INDICE
Comune di Pontassieve
Regolamento per
l’Imposta Comunale sugli Immobili
INDICE
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento ……………………………….. pag. 2 Articolo 2 – Aree fabbricabili adibite ad attività agricola pag. 2
Articolo 3 – Aliquote e detrazioni..................................................................................... pag. 2
Articolo 4 - Abitazioni assimilate all’abitazione principale ............................................. pag. 3 Articolo 5 – Immobili locati con contratto c.d. “concordato” ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della legge 09/12/1998 n. 431…………………. pag. 3 Articolo 6 – Le pertinenze delle abitazioni principali…………………………………. pag. 3 Articolo 7 – Obblighi accessori per le agevolazioni…………………………………... pag. 4 Articolo 8 - Fabbricati inagibili o inabitabili ………………………………..…………. pag. 4 Articolo 9 - Fabbricati parzialmente costruiti………………………...…………….... pag. 5 Articolo 10 – Immobili degli enti non commerciali…….…………………………… pag. 5 Articolo 11 - Riscossione …………………………………………………………… pag. 6 Articolo 12 - Versamenti …………………………….………………………..……. pag. 6 Articolo 13 – Versamento minimo in autotassazione e rimborsi…………….……….. pag. 7 Articolo 14 - Compensazioni…………………………………………………..………. pag. 7
Articolo 15 – Rateizzazioni…………………………………………………………… pag. 7 Articolo 16 – Versamenti a comune incompetente…………………………..………. pag. 7 Articolo 17 – Misura annua degli interessi………………………………………………..pag. 8 Articolo 18 – Dichiarazioni…………………………..……………………………… pag. 8 Articolo 19 – Attività di controllo e potenziamento degli uffici tributari……………… pag. 9 Articolo 20 – Ravvedimento………….……………………………………………… pag. 10 Articolo 21 - Istanza di interpello………………... ………………………………… pag. 10 Articolo 22 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento ..……………………… pag. 10
Articolo 1
Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nel Comune di Pontassieve nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e di riduzione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 e le disposizioni in esso contenute si conformano ai principi dello Statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dal D.Lgs 504/1992 e dalle altre leggi vigenti e applicabili in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.
Articolo 2
Aree fabbricabili adibite ad attività agricola
1. Ai sensi del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/92 non si considerano aree fabbricabili quelle aree per le quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale , ad esclusione dei casi di conduzione associata o societaria delle terreno medesimo.
2. L’agevolazione sopra detta è subordinata allo svolgimento effettivo , da parte del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo a titolo principale, dell’attività di coltivazione con prevalente apporto lavorativo proprio e dei componenti del nucleo familiare.
Articolo 3
Aliquote e detrazioni
1. L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi entro i termini di legge in misura unica , differenziata o ridotta ai sensi della normativa vigente .
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale può adottare le maggiori detrazioni o riduzioni previste dall’art. 8 del D.Lgs 504/92 con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale
Articolo 4
Abitazioni assimilate all’abitazione principale
1. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs 446/97, e dell’art. 3 comma 56 della legge 662/96 in aggiunta alle fattispecie di abitazioni principali considerate tali per espressa previsione legislativa1, sono assimilate all’abitazione principale:
a) l’abitazione, compresa pertinenza, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
b) l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ( genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi abbiano stabilito la propria residenza
c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da cittadino italiano residente all’estero e iscritto nel registro AIRE del comune purché non risulti locata
Articolo 5
Immobili locati con contratto c.d. “concordato” ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 09/12/1998 n. 431
1. Sugli immobili locati con contratto “concordato” ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 si applica l’aliquota ridotta stabilita dall’ente per le abitazioni principali .
2. L’agevolazione trova applicazione solo nel caso in cui il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto della locazione
3. L’agevolazione si applica altresì , pena di decadenza, a seguito di presentazione da parte del soggetto di imposta di apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione su modulo predisposto dall’ente, da presentarsi secondo le modalità previste nel successivo art. 7 e dovrà essere corredata da copia del contratto di locazione stipulato
Articolo 6
Le pertinenze delle abitazioni principali
1 Sono equiparate direttamente dalla legge alle abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari
- a decorrere dal 2008 le abitazioni dei soggetti che a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risultino assegnatari della ex casa coniugale purché però detti soggetti non siano titolari di diritti reali di godimento su un altro immobile destinato a d abitazione e ubicato nel medesimo territorio comunale
1. Ai sensi dell’art. 59 1 comma lettera d) del D.lgs 446/97, agli effetti delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili , si considerano parti integranti dell’abitazione principale , così come definita per espressa previsione legislativa , le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto .
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale ha la residenza, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario , anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento .Ai fini del presente articolo si considera pertinenza l’immobile iscritto in catasto con categoria X0, X0 x X0 ( Xxx x posto auto, cantina o soffitta) e nel numero massimo di una unità di C/2 e una unità di cat. C/6 o C/7 che sono ubicati ad una distanza dalla abitazione principale non superiore a mt. 300 calcolati sulla via più breve.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al D.Lgs 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del rispettivo valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo.
Resta altresì fermo che per gli immobili non oggetto di esenzione dall’imposta ai sensi del D.L. 93/08 ( unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9) la detrazione spetta solo per l’abitazione principale con la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze , la parte dell’importo della detrazione che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull’abitazione principale.
Articolo 7
Obblighi accessori per le agevolazioni
1. Il Funzionario Responsabile con proprio provvedimento, adottato nell’ambito delle proprie competenze organizzative e gestionali, potrà stabilire le modalità con le quali il contribuente sarà chiamato a dimostrare il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dal presente Capo.
2. Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 4 lett. b) e dall’art. 5 i soggetti interessati debbono presentare, a pena di decadenza , all’Ufficio Tributi apposita autocertificazione entro il termine perentorio del 16 dicembre dell’anno cui opera il diritto e avranno validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazione
3. Qualora si verifichino variazioni che determinano la decadenza dal diritto all’agevolazione , il contribuente è tenuto a comunicare , con le stesse modalità,
le variazioni intervenute entro il 16 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione stessa.
Articolo 8
Fabbricati inagibili o inabitabili
1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni
2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari:
a) per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con opere di demolizione o consistenti interventi di risanamento e restauro.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
5. L’inagibilità o inabitabilità deve essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva da presentare entro il 16 dicembre di ogni anno in cui perdura lo stato di inagibilità o inabitabilità.
Articolo 9
Fabbricati parzialmente costruiti
1. Le unità immobiliari appartenenti a fabbricati in corso di costruzione per le quali sia stata comunicata la fine lavori ovvero che siano di fatto utilizzate, sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di fine lavori o se precedente dall’inizio dell’effettivo utilizzo con riferimento, in tal caso alla data di allacciamento delle utenze quali acqua, energia elettrica, gas, ecc . Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
Articolo 10
Immobili degli enti non commerciali
1. L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs 504/92 concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1 lettera c) del testo Unico Imposte sui redditi ( DPR 917/86) e successive modificazioni (ora art. 73) è riconosciuta solo a favore dell’ente non commerciale possessore del fabbricato che lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i).
Articolo 11
Riscossione
1. La riscossione volontaria dell’ICI, sia spontanea sia previo avviso di liquidazione o accertamento, viene effettuata mediante versamento in c.c.postale intestato al Comune di Pontassieve, mediante modello F24 e altre forme alternative individuate dal Comune.
2. Il Comune apporta idonee forme di pubblicità per assicurare ai contribuenti la conoscenza di dette modalità e il numero di conto corrente postale.
3. L'imposta è autonomamente dovuta da ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.
Articolo 12
Versamenti
1. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera i) del D.lgs 446/97 , i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti purché rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà e purché ne venga data comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune entro l’anno di riferimento
2. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'acconto, è consentita la compensazione tra le due rate annuali, a condizione che la differenza negativa non superi il 10% dell'importo dovuto.
Articolo 13
Versamento minimo in autotassazione e rimborsi
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e nel rispetto dei principi posti dall’art. 25 della legge 27/12/2002 n. 289 si stabilisce in € 3 l’importo
dell’imposta fino alla cui concorrenza non sono dovuti versamenti e non vengono effettuati rimborsi.
Articolo 14
Compensazioni
1. Gli importi risultanti a rimborso possono essere compensati con gli importi dovuti al comune sempre a titolo di ICI previa presentazione di istanza scritta e purché l’ufficio non abbia già provveduto al pagamento del rimborso.
Articolo 15
Rateizzazioni
1. Per le somme dovute all’Ente a titolo di imposta, compresi sanzioni e interessi, a seguito di notifica di avvisi di accertamento , il funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento
2. Il contribuente deve presentare richiesta scritta , entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento e comunque il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento degli importi accertati; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% .
3. Il Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione altrimenti, per l’intero importo ancora dovuto, si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Articolo 16
Versamenti a comune incompetente
1. Qualora, in fase accertamento si verifichi che un versamento sia stato effettuato erroneamente presso un altro Comune, si provvederà al solo recupero dell’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. Il recupero dell’imposta dovuta potrà avvenire anche mediante trasferimento da parte del Comune presso il quale fu effettuato l’errato versamento fatto salvo il recupero a carico del contribuente di eventuali integrazioni dell’importo.
3. In caso di versamenti effettuati erroneamente al Comune di Pontassieve, per imposta dovuta ad altri comuni, il contribuente potrà richiedere il trasferimento della stessa al Comune competente dichiarando nella domanda il mancato possesso, nel territorio comunale, di unità immobiliari o, in caso di possesso, l’avvenuto regolare versamento dell'imposta per queste dovuta. Sulle somme trasferite ai sensi del presente comma non saranno riconosciuti gli interessi.
Articolo 17
Misura annua degli interessi
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge 296/2006 si stabilisce che sulle somme dovute risultanti dagli atti impositivi emessi dal comune si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima percentuale viene applicata ai rimborsi ai contribuenti per le somme ad essi dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 18
Dichiarazioni
1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs 18 dicembre 2007 n. 463 relativo alla disciplina del MUI ( Modello Unico Informatico)23
2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
2 Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare con procedure telematiche la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. 3 Deve essere comunque presentata la dichiarazione ICI
- per le aree fabbricabili
- fabbricati inagibili e inabitabili
- immobile oggetto di locazione finanziaria
- immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali
- terreno agricolo che diventa area fabbricabile e viceversa
- area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia in via provvisoria
- variazione nella destinazione dell’immobile ad abitazione principale
- immobili di categoria D non iscritti in catasto o comunque iscritti masenza attribuzione di rendita
- immobile che ha acquistato o perduto la caratteristica di ruralità
- immobile D posseduto da imprese a cui è stata attribuita rendita di ufficio
- immobile oggetto in catasto di variazione per modifica strutturale oppure cambio destinazione d’uso (DOCFA)
- intervenuta riunione di usufrutto
- intervenuta estinzione del diritto di abitazione , uso, enfiteusi o superficie
- immobile di interesse storico o artistico
- le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale ( multiproprietà)
- acquisto o cessazione di un diritto reale
- immobile oggetto di vendita all’asta giudiziario o vendita nell’ambito di una procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa
3. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministrazione del condominio per conto dei condomini.
Articolo 19
Attività di controllo e potenziamento degli uffici tributari
1. Ai fini del potenziamento degli Uffici Tributari del Comune, nel bilancio viene costituito uno specifico fondo alimentato annualmente con l’accantonamento di una quota percentuale dell’1% del totale dell’ICI riscossa direttamente ( ICI ordinaria oltre a recupero evasione). In sede di bilancio di previsione viene formulata una stima sulla base dell’andamento dell’anno precedente e al termine dell’esercizio il fondo viene rideterminato sulla base delle somme effettivamente riscosse.
2. Il fondo viene destinato per il 70% ad attribuire compensi incentivanti al personale dell’ufficio tributi in relazione alla maggiore incisività della lotta all’evasione , al miglioramento del servizio reso al cittadino e in generale al potenziamento complessivo del servizio tributario e per il 30% al finanziamento di spese connesse al potenziamento dell’ufficio intendendo per tali anche le spese per attrezzature e per la formazione e l’aggiornamento del personale .
3. I criteri per la ripartizione degli incentivi al personale saranno definiti dalla Giunta Municipale sentite le rappresentanze sindacali dell’Ente.
Articolo 20
Ravvedimento
1. È possibile il ravvedimento operoso in caso di mancato o errato pagamento del tributo o in caso di omessa o errata presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Presso l’ufficio tributi è predisposto un apposito modulo agevolativo per il contribuente da restituire con allegata la copia della ricevuta di pagamento.
2. Non è possibile applicare il ravvedimento quando la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Articolo 21
Istanza di interpello
1. Ai sensi dell’art. 11 Statuto dei diritti del contribuente, è possibile presentare per iscritto all’Amministrazione specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, con allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto.
2. L’ufficio è tenuto a rispondere entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza; decorso tale termine senza una risposta esplicita interviene l’istituto del silenzio assenso, ovvero l’Amministrazione concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.
3. Si precisa che le istanze di interpello hanno natura preventiva e quindi deve essere presentata dal contribuente solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire il parere ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti.
Articolo 22
Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento, per la parte modificata entra in vigore il 1° gennaio 2010.