PREMESSO
Allegato “D” Bozza di contratto con soggetto attuatore
OGGETTO: Contratto per …..
L’anno ….., il giorno …. del mese di ….. presso i locali ….. (di seguito denominata …..), con sede in ….. Via …… innanzi a …….
sono presenti:
- …
- …
PREMESSO
- che la Regione Siciliana, con atto del …………… ha pubblicato il bando per la presentazione dei progetti di cooperazione a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007-2013 (d’ora in avanti BANDO);
- che in tale BANDO è prevista la possibilità per i partenariati di attuare l’azione comune del progetto con modalità “regia in convenzione” e che, qualora il soggetto attuatore sia scelto prima della presentazione della domanda di aiuto, l’accordo con il soggetto attuatore potrà essere approvato dalla Regione Siciliana contestualmente all’eventuale approvazione della domanda;
- che il partenariato, composto dai seguenti GAL…….. e rappresentato dal GAL Capofila ….., rappresentato da … munito dei necessari poteri, (d’ora in avanti Committente) ha ritenuto opportuno e necessario attuare l’azione comune del progetto “…….” tramite convenzione con ,
rappresentato da … munito dei necessari poteri, (d’ora in avanti
Contraente) vista la particolare esperienza dello stesso nel settore;
- che il contraente ha presentato un’offerta per la realizzazione dell’azione comune del progetto di cooperazione (Allegato “A”);
- che il valore complessivo dell’attività da affidare in convenzione è pari ad €
…., IVA inclusa;
- che nell’ambito della propria offerta, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il contraente ha espresso accettazione integrale ed incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel BANDO;
- che il partenariato di cui sopra ritiene necessario procedere alla stipula del contratto al fine di rispettare quanto previsto nel BANDO;
- che il presente contratto definisce le azioni che il Contraente si impegna ed obbliga ad eseguire a favore del GAL Capofila, nonché il corrispettivo previsto per l’erogazione del servizio.
Premesso quanto sopra, le parti, con la presente scrittura, convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa.
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Committente affida al contraente l’esecuzione delle attività previste nell’OFFERTA. Il Contraente, come sopra rappresentato, si impegna ed obbliga ad eseguire a favore del Committente le attività previste nell’OFFERTA.
Il contraente dovrà fornire al GAL… un supporto continuativo per la durata del contratto ed il servizio offerto dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli
provenienti dall’andamento dell’attuazione del progetto di cooperazione.
ART. 2
CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL SERVIZIO
Il servizio si esplicherà attraverso le seguenti attività:
- …;
- ….
ART. 3 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
La pluralità e la complessità delle attività previste agli artt. 2 e 3 del presente contratto ha imposto la formazione di un Gruppo di Lavoro composto da …, come riportato nell’allegata offerta.
Qualora, durante lo svolgimento del servizio, il Committente debba sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al GAL Capofila, indicando i nominativi ed i curricula dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino requisiti e curriculum vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal GAL Capofila.
Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione del GAL Capofila.
ART. 4
TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 3 del presente contratto, il Contraente dovrà rispettare le indicazioni temporali previste dal BANDO, fatte salve eventuali proroghe.
ART. 5
LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il luogo principale del servizio è costituito da tutto il territorio della Regione Siciliana.
Le diverse sedi di prestazioni, anche al di fuori del territorio della Regione Siciliana, non daranno luogo a rimborsi, intendendosi l’offerta comprensiva di tutti i costi di realizzazione.
ART. 6 DURATA E RECESSO
La durata del presente Contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione fino al ……, salvo le ipotesi di recesso, e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Al GAL Capofila è riservato il diritto di recedere dal presente Contratto, nel caso in cui il Contraente incorra in violazioni, sia in ordine alle condizioni del Contratto stesso, sia della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni amministrative.
Nulla spetta al Contraente, neppure a titolo di preteso risarcimento del danno o rimborso spese, nell’ipotesi di recesso unilaterale per le ragioni indicate nel precedente comma.
Il GAL potrà, altresì, recedere unilateralmente, con atto motivato e in qualunque momento, ex art. 1671 c.c., anche se sia già stato avviato lo svolgimento delle attività, fatto salvo il diritto per il Contraente a ricevere un
indennizzo per le spese. Il Contraente dovrà consegnare al GAL Capofila un resoconto dettagliato dell’opera svolta e dei costi sostenuti fino al momento in cui il recesso sarà divenuto efficace e tutti gli elaborati fino a quel momento prodotti.
In caso di recesso unilaterale del Contraente, per qualsiasi motivo, questo non potrà avanzare alcuna pretesa sul corrispettivo relativo a servizi già eventualmente resi, senza pregiudizio per il GAL delle ulteriori azioni alle quali il recesso del Contraente possa dar luogo.
ART. 7
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE
L’importo contrattuale ammonta a € ….. (euro ……../00), IVA inclusa. L’erogazione della suddetta somma avverrà secondo le seguenti modalità:
1) il 90% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate mensili posticipate, proporzionali allo stato di avanzamento delle attività e diminuite della quota corrispondente dell’anticipo di cui al punto 1, previa presentazione di regolari fatture accompagnate dalle relazioni sullo stato delle attività svolte e del relativo accertamento positivo da parte del GAL Capofila;
2) il saldo finale pari al 10% del corrispettivo contrattuale, diminuito della quota residua dell’anticipo di cui al punto 1, sarà liquidato al termine delle attività previste dal presente contratto, previa presentazione della relativa fattura accompagnata dalla relazione finale, a seguito della valutazione positiva da parte del GAL Capofila degli elaborati presentati, dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata esclusivamente al GAL Capofila firmatario del presente contratto e dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla prestazione resa.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al GAL Capofila che provvederà, dopo aver espletato la verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio (e comunque entro 30 gg. dal ricevimento delle medesime), alla loro liquidazione, tramite l’Organismo pagatore AGEA.
Il pagamento avverrà con le modalità dell’accredito in conto corrente bancario intestato a …………... presso indicato dal Contraente.
ART. 8 CAUZIONE
A garanzia della puntuale ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il contraente dovrà presentare a favore del GAL Capofila, entro 15 giorni della realizzazione della condizione di cui al successivo art. 16, fideiussione pari al 10% per cento dell’importo contrattuale (se del caso l’importo è ridotto del 50% in quanto il Contraente è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).
La cauzione ha validità fino alla scadenza contrattuale e sarà progressivamente svincolata sulla base degli stati di avanzamento fino ad un massimo dell’80%, ed il restante 20% al termine delle attività.
Lo svincolo, nei termini e per l’entità anzidetti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Committente, del documento che attesti la regolare fornitura. L’ultimo residuo
dell’iniziale importo garantito sarà svincolato con la restituzione al Committente del documento in originale.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato al GAL Capofila.
ART. 9 PIANO DI LAVORO
Il Contraente, entro trenta giorni dall’avverarsi della condizione di cui al successivo art. 16, si impegna a tradurre l’offerta tecnica in un piano di lavoro generale che illustrerà:
1. la pianificazione esecutiva delle attività, l’elenco delle figure professionali addette al servizio e il calendario di massima di tutte le attività previste per l’intera durata del servizio. Il piano generale sarà sottoposto a revisione con cadenza mensile, al fine di consentire un adeguamento delle attività alle esigenze di programmazione;
2. l’interfacciamento tra il Contraente e il GAL Capofila;
3. la registrazione e conservazione scritta di tutte le azioni ed attività rilevanti effettuate, al fine di favorire eventuali successive o contestuali attività di controllo da parte del GAL Capofila e degli organismi di controllo regionali, nazionali e/o comunitari.
Il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di modalità, potranno essere concordate di volta in volta - in sede di piano mensile di attività - con il GAL Capofila in relazione ai fabbisogni;
4. la predisposizione, redazione e consegna di rapporti periodici, inerenti lo stato di attuazione dei programmi con riguardo agli aspetti procedurali;
ART. 10 VARIANTI
Eventuali varianti all’offerta presentata dovranno essere preventivamente approvate dal GAL Capofila.
ART. 11 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Contraente solleva il GAL Capofila da qualsiasi danno e responsabilità civile che, a qualunque titolo, possano derivare a persone e cose dall’attività prevista nel presente contratto.
ART. 12 CONTROLLO E PENALI
Il Committente si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il contraente nulla possa eccepire, circa:
▪ la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto;
▪ la coerenza del servizio con l’offerta tecnica presentata ed allegata al presente contratto e con tutta la documentazione tecnica che il Contraente predisporrà nel corso della realizzazione del servizio.
Qualora a seguito degli accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il GAL Capofila procederà all’immediata contestazione al contraente delle circostanze sopra rilevate, tramite raccomandata A/R anticipata via fax. Il Contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. Il GAL Capofila, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione delle seguenti penalità:
1. in caso di sostituzione dei tecnici e degli altri componenti facenti parte del gruppo di lavoro operata senza autorizzazione da parte del GAL, sarà applicata una penale pari fino all’1% dell’importo contrattuale; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora il GAL Capofila ritenesse a suo insindacabile giudizio che la sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei sostituti, costituisca un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
2. per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti rispetto ai termini, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).
Le verifiche sulla coerenza del servizio riguarderanno:
- la completezza degli elaborati presentati;
- il rispetto dei tempi di consegna dei medesimi elaborati.
Le operazioni di validazione saranno condotte con la piena collaborazione del Contraente, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, secondo un piano che sarà congiuntamente concordato e che potrà prevedere verifiche intermedie in corso d’opera. Nel caso in cui fossero riscontrate, da parte del Committente, difformità, incompletezze o imperfezioni nella realizzazione sono concessi al Contraente dieci giorni per sanare gli inconvenienti evidenziati.
Trascorso tale termine, il GAL Capofila applicherà una penale pari a € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; qualora le penali raggiungessero un importo massimo pari al 10% dell’importo totale, il GAL Capofila incasserà la cauzione e procederà contestualmente alla risoluzione del contratto per violazione delle modalità o dei termini per la realizzazione dei servizi previsti.
Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere notificate dal Contraente con lettera raccomandata A/R, anticipata via fax.
Resta ferma la responsabilità civile per danni e l’eventuale risoluzione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1382 e 1384 del c.c..
Nell’ipotesi di reiterate inadempienze, il GAL Capofila si riserva la facoltà di:
- risolvere il presente contratto;
- revocare il servizio ed escutere la cauzione prestata dal Contraente.
ART. 13 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
In tema di revisione dei prezzi, l’importo del servizio resterà immutato per l’intera durata contrattuale. È esclusa l’applicabilità dell’art. 1467 del Codice Civile.
ART. 14
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Il contratto non è cedibile ed è vietato il subappalto. L’inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Non è considerato subappalto l’utilizzo di fornitori di grafica, di software, organizzazioni eventi.
ART.15
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA
Il Contraente è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’esecuzione del servizio, delle condizioni di lavoro ed è obbligato
ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. Il Contraente ha l’obbligo di garantire i lavoratori nell’ipotesi di infortuni di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
Il Contraente ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti ed emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da qualsiasi responsabilità civile in merito.
Il Contraente si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano il contraente per tutta la durata del servizio.
ART. 16 CLAUSOLA SOSPENSIVA
Il presente contratto avrà efficacia e valore tra le parti solo a seguito di concessione definitiva dell’aiuto a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007-2013 a favore del GAL Capofila. In caso di non concessione dell’aiuto, il presente contratto non avrà valore tra le parti e sarà, quindi, nullo.
ART. 17
ONERI DEL GAL CAPOFILA
Per l’adempimento dell’incarico il GAL Capofila accrediterà il Contraente presso i propri uffici, presso i GAL partner e presso le amministrazioni, gli enti e i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dei servizi.
ART. 18
ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il contraente si obbliga:
▪ a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con il GAL Capofila, secondo i tempi e le esigenze da questo manifestati;
▪ a non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
ART. 19 RISERVATEZZA
Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dal Contraente verrà a conoscenza nell’attuazione del presente contratto devono essere considerati riservati. In tal senso, il Contraente si obbliga ad adottare con i propri dipendenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazioni.
ART.20 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva del GAL Capofila. Pertanto, restano assolutamente preclusi al Contraente ogni uso o
divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale, dei prodotti realizzati.
ART. 21 PRETESE DI TERZI
Il Contraente garantisce in ogni tempo il GAL Capofila da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito di attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio.
ART. 22 REFERENTI DEL CONTRATTO
I rapporti tra il GAL Capofila e il Contraente saranno tenuti tra i sigg.ri…….
ART. 23 MODIFICAZIONI
Ogni genere di modifica/integrazione del presente Contratto deve essere redatto in forma scritta e controfirmato da entrambe le parti.
ART. 24 NORME GENERALI
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 25 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del
GAL, il Bando di gara pubblicato dalla Regione Siciliana per la presentazione di progetti di cooperazione a valere sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007- 2013 e i relativi allegati.
ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il referente del GAL Capofila è il sig. ….
ART. 27 ONERI
Il presente contratto è soggetto a registrazione e le relative spese sono a carico del Contraente, ivi compresi gli oneri tributari.
Il Contraente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il contraente è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n. 131/86, con ogni onere a carico del Contraente.
Tutte le spese connesse alla prestazione dei servizi sono a carico del contraente e, quindi, comprese nel prezzo stabilito per l’aggiudicazione.
ART. 28 NORME GENERALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Contraente approva specificamente per iscritto tutti gli articoli contenuti nel presente atto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano tutte le norme vigenti in materia e le norme del codice civile.
Il presente contratto viene accettato e sottoscritto dalle parti.
Le eventuali controversie che insorgessero tra il GAL Capofila e il Contraente dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di composizione amministrativa. A tal uopo, il Contraente, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al GAL Capofila, il quale dovrà provvedere in merito ad essa nel termine di 30 giorni dalla notifica ricevuta. Il Contraente non potrà, di conseguenza, adire l’Autorità Giudiziaria prima che il GAL Capofila abbia emesso la decisione amministrativa, o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato. Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il foro di Palermo. In caso di inadempimenti riguardanti modalità difformi da quelle pattuite, il GAL Capofila si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa contestazione.
Sono allegati al presente contratto, costituendone parte integrante i seguenti documenti:
1) …;
2) ….
Il Committente Il Contraente