REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I L U C C A
Rep. n.
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE PER LE COMUNITA' RESIDENZIALI PER ANZIANI PIA CASA E CENTRO ANZIANI E STRUTTURE COLLEGATE
CIG: 6441413629
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette e questo giorno 13 (tredici) del mese di marzo nella residenza comunale, avanti a me xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Vice Segretario Generale del Comune di Lucca, giusto decreto del Sindaco n. 2 del 16 gennaio 2017
SONO COMPARSI
il Xxxx. XXXX XXXXX, nato a c.f. , domiciliato per la qualifica in Lucca presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nell’interesse del comune di Lucca, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett.
c) del D.Lgs 267/00 e xx.xx., e in sostituzione – giusto decreto del Sindaco
n. 8 del 10 marzo 2017 - del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Dipartimentale 2 - “Servizi sociali” del COMUNE DI LUCCA, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00378210462, che in seguito per brevità sarà denominato “Concedente”;
E
la Sig.ra XXXXXXX XXXXXXX, nata residente , codice fiscale , la quale interviene in qualità di legale rappresentante della PRO.GES. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Servizi integrati alla persona, con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00, codice
fiscale e Partita IVA 01534890346, che di seguito per brevità sarà denominata "Concessionario".
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 2008 del 12 novembre 2015, esecutiva ai termini di legge, è stata indetta procedura aperta da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., tenendo conto che il prezzo è rappresentato dalla percentuale offerta a rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari ad € 40.193,75;
- che non è stato redatto il D.U.V.R.I in quanto è stata fatta ad opera del Responsabile Unico del Procedimento una valutazione dalla quale è risultata l’assenza di rischi da interferenza e pertanto non ci sono costi per i rischi derivanti;
- che il valore della concessione per anni tre, calcolato sulla base dei ricavi attesi dal Concessionario – che dovranno anche coprire i costi di manutenzione, è stimato in € 12.058.124,37 (Euro dodicimilionicinquantottomilacentoventiquattro/37), oltre IVA, mentre il valore complessivo, comprensivo dell'opzione di rinnovo e della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 è stimato in € 22.106.561,35 (Euro ventiduemilionicentoseimilacinquecentosessantuno/35) oltre IVA;
- la stima tiene conto dei costi che gravano direttamente sul Concedente dell'ammontare delle quote di ospitalità (quota sociale) e del valore delle quote sanitarie riconosciute dall'Azienda USL 2;
- la presente concessione prevede oneri a carico del bilancio comunale pari
ad € 5.852.344,68, oltre Iva 5% -trattandosi di prestazioni socio- sanitarie ed assistenziali rese da cooperativa sociale-, per la copertura dei costi delle quote di ospitalità (quota sociale) al netto della compartecipazione dovuta dagli ospiti, così come previsto agli artt. 11 e 12 del capitolato speciale, finanziati con i fondi di cui al Cap. 41330/2 “Gestione strutture residenziali comunali” dei rispettivi bilanci di competenza;
- è stata data pubblicità alla gara in oggetto mediante pubblicazione sulla GUUE, nonché all'albo on-line del Comune di Lucca, sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xxxxx.xx e sul SITAT;
- successivamente all'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati a carico dei primi due operatori economici in graduatoria, con esito regolare, i controlli di legge;
- sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell’impresa;
- si è ottemperato in materia di documentazione antimafia a quanto stabilito dal X.Xxx. n. 159 del 6.9.2011 ss.mm.ii;
- con determinazione dirigenziale n. 645 del 14 aprile 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in concessione del servizio in oggetto a favore di L'Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus;
- avverso la predetta determinazione 645/2016 la PRO.GES. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Servizi integrati alla persona ha proposto ricorso al Tar Toscana (RG 933/2016) chiedendone l'annullamento, previa sospensione;
- il Tar Toscana con sentenza breve n. 01274/2016 ha accolto il ricorso e
ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato;
- l'Agorà d'Italia società cooperativa sociale consortile onlus ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (RG 6941/2016), con istanza cautelare, per la riforma della sentenza breve n. 01274/2016 di cui sopra;
- con ordinanza n. 4510/2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare e rinviato in sede di merito l'approfondimento della questione controversa, fissando l'udienza pubblica per il giorno 12 gennaio 2017;
- con determinazione dirigenziale n. 1843 del 2 novembre 2016, l'A.C. ha preso atto della sentenza del Tar n. 01274/2016 e in forza di quanto disposto ha aggiudicato la concessione del servizio in oggetto alla PRO.GES. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Servizi integrati alla persona, che in sede di gara aveva presentato la seconda migliore offerta qualità-prezzo;
- con determinazione dirigenziale n. 2257 del 14 dicembre 2016 si è provveduto alla rettifica del beneficiario, alla rimodulazione degli impegni di spesa nonché degli accertamenti di entrata, già assunti con la determinazione n. 645/2016 di cui sopra.
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 976 del 12 gennaio 2017 definitivamente pronunciando sul ricorso in appello R.G. n. 6941/2016 di cui sopra, ha respinto l'appello e per l'effetto, confermato, anche se con argomenti parzialmente diversi, la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso di primo grado.
Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Lucca e per esso il Xxxx. Xxxx Xxxxx, in forza del provvedimento di sostituzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Dipartimentale 2 - “Servizi sociali” del Comune di Lucca, affida alla PRO.GES. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Servizi integrati alla persona, con sede in Parma, rappresentata come in premessa, che accetta, il servizio di gestione globale per le comunità residenziali per anziani Pia Casa e Centro Anziani e strutture collegate del Comune di Lucca, come riportato in dettaglio nell'allegato B al capitolato speciale e nell'offerta presentata in gara da parte del concessionario, che costituiscono parti integranti del presente contratto.
Il concessionario dichiara di accettare l'affidamento del servizio in oggetto e di svolgerlo alle condizioni e secondo i termini e le modalità previsti nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, nella propria offerta presentata in sede di gara e alle condizioni tutte previste dal presente contratto, tutti sottoscritti dalle parti contraenti.
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale il servizio ha la durata di anni tre a decorrere dal giorno 1 dicembre 2016, come indicato nel verbale di avvio di esecuzione del servizio in via d'urgenza.
Trascorsi i primi tre anni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale ed insindacabile di esercitare il diritto di opzione per la continuazione della concessione per i successivi 2 (due) anni sulla base della qualità riscontrata durante l'espletamento del servizio.
Il Concedente, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità stabilite all'art. 4 del capitolato speciale un canone annuo pari ad € 124.600,63= (Euro centoventiquattromilaseicento/63) esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/1972, come risulta dall’offerta economica presentata in gara.
Il pagamento verrà effettuato in rate semestrali da corrispondere tassativamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.
Il Concessionario ha diritto a sfruttare economicamente il servizio. Relativamente alle altre condizioni economiche si rinvia a quanto indicato agli articoli 11, 12 e 15 del capitolato speciale.
ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su
apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
Il Concessionario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operarvi. Le parti concordano che il presente contratto si intenderà risolto qualora anche una sola transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di istituti di credito o della Società Poste Italiane Spa.
Il concessionario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citati.
Il concessionario si impegna ad informare il Concedente e la Prefettura competente per territorio dell'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto o del subcontratto.
Art. 6 – PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., tutti i pagamenti da parte del Concessionario saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al COMUNE di LUCCA, aperto presso l'istituto bancario BANCO POPOLARE Società Cooperativa - Sede di Lucca – Xxxxxx X. Xxxxxx x. 00, codice IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000.
Tutti i pagamenti a favore del Concessionario verranno effettuati in uno dei
conti correnti dedicati elencati nel documento allegato al presente contratto, ove sono indicati anche i nominativi delle persone abilitate ad operarvi.
Art. 7– REVISIONE CANONE
Il canone rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno di vigenza del contratto e per quelli successivi, sarà soggetto a rivalutazione annuale pari al 100% della variazione dell'Indice ISTAT FOI disponibile negli ultimi dodici mesi, previa istruttoria condotta dal Concedente con le modalità di cui all'art. 4 del capitolato speciale.
ART. 8– CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il concessionario, ha costituito secondo quanto previsto all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa n. 2599/96/150345331 emessa in data 24 novembre 2016 e rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni
s.p.a. - agenzia di Parma, codice subagenzia 518, per l'importo di € 615.567,25= (Euro seicentoquindicimilacinquecentosessantasette/25) pari al 5% dell'importo del presente contratto.
Si precisa che l’importo della cauzione è stato ridotto del 50 per cento, ai sensi dell’art. 40, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 e xx.xx., perché l’impresa aggiudicataria è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2008.
Il Concedente richiede al concessionario la reintegrazione della cauzione prestata, che dovrà essere effettuata entro un termine di 10 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, ogni qualvolta il Concedente abbia
proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
ART. 9 – INFORTUNI DANNI E POLIZZE
E’ a carico del concessionario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa che potesse in qualsiasi momento essere arrecata al concedente e a terzi, o in connessione diretta o indiretta, dall’esecuzione del contratto.
In considerazione del completo esonero del Concedente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, il concessionario, ai sensi dell’art. 23 del capitolato speciale, ha stipulato apposite polizze a copertura dei rischi individuati nel medesimo articolo:
- polizza RCT/RCO n. 2561/63/113146712, unitamente al Certificato di applicazione n. 200000, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Parma, codice subagenzia 319, e Atto di variazione – Responsabilità civile rischi diversi, polizza n. 200000/5, rilasciata da Unipol Sai assicurazioni, con effetto variazione dal 4/1/2017.
- Copertura assicurativa property all risks (danni materiali), polizza convenzione n. 2561/175/100000, unitamente al certificato di assicurazione
n. 2561/175/1000009, rilasciati da UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di Parma, con effetto dal 31/12/2014;
- Copertura assicurativa property all risks -danni materiali, certificato di assicurazione rilasciato da UnipolSai Assicurazione, Agenzia di Parma numero polizza 10000013, con effetto dal 30/11/2016;
- Polizza multiramo rischi industriali numero 2561/175/300000, rilasciata da Unipol Sai assicurazioni, agenzia di Parma, con effetto dal 31/12/2016;
- Copertura assicurativa property all risks -danni materiali, certificato di assicurazione rilasciato da UnipolSai Assicurazione, Agenzia di Parma, polizza numero 2561/175/ 300011, con effetto dal 31/12/2016;
- polizza di assicurazione per l'autocarro targato EY 493 GS –
n. 1/2561/230/118609810, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Parma;
- polizza di assicurazione per l'autovettura targata EZ 995 TN - n. 1/2561/230/118609810, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Parma;
- polizza di assicurazione per l'autovettura targata EV 678 WZ - n. 1/2561/230/118609810, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Parma;
- polizza di assicurazione per l'autovettura targata CS 047 DL - n. 1/2561/230/000000000, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Parma;
- polizza di assicurazione per l'autovettura targata DY 337 YH - n. 1/2561/230/118609810, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Parma;
Tali polizze, che in copia si trovano in atti al fascicolo, sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento che ne ha preso visione.
Il concessionario si impegna a fornire gli atti di quietanza relativi alle predette polizze ad ogni scadenza di pagamento, per tutta la durata
del presente contratto e per il periodo relativo ad eventuali proroghe della concessione del servizio.
Il concessionario al termine della concessione prosegue a presentare al concedente copia dei successivi contratti di assicurativi RCT - almeno sino a
5 anni termine minimo di prescrizione previsto dal codice civile- che prevedano la c.d. “garanzia retroattiva” a tutela di tutto il periodo della concessione (facendo riferimento alla Sezione III “Gestione RSA ed attività sociosanitaria” art. 35 “Inizio e termine della garanzia” che prevede la copertura per attività RSA nella forma c.d. “Claims Made”).
ART. 10 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, e a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.
Il concessionario è obbligato, altresì, a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza.
ART. 11- SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietata la subconcessione del presente contratto.
Il subappalto è ammesso solamente, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale, per intero per le attività individuate nel medesimo articolo, con le modalità di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ assolutamente vietata la cessione, ai sensi dell’art. 118 co. 1 del D.Lgs.163/2006, sotto forma di tutto o di parte del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del medesimo decreto, sotto pena di rescissione del contratto e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Concedente, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Torre, nata a e domiciliata per la carica in Lucca, via X. Xxxxxxxx n. 6, il Direttore dell’esecuzione, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 – RESPONSABILI DI STRUTTURE
Ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale il concessionario ha indicato le xxx.xx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx nata , quale coordinatrice per le comunità residenziali, Xxxxx Xxxxxxxx nata , quale responsabile di zona e coordinatrice per le comunità residenziali, e Xxxxxxxx Xxxxx nata
, quale responsabile area Toscana, soggetti che interagiranno con il Concedente, in nome e per conto del concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto. Per quanto riguarda i compiti che devono assolvere si rinvia a quanto previsto al medesimo articolo sopra indicato. Eventuali modifiche in ordine ai nominativi dei Responsabili sopra individuati dovranno essere previamente comunicati e riscontrati
dall'Amministrazione comunale.
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto ai termini e le condizioni nel medesimo stabilite. Il Concedente a suo insindacabile giudizio e tramite i propri incaricati si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni contrattualmente convenute e la capacità e la attitudine del personale loro addetto.
ART. 16 - PENALI
In caso di inadempienze, ritardi o difformità rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di esecuzione del contratto tali comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali stabilite all’art. 24 del Capitolato speciale.
ART. 17 - RISOLUZIONE
In analogia a quanto previsto per i contratti di appalto il Concedente attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità ivi contenute. Il Concedente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente; perdita, da parte del concessionario, dei requisiti morali che costituiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte del concessionario e dei suoi
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del concessionario, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2010 e ss.mm.ii.; negli altri casi previsti all'art.
25 del Capitolato Speciale.
In caso di risoluzione il Concedente procederà all’escussione della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
ART. 18 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 140 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 19 - RECESSO
Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso il concessionario rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa
anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Il Concedente ha comunque diritto a recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.
Il Concedente ha altresì comunque diritto, a recedere dal contratto nell'ipotesi indicata dall'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, secondo le modalità ivi contemplate.
E’ fatto divieto al concessionario di recedere dal contratto.
ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Il concessionario consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Concedente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
Il concessionario altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del Concedente già richiamato al precedente articolo 17, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto– è nella piena disponibilità del concessionario in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'apposito link.
Il Concedente verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione
di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la S. A. procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 21 - VARIANTI AL CONTRATTO
Nel corso dell'esecuzione del servizio il Concedente può richiedere al concessionario varianti al contratto ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come previsto all'art. 4 del capitolato speciale.
ART. 22 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – SCIOPERO
Il concessionario non può, in ogni caso, con propria decisione unilaterale, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, neppure in pendenza di controversie con il concedente.
La sospensione o il ritardo delle attività costituisce grave inadempienza contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
La concessione è soggetta al disposto della legge 146/1990 e ss.mm.ii.
Il concessionario, in caso di sciopero, deve osservare le disposizioni contenute all'art. 29 del capitolato speciale.
ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.
ART. 24 - SPESE STIPULA – TRATTAMENTO FISCALE
Le spese del presente atto e le altre ad esso inerenti e conseguenti sono a totale carico del concessionario. L'aliquota Iva del 5% sulle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali sono a carico del Concedente.
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
ART. 25 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario elegge speciale domicilio in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e xx.xx., il Concedente informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lucca; il Responsabile del trattamento dei dati è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Dipartimentale 2 - “Servizi sociali”.
ART. 27 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per quanto non previsto nel presente contratto, nel capitolato speciale e nei suoi allegati, nell'offerta presentata, si richiamano le norme del codice civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia in quanto compatibili con la natura dell'atto sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso della concessione. E' fatta salva l'applicazione di eventuali normative relative alla rinegoziazioni dei contratti in essere nonché l'applicazione di disposizioni in materia di spending review o normative similari.
ART. 28 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 il capitolato speciale fa parte integrante del contratto come i suoi allegati che in cartaceo sono conservati in atti al Servizio Contratti.
I seguenti documenti ancorché non allegati, controfirmati dalle parti sono dichiarati parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- l’offerta del concessionario presentata in sede di gara;
- le polizze fidejussorie ed assicurative.
- documento contenente elenco conti correnti dedicati.
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006, così come modificato dal D.L.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia su n. 18 (diciotto) pagine a video.
Il presente contratto viene da me, Vice Segretario Generale del Comune di Lucca, letto alle parti contraenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, e insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
IL DIRIGENTE (Xxxx. Xxxx Xxxxx)
Il concessionario (Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx )
IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Io sottoscritto, Vice Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx)