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ALLEGATO
SCHEMA DI ACCORDO DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E…………………………… RELATIVO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE: “
……………….. ” A VALERE SUL BANDO DEL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’ N.2/2017
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La Regione Basilicata C.F. 800002950766 con sede legale in Potenza, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 legalmente rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Politiche della Persona, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Avigliano (PZ) il 28.05.1955, a ciò autorizzato con D.G.R. n.231/2014 e s.m.i. e domiciliato ai fini del presente accordo di convenzione, presso il Dipartimento Politiche della Persona della regione Basilicata, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx n.9
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////////// C.F. ////////////, rappresentata da , nato a
il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la /////////////////
VISTI e CONSIDERATI
Il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2/2017 – Dipartimento per le pari opportunità – per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) - (G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 -Serie Generale);
la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
il D.P.R. 12 dicembre 2016 con il quale l’Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx è stata nominata Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio;
gli articoli 2 e 3 del D.P.C.M 19 Gennaio 2017 con cui sono state delegate le funzioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio On.le Xxxxx Xxxxx Xxxxxx;
il D.P.C.M. 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti, in data 10 febbraio 2017 –– xxx.xx prev.n. 360, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx l’incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e la titolarità del centro di responsabilità n. 8 Pari Opportunità del bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con pari decorrenza;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 4 dicembre 2012, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;
la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive modificazioni; in particolare l’articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;
la legge 28 marzo 2001, n. 149 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;
in particolare l’articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del
Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;
la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;
il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico -sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003
la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;
il parere della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del 22 giugno 2017 sullo schema di bando;
il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;
la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015, approvata con la D.G.R. n.778 del 26.07.2017;
le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, approvate con la DGR n.917 del 7.07.2015;
la DGR n.241 del 16.03.2016 – Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 - DGR n.917 del 7.07.2015: Piano Regionale di Indirizzi
la Determinazione Dirigenziale n……. del con cui è stato approvato lo schema
di Accordo di convenzione
SI CONCORDA QUANTO DI SEGUITO ESPILICITATO:
Art. 1 – OGGETTO DEL ACCORDO
Viene confermata tra le parti, la condivisione di obiettivi comuni attraverso l’attuazione del Progetto denominato “…………..”, candidato sul Bando 2/2017 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità e finalizzato a rafforzare le attività di emersione del fenomeno della tratta, con azioni di assistenza e sostegno alle vittime, con percorsi formativi di apprendimento linguistico e qualificazione professionale orientati all’inserimento lavorativo e sociale;
Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
1) Donne, minori accompagnati e donne in stato di gravidanza vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell’accattonaggio, alle attività illegali forzate, all’espianto di organi;
2) Persone straniere e cittadini di cui all’articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre;
Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
…………………………..si impegna a:
1) assumere la responsabilità nell’attuazione del progetto denominato “ ”;
2) sviluppare gli interventi di assistenza e di inclusione sociale e lavorativa secondo le linee progettuali individuate dal Bando 2/2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
3) collaborare per le finalità progettuali, con le diverse agenzie territoriali quali gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell’Ordine Magistratura, Servizi per il lavoro, Servizi Sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni no profit
4) adottare gli opportuni atti in fase di attuazione del progetto.
La Regione Basilicata si impegna a:
1) condividere il percorso di attuazione del progetto denominato “ ” secondo
le linee progettuali già individuate e in esecuzione del Bando 2/2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
2) contribuire all’attivazione e al consolidamento di una Rete pluridisciplinare e di sensibilizzazione nel contesto territoriale di riferimento per favorire il confronto e l’interazione tra tutti gli attori chiave nell’ambito del progetto
3) stimolare le altre Istituzioni Pubbliche del territorio a condividere e far propria la progettualità in oggetto;
4) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale
5) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto
Art. 4 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo di convenzione entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà durata pari a quella del progetto denominato “…………………………………………………………..” candidato sul Bando 2/2017 emanato dal Dipartimento Pari Opportunità, se ammesso al relativo finanziamento
Art. 5 – MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO
Ogni modifica e integrazione al contenuto del presente accordo di convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti
Art. 6 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ACCORDO
Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso.
Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell’intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
1) Qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti;
2) Qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determino sostanziali modifiche all’assetto dell’ accordo di convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il presente accordo di convenzione è stipulato;
3) Qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi convenuti nel presente protocollo
Art. 7 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
………………..esonera e solleva la Regione Basilicata da oneri e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione del presente accordo di convenzione e dalle fasi attuative del progetto denominato “ ”
Art. 8 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dal presente accordo di convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Potenza
Art. 9 – CLAUSOLE FINALI
Le Parti firmatarie del presente accordo di convenzione si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto.
Il presente accordo di convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Per la Regione Basilicata Il Dirigente Generale
Per………………………….. Il Presidente