Approvato con Delibera del Presidente n. 84 in data 30/05/2016
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con Delibera del Presidente n. 84 in data 30/05/2016
OGGETTO E FINALITA’
ART. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 della L. n. 449/1997, e s.m.i., ed agli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Associazioni senza fini di lucro, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
ART. 2 – Finalità
1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato della pubblica amministrazione.
ART. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
· per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
· per “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;
· per “sponsee”: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
· per “accordo di collaborazione”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI
Art. 4 – Finalità dei contratti
1. La stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento deve essere finalizzata esclusivamente a:
a. favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa;
b. assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati
c. realizzare maggiori economie;
2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a :
· recuperare risorse per l’Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell’attività del medesimo;
· migliorare gli standard di qualità e l’aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura All’Autorità Portuale;
· supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall’Autorità portuale.
ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
1. L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
· il perseguimento di interessi pubblici;
· l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
· il conseguimento di risparmi di spesa;
· il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Le stesse possono essere utilizzare per la realizzazione di iniziative in ambito di promozione del porto, dell’innovazione tecnologica e della formazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione e l’accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
4. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Autorità portuale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:
· propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
· pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico od a sfondo sessuale;
· messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
7. Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell’Ente.
ART. 6 - Modalità di scelta del contraente
1. La stipulazione delle soprarichiamate tipologie contrattuali può essere attivata:
a. su iniziativa dell’Autorità portuale;
b. su iniziativa di soggetti privati.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), l’Autorità Portuale può procedere, a seguito di trattativa privata con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5, previa evidenza pubblica.
3. Nell’ipotesi, invece, di iniziativa dell’Autorità Portuale, il procedimento di scelta del contraente deve svolgersi nell’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura:
a. viene predisposto apposito avviso, al quale deve dare preventiva ed ampia pubblicità mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per garantire maggior conoscenza e partecipazione;
b. Tale avviso deve contenere almeno i seguenti elementi:
_ descrizione delle attività/servizi/beni o interventi che s’intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti;
_ obblighi a carico dello sponsor/collaboratore;
_ le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello sponsee per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor;
_ le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta proposta;
c. l’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indicare:
- il bene, il servizio, l’attività o l’opera che si intende sponsorizzare o alla cui realizzazione si intende collaborare, oppure l’indicazione della somma offerta;
- l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso;
d. per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione;
e. la valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell’avviso è effettuata da apposita istruttoria interna dell’Autorità Portuale.
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ART. 7 – Stipulazione del contratto
1. Il Segretario Generale, o un Dirigente delegato, formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti.
2. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’amministrazione.
3. In particolare il contratto deve contenere:
a. denominazione del contraente;
b. oggetto e finalità;
c. gli obblighi assunti rispettivamente dall’Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
d. il diritto del contraente all’utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall’Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
e. la durata del contratto, nonché l’eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
f. la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione/convenzione; nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
g. le eventuali garanzie richieste;
h. le verifiche contrattuali e le relative responsabilità;
i. la facoltà dell’ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della L. n.241/1990, e ss.mm.ii.;
j. disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.
4. La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza, richiesti per l’installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare.
ART. 8 – Diritto di rifiuto
1. L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. L’Autorità Portuale si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:
· che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
· ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
· reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART. 9 - Aspetti fiscali
1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’Autorità Portuale e del concreto vantaggio per l’Amministrazione stessa, nell’ambito della definizione delle intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ART. 10 - Verifiche e controlli
1. L’Autorità Portuale accerta la correttezza degli adempimenti convenuti, e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nei relativi contratti.