ALLEGATO “A”
ALLEGATO “A”
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO E DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto Art. 2 - Durata dell’appalto
Art. 3 – Caratteristiche dei Servizi
Art. 4 – Organizzazione ed esecuzione dei Servizi Art. 5 – Mezzi da adibire ai Servizi
Art. 6 – Mezzi in funzione e tipologia
Art. 7 - Manutenzione dei mezzi adibiti ai Servizi Art. 8 – Modalità di esecuzione dei servizi
Art. 9 – Corrispettivo e pagamenti
Art. 10 – Obblighi e competenze del personale dipendente del fornitore Art. 11 – Personale da impiegare nel Servizio
Art. 12 – Obblighi dell’appaltatore in materia di personale e sicurezza Art. 13 – Deposito cauzionale
Art. 14 – Controlli ed ispezioni
Art. 15 – Responsabilità e Assicurazioni a carico dell’appaltatore Art. 16 – Rappresentante e sostituto dell’appaltatore
Art. 17 – Tariffe del Servizio Trasporto ordinario Art. 18 – Divieto di subappalto
Art. 19 - Penali
Art. 20 – Sospensione dell’esecuzione del contratto Art. 21 – Risoluzione del contratto
Art. 22 – Recesso dell’Amministrazione Comunale Art. 23 – Disdetta del contratto
Art. 24 – Cessione del contratto
Art. 25 – Trattamento dei dati personali Art. 26 – Spese contrattuali
Art. 27 – Domicilio legale Art. 28 – Foro competente
Art. 29 – Condizioni generali del contratto Art. 30 – Norme di rinvio
ART. 1
(Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Teramo per un numero complessivo di utenti stimati in circa 265 annui e per stimati 184.000 km annui, e del servizio Trasporto alunni disabili in “situazione di gravità”, ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n.104/1992, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado del Comune di Teramo per un numero complessivo di massimo 18 alunni.
Potrà essere richiesto all’appaltatore il servizio di trasporto scolastico anche per uscite di istruzione, scolastiche, parascolastiche, ricreative, educative e sportive, ecc., che abbiano orari compatibili con l’ordinario orario del servizio prioritario di cui al calendario scolastico; in tali casi verrà corrisposto all’appaltatore il medesimo prezzo a chilometro aggiudicato all’esito della procedura di gara secondo il percorso che sarà effettuato, oltre all’importo forfettariamente stabilito pari ad €.20,00 (ventieuro) non soggetto a ribasso, omnicomprensivo per ogni scuolabus impiegato.
L’appaltatore avrà l’obbligo di soddisfare tali richieste senza variare il normale orario di servizio che riveste carattere di assoluta priorità.
L’appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di trasporto scolastico, di professione di trasportatore su strada, di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente compresa la normativa relativa ai provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio. L’appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Nuoco codice della strada e della normativa in vigore sulle caratteristiche costruttive degli scuolabus.
Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della L. 146/1990 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Il presente appalto è condizionato risolutivamente alla stipula di un eventuale Accordo Quadro o Convenzione dal parte della Regione Abruzzo in qualità di Soggeflo Aggregatore Regionale ai sensi del DPCM 11 luglio 2018.
ART.2
(Durata dell’appalto)
L’appalto avrà una durata di due anni scolastici, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alle condizioni di cui al presente capitolato nonché all’offerta tecnica presentata ed al prezzo stabilito in sede di gara, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.
Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, il Comune dovrà comunicare alla Ditta affidataria l’intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.
È vietato il tacito rinnovo del contratto.
La consegna del servizio avrà inizio, presumibilmente, il 1° Settembre 2021; sarà cura del Comune comunicare eventuali variazioni a tale data.
Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, si riserva, nei casi di urgenza o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio per motivi di ordine pubblico e di tutela della pubblica incolumità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi di eventi sismici, meteorologici, epidemiologici, e per ogni altro fatto o evento che non consenta la regolare e sicura erogazione del servizio dandone preventiva e tempestiva comunicazione all’appaltatore.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal contratto medesimo, salvo il diritto dell’appaltatore al pagamento integrale delle prestazioni rese, salvo diritti e ragioni dell’Amministrazione derivanti dall’inadempimento dell’appaltatore.
Alla scadenza del contratto come sopra definita, il rapporto cesserà a tutti gli effetti di legge senza necessità di preavviso.
La durata del contratto di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
ART. 3
(Caratteristiche dei Servizi)
Il servizio Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado interessa l’intero territorio comunale e deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore al momento dell’espletamento, con mezzi idonei ed omologati, secondo l’età degli alunni da trasportare; su ogni mezzo oltre all’autista deve essere garantita la presenza costante di un accompagnatore.
Il servizio dovrà essere effettuato giornalmente e per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, comprese le giornate dedicate alle prove d’esame, salvo modifiche stabilite per esigenze scolastiche o altre esigenze che verranno tempestivamente comunicate alla ditta appaltatrice. Il servizio comprende il trasporto al mattino, a fine mattinata e nel pomeriggio per le scuole dell’infanzia ed i rientri pomeridiani previsti
dalle singole scuole. Le località ed il numero degli utenti come di seguito specificati, così come il totale dei km pari a 184.000,00 (calcolato sulla media dell’ultimo triennio 2017/2018/2019), hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base al numero degli alunni iscritti,alla loro residenza/domicilio, ad una diversa determinazione del calendario scolastico o ad eventuali prescrizioni dovute all’emergenza epidemiologica in atto:
FRAZIONE/LOCALITA’ | NUMERO ALUNNI TRASPORTATI | ||
Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | |
XXXXX e località limitrofe | 29 | 25 | 25 |
POGGIO CONO e località limitrofe | 31 | 26 | 15 |
VILLA VOMANO e località limitrofe | 19 | 21 | 23 |
FRONDAROLA e località limitrofe | 23 | 23 | 28 |
MAGNANELLA e località limitrofe | 29 | 31 | 28 |
NEPEZZANO e località limitrofe | 23 | 22 | 21 |
COLLEATTERRATO e località limitrofe | 71 | 61 | 54 |
SAN NICOLO’ A TORDINO e località limitrofe | 49 | 51 | 65 |
I suddetti dati sono puramente indicativi e rappresentano l’andamento storico dell’ultimo triennio (2017/2018/2019).
Il Servizio dovrà essere effettuato per le scuole di prossimità e/o di appartenenza secondo le ammissioni che saranno gestite dall’Ufficio Trasporto.
Il servizio Trasporto alunni disabili in “situazione di gravità”, ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n.104/1992, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado consiste nel trasporto degli alunni diversamente abili dalle proprie abitazioni verso le scuole frequentate (fino all’ingresso con la consegna dell’alunno al personale scolastico autorizzato) e viceversa.
L’attività di trasporto deve essere espletata tutti i giorni del Calendario Scolastico, ivi compresi i rientri pomeridiani e le giornate dedicate alle prove d’esame.
Le date di inizio e di termine dei servizi nonché i periodi di interruzione delle attività scolastiche, verranno comunicati tempestivamente all’appaltatore dall’Ufficio.
I servizi devono essere eseguiti rispettando gli orari di entrata ed uscita dalle scuole e comunque in tempo utile per l’ora di inizio e fine delle lezioni scolastiche.
Gli orari potranno subire variazioni in esito alle specifiche esigenze, anche per far fronte a situazioni contingenti e di carattere provvisorio, e l’appaltatore è tenuto all’adeguamento e all’esecuzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato e nel contratto.
I servizi, di cui al presente capitolato di appalto, non devono subire alcuna interruzione o sospensione o abbandono se non per comprovate cause di forza maggiore (nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.), dandone, comunque, sempre comunicazione all’Ufficio.
Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione programmabile e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
La gestione dei Servizi deve essere svolta nel pieno rispetto delle direttive e dei parametri organizzativi determinati dall’Amministrazione Comunale.
Particolare aflenzione dovrà essere rivolta al profilo organizzativo del servizio, all’esplicitazione delle varie fasi dell’intervento, alla tipologia degli iscrifli, all’orario di servizio all’utenza, al calendario scolastico annuale, al fabbisogno di personale impiegato da parte dell’affidataria, alla rete dei servizi educativi comunali ed extracomunali con i quali rapportarsi.
ART. 4
(Organizzazione ed esecuzione dei servizi)
Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere rese dall’appaltatore con organizzazione di impresa e quindi con capitali, mezzi e personale proprio ed a suo esclusivo rischio.
L’appaltatore dovrà dotarsi di una Sede operativa e di una autorimessa ubicati nel Comune di Teramo, e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, l’ubicazione, i recapiti telefonici, le e-mail ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata utili per le comunicazioni.
L’appaltatore per il ricovero dei mezzi, utilizzerà appositi spazi provvisti di agibilità per l’uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con la massima puntualità ed in conformità a tutte le prescrizioni del presente capitolato di appalto nonché alle eventuali condizioni offerte in sede di gara, e di quelle che l’Amministrazione comunale sarà in piena facoltà di impartire, nel corso del contratto stesso, in ragione delle esigenze del servizio.
L’appaltatore sarà tenuto ad effettuare incontri con i referenti dell’Amministrazione comunale per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive.
L’Ente, eventualmente anche d’intesa con le Autorità Scolastiche, effettuerà senza preavviso gli accertamenti, i sopralluoghi e le ispezioni che riterrà più idonei ed opportuni in riferimento agli adempimenti dell’appaltatore riguardo alla qualità del servizio.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ridurre e/o accorpare il numero delle percorrenze per le quali dovrà essere erogato il servizio oggetto del presente capitolato di appalto; in questo caso l’appaltatore sarà tenuto ad interrompere il servizio in questione relativamente alle percorrenze per le quali il Comune dovesse decidere in tal senso senza aver diritto ad alcun tipo di indennizzo, ristoro, ecc, a qualsiasi titolo.
Per il servizio trasporto alunni disabili, inoltre, l’appaltatore è tenuto ad adottare una scheda mensile riepilogativa, controfirmata dai Dirigenti Scolastici, per tutti gli alunni trasportati quale strumento di riscontro, registrazione e verifica dell’attività svolta anche ai fini della quantificazione del corrispettivo.
L’appaltatore è ritenuto responsabile dell’operato del personale alle proprie dipendenze. L’appaltatore è tenuto a dare all’Amministrazione Comunale, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti, sinistri, collisioni che dovessero verificarsi, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato, nonché di tutti gli episodi relativi alla salute e alla condizione degli alunni trasportati.
Entro il successivo giorno lavorativo, peraltro l’appaltatore è tenuto a trasmettere idoneo rapporto scritto sull’accaduto, allegando, ove presenti e disponibili, i referti, verbali e certificati emessi dalle competenti autorità pubbliche.
Inoltre, l’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione all’Ufficio di qualsiasi interruzione, sospensione, variazione e ritardo del servizio o guasto degli automezzi, indicandone cause e modalità.
L’appaltatore è tenuto a comunicare con ogni urgenza alle famiglie degli utenti interessati, eventuali ritardi che comunque dovessero verificarsi.
ART. 5
(Mezzi da adibire ai servizi)
Per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico l’appaltatore dovrà avere piena disponibilità di 11 (undici) mezzi scuolabus e 2 (due) mezzi scuolabus per le sostituzioni.
Per l’espletamento del servizio trasporto alunni disabili, l’appaltatore dovrà avere la piena disponibilità di 3 (tre) mezzi omologati e idonei al trasporto disabili, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione.
L’appaltatore è obbligato ad impiegare ulteriori mezzi qualora il contingente sopra indicato dovesse risultare insufficiente a ragione della loro tipologia e/o a ragione della gravità delle disabilità e/o della dislocazione territoriale degli alunni e delle scuole frequentate dai medesimi.
Quindici giorni prima dell’avvio del servizio (a pena di esclusione) dovrà essere consegnata al comune di Teramo la lista con la descrizione dei mezzi messi a disposizione dall’appaltatore per lo svolgimento delle attività affidate corredata di tutta la relativa documentazione.
Ai servizi dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dalla normativa in vigore al momento dell’espletamento del servizio, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico del fornitore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
L’appaltatore non potrà disporre dei mezzi utilizzati per il servizio trasporto scolastico per sponsorizzazioni e pubblicità.
ART. 6
(Mezzi in funzione e tipologia)
L’appaltatore deve avere la disponibilità esclusiva di mezzi di cui sopra con le seguenti caratteristiche:
• data di prima immatricolazione non precedente all’anno 2010 riferita a ciascun mezzo adibito al Servizio di Trasporto Scolastico; non potranno essere utilizzati, inoltre, veicoli omologati Euro 0, Euro 1, Euro 2;
• omologati e idonei al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e trasporto disabili degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché muniti della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
• essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente. Eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all’Ufficio; non sono ammessi mezzi che prevedono posti in piedi ai sensi della vigente normativa;
• essere muniti di polizza assicurativa RCA, così come previsto al successivo art.15;
• possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente;
• tutti i mezzi impiegati nel servizio trasporto scolastico devono essere dotati di cronotachigrafo e di cinture di sicurezza per i passeggeri.
Il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni dell’appalto dovessero via via superare i limiti suddetti, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara
L’appaltatore è tenuto a comprovare la piena disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, ecc.) dei mezzi che utilizzerà per il servizio in argomento ai sensi della vigente normativa.
Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’appaltatore, prima dell’avvio del servizio, deve consegnare all’Ufficio la copia della carta di circolazione dei mezzi che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio.
ART. 7
(Manutenzione dei mezzi adibiti ai servizi)
Tutti i mezzi adibiti al servizio dovranno essere efficienti, e degli stessi deve essere sempre garantita la funzionalità e la sicurezza.
I mezzi inoltre dovranno essere decorosi e tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna ed esterna, assicurando anche il costante funzionamento di tutti gli impianti presenti.
Tutte le spese di gestione del servizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni a qualsiasi titolo, sono a carico dell’appaltatore il quale ha inoltre l’obbligo della regolare preordinata manutenzione dei mezzi che non potranno essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.
Tutte le spese, anche straordinarie, relative ad attività di sanificazione e disinfezione previste dalle normative per il contenimento di eventuali emergenze anche epidemiologiche sono a carico dell’appaltatore.
Nello specifico sono a carico dell’appaltatore:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carburante, lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, montaggio di pneumatici e montaggio di catene, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura, quali ad esempio cinghie di trasmissione, candele, batterie, pastiglie e dischi freni, filtri e componenti del motore in generale, sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danno, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata manutenzione, ecc.)
• la pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza settimanale e comunque anche con cadenza più frequente qualora necessario;
• ad ogni fine turno di servizio (mattina, fine mattinata e pomeriggio), la disinfezione e sanificazione dei mezzi con appositi prodotti e/o sistemi igienizzanti a seguito di eventuali emergenze anche epidemiologiche;
• l’esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi;
• le sanzioni amministrative e contravvenzioni;
• tasse e imposte per l’aggiornamento dei libretti di circolazione;
• la revisione periodica così come prevista per legge di cui il fornitore è tenuto a trasmettere copia all’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione della manutenzione.
ART. 8
(Modalità di esecuzione dei servizi)
L’Ufficio Trasporto, prima dell’avvio dei servizi, consegnerà all’appaltatore l’elenco degli alunni ammessi al servizio distinti per zone e le scuole di destinazione, nonché i nominativi degli autorizzati a prendere in custodia i minori alle fermate.
L’Ufficio Trasporto, entro il mese di ottobre, elaborerà, sulla base degli iscritti ammessi al Servizio, un piano di percorrenze sulla base del quale sarà calcolato il corrispettivo.
In ogni caso il prezzo unitario applicato a chilometro così come formulato con l’offerta, si intende fisso ed immodificabile, sia in relazione alla variazione degli itinerari e del loro numero, che del chilometraggio richiesto.
Per eventuali discordanze riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo congiunto al fine di verificare quanto non coincidente; in esito al sopralluogo, quanto sarà stabilito dall’Ufficio, dovrà essere eseguito dall’appaltatore.
L’appaltatore, inoltre, deve attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale del Servizio Trasporto Alunni adottato dall’Amministrazione Comunale.
Eventuali modifiche al servizio saranno comunicate dall’Ufficio almeno 5 (cinque) giorni prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse, a cui l’appaltatore dovrà rispondere entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle stesse, comunicando la presa visione e la disponibilità alla attuazione delle modifiche richieste.
E’ fatta salva una tempistica più ristretta in caso di necessità o urgenza; in tali circostanze l’appaltatore dovrà dare immediata esecuzione a quanto richiesto dall’Ufficio.
L’appaltatore garantisce la presa in carico degli alunni per il rientro, in anticipo rispetto a quanto concordato, nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili e comunque per qualsiasi evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico, anche previa comunicazione telefonica da parte dell’Ufficio.
ART. 9
(Corrispettivo e pagamento)
Servizio Trasporto Scolastico Alunni.
Il corrispettivo per il servizio trasporto scolastico alunni viene calcolato a misura in relazione ai chilometri effettivamente percorsi che vengono determinati, per ciascuna percorrenza, con partenza, convenzionalmente stabilita, dalla sede civica.
Il corrispettivo unitario pattuito si intende comprensivo delle prestazioni indicate nel presente capitolato d’appalto, nonché di eventuali percorsi alternativi da dover effettuare durante lo svolgimento ordinario del servizio in ragione di deviazioni, chiusure di strade, ecc..
Il prezzo applicato così come formulato con l’offerta è determinato a proprio rischio dall’appaltatore sulla base di proprie stime e pertanto è da intendersi fisso ed immodificabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per tutta la durata dell’appalto e di conseguenza l’appaltatore si impegna in tal senso ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile.
Con il corrispettivo sopra indicato l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall’Amministrazione comunale per l’appalto in argomento e altro connesso o conseguente, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dall’Ente con il pagamento del corrispettivo stesso.
I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate previa esibizione da parte dell’appaltatore di regolare fattura corredata da apposita scheda mensile riepilogativa dei chilometri percorsi distinti per zone, e dei giorni di effettivo servizio prestato.
Servizio Trasporto Scolastico Alunni Disabili
Per il Servizio Trasporto scolastico alunni disabili l’appaltatore, al fine del pagamento del corrispettivo mensile dovuto, è tenuto a presentare regolari fatture mensili distinte per il trasporto alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, e per il trasporto alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado, entrambe corredate da attestazioni di presenza degli alunni trasportati, controfirmate dai Dirigenti Scolastici o loro delegati.
L’Amministrazione comunale corrisponderà per ciascun alunno effettivamente trasportato un corrispettivo giornaliero pro-capite pari ad € 30,00 I.V.A. esclusa, per un numero presumibile di max 18 alunni.
La remunerazione che verrà corrisposta, deriverà unicamente dal reale numero di alunni disabili trasportati giornalmente quale risulterà dalle attestazioni di presenza di cui sopra.
La fatturazione sarà rimessa in formato elettronico conformemente alla normativa vigente, dovrà indicare il codice Identificativo Gara (CIG) ed il codice Univoco P.A. per la fatturazione elettronica.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e s.m. ed i.
Nel caso di Associazione Temporanea d’Impresa la fattura verrà liquidata alla capogruppo.
Il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà pagato previa acquisizione da parte dell’Ufficio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C.).
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto.
ART. 10
(Obblighi e Competenze del Personale dipendente dal fornitore)
L’appaltatore deve effettuare il servizio esclusivamente con proprio personale dipendente e garantire la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, assicurandone la continuità e provvedendo all’immediata sostituzione in caso di assenza, a qualsiasi titolo, degli incaricati al fine di non pregiudicare minimamente il regolare andamento del servizio stesso ed evitare interruzioni e ritardi.
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e formato e costantemente aggiornato sulla normativa inerente il servizio oggetto del presente capitolato.
Resta escluso qualsiasi rapporto di dipendenza tra l’Amministrazione Comunale e gli operatori che l’appaltatore utilizzerà per l’erogazione del servizio oggetto del presente contratto di appalto.
Il personale impiegato dovrà indossare un abbigliamento decoroso che in ogni caso risponda alle vigenti disposizioni in materia igienico – sanitaria e di sicurezza del lavoro.
Il personale è tenuto ad osservare durante il servizio un comportamento improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità, mantenendo un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista anche l’età degli utenti e la necessità di garantirne la serenità e l’incolumità.
Il personale dell’appaltatore dovrà affidare gli alunni trasportati al personale incaricato in servizio presso ciascuna scuola. Al termine delle attività didattiche, gli alunni dovranno essere riaccompagnati alle proprie abitazioni ed affidati alle rispettive famiglie o loro delegati o agli esercenti la potestà genitoriale.
In nessun caso gli alunni potranno essere lasciati soli in assenza del personale scolastico incaricato, o del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale o dei loro delegati.
Durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto di far salire sul mezzo persone estranee al servizio stesso.
Il personale dell’appaltatore è tenuto ad osservare e, per quanto di competenza, a collaborare nell’attuazione del Regolamento Comunale del Servizio Trasporto Alunni adottato dall’Amministrazione Comunale ivi comprese alcune operazioni di raccolta e distribuzione istanze, ricevute di versamento, comunicazioni agli utenti, ecc..
Nel caso si verificassero inadempienze o inosservanze da parte dei singoli operatori, l’Amministrazione Comunale, salvo ogni suo diritto in materia di applicazione di penali, richieste di risarcimento e risoluzione del contratto, informerà l’appaltatore perché adotti i provvedimenti necessari.
Qualora un operatore risultasse non idoneo allo svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà immediatamente sostituirlo; tale richiesta dovrà essere soddisfatta anche su segnalazione dell’Amministrazione Comunale.
Qualora durante il trasporto, gli alunni dovessero accusare malori di qualunque genere, in relazione alle obiettive contingenze, l’accompagnatore provvederà ad informare immediatamente la famiglia e, d’accordo con questa, ove necessario, a curarne il trasporto presso la residenza ovvero presso idonea struttura sanitaria ed informare tempestivamente l’Ufficio Pubblica Istruzione.
Il personale e i collaboratori della Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo.
Con la presentazione dell’offerta l’appaltatore attesta tacitamente di essere a conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Teramo.
ART. 11
(Personale da impiegare nel servizio)
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la propria organizzazione d’impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente.
Tale personale va eventualmente integrato nel numero al fine di essere rispondente al presente capitolato e potrà essere diversamente distribuito dall’Affidatario per esigenze organizzative varie.
Dovranno essere osservate, inoltre, tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di: sicurezza sul lavoro, assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e ogni altra disposizione in materia che entri in vigore nel corso dell'appalto.
Dovranno essere adottate, inoltre, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Affidatario restando esclusa l'Amministrazione Comunale.
Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l’Affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.
In caso di inadempienza contributiva dell’Affidatario ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applicherà quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto.
L’appaltatore dovrà impiegare personale idoneo alle mansioni e di comprovata moralità, adeguato per il corretto svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto, e nella qualifica prevista secondo la vigente normativa.
Prima della sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore dovrà comunicare i nominativi del personale che sarà impiegato (titolari ed eventuali sostituti) indicandone la qualifica, il titolo di studio, il curriculum ed il ruolo ricoperto. Tale comunicazione dovrà essere corredata di copia dei documenti (abilitazione, attestazione, autorizzazione, patente, carta, ecc.) richiesti dalla vigente normativa nel corso del tempo.
L’Amministrazione acquisirà il certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti per ogni unità impiegata nel Servizio.
L’appaltatore non potrà comunque impiegare personale che abbia riportato condanne o sia sottoposto a procedimento penale in corso per “Delitti contro la libertà individuale” di cui al Libro XX- Xxxxxx XXX - XXXX XXX xxx Xxxxxx Xxxxxx.
Ogni successiva variazione di tali documenti che a qualsiasi titolo dovesse intervenire dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio.
Personale Autista
Ciascun mezzo adibito al servizio di cui trattasi dovrà essere condotto da n.1 Autista munito di idonea patente di guida in corso di validità e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e comunque in possesso di qualsiasi abilitazione, attestazione, autorizzazione, ecc., che dovessero essere richieste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato di appalto in conformità alle norme vigenti nel corso del tempo e delle mansioni assegnate.
Gli autisti dovranno essere dotati di telefono cellulare con auricolari Bluetooth o vivavoce o tecnologie comunque compatibili con il Codice della Strada (che comunque non richieda per il funzionamento l’uso delle mani o qualsiasi distrazione della vista dalla guida del mezzo) per garantire le comunicazioni che si renderanno necessarie con l’ufficio e/o i genitori degli alunni.
L’appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione il recapito di ciascun telefono cellulare degli autisti, indicando, altresì, le percorrenze alle quali sono destinati, al fine di consentire in caso di emergenza una rapida comunicazione. L’appaltatore sarà tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti telefonici, ovvero della destinazione sulle percorrenze.
L’appaltatore potrà impiegare solo personale autista che abbia esperienza professionale nel trasporto di persone non inferiore a sei mesi.
Preferibilmente dovrà essere utilizzato lo stesso personale autista per tuto l’anno scolastico per ciascuna percorrenza.
Durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto all’autista di far salire sul mezzo persone estranee al servizio stesso o deviare dal percorso concordato.
Al personale autista dovrà essere applicato anche quanto disposto dalla Legge 30.11.2011
n.125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrrelati” e dall’Intesa Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché dell’art.41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. L’appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità competenti.
Personale accompagnatore
In ciascun mezzo adibito al servizio di cui trattasi dovrà essere garantita la presenza continua di n.1 Accompagnatore che dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati.
L’appaltatore potrà impiegare solo personale accompagnatore che abbia esperienza lavorativa in area minori non inferiore a sei mesi.
L’Accompagnatore dovrà vigilare i minori, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età degli utenti, che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità personale.
La vigilanza sui minori dovrà essere esercitata sia dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata), sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico nel momento in cui i minori saranno sotto la custodia della scuola, sia al ritorno, dal momento iniziale dell’affidamento da parte del personale della scuola sino a quando agli stessi si sostituisce quella dei genitori o loro delegati espressamente autorizzati che devono essere presenti alla fermata.
In caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato l’Accompagnatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Trasporto Alunni adottato dall’Amministrazione Comunale.
L’Accompagnatore dovrà anche provvedere:
• a consentire la fruizione del servizio esclusivamente agli utenti autorizzati secondo l’elenco fornito dall’Ufficio;
• ad accertarsi che durante il tragitto tutti gli utenti siano regolarmente seduti;
• provvedere ad allacciare le cinture agli alunni più piccoli ed agli alunni disabili;
• ad accertarsi che durante il trasporto non siano posizionati oggetti in modo che possano arrecare danno ai trasportati;
• ad assistere gli utenti durante il tragitto complessivamente inteso;
• a verificare, al momento della ripresa degli alunni dalla scuola, la presenza di tutti i minori sullo scuolabus.
L’assistente addetto agli automezzi per il trasporto degli alunni diversamente abili dovrà, inoltre, garantire l’aiuto materiale agli alunni in difficoltà per la salita e la discesa dal mezzo su apposita pedana per portatori di handicap, nonché per l’accesso alla scuola.
Il personale autista ed accompagnatore, inoltre, dovrà osservare anche le seguenti prescrizioni:
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dell’utenza;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all’Ufficio;
- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare l’Ufficio;
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del traffico;
- non fumare a bordo del mezzo (comprese sigarette elettroniche);
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- non far scendere dall'autobus i minori se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento.
L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale/i autista/i o accompagnatore/i assente/i.
L’appaltatore dovrà richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non dovessero mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice segnalazione dell’Ufficio.
L’Ufficio si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile dell’Ufficio, l’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale.
ART. 12
(Obblighi dell’appaltatore in materia di personale e sicurezza)
L’appaltatore si impegna ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi
integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o recedute da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, erariali, fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e assistenziali, nonché ogni altro adempimento, prestazione, obbligazione inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo ed unico responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico dell’Amministrazione comunale o in solido con la stessa, con l’esclusione di qualsiasi rivalsa e/o responsabilità nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Le prestazioni che l’appaltatore dovrà effettuare non possono in alcun caso costituire per il Comune di Teramo rapporto d’impiego né pubblico né privato.
L’appaltatore al momento della stipula si dovrà obbligare a tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.
A copertura di tali rischi, prima della sottoscrizione del Contratto, l’affidatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia, idonea polizza assicurativa in favore dell’Amministrazione Comunale garantendone il beneficio della preventiva escussione consegnandone l’originale al momento della stipula e tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.
All’Amministrazione comunale è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; in proposito il fornitore si impegna a fornire, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni, a richiesta dell’Ente, tutta la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi medesimi.
All’Amministrazione comunale resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro o all’ INPS. Sicurezza
L’appaltatore dovrà garantire a proprie cura, spese e responsabilità che tutti gli operatori che prestano servizio siano formati e costantemente aggiornati sulla sicurezza e prevenzione ed osservino scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, siano dotati del vestiario come per legge e degli eventuali appositi dispositivi di protezione personale in relazione ai rischi presenti e siano sottoposti ad eventuali protocolli sanitari richiesti dalla legge, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Il personale della Xxxxx dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
L’affidatario è inoltre tenuto a garantire a tutto il personale l’eventuale fornitura di DPI prevista dalle normative per il contenimento di eventuali emergenze anche epidemiologiche, nonché all’adeguata formazione.
L’appaltatore può assumere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, presso il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nominato dall’Ente.
L’appaltatore inoltre dovrà presentare il “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” relativo alle proprie attività.
ART. 13
(Deposito Cauzionale)
L’appaltatore dovrà costituire a favore del Comune di Teramo e a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dall’affidamento del servizio, il deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, anche mediante polizza fidejussoria contenente la clausola di pagamento su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
Detto deposito cauzionale sarà svincolato, salvo quanto previsto ai punti che seguono, alla scadenza del contratto, ovvero incamerato in caso di controversia in materia di risoluzione per danno dello stesso.
ART. 14
(Controlli ed ispezioni)
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare senza preavviso controlli, sopralluoghi ed ispezioni, eventualmente anche a bordo dei mezzi durante il tragitto, al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato di appalto.
L’appaltatore solleva espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrata a seguito di ispezioni operate dagli enti e autorità preposti.
ART. 15
(Responsabilità e Assicurazioni a carico dell’appaltatore )
L’Ente è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del fornitore e/o a terzi nello svolgimento del servizio.
L’appaltatore, inoltre, dovrà assumere ogni e qualsiasi responsabilità ad ogni effetto ed a qualsiasi titolo per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché per danni comunque cagionati al personale e/o a terzi (compresi il Comune e gli utenti) e/o a cose in relazione all’esecuzione del presente appalto ed a quanto ad esso connesso anche indirettamente, e solleva l’Amministrazione comunale, ove venisse eventualmente chiamata direttamente in causa, da ogni pretesa, responsabilità, molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di Essa.
Prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e comunque prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore dovrà depositare idonea polizza assicurativa stipulata in proprio favore e in favore del personale impiegato riguardo alla Responsabilità Civile verso Terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, per eventi e/o danni a persone e/o cose, ivi comprese quelle di proprietà del Comune di Teramo, nonché per la copertura di eventuali danni agli utenti, che possono causarsi nell’espletamento del servizio affidatole con il presente capitolato.
Defla polizza deve essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune per l’intera durata dell’incarico, almeno con il massimale minimo di:
− €. 10.000.000,00 (leggasi diecimilionidieuro) massimale unico minimo per ogni sinistro comportante danni a persone e/o cose.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.
Inoltre, prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà depositare idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione anche la obbligatoria polizza RCA, compresa la R.C. dei TRASPORTATI comprendente anche la copertura per infortunio in salita e in discesa, per i mezzi che utilizzerà nell’espletamento del servizio.
Detto contratto di assicurazione dovrà essere stipulato con l’espressa rinuncia ad azione di rivalsa completa nei confronti del Comune, per l’intera durata dell’appalto, cioè nel caso di conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore, nel caso di danni
subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada – D.L. C.S. 30.04.1992, n.285.
Detta polizza dovrà essere stipulata con il seguente massimale minimo riferito ad ogni singolo mezzo:
- €. 20.000.000,00 (leggasi ventimilionidieuro) massimale unico minimo per ogni sinistro comportante danni a persone e/o cose.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.
L’appaltatore è obbligato, a pagare i premi di dette polizze almeno dieci giorni lavorativi prima della loro scadenza e a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale entro i successivi due giorni lavorativi producendo copia conforme all’originale della quietanza di pagamento, autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nonché a mantenere inalterate tutte le clausole, i massimali e l’oggetto delle polizze, per tutta la durata del contratto d’appalto.
Le dette polizze dovranno contenere una clausola con la quale le compagnie assicuratrici, pena l’inopponibilità di qualsiasi eccezione, sono espressamente obbligate a comunicare all’Amministrazione Comunale aggiudicatrice il mancato pagamento dei premi entro i termini di cui al punto che precede entro i successivi due giorni dalla loro scadenza nonché ogni variazione delle clausole essenziali delle dette polizze ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la variazione dei massimali di copertura assicurativa, la variazione delle scadenze del pagamento dei premi, la modifica dell’oggetto e delle condizioni di pagamento delle somme a copertura dei danni assicurati. Copie integrali delle polizze, autenticate nelle forme di legge, dovranno essere consegnate all’Ufficio prima dell’esecuzione del contratto.
ART. 16
(Rappresentante e sostituto dell’appaltatore)
L’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, indica il proprio Rappresentante preposto alla direzione dell’appalto ed un Sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del Rappresentante e del suo Sostituto.
Il Rappresentante del fornitore ed il suo Sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità civili e penali che a norma delle vigenti disposizioni derivano dalla
conduzione tecnica ed amministrativa dell’appalto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.
Il Rappresentante del fornitore, o il suo Sostituto, devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dell’appalto e dovranno depositare presso l’Ente un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail; devono inoltre garantire la disponibilità a recarsi presso l’Ente quando richiesto.
Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e/o inadempienze contestate dal Comune al Rappresentante o al suo Sostituto si intendono a tutti gli effetti come presentate direttamente al fornitore.
In caso di assenza o impedimento dei suddetti, il fornitore provvederà a nominare un sostituto di pari professionalità, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale.
ART. 17
(Tariffe del Servizio trasporto ordinario)
Le tariffe del servizio saranno determinate e riscosse direttamente dall’Amministrazione Comunale. Per nessuna ragione l’appaltatore potrà richiedere agli utenti integrazioni delle tariffe o somme a qualsiasi titolo.
ART. 18
(Divieto di subappalto)
E’ vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena la immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
ART. 19
(Penali)
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione Comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto di appalto e suoi allegati e nella vigente normativa.
Le penali che l’Amministrazione Comunale ha titolo di applicare sono le seguenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:
Penale in EURO | Tipologia |
1. | 3.000,00 | per ogni giorno o frazione di giorno (turno) in cui non venga erogato il servizio salvo che per comprovate cause di forza maggiore; |
2. | 2.000,00 | ogni qualvolta venga negato l’accesso sui mezzi agli incaricati dall’Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli, sopralluoghi o ispezioni; |
3. | 500,00 | comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; |
4. | 1.000,00 | mancato rispetto dell’orario di ingresso e di uscita degli alunni trasportati nelle scuole di appartenenza, superiore ai venti minuti rispetto all’orario scolastico per ciascuna inadempienza; |
5. | 1.000,00 | per ogni mancata comunicazione all’Ente e/o alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o guasti che comunque dovessero verificarsi; |
6. | 500,00 | per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale; |
7. | 500,00 | mancata compilazione, per gli alunni disabili, della scheda mensile così come previsto all’art.4 del presente capitolato. |
8. | 1.500,00 | per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dietro richiesta dell’Amministrazione così come previsto all’art. 11 del presente contratto di appalto; |
9. | 3.500,00 | inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e Direttive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per ciascun episodio); |
10. | 500,00 | per ogni assenza del Rappresentante o del suo sostituto senza intervenuta sostituzione; |
11. | 500,00 | utilizzo di veicolo in cattive condizioni di pulizia, per ciascun episodio; |
12. | 2.000,00 | utilizzo di veicolo di cui non sia stato esibito all’Ufficio copia del libretto di circolazione di cui all’art.6 del presente capitolato di appalto, per ciascun episodio; |
13. | 500,00 | mancata dotazione di telefono cellulare al personale autista, per ciascun episodio riferito a ciascuna figura e per ciascun giorno; |
14. | 500,00 | mancata comunicazione dei recapiti telefonici e/o delle percorrenze di destinazione dell’Autista e dell’accompagnatore ovvero mancata comunicazione della variazione, per ogni episodio e per ciascun giorno di ritardo nelle comunicazioni; |
15. | 1.000,00 | per ritardata, mancata o incompleta consegna, nei termini previsti, dell’elenco nominativo del personale corredato degli allegati di cui all’art.11 del presente capitolato. |
16. | Da 500,00 a 5.000,00 | Per violazioni da parte dell’appaltatore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori in merito all’osservanza del Codice di comportamento adottato dall’Ente e delle prescrizioni di cui al D.P.R. 65/2013 |
17. | Da 500,00 a 12.000,00 | per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal capitolato e suoi allegati, a seconda della gravità; |
In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche solo via e-mail, al soggetto Rappresentante per il fornitore, o suo Sostituto, del disservizio o dell’inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine a suo insindacabile giudizio per la regolarizzazione in relazione alla gravità del disservizio o dell’inadempimento e all’incidenza sulla regolarità del servizio reso.
Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all’atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l’Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal fornitore.
Alla contestazione formulata dall’Amministrazione Comunale l’appaltatore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall’Amministrazione in casi di particolare complessità.
Decorso inutilmente detto termine, o nel caso di rigetto delle giustificazioni, l’Amministrazione Comunale applicherà la relativa penale.
Nelle more della regolarizzazione del servizio o della sua ripresa in caso di interruzione o sospensione l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l’esecuzione, anche parziale, della prestazione e potrà eventualmente far ricorso anche ad altre ditte di trasporto o servizio taxi qualora si rendesse necessario per garantire il regolare andamento del servizio. In tali casi il maggior onere finanziario sostenuto dall’Amministrazione farà carico al fornitore restando in ogni caso il diritto al risarcimento
degli ulteriori danni che possano essere derivati all’Amministrazione comunale e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
L’applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la refusione di tutte le spese che l’Amministrazione comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.
Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l’inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore del fornitore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l’incameramento della cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.
Qualora l’appaltatore non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione e per il ripristino della piena funzionalità del servizio l’Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all’incameramento del deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal precedente art. 13, e restando a carico dello stesso affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all’Ente a questo riguardo.
ART. 20
Sospensione dell’esecuzione del contratto
Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell’Art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016: “1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.”
Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
ART. 21
(Risoluzione del contratto)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 codice civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 15% del valore del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 codice civile, a tutto danno e rischio dell’aggiudicataria nei seguenti casi:
• quando l’appaltatore subisca la revoca del titolo abilitativo all’autotrasporto;
• quando l’appaltatore impieghi personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
• quando l’appaltatore conceda in subappalto, in tutto o in parte, l’appalto affidatogli;
• quando l’appaltatore non attivi il servizio nei tempi previsti;
• quando l’appaltatore non rispetti gli obblighi e le condizioni imposte in materia di assicurazione di cui all’art. 15;
• quando, di fatto, l’appaltatore abbandoni l’appalto;
• quando l’appaltatore interrompa il servizio senza autorizzazione o valida motivazione;
• quando l’appaltatore incorra in gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia di igiene, sanità e sicurezza;
• quando l’appaltatore incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti;
• qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni;
• quando per la quinta volta nell’arco di dodici mesi solari si sia dato luogo all’applicazione di una penale;
• nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
• quando in caso di danni all’Amministrazione comunale e/o a terzi, per un importo superiore alla copertura assicurativa, l’appaltatore riconosciuto responsabile non
provveda al risarcimento degli ulteriori danni entro il termine di mesi 6 (sei) dalla richiesta di indennizzo degli stessi;
• quando l’affidataria richieda qualsiasi tipo di compenso agli utenti del servizio.
In questi casi l’Amministrazione comunale si rivarrà, per i maggiori oneri nella prestazione del servizio per il periodo relativo alla durata dell’appalto, sulla cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni ed al rimborso di spese derivanti all’Ente a questo riguardo.
Con la risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di affidare l’appalto oggetto del presente capitolato di appalto a terzi, previa notifica al fornitore inadempiente.
Il presente appalto è condizionato risolutivamente alla stipula di un eventuale Accordo Quadro o Convenzione dal parte della Regione Abruzzo in qualità di Soggeflo Aggregatore Regionale ai sensi del DPCM 11 luglio 2018.
ART. 22
(Recesso dell’Amministrazione Comunale)
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso, l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall’appaltatore;
- il 2% dell’importo della prestazione non eseguita calcolato sulla differenza tra i 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare delle prestazioni eseguite.
ART. 23
(Disdetta del contratto)
Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione comunale, si rivarrà, per i maggiori oneri nella prestazione del servizio per il periodo relativo alla durata dell’appalto, sulla
cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni e/o spese subiti e sostenuti dall’Amministrazione Comunale.
ART. 24
(Cessione del contratto)
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, da parte dell’appaltatore, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni vigenti.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
ART. 25
(Trattamento dati personali)
L’Affidatario dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l’esecuzione del servizio, con l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dall’Ente per l’esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. L’Affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo, si rinvia ai contenuti dell’allegato 1 del presente Capitolato “Contratto sul Trattamento dati”.
ART. 26
(Spese contrattuali)
Le spese contrattuali, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’affidatario.
ART. 27
(Domicilio legale)
Il domicilio legale dell’appaltatore si intende eletto presso il Comune di Teramo.
ART. 28
(Foro competente)
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto tra l’Ente e il fornitore, sarà competente il Foro di Teramo.
ART. 29
(Condizioni generali di contratto)
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
L’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato di appalto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
ART. 30
(Norme di rinvio)
Per quanto non specificato nel presente capitolato e nel Contratto d’appalto, si richiamano le norme vigenti in materia.