Accordo
Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica d’Austria sulla collaborazione in affari consolari
Concluso il 3 dicembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dal Capo del Dipartimento federale degli affari esteri,
e
il Governo della Repubblica d’Austria,
rappresentato dal Ministro federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri, qui di seguito le «Parti contraenti»,
in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19631 sulle relazioni consolari («Convenzione di Vienna»), secondo cui le rappresentanze consolari possono esercitare funzioni consolari anche per conto d’uno Stato terzo;
animati dal desiderio di fornire ai cittadini prestazioni consolari efficienti e conformi alle esigenze dei destinatari;
risoluti ad attualizzare e approfondire la cooperazione consolare concordata nel quadro dell’Accordo bilaterale del 3 settembre 19792 sulla collaborazione in materia consolare,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivo e scopo
1. Le rappresentanze di una Parte contraente incaricate delle funzioni consolari possono fornire ai cittadini dell’altra Parte contraente, entro i limiti del presente Accordo e delle disposizioni di cui all’appendice I, prestazioni consolari negli Stati di residenzai in cui una delle due Parti contraenti non dispone di una rappresentanza. Tali prestazioni di servizio possono essere fornite anche negli Stati di residenza in cui ambedue le Parti contraenti dispongono di rappresentanze con prestazioni conso- lari e tuttavia una prestazione di servizio da parte dell’altra Parte contraente può essere ritenuta utile. In ogni caso è però garantito l’accesso dei cittadini alla propria rappresentanza.
RU 2016 1059
1 RS 0.191.02
2 [RU 1980 593]
2. L’elenco degli Stati di residenza nei quali sono fornite tali prestazioni (appendice II) viene definito di comune accordo.
Art. 2 Campo d’applicazione del presente Accordo
1. L’Accordo è valido per le persone fisiche che, conformemente al diritto della rispettiva Parte contraente, hanno la cittadinanza di una delle Parti contraenti o la cittadinanza di ambedue le Parti contraenti.
2. Salvo opposizione da parte dello Stato di residenza, l’Accordo è valido anche per i cittadini del Principato del Liechtenstein se la Svizzera fornisce loro prestazioni consolari in base allo scambio di note del 21 e 24 ottobre 19193.
Art. 3 Notifica del trasferimento
Conformemente all’articolo 8 della Convenzione di Vienna, l’assunzione delle funzioni consolari da parte di una rappresentanza per conto di un’altra Parte con- traente va notificata alle autorità dello Stato di residenza in modo appropriato.
Art. 4 Relazioni con altri obblighi ai sensi del diritto internazionale
Sono fatti salvi gli obblighi internazionali delle Parti contraenti in materia di affari consolari che risultano in particolare dall’appartenenza all’Unione europea o da accordi bilaterali con quest’ultima. Nel quadro del presente Accordo rimangono inoltre invariati gli obblighi in ambito di scambi di informazioni non pubbliche relativi ad affari amministrativi (p. es. assistenza amministrativa in materia doganale o fiscale).
Capitolo 2: Protezione consolare
Art. 5 Principi dell’assistenza
1. La rappresentanza dell’altra Parte contraente può aiutare i cittadini di una Parte a tutelare i propri diritti e interessi nello Stato di residenza qualora non siano in grado di farlo, siano assenti o per altri motivi non sia loro possibile tutelarli da soli né con l’aiuto di terzi (principio della sussidiarietà).
2. Le funzioni della protezione consolare considerate dal presente Accordo si limi- tano di regola a quelle che richiedono un contatto personale di un cittadino delle Parti contraenti con una rappresentanza nello Stato di residenza e per le quali un disbrigo unicamente per iscritto non è sufficiente. Le rappresentanze delle Parti contraenti accorderanno ai cittadini dell’altra Parte contraente la protezione consola- re nella stessa misura e alle stesse condizioni che ai propri cittadini. Qualora il presente accordo non preveda diversamente, la fornitura di prestazioni di servizio e la cooperazione avvengono nel quadro del diritto applicabile della Parte contraente che assume le funzioni consolari.
3 Non pubblicato nella RU.
3. Prima e durante l’erogazione di protezione consolare, si effettuano consultazioni con le autorità o le rappresentanze competenti dello Stato d’origine, a meno che la persona interessata sia in pericolo la vita.
Art. 6 Assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di residenza e in caso di privazione della libertà
1. La rappresentanza competente di una Parte contraente può chiedere alle autorità dello Stato di residenza di prendere misure provvisorie volte a tutelare i diritti e gli interessi o di impegnarsi a favore di una rappresentanza legale adeguata dinanzi ai tribunali o ad altre autorità di suddetto Stato , fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.
2. Qualora la rappresentanza competente di una Parte contraente abbia preso atto che un cittadino dell’altra Parte è in stato di arresto, in detenzione amministrativa o preventiva o è sottoposto a qualsiasi altra privazione della libertà, potrà verificare se la persona interessata è stata informata del suo diritto di mettersi in contatto con la rappresentanza. Potrà anche informarsi circa i motivi di tale misura. Ove ciò appaia opportuno o la persona interessata lo domandi, la rappresentanza farà il possibile per mettersi in contatto con essa, visitarla se necessario e provvedere affinché sia assicu- rata una difesa adeguata dinnanzi ai tribunali e alle altre autorità dello Stato di residenza, fermo restando che le eventuali spese legali e processuali andranno a carico della persona interessata.
Art. 7 Prestiti d’emergenza
1. Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente si trova in situazione di emergenza, le rappresentanze potranno accordargli, fino a che gli pervengano fondi dallo Stato d’origine o da trasferimenti internazionali e dietro impegno di rimborso, un prestito senza interessi per finanziare il suo rimpatrio, quale aiuto transitorio o per coprire spese ospedaliere e mediche.
2. Se durante un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza un cittadino di una Parte contraente privo di mezzi si trova in situazione di emergenza e la sua vita o salute sembra essere a repentaglio, le rappresentanze possono elargirgli aiuti per finanziare il rimpatrio, quale aiuto o per coprire spese ospedaliere e mediche. Il Paese d’origine rimborserà l’importo pagato alla Parte contraente che ha prestato aiuto.
3. Contrariamente all’articolo 5 capoverso 2, i prestiti di emergenza e gli aiuti devono essere versati in base alle disposizioni dello Stato d’origine.
4. Nel ricevere il prestito, il destinatario dovrà firmare una ricevuta per l’importo accordatogli e un impegno di rimborso; questi documenti saranno trasmessi alle autorità dello Stato d’origine con una dichiarazione di cessione. Lo Stato d’origine rimborserà alla Parte contraente che ha fornito il proprio aiuto il prestito pagato e provvederà a recuperarlo.
Art. 8 Situazioni di crisi e misure di evacuazione
1. Se in caso di guerra e situazioni di crisi, di disordini e catastrofi naturali sono prese misure di protezione, le rappresentanze includeranno i cittadini dell’altra Parte contraente in quelle adottate a favore dei propri cittadini. Ove siano preparate o attuate misure d’evacuazione, le rappresentanze delle Parti contraenti provvederanno affinché di tali misure possano beneficiare, se possibile, anche i cittadini dell’altra Parte contraente, fermo restando che ogni evacuazione avverrà di spontanea volontà e sotto l’esclusiva responsabilità della persona interessata.
2. Le autorità competenti s’intenderanno sulle modalità e le spese dell’evacuazione.
3. Nel quadro della prevenzione di crisi e degli interventi in caso di crisi si cercherà un accordo comune.
Capitolo 3: Prestazioni amministrative
Art. 9 Attestazioni
Le rappresentanze sono autorizzate a rilasciare a favore di cittadini dell’altra Parte contraente attestazioni concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata e se tali attestazioni sono destinate a essere utilizzate esclusivamente nello Stato d’origine. Sono fatte salve le disposizione della Convenzione europea del 7 giugno 19684 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diploma- tici o consolari.
Art. 10 Altre prestazioni di natura amministrativa
Conformemente all’appendice I, le rappresentanze delle Parti contraenti possono fornire ulteriori prestazioni consolari di natura amministrativa ai cittadini dell’altra Parte contraente.
Capitolo 4: Finanze ed emolumenti
Art. 11 Emolumenti per le prestazioni consolari e le spese amministrative ordinarie
Le rappresentanze riscuotono gli emolumenti consolari e le tariffe previste dalle disposizioni nazionali vigenti della rispettiva Parte contraente.
Art. 12 Trattamento delle spese amministrative straordinarie
Le spese eccedenti il normale onere amministrativo e che sono state sostenute nell’interesse di uno o più cittadini dell’altra Parte contraente saranno oggetto di un conteggio comune tra le autorità competenti. Rimane riservato il diritto di regresso
4 RS 0.172.030.3
dello Stato di origine nei confronti del proprio cittadino che abbia dato luogo a tali spese.
Capitolo 5: Ulteriori forme della cooperazione
Art. 13 Integrazione del personale del consolato dell’altra Parte contraente nelle proprie rappresentanze consolari («embedding»)
1. Le Parti contraenti valutano la possibilità di integrare collaboratori nelle rappre- sentanze dell’altra Parte contraente, a condizione che una delle Parti contraenti non sia presente sul posto e che nonostante il volume d’affari un trasferimento ai sensi dell’articolo 1 non sia ritenuto la soluzione migliore.
2. Il Comitato misto disciplina in base a un accordo separato le questioni relative alle modalità concrete circa la fornitura di prestazioni, lo stato giuridico del collabo- ratore «integrato» e le spese legate all’integrazione.
Art. 14 Formazione
Le autorità competenti possono organizzare formazioni per i funzionari consolari dell’altra Parte contraente incaricati di fornire servizi nell’ambito di affari consolari. Il Comitato misto può valutare l’eventuale creazione di ulteriori sinergie nell’ambito della formazione dei funzionari consolari, ad esempio attraverso corsi di formazione comuni.
Art. 15 Facility management
In caso di problemi di natura tecnica o infrastrutturale agli edifici o impianti esisten- ti, le Parti contraenti si accordano sostegno reciproco sul posto mettendo a disposi- zione locali e altre infrastrutture.
Art. 16 Valutazione
Le autorità competenti possono realizzare valutazioni comuni presso le rappresen- tanze che forniscono prestazioni consolari per conto dell’altra Parte contraente.
Capitolo 6: Autorità e organi competenti
Art. 17 Coinvolgimento delle rappresentanze competenti
A complemento delle consultazioni concrete di cui all’articolo 5 capoverso 3, tra la rappresentanza competente per lo Stato di residenza o la circoscrizione consolare le cui prestazioni consolari sono assunte, nel quadro del presente Accordo, dall’altra Parte contraente, e la rappresentanza in loco che, nel quadro del presente Accordo, fornisce prestazioni consolari per conto dell’altra Parte ha luogo uno scambio rego- lare sull’attività consolare.
Art. 18 Comitato misto
1. Viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti con- traenti. Xxxx è incaricato della gestione del presente Accordo e del rispettivo funzio- namento regolare. A tale scopo formula raccomandazioni e, nel quadro delle leggi delle Parti contraenti e delle rispettive competenze, redige decisioni sui casi previsti dal presente Accordo. Le sue decisioni sono prese di comune intesa. Il Comitato misto si riunisce su richiesta di una Parte contraente, ma almeno una volta all’anno. Il Comitato misto può dotarsi di un protocollo procedurale/un regolamento interno.
2. I compiti e i poteri del Comitato misto sono i seguenti:
a) esaminare e decidere in merito a questioni relative all’applicazione dell’Ac- cordo e alla scelta degli Stati di residenza;
b) stabilire le convenzioni di sua competenza relative all’attuazione dell’Ac- cordo;
c) con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti, apportare modifiche di tipo tecnico-amministrativo all’Accordo nonché eventuali mo- difiche e adeguamenti alle appendici;
d) informarsi vicendevolmente sull’attuazione del presente Accordo e sugli svi- luppi importanti;
e) verificare le finanze e le disposizioni relative agli emolumenti.
Art. 19 Autorità competenti
1. Le autorità competenti sono:
a) per la Svizzera: Dipartimento federale degli affari esteri;
b) per la Repubblica d’Austria: Ministero federale per l’Europa, l’integrazione e gli affari esteri.
2. Le autorità competenti possono consultarsi e scambiarsi informazioni su questio- ni concrete legate all’attuazione del presente Accordo. Preparano inoltre convenzio- ni per il Comitato misto.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 20 Appendici
Le appendici sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 21 Entrata in vigore, modifica e denuncia dell’Accordo e relazione con l’Accordo precedente
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la rice- zione della seconda nota diplomatica attraverso la quale le Parti contraenti si comu- nicano a vicenda la conclusione del proprio processo di ratifica interno.
2. Un’eventuale modifica del presente Accordo viene esaminata dalle Parti con- traenti su richiesta di una Parte contraente. La modifica entra in vigore conforme- mente al capoverso 1.
3. L’Accordo è valido a tempo indeterminato, può tuttavia essere disdetto in qual- siasi momento mediante nota diplomatica. L’Accordo si estingue sei mesi dopo la data della nota diplomatica.
4. Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 3 settembre 1979 tra la Svizzera e l’Austria sulla collaborazione in materia consolare.
Fatto a Belgrado, il 3 dicembre 2015 in due esemplari in lingua tedesca.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Per il Governo della Repubblica d’Austria: Xxxxxxxxx Xxxx |
Le seguenti funzioni consolari possono essere trasferite
1. Prestazioni consolari
a) depositi di documenti e oggetti di valore;
b) rilascio di certificati di vita per pensionati;
c) rilascio di un lasciapassare in caso di smarrimento del passaporto o della car- ta d’identità.
2. Protezione consolare
a) assistenza generale e aiuto alle vittime di crisi, delitti, sequestri e prese di ostaggi nonché rapimento di minori negli Stati non parte della Convenzione dell’Aia; avviso ai servizi di soccorso, organizzazione di rimpatri, media- zione di contatti con medici, ospedali o servizi di pronto soccorso, se possi- bile e necessario visita alla persona malata o ferita all’ospedale;
b) persone scomparse: consulenza ai familiari, informazione ai familiari e chia- rimenti circa la conoscenza del soggiorno della persona ricercata. Reperibili- tà, possibilità di contatto con parenti o la rappresentanza più vicina, interpre- tariato;
c) privazione della libertà: impegno per un trattamento umano e il rispetto dei diritti fondamentali durante il periodo di privazione della libertà; richiesta di informazioni presso le autorità dello Stato di residenza sui motivi della misu- ra, informazione alla persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sostegno nel quadro della ricerca di una rappresentanza legale, possibilità di trasferimento nello Stato d’origine, su richiesta della persona detenuta comunicazione ai familiari o a determinati terzi della circostanza, visite in prigione alla per- sona detenuta;
d) decessi: ricerca degli stretti congiunti e rispettiva informazione, accertamenti presso autorità e assicurazioni, richiesta dell’atto di morte, di rapporti di po- lizia e di reperti autoptici, comunicazione di indirizzi di pompe funebri, di- sposizione di una sepoltura all’estero, assistenza nella spedizione della sal- ma, adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali dei cittadini in transito delle Parti contraenti;
e) prestiti d’emergenza: consulenza in vista di trasferimenti di denaro dallo Stato d’origine verso l’estero; concessione di prestiti d’emergenza rimborsa- bili fino al tetto massimo necessario per finanziare il viaggio di rimpatrio, quale aiuto transitorio o per coprire spese ospedaliere e mediche.
3. Aiuto sociale
a) messa a disposizione di moduli riguardanti l’aiuto sociale dello Stato d’origine e inoltro della domanda allo Stato d’origine;
b) pagamento di prestazioni sulla base delle garanzie di copertura delle Parti contraenti.
4. Gestione delle crisi
Coinvolgimento reciproco nel dispositivo di crisi sul posto, evacuazione reciproca.
5. Ulteriore cooperazione
Le Parti contraenti valutano la possibilità di cooperare nel settore del rilevamento dei dati biometrici e le basi legali necessarie a tale cooperazione.
Elenco dei paesi ospitanti in cui è assicurato il trasferimento di funzioni consolari
A) Preso in carica dall’Austria
Rappresentato dall’Ambasciata | Rappresentato da un CO | Rappresentanza ad hoc/ Emergenza |
Europa | Creta (Grecia) Parikia (Grecia) Volos (Grecia) | Chisinau (Moldavia) |
Africa | Banjul (Gambia) São Tomé (São Tomé e Príncipe) | |
America | Scarborough (Tobago) |
B) Preso in carica dalla Svizzera
Rappresentato dall’Ambasciata | Rappresentato da un CO | Rappresentanza ad hoc/ Emergenza |
Africa | Bissau (Guinea Bissau) Freetown (Sierra Leone) Monrovia (Liberia) Douala (Camerun) | Praia (Cabo Verde) |
America | San Xxxx (Costa Rica) Port of Spain (Trinidad) Maracaibo (Venezuela) Caracas (Venezuela) | |
Asia | Bali (Indonesia) | |
Oceania | Apia (Samoa) Papeete (Tahiti) Suva (Fidji) | Wellington (Nuova Zelanda) |
5 Nuovo testo giusta lo scambio di note del 7 lug. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 417).