SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ALLEGATO A
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA SISTEMAZIONE DELLA PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL FIUME BREMBO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI FILAGO (BG) ED IL COMUNE DI OSIO SOPRA
(BG) – CUP C69J20000910007 TRA
Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”) con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0, codice fiscale 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da ………….. nella sua qualità di giusta delega DGR
n. ;
Parco dei Colli di Bergamo (in seguito anche “Parco”) con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx – Xxx X. Xxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx C.F. 95006030167, rappresentata dal presidente pro-tempore Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Paladina (Bg) il 01.06.1959, domiciliato per la carica presso la sede del Parco;
Consorzio del Bacino Imbrifero montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio (in seguito anche “BIM”) con sede legale in Bergamo, Via X. Xxxxxxxxx, 36, codice fiscale e partita IVA n. 80027640160, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Mozzo (BG) il 18.05.1949, residente a S. Omobono Terme;
PREMESSO che:
• la legge regionale 30 aprile 2009 n. 7 ha fissato gli obiettivi strategici di sviluppo della ciclabilità sia extraurbana sia urbana tra i quali, in particolare:
- la connessione con il sistema della mobilità collettiva;
- la messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso specifica segnalazione;
- la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico;
- la creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e di strutture di supporto;
• il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. X/1657 dell’11 aprile 2014, ha individuato il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, e, con l’obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero, ha declinato 5 strategie, articolate in specifiche azioni, tra le quali la ST_2 Connettere e integrare il sistema ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili provinciali e comunali, attribuendo alla rete ciclabile la stessa valenza delle altre reti di trasporto;
• i Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto hanno costituito il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del basso xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx con deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 24 febbraio 2005 - che comprende aree verdi periurbane di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati;
• Regione Lombardia, con Legge Regionale n.28 del 17 novembre 2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, ha inteso semplificare e rendere più efficace il sistema delle aree protette di Regione Lombardia mediante la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio;
• ai sensi dell’art. 5 della succitata Legge Regionale, il PLIS del basso corso del fiume Brembo ha affidato all’Ente gestore del Parco dei Colli di Bergamo, tramite apposita convenzione, sottoscritta in data 25 ottobre 2019, l’esercizio di parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS stesso, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati;
VISTE
• la nota del 15 luglio 2020 (prot. regionale n. S1.2020.0017537) con la quale il Parco dei Colli di Bergamo ed i Comuni di Filago e Osio Sopra hanno chiesto a Regione Lombardia un cofinanziamento per la sistemazione della passerella ciclo pedonale sul fiume Brembo di collegamento tra i comuni di Filago e Osio Sopra;
• le note del 4 marzo 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0007340 e n. S1.2021.0007345) e del 23 marzo 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0009134) con le quali il Parco ha trasmesso il progetto definitivo redatto ed approvato dai Comuni di Filago e Osio Sopra, il quadro tecnico economico ed il cronoprogramma delle attività per la realizzazione dell’opera;
CONSIDERATO che:
• l’infrastruttura, ponte storico del 1930, svolge un ruolo importante di collegamento, in relazione all’elevato flusso di passaggi ciclopedonali ed alla sua strategica posizione all’interno del Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx;
• è necessario dare continuità alla pista ciclabile del fiume Brembo attualmente interrotta tra i Comuni di Filago e Osio Sopra anche al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità e per promuovere gli spostamenti tra i comuni con forme di mobilità attiva di particolare interesse in questo periodo storico;
VISTO il quadro tecnico ed economico dell’intervento in oggetto, risultante dal progetto definitivo redatto dai Comuni di Filago e Osio Sopra, dal quale risulta un costo complessivo di € 259.000,00 per la sistemazione della passerella ciclopedonale sul fiume Brembo nei Comuni di Filago e Osio Sopra;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo del consorzio del BIM del lago di Como e fiumi Brembo e Serio n. 24 del 25 febbraio 2021 con cui è stato approvato lo schema di Accordo ed i relativi Allegati 1 e 2;
VISTA la Deliberazione n. …. del …. del Parco con cui è stato approvato lo schema del presente Accordo ed i relativi Allegati 1 e 2;
VISTA la Deliberazione n. …. del …. di Regione Lombardia con cui è stato approvato
lo schema del presente Accordo ed i relativi Allegati 1 e 2;
Tutto ciò premesso e condiviso,
con il presente Accordo si stabilisce quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia, Parco dei Colli di Bergamo e BIM, in ordine alla sistemazione della passerella ciclopedonale sul fiume Brembo tra i Comuni di Filago e di Osio Sopra.
ART. 2
RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI
Il Parco dei Colli di Bergamo si impegna a:
1. progettare e realizzare l’opera nel rispetto del presente Accordo;
2. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l’approvazione delle varie fasi progettuali e l’acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominati;
3. acquisire le aree eventualmente necessarie e svolgere sulla materia tutti i compiti e le verifiche previste dalla vigente normativa;
4. assumere il ruolo di committente e di Responsabile del Procedimento dell’opera
per la realizzazione dei lavori, compresa la rimozione di eventuali interferenze;
5. curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo;
6. provvedere alle comunicazioni all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, al monitoraggio nella Banca dati Opere Pubbliche, nonché alle eventuali informative da rendere all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d’opera, in relazione alle quali il Parco dovrà sottoporre al preventivo benestare dei soggetti sottoscrittori solo quelle che alterano la funzionalità o la localizzazione dell’opera. Tutte le varianti, corredate di preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al quadro tecnico economico successivo all’affidamento dei lavori; in caso contrario dovranno essere formalmente trasmesse ai soggetti sottoscrittori ai sensi dell’art. 5;
8. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all’Allegato 1 e, ove necessario, segnalare ai soggetti sottoscrittori gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell’attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
9. trasmettere a Regione ed a BIM:
- il progetto esecutivo e i relativi atti di approvazione;
- il quadro tecnico economico aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei
lavori e il cronoprogramma dei lavori aggiornati a seguito di appalto;
- il certificato di collaudo con il relativo atto di approvazione e la dichiarazione del RUP sul quadro tecnico economico finale che attesti le spese effettivamente sostenute;
10.garantire la gestione e la manutenzione delle opere realizzate;
11.sostenere finanziariamente la realizzazione dell’intervento fino a un importo massimo di € 103.000,00;
12.impegnarsi a realizzare l’intervento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Regione Lombardia e BIM restano estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Parco in ordine alla realizzazione dell’intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Parco.
Regione si impegna a:
1. sostenere la realizzazione dell’intervento fino a un importo massimo di € 99.000,00;
2. partecipare ad eventuali momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici del presente Accordo per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo della realizzazione dell’intervento.
BIM si impegna a sostenere la realizzazione dell’intervento fino a un importo massimo di € 57.000,00.
Impegni generali delle Parti:
Regione, Parco e BIM si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
a) rispettare i termini concordati e indicati nel presente Accordo e le tempistiche del Cronoprogramma di cui all’Allegato 1;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative degli interventi.
ART. 3
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Il Cronoprogramma di attuazione dell’intervento è riportato nell’Allegato 1.
Il Parco si impegna altresì a comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell’intervento ed a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive.
Il Parco si impegna altresì a comunicare eventuali scostamenti del cronoprogramma che saranno oggetto di analisi e confronto tra le Parti per la definizione del nuovo cronoprogramma.
ART. 4
QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Quadro Tecnico Economico dell’opera è riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e ammonta a € 259.000,00, comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio. La relativa copertura finanziaria è garantita a valere sulle risorse di Regione, Parco e BIM nei limiti specificati al precedente art. 2.
Il finanziamento regionale massimo di € 99.000,00 ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Parco a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all’art. 45 della LR 70/1983:
a) 30% del contributo assegnato al momento della sottoscrizione del presente Accordo con la comunicazione del nominativo del RUP;
b) 50% del contributo assegnato (o rideterminato sull’ultimo quadro economico approvato) alla consegna dei lavori. La richiesta deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori, dal quadro tecnico economico aggiornato, dal cronoprogramma aggiornato;
c) Saldo all’ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Parco delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.
A seguito dell’ultimazione dell’opera e del completamento di tutte le spese ad essa connesse, sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo il Parco trasmetterà a Regione Lombardia il certificato di collaudo con il relativo atto di approvazione e la dichiarazione del RUP sul quadro economico finale che attesti le spese effettivamente sostenute.
Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, l’ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale, fatto salvo quanto previsto all’art.5.
Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.
Il finanziamento del BIM massimo di € 57.000,00 sarà erogato secondo le seguenti
modalità:
a) 100% del contributo assegnato alla consegna dei lavori. La richiesta deve essere corredata dal verbale di consegna dei lavori, dal quadro tecnico economico aggiornato, dal cronoprogramma aggiornato.
Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell’ambito del Quadro Tecnico Economico, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo regionale assegnato.
ART. 5 ECONOMIE DI SPESA
Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d’asta, sono accantonate e, possono essere eventualmente utilizzate dal Parco nell’ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione degli Enti cofinanziatori nei limiti e per le fattispecie previste dalla Legge.
A seguito del completamento degli interventi, le economie finali tornano in quota parte nelle disponibilità programmatorie degli Enti cofinanzatori.
ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI
I soggetti cofinanziatori si riservano di effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui il Parco deve offrire la massima collaborazione.
Il Parco si impegna a:
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture, tutta la documentazione relativa all’intervento.
ART. 7
VALIDITA’ ED EFFICACIA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo è valido ed efficace dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.
ART. 8
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” e alla normativa italiana in materia di privacy.
Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.
Regione Lombardia
Parco dei Colli di Bergamo Bacino Imbrifero Montano