ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
L’Università degli studi di Trieste in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020
E
L’Associazione Ambientalista MAREVIVO ONLUS-Delegazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito “Marevivo”) con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Trieste il 9/08/1953, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata in xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- L’Università di Trieste è impegnata a intraprendere o a continuare un percorso che la conduca ad essere un Ateneo sostenibile, ossia un’istituzione che trasforma una precisa scelta politica in un processo che persegue “in modo integrato” la tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico;
- Nell’ambito delle iniziative di terza missione l’Università realizza attività di divulgazione, disseminazione all’ampio pubblico nonché supporta attività di formazione ed educazione per i giovani;
- L’Università, per perseguire i propri obiettivi istituzionali, può collaborare con altri soggetti, sia pubblici che privati;
- Marevivo è un’associazione senza scopo di lucro, che ha come scopo esclusivo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente in Italia e all’estero, con particolare riferimento all’ambiente marino;
- Marevivo si prefigge la finalità di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere
alla diffusione del rispetto per l’ambiente in particolare modo quello marino, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione;
- Marevivo elabora, promuove e realizza iniziative e progetti nel campo dell’educazione ambientale con l’obiettivo di creare una generazione consapevole e cosciente dei rischi in cui incorre il sistema “ambiente” e un background di nozioni capaci di fronteggiare le richieste derivanti dai cambiamenti e dalle problematiche ambientali.
- In data 30 gennaio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra CRUI – Marevivo – CoNISMa, al fine di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto #StopSingleUsePlastic negli Atenei;
- Le Parti condividono l’interesse e l’impegno nel campo della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di salvaguardia e sostenibilità;
- Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione mediante l’utilizzo delle reciproche risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica, formazione, sullo stato dell'ambiente, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali;
- Per le Parti è interesse comune la concertazione di forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, culturale e divulgativo di tematiche inerenti all’ambiente marino, la biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente, la tutela delle risorse naturali e la promozione di tutte le iniziative, programmi e progetti atti a tutelare l’ambiente;
- Le Parti intendono condividere, disseminare e divulgare conoscenze scientifiche, tecniche e culturali ed esperienze dirette sul campo, al fine di promuovere la protezione e la tutela dell’ambiente;
- Le Parti intendono promuovere azioni di “terza missione culturale e sociale”, aventi contenuto culturale, sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile ed ambientale;
- Le Parti intendono sostenere attività di formazione e divulgazione per tutte le fasce di cittadini dai bambini agli adulti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 – Oggetto
Le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione a carattere continuativo nel quale attività di studio e formazione di reciproco interesse possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. Le parti intendono inoltre partecipare congiuntamente ad attività educative/formative rivolte a tutte le fasce d’età.
Per l’ottimale attuazione della cooperazione, le parti concordano di sviluppare le attività congiunte avvalendosi delle competenze di eccellenza comuni, sviluppando programmi e progetti con primario e non esclusivo riferimento alle tematiche riguardanti la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito del presente Accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità
di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 4 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. 7, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 5 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Articolo 6 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7 – Referenti
L’Università indica quale proprio referente responsabile del presente accordo il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell’Università di Trieste e
Delegato del Magnifico Rettore alla Sostenibilità.
Xxxxxxxx indica quale propria referente e responsabile del presente accordo Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx recapito telefonico 000 0000000, recapito e-mail xxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
I referenti congiuntamente curano l’attuazione e verificano periodicamente la realizzazione delle attività oggetto del presente atto.
Art. 8 – Costi
Il presente accordo non comporta costi finanziari a carico delle parti.
Articolo 9 – Clausola di limitazione di responsabilità
Xxxxxxxx non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni di Xxxxxxxx né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Xxxxxxxx.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da Xxxxxxxx; è parimenti esclusa ogni garanzia di Marevivo per le obbligazioni contratte dall’Università.
Art. 10 – Durata
Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto tra le Parti, da effettuarsi prima della scadenza, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
Art. 11 - Recesso o scioglimento
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato con preavviso non inferiore a tre mesi mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono
sulla parte di accordo già eseguita nonché su eventuali accordi attuativi ancora in corso di esecuzione al momento del recesso.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Art. 12 – Riservatezza
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016
n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).
Ai fini del trattamento dei dati personali, le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tali sono parimenti responsabili di fronte agli interessati, che possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari.
Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art. 5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Art. 14 – Controversie
Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell’accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell’autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Art. 15 – Sottoscrizione, registrazione e bollo
Il presente atto è sottoscritto in via con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – Tariffa
Parte II del D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Art. 16 - Norme applicabili
Per quanto non espressamente disposto nella presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
Per l’Università Per Marevivo
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:07/10/2020 19:31:51