Condizioni Generali di Vendita e Fornitura per Macchine ed Impianti
Condizioni Generali di Vendita e Fornitura per Macchine ed Impianti
1. Informazioni generali
11 Le seguenti Condizioni Generali di Fornitura e Pagamento vengono considerate accettate dall’acquirente con il conferimento dell’ordine. Le condizioni generali dell’acquirente o eventuali scostamenti dalle presenti condizioni necessitano, per la loro validità, dell’accettazione scritta espressa della MIKRON.
1.2 In assenza di altri accordi vengono considerate concordate le “Condizioni per il procedimento di collaudo degli impianti” della MIKRON e, per i lavori di montaggio, le “Condizioni Generali di Montaggio” comprese le tariffe di montaggio della MIKRON in vigore.
1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti necessitano, per la loro validità, della forma scritta.
1.4 L’acquirente non può cedere a terzi i propri diritti contrattuali senza il consenso espresso della MIKRON.
2. Entità della fornitura
2.1 Le forniture e le prestazioni della MIKRON sono riportate in via definitiva nella conferma d’ordine compresi gli eventuali allegati, nell’offerta della MIKRON, se vi viene fatto riferimento nella conferma d’ordine, e nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura, nelle Condizioni Generali di Montaggio e nelle Condizioni per il Procedimento di Collaudo delle Macchine (vedi punto 1.2). Le modifiche della fornitura devono essere confermate per iscritto dalla MIKRON.
2.2 Sono ammesse le consegne parziali.
2.3 La MIKRON è autorizzata ad apportare modifiche tecniche che comportino miglioramenti, a condizione che tali modifiche non provochino riduzioni di rendimento o aumenti di prezzo.
3. Disegni, dati e documentazione tecnica
3.1 I documenti tecnici quali illustrazioni, indicazioni di pesi e dimensioni della MIKRON hanno solo valore indicativo, se non sono definiti espressamente elemento vincolante del contratto in conformità al punto 2.1.
3.2 L’acquirente ha la responsabilità esclusiva di garantire, nel luogo di installazione, i presupposti costruttivi per l’installazione dell’oggetto della fornitura. Le planimetrie realizzate dalla MIKRON devono essere controllate dall’acquirente sul posto.
4. Disposizioni nel paese di destinazione - dispositivi di protezione
Tutte le macchine e gli impianti della MIKRON, come pure gli accessori forniti, sono conformi alle disposizioni applicabili dell’Unione Europea. Per forniture al di fuori dell’ambito dell’UE, l’acquirente è tenuto a segnalare per iscritto alla MIKRON, al più tardi all’atto dell’ordinazione, le norme e le disposizioni divergenti in vigore nel suo paese. La MIKRON apporta le modifiche segnalate a tempo debito a spese ed a rischio del cliente, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza di funzionamento.
5. Prezzi, condizioni di pagamento
5.1 Tutti i prezzi s’intendono in franchi svizzeri liberamente disponibili, imballo escluso, XXX xxxxxxx, con resa netto franco stabilimento, senza costi di montaggio e costi accessori di qualunque genere ed esclusa qualsiasi detra- zione o spesa relativa a lettere di credito, garanzie bancarie, incassi, negoziazione di documenti, ecc., che sono a carico dell’acquirente. L’acquirente è tenuto a rimborsare alla MIKRON, dietro presentazione della relativa pezza giustificativa, eventuali costi accessori quali costi di imballaggio, assicurazioni, trasporto, diritti doganali, ecc., se
la MIKRON è stata obbligata ad eseguire il pagamento.
5.2 Il prezzo di acquisto deve essere pagato in conformità alle condizioni di pagamento concordate.
I termini di pagamento devono essere rispettati anche nel caso in cui mancassero parti non essenziali delle forniture e prestazioni o risultassero necessari lavori di riparazione che non rendono impossibile l’impiego delle forniture.
5.3 In caso di consegne parziali diverranno esigibili pagamenti parziali in relazione alla merce disponibile per la spedizione.
5.4 Se l’acquirente è in ritardo con i pagamenti, egli è tenuto a corrispondere gli interessi in ragione del tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera, più il 5%, a partire dal momento della scadenza concordata. La MIKRON è inoltre esonerata dall’adempimento delle proprie obbligazioni fino al momento del ricevimento dei pagamenti arretrati. La mora ha inizio automaticamente trascorsi 30 giorni dalla data della fattura, anche senza sollecito.
5.5 Il ritardo nel pagamento provoca automaticamente l’esigibilità di tutti gli altri crediti della MIKRON nei confronti dell’acquirente. Sono esclusi la trattenuta di pagamenti o la compensazione da parte della MIKRON di eventuali contropretese contestate dell’acquirente come pure l’esercizio di diritti di ritenzione sulla fornitura o in relazione alla stessa.
5.6 In caso di sostanziale peggioramento della situazione economica dell’acquirente, la MIKRON ha la facoltà di richiedere il pagamento anticipato dell’intero importo o di parte di esso, il rilascio di una garanzia oppure recedere dal contratto.
5.7 Gli acconti versati non vengono fatti fruttare interessi e non sono considerati caparre penitenziali il cui pagamento autorizza l’acquirente a recedere dal contratto di fornitura.
6. Riserva di proprietà
L’acquirente s’impegna a collaborare in caso di eventuali provvedimenti per la tutela della proprietà se la MIKRON, prima della conclusione del collaudo finale delle forniture, dichiara che non consentirà il passaggio di proprietà dell’oggetto dell’acquisto all’acquirente prima che sia stato effettuato il pagamento dell’intero prezzo di acquisto.
7. Trapasso di rischio, assicurazione, accettazione
7.1 Il rischio passa all’acquirente al momento della comunicazione che la merce è pronta per la spedizione e, in caso di omissione di tale comunicazione, al più tardi con l’uscita delle forniture e delle prestazioni dalla fabbrica. Ciò vale anche se la spedizione viene ritardata su richiesta dell’acquirente o per altri motivi per i quali la MIKRON non è responsabile.
7.2 Se l’acquirente non effettua il collaudo delle forniture e delle prestazioni entro 20 giorni dal collaudo preliminare o dall’avviso di spedizione (vedi punto 9), la merce verrà assicurata ed immagazzinata o consegnata, a discrezione della MIKRON, per conto ed a rischio dell’acquirente.
7.3 Gli oggetti consegnati devono essere accettati dall’acquirente fermi restando eventuali diritti di garanzia. Dopo l’arrivo nel luogo di destinazione, l’acquirente è tenuto a controllare l’imballo, garantire le prove e comunicare immediatamente per iscritto alla MIKRON eventuali difetti ravvisabili. In caso di omissione, la fornitura viene considerata accettata sia dal punto di vista della condizione che della completezza.
7.4 Se l’imballo risulta danneggiato, l’acquirente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti
necessari ad evitare eventuali ulteriori danni incombenti all’oggetto della fornitura o a limitare i danni già verificatisi.
8. Termine di consegna - elementi che devono essere forniti dall’acquirente
8.1 Il termine di consegna concordato nel contratto non decorre in alcun caso prima che siano stati forniti tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze, prima dell’arrivo di tutti i dati e di tutta la documentazione dell’acquirente necessari per l’esecuzione del contratto (in particolare specifiche tecniche, ecc.) e comunque non prima dell’arrivo dell’acconto concordato e della fornitura di una garanzia di pagamento in conformità a quanto previsto dal contratto.
8.2 Il termine di consegna è rispettato se alla sua scadenza è stata data comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.
8.3 Se durante la fabbricazione delle forniture e prestazioni l’acquirente non fornisce gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione (pezzi di prova, ecc.) o le attrezzature di processo nella qualità o quantità necessaria, la MIKRON ha la facoltà di addebitare all’acquirente i costi supplementari sostenuti; in caso di messa a disposizione non puntuale, tra l’acquirente e la MIKRON deve essere concordato un nuovo termine di consegna.
8.4 Se la MIKRON non è in grado di adempiere a tempo debito ai propri obblighi contrattuali a causa di eventi di forza maggiore o di altri motivi che non sono sotto il controllo della MIKRON, come ad es. catastrofi naturali, eventi di guerra, provvedimenti governativi, incidenti, mancanza di fornitori precedenti, ecc., l’obbligo contrattuale corrispondente viene considerato rinviato fino all’eliminazione dell’impedimento, senza che l’acquirente possa richiedere il risarcimento dei danni.
8.5 In caso di consegna ritardata, l’acquirente non ha alcun diritto al risarcimento dei danni o alla risoluzione del contratto. Se il ritardo è imputabile alla MIKRON, l’acquirente è autorizzato a richiedere per le parti ritardate della consegna, con esclusione di altre richieste o dei danni indiretti, un risarcimento corrispondente allo 0,25% per ogni settimana completa di ritardo, ma complessivamente al massimo al 5% del valore della parte della fornitura globale che, a causa del ritardo, non è stata consegnata in conformità ai termini del contratto. Le prime quattro settimane di ritardo non danno alcun diritto ad indennità per ritardata consegna.
8.6 Se il collaudo preliminare, la spedizione o il collaudo finale vengono ritardati per motivi imputabili all’acquirente, quest’ultimo è tenuto ugualmente ad effettuare i pagamenti in conformità alla data di consegna originaria.
8.7 In caso di ritardi nella consegna non imputabili alla MIKRON, la MIKRON è autorizzata ad immagazzinare l’oggetto della fornitura a spese dell’acquirente e/o ad addebitargli i costi supplementari derivanti dal ritardo (ad es. in relazione al cambiamento di programma, ore di lavoro straordinario, ecc.) ed un eventuale danno ulteriore.
9. Controllo, collaudo preliminare, collaudo finale ed autorizzazione all’impiego della fornitura in produzione
9.1 In assenza di altri accordi, viene effettuato un collaudo preliminare presso la MIKRON; tale collaudo preliminare viene svolto, previo accordo con l’acquirente, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della MIKRON che la merce è pronta per il collaudo preliminare. Il collaudo finale viene effettuato presso l’acquirente. Il collaudo preliminare ed il collaudo finale vengono eseguiti in conformità alle “Condizioni per il procedimento di collaudo dell’impianto” della MIKRON e si concludono con la compilazione di un verbale di collaudo preliminare o finale.
9.2 In caso di difetti di lieve entità, soprattutto quando questi non compromettono in misura considerevole l’efficienza delle forniture e prestazioni, l’acquirente non può rifiutare l’accettazione e la sottoscrizione del verbale di collaudo preliminare o finale. Tali difetti devono essere eliminati dalla MIKRON entro un termine adeguato. L’acquirente è tenuto a segnalare per iscritto alla MIKRON i vizi non riscontrabili all’atto del collaudo preliminare o finale non appena vengono rilevati, altrimenti vengono considerati accettati. La MIKRON non risponde dei difetti che vengono denunciati al termine del periodo di garanzia.
9.3 Se il collaudo finale non si svolge al più tardi entro 3 mesi dalla consegna dell’impianto e tale ritardo non è imputabile alla MIKRON, l’impianto viene considerato definitivamente accettato dall’acquirente.
9.4 In caso di comparsa di un difetto, l’acquirente consente alla MIKRON in ogni caso di esaminare l’oggetto della fornitura e di effettuare la relativa riparazione in conformità al punto 10 delle presenti condizioni.
9.5 L’acquirente s’impegna a non impiegare l’impianto in produzione senza il consenso scritto della MIKRON prima della sottoscrizione del verbale di collaudo finale o prima del collaudo finale definitivo.
10. Garanzia, responsabilità per vizi
10.1 Il termine di garanzia è pari a 12 mesi o a 3500 ore di funzionamento con riserva di quanto indicato ai punti da 10.2 a 10.5. Esso ha inizio il giorno del collaudo finale o al più tardi tre mesi dopo la consegna da parte della MIKRON. Per le forniture e prestazioni che non sono state messe in funzione dalla MIKRON o da montatori espressamente autorizzati dalla MIKRON o che vengano utilizzate per scopi produttivi senza il consenso della MIKRON prima del collaudo finale definitivo, non sussiste alcuna garanzia da parte della MIKRON.
Per i pezzi sostituiti o riparati, il termine di garanzia decorre nuovamente ed ha una durata di 6 mesi a partire dalla sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal collaudo, o al massimo fino al termine del periodo di garanzia per le forniture e prestazioni.
10.2 La garanzia decade immediatamente se l’acquirente o terzi impiegano l’oggetto della fornitura in maniera inadeguata, vi apportano modifiche o eseguono riparazioni non appropriate, non utilizzano pezzi di ricambio originali MIKRON durante il periodo di garanzia o non danno alla MIKRON la possibilità di eliminare il danno. L’acquirente deve inoltre provvedere al fine di evitare l’ulteriore estensione del danno.
10.3 Fino al termine del periodo di garanzia, la MIKRON s’impegna a riparare o a sostituire a sua discrezione, il più rapidamente possibile, presso lo stabilimento della MIKRON su richiesta scritta dell’acquirente, tutti i componenti della fornitura MIKRON divenuti difettosi o inutilizzabili a causa di vizi dimostrabili nei materiali, nella costruzione o nell’esecuzione. I pezzi sostituiti diventano di proprietà della MIKRON.
10.4 L’idoneità ad uno scopo particolare o la promessa di un particolare rendimento valgono solo se garantite contrattualmente, espressamente e direttamente. Tale garanzia presuppone che le forniture e prestazioni vengano impiegate in maniera adeguata e che siano stati rispettati tutti i parametri di funzionamento concordati per contratto. Se il collaudo finale delle forniture e prestazioni in conformità al punto 9 ha dato esito positivo, la dimostrazione di idoneità ad uno scopo particolare o la promessa di un particolare rendimento delle forniture o prestazioni vengono considerate definitivamente fornite o soddisfatte. Se le proprietà garantite non vengono soddisfatte, interamente o in parte, all’atto del collaudo finale delle forniture o prestazioni, l’acquirente ha diritto esclusivamente all’adeguamento ad opera della MIKRON entro un termine appropriato. A tal fine l’acquirente è tenuto a concedere alla MIKRON il tempo e l’opportunità necessari. In caso di insuccesso totale o parziale di tale miglioramento, l’acquirente ha diritto esclusivamente ad un’adeguata riduzione del prezzo.
10.5 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non sono stati causati da materiale di cattiva qualità, costruzione difettosa o esecuzione imperfetta, ad es. a causa di usura naturale, manutenzione carente, mancata osservanza delle istruzioni per l’uso e delle disposizioni di sicurezza, sovraccarico, strumenti inadeguati, influssi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dalla MIKRON o dai suoi subfornitori come pure a causa di altri motivi non imputabili alla MIKRON.
10.6 Per forniture e prestazioni di subfornitori prescritti dall’acquirente, la MIKRON si assume la responsabilità solo nell’ambito degli obblighi di garanzia dei subfornitori interessati.
10.7 A causa di vizi nel materiale, costruzione o esecuzione come pure a causa della mancanza delle caratteristiche garantite, l’acquirente non ha alcun diritto ad eccezione di quelli espressamente citati al punto 10; in ogni caso i suoi diritti corrispondono al massimo al valore delle parti difettose delle forniture.
10.8 Viene espressamente esclusa la responsabilità per danni assoluti o ulteriori e danni patrimoniali di qualunque tipo - ad es. per perdita di produzione, mancato guadagno, perdita di ordini, lucro cessante, mancato adempimento o violazione positiva del contratto o richieste di risarcimento danni rivendicate regressivamente
- come pure per altri danni diretti e indiretti. Questo esonero da responsabilità non vale per intenzione illecita o colpa grave da parte della MIKRON, ma vale anche per intenzione illecita o colpa grave da parte di personale ausiliario. Per il resto questo esonero da responsabilità non vale se in contrasto con il diritto obbligatorio.
10.9 Per diritti dell’acquirente a causa di consulenza inadeguata o similari o a causa di violazione di qualunque obbligo secondario, la MIKRON risponde solo in caso di intenzione illecita o colpa grave.
11. Diritti di protezione
11.1 Se la fornitura è costituita da componenti prodotti in serie dalla MIKRON, la MIKRON garantisce che l’acquisto o l’impiego dell’oggetto della fornitura o di parti di esso non viola i diritti di brevetto di terzi nel paese dell’acquirente. La MIKRON è autorizzata a respingere in maniera adeguata o a definire in altro modo in via extragiudiziale o giudiziale presunte rivendicazioni di terzi. A tal fine l’acquirente è tenuto a conferire procura alla MIKRON. La MIKRON declina ogni responsabilità per i componenti dell’impianto specifici del cliente come pure per le forniture e prestazioni nel loro insieme, poiché non è in
grado di garantire che non vengano violati diritti di brevetto di terzi.
11.2 L’acquirente garantisce che la fabbricazione di oggetti prodotti in base alle sue istruzioni non violano diritti di protezione di terzi e s’impegna ad esonerare la MIKRON da qualunque rivendicazione di violazione di brevetto e di risarcimento danni.
11.3 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti di calcoli, progetti e documentazione tecnica consegnati all’altra parte. La parte ricevente riconosce tali diritti, tratterà tali documenti come segreti commerciali propri e non li utilizzerà per scopi diversi da quello per il quale le sono stati consegnati.
11.4 L’acquirente ha la facoltà di utilizzare il software, i disegni, il know-how e la documentazione affidatigli nell’ambito previsto, ma non può consegnarli a terzi o copiarli. Qualunque estensione o modifica del software o il suo impiego per uno scopo diverso da parte dell’acquirente necessita dell’accordo scritto preventivo della MIKRON.
12. Sicurezza ambientale e sicurezza di esercizio
12.1 L’acquirente s’impegna a seguire le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza fornite assieme all’oggetto della fornitura e ad addestrare il proprio personale in maniera adeguata, in modo tale che venga costantemente garantito il funzionamento sicuro ed ecologico degli oggetti della fornitura.
12.2 Le disposizioni di sicurezza e le segnalazioni di pericolo esistenti sulle macchine non possono essere rimosse. Avvertenze fissate male e danneggiate devono essere immediatamente rifissate o sostituite. La MIKRON s’impegna a sostituire all’acquirente in qualunque momento ed in numero adeguato le avvertenze di sicurezza divenute inutilizzabili. Su richiesta della MIKRON, l’acquirente è tenuto in ogni momento ad accettare e rispettare eventuali miglioramenti apportati alle istruzioni di sicurezza.
12.3 Le modifiche tecniche sulle macchine, in particolare se possono compromettere la sicurezza del personale o dell’ambiente, possono essere apportate solo previo consenso scritto della MIKRON. In mancanza di tale consenso, tali modifiche devono essere eliminate immediatamente.
12.4 L’acquirente è tenuto ad informare immediatamente la MIKRON nel caso in cui sull’oggetto della fornitura si fosse verificato un incidente o qualora risultasse che il funzionamento dell’oggetto della fornitura comporta pericolo.
12.5 In caso di mancato rispetto da parte dell’acquirente di uno qualunque dei suddetti obblighi per la salvaguardia dell’ambiente o per la sicurezza di funzionamento, egli è tenuto ad esonerare la MIKRON da qualunque obbligo di risarcimento danni nei confronti di terzi.
13. Diritto applicabile, foro competente
13.1 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto materiale svizzero; ad integrazione valgono gli Incoterms.
13.2 Come foro competente viene eletto il tribunale competente per la MIKRON di Boudry.
Boudry, 10.09.2014
Boudry, 10.09.2014 Mikron SA Boudry