CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0003008.11-03- 2016.h.12:12
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Fornitura e manutenzione di licenze software di “Identity & Access Management”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Fornitura e manutenzione di licenze software di “Identity & Access Management”
C.I.G.: 6623718103
CODICE INTERN0 | DENOMINAZIONE PROGETTO |
ATA015 | Piattaforma SPID |
LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Xxx xxx Xxxxxxxx, 000 00000 Xxxx - T x00 00 000000 F x00 00 00000000
Uffici: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxx 00000 – T x00 00 00000000 – F x00 00 00000000 C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288
PEC Azienda: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC Gare: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
Indice
3.3 Fornitura Prodotti Hardware e Software (FPD) 9
3.3.2 Requisiti non funzionali 10
3.3.3 Installazione, verifica di conformità e messa in esercizio 11
3.4 Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC) 11
3.5 Formazione e addestramento (FOR) 12
4.2 Piano della Qualità e Controllo 14
4.3 Gestione della configurazione 15
5.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile 17
5.2 Modalità e tempi di esecuzione 17
5.3 Garanzie e assicurazioni 19
5.4 Corrispettivo e modalità di pagamento 19
5.6 Obblighi inerenti all’osservanza e all’attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della privacy) e s.m.i 23
5.7 Obblighi nei confronti del personale 24
5.8 Verifiche di conformità (collaudo) e controlli 25
5.10 Diritti e pretese di terzi 28
5.11 Subappalto e subcontratto 29
5.12 Cessione del contratto e dei crediti 31
5.14 Spese contrattuali ed oneri fiscali 31
5.15 Clausole di salvaguardia 32
5.16 Controversie e Foro competente 32
La Regione Lazio ha la necessità di sostituire l’attuale impianto di OpenSSO/AMUP, per i servizi di autenticazione centralizzata su diversi domini applicativi del Sistema informativo della Regione Lazio (SIR), con una nuova soluzione software integrata, di classe Enterprise, per la gestione degli accessi alle applicazioni web.
Nel presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:
• “Bando di abilitazione al Mercato Elettronico” o “Bando”: il Bando ICT 2009 per l’Abilitazione al Mercato Elettronico (comprensivo dei relativi allegati), ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
• “Capitolato Tecnico”: il documento allegato al Bando ICT 2009 contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i servizi ai fini dell’abilitazione al Mercato Elettronico;
• “Condizioni Generali di Contratto”: il documento, redatto dalla Consip S.p.A., contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico in conformità a quanto stabilito dal Bando ICT 2009;
• “Condizioni Particolari di Contratto”: il presente documento, contenente le clausole contrattuali predisposte dalla LAZIOcrea S.p.A. che integrano e/o derogano le Condizioni Generali di Contratto;
• “Condizioni Particolari di RDO”: il documento contenente tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto;
• “Società Appaltante”: la LAZIOcrea S.p.A., con Xxxx Xxxxxx xx 00000 Xxxx, via del Serafico 107, nella qualità di soggetto aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, legittimato all’utilizzo del Mercato Elettronico;
• “Aggiudicatario”: il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato primo nella relativa graduatoria definitiva;
• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che hanno ottenuto l’abilitazione per il Mercato Elettronico e che hanno congiuntamente presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto;
• “Appaltatore”: il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario del presente appalto, ha stipulato il contratto con la Società Appaltante;
• “Contratto”: il contratto di prestazione di Servizi concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra l’Appaltatore e la Società Appaltante e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto;
• “Parti”: congiuntamente, la Società Appaltante e l’Appaltatore.
Nel presente documento sono citati dei richiami ai seguenti documenti.
D.Lgs. n. 163/2006 | Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
D.P.R. n. 207/2010 | Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici” |
D.Lgs. n. 196/2003 | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. |
DIGITPA_LEMMI | DigitPA: Qualità delle forniture ICT, Manuali, Lemmi del Dizionario delle forniture ICT, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx_xxx_xxxxxxx/0-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxx |
DIGITPA31 | DigitPA: Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione, Manuali, xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx_xxx_xxxxxxx/0-xxxxxxx-xx-xxxxxx%X0%X0-xxxxx-xxxxxxxxx-xxx |
SPID_SPECS | xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxx |
Il Sistema Informativo della Regione Lazio (SIR) si basa sulla soluzione Oracle OpenSSO 8 Enterprise per i servizi di autenticazione centralizzata su diversi dominii applicativi; OpenSSO è stato inoltre integrato da un applicativo make (AMUP) per la gestione di funzioni di base di User Provisioning, basata sull’invocazione di WS nativi di OpenSSO.
Si riporta la descrizione dell’impianto di autenticazione esistente, cominciando dalla figura seguente che illustra lo schema dell’architettura esistente.
Figura 1: Architettura componenti OpenSSO / AM-UP
Con riferimento alla figura precedente si precisa che:
• l’impianto consiste di due nodi ridonanti, bilanciati da un bilanciatore hardware, ciascun nodo serve: un’istanza di OpenSSO, un’istanza di SUN DS 6.3.1 ed un’istanza di AMUP;
• la sincronizzazione delle sessioni aperte si realizza tramite un meccanismo di code tra i due nodi servito da Java Message Queue Broker Cluster;
• i DS sono in replica multimaster;
• Opensso è ‘wrappato’ da AMUP per i servizi d’uso applicativo. I servizi web interni esposti a beneficio delle applicazioni sono:
• IDMUserManager (deprecato - mantenuto solo per compatibilità);
• AdvancedUserManagement (Da utilizzare per le nuove implementazioni);
• RoleManagement (Gestione dei Ruoli);
• IDMAuthManager (Autenticazione per sistemi con operatività anche in modalità disconnessa).
Complessivamente l’impianto esistente realizza le funzioni di autenticazione per diversi (circa 40 applicativi web) come schematizzato nella architettura logica seguente.
Web applic.
Trusted Sources Sottosistema User Provisioning
Motore di sincronizzaz.
Motore di provisioning
Persistenza e cifratura
User Interface
Sottosistema Access Management
Web Applications
b
We
lic.
app Web applic.
Utenze e policy di protezione
Motore di autenticazione e autorizzazione
Gestori utenze e
profili
Utenti finali web applications
Figura 2: Architettura componenti OpenSSO / AM-UP
In particolare:
• tutte le richieste di autenticazione ad una web application integrata con OpenSSO sono intercettate dall’agente che, tramite una redirect, presenta il pannello d’autenticazione di OpenSSO;
• a fronte della corretta autenticazione il sistema rilascia un cookie “iPlanetDirectoryPro” che viene gestito dall’agent del ServiceProvider per ricavare l’identità (CF) e mapparla sui profili d’autorizzazione applicativi.
È necessario sostituire l’impianto di OpenSSO/AMUP con una nuova soluzione software integrata, di classe Enterprise, per la gestione degli accessi alle applicazioni web, che garantisca:
1. l’integrabilità con il nuovo modello di autenticazione dato dal dispiegamento di SPID, conformemente allo standard SAML ed ai previsti attributi relativi alle Identità Digitali:
a. identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità utilizzato ai fini dell’identificazione;
b. non identificativi: il numero di telefonia mobile, l’indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall’Agenzia;
c. qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati. Possono essere già contenuti nell’identità digitale.
2. la gestione degli accessi ai servizi applicativi web, conformemente ai livelli di sicurezza di autenticazione delle identità digitali (ISO/IEC DIS 29115):
a. LoA2, a un fattore: (password);
b. LoA3, a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali (OTP);
c. LoA4, a due fattori basati su certificati digitali smart-card (TS-CNS).
3. la possibilità d’estendere la piattaforma a supportare:
a. un ‘registry’ locale per la gestione degli attributi di pertinenza dell’amministrazione regionale;
b. meccanismi d’autenticazione con piattaforme social (OAUTH2);
c. meccanismi di associazione di una identità digitale con un dispositivo mobile.
Si precisa che l’integrazione con il sistema nazionale SPID richiede una netta separazione tra le funzionalità di IdP (IdentityProvider) e SP (ServiceProvider), secondo il paradigma di federazione SAML2, come decritto nelle specifiche [SPID_SPECS], pertanto la soluzione richiesta deve assicurare la possibilità di attuare tale separazione.
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di licenze d’uso per una soluzione software integrata, di classe Enterprise, per la gestione degli accessi e delle relative credenziali (d’ora in avanti “SOLUZIONE”), nonché la prestazione dei relativi servizi di installazione, personalizzazione, supporto alla verifica di conformità e messa in esercizio, manutenzione correttiva e adeguativa (MAC), nonché di formazione/addestramento.
Si precisa che l'Appaltatore deve fornire un prodotto, già disponibile sul catalogo del mercato elettronico (MEPA), con il codice NETIQ-ACM-IM-2I.
Con riferimento ai Lemmi di Qualità ICT proposti dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID (cfr. xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxXXX/xxxxxx_xxxxx_xxxxxxx_XXX), i servizi/beni richiesti all’Appaltatore sono:
• fornitura Prodotti Hardware e Software (FPD);
• manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC);
• formazione e addestramento (FOR).
Per tutta la durata del presente appalto, l’Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione dei seguenti processi trasversali (rif. CNIPA31):
• Documentazione (PGD);
• Gestione della configurazione (PGC);
• Assicurazione di qualità (PAQ).
Nei successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti, i vincoli e le modalità di fornitura dei beni e di esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
La durata del presente appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e termina dopo 12 (dodici) mesi dalla data di avvio in esercizio della SOLUZIONE (milestone PRA-A4).
La data di avvio dell'esecuzione del contratto sarà comunicata all’Appaltatore dalla Società Appaltante, fermo restando che l’avvio dell’esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto tra l’Aggiudicatario e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. In ogni caso, sarà redatto un apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.
Eventuali proroghe e/o sospensioni delle prestazioni contrattuali saranno disciplinate secondo quanto previsto nell’art. 308 e, in quanto compatibili, negli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.
3.3 Fornitura Prodotti Hardware e Software (FPD)
Con riferimento al contesto descritto nel precedente paragrafo 2, l’Appaltatore deve assicurare la fornitura di una suite software integrata che soddisfi i seguenti requisiti, funzionali e non funzionali.
3.3.1 Requisiti funzionali
La SOLUZIONE oggetto del presente appalto deve:
1. assicurare la gestione centralizzata degli accessi ai servizi applicativi WEB, conformemente ai livelli di sicurezza di autenticazione delle identità digitali (ISO/IEC DIS 29115), e segnatamente:
a. LoA2, a un fattore: (userid/password) con la gestione di policies sulle credenziali (lunghezza e regole d’impostazione, scadenza), la possibilità di gestire una ‘inactivity black-list’ e di produrre rapporti sugli storici degli accessi;
b. LoA3, a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali, integrata nella SOLUZIONE, in grado d’inviare il secondo codice d’autenticazione (OTP) sia via e- mail e sia via SMS e disponibile anche su dispositivi di classe ‘mobile’;
c. LoA4, a due fattori basati sul certificato digitale registrato su smart-card (TS-CNS) autenticato via browser, con la capacità d’estrarre dal ‘Common Name1’ del certificato della TS-CNS, standard ISO/9594-8 (X.509), il solo Codice Fiscale.
2. assicurare la piena compatibilità ed integrabilità con il sistema SPID [SPID_SPECS] supportando i meccanismi d’autenticazione federata conformi allo standard OASIS SAML v2 e retro-compatibile con la versione SAML v1.1;
3. assicurare le funzionalità per la gestione del ciclo di vita di una identità digitale, anche esposti a livello applicativo (API/WS) per l’integrazione delle applicazioni, attraverso le seguenti funzionalità:
a. Verifica Esistenza, Creazione e Sospensione;
b. Cambio password;
1 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_00000000.xxx
c. Gestione degli Attributi non identificativi;
d. Gestione degli Attributi Qualificati ed aggiuntivi.
4. assicurare le funzionalità necessarie per gestire l’autenticazione di invocazioni di Web Services, anche in modalità REST, conformemente allo standard OASIS WS-Security 1.1, conformemente ai seguenti profili:
a. WS-Security Core Specification 1.1;
b. Username Token Profile 1.1;
c. SAML Token profile 1.1;
d. SOAP with Attachments (SWA) Profile 1.1.
Si precisa inoltre che la SOLUZIONE deve:
• assicurare l’integrabilità in modalità ‘agent-less’:
✓ di applicativi web con JAVA Application Server JBoss EAP 5 o superiore;
✓ di Portal Server Liferay 6.x o superiore;
✓ di Enterprise Content Management AlFresco One Enterprise o superiore;
• potersi interfacciare con il server LDAP Sun Directory Server 6 per assicurare, per un periodo transitorio, la congruenza dei repository LDAP.
3.3.2 Requisiti non funzionali
La SOLUZIONE deve essere rispondente ai seguenti vincoli e requisiti non funzionali:
1) deve essere compatibile con i seguenti vincoli d’ambiente tecnologici del SIR della Regione Lazio:
a) Hypervisor di virtualizzazione VMWare VSPHERE 5;
b) Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux 6;
c) Data Base: Oracle 11g , PostgreSQL 9.3;
d) Application Server / Servlet Container: JBoss 5. EAP / Tomcat 7 con JVM:
i) Sun JDK 1.6;
ii) OpenJDK 1.6.19-b09;
si precisa che la SOLUZIONE deve essere compatibile con le predette versioni o con versioni superiori.
2) la SOLUZIONE deve inoltre assicurare:
a) la registrazione di identità digitali in quantità illimitata;
b) la configurazione di ambienti in alta affidabilità almeno per componente di Access Management;
c) adeguati tempi di risposta per le funzioni d’accesso alle risorse protette con un carico concorrente di almeno 10.000 utenti contemporanei;
3) le licenze software della SOLUZIONE devono permettere la predisposizione di un’ambiente di produzione, conforme ai requisiti di cui al punto precedente, e di un ambiente di collaudo speculare alla produzione.
Si precisa infine che la SOLUZIONE offerta deve essere fornita dall’Appaltatore in licenza d’uso, anche non esclusiva, illimitata (per traffico, utenze, volumi trattati, CPU) e di durata perpetua.
3.3.3 Installazione, verifica di conformità e messa in esercizio
L’Appaltatore deve svolgere le attività di installazione della SOLUZIONE, sia in ambiente di collaudo sia in ambiente di esercizio, nonché di integrazione della stessa con un applicativo web che verrà indicato dalla Società Appaltante.
L’Appaltatore deve, inoltre, garantire il pieno supporto e l’assistenza attiva per l’espletamento della verifica di conformità della SOLUZIONE da parte della Società Appaltante.
3.4 Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC)
L’Appaltatore deve assicurare l’erogazione di un servizio di manutenzione correttiva e adeguativa sull’intera SOLUZIONE, a partire dall’avvio in esercizio della stessa e per la durata di 1 (uno) anno.
Si precisa che:
• la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti della SOLUZIONE;
• la manutenzione adeguativa comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza della SOLUZIONE all’evoluzione dell’ambiente tecnologico ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente).
In particolare, per problemi tecnici che dovessero determinare un malfunzionamento della SOLUZIONE, l’intervento di manutenzione correttiva per la risoluzione dello stesso deve essere garantito, a seconda della tipologia di problema determinata ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, nei termini di seguito indicati:
• entro 4 (quattro) ore lavorative successive alla segnalazione, per malfunzionamenti che bloccano l’attività sull’intera SOLUZIONE e la conseguente interruzione del servizio erogato;
• entro 16 (sedici) ore lavorative successive alla segnalazione, per malfunzionamenti anche gravi che tuttavia non bloccano l’attività sull’intera SOLUZIONE;
• entro 48 (quarantotto) ore lavorative successive alla segnalazione, per altre tipologie di malfunzionamenti.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che:
• per segnalazione del guasto/malfunzionamento s’intende la data e l’orario dell’effettuazione della chiamata telefonica e/o dell’invio di un messaggio di posta elettronica e/o dell’invio di un fax da parte della Società Appaltante verso l’Appaltatore;
• per orario lavorativo s’intende il normale orario di lavoro, dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al sabato;
• l’Appaltatore deve inoltre assicurare il supporto di tipo sistemistico necessario, anche on site, ove richiesto dalla società Appaltante.
In ogni caso, resta inteso che la determinazione della causa del problema, l’individuazione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità della SOLUZIONE mal funzionante, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione adeguativa, l’intervento dell’Appaltatore deve essere garantito nel termine indicato di seguito:
• soluzione entro 6 (sei) giorni lavorativi, salvo un eventuale termine superiore fissato ad insindacabile giudizio della Società Appaltante (in casi di particolare difficoltà) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società.
L’Appaltatore deve inoltre svolgere un servizio periodico, almeno su base trimestrale, di tipo “Security Advisor” sulle possibili vulnerabilità di sicurezza della SOLUZIONE.
3.5 Formazione e addestramento (FOR)
L’Appaltatore deve erogare un servizio di formazione ed addestramento da erogare in modalità ‘training on the job’, per assicurare alla Società Appaltante l’acquisizione delle competenze necessarie per:
• la gestione sistemistica dell’installazione, compresa l’attività d’installazione di base;
• la gestione della SOLUZIONE, ovvero le modalità d’integrazione della stessa con applicativi web;
al fine di rendere Società Appaltante autonoma nella esercibilità della SOLUZIONE.
A tal fine, l’Appaltatore deve garantire almeno 10 (dieci) giornate di formazione da parte di personale qualificato e/o certificato ed esperto sulla SOLUZIONE.
La formazione in modalità ‘training on the job’ richiesta deve realizzarsi durante le attività di:
a) installazione della SOLUZIONE in ambiente di collaudo;
b) personalizzazione della SOLUZIONE per interfacciare LDAP, per supportare XxX0, XxX0 e LoA4;
c) integrazione di almeno un applicativo indicato dalla Società Appaltante.
Si precisa infine che, il completamento dei servizi di formazione e addestramento sarà riconosciuto unicamente dalla redazione congiunta di un verbale d’accettazione della formazione ed addestramento.
L’Appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente le attività oggetto del presente appalto nel rispetto delle tempistiche massime previste nella seguente Tabella, fermo restando che con T0 si intende la data di avvio dell’esecuzione del contratto e che i giorni ivi indicati sono da intendersi come naturali e consecutivi:
Milestones di Progetto | Prodotto | Entro (durata) | |
PR-A0 | Avvio attività | Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto | T0 |
PR-A1 | Progettazione e Pianificazione | Piano di Qualità e controllo | T0+10gg |
PR-A2 | Fornitura, installazione e personalizzazione della SOLUZIONE, pronti alla “verifica di conformità” in ambiente di collaudo e ‘training on the job’ | Disponibilità della SOLUZIONE con una applicazione integrata in ambiente di collaudo | T0+20gg |
PR-A3 | Supporto alla Verifica di Conformità | Verbale Verifica di Conformità | T0+30gg=T1 |
PR-A4 | Installazione e messa in esercizio della SOLUZIONE, con ‘training on the job’ | Disponibilità della SOLUZIONE in ambiente di esercizio e verbale di messa in esercizio | T1+5gg=T2 |
PR-A5 | Erogazione servizi Manutenzione (MAC) | Erogazione servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa | T2+365gg |
4.2 Piano della Qualità e Controllo
L’Appaltatore deve produrre, entro le tempistiche indicate nella predetta tabella e secondo il proprio sistema di Qualità ISO9001, un Piano di Qualità e Controllo, con i seguenti contenuti minimi:
• scopo e campo di applicazione del piano;
• organizzazione (struttura organizzativa) con indicazione di ruoli, responsabilità e interfaccia con la Società Appaltante secondo una matrice RACI;
• modalità di comunicazione con la Società Appaltante;
• architettura logica e tecnica della SOLUZIONE;
• pianificazione di dettaglio delle attività e dei relativi prodotti da rilasciare;
• modalità di gestione delle non conformità relative al presente appalto.
Il Piano di Qualità e Controllo sarà sottoposto ad approvazione da parte della Società Appaltante e sarà cura dell’Appaltatore apportare allo stesso le modifiche richieste entro le tempistiche che saranno indicate dalla Società Appaltante.
L’Appaltatore deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto nel rigoroso rispetto del Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante.
Con riferimento alle attività pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, l’Appaltatore deve presentare con cadenza trimestrale, entro dieci giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, un Rapporto di riepilogo delle prestazioni effettuate nel trimestre ovvero un documento che consenta di controllare le attività effettuate rispetto a quelle pianificate e l’impegno effettivo rispetto al pianificato (per gli interventi di manutenzione adeguativi e correttiva, ecc.).
4.3 Gestione della configurazione
Durante l’intera durata del contratto, l’Appaltatore deve assicurare la conoscenza, la completezza, l’integrità, la consistenza e la correttezza delle componenti (sia documentali che implementative) della SOLUZIONE oggetto del presente appalto, in particolare in relazione alle dipendenze esistenti tra le stesse, attraverso la registrazione della configurazione iniziale e la conoscenza dello stato delle modifiche proposte, della loro motivazione, della loro approvazione, della loro attuazione e della loro evoluzione.
Il Gruppo di Lavoro richiesto per le attività oggetto del presente appalto deve essere composto da almeno i seguenti profili professionali, i quali devono avere almeno i seguenti requisiti:
• 1 Risorsa ‘Referente di Progetto’ per le tematiche di Project Management ed amministrative;
• 2 Risorse ‘Tecniche’ qualificate e/o certificate e con provata esperienza sulla SOLUZIONE; che si relazioneranno con i seguenti referenti della Società Appaltante:
• il RUP;
• 1 risorsa di profilo Sistemistico;
• 1 risorsa di Profilo Architetturale;
• 1 risorsa di Profilo Applicativo, referente per l‘applicativo che deve essere integrato con la SOLUZIONE.
Sarà facoltà della Società Appaltante verificare l’effettiva capacità, competenza ed adeguatezza del Gruppo di Lavoro utilizzato, anche mediante colloqui con le risorse che lo compongono.
Qualora una risorsa o più risorse non abbiano le effettive competenze/conoscenze richieste o fossero ritenute dalla Società Appaltante non idonee alla perfetta esecuzione dell’appalto, la Società stessa si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere, senza alcun onere a suo carico rispetto al corrispettivo di cui oltre, la sostituzione delle stesse. In tal caso, l’Appaltatore deve provvedere alle sostituzioni richieste, entro 3 (tre) giorni naturali dalla richiesta, con soggetti dotati di esperienza e capacità professionale pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire.
Nel caso in cui l’Appaltatore, nel corso dell’appalto, volesse sostituire alcune delle risorse l’Appaltatore stesso deve provvedere alle sostituzioni con soggetti dotati di esperienza e capacità professionale almeno pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.
Resta inteso che l’eventuale sostituzione di unità di personale non deve in nessun modo avere ripercussioni negative sulle attività di progetto e sul rispetto delle relative scadenze prefissate.
Nel caso di sostituzione, per inidoneità alla perfetta esecuzione dell’appalto, della medesima figura professionale per un numero superiore a 3 (tre) volte, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
L’Appaltatore deve inoltre garantire che le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro siano dotate di tutto il materiale necessario (a titolo esemplificativo e non esaustivo, personal computer idoneo allo svolgimento delle attività richieste, etc.).
5.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l’Appaltatore saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole contenute nel Contratto stipulato tra le Parti, costituito dalla proposta dell’Appaltatore e dalla relativa accettazione della Società Appaltante, dalle Condizioni Generali e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato n. 2 al Bando ICT 2009;
• dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.
In caso di contrasto/incompatibilità, le presenti Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sulle Condizioni Generali di Contratto, sul Capitolato Tecnico allegato n. 2 al Bando ICT 2009.
In ogni caso, le clausole contenute nel Condizioni Generali di Contratto e nel presente documento saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.
5.2 Modalità e tempi di esecuzione
I servizi/beni oggetto del presente appalto devono essere eseguiti/forniti integralmente ed a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
Il personale dell’Appaltatore potrà accedere nelle sedi/uffici della Società Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le eventuali attività da svolgersi presso tali sedi devono essere eseguite dall’Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.
L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.
L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, nell’esecuzione dell’appalto presso le sedi della Società Appaltante, il personale dell’Appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.
L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.
In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.
Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
5.4 Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore stesso in sede di gara (oltre I.V.A.).
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, del Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Saranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese
di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell’Appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.
Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all’Appaltatore con le seguenti modalità:
• il 78% (settantotto per cento) dell’importo di aggiudicazione, oltre I.V.A., salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione, in un’unica soluzione al corretto completamento delle Milestone XX-X0, XX- X0, XX-X0, PR-A3 e PR-A4 di cui al precedente paragrafo 4.1 del presente documento, previa verifica di conformità positiva della SOLUZIONE in ambiente di collaudo e in ambiente di esercizio, nonché accettazione della documentazione a corredo prodotta dall’Appaltatore;
• il 22% (ventidue per cento) dell’importo di aggiudicazione, oltre I.V.A., salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione, in 4 (quattro) tranche trimestrali posticipate a decorrere dal corretto rilascio in esercizio della SOLUZIONE, previa verifica di conformità positiva dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) erogati e accettazione della documentazione a corredo prodotta dall’Appaltatore.
Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.
Le suddette fatture dovranno comunque contenere:
• la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
• il riferimento alla R.D.O.;
• la data di prestazione dei servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione;
• specificare puntualmente le attività effettivamente svolte;
• eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante. Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante
comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., i singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei
confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro quota” delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell’atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l’operatore mandatario del R.O.E. stesso deve trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di R.O.E., sul conto corrente bancario intestato all’operatore mandatario) e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.
In ogni caso, l’Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.
Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali.
Per ogni giorno naturale di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) rispetto alle tempistiche massime per il corretto completamento della Milestone PR-A5, indicata nella Tabella di cui al paragrafo 4.1 del presente documento, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 78% (settantotto per cento) dell’importo di aggiudicazione.
Per ogni ora lavorativa di ritardo nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione adeguativa, rispetto alle tempistiche massime indicate nel precedente paragrafo 3.4, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 22% (ventidue per cento) dell’importo di aggiudicazione.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella piena e corretta esecuzione delle attività di manutenzione adeguativa, rispetto alle tempistiche massime indicate nel precedente paragrafo 3.4, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’10/00 (uno per mille) del 22% (ventidue per cento) dell’importo di aggiudicazione.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
L’Appaltatore, in esecuzione del presente appalto, è obbligato all’osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti di cui alla sopra menzionata normativa in materia di Privacy nonché è obbligato al rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società Appaltante e specificatamente indicate nel Disciplinare Tecnico allegato B) del D.Lgs. 196/2003.
In particolare, l’Appaltatore è obbligato al trattamento dei dati personali al solo fine di eseguire la prestazione oggetto dell’appalto, impegnandosi a non divulgare e/o comunicare i dati stessi a terzi non autorizzati al trattamento e/o comunque senza la relativa autorizzazione della società appaltante.
Inoltre, l’Appaltatore deve garantire la massima riservatezza delle informazioni /dati personali di cui è venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, ovvero è obbligato a far rispettare, al proprio personale dipendente (incaricati del trattamento), la riservatezza in ordine a tutte le informazioni personali acquisite nello svolgimento delle attività lavorative. Gli obblighi inerenti alla riservatezza devono essere rispettati anche a seguito di cessazione (e/o interruzione temporanea) delle attività svolte in esecuzione del presente appalto.
In riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 30 D.Lgs 196/2003 di nominare gli “incaricati del trattamento” ovvero il personale che svolge operazioni di trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività lavorative assegnate, si specifica quanto segue.
La Società Appaltante ha l’obbligo, prescritto dalla legge, di procedere alle suindicate nomine da effettuarsi con atto scritto - corredato delle relative istruzioni e raccomandazioni in ordine all’osservanza della normativa in materia di Privacy - al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività lavorative da parte del personale nominato e, quindi, incaricato del trattamento dei dati personali.
Pertanto l’Appaltatore sarà tenuto ad individuare, tra il personale alle dirette dipendenze, gli incaricati del trattamento dei dati personali (ovvero gli addetti alle operazioni di trattamento in esecuzione del presente appalto) e, conseguentemente, fornire alla società appaltante i relativi nominativi per la formalizzazione dell’atto di nomina prescritto dall’art. 30 D.Lgs. 196/2003.
Le istruzioni e/o raccomandazioni contenute nel suindicato atto di nomina riguarderanno il corretto svolgimento di tutte le attività affidate all’appaltatore e, quindi, formeranno parte integrante e sostanziale del relativo contratto di appalto; In particolare il modulo di nomina di “incaricato al trattamento” sarà allegato al contratto di appalto e l’Appaltatore avrà l’obbligo di prenderne visione prima della sottoscrizione del contratto stesso.
Al riguardo si precisa che sarà obbligo dell’Appaltatore garantire che il proprio personale autorizzato al trattamento dei dati personali (quindi nominato ai sensi di legge) osservi le istruzioni e le indicazioni fornite dalla società appaltante e specificatamente elencate nel menzionato atto di nomina di incaricato al trattamento.
Gli obblighi in materia di Privacy dovranno essere osservati anche da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti ovvero dal personale incaricato del trattamento di questi ultimi. Sarà, quindi, obbligo dell’Appaltatore far rispettare i predetti obblighi nello svolgimento, da parte di terzi subappaltatori, delle prestazioni oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, inoltre, sarà tenuto - al termine della prestazione oggetto del presente appalto e/o comunque su richiesta della Società Appaltante - ad interrompere il trattamento dei dati personali nonché all’eventuale riconsegna della documentazione, anche in formato elettronico, contenente i dati trattati in esecuzione del presente appalto (es archivi elettronici, data-base, etc.)
Gli obblighi sopra indicati devono essere rispettati dall’Appaltatore per tutta la durata della prestazione oggetto del presente appalto e, in caso di inosservanza degli stessi, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
Per quanto non previsto nel presente appalto, si precisa che sarà cura della società appaltante fornire all’appaltatore ulteriori istruzioni e/o indicazioni in ordine alle misure di sicurezza adottate in osservanza della normativa in materia di Privacy.
5.7 Obblighi nei confronti del personale
L’Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all’Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.
5.8 Verifiche di conformità (collaudo) e controlli
I beni ed i servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti ad accettazione ovvero a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e/o nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto negli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
In particolare, le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
In fase di accettazione o di verifica di conformità verranno comunque eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato/adottato dalla Società Appaltante, ferma restando l’insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata.
L’Appaltatore deve comunque comunicare per iscritto il “pronti alla verifica”, nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel Contratto.
Si precisa inoltre che l’Appaltatore deve produrre un manuale tecnico operativo per la verifica di conformità della SOLUZIONE, con i seguenti contenuti minimi:
a) vista logica dell’architettura (Deployement Diagram UML);
b) architettura tecnica/fisica dell’installazione;
c) requisiti d’ambiente, filesystems e repository d’installazione;
d) procedura d’installazione;
e) personalizzazioni effettuate ed eventuale repository dei sorgenti;
f) profili utente e policy delle autorizzazioni della SOLUZIONE;
g) eventuali attività di Post-Installazione;
h) procedure per la manutenzione MAC;
i) procedure di Aggiornamento;
j) procedure di Backup e Restore.
Le operazioni necessarie alle verifiche di competenza della Società Appaltante sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirle. Nel corso delle attività di verifica, inoltre, l’Appaltatore deve costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l’assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione.
Le attività di verifica devono perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del “pronti alla verifica”, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:
• una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
• gli estremi dell’eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica;
• il giorno e il luogo della verifica;
• le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
• i rilievi fatti dal soggetto incaricato, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l’Appaltatore deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo “pronti alla verifica”, fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.
Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
• grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
• affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente documento ed eventualmente nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
• mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto;
• violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato;
La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
• perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
• venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
• sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
5.10 Diritti e pretese di terzi
La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.
L’Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Società Appaltante, deve rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tenere indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.
L’Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
5.11 Subappalto e subcontratto
L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.
L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.
L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006:
• l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare;
• l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall’art. 118, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006, ossia:
✓ originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto, nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un’apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
✓ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del codice civile. In caso di R.O.E., tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
✓ dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
• nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
• l’esecuzione delle attività subappaltate non deve formare oggetto di ulteriore subappalto.
Tutti i pagamenti al subappaltatore deve essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore deve comunque trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Resta inteso che qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Società Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, come previsto dalla disposizione normativa sopra citata. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore con la contestazione della regolarità delle attività subappaltate e sempre che le predette contestazioni siano accertate dal Responsabile del procedimento, la Società Appaltante sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal Responsabile del procedimento.
Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato dal Responsabile del procedimento una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà.
In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell’attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.
Quanto previsto dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
5.12 Cessione del contratto e dei crediti
L’Appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.
In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l’Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
5.14 Spese contrattuali ed oneri fiscali
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di impresa e saranno soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d’uso, al Contratto deve essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere
a carico dell’Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.
In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente subito. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l’annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell’aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.
5.16 Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all’interpretazione del Contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore non conterrà alcuna clausola compromissoria.