SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
35603 di protocollo
del 20 dicembre 2012
SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ORMEGGIO E DI GUARDIANIA DELLO SPECCHIO ACQUEO, DELLA BANCHINA DI RIVA E DEI PONTILI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI AGROPOLI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE”
(Concessione demaniale n. 152 del 28.11.2007)
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto. Contenuti del Capitolato Definizioni.
1. Il presente Capitolato speciale d’appalto è relativo allo svolgimento, da affidare a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 45-bis1 del Codice della navigazione, del servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, di complessivi mq. 12.259, presso la banchina di riva e presso i pontili di cui alla Concessione demaniale n. 152 del 28.11.2007, (comprensiva dell’ampliamento di cui alla Concessione demaniale n. 48 del 03.07.2012 di mq. 1.185).
2. Il presente Capitolato speciale d’appalto stabilisce le modalità esecutive, il tipo e le caratteristiche degli interventi da compiere nell’area demaniale marittima di cui in appresso, le principali finalità degli interventi stessi e le condizioni d’uso delle infrastrutture e delle attrezzature.
3. La superficie dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili, ivi compresi gli ormeggi previsti a pettine su catenaria, sono indicati nella planimetria che, allegata, è parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto, e sulla quale sono indicate le diverse tipologie delle imbarcazioni in ormeggio.
4. Nel presente Capitolato speciale d’appalto si intende:
• per “Stazione appaltante” il Comune di Agropoli, nella persona del Responsabile dell’Area Porto e Demanio o suo Delegato;
• per “Personale comunale” i preposti alle attività di competenza della Stazione appaltante;
• per “Appaltatore” il Soggetto che svolge il servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al Comune di Agropoli e le attività connesse, nella persona del Legale rappresentante o suo Delegato;
• per “Personale” i soggetti preposti dall’Appaltatore al servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili ed alle attività connesse;
• per “Responsabile/i” i soggetti preposti dall’Appaltatore al servizio di assistenza all’ormeggio di guardiania da cui dipende il Personale;
• per “Autorità Marittima” l’Ufficio Circondariale Xxxxxxxxx, nella persona del Comandante o suo
Delegato;
• per “Utente/i o Proprietario/i di imbarcazione” il/i Soggetto/i titolare/i della concessione del posto barca;
• per “Regolamento” il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 10.11.2008;
• per “specchio acqueo” la superficie del bacino portuale in Concessione al Comune di Agropoli, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra ecc., nonché la banchina di riva e i pontili;
• per “posto barca” la porzione dello specchio acqueo prossimo alla banchina di riva o ad un pontile, destinata all’ormeggio di una imbarcazione;
1 Si riporta il testo dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione: “Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione”.
• per “ormeggio” l’ancoraggio di una imbarcazione a più punti per renderla stabilmente ferma nel posto barca ed impedendo che il vento o la corrente la spostino.
Articolo 2 - Ammontare e durata dell’appalto. Invariabilità del corrispettivo. Pagamenti. Divieti
1. L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è di € 189.000,00, I.V.A. (21%) esclusa.
2. Il servizio avrà durata di mesi 12 (dodici) e decorrerà dalla data fissata dal Verbale di consegna redatto dopo ovvero prima della stipula del contratto nel caso di avvio all’esecuzione del medesimo contratto in via d’urgenza.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
4. La Stazione appaltante accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 9 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento.
5. Il contratto è stipulato “a corpo” e, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione.
6. Sull’importo del contratto non è dovuta alcuna anticipazione.
7. Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato mensilmente in rate pari ad un dodicesimo dell’importo del contratto, operando sull’importo di ogni rata, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, al pagamento della rata finale.
8. L’Appaltatore si impegna, ove la Stazione appaltante lo ritenesse necessario ed indispensabile, a svolgere il servizio oltre il termine fissato dal comma 2 per un periodo non superiore a 6 mesi agli stessi patti e condizioni e come al comma 7.
9. La Stazione appaltante provvede al pagamento della rata mensile entro 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, dalla data di deposito di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Appaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’articolo 22;
c) all’accertamento da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d. m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nel servizio, la Stazione appaltante invita per iscritto l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione della relativa rata trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal Personale dipendente.
12. Il pagamento della rata di saldo sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Verbale ci cui al successivo articolo 6, comma 1.
13. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; è vietato altresì, il subappalto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Articolo 3. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, e ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta rispettivamente una cauzione provvisoria ed una cauzione definitiva, con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara ed alle disposizioni sopra richiamate.
Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) la planimetria di cui all’articolo 1, comma 2;
b) l’elenco del Personale e dei Responsabili preposti ai servizi dall’Appaltatore di cui al successivo articolo 11, comma 4;
c) il Piano di sicurezza di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b);
d) le polizze di garanzia di cui all’articolo 7.
2. I documenti di cui al precedente comma 1, anche se non sono allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare i documenti elencati alle lettere a), b) e c) sono controfirmati dalle parti.
Articolo 5. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. Responsabile
1. L’Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’Appaltatore non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del servizio è assunta dal Responsabile preposto dall’Appaltatore, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio da svolgere.
4. L’Appaltatore, tramite il Responsabile del servizio assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dello stesso. La Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile del servizio e del Personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nello svolgimento del servizio.
5. Ogni variazione del domicilio di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del Responsabile di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I Responsabili ed il Personale dell’Appaltatore, per l’assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 19, devono essere adeguatamente addestrati, conformemente alle disposizioni degli articoli 36 e 37 del
d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s. m. e i., all’uso delle attrezzature antincendio, alle procedure che riguardano il primo soccorso ed alla evacuazione degli Utenti, e secondo quanto disposto dalle norme di prevenzione incendi di cui all’articolo 46, comma 3 e 4, del medesimo d. lgs.
Articolo 6 - Scadenza, risoluzione del contratto. Condizioni, limiti, responsabilità
1. Entro gg. 10 (dieci) dalla scadenza del contratto l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione delle proprie attrezzature e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla riconsegna e, su richiesta della Stazione appaltante, al ricovero in deposito delle attrezzature di proprietà comunale. Per l’accertamento di quanto sopra si sarà redatto in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore un apposito verbale sulle condizioni e sullo stato di consistenza delle infrastrutture e delle attrezzature di proprietà comunale.
2. In caso di inosservanza del termine di cui sopra per lo sgombero dell’area demaniale marittima, la Stazione appaltante avrà facoltà di depositare le attrezzature dell’Appaltatore presso un deposito giudiziario provvedendo al trasporto a deposito attrezzature di proprietà comunale, con di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dello stesso Appaltatore.
3. La Stazione appaltante avrà facoltà di trattenere le spese di cui sopra sulle somme ancora da corrispondere all’Appaltatore in forza del contratto, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore per le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento, previo preavviso di giorni 15 (quindici) e senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere, risolvere il contratto a discrezione e senza obbligo di ulteriore motivazione ovvero a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo prosieguo o per l’entrata in vigore di nuove norme o per inadempienza degli obblighi derivanti del presente Capitolato speciale d’appalto. A seguito di risoluzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 il cui termine decorrerà dalla data di avvenuta notifica del provvedimento, ferma restando l’applicazione delle penalità in caso di ritardo.
5. Nel casi di cui al precedente comma, non spetta all’Appaltatore alcun indennizzo, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio dell’affidamento gestionale.
6. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per il servizio svolto fino alla data di avvenuta notifica del provvedimento di risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di avvalersi di quanto disposto al precedente comma 2 in caso di inadempienza.
7. È fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l’Appaltatore dovesse incorrere per inadempienza.
Articolo 7 - Obblighi assicurativi a copertura delle responsabilità dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna, a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni conseguenti al servizio di guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva
e dei pontili, e delle attività connesse con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
2. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a stipulare apposita polizza assicurativa per incendio, danni causati da atti vandalici e sabotaggio, calamità naturali, inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d’appalto e delle Ordinanze dell’Autorità marittima ecc. ai beni, ivi comprese le imbarcazioni, ed alle strutture oggetto del servizio, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Articolo 8. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché delle norme eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio.
2. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sarà acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nell’area oggetto del servizio
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D. lgs. n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. lgs. n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato;
c) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento di polizia urbana, approvato con la Deliberazione Consiliare n. 55 del 21-6-1971, per quanto attiene la gestione dello specchio acqueo, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’Appaltatore, deve depositare presso la Stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006)
3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente alla Stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 10 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, l’Appaltatore dovrà sottoscrivere e rilasciare apposita dichiarazione circa l’insussistenza di impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, , circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998.
2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 11 - Obblighi specifici dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato a gestire lo specchio acqueo, la banchina di riva ed i pontili oggetto dell’affidamento di cui all’articolo 1 conformemente alle prescrizioni contenute nel titolo concessorio, nel presente Capitolato speciale d’appalto e nel vigente Regolamento.
2. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative in materia che dovessero essere emanate dalla Regione Campania nell’esercizio delle funzioni che le competono.
3. Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto l’Appaltatore dovrà assicurare per i periodi di seguito stabiliti la presenza del personale accanto a ciascun periodo indicato:
― Dal 1° giugno al 30 settembre n. 2 persone per ogni turno giornaliero, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed 1 persona per il turno di notte (dalle ore 20.01 alle ore 07.59)
― Dal 1° ottobre al 31 maggio n. 1 persona per ogni turno giornaliero, dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed 1 persona per il turno di notte (dalle ore 20.01 alle ore 07.59)
4. La gestione dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili da parte del Personale preposto dall’Appaltatore ha lo scopo di assicurare l’erogazione delle seguenti prestazioni:
— assistenza giornaliera agli Utenti per le operazioni di ormeggio, disormeggio, con particolare attenzione e riguardo nei confronti delle persone disabili;
— custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
— presenza giornaliera, diurna e notturna, di un Responsabile per i rapporti con gli Utenti, con specifica funzione di coordinatore del Personale e con padronanza della lingua italiana ed inglese, che dovrà essere immediatamente reperibile, anche telefonicamente, dal Personale comunale durante il turno di servizio;
— sicurezza e controllo, diurna e notturna, dello specchio acqueo, con particolare impegno e diligenza nel caso di condizioni meteoriche avverse;
— monitoraggio e gestione di eventuali situazioni di occupazione abusiva o comunque sine titulo di ormeggi;
— verifica e manutenzione ordinaria delle parti in metallo, in legno e in gomma dei pontili;
— revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e boe;
— l’obbligo di esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il presente Capitolato di
affidamento del servizio ed i suoi allegati;
— sorveglianza e controllo del funzionamento diurni e notturni delle sbarre all’interno dell’area portuale al di fuori degli orari di servizio del personale addetto.
5. L’Appaltatore, prima della stipula del contratto e, comunque, prima della consegna, depositerà presso la Stazione appaltante l’elenco del Personale e dei Responsabili preposti ai servizi, completo dei dati anagrafici, delle funzione e delle qualifiche richieste dal presente Capitolato speciale d’appalto. Ogni variazione del Personale addetto dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.
6. Il Personale preposto dall’Appaltatore, nonché i Responsabili dovranno indossare apposito abbigliamento uniforme che consenta agli Utenti l’immediata identificazione quali addetti al servizio di guardiania ed alle attività connesse e un cartellino distintivo riportante il nome e un numero identificativo con la scritta “Personale addetto ai servizi dei pontili comunali” ovvero “Responsabile addetto ai servizi dei pontili comunali”.
7. La Stazione appaltante fornirà all’Appaltatore, prima della consegna, il registro dei natanti comprendente i nominativi degli assegnatari, il piano degli ormeggi ed ogni altra documentazione necessaria ad effettuare facilmente le attività di verifica e controllo.
8. L’Appaltatore è direttamente responsabile verso la Stazione appaltante dell’esatto adempimento degli oneri assunti con l’aggiudicazione, nonché d’ogni danno personale e patrimoniale cagionato alla Stazione appaltante stessa ovvero a terzi, nell’esercizio della gestione dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al Comune.
9. L’Appaltatore non potrà eccedere i limiti d’esercizio assegnati dal presente Capitolato speciale d’appalto, né potrà variarli; inoltre, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, il servizio di guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle demaniali assegnate in Concessione al Comune, né recare intralci all’uso ed alla pubblica fruizione dello specchio acqueo pubblico.
10. Nella specchio acqueo, sulla banchina di riva e sui pontili l’Appaltatore è obbligato a coadiuvare e ad eseguire, sia di giorno che di notte, le disposizioni impartite dal Personale comunale e dalle altre pubbliche amministrazioni per l’esercizio dei competenti servizi d’istituto.
Articolo 12 - Attività d’ormeggio. Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature
1. Al fine di garantire una ordinata utilizzazione degli ormeggi, l’Appaltatore dovrà posizionare gli ormeggi sulla catenaria a distanza non minore di ml. 2,00 (due), variabile in funzione delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiabili, secondo il piano degli ormeggi predisposto dalla Stazione appaltante.
2. All’Appaltatore saranno date in consegna - previa sottoscrizione di un apposito verbale, assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui agli articoli 17662 e ss. del Codice civile, le attrezzature di proprietà dell’Ente (anulari, impianto antincendio mobile, cime per eventuali sostituzioni ecc.), come specificate nell’inventario che verrà allegato al verbale di cui sopra dopo la definitiva aggiudicazione.
2 Si riporta il testo dell’articolo 1766 del Codice civile: “Art. 1766 Nozione. Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”.
Articolo 13 - Condizioni generali del servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania. Obblighi e divieti
1. L’Appaltatore è obbligato a vigilare ed a curare che gli Utenti degli ormeggi comunali rispettino le condizioni generali di fruizione di cui al presente Capitolato speciale d’appalto.
2. L’ormeggio nel posto barca assegnato in concessione agli Utenti è subordinato al pagamento delle tariffe previste per i diversi tipi di imbarcazioni. L’Appaltatore è obbligato a controllare l’esposizione in vista del contrassegno adesivo, rilasciato dall’Ufficio demanio, comprovante il diritto all’ormeggio.
3. Xxxxx restando gli obblighi ed i divieti previsti dalle disposizioni vigenti, nello specchio acqueo in Concessione al Comune l’Appaltatore dovrà osservare e far osservare le seguenti prescrizioni, rendendone edotti gli Utenti anche a mezzo di apposite locandine da installare in testa ai pontili e sulla banchina di riva:
• è fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito del posto barca assegnato;
• è vietato l’ormeggio di imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alla banchina di riva;
• è vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali devono essere utilizzati;
• tutte le manovre eseguite all’interno dello specchio acqueo dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme del Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi;
• è fatto obbligo all’Appaltatore di far si che gli Utenti proteggano la propria imbarcazione con adeguati e sufficienti parabordi;
• al fine di evitare inconvenienti agli Utenti in transito sulle imbarcazioni, per motivi di sicurezza e di manovra, si deve far obbligo ai Proprietari di imbarcazioni di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
• è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l’abbandono d rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nello specchio acqueo e nell’ambito del posto barca;
• i Proprietari di imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità alle attrezzature ed alle altre imbarcazioni;
• si fa riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l’immediata rimozione, anche temporanea, delle imbarcazioni fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto al Proprietario di imbarcazione a titolo di risarcimento per la rimozione di cui sopra. Eventuali imbarcazioni non rimosse saranno sgomberate d’ufficio a cure dell’Appaltatore, addebitando ogni onere e spesa al Proprietario di imbarcazione mediante notifica di apposito provvedimento.
• l’Appaltatore risponde del danneggiamento, della distruzione (totale o parziale) dei beni degli Utenti, nonché degli ammanchi di oggetti e/o attrezzature di bordo qualora il Proprietario di imbarcazione ne dimostri con prova inconfutabile la sottrazione.
• l’Appaltatore risponde dei danni fisici subiti dagli Utenti se cagionati dalla mancata osservanza delle norme del presente speciale d’appalto e da colpevole imperizia.
• l’Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente la violazione delle condizioni di cui sopra da parte degli Utenti;
• la violazione, anche di una soltanto delle condizioni predette, dà diritto alla Stazione appaltante di disporre la risoluzione del rapporto contrattuale con l’Utente, con le conseguenti sospensione dei servizi e perdita delle somme pagate, senza alcun diritto al rimborso.
Articolo 14 - Tipologia dei servizi erogati
1. Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti l’Appaltatore eroga i seguenti servizi, a proprie cura e spese:
— Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania diurna
— Servizio pulizia della superficie dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili
— Servizio di guardiania notturna
— Servizio di vigilanza e controllo diurno e notturno
— Servizio antincendio e primo soccorso
2. I servizi erogati hanno carattere di continuità, nei limiti e negli orari stabiliti dal presente Capitolato
speciale d’appalto.
3. Tutti gli Utenti hanno diritto allo stesso trattamento senza alcuna discriminazione mentre l’assistenza può essere eventualmente adattata alle particolari esigenze del singolo Utente.
Articolo 15 - Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania diurna. Modalità di svolgimento
1. L’Appaltatore svolge il servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania diurna sotto la direzione ed in base alle disposizioni del Personale comunale.
2. In particolare l’Appaltatore assolve ai seguenti compiti:
a) provvede alla guardiania ed alla gestione dello specchio acqueo comunale, in conformità del presente atto, delle vigenti ordinanze dell’Autorità Marittima, e delle norme nazionali e regionali in materia di navigazione e di demanio marittimo;
b) pianifica il lavoro del Personale, con particolare attenzione all’attività del Responsabile per l’assistenza ed i rapporti con gli Utenti;
c) garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le disposizioni contenute nel presente atto e nelle Ordinanze dell’Autorità Marittima;
d) si relaziona con il competente Personale comunale, rappresentando per iscritto eventuali esigenze o situazioni di criticità che possano avere negativa influenza sulla corretta gestione del servizio.
Articolo 16 - Servizio di pulizia dello specchio acqueo
1. Nello specchio acqueo comunale il servizio di pulizia è erogato a cura e spese dell’Appaltatore.
2. La pulizia è finalizzata a garantire condizioni di igiene e nettezza dello specchio acqueo, dei pontili e della banchina di riva allo scopo di prevenire danni alla salute ed alla incolumità degli Utenti nonché di garantire il decoro dei luoghi ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 63 del Decreto Dirigenziale della Regione
3 Si riporta il testo dell’articolo 6 del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2008: “Articolo 6 - Disposizioni antinquinamento - 1. È vietato gettare in acqua, sulle banchine e sui pontili rifiuti di qualsiasi genere, liquidi inquinanti nonché detersivi, detriti o altro.
2. I concessionari sono responsabili della pulizia dell’area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
3. I concessionari devono adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti,compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed oli esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall’Autorità marittima.
Campania n. 12 del 6 marzo 2008. L’Appaltatore dovrà, pertanto, ottemperare a tutti gli obblighi in capo al Concessionario e, in particolare, munirsi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 6.
Articolo 17 - Servizio di guardiania notturna
1. L’Appaltatore è obbligato ad erogare un servizio di guardiania notturna, allo scopo di prevenire danni alle infrastrutture, alle attrezzature ed alle imbarcazioni.
2. Il servizio di guardiania notturna è erogato quotidianamente dalle ore 20.00 alle ore 08.00 da Personale abilitato. Il Personale incaricato dall’Appaltatore del servizio di guardiania notturna è tenuto al rigoroso rispetto dell’orario di cui sopra.
3. Il Personale preposto dall’Appaltatore, all’inizio del turno di servizio, provvede alla verifica delle condizioni delle unità da diporto ormeggiate, verificandone l’integrità, accertando, altresì, lo stato delle infrastrutture; eventuali; le eventuali anomalie riscontrate saranno segnalate per iscritto immediatamente al termine del turno di servizio al Personale comunale.
Articolo 18 - Servizio di vigilanza e controllo diurno e notturno.
1. L’Appaltatore svolge il servizio di vigilanza e controllo diurno e notturno sotto la direzione ed in base alle disposizioni del Personale comunale.
2. In particolare l’Appaltatore assolve ai seguenti compiti:
a) verifica giornalmente la funzionalità delle varie strutture di sostegno e dei pontili, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza delle imbarcazioni;
b) verifica giornalmente la regolarità dei posti di ormeggio come stabilito dal piano predisposto dalla Stazione appaltante;
c) vieta in assoluto l’attracco abusivo di imbarcazioni non autorizzate e/o privi del contrassegno adesivo, rilasciato dall’Ufficio demanio, per l’anno in corso;
d) verifica giornalmente le condizioni di sicurezza degli ormeggi, delle imbarcazioni e dei parabordi delle stesse;
e) vigila sulle attività ed il comportamento degli Utenti per evitare pericoli alle persone e/o danneggiamento delle attrezzature e delle imbarcazioni;
f) vigila sul corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine luce/acqua ecc.) da parte degli Utenti.
3. L’Appaltatore dovrà comunque assicurare, oltre a quanto indicato nel presente Capitolato speciale d’appalto, tutto ciò che è necessario alla corretta tenuta dello specchio acqueo e delle attrezzature di ormeggio, in base agli ordini di servizio che saranno impartiti dal Personale comunale.
4. I concessionari devono munirsi di panne e fogli oleoassorbenti, da usarsi in caso di sversamento di oli ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq di fogli.
5. I titolari di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto il mantenimento e l’esercizio di impianti di erogazione carburante devono munirsi, oltre che degli strumenti di cui al comma 3, anche di barriere galleggianti idonee a circoscrivere la zona inquinata.
6. I concessionari di cui al comma 5 devono, inoltre, apporre presso gli impianti stessi idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento”.
Articolo 19 - Dotazioni di sicurezza. Servizio antincendio
L’Appaltatore ha l’obbligo di gestire - a servizio dell’area demaniale oggetto dell’affidamento - le attrezzature antincendio fornite, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5 - Disposizioni antincendio, commi 1 o 0, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 12 del 6 marzo 20084, con apposito verbale, dalla Stazione appaltante e tutte le attenzioni finalizzate alla prevenzione antincendio, anche in conformità di quanto previsto dalle Ordinanze emanate ed emanande da parte dell’Autorità marittima.
Le attrezzature antincendio mobili dovranno essere custodite, periodicamente verificate e tenute sempre in efficienza per lo spegnimento di focolai di incendio da parte del Personale preposto dall’Appaltatore, secondo quanto disposto dall’articolo 5, commi 3 e ss., del già richiamato Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 20085.
4 Si riporta il testo dell’articolo 5, commi 1 o 0, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 12 del 6 marzo 2008: “Articolo 5 - Disposizioni antincendio - 1. I concessionari di cui all’art. 2, nel rispetto delle prescrizioni antincendio poste dall’Allegato 4 alla d. G. R. n. 5490/2002, devono dotarsi della seguente, minima attrezzatura antincendio:
a) condotta antincendio di diametro non inferiore a 2” ½” lungo i pontili con attacchi UNI 45 per manichetta ogni 40 metri lineari, in modo da poter servire qualunque punto dei pontili. La condotta deve essere in grado di assicurare una portata d’acqua di almeno 200 lt/min e una pressione di 5 bar alla lancia in posizione idraulicamente più sfavorevole. Qualora la condotta non garantisca tali prestazioni, il concessionario deve realizzare un impianto di alimentazione autonoma;
b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
c) n. 1 chiave per raccordi;
d) n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
e) n. 1 lancia schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
f) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
g) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.
2. Nel caso di comprovate e documentate difficoltà tecniche di realizzazione del suddetto impianto, i concessionari di cui al comma 1 si dotano, in alternativa, di presidi mobili carrellati, nella misura
di uno fino a duecento imbarcazioni, così composti:
a) n. 1 motopompa autoadescante in grado di assicurare una portata d’acqua di almeno 200 lt/min a 6 bar; n. 1 lancia idrica a getto regolabile con attacco UNI 45;
b) n. 2 manichette UNI 45 lunghe almeno mt 20 ciascuna, con raccordi;
c) n. 1 lancia a schiuma portatile con attacco UNI 45 tipo autoaspirante;
d) lt 40 di liquido schiumogeno in n. 2 contenitori mobili;
e) n. 1 chiave per raccordi;
f) n. 2 estintori portatili omologati a polvere da 9 Kg, o a CO2 da 5 Kg o ad Halon da 6 Kg.”.
5 Si riporta il testo dell’articolo 5, commi 3 e ss., del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2008: “Articolo 5 - Disposizioni antincendio - 3. L’attrezzatura deve essere sempre disponibile all’uso e facilmente trasportabile anche da una sola persona, nelle ore diurne e notturne.
4. Il personale dipendente del concessionario deve essere accuratamente addestrato all’uso delle suddette attrezzature.
5. I concessionari sono tenuti ad un’accurata manutenzione. Le attrezzature antincendio devono essere tenute in efficienza e controllate periodicamente, nel rispetto della vigente normativa tecnica.
In caso di incendio il Responsabile ed il Personale presenti dovranno:
1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti nelle vicinanze della fonte di pericolo;
2. mettere in azione gli estintori;
3. segnalare o far segnalare l’emergenza a tutti i presenti con qualsiasi sistema;
Articolo 20 - Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri
L’Appaltatore è unico responsabile di tutti i danni - nessuno escluso - che dovessero derivare a persone o cose nello svolgimento del servizio di guardiania dello specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività connesse e solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e a quant’altro risultasse indispensabile ad assicurare l’efficienza e l’integrità degli ormeggi in questione. Il materiale occorrente sarà fornito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta.
La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell’Autorità, o fatti dannosi comunque imputabili ad azioni od omissioni dell’Appaltatore, del Personale preposto dallo stesso e di terzi in genere.
La Stazione appaltante non è, in ogni caso, responsabile e resta comunque manlevata dall’Appaltatore:
a) per i danni a beni mobili di proprietà degli Utenti da qualsivoglia causa dipendenti;
b) per i danni (anche da incendio) o dei furti agli oggetti e beni degli Utenti, agli accessori e pertinenze (nulla escluso).
Articolo 21 - Penali
1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale d’appalto, oltre agli oneri eventualmente previsti dagli articoli precedenti, saranno applicate le penali dell’importo riportato di fianco ad ogni singola infrazione di seguito elencata:
— per il mancato rispetto di quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, è applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
— per il mancato rispetto di quanto stabilito all’articolo 11, comma 3, è applicata una penale di € 200,00
(euro duecento/00) per ogni persona assente;
— per il mancato rispetto di quanto stabilito all’articolo 18, comma 2, lettera c), è applicata una penale pari al doppio del canone annuo di ormeggio dovuto per il tipo di imbarcazione secondo la tariffe in vigore oltre alle spese per la rimozione coatta dell’imbarcazione;
— per il mancato rispetto di quanto stabilito all’articolo 18, comma 2, con esclusione della lettera c), è applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00);
— per il mancato rispetto degli ordini di servizio impartiti dal Personale comunale e/o per omissione di atti dovuti in base al presente Capitolato speciale d’appalto è applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).
6. Tutti gli altri concessionari sono tenuti all’osservanza della normativa tecnica di settore, fissata per l’attività svolta, e alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni ormeggiate.”.
2. Le penali irrogate in base al comma 1 saranno detratte dal corrispettivo spettante mensilmente.
Articolo 22. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 6 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sarà a carico della Stazione appaltante.
Articolo 24- Controversie - Foro competente
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Vallo della Lucania con esclusione della competenza arbitrale.