6.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
6.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
6.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
6.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
7.1. Requisiti di idoneità
a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis), per attività connesse all’oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o anche sola commercializzazione di formaggi d.o.p.) (art. 83, comma 3, del Codice).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Per la comprova dell’iscrizione in registri per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
b) avere conseguito, negli ultimi tre esercizi approvati, un fatturato globale almeno pari a 2 volte l’importo complessivo del singolo lotto cui si partecipa (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo (il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere un fatturato globale pari a 2 volte la somma degli importi complessivi dei singoli lotti per i quali è presentata l’offerta). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
c) avere conseguito, negli ultimi tre esercizi approvati, un fatturato nel settore oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o anche sola commercializzazione di formaggi d.o.p.) almeno pari a 1,5 volte l’importo complessivo del singolo lotto cui si partecipa (art. 83, comma 4, lettera a, e Allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo (il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere un fatturato specifico pari a 1,5 volte la somma degli importi complessivi dei singoli lotti per i quali è presentata l’offerta). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
d) avere una idonea dichiarazione bancaria oppure in alternativa una adeguata polizza di copertura assicurativa RCT – RCO per un massimale non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara del lotto cui si partecipa (in quest’ultimo caso, il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà presentare una adeguata polizza di copertura assicurativa RCT – RCO per un massimale non inferiore a 2 volte la somma degli importi complessivi dei singoli lotti per i quali è presentata l’offerta) (art. 83, comma 4, lettera c, e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice).
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, si precisa che i requisiti di fatturato globale e specifico sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi operativi forniti dall’AGEA nel settore degli aiuti agli indigenti e alla tutela della salute. Inoltre, tali requisiti sono richiesti in quanto ritenuti indispensabili alla dimostrazione del possesso, in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento della fornitura.
La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e allegato XVII, parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Il fatturato specifico di cui al punto c) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
La comprova del requisito economico-finanziario di cui alla precedente lettera d) è fornita, mediante l’esibizione della relativa dichiarazione bancaria o della polizza assicurativa in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
e) avere eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un contratto analogo di fornitura del tipo specificato (lavorazione e confezionamento e/o anche sola commercializzazione di formaggi d.o.p.), stipulato con un unico committente pubblico o privato, di importo (IVA esclusa) almeno pari al 50% dell’importo complessivo del singolo lotto cui si partecipa (il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere un contratto analogo di importo almeno pari al 50% della somma degli importi complessivi di ogni singolo lotto per i quali è presentata l’offerta) oppure aver eseguito almeno due contratti analoghi di fornitura del tipo specificato, ciascuno di importo almeno pari al 30% dell’importo complessivo del singolo lotto cui si partecipa (il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere almeno due contratti analoghi ciascuno di importo almeno pari al 30% della somma degli importi complessivi di ogni singolo lotto per i quali è presentata l’offerta) (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera a, punto ii). La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:
• in caso di fornitura resa a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
✓ originale o copia conforme del certificato rilasciato dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
✓ copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
✓ dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
• in caso di fornitura resa a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
✓ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
✓ originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
f) garantire la disponibilità di almeno un tecnico o organismo tecnico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera b). Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti;
g) garantire la disponibilità e l’utilizzo di attrezzature tecniche adeguate, nonché l’adozione di misure per garantire la qualità, con disponibilità di strumenti di studio e ricerca (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera c). La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni. Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 87 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti;
h) garantire la disponibilità e l’utilizzo di sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera d). Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti;
i) garantire la disponibilità e l’utilizzo di una capacità di produzione adeguata (centro autorizzato di lavorazione e confezionamento di formaggi d.o.p.), di strumenti di studio e ricerca e di misure adottate per garantire la qualità durante l’esecuzione dell’appalto. Per la comprova del requisito, i relativi documenti – compresi quelli attestanti la disponibilità dei centri di lavorazione e confezionamento del prodotto – devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti; sarà effettuata apposita verifica sul posto eseguita da AGEA o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui il fornitore è stabilito, purché acconsenta (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera e);
j) garantire la disponibilità e l’utilizzo di attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera i). Per la comprova del requisito, i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti;
k) garantire il possesso di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità di riconosciuta competenza o in mancanza la disponibilità di altri mezzi di prova (art. 83, comma 6, e Allegato XVII, parte II, lettera k, punto ii). Per la comprova del requisito, i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
Nei RTI, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
• Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lettera a), per attività connesse all’oggetto dell’appalto, deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
• Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2. lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
• Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2. lettera c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
• Il requisito relativo alla dichiarazione bancaria o alla copertura assicurativa di cui al punto 7.2 lettera d), deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale
nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete.
• Il requisito relativo al contratto principale di cui al punto 7.3. lettera e), deve essere soddisfatto dalla mandataria/delegataria o dall’impresa indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
• Il requisito relativo al tecnico o organismo tecnico di cui al punto 7.3 lettera f), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
• Il requisito relativo alle attrezzature tecniche adeguate e misure per garantire la qualità di cui al punto 7.3 lettera g), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
• Il requisito relativo ai sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento di cui al punto 7.3 lettera h), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
• Il requisito relativo alla capacità di produzione adeguata, strumenti di studio e ricerca e misure per garantire la qualità di cui al punto 7.3 lettera i), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
• Il requisito relativo alle attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico di cui al punto 7.3 lettera j), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
• Il requisito relativo ai certificati di controllo della qualità o in mancanza alla disponibilità di altri mezzi di prova di cui al punto 7.3 lettera k), deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio ordinario costituito/costituendo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, nel suo complesso.
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
Il requisito relativo al contratto principale di cui al punto 7.3. lettera e), deve essere posseduto direttamente in proprio dal consorzio ovvero da una delle imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni (il requisito non è frazionabile).
8. AVVALIMENTO
8.1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
8.2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale di natura strettamente soggettiva (iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato).
8.3. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di AGEA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8.4. È ammesso l’avvalimento con più imprese ausiliarie (avvalimento plurimo).
8.5. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (divieto di avvalimento a cascata).
8.6. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, il concorrente ausiliato provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
8.7. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente ausiliato si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
8.8. In conformità al citato art. 89 del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la specifica documentazione ivi prevista (fra cui il DGUE e le dichiarazioni sostitutive dell’impresa ausiliaria, compilate nelle parti pertinenti e dalla medesima regolarmente sottoscritte) (v. allegati 8 e 9).
9. SUBAPPALTO
9.1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni contenute nell’art. 105 del Codice, purché l’operatore lo comunichi espressamente nella documentazione di gara.
9.2. Il subappalto della fornitura o di altre attività oggetto dell’appalto, previa autorizzazione di AGEA, è ammesso purché:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di affidamento;
- l’operatore economico indichi all’atto dell’offerta quali sono le forniture o le altre attività che intende subappaltare, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto;
- l’operatore economico dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- l’operatore economico indichi una terna di subappaltatori, a norma del comma 6 del citato art. 105 del Codice.
9.3. In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve compilare la sezione D del DGUE (v. allegato 6), con indicazione di una terna di subappaltatori per ciascuna attività che si intende affidare in subappalto.
9.4. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. La mancata indicazione della terna di subappaltatori costituisce irregolarità essenziale ma sanabile tramite la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. In caso di mancata sanatoria il subappalto non sarà autorizzato.
9.5. È richiesta la presentazione per ciascun subappaltatore indicato di un proprio DGUE (v. allegato 6), contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI; il DGUE del subappaltatore dovrà essere presentato all’interno della busta contenente la
documentazione amministrativa; resta inteso che l’aggiudicatario, nel caso abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, dovrà presentare, in sede di autorizzazione allo stesso, tutta la ulteriore documentazione necessaria.
9.6. AGEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere ad AGEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9.7. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
9.8. Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto e che siano in corso di validità durante l’esecuzione non si configurano come attività affidate in subappalto (art. 105, comma 3, lettera c-bis) del Codice). I relativi contratti devono essere depositati dall’affidatario presso la stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto.
9.9. Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera i), ovverosia la capacità di produzione adeguata, intesa come la disponibilità e l’utilizzo di un centro autorizzato di lavorazione e confezionamento di formaggi d.o.p., in considerazione delle specificità peculiari del mercato di riferimento (formaggi d.o.p.) – specie per quanto riguarda le regole tecniche di confezionamento del prodotto e la conseguente carenza di centri di confezionamento autorizzati – è possibile dichiarare il citato requisito di capacità tecnica, relativo alla disponibilità e utilizzo di un centro di lavorazione e confezionamento, anche ricorrendo ad un subappalto qualificante, indicando in sede di presentazione dell’offerta i nominativi dei subappaltatori interessati (Allegato 8, DGUE, Parte II, sezione C). Pertanto, il necessario requisito di capacità tecnica può essere dimostrato non solo facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento ma anche con apposita dichiarazione di subappalto, dove l’indicazione della terna dei subappaltatori qualificati può essere anche limitata ad almeno un nominativo di subappaltatore con un centro di confezionamento autorizzato. Il subappaltatore così indicato non potrà partecipare alla gara. Resta inteso che il relativo contratto di subappalto dovrà essere depositato già in sede di stipula del contratto di appalto per consentire da subito la possibilità per Agea di effettuare, direttamente o tramite Organismo ufficiale competente, le previste verifiche presso il centro di lavorazione e confezionamento.
10. GARANZIA PROVVISORIA
10.1. ■ Per ogni singolo lotto l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo del singolo lotto e precisamente a:
LOTTO N. | CIG | AREA GEOGRAFICA | IMPORTO CAUZIONE 2% importo complessivo |
Lotto 1 | 7514752985 | Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia | € 46.424,00 |
Lotto 2 | 7514776D52 | Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise | € 34.920,00 |
Xxxxx 0 | 00000000X0 | Xxxxx, Xxxxxxxx e Basilicata | € 29.666,00 |
Lotto 4 | 751478980E | Campania e Puglia | € 83.300,00 |
Lotto 5 | 7514794C2D | Calabria e Sicilia | € 74.920,00 |
10.2. L’importo della cauzione non dovrà presentare arrotondamenti in difetto. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
10.4. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.5. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AGEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico bancario o postale, in assegno circolare intestato a AGEA, con versamento su IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300;
c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
10.6. ■ In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, in favore di AGEA. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.7. ■ In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere datata e sottoscritta (firma con autentica notarile o di altro pubblico ufficiale, oppure sottoscrizione accompagnata da documento di identità valido, oppure firma digitale);
3) essere accompagnata, in luogo della procura speciale del sottoscrittore, da idonea dichiarazione sostitutiva, su carta intestata dell’Istituto bancario o assicurativo, rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso, con riferimento all’atto (deliberazione dell’assemblea o del Consiglio di amministrazione, procura, etc.) dal quale derivano. Tale dichiarazione andrà unita ad una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del DPR 445/2000.
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta di XXXX, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
6) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
8) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di AGEA;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore di AGEA valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
10.8. Ai fini della validità della cauzione provvisoria costituita sotto forma di fideiussione, non è obbligatoria l’autentica notarile della firma del garante. Nel caso si presenti la cauzione in forma digitale è ammessa la firma digitale del garante, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i. In particolare, l’autenticità della firma digitale deve essere verificabile tramite le procedure previste dal citato D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che dovranno essere indicate all’interno della fideiussione stessa.
10.9. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.10. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve aver presentato la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
10.11. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese), nonché in tutte le altre ipotesi di riduzione previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
10.12. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
10.13. L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le altre riduzioni previste al comma 7 dell’art. 93, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001, riguardante il sistema di gestione dell’energia, o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici, e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
10.14. Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
10.15. ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa), a condizione che la costituzione della stessa sia stata già effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la presentazione di una garanzia di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione della garanzia, potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio).
10.16. ► In caso di mancata sanatoria AGEA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
11.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, di cui alla Delibera dell’Autorità stessa n. 1377 del 21 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara); il pagamento dovrà essere conforme all’avviso dell’ANAC riguardante “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”.
11.2. Per il presente appalto la contribuzione in argomento e i numeri di CIG relativi a ciascun Lotto sono i seguenti:
LOTTO N. | CIG | AREA GEOGRAFICA | IMPORTO CONTRIBUTO ANAC |
Lotto 1 | 7514752985 | Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia | € 140,00 |
Lotto 2 | 7514776D52 | Xxxxxx Xxxxxxx, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise | € 140,00 |
Xxxxx 0 | 00000000X0 | Xxxxx, Xxxxxxxx e Basilicata | € 140,00 |
Lotto 4 | 751478980E | Campania e Puglia | € 140,00 |
Lotto 5 | 7514794C2D | Calabria e Sicilia | € 140,00 |
11.3. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG del lotto a cui partecipa che identifica la presente procedura.
11.4. ■ La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento (da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa), a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio).
11.5. ► In caso di mancata sanatoria AGEA procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, di cui al successivo punto 15.1, è redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del presente Disciplinare di gara, secondo le prescrizioni ivi contenute.
12.2. La dichiarazione integrativa, di cui al successivo punto 15.2, deve essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 7 del presente Disciplinare di gara.
12.3. Le dichiarazioni sostitutive, di cui al successivo punto 15.3 A. e D., relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed al possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del Codice, devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 8 del presente Disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e redatto in conformità al modello di formulario
di DGUE adottato con Regolamento UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE). Nel DGUE qui allegato le parti di non interesse sono state espunte e lo stesso è stato aggiornato con le modifiche apportate al Codice dei contratti dal d.lgs. n. 56/2017. Ai sensi dell’art. 85, comma 1 del Codice il DGUE deve essere reso in formato elettronico: pertanto, i concorrenti devono compilarlo, sottoscriverlo digitalmente e salvarlo su supporto informatico (CD-ROM o USB) da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa.
12.4. Le dichiarazioni relative all’avvalimento, di cui al successivo punto 15.3 B., devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 8 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, e utilizzando il modello di cui all’Allegato 9 del presente Disciplinare.
12.5. Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, di cui al successivo punto 15.3 C., richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
12.6. ■ La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. n. 445/2000.
12.7. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
12.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
12.9. I modelli di cui ai punti 12.1., 12.2., 12.3. e 12.4. sono messi a disposizione all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, nella sezione “servizi di utilità/bandi di gara”.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
13.2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
13.3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
13.4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
13.5. Nel presente documento il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del Codice.
13.6. Nel presente documento il simbolo “►” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
13.7. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
13.8. ► In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
14.1. ► Il plico, contenente le due (o più) buste interne con la documentazione amministrativa e l’offerta economica (una per ogni lotto), a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 19 luglio 2018 esclusivamente all’AGEA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
14.2. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.3. Il recapito del plico entro il suddetto termine perentorio previsto dal bando di gara resterà ad esclusivo rischio del mittente, qualunque sia il motivo per il quale essa non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile. Il plico potrà essere fatto pervenire, oltre che per mezzo del servizio postale (spedizione di plico raccomandato o corriere espresso), anche mediante consegna diretta, o tramite corriere od agenzia di recapito autorizzata.
14.4. La consegna a mano del plico può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi presso l’Ufficio accettazione dell’AGEA - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.5. ► Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC o e-mail per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura (indicare il/i lotto/i e il/i CIG di interesse):
“RISERVATA – NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI FORMAGGI D.O.P. (FEAD)
□ LOTTO 1 - 7514752985;
□ LOTTO 2 - 7514776D52;
□ LOTTO 3 - 75147800A3;
□ LOTTO 4 - 751478980E;
□ LOTTO 5 - 7514794C2D;
DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 10:00 DEL 19/07/2018”.
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.6. ► Il plico deve contenere al suo interno due (o più) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) Busta A - Documentazione amministrativa;
2) Busta/e B - Offerta economica – Lotto n. (tante buste B per quanti Lotti si partecipa).
14.7. ► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
14.8. Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della Procedura, i concorrenti sono invitati, a titolo facoltativo, senza che il mancato rispetto dell’indicazione che segue possa costituire causa di esclusione, a presentare, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 97 del Codice, le spiegazioni relative all’offerta economica presentata per ciascun Lotto di interesse, inserite in una separata busta chiusa cui sarà apposta la seguente dicitura: “SPIEGAZIONI Lotto n. ex art. 97 del Codice”. Tale Xxxxx dovrà essere inserita nella Busta “B” contenente l’Offerta Economica del relativo Lotto di interesse. La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse, per ciascun Xxxxx, ai sensi del citato art. 97 del Codice.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione (allegato 6);
2) dichiarazione integrativa (allegato 7);
3) documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato 8) in formato elettronico su supporto informatico (CD-ROM o USB);
4) PASSOE;
5) cauzione provvisoria;
6) ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC;
ove necessario:
7) documentazione relativa all’avvalimento (allegati 8, in formato elettronico su supporto informatico: CD-ROM o USB, e 9);
8) documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale;
9) documentazione relativa al subappalto (allegato 8, in formato elettronico su supporto informatico: CD-ROM o USB).
15.1. Domanda di partecipazione
■ La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 6, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre alle generalità del concorrente e del sottoscrittore, la dichiarazione con la quale il concorrente:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla fornitura e sulla determinazione della propria offerta.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
4. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla effettuazione della fornitura, e di considerarle tali da consentire l’offerta presentata;
5. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, sociale e del lavoro;
6. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. (in caso di subappalto qualificante, ad integrazione del DGUE) dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per il requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3, lettera i), del Disciplinare e allega la seguente documentazione: DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI; PASSOE del subappaltatore;
8. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, l’indirizzo di posta elettronica non certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) dichiara la parte della fornitura che verrà resa da ciascun componente (la mandataria/delegataria o l’impresa indicata come tale dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria).
15.2. Dichiarazione integrativa
■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, integrativa del DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 7, con la quale dichiara:
1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2 (indicare quali), ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
2. i nominativi degli eventuali soggetti in carica nelle società incorporate, fuse o cedute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
3. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
5. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
6. di essere eventualmente in possesso, con riferimento all’art. 93, comma 7, del Codice, delle certificazioni e attestazioni necessarie ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;
7. l’Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
8. i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC.
Attenzione, si precisa che:
a. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (Allegato 7);
b. ■ la dichiarazione di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, deve essere resa dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno una propria dichiarazione (Allegato 7).
15.3. Documento di gara unico europeo DGUE
A. - ■ Ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 8), con la quale attesta:
15.3.1. i dati identificativi dell’operatore economico e dei suoi rappresentanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica: del titolare nel caso di impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi) (Parte II: Informazioni sull’operatore economico - lettere A e B);
15.3.2. il possesso dei requisiti generali, ovvero che non ricorrono i motivi di esclusione previsti nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f xxx), x xxx), x), x), x), x), x), xxx Xxxxxx (Xxxxx XII: Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D);
15.3.3. il possesso dei requisiti speciali, ovvero di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente paragrafo 7 (Parte IV: Criteri di selezione - lettere A, B e C);
15.3.4. le dichiarazioni finali circa il fatto che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscrittore è consapevole delle conseguenze di una grave falsità (Parte VI: Dichiarazioni finali).
Attenzione, si precisa che:
a. ■ le attestazioni di cui sopra, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (Allegato 8);
b. ■ le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, devono essere rese dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando e presentando ciascuno il proprio DGUE (Allegato 8).
B. - ■ Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato, intenda ricorrere all’avvalimento dei requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti al precedente paragrafo 7, deve presentare anche la seguente ulteriore documentazione:
15.3.5. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale l’impresa concorrente ausiliata, attesta di ricorso all’avvalimento (Parte II: Informazioni sull’operatore economico - lettera C), con indicazione della denominazione dell’impresa ausiliaria e dei requisiti oggetto di avvalimento;
15.3.6. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando un proprio documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale l’impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull’operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D), alla Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B e C), ove pertinente, e alla Parte VI (Dichiarazioni finali); ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del Codice e l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale per attività connesse all’oggetto dell’appalto (lavorazione e confezionamento e/o anche sola commercializzazione di formaggi d.o.p.) e dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l’affidamento dell’appalto dei quali il concorrente ausiliato è carente – la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;
15.3.7. ■ la dichiarazione di avvalimento resa dall’impresa concorrente ausiliata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 9 prima parte, con la specifica documentazione a questo effetto richiesta, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del Codice, fermo rimanendo che anche l’impresa ausiliaria dovrà soddisfare i medesimi requisiti di idoneità professionale e di capacità generale richiesti per i concorrenti, con la quale dichiara:
a. che l’impresa al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui la stessa è carente, ai sensi dell’art. 89 del Codice, fa riferimento ai requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali posseduti dall’impresa ausiliaria appresso specificata;
b. i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali prescritti dal bando di gara di cui l’impresa ausiliata è carente e dei quali si avvale per poter essere ammessa alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 89 del Codice;
c. le generalità dell’impresa ausiliaria della quale si avvale per i requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore per tutta la durata dell’appalto;
15.3.8. ■ la dichiarazione sostitutiva resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 9 seconda parte, con la quale l’impresa ausiliaria:
a. dichiara di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, oltre ai requisiti speciali di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali previsti dal bando di gara, dei quali l’impresa ausiliata risulta carente e oggetto di avvalimento;
b. si obbliga verso il concorrente e verso AGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
c. dichiara di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del Codice, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente alla gara;
d. indica i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; oppure, che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità e producendo gli atti di dissociazione;
e. dichiara che non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
f. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16- ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
g. dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
h. indica l’Ufficio competente ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/1999;
i. indica i propri dati rilevanti ai fini della richiesta del DURC;
j. dichiara che nei propri confronti non ricorre alcuna altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
x. xxxxxxx, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a AGEA, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura di gara;
15.3.9. ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (il contratto di avvalimento deve essere dettagliato, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile, e deve rispettare l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, nonché l’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 - dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara);
15.3.10. ■ PASSOE dell’impresa ausiliaria.
C. - ■ Nel caso in cui il concorrente si trovi in stato di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale (nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice), deve presentare anche la seguente documentazione:
15.3.11. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato/a autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario/a di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);
15.3.12. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice;
oppure
15.3.12. ■ nel caso in cui ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
a. ■ dichiarazione sostitutiva, con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
b. ■ dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, di cui all’Allegato 8, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l’impresa ausiliaria attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull’operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D), alla Parte IV (Criteri di selezione - lettere A, B, C e D) e alla Parte VI (Dichiarazioni finali), ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del Codice e l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - il possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti per l’affidamento dell’appalto, nonché di certificazione - la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette;
c. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso AGEA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 110, comma 5, del Codice;
d. ■ dichiarazione sostitutiva, con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
e. ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 110, comma 5, del Codice;
f. ■ PASSOE dell’impresa ausiliaria.
■ D. - ■ Nel caso in cui il concorrente, singolo o raggruppato, intenda ricorrere al subappalto qualificante per il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3, lettera i), deve presentare anche la seguente ulteriore documentazione:
15.3.13. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale il concorrente si riserva di ricorrere al subappalto qualificante (Parte II: Informazioni sull’operatore economico - lettera C), con indicazione di almeno un nominativo di subappaltatore con un centro di confezionamento autorizzato.
15.3.14. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando un proprio documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale ciascuna impresa indicata come subappaltatrice, attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull’operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D), alla Parte IV (Criteri di selezione – lettera C, numero 5) e alla Parte VI (Dichiarazioni finali).
15.3.15. ■ PASSOE dell’impresa indicata come subappaltatrice per il subappalto qualificante relativo al requisito di partecipazione di cui al paragrafo 7.3, lettera i).
■ E. - Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve presentare anche la seguente documentazione:
15.3.16. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale il concorrente si riserva di ricorrere al subappalto (Parte II: Informazioni sull’operatore economico - lettera D), con indicazione delle prestazioni che intende subappaltare, delle relative quote percentuali dell’importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, della denominazione dei tre subappaltatori proposti per ogni attività da affidare in subappalto.
15.3.17. ■ la dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando un proprio documento di gara unico europeo DGUE (allegato 8), con la quale ciascuna impresa indicata come subappaltatrice, attesta tutte le informazioni di cui alla Parte II (Informazioni sull’operatore economico - lettere A e B), alla Parte III (Motivi di esclusione - lettere A, B, C e D) e alla Parte VI (Dichiarazioni finali); ovvero: i dati identificativi - il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art. 80 del Codice e l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - la dichiarazione finale che le informazioni fornite sono veritiere e corrette.
15.4. Documentazione a corredo
15.4.1. ■ il Patto di Integrità tra il concorrente e l’AGEA, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge
n. 190/2012, in conformità al modello di cui all’Allegato 11 compilato e sottoscritto dal concorrente;
15.4.2. ■ il PASSOE del concorrente, di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP e alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, occorre presentare anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Il Concorrente interessato a partecipare a più lotti posti in gara non dovrà eseguire la procedura di registrazione denominata “multilotto”, ma eseguire una procedura di registrazione per “singolo lotto”. Pertanto, deve essere presentato un “PASSOE” per ogni lotto a cui si intende partecipare;
15.4.3. ■ il documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice (ove richiesta); nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva (riportata nell’Allegato 7) con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme
della suddetta certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del Codice.
15.4.4. ■ il documento attestante il pagamento del contributo di gara dovuto all’ANAC, di cui al paragrafo 11;
(ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane:
15.4.5. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
15.4.6. ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:
15.4.7. ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
15.4.8. ■ dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
nel caso di consorzio ordinario di imprese o GEIE già costituiti:
15.4.9. ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
15.4.10. ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
15.4.11. ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
15.4.12. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.4.13. ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.4.14. ■ dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
15.4.15. ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
15.4.16. ■ dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
15.4.17. ■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.4.17. ■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
16.1. ► Nella busta “B – Offerta economica – Lotto n. ” deve essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta per ciascun lotto (tante buste B per quanti Lotti si partecipa) secondo il modello predisposto da questa Amministrazione di cui all’Allegato 10 e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► il ribasso unico percentuale e incondizionato da applicare sull’importo unitario posto a base di gara, IVA esclusa, di cui al paragrafo 4.2.2. del presente Disciplinare di gara, espresso in cifre e in lettere e non oltre la terza decimale;
b) ► il conseguente prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per 1 (uno) tonnellata di formaggi d.o.p. ottenuto applicando il ribasso offerto all’importo unitario posto a base di gara e riportando il risultato con due cifre decimali (previo arrotondamento per eccesso se la terza cifra è pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore);
c) ► il quantitativo totale in tonnellate offerto, ottenuto rapportando il prezzo unitario offerto all’importo spendibile del singolo Lotto a cui si partecipa, di cui al punto 4.2.1. del presente Disciplinare di gara, e riportando il risultato con tre cifre decimali (previo arrotondamento per eccesso se la quarta cifra decimale è pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore).
16.2. In caso di discordanza tra ribasso unico percentuale e conseguente prezzo unitario, prevale il ribasso unico percentuale (questa Agenzia apporterà le eventuali correzioni di calcolo). In caso di discordanza tra importi in cifre e in lettere, prevale l’importo indicato in lettere.
16.3. ► L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al precedente paragrafo 15.1.
16.4. ► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara di cui al paragrafo 4.2.2. del presente Disciplinare.
16.5. Nella busta “B – Offerta economica – Lotto n. ” può essere inserita, a titolo facoltativo ed al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara, una separata busta chiusa cui sarà apposta la dicitura: “SPIEGAZIONI Lotto n. ex art. 97 del Codice”, contenente le spiegazioni relative all’offerta economica presentata, necessarie ai fini della eventuale verifica di congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse. La Busta contenente le citate spiegazioni sarà aperta dal RUP solo nel caso in cui dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, per ciascun Lotto, ai sensi del citato art. 97 del Codice.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
17.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, individuato quale maggior ribasso unico percentuale da applicare al prezzo unitario, di cui al paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare di gara, per una tonnellata di formaggi d.o.p..
17.2 Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice, si evidenzia che la scelta del criterio del minor prezzo è motivata dal fatto che il presente appalto riguarda forniture con caratteristiche standardizzate, di cui all’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice.
17.3. Nel caso in cui dovessero posizionarsi al primo posto della graduatoria definitiva di gara due o più offerte, nella medesima seduta pubblica, si inviteranno i concorrenti a migliorare, eventualmente, le rispettive offerte e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del miglior prezzo. Se tale gara di miglioria non fosse possibile, si procederà mediante sorteggio.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
APERTURA DEI PLICHI E DELLE BUSTE A – Verifica documentazione amministrativa
18.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’AGEA sita in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00, il giorno 19/07/2018, alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi con avviso pubblicato sul sito internet di AGEA o comunicazione PEC.
18.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet di AGEA o con PEC, almeno tre giorni prima della
data fissata. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’AGEA ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Al fine di consentire al personale dell’AGEA di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi all’xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
18.3. Sulla base della documentazione contenuta nei Plichi pervenuti, la Commissione di gara (intesa quale seggio di gara nominato sulla base delle disposizioni organizzative proprie di AGEA), nella prima seduta pubblica, procederà:
i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei Plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, alla loro apertura, all’apertura della Busta A, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ad attivare il RUP per richiedere, con il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta pubblica, rinviando a una seduta pubblica successiva, relativamente al Lotto interessato, che sarà comunicata ai concorrenti sul sito internet di AGEA o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata. Nella seduta pubblica successiva, la Commissione di gara, sulla base della documentazione inoltrata dal RUP, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
vi. ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la Commissione di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche, la Commissione di gara provvede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
vii.
APERTURA DELLE BUSTE B – Verifica offerta economica
18.4. Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche, iniziando dal Lotto n. 1, dando lettura dei ribassi unici percentuali, dei conseguenti prezzi unitari offerti e dei relativi quantitativi contrattuali.
18.5. ► Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede all’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
18.6. La Commissione di gara comunica, in caso di esclusioni (che saranno comunque comunicate agli operatori economici interessati dal RUP), quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
18.7. Nella medesima seduta pubblica, dopo aver redatto la graduatoria provvisoria di gara, la Commissione di gara procede al sorteggio, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, di uno dei seguenti metodi per l’individuazione della soglia di presunta anomalia:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10%;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla Commissione di gara nella medesima seduta pubblica, tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
18.8. Individuato il metodo di calcolo, la Commissione di gara procede alla individuazione della soglia di anomalia. Nelle operazioni di calcolo della soglia di anomalia sarà tenuto conto, ove necessario, di quanto riportato nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016 (pubblicato sul sito dell’Autorità il 14 ottobre 2016), come di seguito rappresentato:
i. ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 2, lettere a), b) ed e) del Codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono sempre prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori (criterio assoluto), sia per il calcolo del venti per cento (ipotesi a e b) sia del dieci per cento (ipotesi e) per il taglio delle ali, sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico; ciò in considerazione del fatto che l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale, dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente, il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara;
ii. tutti i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
18.9. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 2, lettere a) ed e) del Codice, si precisa che nel calcolo della seconda media (media degli scarti delle offerte che superano la prima media) non si terrà conto delle offerte (ovviamente quelle poste nell’ala delle offerte con maggior ribasso) precedentemente tagliate e non fatte rientrare nel calcolo della prima media, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
18.10. Tutti i calcoli di cui sopra saranno effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 97, comma 3 bis, del Codice).
18.11. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, “La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”; ovvero, sia quando non è stato possibile calcolare una soglia di anomalia, sia per le offerte posizionate al di sotto della soglia di anomalia.
18.12. Qualora il ribasso percentuale offerto sia pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, oppure qualora la Commissione di gara ritenesse che siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo (motivando la propria decisione di attivare una verifica di congruità facoltativa ed indicando gli “elementi specifici” posti alla base della sua decisione), la Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e, successivamente, trasmette gli atti al RUP, il quale procederà alla richiesta delle relative spiegazioni e alla verifica, in sedute riservate, di quanto presentato dai concorrenti sospetti di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi eventualmente degli Uffici di AGEA. Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP convocherà apposita seduta pubblica con presentazione della graduatoria finale, trasmettendo alla stazione appaltante la relativa proposta di aggiudicazione.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
19.1. Per ciascun Lotto, la verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, attraverso la seguente procedura:
a) innanzitutto la Commissione di gara verifica se il concorrente da sottoporre a giudizio di congruità abbia presentato in sede di gara la busta, interna alla Busta B, contenente le SPIEGAZIONI circa gli elementi costitutivi della propria offerta e trasmette gli atti al RUP;
b) il RUP, anche avvalendosi degli Uffici di AGEA, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite in sede di gara, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, procede come se il concorrente non avesse presentato alcun elemento in sede di gara (si ricorda che trattasi di una facoltà del concorrente, prevista ai soli fini acceleratori e di semplificazione del procedimento), come di seguito riportato;
c) il RUP richiede per iscritto all’offerente di presentare le spiegazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e può invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, assegnando all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
d) il RUP, anche avvalendosi degli Uffici di AGEA, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta e ove ritenga effettivo il contraddittorio così effettuato, esclude il concorrente con adeguata motivazione;
e) se il RUP non dovesse ritenere sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta le spiegazioni fornite, al fine di rendere effettivo il contraddittorio, può chiedere ulteriori chiarimenti circa le spiegazioni fornite, consentendo al concorrente di poter conoscere tutti i rilievi di incongruità che la stazione appaltante intende formulare e, quindi, di essere in condizione di poter fornire le necessarie spiegazioni. Pertanto, il RUP può richiedere per iscritto all’offerente di presentare determinati chiarimenti alle spiegazioni fornite, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, dei chiarimenti;
f) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle spiegazioni o dai chiarimenti dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o i chiarimenti richiesti entro il termine stabilito;
g) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni e gli eventuali chiarimenti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;
h) il RUP procederà con il metodo c.d. “a scorrimento” nella valutazione delle offerte anomale, che inizia con la verifica della prima migliore offerta in graduatoria e, solo una volta completate le verifiche su questa, ad esito negativo, prosegue avviando il contraddittorio sulla successiva;
i) al termine delle verifiche, il RUP convocherà apposita seduta pubblica, con avviso comunicato ai concorrenti sul sito internet di AGEA o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata, nel corso della quale dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
20.1. Prima dell’aggiudicazione, per ciascun lotto, l’AGEA, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
20.2. Per ciascun lotto, l’AGEA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
20.3. Per ciascun lotto, l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. XXXX aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
20.4. Per ciascun lotto, nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
20.5. Per ciascun lotto, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
20.6. Per ciascun lotto, il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia, a causa della deperibilità dei prodotti oggetto di fornitura e dei ristretti termini temporali per l’esecuzione del programma alimentare annuale, AGEA potrebbe non attendere il decorso del termine fissato all’art. 32, comma 9, del Codice.
20.7. Per ciascun lotto, la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
20.8. Per ciascun lotto, all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
20.9. Per ciascun lotto, il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
20.10. Per ciascun lotto, nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
20.11. Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto in gara in presenza di almeno due offerte
valide, sempre che siano ritenute congrue e convenienti ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
20.12. È facoltà di AGEA di non procedere all’aggiudicazione di ciascun lotto in gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Per ciascun lotto, l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, AGEA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata da AGEA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
20.13. Si avvisano i concorrenti che, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (su G.U.R.I. del 25 gennaio 2017 n. 20), in attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V Contratti Pubblici, e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) degli avvisi e dei bandi di gara, sono poste a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici. Pertanto, tali oneri dovranno essere versati ad AGEA entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti. Le suddette spese sono a carico dell’Aggiudicatario, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante, suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato con vincolo di accredito sulla contabilità speciale n. 1300, denominato “AGEA – Aiuti e Ammassi comunitari”, oppure in alternativa mediante bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300. La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “Rimborso spese di pubblicazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di formaggi
d.o.p. in aiuto alimentare agli indigenti (UE)”. Tali spese sono preventivamente quantificate in circa
€ 15.000,00 (quindicimila/00) complessivi per la pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di esito di gara sulla GURI (integrale) e sui quotidiani (estratto). Tali spese sono comprensive di diritti e IVA. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del prezzo suddetto, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti di AGEA. Sarà cura di AGEA comunicare al Fornitore l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.
20.14. Sono a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
20.15. Per ciascun lotto, la stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, XXX xxxxxxx, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, come richiamato dall’art. 103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AGEA;
- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o il subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di
cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione della fornitura;
- in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore designato come mandatario o dell’atto costitutivo del consorzio stesso.
20.16. L’aggiudicatario di ogni lotto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’AGEA, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà di AGEA medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.
20.17. Per ciascun lotto, in caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
20.18. Il soggetto aggiudicatario di ogni lotto decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:
• accertamento, successivamente all’aggiudicazione, dell’insussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare di gara;
• accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni ostative ai sensi della normativa antimafia;
• adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in autotutela da parte di AGEA;
• mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa ad esso non imputabile, debitamente documentata.
20.19. Per ciascun lotto, in caso di decadenza dell’aggiudicatario per cause ad esso imputabili, AGEA procederà all’esclusione dello stesso dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
20.20. Per ciascun lotto, in caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
20.21. Per ciascun lotto, AGEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura o non procedere alla stipula del contratto senza che il concorrente o l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.
20.22. Per ciascun lotto, AGEA non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
20.23. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata di AGEA, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto nulla potranno vantare a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti di AGEA ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
21. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
21.1. Il presente appalto non presenta la necessità di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, come previsto dall’articolo 50 del Codice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
22.1. Per ciascun lotto, tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice).
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), AGEA informa che i dati forniti dall’utente per la partecipazione alla gara in oggetto:
a) saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, all’aggiudicazione, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
b) saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
a. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
b. ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90;
c. il personale dipendente/collaboratore dell’Amministrazione incaricato del procedimento;
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione rivolgendosi al titolare del trattamento, mediante la casella di posta elettronica certificata “xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx”, con idonea comunicazione citando il Rif. Privacy;
g) titolare del trattamento dei dati è AGEA. La sede dell’Agenzia è in Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
23.2. Per ciascun lotto, l’accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti della legge
n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., sarà consentito solo a conclusione della procedura stessa.