Dalla collana #MultiBasics
Presenta il
Diritto Contrattuale in inglese – Parte I “Accordo e responsabilità precontrattuale”
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*MultiLex vuol dire “Multilanguage & Lex”, ovvero gli ingredienti principali della nostra agenzia di avvocati traduttori. Ci occupiamo di traduzioni nel settore legale: sentenze, ordinanze, atti processuali, pareri legali, atti societari, contratti, testamenti, atti della pubblica amministrazione. Offriamo anche un servizio di disbrigo pratiche (certificati del casellario, certificati anagrafici e di Stato Civile, CCIAA, servizi per avvocati etc.), legalizzazioni e apostille (in Prefettura, Procura e Consolati), su tutto il territorio italiano.
Cos’è la collana #MultiBasics?
Con questa collana, desideriamo sintetizzare, in italiano e in inglese, le maggiori branche del diritto italiano, illustrandone i rudimenti. I MultiBasics possono essere liberamente utilizzati e ricopiati, in tutto o in parte. Sono utili sia per chi deve tradurre istituti giuridici specifici (contenendo il lessico tecnico), sia per chi – avvocato, notaio, consulente, giurista, professionista – si trova nella scomoda situazione di dover spiegare il diritto italiano a uno straniero. Ci auguriamo possano esserti di aiuto nel tuo lavoro!
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INDICE
1. THE CONTRACT
1.1 INTRODUCTION
1.2. CONTRATTO TIPICO E CONTRATTO ATIPICO
1.2. NOMINATE AND INNOMINATE CONTRACTS
2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
2. THE ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONTRACT
2.1. THE AGREEMENT
2.1.1. LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO
2.1.1. THE FORMATION OF THE AGREEMENT
2.1.1. a) La fase delle trattative
2.1.1. a) The negotiation phase
2.1.1. b) Proposta – Accettazione
2.1.1. b) Proposal – Acceptance
2.1.1. c) La buona fede precontrattuale
2.1.1. c) Pre-contractual good faith
2.1.1 d) La Responsabilità Precontrattuale
2.1.1 d) Pre-Contractual Liability
DIRITTO CONTRATTUALE IN INGLESE PARTE I “ACCORDO E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE” Prima di procedere ad un esame più specifico e particolareggiato di ogni aspetto relativo al Contratto, forniremo una visione di insieme di tale figura giuridica, fondamentale nel nostro – ed in qualunque altro – ordinamento. Innanzitutto, osserviamo che, mentre il Legislatore non ha ritenuto di dover fornire una definizione specifica del concetto di negozio giuridico, all’art. 1321 del Codice Civile individua esattamente i contorni e la figura del Contratto. Qual è la ragione di un simile trattamento preferenziale? Ebbene, ciò si spiega con il fatto che esso è, appunto, considerato il fulcro, l’ossatura del nostro sistema commerciale. Nello specifico, la norma su richiamata definisce il Contratto come: “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. | CONTRACT LAW IN ENGLISH PART I “AGREEMENT AND PRE- CONTRACTUAL LIABILITY” 1. THE CONTRACT 1.1 INTRODUCTION Before proceeding to a more specific and detailed examination of each aspect of the Contract, we will provide an overview of this legal form, which is fundamental in our – and any other – legal system. To begin with, we note that while the Legislator did not deem it necessary to provide a specific definition of the concept of legal transaction, in Article 1321 of the Italian Civil Code it does identify the exact outline and form of Contract. What is the reason for such preferential treatment? This can be explained by the fact that it is, indeed, considered the core, the backbone of our trading system. Specifically, the above-mentioned provision defines the Contract as: "the agreement of two or more parties to establish, regulate or terminate a patrimonial legal relationship among them". |
Tramite il Contratto, pertanto, due o più parti hanno la possibilità di regolare i rispettivi interessi, sulla base di quella “autonomia contrattuale” che è propria del nostro Ordinamento e che incontra quale limite estremo esclusivamente la meritevolezza di tutela dello scopo posto alla sua base. A conferma di quanto appena dedotto, l’art. 1322 co. 2 c.c. prevede che: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Quando l’art. 1321 c.c. si riferisce alle “parti”, non intende necessariamente un singolo soggetto, ma un unico “centro di interessi”, che può dunque essere costituito anche da diversi soggetti insieme (persone fisiche o persone giuridiche). L’importante è che il Contratto sia concluso da almeno 2 parti, in quanto, diversamente, si entrerebbe nella sfera degli atti unilaterali (ovvero predisposti da un’unica parte). Dunque, per essere definito tale, il Contratto deve possedere una natura quantomeno bilaterale. La prestazione che le parti pongono alla base del Contratto deve avere un valore quantomeno economicamente determinabile. | By means of the Contract, therefore, two or more parties have the opportunity to regulate their respective interests, based upon that "contractual independence" that is proper to our legal system and that is limited solely by the deservedness of protection of the purpose underlying it. In confirmation of the foregoing, Article 1322, paragraph 2 of the Italian Civil Code provides that: "The parties may also conclude contracts that do not belong to the types of a particular discipline, provided that they be directed at securing interests protected under the legal system". When article 1321 of the Italian Civil Code refers to "parties", it does not necessarily intend a single subject, but a single "centre of interests", which may therefore also consist of several subjects together (individuals or legal entities). What is important is that the Contract is concluded by at least two parties, as otherwise one would enter the domain of unilateral acts (i.e., prepared by only one party). Therefore, to be defined as such, the Contract must be at least bilateral in nature. The performance that the parties place at the basis of the Contract must have a value that is at least economically determinable. |
Alla base di una valida conclusione di un Contratto deve esservi, necessariamente, l’accordo tra le parti. Ciò significa che le parti, per concludere un Contratto, debbono raggiungere una intesa sul suo contenuto. Detto accordo si perfeziona quando la proposta formulata da una parte (definita anche Proponente) viene accettata dall’altra (o dalle altre) parte/i. Non deve essere sottovalutata, quindi, per la valida conclusione di un Contratto, la volontà dei contraenti, da valutarsi non solo in relazione alla sussistenza, in capo a ciascuna parte, della capacità di agire, ma anche in relazione all’assenza di condizionamenti esterni che possano inficiare la libera determinazione del contraente, condizionandolo (nello specifico, ci si riferisce ai cd. vizi della volontà, quali l’errore, la violenza o il dolo). Nel momento in cui le parti sottoscrivono il Contratto, esso diventa per esse vincolante, mentre non produce effetti nei confronti di terzi estranei, se non in specifiche ipotesi previste dalla legge. Statuisce l’art. 1372 c.c., infatti, che “Il Contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il Contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. | The basis for a valid conclusion of a Contract must necessarily be the agreement of the parties. This means that in order to conclude a Contract, the parties must reach an agreement on its content. Such an agreement is formalised when the proposal made by one party (also referred to as the Proponent) is accepted by the other party (or parties). Therefore, for the valid conclusion of a Contract, the will of the contracting parties must not be underestimated, which must be assessed not only in relation to the existence of the capacity to act of each party, but also in relation to the lack of external influences that may affect the free determination of the contracting party, influencing it (specifically, we refer to the so-called vices of the will, such as error, violence or wilful misconduct). Upon signature of the Contract, it becomes binding upon them, whereas it has no effect with respect to third parties, except in specific cases provided for by law. Article 1372 of the Italian Civil Code states that "The Contract has the force of law between the parties. It may only be dissolved by mutual consent or for causes admitted by law. The Contract has no effect in relation to third parties except in the cases provided for by law". |
Dunque, verso i terzi il Contratto può produrre effetti – ferma, comunque, la loro possibilità di accettarli o rifiutarli – esclusivamente quando ne derivi per loro un vantaggio, ovvero quando le eventuali conseguenze svantaggiose li riguardino esclusivamente in via mediata, ad eccezione del caso in cui il contenuto dell’accordo sia contrario all’ordinamento, nel qual caso si rientrerebbe nell’ipotesi di nullità del Contratto per causa illecita. 1.2. CONTRATTO TIPICO E CONTRATTO ATIPICO Il Contratto può essere “tipico”, quando rientra in uno degli schemi previsti dalla legge, ovvero “atipico”, quando, al contrario, esso non appartiene ad alcuna fattispecie già codificata. Può comunque verificarsi l’ipotesi in cui le parti, pur riferendosi ad un determinato schema contrattuale (ad esempio la vendita), nel testo non provvedano ad identificarlo nello specifico, oppure, addirittura, errino nel qualificarlo, riferendosi ad un tipo sbagliato, rispetto alla natura degli interessi che intendono regolare. In tali ipotesi, possono sorgere problematiche sia sull’interpretazione del testo contrattuale, sia sulle modalità di esecuzione dell’accordo, ovvero sull’individuazione di quelle norme che siano vincolanti per i contraenti. La risoluzione di tali questioni dovrà essere demandata ad un giudice civile che avrà, | Consequently, the Contract may produce effects in relation to third parties - without prejudice, however, to their possibility of accepting or rejecting them - only when they derive an advantage, or when any disadvantageous consequences affect them only indirectly; except in the event that the content of the agreement is contrary to the law, in which case the Contract would be void because unlawful. 1.2. NOMINATE AND INNOMINATE CONTRACTS The Contract may be "nominate", when it belongs to one of the schemes provided for by law, or "innominate", when on the contrary, it does not belong to any already codified case. There may, however, be a case where the parties, while referring to a certain contractual scheme (e.g., sale), fail to identify it specifically in the text, or even wrongly qualify it by referring to the wrong type with respect to the nature of the interests they intend to regulate. In such instances, issues may arise both as to the interpretation of the contractual text and the manner of performing the agreement, or the identification of the rules that are binding on the contracting parties. The resolution of these issues will have to be referred to a civil judge who will have the |
appunto, il compito di qualificare il Contratto sulla base delle caratteristiche previste nel testo dai contraenti ed indurle, quindi, a rispettare gli obblighi connessi al modello individuato. Il giudicante potrebbe anche omettere la qualificazione giuridica del Contratto, ma dovrà sempre e comunque individuare gli elementi essenziali del negozio e gli scopi che le parti intendevano perseguire, al fine di individuare le norme da rispettare e accertare eventuali violazioni commesse dalle stesse parti. Laddove il Contratto non appartenga ad alcuno schema tipico, il giudice avrà il compito di integrare le pattuizioni dei contraenti con le norme di riferimento delle fattispecie individuate come rientranti nel caso specifico. Ove tale inquadramento fosse impossibile per le caratteristiche del Contratto, il giudice potrà comunque dichiararlo nullo o invalido. Chiarito quanto precede, chiediamoci a questo punto come deve essere costruito un Contratto, per essere valido ed efficace. Ebbene, il Contratto è composto di requisiti essenziali, che debbono cioè sussistere necessariamente ai fini della sua validità, e da requisiti accessori, che hanno lo scopo di specificarne alcune caratteristiche, ma non inficiano necessariamente la validità dell’atto stesso. | task of qualifying the Contract on the basis of the characteristics foreseen in the text by the contracting parties and therefore induce them to comply with the obligations associated with the model identified. The judge may also omit the legal qualification of the Contract, but must always identify the essential elements of the transaction and the purposes that the parties intended to pursue, in order to identify the rules to be complied with and ascertain any violations committed by the parties themselves. If the Contract does not belong to any nominate scheme, the judge will have the task of supplementing the arrangements of the contracting parties with the reference rules relating to the cases identified as falling within the specific case. Where such classification is impossible due to the characteristics of the Contract, the judge may declare it null and void or not valid. Having clarified the above, we now ask ourselves how a Contract must be constructed in order to be valid and effective. Well, the Contract is composed of essential requirements, i.e., which must necessarily exist in order for it to be valid, and of accessory requirements, the purpose of which is to specify certain characteristics, but which do not necessarily affect the validity of the document itself. |
In proposito, l’art. 1325 c.c. elenca i requisiti essenziali del Contratto, ovvero: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma (quando viene prevista dalla legge a pena di nullità dell’atto). In aggiunta ai predetti requisiti, le Parti possono inserire ulteriori elementi accessori, che, come si accennava, servono a chiarire in modo più preciso le singole prestazioni a carico di ciascun contraente e/o regolare le conseguenze di un eventuale inadempimento, o i casi in cui l’adempimento divenga difficoltoso o addirittura impossibile. 2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Alla base della conclusione di un Contratto vi deve essere l’accordo tra le parti, nel senso che la proposta formulata da un contraente deve essere accettata dall’altro contraente, con la conseguente coincidenza degli intenti di entrambi. Tale accordo può essere raggiunto immediatamente, ovvero in seguito ad una trattativa. La volontà di aderire alla proposta può essere comunicata all’altra parte tramite una dichiarazione, ovvero per | In this respect, Article 1325 of the Italian Civil Code lists the essential requirements of the Contract, namely: the agreement of the parties, the causa [economic and social function], the object and the form (when provided for by law under penalty of nullity of the instrument). In addition to the above requirements, the Parties may include further ancillary elements, which, as mentioned above, are used to clarify more precisely the individual services to be performed by each contracting party and/or to regulate the consequences of any non- performance, or the events where performance becomes difficult or even impossible. 2. THE ESSENTIAL ELEMENTS OF THE CONTRACT 2.1. THE AGREEMENT At the basis of the conclusion of a Contract there must be an agreement between the parties, i.e. the proposal made by one contracting party must be accepted by the other contracting party, with the consequent coincidence of the intentions of both parties. Such an agreement may be reached immediately, or following a negotiation. The willingness to adhere to the proposal may be communicated to the other party by means of a declaration, or |
“facta concludentia”, e cioè con comportamenti che inequivocabilmente consentano di comprendere la reale intenzione del contraente rispetto all’oggetto del Contratto. 2.1.1. LA FORMAZIONE DELL’ACCORDO 2.1.1. a) La fase delle trattative Il Contratto può essere concluso immediatamente, se c’è l’accordo di entrambi i contraenti (si pensi all’acquisto di un biglietto per l’autobus o al pagamento di un taxi: in entrambi tali esempi ciascuna parte ha già chiara la prestazione che intende ottenere e il suo prezzo). Nella maggior parte dei casi, però, il Contratto è il risultato di una serie di negoziazioni tra le parti, che consentono di raggiungere progressivamente l’accordo sui termini del negozio. Nel corso delle trattative, ciascuna parte tende a verificare la convenienza dell’affare (si pensi ad un contratto di compravendita, in cui l’acquirente, prima della stipula, deve verificare la validità e completezza della documentazione fornitagli, la congruità dell’affare e la “vendibilità” del bene in base alle norme di legge), svolgendo le necessarie indagini commerciali e legali. In tale fase le parti sono libere di arrivare o meno alla determinazione di | by "facta concludentia", i.e., by means of a conduct that clearly enables the understanding of the real intention of the contracting party with respect to the subject of the Contract. 2.1.1. THE FORMATION OF THE AGREEMENT 2.1.1. a) The negotiation phase The Contract may be concluded immediately if there is the agreement of both parties (e.g., the purchase of a bus ticket or the payment of a taxi: in both such examples each party is already clear about the service he/she/it intends to obtain and its price). In most cases, however, the Contract is the result of a series of negotiations between the parties, whereby agreement on the terms of the transaction is reached gradually. In the course of negotiations, each party seeks to verify the suitability of the agreement (one may consider a Contract of Sale, where the buyer, before signing it, must check the validity and completeness of the documentation provided to him/her, the fairness of the deal and the "saleability" of the asset according to the law), carrying out the necessary commercial and legal investigations. At that stage, the parties are free to come to a determination as to whether |
concludere l’accordo, ovvero di sottoscrivere poi un Contratto con altri soggetti, in quanto più conveniente sotto il profilo dell’interesse di ciascuna. Solo in alcuni casi tassativamente previsti le parti sono poi obbligate a contrarre. Le trattative possono essere condotte direttamente dai soggetti interessati alla conclusione del Contratto, ovvero da terzi incaricati, che agiscono o in rappresentanza di una parte, o come mediatori tra di esse (si pensi all’agente immobiliare nelle compravendite di immobili). Nel caso di terzo incaricato in rappresentanza, esso deve essere munito di apposita procura, nella quale venga specificato se l’incarico sia limitato a quello specifico negozio o sia generale, per tutti gli affari del soggetto rappresentato, e se sia rivolto alla sottoscrizione di un eventuale contratto preliminare, ovvero anche alla stipula del definitivo. Nel secondo caso, il mediatore agisce secondo lo schema e le regole del contratto di mediazione ed è soggetto alla specifica disciplina e responsabilità ivi prevista. Nella fase delle trattative, le parti sono obbligate a comportarsi secondo buona fede e correttezza. Conclusasi la fase delle trattative, le parti possono passare alla conclusione | or not to conclude the agreement, or to enter into a Contract with other parties, whichever is more favourable to each party's interests. Only in certain mandatory events are the parties then obliged to conclude a Contract. Negotiations may be conducted directly by the parties involved in concluding the Contract, or by third parties acting either as representatives of one party or as mediators between them (e.g., estate agents in property sales). In the event of a third party entrusted with a representation, he/she/it must be granted a power of attorney specifying whether the entrustment is limited to that specific transaction or is general, for all the affairs of the represented party, and whether it is aimed at signing a preliminary contract, if any, or also the conclusion of the final contract. In the second event, the mediator acts according to the scheme and rules of the contract of mediation and is subject to the specific discipline and liability provided for therein. During negotiations, the parties are obliged to conduct themselves in good faith and with fairness. At the end of the negotiation phase, the parties may proceed to the conclusion |
del Contratto definitivo, ovvero sottoscrivere un contratto preliminare o, ancora, un accordo di prelazione o di opzione, o infine prevedere il versamento di una caparra, che diventerà poi elemento accessorio del futuro Contratto definitivo. Viceversa, nel caso in cui le trattative dovessero fallire, allora il Contratto, ovviamente, non verrà concluso. In tale ultimo caso, ove tale fallimento sia imputabile ad una delle parti, che abbia impedito il conseguimento dell’accordo violando, con la propria condotta, i principi di buona fede e correttezza, allora l’altra parte potrà agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Nella fase delle trattative vi è assoluta libertà di forma: le parti possono condurre la negoziazione oralmente, per email, fax, PEC, stabilire un calendario dei lavori, individuare gli elementi su cui già sussiste l’accordo, quelli immodificabili per ciascuno e gli elementi negoziabili, stabilire una data entro cui il Contratto dovrebbe necessariamente concludersi in quanto, eventualmente, potrebbe non essere più conveniente oltre un dato termine. In caso di negoziazioni particolarmente complesse, con un certo numero di questioni da discutere, le parti possono anche sottoscrivere una lettera di intenti, ove elencare, intanto, quelle condizioni sulle quali già sussiste | of the final Contract, or sign a preliminary contract or a pre-emption or option agreement, or provide for the payment of a deposit, which will then become an accessory element of the future final Contract. Conversely, should negotiations fail, then the Contract will, of course, not be concluded. In the latter case, if such failure is attributable to one of the parties preventing the agreement from being reached by infringing, by its own conduct, the principles of good faith and fairness, then the other party may bring an action for damages for pre- contractual liability. During negotiations, there is an absolute freedom of form: the parties may conduct the negotiation orally, by email, fax, certified email (PEC), establish a timetable for the works, identify the elements on which there is already an agreement, those that cannot be changed for each party and the elements that are negotiable, set a date by which the Contract should be concluded as it may no longer be convenient beyond a given deadline. In the event of particularly complex negotiations, with a number of issues to be discussed, the parties may also sign a letter of intent, setting out, in the meantime, those conditions on which there is already an agreement, and then |
l’accordo, per poi continuare a trattare su quegli elementi dell’accordo su cui continuano ad esservi difficoltà nell’incontro tra le rispettive volontà. Tale documento costituisce un impegno non vincolante, preparatorio al futuro Contratto, che raccoglie, appunto, gli elementi già concordati, quando le parti stanno, invece, ancora discutendo sulle condizioni essenziali dell’intesa. La lettera di intenti costituisce una dimostrazione della serietà delle trattative in corso e, in caso di fallimento della negoziazione, potrebbe quindi essere utilizzata quale elemento di prova in una eventuale azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale a carico della parte che, recedendo ingiustificatamente dalle trattative, violi le disposizioni in essa contenute. In caso di sottoscrizione del contratto, poi, la lettera di intenti viene superata dalle clausole contenuto in esso, ma non perde la sua efficacia probatoria, in quanto potrebbe sempre essere utilizzata per l’interpretazione degli intenti dei contraenti, ove, nella fase di esecuzione, il senso delle espressioni utilizzato nell’accordo definitivo risulti dubbio e/o ambiguo. Oltre alla lettera di intenti, le parti potrebbero invece sottoscrivere una puntuazione (o minuta), anch’essa da intendersi come strumento preparatorio al futuro Contratto, che può costituire una sorta di relazione sull’andamento della negoziazione, racchiudendo poi e documentando quei | continue to negotiate on those elements of the agreement on which there continue to be difficulties in the meeting of their respective xxxxx. This document constitutes a non-binding commitment, in preparation for the future Contract, which brings together the elements already agreed upon, while the parties are still discussing the essential conditions of the agreement. The letter of intent constitutes a demonstration of the earnestness in the ongoing negotiations and, in the event of failure of the negotiation, could therefore be used as evidence in a possible pre-contractual liability action against the party that, by unjustifiably withdrawing from the negotiations, breaches the provisions contained therein. If the Contract is signed, then the letter of intent is superseded by the clauses contained therein, but it does not lose its evidential effect, as it could always be used to interpret the contracting parties' intentions in the event that, during the performance, the meaning of the expressions used in the final agreement is doubtful and/or unclear. In addition to the letter of intent, the parties may instead sign a list (or draft), also to be understood as a preparatory instrument to the future Contract, which may constitute a sort of report on the progress of the negotiation, encompassing and documenting those points on which an agreement was |
punti su cui si è pervenuti ad un’intesa, rinviando poi alla futura conclusione del negozio definitivo una volta ottenuto l’accordo anche su tutti gli ulteriori elementi del Contratto. Anche la puntuazione non produce un vincolo contrattuale, pertanto le parti conservano la libertà di recedere dalle trattative, sempre laddove venga rispettata la buona fede. Infatti, detto strumento di negoziazione consente di verificare la condotta dei soggetti che hanno preso parte alle trattative, individuando, appunto, una responsabilità precontrattuale a carico di coloro che senza alcun giustificato motivo decidano di recedervi. Possono essere considerati una puntuazione sia accordi su clausole specifiche da inserire nel futuro contratto, sia un documento che costituisca un “canovaccio” del futuro accordo, purché da tale atto emerga chiaramente la sua funzione meramente preparatoria rispetto alla pattuizione da realizzarsi in un secondo momento, e si comprenda l’assenza, invece, di una contrattazione già definitiva e vincolante. In tal caso, spetterà alla parte che avrà interesse a dimostrare il carattere meramente preparatorio di tale documento l’onere di provare che l’intento delle parti non fosse quello di attribuirgli valore di contratto a tutti gli effetti. | reached, then referring to the future conclusion of the final negotiation once agreement has also been reached on all further elements of the Contract. Neither the list sets up a contractual obligation, so the parties remain free to withdraw from negotiations, provided that good faith is complied with. In fact, this negotiating tool makes it possible to verify the conduct of the parties that took part in the negotiations, precisely identifying a pre-contractual liability for those who, without any justified reason, decide to withdraw from them. Both agreements on specific clauses to be included in the future Contract and a document that constitutes an "outline" of the future agreement may be considered as a list, provided that its purely preparatory function with respect to the agreement to be concluded at a later point in time clearly is apparent from the document, and the absence, on the other hand, of an already final and binding contract is understood. In such an event, the burden of demonstrating that the parties' intention was not to give that document the status of a full Contract shall lie with the party with an interest in proving its purely preparatory nature. |
Una volta perfezionato il Contratto, anche la puntuazione potrà essere utilizzata quale elemento in grado di fornire una interpretazione ulteriore del testo dell’accordo e della reale volontà delle parti in relazione alle clausole e/o agli elementi in essa riportati. Durante le trattative, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy (specie con riferimento alle persone fisiche), le parti, al fine di accertare la serietà degli intenti degli altri contraenti e, dunque, la convenienza o meno dell’affare che andranno a concludere, hanno la possibilità di indagare sull’esperienza commerciale, le condizioni patrimoniali dei soggetti con cui stanno negoziando, al fine di verificarne la solvibilità, la solidità economica e, se trattasi di imprese, il numero dei dipendenti, di beni immobili inclusi nel patrimonio aziendale che potranno costituire eventuali garanzie future, e il posizionamento commerciale. Ovviamente, tali indagini saranno tanto più accurate ed approfondite tanto più importanti risulteranno l’accordo che si intende concludere, la sua durata e le intese economiche alla sua base. Le ricerche potranno essere eseguite sia rivolgendosi ad istituzioni pubbliche e/o private (quali, ad esempio, Camere di Commercio, Conservatorie, Banche ed istituti di credito) sia ad aziende specializzate nelle valutazioni in ambito commerciale. | Once the Contract has been formalised, the list can also be used as an element that can provide further interpretation of the text of the agreement and of the real will of the parties in relation to the clauses and/or elements contained therein. During the negotiations, while complying with the relevant regulations on privacy (especially with reference to individuals), in order to ascertain the earnestness of the intentions of the other contracting parties and, therefore, the convenience or otherwise of the deal they are about to conclude, the parties have the opportunity to investigate the business background, the financial conditions of the subjects with whom they are negotiating, in order to verify their solvency, economic soundness and, in the event of companies, the number of employees, property included in the company's assets that may constitute possible future guarantees, and commercial standing. Obviously, such investigations will be all the more thorough and in-depth, the more important the intended agreement, its duration and the economic arrangements underlying it will be. Researches may be carried out both by addressing public and/or private institutions (such as, for instance, Xxxxxxxx of Commerce, Registrars, Banks and Credit Institutions) and companies specialised in commercial assessments. |
Oltre ad indagare sulla natura e la solidità patrimoniale delle controparti, i soggetti negoziatori, nel corso delle trattative, potranno anche eseguire eventuali indagini di mercato sul contesto in cui il rapporto dovrà inserirsi, per verificare se il Contratto potrà rivelarsi conveniente o meno (ad esempio, volendo aprire una attività di ristorazione, la parte potrebbe verificare quanti esercizi commerciali con le medesime caratteristiche si trovano nei dintorni, che tipo di profitti riescono a realizzare, se il mercato sia o meno saturo, se si tratti di una zona commerciale o residenziale ecc.). Le trattative possono durare un periodo di tempo indefinito, che dipende dalla difficoltà del Contratto, dal numero dei punti su cui sussiste il disaccordo, dall’eventuale sussistenza di ulteriori condizioni da risolvere. In ogni caso, il contraente che, senza una ragione effettiva, allunghi pretestuosamente i tempi delle trattative, ai danni dell’altra parte in buona fede, può incorrere in una responsabilità precontrattuale. Laddove le trattative dovessero fallire per il recesso ingiustificato di una parte, in una fase tanto avanzata che l’altra parte poneva oramai legittimo affidamento nella positiva conclusione delle negoziazioni, allora il soggetto responsabile potrà incorrere in responsabilità precontrattuale. Ciò implica, al contrario, che nel caso in cui le trattative fallissero prima che si formi nella controparte un legittimo | In addition to investigating the nature and financial soundness of the counterparties, in the course of negotiations, the negotiating parties may also carry out market surveys on the context in which the relationship is to take place, in order to ascertain whether the Contract may prove to be worthwhile (e.g., if a party wishes to open a restaurant business, it could check how many businesses with the same characteristics are to be found in the vicinity, what kind of profits they may make, whether the market is saturated, whether it is a commercial or residential area, etc.). Negotiations may last an indefinite period of time, depending on the complexity of the Contract, the number of points on which there is disagreement, and whether there are further conditions to be addressed. In any event, a contracting party who, without actual reason, deliberately lengthens the time of negotiations, to the detriment of the other party in good faith, may incur pre-contractual liability. Should negotiations fail due to the unjustified withdrawal of one party, at a stage so advanced that the other party was now relying on the successful conclusion of negotiations, then the liable party may incur pre-contractual liability. In contrast, this implies that in the event that negotiations fail before a legitimate expectation of a successful outcome is shaped in the other party, then the freedom to contract of each |
affidamento nell’esito positivo della negoziazione, allora sussisterebbe ancora la libera autonomia di ciascun contraente, senza la configurazione di alcuna responsabilità precontrattuale. 2.1.1. b) Proposta – Accettazione Lo schema classico con cui si raggiunge l’accordo tra le parti è quello della proposta – accettazione. Sia la proposta che l’accettazione sono atti unilaterali recettizi, ovvero atti che, per avere efficacia, debbono essere regolarmente comunicati all’altra parte. L’art. 1334 c.c. prevede, infatti, che “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”. Quindi, sia la proposta sia l’accettazione, per essere efficaci, dovranno essere rese note all’altra parte, e si considerano regolarmente comunicati una volta che vengono trasmessi all’indirizzo (luogo di residenza/domicilio/sede legale/PEC, se posseduta) del ricevente. Xxxxxxxxxx, infatti, l’art. 1335 c.c. in proposito, che: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. | contracting party would still exist, without the configuration of any pre- contractual liability. 2.1.1. b) Proposal – Acceptance The classic scheme by which agreement is reached between the parties is that of proposal – acceptance. Both the proposal and the acceptance are unilateral acts that must be duly communicated to the other party in order to be effective. Article 1334 of the Italian Civil Code provides that "unilateral acts take effect from the moment they come to the knowledge of the person for whom they are intended". Accordingly, in order to be effective, both the proposal and the acceptance must be made known to the other party, and are deemed to have been duly communicated once they are forwarded to the address (place of residence/domicile/registered office/certified email, if any) of the recipient. Article 1335 of the Italian Civil Code provides in this respect that: "A proposal, acceptance, revocation and any other statement addressed to a specific person are deemed to be known at the time they reach the addressee's address unless the latter proves that he/she/it was, through no fault of |
Per dimostrare la validità della comunicazione eseguita, il mittente dovrà limitarsi a produrre valida documentazione relativa all’invio ed al conseguente ricevimento dell’atto (ad esempio la cartolina di ricevimento della raccomandata o le ricevute PEC, o la relata di notifica), mentre il ricevente, per provare la mancata ricezione, dovrà fornire valida documentazione che attesti di non aver ricevuto senza colpa quanto inviatogli (ad esempio, per essersi trasferito con valida attestazione di tale trasferimento, in luogo diverso dall’indirizzo indicato nella comunicazione, oppure per un documentato disservizio del soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione, ovvero per la mancata consegna del documento da parte di colui che materialmente aveva ritirato l’atto in luogo del destinatario stesso). Il rifiuto dell’atto al momento della consegna, da parte del destinatario, non costituisce e non può costituire valida giustificazione per la mancata ricezione dell’atto stesso. Xxxx, in tale ipotesi l’atto si considera comunque come validamente ricevuto. Ovviamente, può verificarsi anche l’ipotesi diversa in cui l’incontro tra proposta/accettazione avvenga simultaneamente, come nel caso in cui le parti si trovino nello stesso luogo, allo stesso tempo, e si trovino d’accordo | his/her/its own, unable to have knowledge of them". In order to prove the validity of the notice served, the sender shall be limited to producing valid documentation relating to the sending and consequent receipt of the document (e.g., the registered letter receipt or the email receipts, or the notification report), whereas the receiver, in order to prove non-receipt, shall provide valid documentation proving that he/she/it did not receive the document sent to him/her through no fault of his/her/its own (e.g., due to moving, with valid proof of such move, to a place other than the address indicated in the notice, or due to a documented inefficiency of the subject in charge of the sending of the notice, or due to the non-delivery of the document by the person who had materially collected the document in lieu of the addressee him/herself). Rejection of the document at the time of delivery by the addressee does not and cannot constitute valid justification for non-receipt of the document. Indeed, in such an event, the document is in any case considered to have been validly received. Of course, there may also be a different scenario in which the proposal/acceptance meeting takes place simultaneously, as in the event where the parties are in the same place, at the same time, and agree upon the |
sulla pattuizione oggetto di negoziazione. In tal caso, il contratto si perfeziona al momento dell’incontro delle volontà delle parti. È il caso, ad esempio, dell’acquisto di un pacchetto di sigarette presso una tabaccheria o di un biglietto per il cinema. Per essere valida, la proposta deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere e deve, ovviamente, essere formulata in modo tale da esprimere chiaramente l’intenzione del preponente. A titolo esemplificativo, una proposta di locazione deve contenere non solo l’individuazione del canone, ma anche dell’immobile oggetto della trattativa. La proposta non deve essere necessariamente diretta ad un soggetto singolo. Si pensi, infatti, ad una offerta di vendita di un bene pubblicata su un giornale, anch’essa da qualificarsi quale proposta, o ancora, ad una merce esibita in un negozio per la vendita al pubblico. In entrambi tali casi, il bene è offerto in vendita ad una generalità indistinta di soggetti. Quanto alla forma, tornando allo schema proposta/accettazione, nel caso di merce presente in un negozio, il prezzo indicato sul bene e/o sullo scaffale deve essere individuato come la proposta di vendita di quel bene da parte del negoziante ed il cliente che lo prende e | arrangement covered by the negotiation. In such an event, the Contract is formalised once the will of the parties converges. This is the case, for example, with the purchase of a packet of cigarettes at a tobacconist's shop or a cinema ticket. To be valid, the proposal must contain in itself all the essential elements of the Contract to be concluded and must, of course, be drafted in such a way as to clearly express the intention of the contracting party. By way of example, a rental proposal must contain not only the identification of the rent, but also the property that is the subject of the negotiation. The proposal need not be directed at an individual person. For instance, an offer to sell a product published in a newspaper, also to be qualified as a proposal, or goods displayed in a shop for sale to the public. In both these events, the goods are offered for sale to an unspecified number of persons. With regard to form, going back to the proposal/acceptance scheme, in the event of goods in a shop, the price as shown on the goods and/or on the shelf must be identified as the shopkeeper's proposal to sell that item, and the customer who takes it and pays for it at |
lo paga alla cassa ha a sua volta implicitamente accettato, contestualmente, la proposta formulata dal commerciante nel cartellino del prezzo. La proposta può essere avanzata anche oralmente: è il caso, ad esempio, di un maestro di pianoforte che offre le proprie lezioni ad un determinato costo comunicato oralmente allo studente, che fissando l’appuntamento, accetta implicitamente il prezzo proposto dall’insegnante. Quando, invece, i contraenti stanno negoziando uno schema contrattuale per il quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta, allora anche la proposta e la successiva accettazione andranno formulate per iscritto. Ne consegue che la forma della proposta e della conseguente accettazione andranno parametrate alla forma dello schema contrattuale cui i contraenti intendono riferirsi. Il preponente può revocare la sua proposta senza necessità di fornire una giustificazione di una simile decisione sino al momento precedente alla conclusione del contratto. La revoca risulta valida, ed arresta, quindi, il perfezionamento del contratto, se trasmessa all’indirizzo fornito dall’altra parte prima che il proponente entri a conoscenza della accettazione. | the counter has in turn impliedly accepted the proposal made by the shopkeeper in the price tag. The proposal can also be made orally: this is the case, for example, of a piano teacher who offers lessons at a given cost communicated orally to the student, who, by making the appointment, implicitly accepts the price proposed by the teacher. However, when the contracting parties are negotiating a contractual scheme for which the written form is required, under penalty of nullity, then the proposal and subsequent acceptance must also be in writing. It follows that the form of the proposal and the subsequent acceptance will have to be measured according to the form of the contractual arrangement to which the parties intend to refer. The proponent may revoke his/her/its proposal without having to justify such a decision up to the time preceding the conclusion of the Contract. Revocation is valid, and therefore halts the completion of the Contract, if it is sent to the address provided by the other party before the proponent becomes aware of the acceptance. |
Se comunque l’accettante aveva, senza colpa, confidando nella valida conclusione del contratto, sostenuto delle spese, potrà essere risarcito dei costi sopportati e dei danni subiti al fine di eseguire il contratto che egli riteneva concluso. Viceversa, se la revoca viene trasmessa all’accettante successivamente alla accettazione da parte di quest’ultimo, allora rimane senza effetti e l’accordo deve considerarsi comunque concluso. Ad ogni modo, in caso di proposta formulata per iscritto, il proponente non potrà effettuare una valida revoca oralmente e, quindi, dimostrare ad esempio per testimoni di avere esercitato tempestivamente il diritto di revoca. Malgrado quanto precede, il proponente può comunque decidere di rendere la proposta irrevocabile. Per fare ciò, il egli, nel testo della sua dichiarazione, deve inserire l’impegno a tenere ferma la proposta sino ad una data determinata, rinunciando in tal modo, implicitamente, all’esercizio del diritto di revoca. La proposta irrevocabile si distingue, in ogni caso, dalla diversa figura giuridica del patto di opzione. Innanzi tutto, la prima differenza tra i due istituti è che la proposta | If, however, the accepting party had, acting without fault or negligence, relied on the valid conclusion of the Contract, incurring expenses, he/she/it may be compensated for the costs incurred and damages suffered in performing the Contract, which he/she/it believed to have been concluded. Conversely, if the revocation is sent to the accepting party after his/her/its acceptance by the latter, then it remains without effect and the agreement must nevertheless be considered to have been concluded. However, in the event of a proposal formulated in writing, the proponent shall not be able to make a valid oral revocation and accordingly prove by witnesses, for example, that he/she/it has exercised his/her/its right of revocation in a timely manner. Notwithstanding the foregoing, the proponent may still decide to make the proposal irrevocable. To do so, he or she must include in the text of his or her declaration an undertaking to hold the proposition firm until a specified date, thereby implicitly waiving the exercise of the right of revocation. The irrevocable proposal is, in any event, distinct from the different legal form of the option agreement. First of all, the first difference between the two institutions is that the |
irrevocabile ha natura di atto unilaterale, mentre l’opzione ha natura pattizia. Quest’ultima nasce, infatti, da un accordo tra le parti, in base al quale il preponente si impegna, sino ad un determinato termine, a svolgere una determinata prestazione se l’altra parte sarà disponibile a concludere il relativo contratto. L’altra parte, a sua volta, sino alla scadenza di detto termine avrà la facoltà di accettare o meno l’avversa proposta. Nel patto di opzione, dunque, si instaura un vincolo definitivo per una parte, che quindi assume una posizione di soggezione nei confronti dell’altra, libera invece di aderire o meno all’avversa proposta. Lo schema del patto di opzione è tipico, ad esempio, della mediazione. Altra differenza tra i due istituti è che mentre la proposta irrevocabile ha sempre un profilo di gratuità, il patto di opzione, invece, può essere a titolo oneroso. Infine, affinché la proposta irrevocabile possa essere considerata tale, deve essere necessariamente previsto un termine entro cui accettare o meno. Nell’opzione, invece, se il termine non viene individuato, le parti possono rivolgersi al giudice per la sua fissazione, come peraltro statuito | irrevocable proposal has the nature of a unilateral act, whereas the option has the nature of a contractual one. Indeed, the latter arises from an agreement between the parties, whereby the proponent undertakes, up to a certain term, to perform a certain service if the other party is willing to conclude the relevant Contract. In turn, the other party will, until the expiration of that period, have the option of accepting or rejecting the proposal of the proponent. In the option agreement, therefore, a definitive obligation is established for one party, who then assumes a position of subjection to the other, who is free instead to adhere or not to the proposal of the other party. This option agreement scheme can often be found, for instance, in the mediation. Another difference between the two institutions is that while the irrevocable proposal always has a gratuitous nature, the option agreement, on the other hand, may be for consideration. Lastly, for an irrevocable proposal to be considered as such, there must be a time limit within which it may be accepted or not. By contrast, in the option, if the time limit is not specified, the parties may request the judge to fix it, as provided for in Article 1331 of the |
dall’art. 1331 c.c. che si occupa, appunto, di disciplinare detta figura giuridica. In caso di decesso o di perdita della capacità di agire del preponente prima della ricezione dell’accettazione, la proposta perde efficacia e il contratto non si perfeziona. Quanto appena evidenziato non vale, però, nel caso della proposta irrevocabile, in cui se il termine fissato dal proponente non è spirato, allora la proposta deve ritenersi comunque valida ed attuale anche in caso di incapacità o decesso del preponente stesso. Il Legislatore, all’art. 1330 c.c., ha individuato un altro caso in cui la proposta (o l’eventuale accettazione) non perdono efficacia neppure in caso di morte o perdita di capacità di agire del preponente prima della conclusione del contratto: ciò si verifica quando tali manifestazioni di volontà provengono dall’imprenditore nell’esercizio delle sue funzioni (a meno che non si tratti di una azienda di piccole dimensioni ovvero che, per la natura dell’affare o per le circostanze specifiche in cui la negoziazione si è svolta, la contrattazione successiva a tali eventi risulti comunque sconveniente). In ogni caso, alla scadenza del termine previsto nella proposta, sia essa revocabile o irrevocabile, la stessa deve considerarsi comunque decaduta, ma il | Italian Civil Code, which precisely regulates that legal form. In the event of the proponent's death or loss of capacity to act before receipt of the acceptance, the proposal loses its effectiveness, and the Contract is not formalised. The foregoing does not apply, however, in the event of an irrevocable proposal, where if the time limit set by the proponent has not expired, then the proposal must be deemed valid and existing even in the event of the incapacity or death of the proponent. In Article 1330 of the Italian Civil Code, the Legislator has identified another event in which the proposal (or acceptance, as the case may be) does not lose its effectiveness, even in the event of the proponent's death or loss of capacity before the conclusion of the Contract: this happens when such declarations of intention originate from the entrepreneur in the exercise of his/her functions (unless the business is a small one or if, because of the nature of the business or the specific circumstances in which the negotiation took place, contracting after such events would in any event be inconvenient). In any event, upon expiry of the time limit set forth in the proposal, whether revocable or irrevocable, the proposal shall be deemed to have expired, but the |
preponente ha sempre, ovviamente, la facoltà di riproporla, anche nei medesimi termini già previsti in precedenza. In ogni caso, nel momento in cui il preponente riceve comunicazione dell’accettazione, il Contratto dovrebbe concludersi. Xxxxx inteso che anche l’accettante ha la facoltà di revocare la sua volontà di accettare la proposta, ma affinché la revoca sia efficace, essa deve giungere a conoscenza del preponente prima dell’accettazione, come previsto dall’art. 1328 II co. cc. L’accettazione, per essere valida ai fini della conclusione del contratto, deve essere conforme alla proposta. Nel caso in cui fosse, invece, difforme, allora viene considerata a sua volta come una controproposta. In tal caso, la nuova proposta, per sfociare in un contratto, dovrà a sua volta essere accettata dall’altra parte. Diversamente, le parti si trovano ancora nella fase della negoziazione. Non è prevista una determinata forma per l’accettazione, che potrebbe anche pervenire, ad esempio, per telegramma o mail, o telefonicamente. Ad ogni modo, se nella proposta il proponente aveva richiesto che l’accettazione dovesse avvenire con una | proponent shall, of course, always have the option of re-submitting it, even pursuant to the same terms as previously provided for. In any event, at the time the proponent receives notice of acceptance, the Contract should be concluded. It is understood that the accepting party is also entitled to revoke his/her/its will to accept the proposal, but in order for revocation to be effective, it must come to the knowledge of the proponent prior to acceptance, as provided for in Article 1328, paragraph II of the Italian Civil Code. In order to be valid for the conclusion of the Contract, the acceptance must conform with the proposal. In the event that it differs, however, then it is considered a counterproposal. In such an event, in order to result in a Contract, the new proposal must in turn be accepted by the other party. Otherwise, the parties would still be at the negotiation stage. There is no specific form for acceptance, which could also be received, for example, by telegram or email, or by telephone. In any event, if in the proposal the proponent had requested that the acceptance should take place in a |
determinata forma, allora tale atto, per essere efficace, deve essere predisposto in quella forma, in quanto, diversamente non potrebbe spiegare i suoi effetti. Sicuramente, però, il proponente non può pretendere che il silenzio dell’accettante venga considerato accettazione della proposta, in quanto il silenzio può assumere rilevanza solo nel caso in cui la parte che avrebbe dovuto esprimersi evita di farlo, ovvero se esso è previsto dalla legge, dagli usi o da regole di correttezza. Se è la legge a prevedere una determinata forma per la validità del Contratto che le parti andranno a concludere, allora sarebbe preferibile che sia la proposta sia l’accettazione fossero effettuate con tale forma, anche se a fini meramente probatori (è il caso della compravendita di immobili, ad esempio). Nel caso in cui debba essere accettata una proposta formalizzata per iscritto, può essere sufficiente, per accettare detta proposta, che l’altro contraente sottoscriva il medesimo atto con la formula “per accettazione”, in tal modo avallandone completamente il contenuto. Per una valida conclusione dell’affare, l’accettazione deve essere conosciuta dal proponente entro il termine indicato nella proposta (ovvero, secondo l’art. 1326 c.c., in quello necessario per la | certain form, then that act, in order to be effective, must be prepared in that form, since otherwise it could not explain its effects. Of course, the proponent may not, however, claim that the silence of the accepting party is to be considered as acceptance of the proposal, since silence may only be relevant if the party that should have made a statement avoids doing so, or if it is required by law, custom or the rules of correctness. If the law provides for the validity of the Contract to be concluded by the parties in a certain form, then it would be preferable for both the proposal and the acceptance to be made in that form, even if only for evidential purposes (this is the case with the sale of property, for example). In the event that a proposal formalised in writing is to be accepted, in order to accept that proposal, it may be sufficient for the other contracting party to sign the same document with the wording "for acceptance", thereby fully endorsing its content. For the agreement to be validly concluded, the acceptance must be known to the proponent within the time limit indicated in the proposal (or, according to Article 1326 of the Italian |
natura dell’affare o degli usi: è il caso di una proposta, ad esempio, concernente una fornitura di panettoni o dolci di Natale, che perderebbe ogni significato nel caso in cui fosse accettata a festività natalizie oramai concluse). Nel caso in cui l’accettazione arrivi in ritardo, rispetto al termine indicato nella proposta, allora deve essere ritenuta inefficace, ma il proponente potrebbe comunque avere interesse a renderla valida ugualmente, anche se tardiva. In tal caso, però, egli, per vincolare l’accettante dovrà comunicargli tempestivamente la sua volontà, diversamente l’accettante potrebbe non ritenersi vincolato al rispetto dell’accordo. Se l’accettante muore o perde la capacità di agire prima della conclusione del contratto, allora l’accettazione perde efficacia, ad eccezione – anche in questo caso – dell’ipotesi in cui ad accettare sia stato l’imprenditore nell’esercizio delle sue funzioni. 2.1.1. c) La buona fede precontrattuale Il Codice Civile disciplina anche la condotta che le parti devono tenere nel corso della contrattazione, prevedendo, all’art. 1337 c.c., che durante tutta la fase delle trattative ciascun contraente debba comportarsi secondo buona fede rispetto all’altra parte. | Civil Code, within the time limit necessary considering the nature of the agreement or custom: this is the case of a proposal, for example, concerning a supply of Christmas cakes or sweets, which would lose all meaning if it were accepted after the Christmas holidays had ended). If the acceptance arrives later than the time limit indicated in the proposal, then it must be deemed ineffective, but the proponent may nevertheless have an interest in making it valid anyway, even if late. In such an event, however, the proponent shall communicate his/her/its will in a timely manner to bound the accepting party, otherwise the accepting party may not consider himself/herself bound by the agreement. If the accepting party dies or loses capacity to act before the conclusion of the Contract, then the acceptance loses its effectiveness, except – again – in the event that the accepting party were the entrepreneur in the performance of his/her duties. 2.1.1. c) Pre-contractual good faith The Italian Civil Code also regulates the conduct that the parties must maintain during Contract negotiations, providing, in Article 1337 of the Italian Civil Code, that during the entire phase of negotiations each contracting party |
Ciò implica, quindi, che alla base della contrattazione ogni parte debba tenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell’altra, evitando condotte che possano danneggiare gli interessi altrui e collaborando per raggiungere il risultato comune, ovvero l’accordo sui termini del Contratto. È tale l’importanza che il Legislatore attribuisce alla correttezza della condotta da tenere da parte dei contraenti, che la violazione di un simile dovere è fonte di responsabilità precontrattuale a carico del soggetto che si rende artefice di simili comportamenti. Più nello specifico, può essere individuata una responsabilità precontrattuale a carico del contraente che, ad esempio, decida di recedere da trattative oramai ad uno stadio finale senza fornire all’altro contraente una valida giustificazione per una simile scelta. Ancora, incorre in responsabilità precontrattuale colui che, pur a conoscenza della sussistenza di cause di invalidità del Contratto, non le comunichi all’altra parte. In tale ultima ipotesi, il Legislatore ha infatti previsto, all’art. 1338 c.c., che colui il quale, nel corso delle trattative, dovesse apprendere dell’esistenza di una causa di invalidità del Contratto (una violazione di legge, la sussistenza di una | must behave in good faith vis-à-vis the other party. This implies, therefore, that at the basis of the contract each party must behave fairly and loyally vis-à-vis the other, avoiding conducts that may prejudice the interests of others and cooperating to achieve the common result, i.e., agreement on the terms of the Contract. The Legislator attaches such importance to the correctness of conduct of contracting parties that the breach of such a duty is a source of pre- contractual liability for the party engaging in such conducts. More specifically, pre-contractual liability may be found against a contracting party who, for instance, decides to withdraw from negotiations that have reached their final stage without providing the other contracting party with a valid justification for such a choice. Again, pre-contractual liability is incurred by a party who, although aware of the existence of grounds for invalidity of the Contract, fails to disclose them to the other party. In the latter case, the Legislator has in fact provided, in Article 1338 of the Italian Civil Code, that a party who, in the course of negotiations, learns of the existence of a cause of invalidity of the Contract (a violation of the law, the |
causa di nullità o di annullabilità, il verificarsi di una condizione risolutiva), è obbligato a comunicarla all’altra parte, dal momento in cui apprende la sussistenza di una simile circostanza o potrebbe esserne informato con l’uso della normale diligenza. In difetto di tale comunicazione in termini ragionevoli dal momento in cui la notizia viene appresa, la parte che viene lesa dalla condotta inadempiente dell’altro contraente ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, per aver confidato incolpevolmente nella possibilità di concludere un valido Contratto. È dibattuto se la responsabilità precontrattuale, che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno per il contraente incolpevole, debba essere ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ovvero a quella contrattuale ex art. 1218 c.c. Senz’altro, l’oggetto del risarcimento di tale responsabilità è, come si è visto, l’interesse negativo a non essere coinvolto in negoziazioni inutili, che non avrebbero condotto alla conclusione di un Contratto. Diversamente, invece, nella responsabilità contrattuale viene sanzionata la lesione dell’interesse positivo del contraente, privato della prestazione oggetto di contrattazione. | existence of a cause of nullity or annulment, the occurrence of a resolutory condition), is obliged to notify it to the other party as of the moment it learns of the existence of such a circumstance or could have been aware of it by the use of due diligence. If such notice is not given within a reasonable time of the moment it becomes known, the party prejudiced by the other party's breach is entitled to damages for having relied on the possibility of concluding a valid Contract. There is debate as to whether pre- contractual liability, which gives rise to a right to damages for the diligent contracting party, should be brought under non-contractual liability scheme pursuant to Article 2043 of the Italian Civil Code or contractual liability pursuant to Article 1218 of the Italian Civil Code. Without any doubt, the compensation for such liability refers, as seen, to the negative interest in not being involved in unnecessary negotiations, which would not have led to the conclusion of a Contract. On the contrary, in contractual liability the prejudice to the positive interest of the contracting party, deprived of the performance covered by the contract, is sanctioned. |
Il soggetto danneggiato, nella responsabilità precontrattuale, ha diritto al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. Ovviamente, non avrebbe diritto ad alcun risarcimento il contraente che, facendo uso della normale diligenza, avrebbe potuto apprendere autonomamente della sussistenza della causa di invalidità (ad esempio, sulla base della presunzione di conoscenza di una norma di legge). Per non incappare in simili rischi, ciascun contraente potrebbe farsi seguire da un tecnico a conoscenza della normativa di settore o delle norme di legge (ad esempio da un avvocato) e adottare, in tal modo, una condotta diligente sotto il profilo contrattuale. Sempre in relazione all’obbligo di informativa, devono essere comunicate all’altra parte anche tutte quelle informazioni che incidono concretamente sulla determinazione della parte a stipulare il Contratto, mentre non è necessario condividere notizie sulla convenienza o meno dell’affare, rientrando, queste ultime, nell’ambito della normale fase delle trattative e nella libera scelta di ciascun contraente. Nell’ambito della condotta in buona fede deve rientrare anche l’obbligo di riservatezza a carico delle parti, sia sulla fase di negoziazione, sia sui termini dell’accordo, in quanto la diffusione di notizie private sulle trattative potrebbe | In pre-contractual liability, the prejudiced party is entitled to compensation for both actual damage and loss of profits. A contracting party who, behaving with the due diligence, could have learned independently of the existence of the grounds for invalidity (e.g., on the basis of the presumption of knowledge of a rule of law) would obviously not be entitled to any compensation. In order to avoid running such risks, each contracting party could be assisted by a technician who is familiar with the sectoral regulations or the law (e.g., a lawyer) and so adopt a contractually diligent conduct. With respect to the duty to disclose, all information that materially affects the party's determination to enter into the Contract must also be disclosed to the other party, while it is not necessary to share information on the convenience or otherwise of the business, the latter falling within the scope of the normal phase of negotiations and the free choice of each contracting party. The obligation of confidentiality of the parties, both during the negotiations and on the terms of the agreement, must also fall within the scope of good faith conduct, since the disclosure of private information on the negotiations |
avvantaggiare la concorrenza, o addirittura mutare i termini della contrattazione o danneggiare le parti o le imprese in trattativa. Altro elemento fondamentale per il valido conseguimento di un accordo raggiunto in buona fede tra le parti è la chiarezza del linguaggio che ciascun contraente deve utilizzare nel corso della negoziazione, al fine di evitare il rischio che in seguito possano sorgere incertezze o dubbi interpretativi sul significato delle intese raggiunte. Pertanto, incorre in violazione del principio della buona fede il contraente che, sfruttando l’ignoranza dell’altro contrente nella materia oggetto di contrattazione, gli imponga di accettare clausole controproducenti o interpreti ai suoi danni i termini contrattuali. 2.1.1 d) La Responsabilità Precontrattuale Nel corso delle trattative è obbligo per le parti comportarsi secondo buona fede. In difetto, il soggetto che receda dalle trattative violando un simile disposto, sarà obbligato al risarcimento dei danni provocati all’altro (o agli altri) soggetti coinvolti nella negoziazione. Vi è un dibattito, in giurisprudenza, sulla natura contrattuale ovvero | could benefit the competitors, or even modify the terms of the negotiation or prejudice the parties or the companies in the negotiations. Another fundamental element for the valid achievement of an agreement reached in good faith between the parties is the clarity of the language to be used by each contracting party during the negotiation, so that the risk of uncertainties or doubts of interpretation as to the meaning of the agreements reached may later arise. Therefore, a contracting party who, taking advantage of the other party's ignorance of the subject matter of the contract, forces the other party to accept clauses that are counterproductive or interprets the terms of the contract to his/her/its detriment, is in breach of the principle of good faith. 2.1.1 d) Pre-Contractual Liability During negotiations, it is the parties' obligation to act in good faith. Failure to do so will oblige the party who withdraws from negotiations in breach of such a provision to pay damages to the other party (or parties) involved in the negotiation. There is a debate in case law on the contractual or non-contractual nature of this liability. |
extracontrattuale di tale responsabilità. Secondo la tesi maggioritaria, si tratta di una responsabilità di tipo extracontrattuale. La più consistente differenza tra tali due ambiti di responsabilità va individuata nell’onere probatorio che grava sul soggetto danneggiato. Infatti, nella responsabilità contrattuale il soggetto che lamenta una violazione dei termini dell’accordo deve dimostrare esclusivamente l’esistenza, appunto, di un contratto tra le parti, mentre l’onere della prova sarà a carico del contraente inadempiente, obbligato a dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l’inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere probatorio è “ribaltato”, con la conseguenza che spetterà al soggetto presunto danneggiato (che intendesse agire per il risarcimento dei danni e, ovviamente, in mancanza di un esplicito riconoscimento di colpa da parte del responsabile) l’onere di fornire la dimostrazione della violazione subita, della responsabilità della controparte e della sussistenza di danni causalmente collegati alla suddetta violazione. La responsabilità extracontrattuale si basa, infatti, sul principio del neminem laedere. | According to the majority view, this is a non-contractual liability. The most significant difference between these two areas of liability lies in the burden of proof on the prejudiced party. In fact, in contractual liability the party claiming a breach of the terms of the agreement must only prove the existence of a contract between the parties, while the burden of proof will be on the non-performing party, who is obliged to prove that he/she/it has performed, or that the non- performance was due to causes not attributable to him/her. Conversely, in non-contractual liability, the burden of proof is "reversed", with the consequence that it will be up to the alleged prejudiced party (who intends to bring an action for damages and, obviously, in the absence of an explicit acknowledgement of fault or negligence of the liable party) to provide proof of the wrongdoing suffered, the liability of the other party and the existence of damages causally linked to the said wrongdoing. In fact, non-contractual liability is based on the principle of neminem laedere. |
Riportando, più in particolare, i principi appena esposti nello specifico ambito della responsabilità precontrattuale, il danneggiato dovrà dimostrare: - che tra le parti fosse in corso una negoziazione; - che le trattative fossero ad uno stadio tanto avanzato da indurre il presunto danneggiato a confidare nella sicura conclusione del contratto; - che invece le trattative siano state interrotte all’improvviso, senza una ragione valida e fondata; - che da ciò sia scaturito un danno per il danneggiato. Qualora il responsabile non fosse spontaneamente disposto ad ammettere di avere causato il fallimento delle trattative senza una valida motivazione e, quindi, non fosse disponibile a risarcire la parte che incolpevolmente ha visto naufragare l’accordo, allora il presunto danneggiato dovrà agire giudizialmente per il risarcimento dei lamentati danni, e sarà obbligato a provare gli elementi summenzionati. Sarà poi il Giudice adito a valutare, nel caso concreto, la sussistenza o meno delle condotte denunciate, delle conseguenti responsabilità e, infine, dei danni lamentati. L’accertamento del giudicante sarà specifico, in quanto egli dovrà tener conto della natura di quel particolare affare oggetto della naufragata negoziazione, del grado di esperienza e competenza delle parti in tale ambito e dell’importanza degli | More specifically, bringing the principles just stated into the specific field of pre- contractual liability, the prejudiced party shall prove: - that a negotiation was taking place between the parties; - that negotiations were at such an advanced stage that the alleged prejudiced party was confident that the Contract would be concluded; - that instead the negotiations were suddenly broken off without a valid and well-founded reason; - that a prejudice has resulted for the injured party. If the liable party is unwilling to admit that she/he/it caused the failure of negotiations without good cause and, therefore, is not willing to compensate the party that blamelessly saw the agreement break down, then the alleged injured party will be compelled to take legal action for damages, and will be obliged to prove the above-mentioned elements. It will then be for the judge to assess, in the specific case, the existence or not of the conduct complained of, the consequent liability and, finally, the damages claimed. The judge's determination will be specific in that he/she will have to consider the nature of the particular business covered by the failed negotiation, the degree of experience and expertise of the parties in that area, and the importance of the |
accordi economici in discussione, con la conseguenza che ogni controversia avrà una distinta trattazione e un esito distinto, in base alla fattispecie proposta al Giudice. Se dunque la responsabilità precontrattuale rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, allora il diritto del danneggiato a ricevere il risarcimento dei danni subiti si prescriverà in 5 anni, come per la responsabilità aquiliana (altro modo di definire la responsabilità extracontrattuale). Resta inteso che colui che non fosse stato capace di intendere e volere nel corso delle trattative non può essere giudicato responsabile, mentre il soggetto che ha l’obbligo di sorveglianza dell’incapace sarà obbligato al risarcimento per i danni causati da quest’ultimo, salvo che dimostri di non essere riuscito a controllarlo per fatto a lui non imputabile. Con specifico riferimento, poi, ai danni risarcibili, il danneggiato, nell’ambito della responsabilità precontrattuale, ha diritto a vedersi rimborsate: - le spese sostenute nel corso delle trattative in previsione dell’accordo; - le perdite di guadagno dovute alla mancata conclusione di altri contratti, con soggetti diversi, anche a condizioni migliorative, per aver confidato in buona fede nella positiva conclusione delle negoziazioni; | economic agreements at issue, with the consequence that each dispute will have a different handling and outcome, depending on the case brought before the judge. Consequently, if pre-contractual liability falls within the scope of extra- contractual liability, then the prejudiced party's right to receive compensation for the damage suffered shall be statute barred in five years, as in the case of Aquilian liability (another way of defining extra-contractual liability). It is understood that a person who was not of sound mind during the negotiations may not be held liable, whereas the person who has the duty of supervising the disabled person will be obliged to pay compensation for the damage caused by the latter, unless he/she proves that he/she was unable to supervise him/her due to a fact not attributable to him/her. Regarding, then, damages that can be compensated, the prejudiced party, in the context of pre-contractual liability, is entitled to be reimbursed: - expenses incurred during the negotiations in anticipation of the agreement; - loss of profits due to the failure to conclude other contracts, with different parties, including on better terms, due to having relied in good faith on the successful conclusion of negotiations; |
- non è invece dovuto il risarcimento dei presunti danni biologici o non patrimoniali. Ovviamente, salva l’ipotesi in cui le parti si accordino stragiudizialmente sulla spettanza del risarcimento e ne quantifichino concordemente l’ammontare, spetterà al Giudice determinare la quantificazione dei danni lamentati dal danneggiato, maggiorati degli interessi dalla data del fatto e della rivalutazione monetaria. Ad ogni modo, l’entità dell’indennizzo deciso dal Giudice non potrà essere maggiore del risarcimento cui il danneggiato avrebbe avuto diritto in caso di inadempimento all’obbligazione contrattuale, ovvero dei vantaggi che egli avrebbe potuto ottenere eseguendo il contratto. La misura del risarcimento deciso dal Giudice risulterà comunque influenzata anche dalla entità della colpa del soggetto responsabile (in base anche al grado della sua esperienza, delle sue competenze e conoscenze), o dalla corresponsabilità dello stesso danneggiato al fallimento dell’affare, il quale, ad esempio, potrebbe non aver fatto diligentemente quanto in suo potere per evitare il danno, o potrebbe aver agito con leggerezza. | - on the other hand, compensation for alleged biological or non-economic damage is not due. Obviously, except in the event that the parties agree out of court on the entitlement to compensation and mutually agree on the amount, it will be for the judge to determine the amount of damages claimed by the injured party, plus interest as of the date of the event and monetary revaluation. In any event, the amount of the compensation awarded by the judge may not be greater than the compensation to which the prejudiced party would have been entitled in the event of non- performance of the contractual obligation, or the benefits that he/she/it could have obtained by performing the contract. The extent of the damages decided by the judge will however also be affected by the extent of the fault or negligence of the liable party (depending also on the degree of his/her/its experience, skills and knowledge), or by the co- responsibility of the prejudiced party him/her/itself for the failure of the business, who, for instance, may not have diligently done what was in his/her/its power to avoid the damage, or may have acted thoughtlessly. |