Proposta per l’introduzione della Bacheca PPA
Documento di consultazione n. 01/2021
Contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile
Proposta per l’introduzione della Bacheca PPA
INDICE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4
MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA 5
BACHECA PPA – OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA 7
BACHECA PPA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI CONCLUSI 11
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA 13
Il Decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 - recante recepimento della Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – all’articolo 28, comma 1, relativamente agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, prevede che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME), al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, realizza una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti. La bacheca, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede l’obbligo di registrazione dei dati dei contratti che risultano necessari a garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2.”
Il presente documento per la consultazione viene pubblicato dal GME per offrire l’opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni in merito alla proposta di modello di funzionamento della bacheca PPA, definita dal GME per l’attuazione della succitata previsione normativa.
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Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire, per iscritto, al GME - Governance, entro e non oltre il 21 gennaio 2022, termine di chiusura della presente consultazione secondo una delle seguenti modalità:
− e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
− posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124
00197 – Roma
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nel seguito anche Direttiva) - che rifonde e abroga la precedente legislazione dettata in tema di energia rinnovabile (Direttiva 2009/28/CE, Direttiva (UE) 2015/1513 e Direttiva del Consiglio 2013/18/UE) - stabilisce un sistema comune per promuovere l’energia ottenuta da fonti rinnovabili, fissando al 2030 un obiettivo UE vincolante per la quota di rinnovabili nel mix energetico.
Il maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresenta infatti uno degli obiettivi prioritari della politica energetica dell’UE, quale principale presupposto per contrastare i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’UE.
Tra le misure di supporto alla sostenibilità ambientale, la Direttiva individua la promozione degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, richiedendo agli Stati membri di agevolarne il ricorso, attraverso l’eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati, e di assicurare che tali accordi non siano soggetti a procedure sproporzionate ovvero discriminatorie.
In tale ottica, la Direttiva promuove il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile anche con riferimento alle “Comunità di energia rinnovabile” e agli “Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili”, prevedendo espressamente che gli Stati membri assicurino loro il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
Nel recepire le previsioni dettate a livello comunitario, il legislatore nazionale, con Legge 22 aprile 2021, n. 53, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedendo, inter alia, che sia promosso il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, funzionali ad incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
In attuazione di tali principi direttivi, il Decreto legislativo n. 199 ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei predetti criteri direttivi fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
In particolare, l’articolo 28, Decreto legislativo n. 199 relativamente agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine - abrogando le precedenti disposizioni dettate in materia dall’articolo 18 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 - ha previsto che l’attività di promozione degli strumenti per la negoziazione di tali accordi sia articolata in due fasi, successive tra loro, al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile.
Una prima fase, che costituisce oggetto della presente consultazione, nella quale il GME, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo n. 199 è chiamato a realizzare una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti (i.e. contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine), nell’ambito della quale sia altresì consentito, anche per le finalità di monitoraggio di cui all’articolo 28, comma 2, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
Una seconda fase, disciplinata dall’articolo 28, comma 2, del Decreto legislativo n. 199, nella quale invece, “tenuto conto dell’evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidità della domanda e dell’offerta, nonché di specifici rapporti di monitoraggio forniti dal GME, il Ministero della transizione ecologica può fornire indirizzi al GME stesso, affinché sia sviluppata una piattaforma di mercato organizzato, a partecipazione volontaria, per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili”.
MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA
Nel dare attuazione alle prescrizioni normative di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 199, il GME propone un modello di funzionamento di Xxxxxxx espositiva PPA avente quale principale obiettivo quello di favorire l'incontro tra le parti potenzialmente interessate a concludere accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
La Xxxxxxx costituirà dunque il luogo virtuale attraverso il quale i potenziali contraenti potranno mettersi in contatto tra loro, per poi eventualmente procedere, al di fuori della stessa, alla stipula degli accordi di compravendita.
Inoltre, sempre ai sensi dell’articolo 28, comma 1, il GME, nell’ambito del modello di funzionamento della Bacheca espositiva PPA, prevedrà una sezione atta a consentire agli operatori l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine effettivamente conclusi.
Tale funzionalità, da un lato, consentirà di monitorare l’evoluzione del mercato dei contratti di lungo termine, della liquidità e dell’offerta, e, dall’altro, fornirà al GME, come previsto dal Decreto, uno strumento utile di analisi per la predisposizione degli specifici rapporti di monitoraggio che dovranno essere forniti al Ministero della Transizione ecologica.
Bacheca PPA | |
Annunci di vendita | Comunicazione contratti |
Nel seguito sono riportati, in dettaglio, le caratteristiche e i principi di funzionamento della proposta di modello di funzionamento della Bacheca espositiva PPA.
OPERATORI AMMESSI ALLA BACHECA PPA
La partecipazione alla bacheca espositiva PPA sarà aperta a tutti coloro i quali:
1. siano interessati a entrare in contatto tra loro per procedere, al di fuori di detta xxxxxxx, alla contrattazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
2. debbano comunicare, con garanzia di anonimato, sulla Bacheca PPA gli estremi dei contratti conclusi al di fuori della stessa.
La compagine degli operatori sarà, dunque, naturalmente costituita da due distinti profili:
− i titolari di impianti (impianti in esercizio o impianti ancora non in esercizio e che diventeranno operativi entro i tre anni successivi1) alimentati da fonti rinnovabili, ovvero i soggetti da questi ultimi delegati, i quali utilizzeranno la Bacheca per pubblicare proposte di vendita di energia (nel seguito: venditori) ovvero per comunicare gli estremi dei contratti conclusi;
− gli operatori economici interessati lato acquisto, direttamente o tramite soggetti delegati, i quali potranno effettuare manifestazioni di interesse per una o più offerte ed entrare in contatto con i titolari dell’impianto ovvero con uno dei soggetti da quest’ultimi delegati (nel
1 Vedi infra “stato dell’impianto” tra gli “ELEMENTI MINIMI DELLE OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA”.
seguito: acquirenti), specificando, eventualmente e senza che tali informazioni abbiano carattere obbligatorio, se ricorrano o meno una o entrambe le seguenti condizioni:
1. avvenuta stipula in precedenza di contratti aventi la medesima tipologia;
2. sussistenza di un portafoglio clienti con indicazione, in caso affermativo, della relativa
dimensione, espressa come moltiplicatore del volume di energia sotteso all’offerta.
Spunto di consultazione n. 1 – Si condivide la scelta di prevedere, quali ulteriori elementi di valutazione da parte del soggetto venditore, che il soggetto interessato all’acquisto possa riportare nella propria manifestazione di interesse la sussistenza o meno delle due condizioni sopra indicate? Si ritiene utile prevedere che anche gli operatori interessati all’acquisto possano presentare proposte di acquisto, cosicché gli operatori venditori, valutate le esigenze di approvvigionamento degli acquirenti, possano mettersi in contatto con questi ultimi?
BACHECA PPA – OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA
Annunci di vendita
Comunicazione contratti
Bacheca PPA
Bacheca PPA
ELEMENTI MINIMI DELLE OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA
In assenza di mercati e prodotti liquidi di riferimento, allo stato, non è possibile stabilire con certezza per la Bacheca espositiva un livello di standardizzazione delle informazioni rilevanti che compongono le offerte (prezzo, durata, profilo, garanzie, termini di pagamento, ecc…) pari a quello dei mercati organizzati, nei quali tale standardizzazione, essenziale per consentire la negoziazione, è definita dal gestore del mercato.
Tuttavia, perché le offerte pubblicate sulla Xxxxxxx espositiva PPA siano fruibili e funzionali alla finalità perseguite dalla bacheca stessa, è necessario che le stesse soddisfino un livello minimo di completezza informativa e di comparabilità che consenta ai potenziali acquirenti di poterne fare una adeguata prima valutazione.
Pertanto, contemperando le esigenze di flessibilità e comparabilità delle offerte (imporre alle offerte la standardizzazione delle informazioni caratterizzanti le offerte stesse), la proposta di modello di funzionamento della Bacheca PPA formulata dal GME prevede che le offerte di vendita debbano recare almeno il seguente set informativo:
− Durata: la durata minima del contratto dovrà essere di 5 anni, con decorrenza non antecedente alla data di avvio in esercizio dell’impianto, nel caso di impianti di nuova costruzione. Ad esempio, indicando con Y0 l’anno di decorrenza del contratto/avvio in esercizio dell’impianto, e con X0, X0, X0, ecc. gli anni successivi, potranno essere pubblicate offerte relative agli anni Y1 – Y5, Y2 – Y6, Y2 – Y8 (nel caso di durata maggiore di 5 anni).
Spunto di consultazione n. 2 – Si ritiene condivisibile la proposta di durata minima del contratto pari a 5 anni o si reputa invece più opportuno prevedere una durata minima e/o una decorrenza differenti da quelle proposte? In tale ultimo caso, quali sono la durata minima e/o la decorrenza che si ritiene debbano essere previste?
− Profilo: il profilo di consegna del contratto rifletterà sia i profili standard dei contratti generalmente negoziati sui principali mercati per prodotti a termine, sia i profili liberamente scelti dal venditore. Questa ultima opzione, in particolare, consentirà agli operatori di indicare anche profili non standard, che riflettano ad esempio profili di produzione attesa dell’impianto. Si ritiene che potranno essere quindi previsti i seguenti profili: i) baseload, vale a dire tutte le ore di tutti i giorni della settimana; ii) peakload, vale a dire le ore dalle 8 alle 20 (dalla nona alla ventesima ora) dei soli giorni dal lunedì al venerdì; iii. Pay as produced, vale a dire il profilo secondo il quale l’acquirente si impegna ad acquistare l’intera produzione di energia a tutte le ore e indipendentemente dal profilo di produzione; iv) altro, vale a dire un profilo non standard liberamente specificato dal venditore;
Spunto di consultazione n. 3 – Si ritiene condivisibile la proposta di profili di consegna sopra indicati? In caso negativo, quali profili si ritengono utili prevedere e per quali ragioni?
− Prezzo: il prezzo di vendita proposto del contratto sarà espresso in €/MWh ed essere unico per
tutta la durata del contratto;
− Quantità: la quantità sarà espressa in MWh e indicherà il volume di energia oggetto di
compravendita compresa nella durata e nel profilo indicato nell’offerta;
− Tipologia di fonte rinnovabile: il venditore dovrà indicare la tipologia di fonte rinnovabile che alimenta l’impianto (eolico, solare, ecc) o le tipologie nel caso in cui la fornitura sia ottenuta
attraverso due o più impianti. In tal caso tutte le informazioni che seguono dovranno essere fornite relativamente a ciascun impianto.;
− Stato dell’impianto: impianto in esercizio ovvero impianto non ancora in esercizio;
− Data di entrata in esercizio dell’impianto;
− Dimensione dell’impianto
Spunto di consultazione n. 4 – Con riferimento alla dimensione dell’impianto si ritiene opportuno prevedere l’accesso alla bacheca PPA e, conseguentemente, la formulazione di offerte solo relativamente ad impianti maggiori o uguali ad una data soglia minima? Se si, quale soglia minima di riferimento si ritiene congrua?
− Potenza impianto: espressa in MW;
− Ubicazione geografica dell’impianto: il venditore dovrà indicare il luogo in cui l’impianto è ubicato, in modo tale che i potenziali acquirenti possano avere accesso in modo trasparente a tale informazione;
− Stato dell’impianto (da compilare nel caso di impianto ancora non in esercizio): il venditore dovrà indicare quando l’impianto sarà realizzato e diventerà operativo negli anni successivi (massimo 3 anni) con indicazione, dello status dei processi autorizzativi, quale a titolo esemplificativo:
o Accettazione STMG (Soluzione tecnica minima generale per la connessione) elaborata dal gestore di rete e richiesta di autorizzazione presentata alla Regione/Provincia;
o Parere interlocutorio intermedio;
o Esenzione o meno della procedura di VIA;
o Convocazione prima conferenza dei servizi;
o Parere VIA;
o Eventuale ulteriore conferenza dei servizi;
o Autorizzazione ottenuta;
o Ready to build.
− Altre informazioni relative all’impianto: il venditore potrà inserire ulteriori informazioni volte a
specificare le caratteristiche dell’impianto che ritiene utili per i potenziali acquirenti.
− Altre informazioni relative all’offerta: il venditore potrà inserire ulteriori informazioni volte a specificare le caratteristiche dell’offerta, quali, a titolo esemplificativo, garanzie richieste all’acquirente, condizioni di pagamento o altro.
La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relative a ciascuna offerta (annuncio) di vendita presente sulla Bacheca PPA rimarrà in ogni caso esclusivamente in capo all’operatore che le pubblica. Il GME infatti non sarà, né potrà essere, ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle informazioni presenti sulla Bacheca PPA, né tantomeno per la veridicità delle informazioni rese disponibili dagli operatori per il tramite della stessa.
Spunto di consultazione n. 5– Si ritengono sufficienti gli elementi minimi di offerta di vendita sopra indicati oppure si ritiene utile ricomprendere altri elementi nell’ambito del set minimo di offerta? Se si, quali?
PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA
Le offerte presentate dagli operatori venditori verranno rese disponibili e consultabili sulla Bacheca agli operatori acquirenti in modalità anonima, mostrando a questi ultimi esclusivamente il set informativo minimo relativo a ciascuna offerta.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE OFFERTE (ANNUNCI) DI VENDITA
Gli operatori acquirenti avranno la possibilità di confrontare le diverse offerte in relazione ad ogni singola informazione costituente il set minimo di offerta, filtrando e/o ordinando le stesse (ad esempio: le offerte potranno essere filtrate per area geografica, piuttosto che per durata o profilo, piuttosto che ordinate per prezzo).
Gli operatori acquirenti interessati a un’offerta potrebbero selezionarla e attraverso la Bacheca PPA manifestare interesse.
A seguito della manifestazione di interesse, la Bacheca potrà, alternativamente:
a) prevedere una conferma da parte del venditore, necessaria per entrare in contatto con
l’acquirente;
b) procedere direttamente a mettere in contatto acquirente e venditore.
Resta inteso che l’eventuale conclusione del contratto tra l’operatore proponente l’annuncio e l’operatore interessato al medesimo annuncio avrà luogo al di fuori della Bacheca e, in nessun caso, né l’annuncio, né la manifestazione d’interesse, costituiranno un impegno a negoziare ovvero a concludere contratti tra gli operatori coinvolti.
Spunto di consultazione n. 6 relativamente alla modalità di comunicazione delle generalità degli operatori che chiedono, attraverso la Bacheca, di entrare in contatto tra loro, quale tra le due soluzioni indicate, a) o b), si ritiene preferibile e per quale motivazione?
Bacheca PPA | |
Annunci di vendita | Comunicazione contratti |
Operatore Acquirente
BACHECA PPA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTRATTI CONCLUSI
Bacheca PPA | |
Annunci di vendita | Comunicazione contratti |
Bacheca PPA
Offerta di vendita 1
(durata, profilo, prezzo, quantità,….)
Offerta di vendita 2
(durata, profilo, prezzo, quantità,….)
…..
Offerta di vendita n
(durata, profilo, prezzo, quantità,….)
Manifestazione di interesse
Operatore Venditore
Annunci di vendita
ELEMENTI MINIMI DEI CONTRATTI
L’obbligo di registrazione degli elementi relativi ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine conclusi potrà essere effettuata dalla controparte venditrice.
Le informazioni oggetto dell’obbligo di registrazione sono:
− Controparti
− Durata
− Profilo: il profilo di consegna del contratto;
− Prezzo: il prezzo di vendita espresso in €/MWh (unico per tutta la durata del contratto).
− Quantità: la quantità è espressa in MWh e indicherà il volume di energia oggetto di
compravendita in ciascuna ora compresa nella durata e nel profilo indicato nell’offerta;
− Tipologia di fonte rinnovabile: tipologia di fonte rinnovabile che alimenta impianto (eolico, solare, ecc) o le tipologie nel caso in cui la fornitura sia ottenuta attraverso due o più impianti. In tal caso tutte le informazioni che seguono dovranno essere fornite relativamente a ciascun impianto.;
− Stato dell’impianto: impianto in esercizio ovvero impianto ancora non in esercizio;
− Data di entrata in esercizio dell’impianto;
− Dimensione dell’impianto
− Potenza impianto: espressa in MW;
− Ubicazione geografica dell’impianto: il luogo in cui l’impianto è ubicato;
− Altre informazioni relative all’impianto: ulteriori informazioni volte a specificare le
caratteristiche dell’impianto.
− Altre informazioni relative al contratto: ulteriori informazioni volte a specificare altre caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo, garanzie richieste all’acquirente, condizioni di pagamento o altro.
La responsabilità della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni relative ai contratti registrati dagli operatori sulla Bacheca PPA rimarrà in ogni caso esclusivamente in capo all’operatore che effettua la comunicazione. Il GME infatti non sarà, né potrà essere, ritenuto responsabile per gli eventuali danni derivanti dall’utilizzo delle informazioni comunicate sulla Bacheca PPA, né tantomeno per la veridicità delle stesse.
Sulle informazioni oggetto di comunicazione, il GME manterrà il riserbo, fatti salvi i casi in cui l’obbligo
di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità.
Il GME si limiterà infatti a pubblicare tali informazioni, sul proprio sito internet, a livello aggregato secondo una frequenza prestabilita nell’ambito delle Regole di funzionamento della Bacheca PPA e ad utilizzare tali informazioni per la predisposizione dei rapporti di monitoraggio, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 28 del Decreto.
Spunto di consultazione n. 7 – Si ritengono sufficienti gli elementi minimi da comunicare relativamente ai contratti di compravendita già conclusi oppure si ritiene utile ricomprendere altri elementi nell’ambito del set minimo di offerta? Se si, quali?
Bacheca PPA | |
Annunci di vendita | Comunicazione contratti |
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BACHECA PPA
Agreement
Operatore Venditore
Agreement
Agreement
Comunicazione contratti conclusi
Le regole di funzionamento della Bacheca PPA saranno disciplinate dal GME nell’ambito di un apposito
regolamento, nonché nelle relative disposizioni tecniche attuative.
Nell’ottica di rafforzare l’efficacia di tali previsioni e al fine di garantire il corretto funzionamento della piattaforma, il GME prevedrà, anche in continuità con quanto previsto sugli altri mercati/piattaforme dello stesso gestiti, l’adozione di apposite misure disciplinari nei confronti degli operatori della bacheca, le cui condotte dovessero risultare in violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento della bacheca stessa.
Le disposizioni regolanti il funzionamento della bacheca saranno definite dal GME ed entreranno in vigore con la pubblicazione sul sito internet del medesimo gestore. Contestualmente alla pubblicazione, tali disposizioni saranno comunicate al Ministero della transizione ecologica.