CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3971 del 25/11/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:
Trattativa Diretta MEPA per il servizio annuale di notifica atti giudiziari - Determinazione a contrattare – cig. Z313417430 -
Premesso che:
In data 01/03/2022 scade l’affidamento del servizio del servizio notifica atti giudiziari – CAD e CAN - del Comune di Civitavecchia alla società Poste Italiane spa con sede legale in Roma giusta determinazione dirigenziale n° 4273 del 22/12/2020;
In un’ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari – prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c. e dall’art. 170 c.p., nonché disciplinata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha abrogato, a far data dal 10 settembre 2017, l’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), che attribuiva “in esclusiva” al fornitore del servizio postale universale, ovvero Poste Italiane S.p.A., il servizio di “raccolta … trasporto … smistamento e … distribuzione” degli “invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, che comunque;
Il servizio universale, di cui rimane titolare fino al 2026 la società Poste Italiane spa, rientra tra i servizi di pubblica utilità, nonostante la progressiva apertura del mercato postale alla libera concorrenza ed è regolamentato in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire del servizio postale, definito dal legislatore "essenziale”;
Prima della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, alcuni servizi erano "riservati" a Poste Italiane. La riserva, che riguardava la notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al del Codice della strada, è stata formalmente abolita: l'Autorità, esercitando le competenze che tale legge le ha attribuito, ha approvato con la delibera 77/18/CONS il Regolamento per il rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione, tramite posta, di tali atti. Durante il procedimento istruttorio sono stati acquisiti anche i pareri del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In conclusione, i servizi di notifica degli atti giudiziari e delle
contravvenzioni al Codice della strada possono ora essere erogati anche da operatori postali alternativi, purché essi ottengano il necessario titolo abilitativo dal Ministero;
In esecuzione del disposto normativo da ultimo citato, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’esito della disposta “consultazione pubblica” con gli operatori del settore nonché alla luce del parere reso dal Ministero della giustizia in data 1 febbraio 2018, ha approvato il “regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 0000, x. 000”, xx xxxxxx dal 1 marzo 2018 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità), attribuendo la competenza per il rilascio delle citate licenze al Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI;
Visto che al fine di assicurare continuità al lavoro svolto sin d’ora in termini di spedizioni e servizi fruiti, in vista della scadenza del contratto, occorre predisporre apposita trattativa diretta per i servizi postali sotto riportati, con l’attuale aggiudicatario, titolare del servizio postale nazionale e aggiudicatario della Convenzione con la Regione Lazio per i servizi di posta ordinaria:
a) servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che le pratiche da spedire sono quasi esclusivamente relative a somme da incassare, per le quali non è possibile affidarsi a operatori economici “improvvisati”, che soprattutto non hanno ancora maturato i requisiti professionali e tecnici per tale tipologia di servizi;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visto quanto sopra;
Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:
c. 1 - Le stazioni appaltanti, xxxxx restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore
c. 2 - Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
c. 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
c. 4 - Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
c. 5 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
c. 7 Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
c. 8 - Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
c. 9 - La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile…..
Valutato che
- Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;
Nello specifico:
l comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8;
I commi sotto riportati dell’art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:
comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo
80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
Atteso che il valore complessivo stimato delle prestazioni oggetto della presente procedura risulta essere pari ad € 39.991,80 Iva esente;
Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta;
Per l’aggiudicazione delle prestazioni di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del dlgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
Evidenziato che, ai sensi dell‘art. 1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;
Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara;
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);
La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall’articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell’efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;
E’ stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”), come convertito in L. 14/06/19 n° 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;
Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre “semplificazioni in materia di contratti pubblici” tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021;
Da ultimo anche il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure ha rafforzato alcune misure in materia di appalti pubblici;
Tale normativa ammette l’affidamento diretto dei lavori pubblici per valori inferiori ai € 150.000,00, mentre per forniture e servizi ha innalzato il limite a € 139.000,00 euro, contro i precedenti 75.000,00, chiarendo che “in tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
Preso atto che:
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
ordine diretto d’acquisto (OdA);
trattativa diretta (TD);
richiesta di offerta (RdO);
Rilevato pertanto che nell’ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 06/08/2016, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento; oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la “Trattativa Diretta”;
La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;
Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica; non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
La Trattativa Xxxxxxx viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006;
Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;
Rilevato che
- i servizi in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati “Servizi – Servizi postali di raccolta e recapito”;
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall’Amministrazione;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
-la richiesta di preventivo all’operatore economico già aggiudicatario, è motivata dal fatto che le pratiche da spedire sono quasi esclusivamente relative a somme da incassare, per le quali non è possibile affidarsi a operatori economici “improvvisati”, che soprattutto non hanno ancora maturato i requisiti professionali e tecnici per tale tipologia di servizi;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visti i documenti di gara all’uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00 e s.m.i.;
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 dell’08/06/2021, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 08/07/2021 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per gli anni 2021 – 2023;
Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;
Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020;
Visto il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108,
Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di espletare la Trattativa Diretta MEPA per il servizio di notifica atti giudiziari, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, con l’operatore economico Poste Italiane spa che risulta regolarmente iscritto alla categoria di bando “Servizi – Servizi postali di raccolta e recapito”, ponendo a base d’asta l’importo di € 39.991,80 Iva esente;
2) Di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
4) Di dare atto che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;
6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
7) Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la assicurare la continuità nella spedizione degli atti giudiziari;
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio annuale di notifica atti giudiziari – periodo 01/03/2022 – 28/02/2023;
c. il contratto sarà concluso tramite stipula MePA;
d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di che trattasi è il dirigente dei Servizi Finanziari xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
9) Di dare atto che il cig. attribuito alla procedura è il Z313417430;
10) Di prenotare la spesa di € 39.991,80 ai sotto riportati capitoli del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2022-2023:
Bilancio 2022 cap. 130 | € 29.991,80 |
cap. 204 | € 5.000,00 |
Bilancio 2023 cap. 130 | € 5.000,00 |
11)Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
12) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00 e s.m.i.;
13) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;
14) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i..
Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3971 del 25/11/2021
Oggetto: Trattativa Diretta MEPA per il servizio annuale di notifica atti giudiziari - Determinazione a contrattare – cig. Z313417430 -
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio- Residuo | Cod. Mecc. Capitolo | Des. Capitolo | Atto | Impegno Accertament o | Importo | Siope |
2022 | 130 | 136 | 29991,80 | Trattativ a Diretta MEPA per il servizio annuale di notifica atti giudizia ri - Determi nazione a contratt are – cig. Z31341 | ||
2022 | 204 | 137 | 5000,00 | Trattativ a Diretta MEPA per il servizio |
annuale di notifica atti giudizia ri - Determi nazione a contratt are – cig. Z31341 | ||||||
2023 | 130 | 83 | 5000,00 | Trattativ a Diretta MEPA per il servizio annuale di notifica atti giudizia ri - Determi nazione a contratt are – cig. Z31341 |
Civitavecchia li, 03/12/2021 Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)
OFFERTA PREZZI UNITARI
Atti Giudiziari | |||
Scaglioni di peso | volumi | Prezzo unitario offerto | Prezzo complessivo offerto |
fino a 20 g | 3105 | ||
oltre 20 g fino a 50 g | 800 | ||
oltre 50 g fino a 100 g | 27 | ||
oltre 100 g fino a 250 g | 18 | ||
oltre 250 g fino a 350 g | 15 | ||
oltre 350 g fino a 1000 g | 15 | ||
oltre 1000 g fino a 2000 g | 3 | ||
3980 | Totale A | ||
Prezzo complessivo offerto | |||
pick up | ANNUALE | ||
Affrancatura Atti Giudiziari | per 3980 pezzi | ||
Totale B |
Totale complessivo
A+B
CITTA’ DI CIVITAVECCHIA
(Città metropolitana di Roma)
DOCUMENTI SEMPLIFICATI RELATIVI ALLA TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO POSTALE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI
Articolo 1
Oggetto e importo dell’appalto
Il presente capitolato è applicabile ai contratti per il servizio postale di notifica atti giudiziari, nello specifico:
a) servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
In sintesi saranno comprese nel presente affidamento tutte le tipologie di Atti Giudiziari di varie scaglioni di peso ivi comprese le comunicazione di avvenuto deposito e avvenuta notifica, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 890 del 1982.
La durata dell’appalto si intende per anni 1 a far data dal 01/03/2022 al 28/02/2023. L’importo a base di gara è pari ad € 39.991,80 Iva non dovuta.
L’importo a base di gara è comprensivo del servizio pick up e dei costi diretti di notificazione atti (affrancatura atti, consegna e spedizione).
Articolo 2 Organizzazione del servizio
Il servizio di che trattasi dovrà essere gestito con la modalità del pick up, ovvero:
- Ritiro presso l’ufficio Economato del Comune di Civitavecchia – sito in Pzza Guglielmotti, 7 - nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 delle notifiche in partenza;
- Servizio di prelavorazione corrispondenza con affrancatura delle buste ritirate;
- Consegna delle ricevute CAD presso l’ufficio Protocollo da effettuarsi giornalmente.
L’ufficio Provveditorato/Economato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura posticipata, provvederà ad effettuare il bonifico sul c/c postale dedicato intestato a Poste Italiane S.P.A..
Articolo 3
Responsabilità dell’esecutore del contratto
La società aggiudicataria sarà soggetta al rispetto di quanto previsto nella carta della qualità per i servizi di posta universale vigente.
Articolo 4
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell’acquisizione, sono eseguite non oltre un mese dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.
2. A seguito dell’esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a: Comune di Civitavecchia
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni:
- Il servizio/ufficio che ha richiesto il servizio (ufficio Provveditorato/Economato)
- Il riferimento amministrazione
- Numero atto – determina - di impegno
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo
- N° dell’impegno contabile
- Data di scadenza della fattura
- CIG
- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento Codice Univoco UFUQBS.
Articolo 5
Divieto di cessione del contratto
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 8 del presente Capitolato.
Articolo 6
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni/forniture ritenute correttamente e pienamente eseguite dall’Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non
eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
3. E’ ammesso il recesso anche nel caso di presenza di Convenzioni che presentino condizioni tecnico-economiche più vantaggiose per l’Amministrazione.
Articolo 7 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.
Articolo 8
Tutela dei dati personali
1 Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal regolamento dell’Unione Europea n° 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 Aprile 2016 ed entrato in vigore il 24 Maggio 2016 con operatività a partire dal 25/05/2018, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
3. Il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione comunale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal predetto Regolamento Europeo.
4. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del regolamento in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
5. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione comunale.
6. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
7. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
8. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
9. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
10. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
11 Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
12. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
13. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
14. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Articolo 10 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nella presente documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 11 Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della trattativa diretta per il servizio postale di notifica atti è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, con recapito tel. 00000000 – fax. 000000000 – mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.