Foglio Informativo relativo al servizio di Deposito a Risparmio “IWPOWER” Documento n°49 relativo alle condizioni praticate al 10 ottobre 2013
Foglio Informativo relativo al servizio di Deposito a Risparmio “IWPOWER”
Documento n°49 relativo alle condizioni praticate al 10 ottobre 2013
"FOGLIO INFORMATIVO”
Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009.
N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall’ultima versione.
DEPOSITO A RISPARMIO “IWPOWER”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione Legale: IW BANK S.p.A.
Sede Legale ed amministrativa: xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
Indirizzo del sito Internet : xxx.xxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxx.xx Telefono: numero verde 000 000000
Codice ABI: 3165.8
Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5462.7.0
Gruppo Bancario di appartenenza: Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06170510017
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale: Euro 18.404.795 i.v.
CHE COS’È IL CONTO DI DEPOSITO IW POWER
Il conto di deposito IW Power è un conto con prevalente funzione di risparmio che prevede l’abbinamento: (i) di un deposito a risparmio libero; (ii) di un servizio avente ad oggetto la prestazione dei servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento, con annesso deposito titoli a custodia e amministrazione.
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Con il deposito a risparmio libero, la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). I titolari del Deposito a risparmio IWPower possono effettuare operazioni di interrogazione e disposizione (versamenti e prelevamenti) utilizzando tecniche di comunicazione a distanza (corrispondenza, sito internet e call center clienti). Le operazioni di disposizione devono essere necessariamente “appoggiate” su conti correnti intestati ai clienti presso altre banche in Italia (c.d. Conti di Appoggio).
Inoltre, il Cliente può destinare le disponibilità liquide depositate sul Deposito a risparmio, seguendo le istruzioni rese disponibili sul sito internet della Banca, all’esecuzione di ordini aventi ad oggetto l’acquisto di titoli dello Stato italiano di durata residua inferiore a 1 anno ovvero di altri titoli (anche emessi da IWBank) che la Banca individua giornalmente nel proprio sito internet. In relazione all’esecuzione di tali ordini, la Banca attribuisce al Cliente la facoltà di chiedere la revoca dell’ordine impartito anche successivamente alla sua esecuzione. In tal caso, la Banca provvede a: riaccreditare il deposito a risparmio del cliente con la medesima data valuta dell’operazione di addebito e a scaricare gli strumenti finanziari dal conto di deposito del cliente.
Con l’attivazione del servizio di prestito titoli, la Banca consente, infine, ai propri clienti di ottenere una remunerazione aggiuntiva dal semplice deposito dei loro titoli nei conti amministrati in essere presso la Banca. Infatti, il cliente autorizza la Banca a prendere in prestito i titoli di sua proprietà e ottiene, in relazione a tale autorizzazione, una remunerazione aggiuntiva.
Il profilo IWPOWER consente infine al Cliente di conferire, in fasce temporali limitate, nuove disponibilità liquide sul comparto di deposito “IWPOWER Special” ottenendo, oltre al tasso di remunerazione del deposito, una remunerazione aggiuntiva crescente nel tempo. La corresponsione della remunerazione aggiuntiva è condizionata alla circostanza che la liquidità depositata sul comparto “IWPOWER Special” non sia movimentata, neanche parzialmente, fino al termine di ciascun periodo considerato per l’applicazione dei singoli tassi di remunerazione.
Infine, il comparto di deposito “IWPOWER Special A Vista” consente al Cliente di conferire, in fasce temporali limitate, nuove disponibilità liquide ottenendo una remunerazione migliorativa rispetto al tasso del comparto IWPOWER.
Dal 10 ottobre 2013 al 12 novembre 2013 per le giacenze tempo per tempo in essere sul comparto “IWPOWER Special A Vista” è riconosciuto un tasso di interesse fisso pari al BCE – spread 0,50% annuo lordo. Su “IWPOWER Special A Vista” è possibile depositare solo nuova liquidità apportata in IWBank dopo il 1° luglio 2011.
Aggiornamento 10/10/2013
Il tasso è riconosciuto anche nel caso di eventuali trasferimenti in uscita dal comparto “IWPOWER Special A Vista” ed è liquidato mensilmente sul comparto ordinario del conto corrente.
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
• Accredito di assegni e di altri titoli similari “salvo buon fine”, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
• Utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di sicurezza (UserID, PIN 1 e PIN 2) e della password che consentono lo svolgimento delle operazioni attraverso le reti telematiche; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia e nel corretto utilizzo dei codici di sicurezza e della password;
• Trattandosi di banca telematica, il servizio potrà essere interrotto o sospeso per motivi tecnici o di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili alla Banca, quali difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica;
• Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), over ricorrano, tra l’altro, le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
• Per quanto concerne l’investimento in strumenti finanziari nonché il deposito a custodia e amministrazione si richiama il contenuto dell’Informativa pre-contrattuale riguardante: (i) la banca e i servizi di investimento offerti; (ii) le misure di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del cliente; (iii) le tipologie di strumenti finanziari; (iv) i costi e gli oneri per la prestazione dei servizi di investimento) di cui all’allegato n. 3 del contratto.
In reazione al servizio di Prestito titoli, si segnala che i rischi sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà dei titoli del Cliente alla Banca o a un terzo (nel caso di trasferimento dei titoli a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell’operazione).
Ne consegue che il rischio di credito è limitato alla sola ipotesi di default della Banca.
Infatti, la Banca:
• assume in proprio l’obbligazione di restituire al cliente i titoli oggetto delle operazioni di prestito alle date di scadenza, quando assume la veste di mutuatario; ovvero
• garantisce al cliente il buon fine delle operazioni di prestito, vale a dire la restituzione dei titoli alla scadenza di ciascuna operazione, quando la Banca intermedia le operazioni di prestito e la veste dimutuatario è assunta da un altro soggetto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto di deposito IWPower.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Aggiornamento 10/10/2013
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”.
Spese per l’apertura del conto | 0,00 Euro | ||
SPESE FISSE | Gestione Liquidità | Canone annuo | 0,00 Euro |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | Tutte | ||
Spese annue per conteggio interessi e competenze | 0,00 Euro |
SPESE VARIABILI | Gestione Liquidità | Sportello | 0,00 Euro | |
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone | ||||
(si aggiunge al costo dell’operazione) | ||||
On line | 0,00 Euro | |||
Invio estratto conto | Spese di invio (opzionale) estratto conto cartaceo (con periodicità mensile) | 2 Euro | ||
Spese emissione estratto conto con periodicità mensile | Gratuite | |||
Servizi di Pagamento | Trasferimenti verso conto di appoggio | 0,00 Euro | ||
Revoca o inserimento nuovo conto di appoggio | 0,00 Euro |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | Interessi Creditori | Tasso annuo comparto IWPower | Tasso BCE – spread 0,50%(1) |
Tasso annuo comparto IWPower Special A Vista(2) | Tasso BCE – spread 0,50%(1) | ||
Ritenuta fiscale | Attualmente in vigore |
(1) Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO – Main Refinancing Operations). La remunerazione prevede un tasso floor pari a: zero.
(2) Rendimento riconosciuto sulle giacenze tempo per tempo in essere dal 10 ottobre 2013 al 12 novembre 2013 sul comparto “IWPOWER Special A Vista” è possibile depositare solo nuova liquidità apportata in IWBank dopo il 1° luglio 2011.
CAPITALIZZAZIONE | Interessi creditori | Capitalizzazione mensile |
Divisore | Anno civile (365 giorni) |
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
SPESE TENUTA CONTO | Spese di chiusura annuale e di liquidazione interessi mensili | Gratuite |
Spese di chiusura conto | Gratuite | |
Imposta annua di bollo (addebito mensile pro rata) | Nella misura prevista dalla legge |
REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE | Tasso annuo comparto IWPower | Tasso BCE – spreaed 0,50%(1) |
Ritenuta fiscale | Attualmente in vigore |
ASSEGNI | Costo libretti | Gratuiti |
Costo libretti in forma libera (spese per imposta di bollo) | 15 Euro | |
Incasso assegni in divisa non Euro (3) | 40 Euro per assegno | |
Richiesta dettaglio su assegni emessi | 5 Euro per assegno |
(1) Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO – Main Refinancing Operations). La remunerazione prevede un tasso floor pari a: zero.
SERVIZI DI PAGAMENTO
Aggiornamento 10/10/2013
BONIFICI | Bonifici Italia e mercato interno europeo | Gratuiti |
Penale per bonifici con coordinate bancarie del beneficiario errate/incomplete | 5 Euro |
(3) Non si incassano assegni in valuta Dollaro
VALUTE E DISPONIBILITA’
SPORTELLI IW BANK | Versamento contanti | Giorno operazione e disponibilità immediata |
Versamento assegni bancari IWBank | Giorno operazione e disponibilità immediata | |
Versamento assegni di altre banche | 2 gg lavorativi successivi alla data del versamento(4) sulla valuta, 5 gg lavorativi successivi alla data del versamento(4) per la disponibilità | |
Versamento assegni circolari | 1 g lavorativo successivo alla data del versamento(4) sulla valuta, 2 gg lavorativi successivi alla data del versamento(4) per la disponibilità | |
Versamento assegni esteri (3) | 2 gg di calendario sulla valuta, disponibilità dopo incasso effettivo |
ALTRI SERVIZI | Trasferimento verso conti di appoggio in uscita | 1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell’ordine |
Bonifico in entrata | 1 gg lavorativo in assenza di indicazione della valuta beneficiario |
(4) Per “data del versamento” si intende la data in cui l’assegno è presentato dal Cliente presso lo sportello bancario di IWBank per il versamento del relativo importo sul conto corrente. Si specifica che la presentazione degli assegni bancari o circolari presso gli sportelli IWBank è consentita entro le ore 16.00, orario in cui termina lo svolgimento del servizio di pagamento assegni. In caso di presentazione del titolo successivamente alle ore 16.00, l’assegno potrà essere trattenuto dall’addetto di IWBank, ma quale data di versamento sarà preso in considerazione il giorno lavorativo successivo rispetto a quello di presentazione dell’assegno.
TEMPI DI ESECUZIONE
BONIFICI | Bonifici Italia e mercato unico europeo | Bonifico in uscita | 1 giorno lavorativo dalla data esecuzione dell’ordine |
Bonifico in entrata | 1 giorno lavorativo in assenza di indicazione della valuta beneficiario |
ALTRO
COSTI e COMMISSIONI SUPPLEMENTARI per operazioni tramite OPERATORE CALL CENTER o IVR | Operatore (5) | Identificazione accesso telefonico tramite operatore | 0,50 Euro |
Blocco/Sblocco utenza, richiesta reinvio codici personali, reset password dispositiva(6) | 1 Euro | ||
Disposizioni operative tramite operatore | 5 Euro | ||
Risponditore automatico (IVR) | Operazioni self service IVR - identificazione accesso telefonico | Gratuite | |
Operazioni self service IVR - blocco/sblocco utenza, richiesta reinvio codici personali, reset password dispositiva | Gratuite | ||
Operazioni self service IVR - saldo del conto | 0,20 Euro |
Aggiornamento 10/10/2013
(5) L'addebito delle commissioni vale per OGNI tipologia di richiesta informativa anche se effettuata nella medesima telefonata.
(6) Se richiesti contestualmente ad una operazione dispositiva verra' addebitata solo quest'ultima.
ALTRO | Richiesta informazioni storiche di qualsiasi tipo sul conto corrente o dossier | 50 Euro (per ogni richiesta) |
Notifiche via e-mail | Gratuite | |
Notifiche via SMS | 0,2 Euro cad (gratuiti i primi 10 dall’apertura conto) | |
Canone una tantum di fruizione del servizio Token | Gratuito | |
Spese di spedizione Token | Gratuite | |
Penale mancata restituzione Token | 25 Euro | |
Commissione per ordine eseguito di acquisto di titoli dello Stato italiano | Gratuita |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e spese di chiusura conto
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L’efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all’esecuzione dell’ordine
Reclami
I reclami vanno inviati alla banca compilando debitamente l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito della Banca all’indirizzo web xxx.xxxxxx.xx. La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,chiedere presso le filiali della Banca d’Italia oppure chiedere all’intermediario;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure chiedere all’intermediario.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi del Codice del consumo, la Banca comunica che:
Nel caso di contratto a distanza, così come definito dall’art. 67-ter, comma I, lett.a) del Codice del consumo(*), il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca. Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli artt. 67-quater e ss.del Codice del consumo (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003). Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
(*) Si intende qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI
PARTE A
Aggiornamento 10/10/2013
Articolo A4 – Identificazione e adeguata verifica del Cliente
4. La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa.
Articolo A6 – Comunicazioni
1. Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono tramite tecniche di comunicazione a distanza (rete internet, posta elettronica, telefono, telefax, posta, telex, telegramma), salvo che la normativa ovvero gli accordi tra le Parti relativi agli specifici servizi e prodotti della Banca prevedano specificamente particolari forme di comunicazione. Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nell’informativa precontrattuale dal medesimo ricevuta prima della sottoscrizione del Contratto (sito internet, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di telefax). La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti indicati dal Cliente al momento dell’apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni. In alcune località, la Banca dispone di proprie succursali, attraverso le quali il Cliente può comunicare con la Banca L’elenco aggiornato delle succursali è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.
2. Salvo quanto previsto nel comma precedente, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all’apertura del rapporto, ovvero ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca. In ogni caso l’invio di carte multifunzione, di codici segreti e password sarà effettuata a mezzo posta, con invio al Cliente all’indirizzo indicato nel “Modulo di adesione ai servizi”, ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci prima dell’invio della relativa corrispondenza e alla Banca presso il proprio recapito indicato nel modulo di adesione.
3. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo A7 – Rapporti cointestati
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestatari, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revoche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatario autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell’articolo A3.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell’articolo A3.
4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fideiussori.
5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa.
7. Ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l’utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via tra loro solidale.
Articolo A9 – Garanzie
1. Il Cliente riconosce espressamente che il deposito a risparmio e il deposito titoli fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività.
Articolo A10 – Diritto di ritenzione e di compensazione
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantite con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che dell’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
4. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest’ultima.
5. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul deposito di quest’ultimo, anche cointestato ed indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo.
6. Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
7. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest’ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
8. La facoltà di compensazione prevista nel comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
Articolo A11 – Durata e facoltà di recesso
1. I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato. Ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L’efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all’esecuzione dell’ordine.
Articolo A12 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, i tassi, le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi. La Banca effettua la relativa comunicazione, tramite invio di e–mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente, utilizzando il documento di sintesi, che aggiorna quello unito al Contratto, nel quale sono chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali effettuata ai sensi del comma precedente, prevede un preavviso minimo al Cliente di due mesi, da effettuarsi in forma scritta, anche tramite posta elettronica. Il Cliente ha diritto, entro la data prevista per l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo A14 - Reclami
1. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell’avviso di esecuzione, per lettera, telegramma o per via informatica, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera, telegramma o per via informatica. Trascorso il termine indicato al comma precedente, l’operato della Banca si intenderà approvato.
2. Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all’Ufficio reclami della Banca, anche utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione del Cliente nell’area riservata del sito Internet della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario e all’Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti il cui testo è allegato al Contratto (Allegato n.2).
Articolo A16 – Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità – Cause di forza maggiore
1. Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall’articolo 1176 codice civile.
2. È’ esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell’energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
Aggiornamento 10/10/2013
3. L’utilizzo del Servizio è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
Articolo A17 – Sospensione o abolizione del servizio
1. La Banca ha facoltà di sospendere e o abolire il Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l’operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione del Servizio, non inficia il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente.
Articolo A19 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizioni di procedibilità.
1. In relazione all’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, le Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di Giustizia.
2. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Cliente di attivare:
a) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari il procedimento di cui all’art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e cioè il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d’Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1;
b) Con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi di investimento il procedimento di cui al d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso Consob, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1.
Articolo A20– Foro competente
1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e/o di deposito titoli, e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
2. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio eletto dal Cliente.
PARTE B
Articolo B1 - Alimentazione del deposito a risparmio
1. I versamenti sul deposito a risparmio, da parte del Cliente o di terzi, possono essere effettuati tramite bonifico, assegno bancario o circolare ovvero secondo la tecnica di cui al successivo art. B6 o le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca.
2. Perché l’ordine di pagamento tramite bonifico sia eseguito correttamente sul conto corrente del Cliente beneficiario, è necessaro che l’ordinante indichi, oltre il corretto nominativo del Cliente beneficiario, il corretto codice IBAN (International Bank Account Number) del conto corrente da accreditare. Tale codice deve essere fornito preventivamente dal Cliente al proprio pagatore prima dell’esecuzione del bonifico.
3. L’errata indicazione del nominativo del Cliente beneficiario e/o il mancato o errato utilizzo del codice IBAN comporta, qualora non sia possibile per la Banca identificare in modo certo e univoco il beneficiario, il rifiuto dell’operazione di pagamento alla Banca dell’ordinante.
4. L'importo di assegni bancari e assegni circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazione impersonale e/o con tecniche di comunicazione a distanza.
5. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. In caso di mancato incasso, la Banca, fermi restando tutti i diritti e le azioni riconosciutile dalla legge, si riserva la facoltà di eliminare la relativa partita del deposito a risparmio del Cliente dandone comunicazione al Cliente. Articolo B4 – Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati
1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni con altri intermediari abilitati, che il Cliente, rivolgendosi alle strutture operative di altri intermediari abilitati, possa effettuare operazioni di versamento che verranno contabilizzati sul deposito a risparmio presso la Banca.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell’importo dei versamenti e dei prelevamenti.
3. In relazione alle convenzioni con altri intermediari abilitati stipulate o che saranno successivamente stipulate dalla Banca, il Cliente prende atto che la Banca le rende note ai Clienti, unitamente alle istruzioni tecnico-operative e alle limitazioni di cui al precedente comma 2 di questo articolo, mediante apposite pagine del proprio sito Internet.
4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono specificate nell’Allegato Economico e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca.
5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi disciplinati in questo articolo in qualsiasi momento, previa comunicazione ai clienti effettuata anche in forma generalizzata tramite avviso inserito nel proprio sito internet.
Articolo B8 - Misure di tutela e correttive.
1. Il Cliente ottiene una rettifica dalla Banca solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento a valere sul conto di deposito non autorizzata o effettuata in modo difforme da quanto correttamente disposto, ne dà pronta e immediata comunicazione alla Banca
2. In ogni caso la Banca può non procedere ad alcuna rettifica se il Cliente effettua la comunicazione di cui al comma precedente oltre 13 mesi dalla data di addebito dell’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel caso di un’operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto la Banca, effettuati i dovuti riscontri e fatto salvo il caso di frode del Cliente, provvede a rimborsare senza indugio il Cliente, riportando il conto corrente addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
Articolo B9 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento.
1. Per le operazioni di pagamento disposte dal Cliente a valere sul conto di deposito la Banca risponde della loro corretta esecuzione solo fino al momento del ricevimento dell’importo dell’operazione da parte della banca o del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Per le operazioni di pagamento di cui il Cliente è beneficiario, la Banca risponde della corretta esecuzione dell’operazione dal momento della ricezione dei fondi fino al momento della messa a disposizione dell’importo dell’operazione a favore del Cliente medesimo.
3. Se la Banca è responsabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, risarcisce senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto di deposito addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, salvo che il Cliente voglia mantenere ferma l’esecuzione dell’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto.
4. In ogni caso di mancata o inesatta esecuzione, il Cliente può chiedere alla Banca di rintracciare l’operazione di pagamento e di esserne prontamente informato.
5. Nei confronti del Cliente che sia beneficiario di un’operazione di pagamento che risulti non autorizzata o inesatta o legittimamente ripudiata, ai sensi di legge, da parte del pagatore, così come in caso di mancata o parziale ricezione dei relativi fondi da parte dell’intermediario del pagatore o di un suo tramite, la Banca può stornarne il relativo importo, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Cliente.
Articolo B12 - Autorizzazione a eseguire un’operazione di pagamento e revoca dell’autorizzazione.
1. Il Cliente deve disporre le operazioni di pagamento collegandosi con la Banca attraverso la rete telematica o, alternativamente, per via telefonica, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte A – Disposizioni Generali del Servizio di Banca Telematica e autorizzando, nei modi previsti, la disposizione dei singoli ordini di pagamento.
2. In mancanza di autorizzazione espressa conformemente al comma precedente, l’operazione di pagamento si considera non autorizzata e, pertanto, la Banca può non darvi seguito alcuno.
3. Il Cliente può revocare le operazioni di pagamento, già autorizzate, non oltre il momento in cui le stesse abbiano avuto un principio di esecuzione.
4. Una volta spirati i termini di irrevocabilità di cui al comma precedente, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se, compatibilmente con le modalità di esecuzione, vi è accordo fra il Cliente e la Banca.
5. Nel caso di autorizzazione di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, l’eventuale revoca non ha effetto alcuno sugli ordini già eseguiti o in corso di esecuzione.
6. In ogni caso la revoca va comunicata alla Banca in forma scritta, fatta salva ogni diversa modalità previamente ed esplicitamente pattuita con la Banca, anche in relazione ai singoli servizi di pagamento.
Articolo B13 - Ricezione degli ordini.
1. Salvo il caso in cui sia diversamente indicato, il momento di ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine medesimo è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione cade in una giornata non operativa della Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la prima giornata operativa successiva.
3. La Banca può stabilire per i singoli servizi di pagamento un limite orario (cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti non saranno respinti (fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. B9), ma verranno eseguiti considerandoli ricevuti la prima giornata operativa successiva.
Aggiornamento 10/10/2013
4. Il Cliente, salvo se diversamente previsto, può disporre ordini di pagamento con data di esecuzione futura: in questo caso l’ordine si intende ricevuto in tale data e il conto corrente di addebito dovrà presentare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’ordine, diversamente la Banca può non darvi corso restando esonerata da qualsiasi responsabilità in proposito. Se detta data futura cade in una giornata non operativa della Banca, vale quanto disposto dal precedente comma 2.
5. La Banca darà esecuzione a eventuali ordini di pagamento recanti una data di esecuzione anteriore a quella di ricezione degli stessi considerando come data di esecuzione la data di effettiva ricezione.
6. Se il Cliente dispone un ordine di pagamento fornendo, oltre alla data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi, ulteriori indicazioni) incompatibili con la predetta data di esecuzione, la Banca esegue l’ordine facendo prevalere, in ogni caso, la data di esecuzione richiesta o determinata ai sensi dei precedenti commi.
7. La Banca può chiedere il rimborso degli oneri eventualmente richiesti da altri intermediari o dai sistemi di pagamento se il Cliente chiede l’accredito al beneficiario (o l’addebito al pagatore, se il Cliente opera in veste di beneficiario) in data o con valuta di accredito o di addebito non compatibile con la data di ricezione dell’ordine (quando l’operazione sia comunque consentita dalla Banca e dai sistemi di pagamento previo pagamento di penali o altre somme a titolo di compensazione dell’intermediario).
8. In ogni caso la Banca procede, ai sensi dei precedenti commi, all’esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Cliente solo se il conto di addebito presenta disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione medesima: in caso contrario, la Banca può non darvi corso, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Articolo B14 - Rifiuto degli ordini di pagamento.
1. Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite per i singoli servizi di pagamento, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o di antiterrorismo).
2. Se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l’ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le procedure per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto.
3. Un ordine di pagamento rifiutato si considera come mai ricevuto.
4. In caso di rifiuto obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese previste nell’allegato documento di sintesi per la comunicazione del rifiuto.
5. La Banca non risponde di eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di difficile lettura.
Articolo B21 – Compravendite di strumenti finanziari
1. Il Cliente può impiegare le disponibilità liquide disponibili sul proprio deposito a risparmio, seguendo le istruzioni rese disponibili sul sito internet della Banca, per l’esecuzione di ordini aventi ad oggetto l’acquisto di titoli dello Stato italiano ovvero di altri titoli (anche emessi da IWBank) che la Banca individua giornalmente nel proprio sito internet. In ciascuna giornata, il numero di ordini aventi ad oggetto i titoli individuati dalla Banca, ai sensi del precedente periodo di questo comma 1, non potrà essere superiore a 2 (due) per ciascuno dei predetti titoli.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4, gli strumenti finanziari acquistati ai sensi del precedente comma 1 restano vincolati sul conto di deposito intestato al cliente sino alla loro scadenza, con la conseguenza che il cliente non potrà disporne in alcun modo né per effettuare operazioni di vendita né per effettuare operazioni di trasferimento.
3. Il cliente può rilasciare alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà. In questo caso, la Banca può concludere contratti di prestito di strumenti finanziari, i quali determinano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1814 cod. civ., il trasferimento della proprietà degli strumentifinanziari dal Cliente al Mutuatario. Nella conclusione dei contratti di prestito di strumenti finanziari, la Banca agisce con piena discrezionalità senza la preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche la veste di Mutuatario. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione di quanto sopra previsto. Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto di seguito previsto, al Mutuatario, per l’intera durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei contratti di prestito attribuiscano il diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. Tale pagamento viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca, con data valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.
4. L’esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1 è disciplinata dalle “disposizioni generali per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari” di cui alla parte C di questo contratto. Il deposito, la custodia e l’amministrazione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle “norme relative al servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione” di cui alla parte D di questo contratto.
5. In relazione all’esecuzione degli ordini di cui al precedente comma 1, la Banca attribuisce al Cliente, in deroga a quanto previsto nella parte C di questo contratto, la facoltà di chiedere alla Banca medesima la revoca dell’ordine impartito anche successivamente alla sua esecuzione. In tal caso, la Banca provvederà a: (i) riaccreditare il deposito a risparmio del cliente con la medesima data valuta dell’operazione di addebito, imputando la relativa disponibilità al comparto “ordinario”; (ii) a scaricare gli strumenti finanziari dal conto di deposito del cliente. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 3, la richiesta di revoca comporta, altresì, l’esercizio da parte del Cliente del diritto di recall, vale a dire del diritto di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di contratti di prestito in esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 3.
6. Nel caso in cui il cliente si avvalga, ai sensi del precedente comma 4, della facoltà di revocare l’ordine successivamente alla sua esecuzione, il Cliente medesimo non potrà, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della revoca e la data della scadenza degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine di acquisto revocato destinare ulteriori disponibilità alle compravendite di strumenti finanziari disciplinate in questo articolo B21.
Articolo B22 - Accredito interessi
1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche.
2. Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.
3. Nel caso in cui il Cliente rilasci alla Banca il consenso ad utilizzare i titoli di sua proprietà, di cui al precedente articolo B21, comma 3, la Banca riconosce al Cliente un tasso di interesse aggiuntivo nella misura oggetto tempo per tempo di specifica informativa al Cliente.
Articolo B23 - Comunicazioni periodiche
1. Al Cliente viene data la facoltà di consultare o di acquisire su supporto durevole la propria situazione contabile collegandosi al Sito internet della Banca. In alternativa il Cliente può conoscere la propria situazione contabile utilizzando il Call Center.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca almeno una volta all'anno, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica, fornisce al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("rendiconto") ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate (aggiornamento del "Documento di Sintesi"). In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
0.Xx Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le comunicazioni di cui al precedente comma sul proprio Sito internet, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati di cui al comma 2 sul Sito internet. Dalla ricezione di tale comunicazione decorreranno i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente comma 2.
PARTE D
Articolo D2 – Svolgimento del servizio
2. La Banca è autorizzata ad utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Depositante, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine e riporto che saranno stipulati tra le parti.
Art. D3 – Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato
1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli Spa, società autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 80 e seg. del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché presso altri organismi di deposito centralizzato.
2. In relazione ai titoli subdepositati ai sensi del precedente comma 1 di questo articolo, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente.
3. In relazione agli strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.
Articolo D4 – Subdeposito presso depositari abilitati
1. La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a subdepositare gli strumenti finanziari presso depositari abilitati, i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari.
2. La Banca comunica al Depositante gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione di cui al successivo art. D12, comma 1 di questo contratto.
Aggiornamento 10/10/2013
3. Il Cliente prende atto ed accetta che il subdeposito degli strumenti finanziari di sua proprietà può essere effettuato dalla Banca presso altri depositari abilitati utilizzando dei conti omnibus, vale a dire conti intestati alla Banca (con l’indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione al subdeposito in conti omnibus, il Cliente dà atto che la Banca lo ha preventivamente informato dei rischi conseguenti a tale subdeposito nei conti omnibus.
4. Se il subdeposito ha per oggetto strumenti finanziari dematerializzati, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo D2.
5. Se il subdeposito ha per oggetto titoli, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo D3 di questo contratto, fermo restando che l’esercizio dei diritti inerenti ai titoli avviene tramite la Banca.
6. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del depositante in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti depositari abilitati ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Articolo D10 – Comunicazioni
1. La Banca invia al depositante con cadenza annuale una comunicazione che contiene il rendiconto del rapporto e il documento di sintesi del contratto.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 può essere omessa quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera la somma di euro 10.000,00 e non si siano registrati movimenti da oltre un anno.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuta alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
4. L’invio della comunicazione avviene, salva diversa esplicita richiesta del cliente, mediante l’utilizzo della posta elettronica (e-mail) all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.
LEGENDA
Conto di Appoggio | Conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare, aperti presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia. |
Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto |
Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. |
Saldo contabile | Saldo risultante dalla semplice somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. |
Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare. |
Spesa singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Spese per invio estratto conto | Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. |
Valute sui prelievi | Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
Valute sui versamenti | Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |
Aggiornamento 10/10/2013