Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Incendio e Danni alla proprietà, Xxxxx, Xxxxx a terzi, Assistenza, Tutela Legale.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Il presente fascicolo riporta tra le Condizioni di Assicurazione esclusivamente le condizioni relative alle garanzie richieste dal Contraente.
Indice
Nota Informativa
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Glossario Glossario giuridico
Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Sezione Incendio e Danni alla proprietà Sezione Furto
In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà / Furto Sezione Danni a Terzi
In caso di sinistro – Xxxxx a terzi Sezione Tutela Legale
Sezione Assistenza In caso di sinistro
Modulo Denuncia Sinistro
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di
8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in polizza ed è stipulato con tacito rinnovo (ad esclusione delle polizze temporanee).
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’Articolo 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni di Assicurazione
AVVERTENZA: In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’Articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Incendio e Danni alla proprietà;
• Furto;
• Danni a terzi;
• Tutela legale;
• Assistenza;
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione prevedono limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, come disciplinato all’interno di ogni singola sezione di garanzia e precisamente ai paragrafi:
Per la sezione Incendio e Danni alla proprietà:
“Altre garanzie sempre operanti – Anticipo indennizzi”; “Trasloco”; “Esclusioni”
Condizioni particolari operanti solo qualora le stesse siano presenti sulla scheda di polizza:
“Rischio locativo”, “Ricorso Terzi e Locatari”
Garanzie Aggiuntive operanti solo qualora le stesse siano presenti sulla scheda di polizza: “Fenomeno Elettrico”, “Spese demolizione e sgombero”, “Indennità aggiuntiva”, “Rottura di Lastre”, “Eventi socio-politici”, “Eventi atmosferici”, “Danni da acqua”, “Spese di ricerca, riparazione e ripristino”, “Sovraccarico di neve”, “Atti di terrorismo”, “Terremoto”, “Impianto fotovoltaico: danni diretti”, “Impianto fotovoltaico: danni indiretti”, “Impianto solare termico”, “Impianto eolico a uso domestico”, “Rinuncia al diritto di surrogazione verso il locatario”, “Contenuto professionale”.
Per la sezione Furto:
“Eventi coperti”; “Altri Eventi coperti”; “Indennità aggiuntiva”; “Delimitazioni ed Esclusioni”;
Garanzie Aggiuntive operanti solo qualora le stesse siano presenti sulla scheda di polizza: “Guasti cagionati dai ladri”, “Locali di villeggiatura”, “Contenuto professionale”, “Impianto fotovoltaico”, “Impianto solare termico”, “Impianto eolico a uso domestico”;
Per la sezione In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà / Furto:
“Obblighi”, “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, “Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale”, “Forma a Valore Totale per il Contenuto – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale”, “Riduzione della somma assicurata (limitatamente alle garanzie previste alla sezione Furto)”, “Titoli di credito”, “Raccolte e collezioni”.
Per la sezione Danni a terzi:
“Opzione 1) Proprietà e/o conduzione”; “Opzione 2) Vita Privata”; “Delimitazioni”; “Esclusioni”;
Garanzie Aggiuntive operanti solo qualora le stesse siano presenti sulla scheda di polizza: “Conduzione dei locali in locazione o comodato d’uso”, “Responsabilità civile locazione turistica”,
“Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione”, “Responsabilità civile verso terzi dell’insegnante”, “Responsabilità Civile della baby sitter”, “Conduzione studio professionale”.
Per la sezione Tutela Legale:
“Cosa assicuriamo – Oggetto dell’assicurazione”, “Forma A – Tutela Abitazione dell’Assicurato”, “Esclusioni”, “Forma B – Tutela vita privata e lavoro subordinato”, “Esclusioni”, “Forma C – Tutela circolazione stradale”, “Esclusioni”, “Esclusioni (Natanti e imbarcazioni)”, “Insorgenza del Sinistro – Operatività della Garanzia Assicurativa”, “Gestione del sinistro”
Per la sezione Assistenza:
“Cosa assicuriamo”, “Assistenza casa plus”, “Erogazione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni”, “Esclusioni relative a tutte le prestazioni”.
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione prevedono condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo come disciplinato all’Articolo 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e all’Articolo “Altre garanzie sempre operanti – Trasloco”.
AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della “somma assicurata” o “Massimale” o “Limite di indennizzo” indicati in Polizza; le prestazioni possono essere altresì soggette ad applicazione di “Franchigie” e/o “Scoperti” indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione. In nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di Xxxxxxxxxx sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno inferiore alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio assoluto e Assicurazione a Valore totale)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 50.000 euro
Scoperto 10% sull’ammontare del danno: 5.000 euro
Ammontare del danno – Scoperto: 45.000 euro [45.000 euro < Somma assicurata]
Indennizzo: 45.000 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno superiore alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio assoluto)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 150.000 euro
Scoperto 10% sull’ammontare del danno: 15.000 euro
Ammontare del danno – Scoperto: 135.000 euro [135.000 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno superiore alla somma assicurata/Massimale (Assicurazione a Primo Rischio assoluto)
Somma assicurata/Massimale: 100.000 euro
Ammontare del danno: 150.000 euro Franchigia: 250 euro
Ammontare del danno – Franchigia: 149.750 euro [149.750 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta a riduzione proporzionale e Franchigia in caso di ammontare del danno superiore alla somma assicurata (Assicurazione a Valore totale)
Superficie ponderata dichiarata: | 100 mq |
Superficie ponderata effettivamente accertata: | 150 mq |
Limite di Indennizzo danni al Fabbricato: | 180.000 euro |
Ammontare del danno: | 21.000 euro |
Franchigia: | 500 euro |
Tolleranza: 20% della Superficie ponderata dichiarata | 20 mq |
Indennizzo: 21.000 x [(100 + 20%)/150] – 500 = | 16.300 euro |
AVVERTENZA: L’Assicurazione per il Fabbricato o Rischio locativo è prestata a Valore Totale. Qualora la Superficie ponderata dichiarata al momento del Sinistro risulti inferiore a quella reale di oltre il 20%, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato, incrementato del 20%, e quanto accertato. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al paragrafo “Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio locativo – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale” Contenuto nel capitolo “In caso di sinistro - Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
AVVERTENZA: Qualora l’Assicurazione per il Contenuto sia prestata a Valore Totale e al momento del Sinistro la somma assicurata per il Contenuto risulti inferiore a quella reale di oltre il 10%, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato, incrementato del 10%, e quanto accertato.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai paragrafi “Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale” e “Forma a Valore Totale per il Contenute - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale” contenuti nel capitolo “In caso di sinistro - Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’Articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
A puro titolo esemplificativo, può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio la variazione di destinazione d’uso dell’immobile assicurato nell’ambito delle garanzie "Incendio e Danni alla proprietà" / "Furto".
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rimanda agli articoli 6 “Aggravamento del Rischio” e 7 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale senza alcun onere aggiuntivo.
In caso di durata poliennale, il pagamento secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza.
In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del premio avviene con unica soluzione anticipata.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.
AVVERTENZA: Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di durata poliennale, al contratto viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.
Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata sulla scheda di Polizza la forma “Indicizzazione”, le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonchè gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia se espressi in cifra assoluta sono collegati all’indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, come indicato all’Articolo 5 “Indicizzazione” delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia adegua annualmente il Premio in funzione dell’applicazione dell’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Articolo 5).
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 2 e 5 delle Condizioni di Assicurazione .
7. Rivalse
La Compagnia rinuncia, salvo caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
• Familiari, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici (solo per la Sezione Incendio e Danni alla proprietà)
• Locatari e i Comodatari (solo se prevista la garanzia "Rischio locativo").
• Familiari, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici (solo per la Sezione Furto).
purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il responsabile medesimo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli delle Sezioni e garanzie citate
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 4 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile “Durata dell’assicurazione”). Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Tuttavia, per i primi cinque anni di durata contrattuale, l’Assicurato non ha facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell’art.
1899 c.c., nella misura indicata in polizza.
Qualora, invece, la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto concesso ai sensi dell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’Articolo 14 “Recesso dalla Polizza poliennale” delle Condizioni di Assicurazione.
Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi di cui all’art. 1898 c.c. “Aggravamento del Rischio”.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli Articoli 4 “Recesso in caso di Sinistro” e 6 “Aggravamento del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia Xxxxx a terzi, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Il contratto non prevede decadenze.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Le aliquote di imposta applicate sono qui di seguito dettagliate per sezione di garanzia:
- Incendio e Danni alla proprietà 22,25%
- Danni da acqua 21,25%
- Furto 22,25%
- Danni a terzi 22,25%
- Tutela Legale 21,25%
- Tutela Legale (circolazione stradale) 12,50%
- Assistenza 10,00%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Liquidazione dell’Indennizzo per le Sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto
AVVERTENZA: Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per limitare i danni.
AVVERTENZA: Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato.
La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “Incendio/Furto – In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi.
AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato, il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all’Assicurato.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a darne comunicazione all’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda alla sezione “In caso di Sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto” delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.),
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento;
3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamento dei danni;
4. Determinazione del danno e quantificazione dell’Indennizzo;
5. Pagamento o comunicazione di non operatività del contratto.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
AVVERTENZA: nel caso la polizza fosse soggetta a vincolo la Compagnia si obbliga a:
• non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso scritto del Beneficiario rispettando comunque la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo le norme di legge di volta in volta applicabili;
• liquidare direttamente al Beneficiario l’importo dell’indennizzo di eventuali sinistri, senza la necessità del consenso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte del Beneficiario stesso; la quietanza che il Beneficiario rilascerà per l’importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative si rimanda alle previsioni contenute nel testo del vincolo.
Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Danni a terzi
Il Sinistro s’intende insorto nel momento in cui si verifica l’evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione.
AVVERTENZA: Il Contraente e/o l’Assicurato deve prontamente dare avviso scritto del Sinistro alla Compagnia od all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro.
L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dalla legge (Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile) e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.
Una denuncia, quanto più è completa ed esaustiva, tanto più riduce i tempi necessari per l’istruzione del Sinistro: la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e copia degli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda al paragrafo “In caso di Sinistro – Responsabilità Civile” contenuto nella Sezione “Danni a terzi” delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che
potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro;
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento ed assegnazione dello stesso all’ufficio competente;
3. Verifica della regolarità amministrativa della Polizza e richiesta della documentazione necessaria direttamente all’Assicurato o al danneggiato;
4. Eventuale incarico di consulenti per accertare le circostanze, le responsabilità e l’entità del danno.
5. Una volta verificato quanto sopra:
- nel caso in cui il fatto sia escluso ai sensi di Xxxxxxx, l’ufficio formalizza la non operatività della Polizza all’Assicurato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, ma la responsabilità non sia compromessa e provata, l’ufficio contesta al danneggiato l’assenza di responsabilità dell’Assicurato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, l’ufficio prende contatti con l’Assicurato e/o danneggiato per trattare e definire il danno. Salvo contrario accordo tra la Compagnia e l’Assicurato, il danno è liquidato direttamente al terzo. L’Assicurato, nel caso in cui la Polizza preveda Franchigie o Scoperti, dovrà rifondere alla Compagnia il relativo importo.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la sezione Tutela Legale
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: dalle ore 24 della data di effetto della Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della Polizza, negli altri casi.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione Tutela Legale delle Condizioni Generali di Assicurazione, al capitolo “Norme che regolano la prestazione del servizio”.
AVVERTENZA: In virtù delle opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Veroxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx,0/x.
Xer gli aspetti di dettaglio si rimanda alla “Premessa” della sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: In caso di Sinistro l’Assicurato deve tempestivamente trasmettere la denuncia di danno direttamente a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. in via Xxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx, xxilizzando lo specifico modulo allegato alle Condizioni di Assicurazione, unitamente a tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione, capitolo “Norme che regolano la prestazione del servizio”.
AVVERTENZA: La scelta del legale effettuata dall’Assicurato è regolamentata da apposito paragrafo delle Condizioni di Assicurazione; tuttavia i Sinistri che riguardano l’ambito civile e che sono in fase stragiudiziale (ovvero per i quali non sia stato avviato in giudizio) saranno gestiti da D.A.S., anche attraverso legali da quest’ultima incaricati.
Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Assistenza
AVVERTENZA: La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a Mapfre Asistencia S.A., con sede a Verrone (BI) - Straxx Xxxxxx, 00 - 00000.
Xer gli aspetti di dettaglio si rimanda alla “Premessa” della Sezione “Assistenza” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: La richiesta di Assistenza dovrà essere fatta a Mapfre Asistencia S.A., secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione al capitolo “in caso di Sinistro - Assistenza” della Sezione “Assistenza”.
13. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l’impresa si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Via Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxx numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Via xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Xxx numero: 00.00000000
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
- l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per le controversie riferite a sinistri della sezione Tutela Legale, in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione potrà essere demandata a un arbitro secondo quanto stabilito nell’articolo “Disaccordo sulla gestione del Sinistro – Arbitrato” delle condizioni di assicurazione della sezione di Tutela legale.
15. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo:xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
ZURICH INSURANCE PLC
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale
Data ultimo aggiornamento: 1 settembre 2017
Glossario assicurativo
Abitazione abituale: casa unifamiliare od appartamento, dove il Contraente/Assicurato o i Familiari abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi risiedano per la maggior parte dell’anno.
Abitazione locata a terzi a uso residenziale: casa unifamiliare od appartamento di proprietà del Contraente/Assicurato, locata o in attesa di essere locata a terzi ad uso residenziale oppure concessa in comodato d’uso.
Abitazione saltuaria o per locazione turistica: casa unifamiliare o appartamento destinato a:
• dimora saltuaria del Contraente/Assicurato;
• dimora ceduta in locazione a terzi a titolo di “Casa per vacanze”, “Appartamento per vacanze”, “Alloggio vacanze”, “Appartamento ammobiliato per uso turistico o a uso foresteria”.
La casa in multiproprietà non è considerata Abitazione saltuaria o per locazione turistica.
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.
Alluvione: v. Inondazione e Alluvione.
Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.
Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.
Apparecchiature elettroniche: apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, elettronica di consumo, giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.
Carenza Assicurativa: (solo per Sezione Tutela Legale) il periodo in cui non vi è copertura contrattuale.
Cassaforte: armadio blindato fissato alle pareti e/o al pavimento oppure cassetta murata ed ancorata, dotati di una corazzatura realizzata con materiali specifici, che costituisce un complesso monolitico che integra accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza all’effrazione. I battenti, di spessore adeguato, sono dotati di chiusura di sicurezza.
Comodatario: soggetto che ha in comodato d’uso l’abitazione assicurata.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Coniuge: ciascun soggetto che ha contratto il matrimonio. E' equiparata al coniuge la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Contenuto:
• tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari, anche se di proprietà di xxxxx, e dei collaboratori domestici, posto all’interno dell’abitazione assicurata e/o nelle Dipendenze;
• Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
• Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi;
• personal computer anche ad uso professionale;
• migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e Impianti eolici;
• mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo “a pedalata assistita”, il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge.
Non si considerano Contenuto:
• veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente;
• motori nautici e le loro parti, Unità per la navigazione fatta eccezione per i Natanti da diporto di lunghezza non superiore a 7,5 metri fuori tutto;
• velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli;
• animali;
• tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all’esterno dei fabbricati;
• nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un’abitazione locata a terzi tutto quanto di proprietà dei locatari;
• tutto quanto previsto alla voce Fabbricato fatta eccezione per le migliorie apportate dal locatario se non assicurato il Fabbricato.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del tetto realizzato mediante impiego di materiali incombustibili.
E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di edificio la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali e nelle tamponature.
Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”:
edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
• Edificio a telaio: intelaiatura con ossatura portante in legno massiccio, lamellare o altri materiali giuntati e assemblati a pannellature tramite l’utilizzo di adeguata carpenteria metallica; i pannelli strutturali di rivestimento devono avere le seguenti caratteristiche:
• pannelli di particelle con uno spessore non inferiore a 13 mm,
• panelli di compensato con uno spessore non inferiore ai 9 mm,
• pannelli OSB con uno spessore non inferiore ai 12 mm se disposti a coppia, non inferiore a 15 mm se disposti singolarmente.
• Edificio a traliccio: edificio costituito da travi e pilastri in legno lamellare che costituiscono l’ossatura portante dell’opera. Tali edifici sono composti da un reticolo verticale e orizzontale. Le dimensioni di tale reticolo non deve essere inferiore a 120 cm x 120 cm.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad
es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.
La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili. Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.
Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM):
edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
• Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
• Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell’opera.
• Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
• Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”)
• Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
• I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l’impiego di pannelli in legno massiccio.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.
La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili. Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.
Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.
Dipendenze: locali quali cantine, soffitte e box:
• non comunicanti con l’abitazione ma ubicati nell’area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in Polizza;
• ubicati presso altro indirizzo, fuori dall’area di pertinenza del Fabbricato, che sono specificatamente identificati in Polizza.
Le cantine, le soffitte e i box direttamente comunicanti con l’abitazione assicurata sono considerati abitazione a tutti gli effetti.
Effetti personali: oggetti, Valori, Gioielli e Preziosi, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, sci e bastoncini da sci, snowboard, tavole da surf.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
Fabbricato: l’edificio o la porzione di edificio assicurato, destinato ad uso abitativo, comprese le opere di fondazione o interrate nonché le quote costituenti proprietà comune.
Sono altresì compresi:
• tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all’interno dell’xxxxxxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, compresi serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, gazebo, bersò, forni, barbecue, piscine, campi da tennis, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne nonché impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza;
• pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso;
• le Dipendenze;
• Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate, cabine doccia e pareti;
• strutture portanti delle tende solari fissate all’edificio;
• opere d’arte fisse di valore singolo non superiore a 5.000 euro.
Non si considerano Fabbricato:
• muri di contenimento;
• palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• impianti fotovoltaici, impianti solari termici e impianti eolici;
• tutto quanto previsto alla voce Contenuto.
Familiari: le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica” dell’Assicurato, attestata dal “Certificato di Stato di Famiglia”, indipendentemente da vincoli di parentela, quindi compreso il convivente “more uxorio”.
Sono inoltre compresi, anche se residenti presso altro domicilio purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino:
• il Coniuge dell’Assicurato, non legalmente separato;
• i figli dell’Assicurato e del Coniuge, non appartenenti alla “famiglia anagrafica” fino al raggiungimento del 28° anno d’età.
Fenomeno elettrico: l’azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Fissi e infissi: i manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzione e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.
Franchigia: l’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento. Nelle Sezioni “Incendio e danni ai beni” e “Furto” la Franchigia si sottrae dal Danno liquidabile.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GSE: Gestore Servizi Elettrici.
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.
Impianto eolico: apparecchiatura che converte l’energia meccanica del vento in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell’impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.
Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto.
Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell’acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l’estinzione degli incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.
Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L’impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
Implosione: v. Scoppio/Implosione
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Inondazione / Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre: i manufatti piani e curvi di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.
Limite di Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro. L'eccedenza rispetto a tale limite sarà tenuta in carico dall'Assicurato.
Locatario: soggetto che ha in locazione l’abitazione assicurata.
Lucernario: apertura nel tetto di un edificio dotata di un apposito serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.
Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia o Società (per la Sezione Tutela Legale) per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
Mezzi di chiusura: strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l’accesso dall’esterno, quali ad esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate e simili comunemente utilizzati nell’edilizia per le abitazioni private.
Mezzi di protezione: impianti di allarme, controllo e videosorveglianza, casseforti.
Natante da diporto: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto di lunghezza pari od inferiore a metri 10.
Parti: (solo per Sezione Tutela Legale) il Contraente e la Società. Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione. Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Preziosi: vedi Gioielli e Preziosi.
Primo rischio assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: l’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio / Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “Colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio o Implosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: (solo per Sezione Tutela Legale) l’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.
Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato per la garanzia Assistenza alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Superficie ponderata (del Fabbricato): criterio di stima della superficie della casa utilizzato per determinare il premio.
La Superficie ponderata dell’abitazione è data dalla sommatoria:
• del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell’abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne;
• e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo.
Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tipologia abitativa – Tipo A: appartamento, facente parte di un edificio costituito da tre o più unità abitative tra loro contigue, con o senza accesso indipendente dall’esterno (es. appartamento in condominio, villetta a schiera costituita da almeno tre unità abitative).
Tipologia abitativa – Tipo B: casa indipendente, villa o appartamento semi–indipendente facente parte di un edificio costituito da non oltre due unità abitative (es. villa singola, casa uni o bi-familiare).
Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.
Valore a nuovo: s’intende:
• per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (escluso il valore dell’area);
• per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per caratteristiche tecniche, uso e destinazione, senza considerare eventuale valore storico, artistico, affettivo.
Valori: denaro, carte valori e titoli di credito.
Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, “Assicurazione parziale”, qualora risulti accertato dalla stima che il Valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.
Vetro antisfondamento:
• manufatto costituito da più strati di vetro rigidamente accoppiati fra loro tra i quali è interamente interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
oppure
• unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Viaggio: (solo per Sezione Assistenza) qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Glossario giuridico
valido per la Sezione Tutela Legale
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assistenza/Fase stragiudiziale: è l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito, doloso o colposo, altrui.
Esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di colpa ossia quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- delitto preterintenzionale quando l’evento di danno o di pericolo, che consegue all’azione od omissione dell’agente, è più grave di quello previsto e voluto;
- delitto doloso quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di dolo ossia quando l’evento di danno o di pericolo è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione o l’ergastolo.
Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti e vige il principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare le spese legali proprie e di controparte, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa. Se assolto, non dovrà pagare quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) di cui si farà carico lo Stato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Procedimento penale: procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.
Sanzione amministrativa: Misura punitiva che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali: sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.
Valore della lite: il valore del contendere.
Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
Data ultimo aggiornamento: 1 luglio 2017
Condizioni di Assicurazione
Di seguito sono riportate solo le condizioni generali relative alle garanzie richieste dal contraente
Condizioni generali
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi” del Codice Civile.
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile “Mancato pagamento del premio”. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale senza alcun onere aggiuntivo.
In caso di durata poliennale, il pagamento avviene secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza.
In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del Premio avviene con unica soluzione anticipata.
La Compagnia adegua annualmente il Premio in funzione dell’applicazione dell’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Articolo 5).
Articolo 3 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.
Articolo 5 - Indicizzazione
Le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo senza tabacchi “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica, in conformità a quanto segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.
L’indicizzazione non verrà applicata alla sezione “Assistenza”.
Articolo 6 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio”, dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.
La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Articolo 7 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio, a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 8 - Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione
Fatta eccezione per le polizze con durata temporanea (ossia di durata inferiore a un anno solare), in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata di un anno e così successivamente.
Articolo 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile “Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Articolo 11 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, “Assicurazione presso diversi assicuratori”. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.
Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.
Articolo 13 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero, ad eccezione delle garanzie “Tutela Legale” e “Assistenza” per le quali si rimanda alle relative sezioni, con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.
Articolo 14 - Recesso dalla Polizza poliennale
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile “Durata dell’assicurazione”). Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Tuttavia, per i primi cinque anni di durata contrattuale, il Contraente non ha facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in polizza.
Qualora, invece, la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.
Articolo 15 - Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia “Tutela Legale” e/o “Assistenza”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia “Tutela Legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.
Articolo 16 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della residenza, domicilio o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.
Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell’Assicurato.
Sezione Incendio e Danni alla proprietà
Cosa assicuriamo
E’ assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, nei limiti delle somme indicate in Polizza per ciascuna abitazione specificata, in conseguenza degli “Eventi coperti”, delle “Altre garanzie sempre operanti”, delle “Condizioni particolari” nonché delle “Garanzie aggiuntive” specificatamente richiamate in Polizza per ogni abitazione assicurata.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti le caratteristiche costruttive indicate in Polizza, la cui descrizione è riportata nel Glossario, tra:
• Costruzione Tradizionale;
• Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”;
• Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).
Eventi coperti
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Scoppio, Esplosione ed Implosione;
d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
e) onda sonica;
f) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
g) urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche, esclusi quelli di proprietà o condotti dall’Assicurato o dai Familiari;
h) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti a servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi anche cose diverse da quelle assicurate purchè riconducibili ad uno degli eventi elencati in questa sezione;
i) danni cagionati allo scopo di impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.
Altre garanzie sempre operanti
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
In caso di Sinistro, la Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 50% dell’ammontare del danno stimato allo stato d’uso, purché:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e/o Limite di indennizzo;
• non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro.
Trasloco
Qualora il Contraente/Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto alla Compagnia la data di inizio trasloco in un’Abitazione diversa da quelle indicate in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo previsti, anche per la nuova Abitazione, purché ubicata nel Territorio Italiano.
Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Abitazioni indicate in Polizza.
Buona Fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo.
La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni garantiti ai termini della presente sezione sono indennizzati anche se causati con colpa grave dell’Assicurato e/o dei Familiari.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” verso i Familiari e i parenti dell’Assicurato fino al 2° grado, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.
Condizioni particolari
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Rischio locativo
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione.
La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, entro il Limite di Indennizzo e nella Forma di assicurazione indicati in Polizza.
Ricorso Terzi e Locatari
La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.
A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi, entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia. In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.
Non sono considerati terzi i Familiari, nonché i genitori e i figli dell’Assicurato, anche se non conviventi. E’ fatta eccezione unicamente per i danni subiti dalle proprietà immobiliari di proprietà dei genitori e dei figli d’Assicurato, qualora facenti parte del medesimo edificio dell’abitazione assicurata.
Sono esclusi i danni:
• alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Per le spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice civile “Assicurazione della responsabilità civile”.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;
2. conseguenti a Inondazioni e alluvioni, Allagamenti, Terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
3. causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d’aria;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di danneggiamento volontario o di sabotaggio, Atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;
5. causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
6. a cose mobili all’aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
7. subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
8. xxxxxxxxx e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiuntiva” della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”;
9. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
10. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da traboccamento, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
11. derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall’Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge.
Garanzie aggiuntive
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Fenomeno elettrico
La Compagnia indennizza i danni di Fenomeno elettrico a elettrodomestici, macchine e impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:
• alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
• causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
• riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
• agli impianti di irrigazione. L’esclusione non si applica alla centralina di comando dell’impianto stesso, a condizione che sia installata all’interno dei locali del Fabbricato;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Spese di demolizione e sgombero
In caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non espressamente derogato, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
La presente garanzia è prestata entro i limiti determinati dalla percentuale massima indicata in Polizza da applicarsi all’Indennizzo per le partite Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
Indennità aggiuntiva
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 8), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate le spese:
• di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili;
• per onorari per consulenti, xxxxxx, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi dell’Articolo “Procedura per la valutazione del danno”;
• per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
• per la ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito;
• di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione, sono inoltre indennizzabili i proventi delle pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti inagibili. Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato un’Abitazione saltuaria, in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo superiore all’ammontare di 90 giorni di pigione.
La presente garanzia è prestata entro i limiti determinati dalla percentuale massima indicata in Polizza da applicarsi all’Indennizzo per le partite Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto”.
Rottura di Lastre
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle Lastre assicurate alle voci Fabbricato e/o Contenuto causata da eventi accidentali non altrimenti previsti dalla presente Sezione “Incendio e Danni alla proprietà”.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi:
• i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
• i danni a Lucernari in genere salvo quelli in Vetro antisfondamento;
• le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
• i danni da Xxxxx e tentato Furto.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Eventi socio-politici
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 4), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse.
Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni:
• derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
• avvenuti nel corso di occupazione protratta per oltre cinque giorni consecutivi;
• di imbrattamento e deturpamento ad eccezione di quelli arrecati all’interno dei locali assicurati ad uso esclusivo dell’Assicurato e/o dei Locatari;
• conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• di Fenomeno elettrico a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici od elettronici;
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• subiti dagli enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Eventi atmosferici
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 3), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da: uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d’aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
Sono inoltre compresi i concomitanti danni diretti arrecati al Contenuto assicurato, posto all’interno dei xxxxxx, xx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx o altri corpi trascinati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
La garanzia opera purché la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti di caratteristiche similari nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia obiettivamente riscontrabile da altre evidenze.
Relativamente alle lastre di fibrocemento o materia plastica e ai gazebo, la garanzia opera con il Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500 euro.
Fermo quanto disposto al capitolo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni:
• provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
• derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
• a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all’esterno del Fabbricato, ad eccezione dei danni provocati da grandine;
• alle coperture mobile dei gazebo;
• alle antenne;
• a cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Danni da acqua
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi:
• i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del Fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica;
• le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto nonché le relative spese di ripristino.
La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Spese di ricerca, riparazione e ripristino
In caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di Acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese sostenute per:
• i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
• le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
• rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
La garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Sovraccarico di neve
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 5), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul Tetto con conseguente collasso strutturale.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni:
• causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
• ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. In tal caso sono esclusi anche i danni al relativo Contenuto;
• ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro Contenuto; l’esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del tetto o dei Solai;
• a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale.
Questa garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia “Trasloco”, si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l’abitazione indicata in Polizza.
Atti di terrorismo
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 4), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:
• direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Questa garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero
contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia “Trasloco”, si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l’abitazione indicata in Polizza.
Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 2), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di Xxxxxxxxx.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, la Compagnia non indennizza i danni:
• causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx;
• causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate;
• di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio imponibile della presente garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Qualora il Contraente eserciti le facoltà previste dalla garanzia “Trasloco”, si precisa che la presente garanzia non si intende trasferita e continua ad operare unicamente per l’abitazione indicata in Polizza.
Impianto fotovoltaico: Danni diretti
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della presente Sezione “Incendio e danni alla proprietà”, subiti dall’Impianto fotovoltaico identificato in Polizza e posto a servizio dell’abitazione assicurata.
Nel caso in cui l’Impianto sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle tre voci “Costruzione” del Glossario assicurativo.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:
• dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
• dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
• di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell’Impianto fotovoltaico.
Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:
• sovraccarico di neve;
• Xxxxxxxxx, Inondazione, Alluvione.
Relativamente a:
• Impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 KWp non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
• Impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale ai 3 KWp non installati a regola d’arte e/o con pannelli non certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 (se in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (se in film sottile) e/o non testati alla grandine;
la garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 30%.
Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all’impianto assicurato causati da Fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a 200 euro per Sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.
Impianto fotovoltaico: Xxxxx xxxxxxxxx
La Compagnia riconosce l’importo giornaliero (diaria) indicato in Polizza a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia “Impianto fotovoltaico: danni diretti” che abbia colpito l’Impianto fotovoltaico.
L’importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:
• l’Impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del Contraente e dell’Assicurato;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti;
• limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità;
• sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività dell’Impianto fotovoltaico.
La Compagnia corrisponde la diaria fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del Sinistro per danni indiretti all’Impianto fotovoltaico.
L’Indennizzo liquidabile sarà riconosciuto all’Assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l’Impianto fotovoltaico sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.
Impianto solare termico
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, assicurati ai sensi della presente Sezione “Incendio e danni alla proprietà”, subiti dall’Impianto solare termico identificato in Polizza e posto a servizio dell’abitazione assicurata”.
Nel caso in cui l’Impianto solare termico sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle tre voci “Costruzione” del Glossario assicurativo.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:
• dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
• dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
• di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell’Impianto solare termico.
Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:
• sovraccarico di neve
• Xxxxxxxxx, Inondazione, Alluvione.
Nel caso in cui l’Impianto solare termico e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento in vigore al momento della sua installazione l’Indennizzo sarà corrisposto con l’applicazione di uno Scoperto del 30%.
Relativamente ai soli danni derivanti da rotture, guasti o danneggiamenti all’impianto assicurato causati da Fenomeno elettrico, la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a 200 euro per Sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.
Impianto eolico a uso domestico
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Impianto eolico posto a servizio dell’abitazione assicurata a seguito degli “Eventi coperti”, “Altre garanzie sempre operanti” nonché delle eventuali “Garanzie aggiuntive” previste dalla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”.
Nel caso in cui l’Impianto eolico sia installato sui tetti delle Dipendenze del Fabbricato, queste devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle voci “Costruzione” del Glossario assicurativo.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, sono altresì esclusi i danni:
• dovuti a vizio di costruzione o difetto di installazione;
• dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori pulitura, manutenzione e revisione;
• di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell’Impianto eolico.
Restano in ogni caso esclusi i danni derivanti da:
• sovraccarico di neve
• Xxxxxxxxx, Inondazione, Alluvione.
La garanzia non opera inoltre per Impianti eolici sprovvisti di sistemi di controllo e di arresto automatico nel caso di eccessiva velocità del vento.
Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Rinuncia al diritto di surrogazione verso il locatario
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” verso i Locatari e i Comodatari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.
Contenuto professionale
La Compagnia prende atto che una porzione dei locali dell’Abitazione è adibita a studio professionale esercitato dall’Assicurato e/o dai Familiari. Pertanto, a parziale deroga di quanto indicato al paragrafo “Cosa assicuriamo” la Compagnia indennizza, alle medesime condizioni previste per il Contenuto, i danni materiali e diretti ai beni di pertinenza dello studio professionale, intendendosi per tali esclusivamente l’arredamento e il mobilio, la cancelleria, l’archivio, i documenti, i registri, le attrezzature e le apparecchiature, anche elettroniche, posti all’interno dei locali assicurati.
La garanzia è prestata nella forma di assicurazione e nei limiti della somma assicurata indicate in Polizza.
Sezione Furto
Cosa assicuriamo
L’indennizzo dei danni materiali e diretti per la sottrazione o tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Abitazioni indicate in polizza in conseguenza degli “Eventi coperti”.
Forma di assicurazione e limiti di indennizzo
L’assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto nei limiti delle Somme assicurate indicate in Polizza per ciascuna Abitazione.
Premesso che in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo per somma maggiore di quella assicurata, l’assicurazione è prestata con i seguenti sottolimiti:
• 50% della Somma assicurata per Gioielli e preziosi, titoli di credito, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
• 5% della Somma assicurata per i Valori;
• 5% della Somma assicurata per il Contenuto riposto nelle Dipendenze.
GARANZIA STANDARD
Eventi coperti
a) Furto commesso con rottura o scasso dei Mezzi di chiusura dei locali oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
b) Furto commesso con uso fraudolento di chiavi meccaniche, grimaldelli o arnesi simili. E’ altresì compreso il Furto commesso mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
c) Furto commesso da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva con mezzi di chiusura operanti e in assenza dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi;
d) Xxxxx commesso con Xxxxx di chiusura non operanti purché con presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi. In tal caso la Compagnia applica uno Scoperto del 25%;
e) Furto commesso con Xxxxx di chiusura non operanti purché con effrazione o rottura del solo vetro non antisfondamento e senza la presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi. In tal caso la Compagnia applica uno Scoperto del 25%;
f) Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
g) Xxxxxx avvenuta nei locali anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Altre garanzie sempre operanti
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile “Diritto di surrogazione dell’Assicuratore” verso i Familiari, gli ospiti e gli addetti ai servizi domestici dell’Assicurato, purché non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
GARANZIA COMPLETA
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Altri Eventi coperti
In aggiunta a quanto previsto dalla “Garanzia Standard” si intende garantito anche l’Indennizzo dei danni derivanti da:
h) Atti di danneggiamento volontario, dolosi e guasti al Contenuto cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, anche se solo tentati;
i) Furto commesso nei locali dell’Abitazione indicata in Polizza, dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Autorità competente. Ciò a parziale deroga del successivo Articolo “Esclusioni”. Tale garanzia è prestata sino al 10% della somma assicurata, con il massimo del 20% dei sottotitoli previsti al capitolo “Forma di assicurazione e limiti di indennizzo”;
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato, entro il limite del 10% dell’Indennizzo liquidato, il rimborso delle spese in quanto complessivamente sostenute e documentate per:
• costi sostenuti per la documentazione del danno;
• costi sostenuti per il potenziamento dei Mezzi di chiusura e dei Mezzi di protezione danneggiati;
• costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti col limite massimo di 250 euro;
• costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, col limite massimo di 250 euro.
Delimitazioni ed esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1. avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le aperture verso l’esterno dei locali dell’abitazione contenente le cose assicurate, poste in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non siano protetti da Mezzi di chiusura, fatta eccezione per quanto specificato negli “Eventi coperti”;
2. alle cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
3. conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi/Implosioni, trombe d’aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Terremoti ed
eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
4. conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
5. agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• Familiari e altre persone che anche temporaneamente abitino con l’Assicurato od il Contraente od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere a termini di legge;
• incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società.
6. causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto;
7. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
8. alle cose assicurate poste nei locali adibiti a Dimora abituale, a decorrere dalle h 24 del sessantesimo giorno di disabitazione continuativa. Relativamente ai Gioielli e preziosi, Valori, l’interruzione dell’Assicurazione per disabitazione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno;
9. derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati.
Garanzie aggiuntive
(la cui operatività è specificata in Polizza per ogni abitazione assicurata)
Guasti cagionati dai ladri
Ad integrazione di quanto previsto al Capitolo “Garanzia completa” paragrafo “Altri eventi coperti” la Compagnia indennizza inoltre, entro il limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti cagionati dai ladri al Fabbricato, compresi Mezzi di chiusura, Mezzi di protezione, recinzioni, cancelli a seguito di Furto consumato o tentato, nonché i danneggiamenti volontari commessi in occasione del Furto stesso.
Sono equiparati a Guasti cagionati dai ladri i danni derivanti dall’intervento dalle Forze dell’Ordine, oppure organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.
Locali di villeggiatura
La Compagnia indennizza i danni da Xxxxx e Rapina di Effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura. Tale garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di soggiorno ed entro il limite della somma assicurata indicata in Polizza.
Contenuto professionale
La Compagnia prende atto che una porzione dei locali dell’Abitazione è adibita a studio professionale
esercitato dall’Assicurato e/o dai Familiari. Pertanto, a parziale deroga di quanto indicato al paragrafo “Cosa assicuriamo” la Compagnia indennizza, alle medesime condizioni previste per il Contenuto, i danni materiali e diretti ai beni di pertinenza dell’Attività professionale, intendendosi per tali esclusivamente l’arredamento e il mobilio, la cancelleria, l’archivio, i documenti, i registri, le attrezzature e le apparecchiature, anche elettroniche posti all’interno dei locali assicurati.
La garanzia è prestata nella forma di assicurazione e nei limiti della somma assicurata indicate in Polizza.
Impianto fotovoltaico
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti all’Impianto fotovoltaico posto a servizio dell’abitazione assicurata per Furto dei pannelli. Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti cagionati dai ladri all’Impianto fotovoltaico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all’Impianto fotovoltaico commessi dagli autori del Furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato.
La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.
La garanzia è operante a condizione che l’impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:
• bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo “antifurto” e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
• pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
• presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
• presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.
Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.
Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l’impianto sia installato all’interno di un’area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
Impianto solare termico
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti all’Impianto solare termico posto a servizio dell’abitazione assicurata per Furto dei collettori solari (pannelli). Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti cagionati dai ladri all’Impianto solare termico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all’Impianto solare termico stesso, commessi dagli autori del Furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato.
La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i collettori solari assicurati sono fissati.
Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l’impianto sia installato all’interno di un’area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.
Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
Impianto eolico a uso domestico
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da Furto dell’Impianto eolico posto a servizio dell’abitazione assicurata. Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti cagionati dai ladri all’Impianto eolico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
Sono inoltre inclusi gli atti di danneggiamento volontario all’Impianto eolico stesso, commessi dagli autori del Furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato.
La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’Impianto eolico assicurato é fissato.
Per gli Impianti installati a terra o su tetti delle Dipendenze del Fabbricato assicurato aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l’impianto sia installato all’interno di un’area protetta da una recinzione di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.
Questa garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
In caso di sinistro – Incendio e Xxxxx alla proprietà/Furto
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”);
b) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, analoga documentazione anche per le cose illese.
Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile “Inadempimento dell’obbligo di avviso e di salvataggio”.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto nel paragrafo “Obblighi” del presente capitolo.
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” comma b), ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Per il Fabbricato
L’ammontare del danno Indennizzabile si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dell’area, delle migliorie e dei recuperi. Fermo il limite di Indennizzo indicato in Polizza.
In caso di mancata riparazione, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
L’Assicurato matura il diritto al pagamento del costo di riparazione o di ricostruzione per intero purchè ripari e/o ricostruisca il Fabbricato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia, fermi i limiti previsti. La Compagnia si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di proroga pervenute dall’Assicurato entro tale termine.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Criteri di stima della superficie del Fabbricato
La stima della superficie del Fabbricato si calcola applicando le regole della Superficie ponderata come definita nel Glossario.
Per il Contenuto
L’ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti.
L’Assicurato matura il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le cose assicurate entro dodici mesi dalla data del Sinistro.
Se fosse già stato erogato un indennizzo, verrà corrisposta una integrazione fino alla concorrenza del Valore a nuovo, fermi i limiti previsti.
Ove il diritto al pagamento del Valore a nuovo non fosse operante e comunque in caso di Sinistro di Fenomeno elettrico che abbia colpito apparecchi fono-audio-visivi, personal computer, console per videogiochi e altre Apparecchiature elettroniche, fermi i limiti di indennizzo previsti, l’ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle cose assicurate al netto del deprezzamento calcolato con i “Criteri di stima” che seguono e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’lVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
Criteri di stima
La percentuale di deprezzamento prevista dalle tabelle sotto riportate, che verrà utilizzata per il calcolo del valore delle cose assicurate oggetto di sinistro, si applica al prezzo di acquisto delle stesse alla data del sinistro. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.
Età del bene | Deprezzamento |
Fino a 2 anni | 0% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
In caso di Sinistro di Fenomeno Elettrico, qualora il valore del deprezzamento complessivamente calcolato per i beni colpiti dal medesimo Sinistro sia inferiore al valore della Franchigia indicata in polizza, si applica unicamente la Franchigia. Qualora invece il valore del deprezzamento complessivamente calcolato per i beni colpiti dal medesimo sinistro sia pari o superiore al valore della Franchigia, si applica unicamente il deprezzamento.
Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la superficie dichiarata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri di stima della Superficie ponderata di cui all’apposito paragrafo, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Tale proporzione si applica anche nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato in Polizza fosse sufficiente. Tuttavia, se al momento del Sinistro, la Superficie ponderata accertata non supera di oltre il 20% quella dichiarata, la regola proporzionale non si applica.
Se tale limite risulta superato di oltre il 20%, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la superficie dichiarata, incrementata del 20%, e la superficie accertata.
Forma a Valore Totale per il Contenuto - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Contenuto risulta inferiore a quella reale, determinata con i criteri indicati nell’apposito paragrafo, la Compagnia risponde dei danni applicando la regola proporzionale, ovvero nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza accertati non superano di oltre il 10% quelli dichiarati, la regola proporzionale non si applica.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale si applica nel rapporto tra la somma assicurata, incrementata del 10%, e il valore accertato.
Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Riduzione della somma assicurata (limitatamente alle garanzie previste alla sezione Furto)
La somma assicurata deve intendersi quale limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione annuo o di minor durata. In caso di Xxxxxxxx, la somma assicurata stessa ed i relativi sottolimiti di Indennizzo si intendono pertanto ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. Resta inteso che, a richiesta dell’Assicurato e previa accettazione della Compagnia, la Somma assicurata può essere reintegrata mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.
Recupero della refurtiva
Quando l’assicurato abbia notizia del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.
Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita dei beni tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita, a titolo di restituzione da parte dell’assicurato dell’indennizzo corrisposto dalla Compagnia;
b) rientrare in possesso dei beni sottratti restituendo alla Compagnia l’indennizzo corrisposto. Ove i beni fossero stati ritrovati danneggiati, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile come previsto dal paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
• l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’Azione cambiaria.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Compagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia in Euro mediante bonifico bancario o assegno nei limiti previsti dalla Legge.
Limite massimo d’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Sezione Danni a terzi
Cosa assicuriamo
Opzione 1) Proprietà e/o conduzione
E’ assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i suoi Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle Abitazioni e Dipendenze indicate in Polizza, compresi i relativi impianti posti al servizio delle stesse.
L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:
• alla proprietà e/o conduzione degli spazi di pertinenza delle Abitazioni indicate in Polizza, anche tenuti a giardino, orto o parco, compresi alberi d’alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private, cancelli anche automatici, recinzioni in genere, nonché muri di sostegno e di contenimento di altezza non superiore ai metri 2;
• ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dei Fabbricati, compresi i danni a veicoli in genere; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di 100 euro.
Se le abitazioni assicurate fanno parte di condomini, l’Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Qualora il condominio sia assicurato con altra assicurazione, la presente garanzia s’intende operante a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, la responsabilità civile derivante dalla conduzione dell’Abitazione e delle Dipendenze è prestata a favore del conduttore e delle persone di cui esso debba rispondere a termini di legge.
Opzione 2) Vita privata (in aggiunta a quanto previsto con l’Opzione 1)
E’ assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l’Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, per fatto proprio, dei Familiari minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.
L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:
a) alla conduzione di abitazioni diverse da quelle assicurate all’opzione 1) Proprietà e/o conduzione, compresi i relativi impianti posti al loro servizio, gli spazi di pertinenza, anche tenuti a giardino, orto o parco, gli alberi d’alto fusto, le piscine, i campi da tennis e le attrezzature per giochi, le strade private, i cancelli anche automatici, le recinzioni in genere, nonché i muri di sostegno e di contenimento di altezza non superiore ai metri 2;
b) alla somministrazione di cibi o bevande e a guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe, canne fumarie e mezzi di esalazione e ventilazione nonché, limitatamente alle lesioni fisiche, ai fumi derivanti da Incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) alla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo “a pedalata assistita”, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l’obbligo assicurativo di Xxxxx;
d) alla guida di veicoli a motore, avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge, da parte di minorenni dei quali l’Assicurato o i Familiari debbano rispondere a termini di Legge;
e) alla proprietà e uso di Natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50, per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge ai fini delle Norme sulla Navigazione. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione;
f) alla proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, “golf car”, mezzi da giardinaggio o sgombraneve per i quali non sussista l’obbligo assicurativo di Legge;
g) all’affidamento di minori disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni;
h) alla proprietà e uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
i) alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di Animali domestici;
j) alla proprietà o detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, caccia, tiro a segno, tiro al volo e simili attività sportive;
k) allo svolgimento di attività di volontariato.
L’Assicurazione è inoltre estesa:
l) alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito i Familiari minorenni o giuridicamente incapaci. Rimangono esclusi i danni subiti dai soggetti affidati stessi;
m) alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito gli Animali domestici di proprietà dei soggetti assicurati. Rimangono esclusi i danni agli animali stessi.
Qualora le persone che ricevono l’affidamento fossero assicurate con altra Assicurazione, la presente garanzia deve intendersi prestata a secondo rischio ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione.
Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
1. tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
2. i genitori, i figli delle persone indicate al punto precedente, fatta eccezione per il caso di danni derivanti dallo spargimento d’acqua delle Abitazioni assicurate;
3. gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari”, in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio, fatta eccezione per il caso di lesioni personali o morte;
4. nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro coniugi, genitori ed figli, limitatamente alle garanzie prestate con l’Opzione 1) Proprietà e conduzione.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. cagionati nell’esercizio di qualsiasi Attività professionale o connessi con affari, locazioni o noleggi;
2. alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
3. da Furto;
4. alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Sono tuttavia compresi i danni provocati da Incendio di cose mobili dell’Assicurato e dallo stesso detenute in immobili di proprietà di terzi, in roulotte, camper, tende, veicoli, aeromobili e natanti;
5. provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
6. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
7. di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, fatta eccezione per quanto indicato al capitolo “Cosa assicuriamo” lettera b);
8. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati. L’esclusione non opera per i danni derivanti dalla committenza di tali lavori, anche in caso di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
9. derivanti dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a metri 2;
10. derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
11. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati;
12. derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
13. derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli Animali domestici;
14. derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato al capitolo “Cosa assicuriamo” lettera h);
15. derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore e di Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quanto indicato al capitolo “Cosa assicuriamo” lettere d), e), f).
Garanzie aggiuntive
Conduzione dei locali in locazione o comodato d’uso
Preso atto che l’abitazione assicurata è locata a terzi, in attesa di locazione o ceduta in comodato d’uso, si conviene che:
• A parziale deroga di quanto previsto ai paragrafi “Delimitazioni” punto 1) ed “Esclusioni” punto 1) e 5) della presente Sezione, è assicurato il Risarcimento che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni involontariamente cagionati ai Locatari o Comodatari per morte e/per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell’abitazione assicurata, compreso eventuale contenuto.
• Limitatamente ai rischi derivanti dalla conduzione dell’Abitazione e Dipendenze assicurate l’Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sul Locatario o Comodatario per fatto proprio o delle persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di Legge.
I danni prodotti da spargimento d’acqua sono compresi in garanzia esclusivamente se conseguenti a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
Restano in ogni caso esclusi gli eventuali danni al Fabbricato, al Contenuto e ogni altra cosa in consegna o custodia.
Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.
Responsabilità civile locazione turistica
A parziale deroga di quanto previsto paragrafi “Delimitazioni” punto 1) ed “Esclusioni” punto 1) della presente Sezione, è assicurato il Risarcimento che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni involontariamente cagionati ai Locatari o ai soggetti che hanno in uso l’abitazione a uso foresteria, per morte e/o per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell’abitazione assicurata e del suo contenuto.
Responsabilità civile derivante dal servizio di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” punto 1) della presente sezione, è assicurato il Risarcimento dei danni per lesioni personali e morte, subiti dai clienti nell’ambito del servizio di alloggio e prima colazione, come previsto dal D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche e integrazioni.
La presente garanzia è operante esclusivamente per le abitazioni per le quali è espressamente richiamata in Polizza.
Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.
Responsabilità civile verso terzi dell’insegnante (R.C. dell’insegnante)
A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo “Esclusioni” punto 1), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante ai sensi di Legge all’Assicurato identificato in Polizza, nella sua qualità di insegnante. La garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi:
• nello svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e quelli cagionati durante il doposcuola e attività didattiche all’esterno degli istituti;
• durante gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione e stabilimenti;
• nello svolgimento di lezioni private anche a domicilio.
Per i danni subiti dagli allievi durante l’esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l’Assicurazione contro gli Infortuni, la presente Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato a norma dell’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.
Responsabilità civile della Baby sitter (R.C. Baby sitter)
A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo “Esclusioni” punto 1), è assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l’Assicurato identificato in Polizza sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività di “Baby sitter”.
Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.
Conduzione studio professionale
A parziale deroga di quanto riportato a paragrafo “Esclusioni” punto 1), è assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla conduzione di uno studio professionale all’interno dell’Abitazione.
Qualora il rischio risulti già assicurato da altra Assicurazione specifica, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l’eventuale eccedenza rispetto ai Massimali dell’altra Assicurazione e comunque entro i limiti del Massimale di Polizza.
In caso di sinistro – Xxxxx a terzi
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx relativo ai Danni a terzi, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia od all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.
Gestione vertenze/spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia del processo penale.
Sezione Tutela Legale
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella copertura di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X in seguito detta D.A.S..
Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al paragrafo Denuncia di sinistro e libera scelta del legale.
Cosa assicuriamo
Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza, il Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia.
Sono comprese le spese:
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• per l’indennità spettante agli Organismi di Mediazione, limitatamente alla quota posta a carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a
D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo
anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali
D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Estensione territoriale
La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
• in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell’ipotesi di diritto al risarcimento relativo alla garanzia “Circolazione stradale”;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Forma A - TUTELA ABITAZIONE DELL’ASSICURATO
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della proprietà e/o della conduzione dell’Abitazione indicata in Polizza, che costituisce abitazione principale e dimora abituale dell’Assicurato, da lui direttamente utilizzata, non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali all’Abitazione o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro, relative a:
• acquisti di beni o servizi di pertinenza esclusiva dell’Abitazione indicata in Polizza;
• diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti l’Abitazione indicata in Polizza.
Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale;
e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia opera in primo rischio. L’Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;
f) debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza
- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 300 euro.
A parziale deroga di quanto previsto al successivo paragrafo “Esclusioni”, sesto punto, la garanzia di cui alla presente FORMA A riguarda altresì la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast), come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni, sia sottoposto a Procedimento penale, per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore dell’Assicurato e dei Familiari.
Esclusioni
La garanzia non vale per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
• materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in Polizza;
• operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
• Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
• controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate.
Forma B – TUTELA VITA PRIVATA E LAVORO SUBORDINATO
In estensione a quanto previsto alla FORMA DI GARANZIA A, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della sua vita privata, ivi compresa la proprietà o altri diritti reali riguardanti le abitazioni, purché direttamente utilizzate dall’Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo, e della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata qualora:
a) subisca danni extracontrattuali, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro, relative a:
• acquisto di beni o servizi per la vita privata;
• diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti, oltre all’Abitazione indicata in Polizza, le altre abitazioni purché direttamente utilizzate dall’Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo;
• vertenze con il datore di lavoro, anche pubblico, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. In estensione a quanto previsto al paragrafo “Estensione territoriale”, per quanto riguarda le garanzie di cui al presente, la garanzia vale anche per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.
Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.
e) Xxxxx sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);
f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;
g) debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 300 euro.
h) debba ottenere assistenza nei seguenti Atti di volontaria giurisdizione:
• ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia
viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
• istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
• istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.
La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente paragrafo h) inizia a decorrere trascorsi due anni dalla stipula del contratto.
A parziale deroga di quanto previsto al successivo paragrafo “Esclusioni”, sesto punto, la garanzia di cui alla presente FORMA B riguarda altresì la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento del servizio di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast), come previsto dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni, sia sottoposto a Procedimento penale, per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Le garanzie di cui alla presente FORMA B valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore dell’Assicurato e dei Familiari.
Esclusioni
La garanzia non vale per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
• materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in Polizza;
• operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
• Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni con eccezione per quanto previsto alla lettera h) della Forma B per gli Atti di Volontaria Giurisdizione;
• controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
• vertenze e procedimenti quando l’Assicurato svolga l’attività di Medico dipendente o Operatore Sanitario, qualora non sia stata indicato in Polizza il suo nominativo e corrisposto il relativo premio;
• per controversie riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall’Assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.
Estensione a Forma A o B
Unità immobiliari date in locazione a terzi
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, nell’ambito della proprietà di Unità Immobiliari ad
uso abitativo locate a terzi a qualsiasi titolo, a condizione che in Polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali Unità Immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo Premio. La garanzia vale esclusivamente:
a) qualora l’Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
b) qualora l’Assicurato subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
c) per controversie con il locatario nel caso in cui l’Unità Immobiliare subisca dei danni per fatto illecito dell’inquilino;
d) qualora l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro. Si intendono comprese le controversie nei confronti del locatario che abbiano per oggetto lo sfratto per morosità. In tal caso è inoltre garantita l’eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati. Restano escluse le controversie nei confronti del locatario che abbiano per oggetto lo sfratto da qualsiasi altro titolo originato. Con riferimento alle vertenze di mancato pagamento dei canoni o pigioni, la relativa garanzia viene concessa con il limite di n. 1 denuncia per ciascun anno assicurativo e purchè il valore in lite sia superiore a 2.500 euro;
e) qualora l’Assicurato debba presentare ricorso avverso una sanzione amministrativa, il cui importo sia superiore a 250 euro.
Medico dipendente e/o operatore sanitario
Le garanzie descritte alla FORMA DI GARANZIA B operano anche nei confronti di Persone Assicurate che svolgono una attività di medico o operatore sanitario dipendente, a condizione che in Polizza siano stati indicati i nominativi delle suddette persone e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo Premio. La garanzia viene estesa anche all’ambito dell’eventuale attività professionale intramuraria svolta dalle Persone Assicurate.
Forma C – TUTELA CIRCOLAZIONE STRADALE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, in relazione alla proprietà, alla guida e alla circolazione di veicoli a motore, conducibili con Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introdotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all’imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 g/l;
c) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa;
d) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 100 euro. Tale garanzia opera solo se il veicolo cui il Sinistro si riferisce è di proprietà dell’Assicurato.
Si precisa che per le vertenze di valore inferiore a 300 euro la garanzia viene prestata solo per la fase stragiudiziale.
g) debba presentare opposizione in primo grado all’Autorità competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione
di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operi la garanzia di cui alle lett. a), b) o c) della presente FORMA DI GARANZIA e purché detta sanzione abbia influenza sull’attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro;
h) debba presentare opposizione in primo grado all’Autorità competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a 100 euro nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un Sinistro per anno assicurativo.
Le garanzie di cui alla presente FORMA C valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore dell’Assicurato e dei Familiari alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dell’Assicurato e dei Familiari.
Garanzia patente a punti
Inoltre, qualora in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della strada avvenute successivamente all’acquisto della garanzia la Persona Assicurata subisca una decurtazione dei punti patente, D.A.S. riconoscerà:
a) il rimborso, fino a un massimo di 500 euro delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
b) il rimborso, fino a un massimo di 1.000 euro delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l’Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare i punti;
c) le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore dell’Assicurato e dei Familiari.
Esclusioni
La garanzia non vale per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o natanti e aerei,
• materia fiscale ed amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto alle lett. d), e), g) e h) della presente FORMA DI GARANZIA;
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
• se il conducente sia sottoposto a Procedimento Penale a seguito di imputazione per guida in stato
di ebbrezza (art.186-186bis del Codice della Strada) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l’impossibilità di procedere con il processo per l’estinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
Natanti e imbarcazioni
Le garanzie si riferiscono alla proprietà, guida e navigazione di natanti da diporto da parte delle persone assicurate. Saranno applicate per analogia le garanzie previste alla Forma C, in quanto compatibili.
A rettifica di quanto previsto al paragrafo “Estensione territoriale”, le garanzie di cui alla presente estensione riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di vertenze contrattuali e di Opposizione alle sanzioni amministrative: in Italia, entro le acque territoriali e nelle acque interne;
• nelle altre ipotesi: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, entro le acque territoriali e nelle acque interne.
Persone assicurate
Le garanzie operano a favore dell’Assicurato e dei Familiari.
Esclusioni
La garanzia non vale per:
• controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni e natanti con potenza superiore a 100CV;
• vertenze relative ad acquisto e vendita di natanti.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800 345543.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Norme che regolano la prestazione del servizio
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i
Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi fatto salvo quanto previsto alla lettera h) della Forma B (Atti di Volontaria Giurisdizione);
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.
Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente.
Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:
1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
• denuncia telefonica al nr. verde 800 345543;
• denuncia scritta: per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
2. subordinatamente, alla Compagnia.
Il diritto dell’Assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2952 Codice Civile), ossia dal momento in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza
L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare un legale, residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S.(ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni
Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
In tale fase stragiudiziale, D.A.S valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente paragrafo “Denuncia di Xxxxxxxx e libera scelta del legale”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione;
• l’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
• in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
• D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della Parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Sezione Assistenza
Premessa
La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale di Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
800-181515 (valido solo in Italia)
per chiamate dall’estero o da rete mobile telefono +39.015-2559790
Quando e come vi assistiamo
L’assistenza opera 24 ore su 24, entro i limiti e alle condizioni che seguono:
• nei confronti del Contraente, dei componenti del suo Nucleo familiare, conviventi e risultanti dallo stato di famiglia;
• nei confronti delle unità abitative di sua proprietà situate in Territorio Italiano.
Assistenza casa
Cosa assicuriamo
1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
6. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in Viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un Massimale complessivo per Sinistro di 250 Euro.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un’adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alle prestazioni.
7. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’Abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
8. Invio di un aiuto per la famiglia
Qualora, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale e si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di 100 Euro per Sinistro.
9. Invio di un termoidraulico
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
10. Invio di un tapparellista
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
11. Invio di un vetraio
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi. La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un Massimale di 150 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione.
12. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
13. Invio di un medico generico in casi d’urgenza
Qualora, a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
14. Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
15. Invio di medicinali urgenti
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura organizzativa, provvederà, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell’Assicurato.
16. Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Compagnia l’onorario fino ad un Massimale di 150 Euro complessivi per Sinistro.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
17. Informazioni burocratiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
• certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
• documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
• varie: carta di circolazione, revisione auto;
• rilascio e variazioni dei suddetti documenti;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.
18. Informazioni legali
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
• famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
• casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
19. Informazioni turistiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:
• viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
• amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all’estero; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.
Assistenza casa plus
1. Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’Abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
3. Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
4. Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e ai materiali necessari al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’Impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
6. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in Viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un Massimale complessivo per Sinistro di 250 Euro.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un’adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alle prestazioni.
7. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’Abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Abitazione dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
8. Invio di un aiuto per la famiglia
Qualora, a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa, l’Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale e si renda necessaria la presenza di una persona che si prenda cura dei suoi figli minorenni a casa, la Struttura organizzativa procurerà una persona fidata oppure organizzerà il viaggio di andata e ritorno di un parente, domiciliato in Italia, per permettergli di trasferirsi a casa dell’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di 100 Euro per Sinistro.
9. Invio di un termoidraulico
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
10. Invio di un tapparellista
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
11. Invio di un vetraio
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario un vetraio a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio con esclusione del sabato, domenica e festivi. La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita, alla manodopera e al materiale necessario al ripristino dell’Abitazione fino ad un Massimale di 300 Euro per Sinistro.
12. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
13. Invio di un medico generico in casi d’urgenza
Qualora, a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Compagnia uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
14. Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).
15. Invio di medicinali urgenti
Qualora l’Assicurato, a seguito di prescrizione medica, necessiti di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura organizzativa, provvederà, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l’Assicurato, alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell’Assicurato.
16. Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Compagnia l’onorario fino ad un Massimale di 150 Euro complessivi per Sinistro.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
17. Informazioni burocratiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
• certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia ecc.;
• documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
• varie: carta di circolazione, revisione auto;
• rilascio e variazioni dei suddetti documenti;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste
18. Informazioni legali
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
• famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
• casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone/patti in deroga, lavoro domestico;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
19. Informazioni turistiche
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni turistiche relativamente a:
• viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
• amministrative: documenti e certificati necessari per viaggi all’estero; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.
Erogazione ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
2. Ogni prestazione, fatta eccezione per: “Informazioni burocratiche”, “Informazioni legali” e “Informazioni turistiche” viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo, indipendentemente dal numero di Abitazioni assicurate, entro il periodo di durata annuale della garanzia. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile
3. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
4. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di xxxx Xxxxxxxxxxxx, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Esclusioni relative a tutte le prestazioni
La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:
1. guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo;
3. dolo o colpa grave dell’Assicurato, xxx compreso il suicidio o il tentato suicidio;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
5. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
6. le prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800-181515 oppure dall’estero al numero x00 000-0000000
Oppure se non può telefonare può inviare:
• un telegramma a Mapfre Asistencia S.A., Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
• un telefax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
• Nome e cognome;
• Numero di Polizza;
• Servizio richiesto;
• Indirizzo del luogo in cui si trova;
• Recapito telefonico al quale la Struttura organizzativa potrà richiamarlo nel corso dell’assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso di Sinistro.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Data ultimo aggiornamento: 1 luglio 2017
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
N° polizza
ASSICURATO
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Denuncia sinistro
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO:
❑
INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ
❑
FURTO
❑
DANNI A TERZI
SINISTRO
Descrizione delle modalità dell’evento
Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):
Descrizione dei danni a terzi
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?
❑si
❑no
COMPAGNIA
NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
DATA FIRMA |
ALLEGATI: ❑ Eventuale richiesta danneggiato ❑ Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
❑ Denuncia alle autorità Altri..................................................................................................................................
Totale pagine allegate inclusa la presente......................................................................................................................................
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
07.2017 - X.0000 - X. 00.0000