CONTRATTO DI APPALTO
Prot. n. 842 dd. 28.09.2018
CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione in appalto dei lavori di potenziamento tecnologico agli impianti di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., consistenti nella “Installazione sistema di SCMT (SST) con encoder da segnale (ES), blocco conta assi (BCA), adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine - Cividale”.
CIG: 74673804EA CUP: J54F17000020002
FRA
SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.r.l.- Società con sede legale in Udine, via Peschiera 30, REA n. UD-253834, iscritta presso il registro delle Imprese di Udine, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02345670307 per la quale interviene nel presente atto, il Dott. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Udine il 09/10/1956, nella qualità di Amministratore Unico della Società FUC munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, “FUC” o “Committente”)
E
CEIT S.p.A. – società con unico socio, con sede in San Xxxxxxxx Xxxxxxx (CH)
– Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx 000, capitale sociale euro 10.000.000,00, REA
n. 90567, iscritta presso il Registro delle Imprese di Chieti al n. 01481120697, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01481120697, per la quale interviene nel presente Atto l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roseto Degli Abruzzi (TE), il 01/01/1960, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),
nel seguito, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Committente ha la necessità di affidare l’esecuzione dei lavori relativi al potenziamento tecnologico dei propri impianti, consistenti nella “Installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT - SST) con encoder da segnale (ES), del blocco automatico conta assi (BCA), all’adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine Cividale”;
b) FUC per l’affidamento dei lavori di cui sopra, avvalendosi del “Sistema di qualificazione delle imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario” adottato da RFI, ha esperito un’apposita procedura ristretta ai sensi della Parte II, Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria CEIT S.p.A. – società con unico socio;
c) con PEC prot. n. 714 in data 01.08.2018 FUC ha dato comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;
d) con PEC prot. n. 715 – n. 716 – n. 717 in data 01.08.2018 è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
e) con PEC prot. n. 778 in data 07.09.2018 ricevuta dall’Appaltatore in data 07.09.2018 è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito dei controlli effettuati ai fini dell’aggiudicazione;
f) l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;
g) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE
Le premesse al presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con il presente contratto, FUC affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in essa richiamati e/o ad esso allegati, nonché nell’Offerta elementi qualitativi e nell’Offerta elementi quantitativi presentate in sede di gara, l’esecuzione dei lavori relativi al potenziamento tecnologico dei propri impianti, consistenti nella “Installazione del Sistema di Controllo Xxxxxx Xxxxx (SCMT - SST) con encoder da segnale (ES), del blocco automatico conta assi (BCA), all’adeguamento degli impianti di segnalamento e dei passaggi a livello (PL) ed installazione di un sistema di controllo del traffico centralizzato (CTC) sulla linea ferroviaria Udine Cividale”;
2. I lavori, siano essi da eseguire nelle stazioni o lungo la linea ferroviaria, anche non raggiungibili con i normali mezzi stradali, consistono principalmente nella realizzazione di quanto specificato nel seguito.
Impianti SCMT – SST con (ES)
Sviluppo della progettazione funzionale e realizzazione del Sotto Sistema di Terra (SST) del SCMT con Encoder da Segnale (ES) sulla linea ferroviaria Udine
(e) - Cividale del Friuli (i).
I lavori consistono principalmente in:
- progettazione funzionale, particolareggiata e costruttiva di tutti gli impianti;
- fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
compresi quelli a categoria e progressivo RFI;
- realizzazione degli interventi di configurazione e/o riconfigurazione;
- progettazione funzionale, costruttiva, applicativa e generazione dei telegrammi SCMT;
- interfacciamento del sistema SCMT con tutte le tipologie di apparati e di impianti di segnalamento di stazione e di linea;
- prove, verifiche ed assistenza alla messa in servizio;
- realizzazione delle opere minori, le lavorazioni accessorie e le eventuali riconfigurazioni degli impianti già realizzati, che si renderanno necessarie per intervenute richieste del Xx.Xx/XXX (Struttura Indipendente di Verifica della Sicurezza);
Impianti CTC
Progettazione e realizzazione del sistema Controllo del Traffico Centralizzato (CTC) di tutti gli impianti ricadenti sulla linea Udine (i) – Cividale (i).
I lavori consistono principalmente nella realizzazione di:
- progettazione esecutiva di dettaglio degli interventi;
- fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi compresi quelli a categoria e progressivo RFI;
- interfacciamento del sistema CTC con tutte le tipologie di impianti di segnalamento di stazione e di linea;
- prove e verifiche tecniche ed assistenza alla messa in servizio;
- aggiornamento del database del sistema SSDC per il cambio orario;
- realizzazione delle opere minori, le lavorazioni accessorie e le riconfigurazioni degli impianti già realizzati, che si renderanno necessarie per intervenute modifiche richieste dal Xx.Xx/XXX;
Impianti ACEI, BA e sistemi PLL
Progettazione di dettaglio, realizzazione o adeguamento degli Apparati Centrali Elettrici ad Itinerari (impianti ACEI), Blocco Elettrico Automatico a correnti fisse, Blocco Elettrico Conta Assi e dei sistemi dei PL di linea e di stazione. In particolare, gli interventi consistono in:
- progettazione funzionale, particolareggiata e costruttiva di tutti gli impianti di stazione e di linea con applicazione dei relativi schemi di principio emessi da RFI nell’edizione più recente;
- fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli impianti compresi i materiali a categoria e progressivo RFI;
- esecuzione degli impianti di cabina, di piazzale - in stazione e lungo la linea ferroviaria - e dei sistemi di alimentazione, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche di RFI;
- prove e verifiche ed assistenza alla Messa in servizio;
- realizzazione delle opere minori, le lavorazioni accessorie e le riconfigurazioni degli impianti già realizzati, che si renderanno necessarie per intervenute modifiche richieste dal Xx.Xx/XXX;
- adeguamento dell’impianto ACEI di Udine, a schema di principio I/016 (di proprietà RFI), per la realizzazione della testata del Blocco Elettrico Automatico a correnti fisse e l’inserimento del Posto Periferico CTC di stazione porta;
- realizzazione di un nuovo impianto ACEI (a schema di principio I/019-3) nel Deposito FUC di Udine con testata di Blocco Elettrico Automatico a correnti fisse lato Udine, testata di Blocco Elettrico Conta Assi lato Cividale e l’inserimento del Posto Periferico CTC;
- adeguamento dell’impianto ACEI di Remanzacco, (a schema di principio I/019), per la realizzazione delle due testate del Blocco Elettrico Conta Assi e l’inserimento del Posto Periferico CTC;
- adeguamento dell’impianto ACEI di Cividale del Friuli, (a schema di principio I/016), per la realizzazione della testata del Blocco Elettrico Conta Assi e l’inserimento di Stazione Porta come Posto Periferico CTC;
- adeguamento dei PL di linea e di stazione con sistemi di protezione automatici.
Impianti TLC
Esecuzione delle derivazioni dal cavo in fibra ottica esistente, comprese le terminazioni e l’interfacciamento con gli esistenti sistemi TLC e IS.
Il lavoro comprende:
- la fornitura e posa di rack da 19” predisposti per il contegno di 16 unità di tipo standard, delle dimensioni approssimative di 700 mm di profondità, 550 mm di larghezza e 800 mm di altezza, predisposti per installazione a terra o a parete, a seconda delle situazioni specifiche,
- la fornitura e la posa di cavo ad 8 fibre per i collegamenti tra i rack, ove previsti,
- la fornitura e la posa dei subtelai necessari alla connessione dei cavi in fibra ottica,
- la realizzazione delle terminazioni per tutte le fibre costituenti i cavi posati,
- la fornitura e posa di bretelle per la connessione delle apparecchiature alla rete,
- l’identificazione mediante idonei cartellini di tutte le connessioni realizzate. Fabbricati
Costruzione di garitte prefabbricate in calcestruzzo per il contenimento delle apparecchiature di comando e controllo dell’impianto ACEI del Deposito FUC a Udine e dei sistemi automatici dei Passaggi a Livello di Linea (PLL).
I lavori consistono in:
- esecuzione dello scavo e costruzione del basamento di fondazione, compresa l’armatura, la casseratura, la realizzazione di pozzetti, passaggi cavi ed altre sagomature,
- la fornitura e la posa di tubi in PVC e cunicoli in calcestruzzo per il collegamento all’utenza elettrica ed alla rete cunicoli dell’impianto,
- fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v. assemblati per costituire una struttura autoportante.
- fornitura e posa degli infissi. Impianti LFM
Realizzazione degli impianti LFM nel prefabbricato del Deposito FUC a Udine, nella fermata di X. Xxxxxxxx, nelle garritte dei PL di linea e alle punte scambi di stazione. I lavori comprendono principalmente:
- progettazione particolareggiata e costruttiva degli interventi;
- fornitura e posa di tutti i materiali necessari alla realizzazione degli interventi compresi i quadri BT completi delle apparecchiature di comando, sezionamento, temporizzazione e segnalamento;
- realizzazione delle tubazioni e posa dei relativi cavi, anche in cunicolature/tubazioni esistenti, per realizzare tutti gli impianti elettrici e LFM dei fabbricati e dei piazzali, compresi i collegamenti per le messe a terra;
- prove, verifiche ed assistenza alla Messa in servizio;
- realizzazione delle opere minori, le lavorazioni accessorie e le riconfigurazioni
degli impianti già realizzati, che si renderanno necessarie.
Impianti Accessori
Realizzazione degli impianti di climatizzazione dei locali Tecnologici, a servizio delle Garritte dei PL di linea, nella fermata di San Gottardo e nel fabbricato del Deposito FUC di Udine. I lavori consistono principalmente in:
- progettazione particolareggiata e costruttiva degli interventi;
- fornitura di tutti i materiali e delle apparecchiature necessari;
- pose in opera, allacciamenti elettrici ed idraulici;
- prove e verifiche ed assistenza alla messa in servizio.
3. Realizzazione delle opere minori, le lavorazioni accessorie che si renderanno necessarie secondo le specifiche e gli elaborati grafici progettuali.
Rientrano, inoltre, nell’oggetto dell’appalto, e dunque sono compresi e compensati nell’importo contrattuale le seguenti prestazioni:
a) l’esecuzione delle lavorazioni in presenza dell’esercizio ferroviario;
b) l’esecuzione delle lavorazioni in orario notturno;
c) le prove, le verifiche e la messa in servizio di tutte le opere e impianti realizzati;
d) gli oneri per l’eventuale interferenza con altre imprese o Enti operanti contemporaneamente sui cantieri;
e) l’assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT) nominate da RFI (Udine) e alla struttura del Verificatore Indipendente della Sicurezza (VIS) nominata da FUC;
f) la fornitura di tutti i materiali necessari (esclusi quelli esplicitamente dichiarati di fornitura FUC);
g) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta dagli Organismi Terzi di Verifica incaricati da FUC o RFI, necessaria per:
i. l’elaborazione dei documenti di Verifica CE/Nazionale, ove previsti nell’ambito della messa in servizio dei sistemi e sottosistemi, secondo quanto riportato nel D. Lgs. 191/2010 e nelle procedure aziendali di RFI e FUC;
ii. l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio dei sistemi e sottosistemi strutturali da parte dell’ANSF, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 191/2010 e sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali.
h) il reperimento presso gli impianti di RFI e di FUC dei documenti tecnici (as built, Certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto;
i) la fornitura e il collaudo di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi e di quanto altro necessario, per la realizzazione degli interventi completi e funzionanti oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura del Committente, elencati nell’Allegato B al Capitolato Speciale di Appalto.
j) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e funzionanti;
k) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi;
l) le modifiche provvisorie agli apparati di segnalamento di cabina e di piazzale degli impianti esistenti per consentire le attivazioni e/o il ripristino dell’esercizio ferroviario in conseguenza delle fasi di attivazione previste;
m) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto
(idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche;
n) l’esecuzione delle modifiche agli apparati degli impianti esistenti, anche quelle provvisorie, e delle riconfigurazioni SW che si rendano necessarie per ciascuna fase di attivazione del Sistema e di messa in servizio garantendo, per tutte le fasi, la non intrusività degli interventi sul regolare esercizio commerciale dei treni;
o) gli allestimenti ed interventi provvisori, complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari;
p) l’effettuazione dei corsi di istruzione e addestramento per il personale di gestione della circolazione (DCO) e di manutenzione del Committente;
q) la fornitura di apparecchiature e materiali di scorta;
r) le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione;
s) l’attività di Verifica e Validazione (V&V), inclusa l’emissione di tutti i necessari Safety Case;
t) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività del Verificatore Indipendente della Sicurezza (VIS);
u) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta dall’Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie istituita dal D.L. 162/2007(di seguito “ANSF”), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 191/2010;
v) l’assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da personale incaricato dal Committente o da RFI, nominata ai sensi della Disposizione RFI n°16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di
segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito “CVT”);
w) lo sviluppo, l’attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale;
x) posa in opera dei Complessi Informativi SCMT;
y) posa in opera e allacciamenti degli armadi SCMT di Linea e Stazione;
z) rimozione dei sistemi e delle apparecchiature di cabina e di piazzale, nelle stazioni e lungo linea, dismessi;
aa) la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento dell’attività di smaltimento dei rifiuti.
bb) la messa a terra delle apparecchiature elettriche;
cc) l’adeguamento, integrazione, modifica degli impianti e dei sistemi di alimentazione, comprese le centraline “no-break”, necessari per l’esecuzione dell’opera oggetto della Convenzione;
dd) la costruzione, ristrutturazione o adeguamento di locali tecnici necessari per l’ubicazione/spostamento delle apparecchiature ed impianti;
ee) prestare la garanzia specificata negli atti contrattuali e di gara sui materiali e impianti realizzati.
4. Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto l’esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori indicati nel Progetto Esecutivo allegato al presente Contratto (Allegato n. 3) nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l’oggetto del Contratto di appalto.
5. Non rientrano nel Contratto di appalto le prestazioni relative alla posa dei giunti isolati incollati.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
Poiché l’Offerta elementi quantitativi e l’Offerta elementi qualitativi presentate dall’Appaltatore in sede di gara sono parte integrante e sostanziale del contratto d’Appalto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l’Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento integra la clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 40.
2. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 43 si intendono le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori della Società Ferrovie Udine Cividale” allegate alla presente Convenzione. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.
Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 applicabili al presente Contratto.
3. Le tariffe di RFI, indicate nell’art. 43 della presente Convenzione, hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse
riportati hanno rilevanza ai fini dell’applicazione eventuale dell’art. 37 delle Condizioni Generali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.
5. L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d’opera, etc.) idonea a garantire l’esecuzione contemporanea anche di più interventi/attività oggetto della presente Convenzione, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione medesima e degli atti in essa richiamati e/o ad essa allegati.
6. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.
ARTICOLO 4
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI
4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.
1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati.
2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle
effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.
5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque
individuati dall’Appaltatore medesimo.
6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna:
a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.
b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
– e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni
– sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti
trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica.
10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.
4.2. CONTESTAZIONI.
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente
Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
ARTICOLO 5
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. Il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell’art. 14 delle CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del Procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del
Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.
Il Direttore dei Lavori (di seguito anche abbreviato “DL”) è nominato da parte di FUC, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14.2 delle Condizioni Generali.
2. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.
3. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
4. XXX può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per conto dell’Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto d’appalto, ivi compresi i tecnici redattori di cui al successivo art. 27, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 bis
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura organizzativa descritta nell’Offerta elementi qualitativi e ad impiegare nella realizzazione dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.
ARTICOLO 6
ARTICOLO 5 bis
IMPORTO DELL’APPALTO
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI INDICATE NELL’OFFERTA
1. L’importo dell’appalto, al netto del ribasso del 15,15 % (quindici / 15 per cento) praticato nell’offerta, è di euro 5.043.662,60 (euro cinquemilioniquarantatremilaseicentosessantadue //60), di cui:
a) Euro 45.490,28 (euro quarantacinquemilaquattrocentonovanta/28) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore (Voce a Corpo n. 1).
b) Euro 4.998.172,32 (euro quattromilioninovecentonovantottomilacentosettantadue // 32) per lavorazioni compensate a corpo come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a Corpo n. 1);
2. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.5 del presente articolo per i lavori e prestazioni da contabilizzare a corpo.
2. I prezzi stessi sono stati offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto Esecutivo, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.
4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo allegato, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
5. Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.
VOCE A CORPO n. 1 - SICUREZZA.
Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) allegati al Progetto Esecutivo (Allegato n. 3).
Euro: 45.490,28 (Euro quarantacinquemilaquattrocentonovanta/28) AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1
Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza che si riferiscono a tutti i lavori previsti in appalto.
Esecuzione degli interventi sottoelencati descritti in dettaglio, compresi i relativi oneri, negli elaborati di Progetto Esecutivo (Elenco Prezzi):
VOCE A CORPO n. 2
Realizzazione di un nuovo impianto ACEI nel Deposito FUC di via Peschiera a Udine secondo gli schemi di principio RFI I/019, completo di testata di Blocco a correnti fisse lato Udine (schema di principio S.BA11) e testata di Blocco Conta Assi (schema di principio S.BA19) lato Cividale, completo dei circuiti per l’inserimento come Posto Periferico
CTC e Posto Centrale di Manutenzione SCMT.
Euro 660.182,05 (Euro seicentosessantamilacentoottantadue/05). VOCE A CORPO n. 3
Realizzazione di un impianto di protezione automatica del PL Km 2+754
(sistema PLL 110/2 a schema di principio V305/M)
Euro 124.312,60 (Euro centoventiquattromilatrecentododici/60). VOCE A CORPO n. 4
Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei PL Km 5+149
e 5+930 (sistema PLL 120/1 a schema di principio V444c).
Euro 251.190,67 (Euro duecentocinquantunomilacentonovanta/67). VOCE A CORPO n. 5
Realizzazione di due impianti di protezione automatica, uno relativo ai PL km 7+738 e Km 8+011 (sistema PLL 120/2 a schema di principio V444c) e l’altro relativo al PL Km 8+824 (sistema PLL 210/2 a schema di
principio V308)
Euro 319.386,52 (Euro trecentodiciannovemilatrecentoottantasei/52). VOCE A CORPO n. 6
Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei PL Km 3+581 e Km 3+935 (sistema PLL 220/2 a schema di principio V301)
Euro 187.708,21 (Euro centoottantasettemilasettecentootto/21). VOCE A CORPO n. 7
Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei XX xx 00x000, Xx 00x000, Xx 00x000 x Xx 00x000 (xxxxxxx PLL 240/1 a
schema di principio V301)
Euro 510.093,85 (Euro cinquecentodiecimilanovantatre/85). VOCE A CORPO n. 8
Costruzione di garitta prefabbricata in calcestruzzo atta al contegno delle apparecchiature di comando e controllo di un sistema di passaggi a
livello di linea.
Euro 66.721,75 (Euro sessantaseimilasettecentoventuno/75). VOCE A CORPO n. 9
Ristrutturazione dei locali per l’adeguamento del casello San Gottardo al
contenimento di apparecchiature degli impianti di segnalamento.
Euro 6.811,16 (Euro seimilaottocentoundici/16). VOCE A CORPO n. 10
Adeguamento/rifacimento dell’impianto ACEI della stazione di Remanzacco, secondo gli schemi RFI I/019, per realizzare le testate di blocco automatico conta assi, a schema di principio S.BA19, e l’inserimento del Posto Periferico CTC. (come dettagliato negli elaborati di progetto.
Euro 325.537,78 (Euro trecentoventicinquemilacinquecentotrentasette/78). VOCE A CORPO n. 11
Adeguamento dell’impianto ACEI esistente della stazione di Cividale del Friuli, (a schema di principio I/016), per la realizzazione della testata del Blocco automatico Conta Assi (a schema di principio S.BA19), l’inserimento del Posto Periferico CTC (a schema di principio S.Ap17) per la trasformazione in stazione porta su linea telecomandata a semplice binario e la realizzazione del Posto Centrale DCO di Telecomando/Telecontrollo CTC;
Euro 17.149,14 (Euro diciassettemilacentoquarantanove/14). VOCE A CORPO n. 12
Rimozione, smontaggio e demolizione di carpenterie metalliche, basamenti in cls ed altri manufatti, a seguito della costruzione e attivazione dei nuovi impianti.
Euro 28.687,39 (Euro ventottomilaseicentoottantasette/39). VOCE A CORPO n. 13
Adeguamento dell’apparato ACEI della stazione di Udine (di proprietà di RFI) per l’adeguamento allo schema S.Ap17 per la trasformazione in stazione porta su linea telecomandata a semplice binario, per l’adeguamento allo schema X.XX 11 per l’attrezzaggio della tratta con blocco a correnti fisse, per inserire le modifiche necessarie ai nuovi
aspetti per i segnali di partenza e l’inserimento di un codice INFILL.
Euro 62.321,42 (Euro sessantaduemilatrecentoventuno/42).
AVVERTENZA ALLE VaC nn. 2, 10 e 11
L’importo riguardante l’esecuzione/adeguamento degli impianti ACEI del Deposito FUC, di Remanzacco e di Cividale è stato calcolato applicando la detrazione delle sole forniture relative al BCA, ad alcuni relè e interruttori a scatto di fornitura FUC, nelle quantità elencate nell’allegato B al Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto.
VOCE A CORPO n. 14
Fornitura e posa in opera dei cavi di relazione tra gli impianti di sicurezza e segnalamento della linea.
Euro 193.123,64 (Euro centonovantatremilacentoventitre/64). VOCE A CORPO n. 15
Costruzione di una garitta prefabbricata in calcestruzzo atta al contegno delle apparecchiature di comando e controllo di un apparato ACEI al
Deposito FUC di Udine.
Euro 45.498,64 (Euro quarantacinquemilaquattrocentonovantotto/64). VOCE A CORPO n. 16
Esecuzione delle derivazioni dal cavo in fibra ottica esistente, compresa la fornitura e posa delle apparecchiature di terminazione e collegamenti
per l’interfacciamento con i sistemi TLC e IS.
Euro 30.955,96 (Euro trentamilanovecentocinquantacinque/96). VOCE A CORPO n. 17
Realizzazione dell’impianto di illuminazione delle punte scambi del
Deposito FUC di Udine e della stazione di Remanzacco.
Euro 10.348,36 (Euro diecimilatrecentoquarantotto/36). VOCE A CORPO n. 18
Realizzazione di un Sistema CMT con encoder da segnale (EDS) sulla
linea Udine (e) – Cividale del Friuli (i).
Euro 830.846,94 (Euro ottocentotrentamilaottocentoquarantasei/94). VOCE A CORPO n. 19
Realizzazione del Sistema Diagnostico dell’impianto SCMT con encoder
da segnale (EDS) della linea Udine – Cividale del Friuli
Euro 237.600,44 (Euro duecentotrentasettemilaseicento/44). VOCE A CORPO n. 20
Fornitura di materiali di scorta per SCMT-EDS e del relativo sistema
diagnostico nonché erogazione di corsi di formazione per il personale di Esercizio e di Manutenzione del committente.
Euro 102.466,05 (Euro centoduemilaquattrocentosessantasei/05). VOCE A CORPO n. 21
Progettazione funzionale, costruttiva e realizzazione di tutti gli interventi per la fornitura, posa in opera e attivazione del “Sistema per il Comando del Traffico Centralizzato (CTC) degli impianti relativi alla linea Udine –
Cividale del Friuli”.
Euro 987.229,75 (Euro novecentoottantasettemiladuecentoventinove/75).
7.6. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A. ARTICOLO 8
INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono, accettati dall’Appalta- tore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento dei lavori e sospensioni dei lavori ordinate dalla DL.
2. Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 9 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
1. L’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, data da comunicare formalmente al DL, riceverà un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12 della presente Convenzione.
3. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’anticipazione sarà recuperata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati in corso d’opera. Al riguardo, si provvederà al recupero dell’importo anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente alle mensilità previste. Qualora l’importo del singolo SAL non sia sufficiente, per fatti non imputabili all’Appaltatore, si provvederà a recuperare la restante quota di anticipazione sul SAL successivo, e così via fino all’integrale recupero dell’anticipazione sull’ultimo SAL dell’anno contabile.
Nel caso in cui il Progetto Esecutivo di dettaglio venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà recuperata nel corso dell’anno contabile successivo.
ARTICOLO 10
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI
1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto. L’importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati dall’Appaltatore con i criteri di seguito indicati.
3. Il termine di cui all’art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il
singolo SAL.
4. Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 1 di cui al precedente art. 7.5, riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato al 100% in un’unica soluzione all’emissione del primo SAL utile riferita a lavorazioni di cantiere.
5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l’importo corrisposto e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore per oneri di sicurezza.
6. I prezzi delle altre Voci a Corpo (lavori) saranno contabilizzati, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, secondo i criteri convenzionali di seguito riportati. Sarà contabilizzata la percentuale dell’importo della singola Voce a Corpo al raggiungimento degli obiettivi descritti.
Per le seguenti Voci a Corpo:
VaC. n. 2 - Realizzazione di un nuovo impianto ACEI nel Deposito FUC di via Peschiera a Udine;
VaC. n. 3 - Realizzazione di un impianto di protezione automatica del PL Km 2+754 (sistema PLL 110/2)
VaC n. 4 - Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei PL Km 5+149 e 5+930 (sistema PLL 120/1).
VaC. n.5 - Realizzazione di due impianti di protezione automatica, uno relativo ai PL km 7+738 e Km 8+011 (sistema PLL 120/2) e l’altro relativo al PL Km 8+824 (sistema PLL 210/2
VaC n. 6 - Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei PL Km 3+581 e Km 3+935 (sistema PLL 220/2)
VaC n. 7 - Realizzazione di un impianto di protezione automatica dei XX xx
00x000, Xx 00x000, Xx 00x000 x Xx 00x000 (xxxxxxx PLL 240/1)
VaC n. 10 - Adeguamento/rifacimento dell’impianto ACEI della stazione di Remanzacco, secondo gli schemi RFI I/019,
VaC n. 11 - Adeguamento dell’impianto ACEI esistente della stazione di Cividale del Friuli, (a schema di principio I/016),
VaC n. 13 - Adeguamento dell’apparato ACEI della stazione di Udine (di proprietà RFI).
5% all’approvazione del Progetto costruttivo del singolo impianto;
15% all’emissione ordini di tutti i materiali (cabina e piazzale) necessari alla realizzazione dell’impianto.
15% all’esecuzione del 50% dei lavori di piazzale di ciascun impianto 15% all’esecuzione del 50% dei lavori di cabina di ciascun impianto 25% al completamento dei lavori di piazzale di ciascun impianto 20% al completamento dei lavori di cabina di ciascun impianto
5% alla consegna certificati delle prove e verifiche e rilascio
documentazione finale as built. Per le seguenti Voci a Corpo:
VaC n. 8 - Costruzione di garitta prefabbricata in calcestruzzo atta al contegno delle apparecchiature di comando e controllo di un sistema di passaggi a livello di linea.
VaC n. 9 - Ristrutturazione locali per adeguamento casello San Gottardo al contenimento di apparecchiature di impianti di segnalamento
VaC n. 15 - Costruzione di una garitta prefabbricata in calcestruzzo atta al contegno delle apparecchiature di comando e controllo di un apparato ACEI al Deposito FUC di Udine.
30% alla fornitura in cantiere dei materiali edili e prefabbricati necessari alla costruzione di ciascuna garitta;
30% all’esecuzione del 50% dei lavori di ciascuna garitta;
30% al completamento dei lavori (edili e impianti) di ciascuna garitta;
10% alla consegna certificati delle prove e verifiche e rilascio documentazione finale as built.
Per le seguenti Voci a Corpo:
VaC n. 14 - Fornitura e posa in opera dei cavi di relazione tra gli impianti di sicurezza e segnalamento della linea.
VaC n. 16 - Esecuzione delle derivazioni dal cavo in fibra ottica esistente. VaC n. 17 - Realizzazione dell’impianto di illuminazione delle punte scambi del Deposito FUC di Udine e della stazione di Remanzacco.
5% all’approvazione del Progetto costruttivo ;
30% all’emissione ordini di tutti i materiali necessari alla realizzazione;
25% all’esecuzione del 50% dei lavori di piazzale; 35% al completamento dei lavori;
5% alla consegna dei certificati delle prove e verifiche e rilascio della
documentazione finale as built Per le seguenti Voci a Corpo:
VOCE A CORPO n. 18
Realizzazione di un Sistema CMT con encoder da segnale (EDS) sulla linea Udine (e) – Cividale del Friuli (i).
VOCE A CORPO n. 19
Realizzazione del Sistema Diagnostico dell’impianto SCMT con encoder da segnale (EDS) della linea Udine – Cividale del Friuli
5% all’approvazione del Progetto costruttivo del Sistema di ciascuna VaC
30% all’emissione ordini di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’impianto previsto da ciascuna VaC.
25% all’esecuzione del 50% dei lavori necessari alla realizzazione dell’impianto previsto da ciascuna VaC;
35% al completamento dei lavori, comprese le configurazioni di ciascun impianto previsto da ciascuna VaC;
5% alla consegna dei certificati delle prove e verifiche e rilascio della
documentazione finale as built Per la VOCE A CORPO n. 20
Fornitura di materiali di scorta per SCMT-EDS e del relativo sistema diagnostico nonché erogazione di corsi di formazione per il personale di Xxxxxxxxx e di Manutenzione del committente.
80% al completamento della fornitura,
10% all’erogazione dei corsi di formazione al personale di FUC;
10% alla consegna certificati di collaudo di tutti materiali forniti.
Per la VOCE A CORPO n. 21
Progettazione funzionale, costruttiva e realizzazione di tutti gli interventi per la fornitura, posa in opera e attivazione del “Sistema per il Comando del Traffico Centralizzato (CTC) degli impianti relativi alla linea Udine – Cividale del Friuli”.
10% all’emissione ordini di tutti i materiali necessari
30% alla fornitura di tutto l’HW e collaudo positivo in Fabbrica
35% all’installazione di tutte le Apparecchiature e delle configurazioni
15% all’ultimazione dei Lavori e completamento delle Prove e Verifiche
compresa la consegna dei certificati delle prove e verifiche;
10% al rilascio documentazione finale as built.
Eventuali lavori che fossero ordinati in corso d’opera a misura, saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi.
7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parte di opere da contabilizzare a corpo, FUC potrà riconoscere, a richiesta dell’Appaltatore, il pagamento dell’opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad Euro 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00).
8. La richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che l’Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’art. 30 medesimo.
9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è disciplinato dall’art. 45 delle Condizioni Generali.
10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura.
Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i
suddetti termini saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.
Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.
11. L’Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.
12. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
A tal proposito, in considerazione della responsabilità solidale prevista dalla legge in materia di appalto di opere e di servizi, Appaltatore, per se e per gli eventuali
sub – contraenti, è obbligato a dimostrare di aver corrisposto ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, di aver versato i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione della presente Convenzione.
In particolare, al fine di dimostrare di essere in regola con gli obblighi sopra menzionati, l’Appaltatore dovrà presentare possibilmente mensilmente ed in ogni caso inderogabilmente prima della liquidazione di ciascun SAL , per sé e per eventuali sub – contraenti:
− copia del Libro Unico del Lavoro completa (comprensiva dei dati retributivi,
anagrafici e dell’indicazione delle ore lavorative), relativamente ai lavoratori impiegati in cantiere;
− comunicazione di eventuali cessazioni del rapporto di lavoro dei lavoratori
che hanno operato in cantiere, con dimostrazione dell’eventuale pagamento del TFR;
− copia contabile della banca, in caso di bonifico bancario, ovvero altra prova,
nel caso di modalità di pagamento differenti, da cui risulti l’avvenuto integrale pagamento delle retribuzioni di ciascun lavoratore che abbia operato sul cantiere;
− DURC aggiornato alla data del pagamento. Il DURC dovrà essere presentato
mediante inoltro del messaggio pec dell’ente competente, con cui il documento viene inviato al richiedente, all’indirizzo mail di FUC;
− dichiarazione del consulente del lavoro secondo il modello che verrà fornito
da FUC, da cui risulti il corretto versamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché il corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e di subappalto.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Resta inteso che qualunque pagamento rimarrà sospeso fino all’esibizione dell’anzidetta documentazione e, in ogni caso, fino alla dimostrazione dello scrupoloso rispetto degli obblighi sopra descritti da parte dell’Appaltatore e dei suoi eventuali sub – contraenti.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
13. Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, suo Codice fiscale o partita IVA, l’eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l’indicazione del cessionario o beneficiario, le modalità richieste per il pagamento, dovranno essere intestate a:
FERROVIE UDINE CIVIDALE S.r.l.
Sede Sociale Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 - Xxxxx Codice Fiscale e Partita IVA 02345670307.
14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto e il codice unico di progetto (CUP) sono i seguenti: CIG 74673804EA; CUP J54F17000020002.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, l’Appaltatore deve
comunicare a FUC, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – FUC procederà, stante la gravità dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FUC da ogni responsabilità conseguente.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
È obbligo dell’Appaltatore comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta Dichiarazione.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione a FUC e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di UDINE della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 40 della Convenzione in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile anche il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, FUC verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dall’Appaltatore, che ne assume espressamente l’impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
“L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con (…), identificato con il CIG n……., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa(…), si impegna a dare immediata comunicazione a (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa (…), si impegna a inviare copia del presente Contratto a (…)”.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FUC copia del subcontratto.
15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all’art. 37, in cui l’Appaltatore è incorso.
16. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti
effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.
ARTICOLO 11 CESSIONE DEI CREDITI
1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell’opponibilità a FUC, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a FUC stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, FUC potrà opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, FUC può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di Polizza fidejussioria n. 2225931 emessa il 25.09.2018
rilasciata da “COFACE” in data 25.09.2018, fino alla concorrenza di € 382.057,44, ed acquisita agli atti di FUC.
La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 11.4 CGC, sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
2. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di FUC, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di FUC.
ARTICOLO 13 POLIZZE ASSICURATIVE
13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.
L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con primaria Compagnia di assicurazione (“Compagnia”)
13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).
La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni Generali e deve essere comprensiva della polizza Erection All Risk (EAR).
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FUC il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale
accettazione della garanzia.
La polizza, che considererà “Assicurato” il Committente e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all’art.
11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori ad Euro 6.000.000 (sei milioni).
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto;
b) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FUC ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
c) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Società FUC e dei propri dipendenti;
d) l’obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
e) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
f) l’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali;
g) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.
In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a FUC dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (già in possesso della compagnia);
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
13.3 POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA QUINQUENNALE.
L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa indennitaria quinquennale che dovrà tenere indenne il Committente da tutti i rischi per vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FUC, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a FUC entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, che considererà “Assicurato” il Committente, dovrà prevedere massimali pari a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) .
In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di FUC, l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne il Committente da tutti gli oneri sopportati al riguardo.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FUC ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale
ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per
60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Società Ferrovie Udine Cividale e dei propri dipendenti;
c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore in applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 5 (cinque) anni;
f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.
13.4. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.
La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni
contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
13.5. INTERVENTI SOSTITUTIVI.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza FUC a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, nonché dall’art. 39 delle CGC. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. Saranno subappaltabili solo le lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, di cui all’ Allegato “Attività in subappalto” facente parte integrante e sostanziale del Contratto.
L’Appaltatore potrà individuare quale subappaltatore, per la categoria LIS C, esclusivamente un operatore economico ricompreso nella quaterna indicata nella Parte II, Sezione D del DGUE, (cfr. Allegato “Attività in subappalto”) nonché, per la categoria XXX XX0, esclusivamente un operatore economico ricompreso nella terna indicata nella Parte II, Sezione D del DGUE (cfr. Allegato “Attività in subappalto”) ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione
obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.
4. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Fermo restando quanto sopra, per le opere di cui all’articolo 89, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere, e non può essere, senza ragioni obbiettive, suddiviso.
5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a FUC;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FUC copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore.
a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
e) Nominativo dell’impresa subcontraente;
f) Termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni;
g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e di eventuali ulteriori protocolli di legalità/intesa applicabili;
j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:
1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al
subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità\intesa applicabile\i.
8. Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall’inadempimento dell’Appaltatore.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a FUC, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, FUC acquisirà d’ufficio il DURC relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell’Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella presente Convenzione. L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; FUC, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. FUC provvederà al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
10. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso la DL.
11. Resta inteso che FUC, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
12. L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto. La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del
materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire a FUC la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto di FUC di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
13. FUC corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 10 della presente Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno indicate da FUC, tramite la DL con apposito OdS.
Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall’Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L’Appaltatore ha l’obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
15. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell’Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall’Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività
imprenditoriali di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012.
Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la documentazione antimafia sarà acquisita secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
16. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.
17. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell’11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.
18. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
19. In tema di tracciabilità finanziaria, vale quanto previsto dall’articolo 10 della
presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a FUC, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FUC da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
ARTICOLO 14 bis AVVALIMENTO
1. FUC eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (RUP) accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori.
2. L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall’Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ARTICOLO 15 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
ARTICOLO 16 CODICE ETICO
1. L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico della Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie Udine Cividale, definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Ferrovie Udine Cividale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
2. In relazione a quanto previsto all’art. 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di FUC risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni FUC, e per essa i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni
del predetto Codice Etico.
ARTICOLO 17
Poiché in virtù dell’oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori “uscenti”, e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all’impresa subentrante, l’obbligo di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente Contratto.
ARTICOLO 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell’Appaltatore, eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da FUC e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
ARTICOLO 19 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di FUC, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di FUC, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle
prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
2. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all’esecuzione del presente Contratto. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a FUC. FUC si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Xxxxxxxxx. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona
quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
4. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 20
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
20.1. PIANI DI SICUREZZA.
1. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza durante l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL o CSE), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL/CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla
trasmissione al CEL/CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL/CSE non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL/CSE comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
20.2. ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE.
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.
Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”.
2. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per la Sicurezza nell’Esecuzione dei Lavori (di seguito CSE), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.
4. Il RSC è l’interfaccia del CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:
a) verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste;
b) dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di
coordinamento;
c) presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
d) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
e) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
g) predisporre e trasmettere al RDL e/o al CSE la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
h) trasmettere al CSE il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
i) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 7, e curarne il costante aggiornamento;
j) trasmettere al CSE l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118);
k) trasmettere al CSE l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei
soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio ferroviario;
l) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
i. Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore;
iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori;
v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);
vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
viii. Piano di Emergenza;
ix. Copia aggiornata del “Libro Unico”;
x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
xi. Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
m) elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come indicato al successivo comma 9;
n) verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
o) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;
p) partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
q) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.
5. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
6. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
f) copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.
L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni .
7. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
8. L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
9. L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all’appalto in oggetto.
Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono
tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).
La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
10. L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
11. L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CSE fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure
di sicurezza di FUC e di RFI, anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
13. L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CSE/GI comporta la detrazione, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7.1 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.
15. L’Appaltatore, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CSE nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.
16. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del
subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
In nessun caso il Committente sarà tenuto a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
17. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.
ARTICOLO 21
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE
21.1. GENERALITÀ.
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera.
21.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e ad
attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.
21.3. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI. L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.
L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall’Appaltatore come Non Conformità Ambientali.
21.4. ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE.
Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai
subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti dell’Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.
21.5. ONERI DELL’APPALTATORE.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
21.6. RUOLI E COMPETENZE.
L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:
a) il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’ esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile dcl SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.
b) il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno
diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni o dell’Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.
Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.
L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.
FUC, potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.
21.7. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.
L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.
L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Esecutivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l’esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Esecuzione.
L’Appaltatore dichiara e riconosce, altresì, che tutti gli eventuali maggiori oneri
e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di gestione dei materiali di risulta che lo stesso riterrà necessario o opportuno attuare nell’esecuzione dei lavori, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento dell’importo contrattuale e/o una protrazione dei termini utili contrattuali ed, al riguardo, fornisce al Committente la più ampia ed incondizionata manleva.
21.8. ULTERIORI PRESCRIZIONI AMBIENTALI.
Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato n. 4 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori in presenza dell’esercizio ferroviario”.
ARTICOLO 22
OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Per tutti i lavori da eseguire in presenza dell’esercizio ferroviario, l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dall’Allegato n. 4 (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori), a tutte le disposizioni di cui al Capitolato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, (Allegato n. 5) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell’Istruzione Protezione Cantieri di FUC nel testo vigente.
ARTICOLO 22 bis
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI DALL’OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI E DALL’OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI PRESENTATE IN SEDE DI GARA
1. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in
conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell’Offerta elementi qualitativi e dell’Offerta elementi quantitativi nonché dei documenti ad esse allegati.
2. L’Appaltatore in particolare dovrà garantire la manutenzione dei sistemi SCMT e CTC nel periodo di copertura della garanzia contrattuale, pari ad anni 5 (cinque), in caso di guasto e anomalia del funzionamento delle apparecchiature che possono causare il blocco della circolazione ferroviaria, in conformità agli obblighi assunti con la presentazione dell’“Offerta elementi qualitativi” nonché dell’“Offerta elementi quantitativi” Allegati facente parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. L’Appaltatore, durante la fase di esecuzione dei lavori, dovrà osservare le modalità operative di interfacciamento con la Direzione dei lavori come indicate in sede di offerta, nel rispetto dei limiti di interferenze con l’infrastruttura e gli impianti esistenti, in conformità agli obblighi assunti con la presentazione dell’“Offerta elementi qualitativi”, Allegato facente parte integrante e sostanziale del Contratto.
4. L’Appaltatore dovrà altresì effettuare le prove e verifiche che precedono l’attivazione degli impianti nonché l’attivazione degli impianti stessi (switch – off) con le modalità e avvalendosi delle risorse indicate in sede di offerta, nel rispetto dei limiti di interferenze con l’infrastruttura e gli impianti esistenti, in conformità agli obblighi assunti con la presentazione dell’“Offerta elementi qualitativi”, Allegato facente parte integrante e sostanziale del Contratto.
ARTICOLO 23 CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
1. FUC ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o
più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore.
2. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui FUC sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore.
3. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta.
ARTICOLO 24 MODIFICHE DEL CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA VARIANTI IN CORSO D’OPERA AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI
1. Le modifiche al presente Contratto potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.
Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione dei lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38.1 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.
2. Ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016, FUC si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti modifiche al Contratto per le quali l’Appaltatore presta sin d’ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l’eventuale maggiore corrispettivo e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali: fornitura e posa dei cavi di relazione tra gli armadi della nuova testata di blocco elettrico automatico a c.f. e l’armadio di telecomando di FUC, ubicati nella stanza definita con RFI a Udine, e l’esistente sala relè dell’impianto ACEI in esercizio della stazione di Udine, nell’ipotesi di modifica dell’ubicazione, in corso d’opera, del locale da destinare alle apparecchiature di FUC.
Le predette modifiche potranno essere apportate alle seguenti condizioni: la fornitura e posa dei cavi di relazione di lunghezza eccedente quella indicata e valutata negli elaborati del progetto esecutivo, sarà compensata a misura con le voci delle tariffe di RFI elencate al punto 1.11 del Capitolato Tecnico.
3. Qualora le modifiche implichino l’esecuzione di maggiori, minori e/o diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo allegato, alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d’opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.
Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi delle Tariffe utilizzate nella valutazione del Progetto Esecutivo allegato al contratto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 37 delle CGC.
L’Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato digitale (word, Libre Office), organizzata per WBS e per articoli.
Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere aggiornata dall’Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente. In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 35 delle Condizioni Generali di Contratto.
4. L’Appaltatore dovrà presentare il progetto esecutivo di dettaglio della variante e il Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell’Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione della variante non possano, per cause non imputabili all’Appaltatore, concludersi in 30 giorni.
ARTICOLO 25
RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO
Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall’art. 31 delle CGC.
ARTICOLO 26
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)
(p.m.) ARTICOLO 27
ELABORATI DI DETTAGLIO, MODIFICHE TECNICHE
E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
27.1. ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE.
L’Appaltatore accetta, con la firma della presente Convenzione, tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo di FUC allegati alla Convenzione stessa e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averli singolarmente verificati. Dichiara, pertanto, di riconoscere il Progetto Esecutivo cui si riferiscono gli allegati alla presente Convenzione perfettamente realizzabile nelle tempistiche previste nel programma lavori allegato al Progetto Esecutivo di cui all’Allegato n. 3 e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione nelle tempistiche previste.
27.2. ELABORATI DI DETTAGLIO E CONNESSI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
1. L’Appaltatore è comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire, dandone riscontro a FUC, una puntuale verifica degli elaborati grafici del progetto di cui al precedente paragrafo 27.1 ed a predisporre gli elaborati di dettaglio, corredati dalle modalità operative e dai particolari cantieristici e di officina, occorrenti per la costruzione di tutte le opere oggetto dell’appalto, tenendo conto degli adeguamenti resi necessari dalle eventualmente mutate situazioni plano-altimetriche dei luoghi, nonché dalla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione di cui si doterà per realizzare le opere nelle aree di lavoro e nella tempistica temporale oggetto del contratto.
2. All’uopo, l’Appaltatore sottoporrà all’esame di FUC gli elaborati di cui al precedente comma, raggruppati per parti funzionali dell’opera, con almeno 40 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione risultante dal programma
operativo, mettendo in evidenza quali siano gli elaborati eventualmente modificativi rispetto alle previsioni progettuali e quelli inalterati. Resta inteso che gli elaborati modificativi per il perfetto adeguamento allo stato dei luoghi e alla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione, dovranno essere rigorosamente conformi al Progetto Esecutivo di FUC.
3. L’Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli elaborati di dettaglio, ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l’agevole e puntuale esecuzione, nella tempistica prevista dal programma contrattuale di cui all’Allegato n. 3, la perfetta riuscita e la stabilita nel tempo delle opere stesse, il rispetto degli specifici coefficienti di sicurezza adottati per i materiali previsti nel progetto esecutivo allegato alla presente Convenzione.
4. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’art. 30.2, comma 10, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero dall’intempestiva redazione di tali elaborati rispetto allo sviluppo dei lavori.
5. Gli elaborati e relazioni dovranno essere forniti dall’Appaltatore in 4 copie di cui una riproducibile e in files idonei per la riproduzione secondo le prescrizioni e i supporti informatici indicati da FUC.
6. Il Direttore dei Lavori comunicherà l’approvazione degli elaborati in discorso o ne chiederà le modifiche entro 30 giorni dal ricevimento; entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l’Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 10 giorni
il Direttore dei Lavori comunicherà la propria approvazione degli elaborati aggiornati o modificati.
7. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non riceverà in restituzione gli elaborati approvati dal Direttore dei Lavori, con riportato il timbro “Valido per la Costruzione” anche sugli elaborati non rieditati.
8. In cantiere dovrà essere disponibile il progetto, con il timbro “Valido per la Costruzione”, nell’ultima versione approvata dalla direzione lavori e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
9. L’approvazione da parte di FUC degli elaborati redatti dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto di cui al precedente paragrafo 27.1, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.
27.3. ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
1. Ferma restando l’autonoma ed esclusiva responsabilità di FUC per le procedure autorizzatorie a monte della dichiarazione di pubblica utilità, eventualmente necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri, necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi.
2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per
coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al paragrafo 27.1; l’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.
3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.
27.4. MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI DETTAGLIO.
1. L’Appaltatore redigerà, sotto la sorveglianza del progettista di FUC che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli elaborati di dettaglio di cui al paragrafo 27.2.1, con un proprio tecnico che firmerà come “redattore”, con la dizione “elaborati di dettaglio del progetto esecutivo”. Il “redattore” dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all’Albo professionale e dotato di specifica e comprovata esperienza maturata per lavori similari o analoghi a quelli di cui al presente contratto.
2. Qualora nella redazione degli elaborati di dettaglio di cui al paragrafo 27.2.1 dovessero essere inserite delle modifiche tecniche di cui al successivo paragrafo 27.5, previo formale benestare del Direttore dei Lavori, FUC fornirà i files degli elaborati del progetto esecutivo da modificare e l’Appaltatore avrà l’onere di
redigere le nuove revisioni degli elaborati del progetto esecutivo con un proprio tecnico che firmerà come “redattore” e dovrà soddisfare ai requisiti di cui al precedente comma. Detti elaborati saranno sottoposti all’autorizzazione del progettista di FUC, con la dizione ”Progetto Esecutivo”. Gli elaborati cosi modificati saranno riemessi con indice di revisione successivo.
3. L’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche disposte dal Direttore dei Lavori, anche successivamente al benestare agli elaborati di cui sopra da esso redatti.
27.5. MODIFICHE TECNICHE
1. Si intendono per modifiche tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di valutazione di apposita proposta dell’Appaltatore ad esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo 27.2.1, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 5% delle singole categorie di lavoro dell’appalto, che non comportino un aumento dell’importo del contratto.
2. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, sono definite, ai soli fini delle valutazioni di cui all’art. 36.4 delle Condizioni Generali, dalle singole Voci a Corpo del Progetto Esecutivo. Gli importi indicati per ogni categoria di lavoro sono da intendersi validi ai soli fini di quanto sopra e saranno assoggettati convenzionalmente al ribasso d’asta di cui al precedente art. 6.
3. L’importo complessivo delle modifiche tecniche riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni, per ciascuna opera, conseguenti alle modifiche tecniche, non potrà essere positiva, a meno che in altre opere non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dal SAL con cui si
contabilizza l’80% dell’importo complessivo dei lavori ed in ciascuno dei successivi SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all’eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. Eventuali conguagli negativi sui prezzi a corpo comporteranno conseguenti detrazioni in sede di liquidazione finale, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell’importo dell’appalto di cui all’art. 38 delle Condizioni Generali.
4. L’Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:
a) un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant’altro necessario con riferimento alle disposizioni della Direzione Lavori di FUC;
b) perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari delle Tariffe utilizzate nel Progetto Esecutivo (Allegato n. 3) e richiamate al punto 1.11 del Capitolato Tecnico o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all’art. 37 delle Condizioni Generali, recanti anche l’indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.
5. Gli elaborati modificati saranno redatti come indicato al precedente paragrafo 27.4.
27.6. DISEGNI “AS BUILT” (“COME COSTRUITO”).
Gli elaborati del progetto di cui al paragrafo 27.1 devono essere rigorosamente rispettati nell’aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a FUC l’immediato controllo sulle modalità esecutive dell’opera e di ogni sua singola parte.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a FUC gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:
a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 60 (sessanta) giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
b) per gli impianti di sicurezza segnalamento, almeno 20 (venti) giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di Verifica Tecnica da parte del Soggetto Indipendente (VIS) di ciascun impianto;
c) per tutti gli altri impianti tecnologici, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’emissione dell’ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale di cui all’art. 37.
4. Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
5. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito delle verifiche che precedono l’attivazione dei singoli impianti o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
6. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e
dispositivi già messi in opera da FUC e da RFI che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.
7. Le Società FUC e RFI potranno liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.
27.7. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Si intendono compresi e compensati, nell’importo contrattuale di cui all’art. 6, tutte le spese occorrenti per gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresi quelli per gli adeguamenti allo stato dei luoghi, nonché per una migliore lettura del progetto esecutivo.
27.8. VALORE DELLE ELABORAZIONI GRAFICHE E PROGETTUALI DELL’APPALTATORE.
1. La redazione, a cura ed onere dell’Appaltatore e/o di tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico e progettuale modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto di contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno prevista nel presente articolo e nel contratto.
2. Gli elaborati di cui al precedente comma diventeranno parte integrante del progetto posto a base del presente contratto solo allorché il Direttore dei Lavori o, nei casi stabiliti da FUC e da RFI, il progettista li avranno sottoscritti per approvazione, facendoli in tal modo propri.
ARTICOLO 27 bis OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Le occupazioni e le servitù temporanee, che l’Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora FUC decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di FUC.
ARTICOLO 28 RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL). Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.
2. Salva l’applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di
contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
ARTICOLO 29 ACCORDO XXXXXXX
1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs.
50/2016, nonché dell’art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario.
ARTICOLO 30 PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E
CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI
30.1. PROGRAMMA ESECUTIVO.
1. Unitamente al “Progetto Esecutivo” dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare un “Programma Esecutivo” dei lavori, a livello di Opera/Tratto d’opera nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato al Progetto Esecutivo – allegato n. 3 alla presente Convenzione) e secondo quanto di seguito indicato.
2. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, sarà comunicato all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata.
3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all’articolo 36 della presente Convenzione,
tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal Progetto Esecutivo, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle “Condizioni Generali”.
Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di FUC dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l’approvvigionamento stesso) e di affidamento subappalti.
Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.
4. Il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile.
5. Il Programma Esecutivo dovrà essere corredato dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.
La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza
Tempo | 25% Tu | 50% Tu | 75% Tu |
∆ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal Pr Lav di gara | - 10% | -5% | -2,5% |
con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante. Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.
30.2. PROGRAMMA OPERATIVO.
1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione con individuazione delle singole attività delle opere omologhe.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
2. La verifica da parte del Committente con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 2 del paragrafo 1; il Committente comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Committente.
3. Le eventuali modifiche al programma richieste dal Committente saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi
contrattuali.
4. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione del Committente. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contradditori periodici di cui ai successivi commi.
6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, i seguenti elementi:
a) quantità;
b) produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
c) turni di lavoro;
d) scorrimento ammesso;
e) peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
f) manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
g) attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività).
Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.
7. Unitamente al Programma Operativo, l’Appaltatore dovrà, tramite consegna
di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d’opera, (comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL.
8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli eventuali spostamenti necessari dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.
9. Nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di FUC dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l’approvvigionamento stesso) ed affidamento subappalti.
30.3. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.
1. Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l’analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l’analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.
2. A tale scopo, l’Appaltatore consegnerà mensilmente il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali
consecutivi dopo la fine del mese di riferimento.
Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a “S” e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all’Appaltatore
5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dopo la fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore per confrontare l’avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l’Appaltatore dovrà produrre un “Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale” completo di curva a “S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i “pesi” precedentemente
dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.
6. In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e la DL procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente paragrafo 30.1.3, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.
7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l’Appaltatore l’obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all’Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l’impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.
8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione, quest’ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell’avanzamento fisico, della produzione e dell’avanzamento economico.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5, 7 e 8, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull’importo del primo S.A.L. utile.
9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi da 5 a 8 con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 5.
10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la DL, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell’uno per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei lavori cosi come definiti al successivo articolo 36, la DL sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente comma 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l’applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.
11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.
12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi.
13. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 11 e 12, relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell’art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o degli eventuali singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 36, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da FUC.
14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, FUC avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 40 e dell’art. 61 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 31
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
FUC si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo amministrativo, ma solo successivamente alle verifiche tecniche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art. 48.6 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 32
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
1. L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell’appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi,
costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto.
2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità alle Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria.
3. L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL provvederà ad approvare quei documenti previsti “da approvare” ovvero per essi ed eventualmente per tutti gli altri documenti facenti parte della documentazione di pianificazione di gestione integrata (Qualità, Ambiente e Sicurezza) soggetti a verifica richiederà all’Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all’Appaltatore la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. L’Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati.
6. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto
riportato nei documenti predisposti dall’Appaltatore, l’Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite dall’ Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall’Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l’efficacia dell’attuazione delle azioni correttive. L’Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l’efficacia delle azioni correttive attuate.
7. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall’Appaltatore oltre i 15 (quindici) giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista all’art 37 della presente Convenzione.
32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO
1. Qualora, a seguito di controlli effettuati dalla DL, o a seguito di specifiche Visite Ispettiva, le parti d’opera su cui risulta aperta una non conformità, o su cui risulti la mancanza di adeguata documentazione di registrazione della qualità, non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della parte d’opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o
proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.
2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione, fermo restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 59 delle CGC.
3. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell’Appaltatore.
4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell’opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione.
La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza