NOTA INFORMATIVA
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza n. 771719
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
TIASSISTO24 S.R.L. “ASSISTENZA AUTO E PERSONA, RIMBORSO CORSO PATENTE, TUTELA
LEGALE CIRCOLAZIONE” IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL
GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la “Nota Informativa”
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010
Data dell’ultimo aggiornamento: Novembre 2016
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NOTA INFORMATIVA
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. LA CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 31.702,613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Xxxxx Xxxxxxx 121 – 00156 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx. Sito internet: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx.
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 166.074.373, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.381.673. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 144.85%.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
Il contratto prevede una clausola di Xxxxxx Xxxxxxx, per maggiori dettagli si rimanda all’ art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi all’ Auto e alla Persona, alle Perdite Pecuniarie e alla Tutela Legale Circolazione.
Il Contraente troverà le Prestazioni previste e gli aspetti di dettaglio all’ Art.5 –delle “Condizioni Particolari di Assicurazione” e nello specifico:
Assistenza al veicolo e alla persona (Ramo 18) Sos Patente (Ramo 16)
Tutela Legale Circolazione (Ramo 17) Avvertenza:
Le coperture assicurative offerte sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..
5. Aggravamento del rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
7. Premi
La Contraente è tenuto al pagamento dei premi secondo quanto indicato sul frontespizio di polizza. Il mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario.
Avvertenza per la Contraente:
La determinazione dei premi è mensile sulla base delle coperture attive nel periodo di riferimento.
8. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
La Società si riserva la facoltà di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro.
9. Rivalse Avvertenza:
10. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n° 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modiche ed integrazioni.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Erogazione delle prestazioni
Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia all’articolo delle Condizioni Particolari di Assicurazione rubricato “5 – Prestazioni
Garantite”. Il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia-Servizio Clienti Xxxxxxx Xxxxxxx 00000
Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx - Xxxx
numero fax 0000.00.00.00.000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,
- mediazione
- negoziazione assistita
- arbitrato
Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria.
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Premesso:
• che il Contraente intende stipulare una polizza Collettiva in favore dei propri Clienti acquirenti di un servizio di consulenza online.
• che tutte le Prestazioni oggetto della presente polizza, nei termini e con le modalità descritte nei successivi articoli, verranno forniti gratuitamente all’Assicurato. Le Prestazioni saranno fornite nel rispetto della normativa e/o dei Regolamenti vigenti in materia;
• che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa specializzata nell’erogazione di prestazioni di assistenza, nel rispetto della normativa vigente, ed è dotata delle strutture idonee per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione delle Prestazioni oggetto della presente Polizza, in favore degli Assicurati.
ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati devono intendersi parte integrante della presente Polizza e ne costituiscono fondamento e causa.
ART. 2. OGGETTO DELLA POLIZZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le Prestazioni specificate nelle seguenti sezioni di polizza al verificarsi di un sinistro previsto in polizza.
ART. 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 4. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 5. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza purché venga corrisposto il relativo premio.
In deroga a quanto previsto dell’Art. 1901 C.C., se la Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C.
ART. 6. PREMIO E REGOLAZIONE
ART. 6.1 - PREMIO UNITARIO E MINIMO GARANTITO
Il premio unitario annuo per singolo Assicurato è definito nel Frontespizio di polizza.
Il Contraente alla sottoscrizione della polizza e per ogni successiva annualità, si impegna a corrispondere alla Società, a titolo di premio minimo garantito, l’importo eventualmente previsto nel Frontespizio di polizza.
ART. 6.2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio di polizza viene regolato alla fine di ogni bimestre sulla base dei dati comunicati dal Contraente, moltiplicando il numero totale delle applicazioni per il relativo premio unitario.
Entro 15 giorni dalla fine di ogni bimestre, il Contraente si impegna a trasmettere alla Società l’elenco degli aventi diritto alla copertura.
La Società, procederà pertanto al calcolo delle differenze passive, che dovranno essere pagate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell’appendice di regolazione.
Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore al premio minimo garantito di cui al frontespizio di polizza, quest’ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa richiesta premio da parte della Società, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 comma 2, del CC.
Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la regolazione.
ART. 7. EFFICACIA E DURATA:
7.1 - DELLA POLIZZA
La presente Polizza ha effetto dalle ore 00.00 del 15.11.2016 (inizio del contratto) e scade alle ore 24.00 del 14.11.2017 (termine del contratto).
7.2 - DELLE SINGOLE ADESIONI
L’efficacia della Polizza nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di messa in copertura ed ha validità fino ad un massimo di 365 giorni successivi a tale data, sempreché la copertura venga attivata durante il periodo di validità della polizza.
In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuove applicazioni, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio.
ART. 8. TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera Raccomandata A.R., da una delle Parti all’altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione si intende prorogata con tacito rinnovo per un periodo uguale a quello precedente (365 giorni) e così successivamente.
ART. 9. MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.
ART. 10. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
ART. 11. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE
In caso di alienazione dell'azienda della Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Contraente, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione.
Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente Xxxxxxx continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo stabilito in polizza e comunque dovuto.
ART. 12. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
ART. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 14. VERIFICA DEGLI ASSICURATI
La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il soggetto che ha beneficiato di una prestazione di assistenza o di una garanzia assicurativa ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione della Contraente.
ART. 15. LIMITI DI ETA’
Omissis.
ART. 16. PUBBLICAZIONI
La Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle prestazioni assicurative fornite dalla Società. Nelle proprie pubblicazioni, la Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo della Società che quest’ultima fornirà. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere preventivamente approvato da quest’ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della Società medesima.
ART. 17. TUTELA DEI MARCHI
Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi di AXA Assistance, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva di AXA Assistance ed il Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta.
Alla scadenza del Contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.
ART. 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell’art. 1453 cod. civ e previa
diffida ad adempiere ex. art.1454 cod. civ.:
- nel caso in cui la Società interrompa o sospenda, senza preventivo accordo scritto con la Contraente, l’erogazione delle prestazioni nei confronti dei Clienti;
- nel caso in cui la Contraente registri reiterate e fondate lamentele da parte dei Clienti circa l’omessa o parziale prestazione dei Servizi da parte della Società per fatti ad essa imputabili.
Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso, alla Società sarà corrisposto quanto dovuto per le attività effettivamente svolte sino alla data dell’avvenuto recesso.
Nel caso in cui la Contraente risolva il contratto per le causali anzidette lo stesso si riserva di chiedere giudizialmente nei confronti della Società il risarcimento dei danni diretti ed indiretti connessi alla risoluzione contrattuale anche in considerazione degli effetti della mancata prestazione dei Servizi nei confronti degli Assicurati.
Il presente contratto si risolverà automaticamente, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. nei casi di violazione delle seguenti norme contrattuali: Art. 6 (Premio e regolazione); Art. 6.2 (Regolazione del premio); Art. 29 (Divieto di cessione); Art. 22 (Riservatezza delle informazioni)
In aggiunta a quanto sopra, costituiscono condizione risolutiva del presente contratto: l’insolvenza, il fallimento, l’assoggettamento ad altre procedure concorsuali, la liquidazione, lo scioglimento, salvo il caso di fusione o conferimento di una delle Parti.
ART. 19. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 20. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Con cadenza mensile, il Contraente provvederà a comunicare ad AXA Assistance i dati relativi agli Assicurati attivati, secondo le modalità indicate nell’apposito allegato “Istruzione invio dati”.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata ad AXA Assistance la quale, fermo quanto disposto nell’ambito delle condizioni particolari di assicurazione, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
ART. 21. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Le Parti s’impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (L.675/96 e D.Lgs.196/03).
La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali, né potrà trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.
ART. 23. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 24. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
ART. 25. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 26. INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI
Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati il Documento di Sintesi redatto ai sensi del reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.
Il Contraente dovrà sottoporre alla preventiva, reciproca approvazione, prima della pubblicazione, qualsiasi testo, anche di carattere pubblicitario, che semplicemente proponga o illustri le Garanzie del presente contratto.
ART. 27. PRIVACY
Il Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri Clienti, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, agli Assicurati, che usufruiranno delle Garanzie prestate da AXA Assistance l’Informativa di cui all’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Contraente, al fine di dare esecuzione alle obbligazioni di cui al presente contratto, si impegna a comunicare alla Società i dati personali degli Assicurati che si rendano necessari per l’erogazione delle Prestazioni, previa autorizzazione degli stessi.
27.1 - INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.
27.2 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi agli Assicurati al fine di provvedere all’erogazione delle Prestazioni, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/03. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs 196/03.
ART. 28. CONTROVERSIE TRA LE PARTI
Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all’immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti dell’una o dell’altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da ognuna delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in relazione all’espletamento del delle attività oggetto del presente contratto.
ART. 29. DIVIETO DI CESSIONE
E’ fatto espresso divieto alle Parti di cedere il presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento del danno.
ART. 30. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria.
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
ART. 31. COMUNICAZIONI
Tiassisto24 S.r.l. Xxx Xxxxxxx 00 x/x 00000 Xxxx (Xx) | Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Sede Legale: Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx |
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. GLOSSARIO
Assicurato: il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: TIASSISTO24 SRL
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Furto: il reato previsto all’art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Non sono considerati guasti:
• errore carburante;
• esaurimento carburante;
• gelo carburante;
• rottura e/o smarrimento chiavi;
• blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• tentato furto o furto parziale; Sono invece considerati guasti:
• | rottura o foratura del pneumatico; | |
• | esaurimento batteria; | |
• | furto totale e successivo ritrovamento. | |
Incendio: | la | combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può |
autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxxxx 121 – 00000 Xxxx.
Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende l’autoveicolo:
• ad uso privato/a noleggio a lungo termine, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 x.xx;
• destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;
• con targa italiana;
• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
• indicato nell'apposito allegato "istruzione invio dati dal Contraente";
• con data di prima immatricolazione non anteriore a 10 anni dalla data di attivazione della copertura;
• regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
ART. 2. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
ART. 3. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida solo a favore dell’Assicurato la cui targa sia presente nell’elenco degli aventi diritto.
ART. 4. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
• con costi a carico della Società entro il limite di 2 sinistri per veicolo/assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.
ART. 5. PRESTAZIONI GARANTITE
Si intendono le prestazioni descritte di seguito:
SEZIONE A – SOLO TRAINO
5.A.1 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.
Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
SEZIONE B – BASIC
Assistenza autoveicoli
5.B.1 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
5.B.2 Servizio di Accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi al domicilio a seguito ritiro/sospensione patente / sequestro del veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
5.B.3 Rimborso dei costi sostenuti revisione/patente (SOS PATENTE)
Qualora l’Assicurato/Conducente commetta infrazioni che comportino l’azzeramento dei punti patente, la Società garantirà entro il limite di euro 500,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, previa presentazione della documentazione che attesti il pagamento dello stesso.
Assistenza medica d’urgenza
5.B.4 Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
SEZIONE C – ADVANCED
5.C.1 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con
rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di foratura pneumatico, esaurimento batteria, esaurimento carburante, smarrimento/rottura chiavi, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che:
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
• nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
5.C.2 Servizio di Accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi al domicilio a seguito ritiro/sospensione patente / sequestro del veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Assistenza medica d’urgenza
5.C.3 Consulto medico telefonico
La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Tutela circolazione
5.C.4 Glossario Particolare di Sezione:
Arbitrato: le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assistenza stragiudiziale: Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la
necessità di assistenza legale.
Fatto generatore: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla
controversia.
Vertenza contrattuale : Controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti,
accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale : Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al
risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa : per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa : per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Parti: il Contraente e la Società.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore Società/AXA Assistance: Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia TAR: Tribunale Amministrativo Regionale.
Transazione: Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono
fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n.
209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati
5.C.5 Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
- le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).
5.C.6 Massimale
Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).
- € 5.000
5.C.7 Assicurati
Le prestazioni di cui all’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono garantite a tutela dei diritti de :
- il veicolo a motore assicurato in polizza;
- i conducenti autorizzati del veicolo assicurato;
- i terzi trasportati sul veicolo assicurato.
5.C.8 Prestazioni garantite
è prevista la possibilità per l’Assicurato di ottenere informazioni su garanzie oggetto dell’assicurazione, rischi assicurati, condizioni di assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line che risponde al numero telefonico + 39 06 42115629 e che è attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
5.C.9 PACCHETTO BASE
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:
1. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo
restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la
derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.
5.C.10 – Esclusioni Particolari di Sezione
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove
espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di
beni immobili;
• controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
• controversie riguardanti azioni di sfratto;
• controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
• le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’art. Casi assicurati;
• controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
• controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
• di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’ltalia;
• controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
5.C.11 IL SINISTRO
5.C.11.1 Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività delle Garanzie si precisa che:
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati
5.C.11.2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.C.11.3 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 6. ESCLUSIONI GENERALI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 7. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
7.1 - ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al numero telefonico:
800/ 152738
06.42.115. 476
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato TIASSISTO24” e comunicare:
• cognome e nome;
• n. polizza collettiva 771719;
• prestazione richiesta;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
7.2 - SOS PATENTE
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Fornendo altresì:
▪ Rimborso costi Revisione/Patente
Idonea documentazione che attesti il pagamento dei costi sostenuti.
7.3 - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
7.3.1 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art- “Casi assicurati”.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
7.3.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
7.4 - COME DENUNCIARE IL SINISTRO
7.4.2 SOS PATENTE
AXA Assistance per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri. L’Assicurato potrà inoltrare la documentazione utile a:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Uffixxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Roma
7.4.2 TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE
AXA Assistance per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.
L’Assicurato potrà denunciare il sinistro tramite l’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx oppure spedire la denuncia, avvalendosi del modulo di cui all’ “Allegato B”, insieme alla documentazione utile a:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Uffixxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx
XXT. 8. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il contratto è stato predisposto di comune intesa, dopo che ciascuna delle Parti ha valutato approfonditamente i propri rispettivi diritti ed interessi, e quindi concordemente non viene assoggettato all’art. 1341, comma 2, del codice civile."
Allegato “A” lettera di nomina a Responsabile del Trattamento
Spett.le
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Via Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 XXXX
Xxmina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)
Con contratto avente decorrenza 15.11.2016 è stato regolamentato lo svolgimento di Prestazioni da parte di codesta Società in ns. favore per quanto attiene le attività di: Prestazioni che Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia si è impegnata a fornire nei confronti degli Assicurati TIASSISTO24 S.R.L., beneficiari della copertura oggetto della Polizza.
Per lo svolgimento di tali predette attività, il personale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia, avrà accesso a dati personali in disponibilità di TIASSISTO24 S.R.L. in qualità di Titolare del Trattamento.
In considerazione di quanto sopra, con la presente, codesta Società viene nominata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. N.196/03, Responsabile del Trattamento ed alla stessa viene conferito il mandato di fare tutto quanto necessario per garantire in nome e per conto di TIASSISTO24 S.R.L. quale Titolare del Trattamento, il rispetto e l’adempimento delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
In conseguenza di tale mandato, codesta Società dovrà assicurare che i trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs 196/03, delle misure di sicurezza ivi previste e delle istruzioni impartite da TIASSISTO24 S.R.L., che, quale Titolare del trattamento in argomento, potrà verificarne la puntuale osservanza.
In particolare codesta Società dovrà assicurare:
• che le modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali siano conformi alle regole poste dall’art.11 del predetto D.Lgs. n.196/03;
• che la raccolta dei dati personali sia accompagnata, ove prescritto, dalla preventiva informazione all’interessato di cui all’art. 13 avvalendosi per tale finalità della modulistica predisposta da TIASSISTO24 S.R.L. o comunque dalla stessa società adottata per tale finalità;
• che, per i dati personali eventualmente raccolti e trattati al di fuori dei casi di esclusione precisati dall’art.24, sia acquisito il preventivo consenso scritto dell’interessato;
• che siano tempestivamente fornite all’interessato che ne faccia espressa richiesta le informazioni e le dichiarazioni di cui all’art.7 e che sia data attuazione a quant’altro prescritto dallo stesso art. 7;
• che sia garantito il rispetto delle prescrizioni che fissate dalla PARTE I, Titolo V, del D.Lgs 196/03 e dal Disciplinare Tecnico (Allegato B) dello stesso decreto per l’adozione di tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati al fine di evitare l’incremento dei rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, nonché l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o difforme dalle finalità della raccolta. A tal fine dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza prescritte dalle norme interne in materia di privacy adottate da TIASSISTO24 S.R.L. con specifica procedura in via di formalizzazione;
• che sia evitata la comunicazione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs 196/03; in particolare non dovranno essere comunicati a terzi, o comunque a soggetti che non sia
possibile identificare con certezza come aventi diritto, dati contenuti nelle banche dati cui viene consentito l’accesso.
Quanto sopra comporta che detti dati non potranno in alcun caso essere comunicati per telefono né potranno essere forniti direttamente a persona se non a chi risulti essere il titolare dei dati o a diverso soggetto munito di documento di identità e di delega nominativa sottoscritta dal Titolare dei dati;
• che i dati sensibili, come definiti dall’art.4, punto 1, lett.d) del citato D. Lgs. 196/03, siano oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto dell’interessato, come previsto all’art.26, e nel rigoroso e puntuale rispetto delle norme al riguardo dettate;
• che i trattamenti di dati idonei a rivelare precedenti penali di natura definitiva sia consentito soltanto in conformità a quanto previsto dall’art.27 e dalle altre norme di legge;
• che sia comunque osservata ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
Codesta Società con la sottoscrizione della presente si impegna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 196/03, a far effettuare il trattamento di tali dati esclusivamente ai propri addetti e/o fornitori i quali verranno designati per iscritto quali “Incaricati” del Trattamento”.
Codesta Società dovrà, altresì, curare che detti Incaricati usino ogni cautela nella gestione dei dati trattati in linea con quanto previsto dalla predetta normativa nonché dalle citate “Norme Interne sulla Privacy” di TIASSISTO24 S.R.L..
Codesta Società dichiara di accettare il mandato affidatoLe e si impegna ad eseguire il medesimo alle condizioni sopra indicate.
Restiamo in attesa di ricevere, con cortese urgenza, copia della presente sottoscritta per accettazione.
Cordiali saluti
TIASSISTO24 S.R.L.
Firma per accettazione:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Allegato “B” Xxxxxx di denuncia Sinistro di Tutela Legale
Gent. le Cliente,
Al fine di poter valutare il suo sinistro la preghiamo di completare in maniera dettagliata il modulo di denuncia.
I seguenti documenti dovranno inoltre essere allegati alla denuncia:
• Eventuali testimonianze;
• Eventuali referti medici, cartelle cliniche, certificati di decesso, etc.;
• Eventuale verbale delle autorità competenti o copia del modulo C.A.I. compilato;
• Copia di eventuali indennizzi riconosciuti da un’altra assicurazione;
• Eventuali perizie e/o stime su danni a cose o persone;
• Foto dei danni;
• Descrizione dettagliata dell’accaduto.
Modalità di compilazione:
✓ La preghiamo di scrivere i numeri e le parole nel modo più chiaro possibile, in stampatello maiuscolo emettendo un solo carattere in ciascuna casella;
✓ I caratteri devono essere scritti con tratto ben separato gli uni dagli altri;
✓ La preghiamo di evitare di scrivere fuori dalle caselle destinate alla compilazione;
✓ Nel caso in cui avesse sbagliato a rispondere annerisca la casella relativa;
✓ In caso di scelta fra più opzioni è sufficiente segnare con una crocetta la casella che corrisponde al suo caso.
:
Polizza | X. Xxxx generali | ||||
Numero della polizza |
|
| |||
Dati anagrafici assic | urato | ||||
Nome |
|
| |||
Cognome |
|
| |||
Data di nascita | / | / | |||
Comune di nascita |
|
| |||
Codice Fiscale |
|
| |||
Via/Piazza etc. |
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| |||
Numero civico |
| ||||
Comune |
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| |||
Provincia | |||||
C.A.P. |
| ||||
Recapiti assicurato | |||||
Recapito telefonico | / | ||||
Indirizzo e-mail |
|
| |||
|
| ||||
Coordinate bancarie beneficiario | |||||
IBAN | |||||
|
|
| |||
BIC / SWIFT |
|
| |||
Nome del beneficiario o intestazione completa della Società (se diversi dall’Assicurato) | |||||
Cognome beneficiario (se diverso dall’Assicurato) | |||||
Codice Fiscale o Partita IVA (se diversi dall’Assicurato) |
B. Dati delle controparti
Dati identificativi delle controparti
Nome Cognome Codice Fiscale
Data di nascita / /
Comune di nascita Targa del veicolo
Compagnia Assicurativa Numero della polizza Stato di residenza Via/Piazza etc.
Numero civico
Comune Provincia
C.A.P.
Nome Cognome Codice Fiscale
Data di nascita / /
Comune di nascita Targa del veicolo
Compagnia Assicurativa Numero della polizza
Stato di residenza |
|
| |
Via/Piazza etc. |
|
| |
Numero civico |
| ||
Comune |
|
| |
Provincia | |||
C.A.P. |
| ||
Altre assicurazioni (se presenti) | |||
Nome della Compagnia |
|
| |
Numero della polizza |
|
| |
Importo rimborsato | € | , | |
Massimale previsto | € | , | |
C. Dati del sinistro | |||
Dati del danneggiato | |||
Nome |
|
| |
Cognome |
|
| |
Telefono cellulare | / | ||
Telefono fisso | / | ||
Dettagli del sinistro | |||
Data dell’evento | / | / | |
Intervento autorità | SI | NO | |
Esiste un grado di parentela tra Assicurato e danneggiato? | |||
SI | NO | ||
Se sì, specificare il grado di parentela | |||
Indicare se sono stati causati danni a persone | |||
SI | NO |
Indicare se sono stati causati danni a cose
SI NO
Indicare se è possibile eseguire una riparazione del danno
SI NO
Indicare se sono intervenute autorità sanitarie
SI NO
Importo totale del danno € , Indicare se sono presenti testimoni
SI NO
Estremi degli eventuali testimoni
Nome
Cognome
Recapito telefonico /
Nome
Cognome
Telefono /
Nome
Cognome
Telefono /
D. Scelta del legale | ||||
Lascio ad Inter Partner Assistance S.A. la scelta di un Legale esperto del ramo | ||||
SI | NO | |||
Qualora fosse necessario procedere giudizialmente, dichiaro sin d’ora di scegliere Legale di seguito indicato (territorialmente | ||||
competente) | ||||
Nome |
| |||
Cognome |
| |||
Nome dello Studio Legale | ||||
|
| |||
|
| |||
Stato |
| |||
Via/Piazza etc. |
| |||
Numero civico | ||||
Comune |
| |||
Provincia | ||||
C.A.P. |
E. Consenso al trattamento dei dati personali – Tutela della privacy | |||||
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche (codice in materia di protezione dati personali) | |||||
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti, saranno trattati anche con l’ausilio di | |||||
strumenti elettronici direttamente d a Inter Partner Assistance S. A., unicamente per le finalità strettamente legate alla gestione | |||||
del sinistro. Con riferimento alle finalità sopra descritte, i suoi dati potrebbero essere trasmessi a società/personale di nostra | |||||
fiducia che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica ed organizzativa. Il titolare del trattamento dei dati è Inter Partner | |||||
Assistance S. A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx xx000 – 00000 Xxxx (XX). I dati saranno trattati nel rispetto delle garanzie di | |||||
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. | |||||
n.196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), in ogni momento, può aggiornare, integrare e rettificare i suoi dati | |||||
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali | |||||
Data | / | / | |||
Firma |